CASS
Sentenza 16 febbraio 2021
Sentenza 16 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2021, n. 6119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6119 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/05/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
leconlu3ioni del P€ Penale Sent. Sez. 1 Num. 6119 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/12/2020 Letta la requisitoria del dott. Ciro Angelillis, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta presentata nell'interesse di IC CO, finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a tre sentenze esecutive in essa specificamente indicate, calcolando la pena unica per detti reati in anni quattordici e mesi quattro di reclusione. L'ordinanza nella parte motiva individua come reato più grave in concreto quello associativo giudicato con sentenza in data 22/01/2015 di condanna alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione (pena base anni tredici di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni tredici e mesi sei, ridotta di un terzo per il rito); aggiunge, poi, a tale pena gli aumenti di pena per la continuazione con le fattispecie di cui alle altre sentenze, arrivando alla pena finale unica sopra indicata. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, IC CO, deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen.. Il difensore lamenta che: - il Giudice dell'esecuzione ha individuato quale pena base su cui calcolare gli aumenti di pena per i reati satellite quella di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 22/01/2015, individuandola in anni nove e mesi quattro di reclusione, senza però avvedersi che in relazione a quel titolo era intervenuta ordinanza della stessa Corte di appello di Catanzaro che provvedeva alla correzione di errore materiale rideterminando la pena inflitta in anni otto e mesi otto di reclusione;
- il calcolo della pena base andava pertanto fatto partendo dalla pena base ridotta. Il difensore censura, inoltre, l'aumento eccessivo di pena per il reato (satellite) di tentato omicidio di cui alla sentenza sub a), in relazione al quale il Giudice dell'esecuzione avrebbe considerato l'aumento operato per la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. Evidenzia che tale calcolo è errato individuando, prima della diminuzione per il rito, anche un aumento per l'aggravante che non andava effettuato;
e comunque non motivando su tale aumento. La difesa insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti. 1.1. Questa Corte, invero, ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 - dep. 21/02/2014, Romano, Rv. 259030; in senso conforme la più recente Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845). Ed inoltre ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/05/2009 - dep. 04/06/2009, Rv.244115), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013 - dep. 29/07/2013, Rv.257000). Ha, inoltre, rilevato che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735). Ha, infine, affermato che in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (si veda sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Rv. 262888: fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato); e che il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019 - dep. 05/09/2019, Ben Salam Samir, Rv. 276838). 1.2. Passando, quindi, al caso in esame, va osservato che il Giudice a quo, non ha fatto corretta applicazione di tutti i principi sopra individuati. Invero, non ha proceduto ad un effettivo scorporo, ma ha individuato una "più grave pena" in quella inflitta con la condanna sub c), già, quindi, decurtata della riduzione per il rito (pena base anni tredici di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni tredici e mesi sei di re'clusione, ridotta di un terzo per il rito ad anni nove di reclusione); a tale pena ha aggiunto anni uno (già ridotta per il rito: anni uno e mesi sei per le aggravanti, meno un terzo) per il reato giudicato con sentenza 29/10/2013, tentata estorsione aggravata continuata in concorso (con condanna originaria del prevenuto alla pena di anni quattro di reclusione ed euro novecento di multa, pena così determinata: anni cinque di reclusione ed euro seicento di multa, aumentata per le due aggravanti ad anni sei di reclusione ed euro novecento di multa, ridotta di un terzo per il rito), e anni quattro per il tentato omicidio di cui alla sentenza 21/10/2005 della Corte di appello di Catanzaro (anni quattro aumentata di un terzo per l'aggravante del metodo mafioso e ridotta di un terzo per il rito;
pena originaria anni otto di reclusione, aumentata di un terzo per l'aggravante del metodo mafioso e ridotta di un terzo per il rito). Nel fare tale calcolo è partito da una pena base per la partecipazione associativa di cui alla sentenza emessa il 22/01/2015 dalla Corte di appello di Catanzaro (indicata sub c) nell'ordinanza) di anni nove e mesi quattro di reclusione, senza considerare che la stessa Corte con ordinanza del 10/04/2019 disponeva la correzione della suddetta sentenza, irrevocabile il 19/04/2017 "nel senso che nel dispositivo della sentenza, a pag. 202, laddove si dice confermata la pena nei confronti di CO IC, questa debba intendersi rideterminata nella misura di anni 8 mesi 8 di reclusione". Inoltre, non ha determinato, come invece più correttamente andava fatto, la pena base per il reato più grave nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, applicato poi gli aumenti di pena per la continuazione con i reati di cui alle altre sentenze e infine computato sull'intero in tal modo ottenuto la diminuzione di pena per il rito. Infine, non ha in alcun modo argomentato, facendo riferimento ai parametri valutativi di cui all'art. 133 c. p., la congruità degli aumenti di pena per i reati posti in continuazione. 2. I rilevati vizi impongono di procedere all'annullamento di detta ordinanza relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, alla luce dei principi sopra indicati, alla Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione collegiale giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, 1'11 dicembre 2020.
leconlu3ioni del P€ Penale Sent. Sez. 1 Num. 6119 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/12/2020 Letta la requisitoria del dott. Ciro Angelillis, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta presentata nell'interesse di IC CO, finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a tre sentenze esecutive in essa specificamente indicate, calcolando la pena unica per detti reati in anni quattordici e mesi quattro di reclusione. L'ordinanza nella parte motiva individua come reato più grave in concreto quello associativo giudicato con sentenza in data 22/01/2015 di condanna alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione (pena base anni tredici di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni tredici e mesi sei, ridotta di un terzo per il rito); aggiunge, poi, a tale pena gli aumenti di pena per la continuazione con le fattispecie di cui alle altre sentenze, arrivando alla pena finale unica sopra indicata. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, IC CO, deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen.. Il difensore lamenta che: - il Giudice dell'esecuzione ha individuato quale pena base su cui calcolare gli aumenti di pena per i reati satellite quella di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 22/01/2015, individuandola in anni nove e mesi quattro di reclusione, senza però avvedersi che in relazione a quel titolo era intervenuta ordinanza della stessa Corte di appello di Catanzaro che provvedeva alla correzione di errore materiale rideterminando la pena inflitta in anni otto e mesi otto di reclusione;
- il calcolo della pena base andava pertanto fatto partendo dalla pena base ridotta. Il difensore censura, inoltre, l'aumento eccessivo di pena per il reato (satellite) di tentato omicidio di cui alla sentenza sub a), in relazione al quale il Giudice dell'esecuzione avrebbe considerato l'aumento operato per la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. Evidenzia che tale calcolo è errato individuando, prima della diminuzione per il rito, anche un aumento per l'aggravante che non andava effettuato;
e comunque non motivando su tale aumento. La difesa insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti. 1.1. Questa Corte, invero, ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 - dep. 21/02/2014, Romano, Rv. 259030; in senso conforme la più recente Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845). Ed inoltre ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/05/2009 - dep. 04/06/2009, Rv.244115), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013 - dep. 29/07/2013, Rv.257000). Ha, inoltre, rilevato che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735). Ha, infine, affermato che in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (si veda sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Rv. 262888: fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato); e che il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019 - dep. 05/09/2019, Ben Salam Samir, Rv. 276838). 1.2. Passando, quindi, al caso in esame, va osservato che il Giudice a quo, non ha fatto corretta applicazione di tutti i principi sopra individuati. Invero, non ha proceduto ad un effettivo scorporo, ma ha individuato una "più grave pena" in quella inflitta con la condanna sub c), già, quindi, decurtata della riduzione per il rito (pena base anni tredici di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni tredici e mesi sei di re'clusione, ridotta di un terzo per il rito ad anni nove di reclusione); a tale pena ha aggiunto anni uno (già ridotta per il rito: anni uno e mesi sei per le aggravanti, meno un terzo) per il reato giudicato con sentenza 29/10/2013, tentata estorsione aggravata continuata in concorso (con condanna originaria del prevenuto alla pena di anni quattro di reclusione ed euro novecento di multa, pena così determinata: anni cinque di reclusione ed euro seicento di multa, aumentata per le due aggravanti ad anni sei di reclusione ed euro novecento di multa, ridotta di un terzo per il rito), e anni quattro per il tentato omicidio di cui alla sentenza 21/10/2005 della Corte di appello di Catanzaro (anni quattro aumentata di un terzo per l'aggravante del metodo mafioso e ridotta di un terzo per il rito;
pena originaria anni otto di reclusione, aumentata di un terzo per l'aggravante del metodo mafioso e ridotta di un terzo per il rito). Nel fare tale calcolo è partito da una pena base per la partecipazione associativa di cui alla sentenza emessa il 22/01/2015 dalla Corte di appello di Catanzaro (indicata sub c) nell'ordinanza) di anni nove e mesi quattro di reclusione, senza considerare che la stessa Corte con ordinanza del 10/04/2019 disponeva la correzione della suddetta sentenza, irrevocabile il 19/04/2017 "nel senso che nel dispositivo della sentenza, a pag. 202, laddove si dice confermata la pena nei confronti di CO IC, questa debba intendersi rideterminata nella misura di anni 8 mesi 8 di reclusione". Inoltre, non ha determinato, come invece più correttamente andava fatto, la pena base per il reato più grave nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, applicato poi gli aumenti di pena per la continuazione con i reati di cui alle altre sentenze e infine computato sull'intero in tal modo ottenuto la diminuzione di pena per il rito. Infine, non ha in alcun modo argomentato, facendo riferimento ai parametri valutativi di cui all'art. 133 c. p., la congruità degli aumenti di pena per i reati posti in continuazione. 2. I rilevati vizi impongono di procedere all'annullamento di detta ordinanza relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, alla luce dei principi sopra indicati, alla Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione collegiale giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, 1'11 dicembre 2020.