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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1962/2021 posta in decisione con ordinanza del 21.5.2025,
previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Vittorio Emanuele III° n. 59, presso lo studio dell'avv. Luigi Aliquò, dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Marta Bella;
- attrice
CONTRO
(P. IVA ), in persona degli Amministratori Controparte_1 P.IVA_2
Giudiziari, avv. Fabrizio Scotto e dott. Francesco Aricò, con il patrocinio dell'avv.
MA Rollo;
- convenuta
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 9 Conclusioni: come da verbali di causa e scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 21.6.2021, la società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t., citava in giudizio la società al fine di Controparte_1 sentirne dichiarata la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata esibizione della documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2012, 2013 e 2014 e dalla mancata impugnazione dei relativi avvisi di accertamento, da quantificarsi in complessivi €
1.512.137,18.
A sostegno della propria domanda rappresentava che a far data della costituzione della convenuta, si era avvalsa delle sue prestazioni di consulenza commerciale, aziendale e di tenuta della propria contabilità. In precedenza, il medesimo incarico era stato conferito alla società Fiscality & Project Management s.r.l., con la quale la convenuta condivideva la compagine sociale, essendo esse accomunate dal medesimo legale rappresentante, dalla partecipazione degli stessi soci e dall'esercizio di identica attività.
Ricevuto, in data 28.7.2017, da parte di Agenzia delle Entrate, un invito alla produzione di documentazione contabile afferente all'anno di imposta 2012, si era rivolta alla convenuta, al fine di ottemperare alla richiesta avanzatale.
Successivamente, in data 15.12.2017, le era stato notificato l'avviso di accertamento n.
TD7030103530/2017, con il quale l'ente impositore aveva avanzato una maggiore pretesa per imposte, sanzioni ed interessi per un importo complessivo di € 76.417,98, derivante dalla mancata ottemperanza della richiesta di esibizione della documentazione contabile in precedenza avanzata. Anche tale atto veniva trasmesso alla convenuta affinché provvedesse all'impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, ciò che però non avveniva, rendendo così definitivo l'avviso.
Il 13.2.2018 si era vista notificare un nuovo avviso di accertamento, recante n.
TD7030500388/2018, relativo all'anno di imposta 2014, anche in questo caso conseguente alla mancata ottemperanza della richiesta di esibizione di documentazione, inoltrata da
Agenzia delle Entrate il 29.1.2018 e consegnata alla convenuta per la trasmissione di quanto dovuto. Dal corpo dell'avviso si evinceva che l'ente aveva inteso disconoscere ai fini CP_
tutti i costi, determinando un maggior reddito in via induttiva, mentre ai fini IVA veniva recuperata a tassazione tutta l'imposta assolta sugli acquisti.
Anche tale atto veniva inoltrato alla società convenuta, affinché provvedesse o all'esperimento della procedura definitoria di cui all'art. 6 d.lgs. 218/97 o all'impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, ma anche in questo caso la CP_1 pagina 2 di 9 non aveva assunto alcuna iniziativa, con conseguente definitività dell'atto e con CP_1 una pretesa per imposte Ires, Irap ed IVA pari ad € 361.068,06.
La medesima dinamica si era verificata anche in relazione all'invito del 28.7.2017, riferito all'anno di imposta 2013, che veniva puntualmente trasmesso alla convenuta per gli adempimenti di competenza, senza che tuttavia a ciò seguisse alcun riscontro. A ciò seguiva, quindi, l'invio, da parte di Agenzia delle Entrate, dell'avviso di accertamento per un importo pari ad € 1.074.351,20.
A questo punto, aveva deciso di rivolgersi ad un altro professionista, che tempestivamente aveva provveduto alla proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di Reggio
Calabria.
In punto di diritto, deduceva la responsabilità professionale e/o contrattuale della convenuta, per avere questa omesso, in primo luogo, la trasmissione all'ente impositore della documentazione contabile richiesta, cui è conseguita la notifica degli avvisi di accertamento e, successivamente, la tempestiva impugnazione degli stessi.
In forza di ciò, aveva patito un danno pari ad € 1.512.137,18, corrispondente all'importo delle maggiori imposte accertate e dei relativi interessi e sanzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.11.2021, si costituiva in giudizio la società
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, in quanto l'attrice non le aveva mai conferito alcun incarico inerente all'esibizione della documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate relativa agli anni 2012, 2013 e
2014 e all'impugnazione dei relativi avvisi;
né essa lo aveva altrimenti assunto, neppure per il tramite dei propri professionisti.
Sulla scorta di tale argomentazione, quindi, contestava anche nel merito la domanda attorea, difettando a monte un valido contratto di mandato tra le parti.
Con particolare riferimento alla contestata mancata impugnazione degli atti, poi, la società rappresentava di non essere abilitata alla difesa tecnica dinanzi agli organi della giustizia tributaria, in quanto attività il cui esercizio è appannaggio di alcune categorie professionali, previo ottenimento della relativa abilitazione.
Evidenziava, inoltre, di non essere mai stata tenutaria delle scritture contabili degli anni in contestazione, atteso che essa aveva svolto per l'attrice attività di consulenza fiscale e tributaria soltanto per l'anno 2017. In ogni caso, le scritture contabili richieste dall'ente impositore erano nell'esclusiva disponibilità dell'attrice, la quale avrebbe quindi dovuto conferire apposito mandato ad un professionista, avente ad oggetto la consegna all'ente impositore della documentazione oggetto di controllo.
pagina 3 di 9 Contestava, inoltre, l'assenza del nesso eziologico tra la condotta del professionista e il pregiudizio lamentato dall'attore, non avendo questi dimostrato né le conseguenze negative patite né la loro riconducibilità all'asserito inadempimento.
Da ultimo, avanzava domanda ex art. 96 c.p.c., per avere l'attore incardinato il procedimento pur essendo consapevole di non averle mai conferito alcun tipo di mandato finalizzato all'esibizione della documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate e all'impugnazione dei relativi avvisi di accertamento in seguito emessi.
Concludeva, quindi, chiedendo: in via preliminare, declaratoria di difetto di legittimazione passiva;
nel merito, il rigetto della domanda attorea e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 17.11.2021, il Giudice concedeva i termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Con ordinanza del 23.6.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.5.2022, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale richiesto da parte attrice.
All'udienza del 20.2.2023, il difensore di parte convenuta rappresentava che la società evocata in lite era stata sottoposta a sequestro preventivo da parte della DDA di Reggio
Calabria, con conseguente applicazione della normativa di cui al cd. codice antimafia.
Successivamente, all'udienza del 17.1.2024, parte attrice insisteva nella richiesta di prova orale, atteso che il sequestro non concerneva l'associazione mafiosa. Con ordinanza del
3.2.2024, il Giudice rigettava tale richiesta, ritenendola irrilevante ai fini del decidere, oltre che generica.
Con ordinanza del 21.5.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
21.5.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
L'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale della società per non avere questa adempiuto al proprio mandato, Controparte_1 avente ad oggetto, tra gli altri, anche l'esibizione della documentazione contabile richiesta da
Agenzia delle Entrate con gli inviti debitamente notificati nonché la proposizione dell'impugnazione dei conseguenti avvisi di accertamento. A causa di ciò, l'attrice avrebbe patito un danno pari ad € 1.512.137,18, corrispondente all'importo delle imposte non versate, maggiorate di interessi e sanzioni.
Si ritiene di poter procedere alla valutazione nel merito della domanda pur a fronte dell'eccepita carenza di legittimazione passiva - che, secondo l'insegnamento reso dalla pagina 4 di 9 Corte di Cassazione nella sua massima composizione, assume i connotati della mera difesa:
“la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla
e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Sez. Un., n. 2951/2016) - in forza del principio della cd. “ragione più liquida”.
In applicazione di tale principio, è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'intero giudizio: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. civ., n.
12002/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531/2016 e Cass. n. 15350/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. Civ. Sez.
Un. n. 9936 dell'8/05/2014).
Tanto premesso, deve rammentarsi che, vertendosi in tema di responsabilità professionale, questa potrà dirsi configurata solo qualora si provi l'inadempimento del mandato conferito dal cliente. In punto di riparto dell'onere probatorio, trovano applicazione i tradizionali criteri di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. e il principio di vicinanza della prova, sicché “spetta
a chi agisce in accertamento allegare e provare la fonte, legale o convenzionale, dell'obbligazione che si allega, totalmente o parzialmente, inadempiuta e, ciò fatto, incombe sul contraente in tesi inadempiente allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile” (Cass. civ., n. 13533/2001).
Pertanto, è onere dell'attore allegare e provare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre spetta al convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni ivi dedotte ovvero che l'inadempimento non è dipeso da sua colpa.
pagina 5 di 9 Con specifico riferimento alla responsabilità professionale, poi, la valutazione dell'inadempimento del professionista va fatta esclusivamente con riferimento alla violazione dei doveri inerenti all'esercizio della professione svolta e, laddove gli si contesti una condotta omissiva, del dovere di diligenza ex art. 1176, comma 2 c.c., quest'ultimo da parametrarsi al grado di diligenza richiesto al professionista medio. L'affermazione di responsabilità professionale presuppone, quindi, la preliminare individuazione degli specifici obblighi che la legge o il contratto pongono a carico del professionista.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo prodotto non soltanto alcun contratto di consulenza aziendale e fiscale stipulato con la società ma neppure uno specifico mandato avente ad oggetto Controparte_1 sia l'ostensione della documentazione richiesta da Agenzia delle Entrate sia l'impugnazione degli avvisi di accertamento.
Non può considerarsi a tal fine sufficiente la sola fattura prodotta con il libello introduttivo, atteso che, come da insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cass. civ., n. 299/2016; ord. n. 34831/2024).
La convenuta ha contestato il costrutto attoreo, negando l'esistenza di un vincolo negoziale avente ad oggetto le prestazioni asseritamente omesse e rilevando come la propria attività sia stata circoscritta alla sola attività di consulenza aziendale e commerciale e comunque soltanto per l'anno 2017. Eventuali responsabilità circa l'inadempimento della richiesta di ostensione dei documenti contabili e delle conseguenze da ciò derivanti non sono ad essa imputabili, potendo al più essere riconducibili all'operato della società Fiscality & Project
Management s.r.l. cui aveva demandato, tra gli altri, anche la tenuta della propria Parte_1 contabilità.
Ancora, deve rilevarsi l'ulteriore circostanza per cui gli atti emessi da Agenzia delle Entrate siano pervenuti all'attrice in periodi in cui la non svolgeva alcun Controparte_1 tipo di attività in suo favore. Invero, eccezion fatta per l'avviso di accertamento del
15.12.2017 e dell'invito all'ostensione del 28.07.2017, tutte le altre notifiche risultano essersi perfezionate nell'anno 2018.
Tale aspetto è di non poco conto, laddove si osservi che la convenuta ha ripetutamente sostenuto di aver prestato i propri servizi in favore di esclusivamente nell'anno Parte_1
pagina 6 di 9 2017, senza essere in questo smentita dall'attrice che, al contrario, ha prodotto un'unica fattura relativa all'attività espletata proprio in quell'anno. Anche a voler diversamente opinare, ritenendo quindi che la convenuta abbia proseguito nell'erogazione del proprio servizio in favore dell'attrice anche nei periodi successivi, quest'ultima – lo si ribadisce – nulla ha dimostrato in tal senso, omettendo di fornire prova, sia diretta che eventualmente anche indiretta, della fonte negoziale del rapporto.
Non è ultroneo evidenziare, poi, come le richieste avanzate dall'ente impositore fossero riferibili ad anni di imposta di gran lunga antecedenti all'anno 2017, dei quali la convenuta non disponeva alcuna documentazione, essendo subentrata soltanto in quell'anno. Anche su tale profilo l'attrice nulla ha contestato, in questo modo convalidando l'assunto di controparte, secondo cui essa non avrebbe potuto adempiere alla richiesta di ostensione, non disponendo delle scritture contabili oggetto di controllo.
In forza di ciò, quindi, appare infondata la richiesta di parte attrice, perché basata su una pretesa inesigibile dalla società evocata in lite, non sussistendo tra le parti alcun rapporto giuridico nel periodo di notifica degli atti esattoriali.
Non è ostativa a tale conclusione neppure la considerazione rilevata dalla Parte_1 secondo cui, in realtà, la società convenuta si porrebbe in continuità aziendale con la
Fiscality & Project Management s.r.l. in ragione della medesimezza della compagine sociale tra le due imprese, delle sedi e dell'oggetto sociale. Invero, posto che neppure in relazione a tale profilo l'attrice ha fornito al Tribunale utili elementi probatori, è sufficiente evidenziare che, anche a voler avallare la ricostruzione attorea, si tratterebbe di due soggetti giuridici diversi, caratterizzati da una distinta personalità giuridica e identificati da un diverso codice fiscale o partita iva, sicché l'eventuale inadempimento dell'uno non può essere contestato all'altro. Parte attrice avrebbe quindi dovuto non soltanto provare l'identità tra le due società, ma anche citare in giudizio la Fiscality & Project Management s.r.l. e fornire prova del conferimento dell'incarico.
Da ultimo, appare priva di pregio la doglianza attorea in ordine all'omessa impugnazione degli avvisi di accertamento, in quanto non risulta provato che la convenuta disponesse di professionisti abilitati alla difesa nelle controversie tributarie. Al contrario, dalla visura camerale si evince che l'oggetto sociale fosse principalmente la consulenza aziendale, commerciale e fiscale, senza alcuna specifica menzione in ordine alla tutela dinanzi al giudice tributario (cfr. all. 3 fascicolo convenuto). Da ciò si ricava, quindi, che la prestazione lamentata non avrebbe potuto essere adempiuta dalla convenuta, non essendo questa munita delle risorse umane necessarie.
pagina 7 di 9 Peraltro, si ritiene utile evidenziare che anche a volersi dolere della mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, parte attrice avrebbe dovuto produrre la procura alle liti conferita ad uno dei professionisti operanti presso la Controparte_1 costituente titolo fondante il rapporto di mandato. Neppure in questo caso, però, è stata versata in atti alcuna documentazione attestante lo specifico titolo negoziale, il che conduce al rigetto della domanda, non essendo questa provata.
Tali argomentazioni sono assorbenti rispetto all'accertamento degli ulteriori requisiti integranti la responsabilità professionale, da individuarsi nella valutazione prognostica positiva circa il possibile esito favorevole del ricorso dinanzi alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto ed eseguito dal professionista (cfr. Cass. civ., ord.
n.13873/2020). Anche in questo caso, l'attrice non ha fornito alcuna valutazione prognostica di segno positivo in ordine al giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento notificategli, il che vale ad ulteriormente fondare il rigetto della domanda.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, e in difetto di ulteriori elementi probatori, deve concludersi nel senso della infondatezza della pretesa attorea, non essendo stata fornita prova della sussistenza, tra le parti, di alcun vincolo negoziale avente ad oggetto gli obblighi contestati.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta, deve disporsene il rigetto, non essendo ravvisabile nel caso di specie la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. “In tale ottica, non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria” (Corte d'Appello
Napoli, n. 659/2020). Nel caso di specie, non soltanto non è emersa la mala fede dell'attrice, ma neppure la convenuta ha provato la consapevolezza dell'infondatezza della sua domanda, atteso prima facie era plausibile l'inadempimento contestato.
3. Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e ai valori minimi, e riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pagina 8 di 9 1. Rigetta la domanda attorea.
2. Rigetta la domanda della convenuta di condanna di parte attrice per responsabilità aggravata.
3. Condanna alla refusione, in favore della convenuta Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite da liquidarsi in complessivi € 13.284,00, oltre iva, cpa e
[...] oneri di legge, con distrazione a favore del difensore.
Così deciso in Reggio Calabria, 07.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1962/2021 posta in decisione con ordinanza del 21.5.2025,
previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Vittorio Emanuele III° n. 59, presso lo studio dell'avv. Luigi Aliquò, dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Marta Bella;
- attrice
CONTRO
(P. IVA ), in persona degli Amministratori Controparte_1 P.IVA_2
Giudiziari, avv. Fabrizio Scotto e dott. Francesco Aricò, con il patrocinio dell'avv.
MA Rollo;
- convenuta
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 9 Conclusioni: come da verbali di causa e scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 21.6.2021, la società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t., citava in giudizio la società al fine di Controparte_1 sentirne dichiarata la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata esibizione della documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2012, 2013 e 2014 e dalla mancata impugnazione dei relativi avvisi di accertamento, da quantificarsi in complessivi €
1.512.137,18.
A sostegno della propria domanda rappresentava che a far data della costituzione della convenuta, si era avvalsa delle sue prestazioni di consulenza commerciale, aziendale e di tenuta della propria contabilità. In precedenza, il medesimo incarico era stato conferito alla società Fiscality & Project Management s.r.l., con la quale la convenuta condivideva la compagine sociale, essendo esse accomunate dal medesimo legale rappresentante, dalla partecipazione degli stessi soci e dall'esercizio di identica attività.
Ricevuto, in data 28.7.2017, da parte di Agenzia delle Entrate, un invito alla produzione di documentazione contabile afferente all'anno di imposta 2012, si era rivolta alla convenuta, al fine di ottemperare alla richiesta avanzatale.
Successivamente, in data 15.12.2017, le era stato notificato l'avviso di accertamento n.
TD7030103530/2017, con il quale l'ente impositore aveva avanzato una maggiore pretesa per imposte, sanzioni ed interessi per un importo complessivo di € 76.417,98, derivante dalla mancata ottemperanza della richiesta di esibizione della documentazione contabile in precedenza avanzata. Anche tale atto veniva trasmesso alla convenuta affinché provvedesse all'impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, ciò che però non avveniva, rendendo così definitivo l'avviso.
Il 13.2.2018 si era vista notificare un nuovo avviso di accertamento, recante n.
TD7030500388/2018, relativo all'anno di imposta 2014, anche in questo caso conseguente alla mancata ottemperanza della richiesta di esibizione di documentazione, inoltrata da
Agenzia delle Entrate il 29.1.2018 e consegnata alla convenuta per la trasmissione di quanto dovuto. Dal corpo dell'avviso si evinceva che l'ente aveva inteso disconoscere ai fini CP_
tutti i costi, determinando un maggior reddito in via induttiva, mentre ai fini IVA veniva recuperata a tassazione tutta l'imposta assolta sugli acquisti.
Anche tale atto veniva inoltrato alla società convenuta, affinché provvedesse o all'esperimento della procedura definitoria di cui all'art. 6 d.lgs. 218/97 o all'impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, ma anche in questo caso la CP_1 pagina 2 di 9 non aveva assunto alcuna iniziativa, con conseguente definitività dell'atto e con CP_1 una pretesa per imposte Ires, Irap ed IVA pari ad € 361.068,06.
La medesima dinamica si era verificata anche in relazione all'invito del 28.7.2017, riferito all'anno di imposta 2013, che veniva puntualmente trasmesso alla convenuta per gli adempimenti di competenza, senza che tuttavia a ciò seguisse alcun riscontro. A ciò seguiva, quindi, l'invio, da parte di Agenzia delle Entrate, dell'avviso di accertamento per un importo pari ad € 1.074.351,20.
A questo punto, aveva deciso di rivolgersi ad un altro professionista, che tempestivamente aveva provveduto alla proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di Reggio
Calabria.
In punto di diritto, deduceva la responsabilità professionale e/o contrattuale della convenuta, per avere questa omesso, in primo luogo, la trasmissione all'ente impositore della documentazione contabile richiesta, cui è conseguita la notifica degli avvisi di accertamento e, successivamente, la tempestiva impugnazione degli stessi.
In forza di ciò, aveva patito un danno pari ad € 1.512.137,18, corrispondente all'importo delle maggiori imposte accertate e dei relativi interessi e sanzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.11.2021, si costituiva in giudizio la società
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, in quanto l'attrice non le aveva mai conferito alcun incarico inerente all'esibizione della documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate relativa agli anni 2012, 2013 e
2014 e all'impugnazione dei relativi avvisi;
né essa lo aveva altrimenti assunto, neppure per il tramite dei propri professionisti.
Sulla scorta di tale argomentazione, quindi, contestava anche nel merito la domanda attorea, difettando a monte un valido contratto di mandato tra le parti.
Con particolare riferimento alla contestata mancata impugnazione degli atti, poi, la società rappresentava di non essere abilitata alla difesa tecnica dinanzi agli organi della giustizia tributaria, in quanto attività il cui esercizio è appannaggio di alcune categorie professionali, previo ottenimento della relativa abilitazione.
Evidenziava, inoltre, di non essere mai stata tenutaria delle scritture contabili degli anni in contestazione, atteso che essa aveva svolto per l'attrice attività di consulenza fiscale e tributaria soltanto per l'anno 2017. In ogni caso, le scritture contabili richieste dall'ente impositore erano nell'esclusiva disponibilità dell'attrice, la quale avrebbe quindi dovuto conferire apposito mandato ad un professionista, avente ad oggetto la consegna all'ente impositore della documentazione oggetto di controllo.
pagina 3 di 9 Contestava, inoltre, l'assenza del nesso eziologico tra la condotta del professionista e il pregiudizio lamentato dall'attore, non avendo questi dimostrato né le conseguenze negative patite né la loro riconducibilità all'asserito inadempimento.
Da ultimo, avanzava domanda ex art. 96 c.p.c., per avere l'attore incardinato il procedimento pur essendo consapevole di non averle mai conferito alcun tipo di mandato finalizzato all'esibizione della documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate e all'impugnazione dei relativi avvisi di accertamento in seguito emessi.
Concludeva, quindi, chiedendo: in via preliminare, declaratoria di difetto di legittimazione passiva;
nel merito, il rigetto della domanda attorea e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 17.11.2021, il Giudice concedeva i termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Con ordinanza del 23.6.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.5.2022, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale richiesto da parte attrice.
All'udienza del 20.2.2023, il difensore di parte convenuta rappresentava che la società evocata in lite era stata sottoposta a sequestro preventivo da parte della DDA di Reggio
Calabria, con conseguente applicazione della normativa di cui al cd. codice antimafia.
Successivamente, all'udienza del 17.1.2024, parte attrice insisteva nella richiesta di prova orale, atteso che il sequestro non concerneva l'associazione mafiosa. Con ordinanza del
3.2.2024, il Giudice rigettava tale richiesta, ritenendola irrilevante ai fini del decidere, oltre che generica.
Con ordinanza del 21.5.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
21.5.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
L'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale della società per non avere questa adempiuto al proprio mandato, Controparte_1 avente ad oggetto, tra gli altri, anche l'esibizione della documentazione contabile richiesta da
Agenzia delle Entrate con gli inviti debitamente notificati nonché la proposizione dell'impugnazione dei conseguenti avvisi di accertamento. A causa di ciò, l'attrice avrebbe patito un danno pari ad € 1.512.137,18, corrispondente all'importo delle imposte non versate, maggiorate di interessi e sanzioni.
Si ritiene di poter procedere alla valutazione nel merito della domanda pur a fronte dell'eccepita carenza di legittimazione passiva - che, secondo l'insegnamento reso dalla pagina 4 di 9 Corte di Cassazione nella sua massima composizione, assume i connotati della mera difesa:
“la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla
e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Sez. Un., n. 2951/2016) - in forza del principio della cd. “ragione più liquida”.
In applicazione di tale principio, è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'intero giudizio: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. civ., n.
12002/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531/2016 e Cass. n. 15350/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. Civ. Sez.
Un. n. 9936 dell'8/05/2014).
Tanto premesso, deve rammentarsi che, vertendosi in tema di responsabilità professionale, questa potrà dirsi configurata solo qualora si provi l'inadempimento del mandato conferito dal cliente. In punto di riparto dell'onere probatorio, trovano applicazione i tradizionali criteri di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. e il principio di vicinanza della prova, sicché “spetta
a chi agisce in accertamento allegare e provare la fonte, legale o convenzionale, dell'obbligazione che si allega, totalmente o parzialmente, inadempiuta e, ciò fatto, incombe sul contraente in tesi inadempiente allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile” (Cass. civ., n. 13533/2001).
Pertanto, è onere dell'attore allegare e provare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre spetta al convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni ivi dedotte ovvero che l'inadempimento non è dipeso da sua colpa.
pagina 5 di 9 Con specifico riferimento alla responsabilità professionale, poi, la valutazione dell'inadempimento del professionista va fatta esclusivamente con riferimento alla violazione dei doveri inerenti all'esercizio della professione svolta e, laddove gli si contesti una condotta omissiva, del dovere di diligenza ex art. 1176, comma 2 c.c., quest'ultimo da parametrarsi al grado di diligenza richiesto al professionista medio. L'affermazione di responsabilità professionale presuppone, quindi, la preliminare individuazione degli specifici obblighi che la legge o il contratto pongono a carico del professionista.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo prodotto non soltanto alcun contratto di consulenza aziendale e fiscale stipulato con la società ma neppure uno specifico mandato avente ad oggetto Controparte_1 sia l'ostensione della documentazione richiesta da Agenzia delle Entrate sia l'impugnazione degli avvisi di accertamento.
Non può considerarsi a tal fine sufficiente la sola fattura prodotta con il libello introduttivo, atteso che, come da insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cass. civ., n. 299/2016; ord. n. 34831/2024).
La convenuta ha contestato il costrutto attoreo, negando l'esistenza di un vincolo negoziale avente ad oggetto le prestazioni asseritamente omesse e rilevando come la propria attività sia stata circoscritta alla sola attività di consulenza aziendale e commerciale e comunque soltanto per l'anno 2017. Eventuali responsabilità circa l'inadempimento della richiesta di ostensione dei documenti contabili e delle conseguenze da ciò derivanti non sono ad essa imputabili, potendo al più essere riconducibili all'operato della società Fiscality & Project
Management s.r.l. cui aveva demandato, tra gli altri, anche la tenuta della propria Parte_1 contabilità.
Ancora, deve rilevarsi l'ulteriore circostanza per cui gli atti emessi da Agenzia delle Entrate siano pervenuti all'attrice in periodi in cui la non svolgeva alcun Controparte_1 tipo di attività in suo favore. Invero, eccezion fatta per l'avviso di accertamento del
15.12.2017 e dell'invito all'ostensione del 28.07.2017, tutte le altre notifiche risultano essersi perfezionate nell'anno 2018.
Tale aspetto è di non poco conto, laddove si osservi che la convenuta ha ripetutamente sostenuto di aver prestato i propri servizi in favore di esclusivamente nell'anno Parte_1
pagina 6 di 9 2017, senza essere in questo smentita dall'attrice che, al contrario, ha prodotto un'unica fattura relativa all'attività espletata proprio in quell'anno. Anche a voler diversamente opinare, ritenendo quindi che la convenuta abbia proseguito nell'erogazione del proprio servizio in favore dell'attrice anche nei periodi successivi, quest'ultima – lo si ribadisce – nulla ha dimostrato in tal senso, omettendo di fornire prova, sia diretta che eventualmente anche indiretta, della fonte negoziale del rapporto.
Non è ultroneo evidenziare, poi, come le richieste avanzate dall'ente impositore fossero riferibili ad anni di imposta di gran lunga antecedenti all'anno 2017, dei quali la convenuta non disponeva alcuna documentazione, essendo subentrata soltanto in quell'anno. Anche su tale profilo l'attrice nulla ha contestato, in questo modo convalidando l'assunto di controparte, secondo cui essa non avrebbe potuto adempiere alla richiesta di ostensione, non disponendo delle scritture contabili oggetto di controllo.
In forza di ciò, quindi, appare infondata la richiesta di parte attrice, perché basata su una pretesa inesigibile dalla società evocata in lite, non sussistendo tra le parti alcun rapporto giuridico nel periodo di notifica degli atti esattoriali.
Non è ostativa a tale conclusione neppure la considerazione rilevata dalla Parte_1 secondo cui, in realtà, la società convenuta si porrebbe in continuità aziendale con la
Fiscality & Project Management s.r.l. in ragione della medesimezza della compagine sociale tra le due imprese, delle sedi e dell'oggetto sociale. Invero, posto che neppure in relazione a tale profilo l'attrice ha fornito al Tribunale utili elementi probatori, è sufficiente evidenziare che, anche a voler avallare la ricostruzione attorea, si tratterebbe di due soggetti giuridici diversi, caratterizzati da una distinta personalità giuridica e identificati da un diverso codice fiscale o partita iva, sicché l'eventuale inadempimento dell'uno non può essere contestato all'altro. Parte attrice avrebbe quindi dovuto non soltanto provare l'identità tra le due società, ma anche citare in giudizio la Fiscality & Project Management s.r.l. e fornire prova del conferimento dell'incarico.
Da ultimo, appare priva di pregio la doglianza attorea in ordine all'omessa impugnazione degli avvisi di accertamento, in quanto non risulta provato che la convenuta disponesse di professionisti abilitati alla difesa nelle controversie tributarie. Al contrario, dalla visura camerale si evince che l'oggetto sociale fosse principalmente la consulenza aziendale, commerciale e fiscale, senza alcuna specifica menzione in ordine alla tutela dinanzi al giudice tributario (cfr. all. 3 fascicolo convenuto). Da ciò si ricava, quindi, che la prestazione lamentata non avrebbe potuto essere adempiuta dalla convenuta, non essendo questa munita delle risorse umane necessarie.
pagina 7 di 9 Peraltro, si ritiene utile evidenziare che anche a volersi dolere della mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, parte attrice avrebbe dovuto produrre la procura alle liti conferita ad uno dei professionisti operanti presso la Controparte_1 costituente titolo fondante il rapporto di mandato. Neppure in questo caso, però, è stata versata in atti alcuna documentazione attestante lo specifico titolo negoziale, il che conduce al rigetto della domanda, non essendo questa provata.
Tali argomentazioni sono assorbenti rispetto all'accertamento degli ulteriori requisiti integranti la responsabilità professionale, da individuarsi nella valutazione prognostica positiva circa il possibile esito favorevole del ricorso dinanzi alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto ed eseguito dal professionista (cfr. Cass. civ., ord.
n.13873/2020). Anche in questo caso, l'attrice non ha fornito alcuna valutazione prognostica di segno positivo in ordine al giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento notificategli, il che vale ad ulteriormente fondare il rigetto della domanda.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, e in difetto di ulteriori elementi probatori, deve concludersi nel senso della infondatezza della pretesa attorea, non essendo stata fornita prova della sussistenza, tra le parti, di alcun vincolo negoziale avente ad oggetto gli obblighi contestati.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta, deve disporsene il rigetto, non essendo ravvisabile nel caso di specie la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. “In tale ottica, non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria” (Corte d'Appello
Napoli, n. 659/2020). Nel caso di specie, non soltanto non è emersa la mala fede dell'attrice, ma neppure la convenuta ha provato la consapevolezza dell'infondatezza della sua domanda, atteso prima facie era plausibile l'inadempimento contestato.
3. Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e ai valori minimi, e riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pagina 8 di 9 1. Rigetta la domanda attorea.
2. Rigetta la domanda della convenuta di condanna di parte attrice per responsabilità aggravata.
3. Condanna alla refusione, in favore della convenuta Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite da liquidarsi in complessivi € 13.284,00, oltre iva, cpa e
[...] oneri di legge, con distrazione a favore del difensore.
Così deciso in Reggio Calabria, 07.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
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