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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/12/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. ES AS Giudice
dr. Giuliana Guardo Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1551 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a Caltanissetta (CL), in [...] Parte_1
19.10.1965, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Cal- C.F._1
tanissetta, Via E. De Nicola n. 17, presso lo studio dell'Avv. Samuela Mar-
TO (pec: , rappresentato e Email_1
difeso dall'Avv. Samuela MarTO (pec: Emai_2 Email_3
e dall'Avv. stabilito Luana Calì (pec: , giu-
[...] Email_4
sta procura in atti;
– ricorrente –
E
, nata a [...], in data [...], (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via C.F._2 Malta n. 115, presso lo studio dell'Avv. Mariangela Roberta Randazzo (pec:
, che la rappresenta e difende Email_5
per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione degli effetti civili del matri-
monio.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di tratta-
zione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025, alle quali si rinvia.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.10.2023, , premesso Parte_1
di avere contratto matrimonio con in Caltanissetta (CL), in CP_1
data 28.9.1991, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Co-
mune dell'anno 1991, parte II, serie A, n. 429, e che da tale unione erano nati i due figli il 20.2.1993, maggiorenne, e Per_1 Persona_2
il 18.2.2008, minore di età, ha dedotto che con sentenza n. 288/2021 del
22-25.5.2021 il Tribunale di Caltanissetta aveva pronunciato la separa-
zione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso Persona_2
la madre e facoltà del padre di incontrare il figlio liberamente secondo l'ac-
cordo delle parti e nel rispetto delle loro esigenze e volontà e nel caso di
- 2 - disaccordo secondo il regime stabilito in sentenza, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente , l'obbligo a carico di CP_1 CP_2
di versare ad , entro il giorno cinque di ogni
[...] CP_1
mese, la somma di € 650,00, di cui € 400,00 quale contributo per il man-
tenimento dei figli (€ 300,00 per il figlio minore ed € 100,00 per la figlia maggiorenne) ed € 250,00 per il mantenimento di , rivaluta- CP_1
bili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordi-
narie sostenute nel loro interesse, preventivamente concordate.
Il ricorrente ha dedotto, altresì, che le questioni riguardanti la casa co-
niugale erano state risolte, che la resistente percepiva il reddito di cittadi-
nanza, mentre la figlia maggiorenne era autosufficiente e viveva in altro domicilio.
Sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, il ricorrente ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matri-
monio, disposto a suo carico l'obbligo di versare un assegno di manteni-
mento per il figlio minore pari ad € 250,00 mensili, di Persona_2
cui € 200,00 da versare su un istituendo libretto postale vincolato al com-
pimento del diciottesimo anno di età ed € 50,00 direttamente a mani del minore, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ri-
creative fino al reperimento di un'entrata economica.
Costituendosi in giudizio, in data 8.4.2024, la resistente non si è oppo-
sta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha contestato le ulteriori domande avversarie;
ha dedotto in particolare che era disoccupata e percepiva il reddito di inclusione di importo pari ad €
575,00, somma ritenuta dalla stessa non sufficiente a soddisfare i bisogni
- 3 - suoi e dei due figli che coabitavano con lei, che il ricorrente dalla separa-
zione ad oggi aveva corrisposto soltanto la somma di € 300,00 a fronte di €
650,00 come disposto dal Tribunale nella suddetta sentenza di separazione n. 288/21 e aveva estromesso, ad insaputa della resistente e in modo ar-
bitrario, quest'ultima dalla polizza assicurativa sulla vita stipulata in favore di entrambi, rimanendo la stessa creditrice del premio assicurativo matu-
rato fino alla data della sua esclusione, che l'assegno unico erogato dall'INPS era stato da sempre percepito dal ricorrente nella misura del
100% senza mai corrispondere il 50% alla resistente come per legge, che la figlia , maggiorenne, coabitava con la resistente a Caltanissetta Per_1
in Via San Cataldo n. 21 e aveva la residenza nell'abitazione dove risiedeva il padre, e che non aveva raggiunto l'indipendenza economica in quanto svolgeva lavori saltuari.
Pertanto, la resistente ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disporre l'obbligo a carico del ricorrente di corri-
spondere un assegno divorzile di € 150,00, entro il giorno cinque di ogni mese, disporre un assegno di mantenimento per i figli della somma com-
plessiva di € 400,00, da versare nelle mani della resistente, somme annual-
mente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e straordinarie ai sensi del Protocollo in materia di famiglia in uso presso codesto Tribunale, e l'autorizzazione a percepire l'assegno unico erogato dall'INPS nella misura del 100%. Ha chiesto, altresì, la cor-
responsione di tutte le somme dovute dal ricorrente e non corrisposte per il mantenimento in favore dei figli dalla data di separazione ad oggi e in favore dell'ex coniuge.
- 4 - Sentite le parti, con ordinanza del 28.5.2024, le stesse sono state invi-
tate a definire la controversia sulla base della proposta formulata dal Giu-
dice e, nelle more della verifica del raggiungimento dell'accordo, sono stati emanati i provvedimenti temporanei e urgenti opportuni nell'interesse delle parti e della prole: conferma delle disposizioni contenute nella sentenza di separazione in materia di affidamento, collocamento e visita del figlio mi-
nore revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia Persona_2
maggiore , con decorrenza dal deposito del ricorso;
conferma Per_1
dell'assegno di mantenimento per il figlio minore nella Persona_2
misura di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici
Istat, da versare ogni giorno 5 di ogni mese alla resistente, oltre al 50%
delle spese straordinarie;
riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della resistente ad € 150,00 mensili, annualmente rivalutabili se-
condo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con decor-
renza dal deposito del ricorso.
Il ricorrente, costituitosi in giudizio con i nuovi difensori in data
19.7.2024, non ha aderito alla proposta formulata dal Giudice e ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente che coabitava con i figli,
disporre a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un asse-
gno di mantenimento per il figlio minore di € 230,00, Persona_2
oltre al 70% delle spese straordinarie e nulla disporre in merito all'assegno divorzile in favore della resistente.
All'udienza del 2.10.2024, il Giudice preso atto della mancata adesione del ricorrente alla proposta conciliativa formulata, ha rinviato la causa per
- 5 - consentire il deposito della documentazione relativa alla situazione econo-
mica del ricorrente;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la deci-
sione.
Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 104/2025 del 7.2-10.2.2025, passata in giudicato l'11.9.2025, la causa è stata rimessa dinanzi al Giudice istruttore con or-
dinanza resa in pari data, con la quale la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di consentire alle parti di interloquire sul rilievo d'ufficio della tempestività delle ulteriori domande e, in particolare di quelle propo-
ste da parte resistente volte ad ottenere la condanna del ricorrente al ver-
samento dell'assegno divorzile e degli arretrati maturati per il mancato pa-
gamento dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne e per il coniuge disposto in sede di separazione.
Depositate le note di trattazione scritta con le quali le parti hanno inter-
loquito sulla questione rilevata d'ufficio dal Tribunale, la causa è stata ri-
messa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. all'udienza del
25.9.2025; precisate le relative conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione dinanzi al Collegio.
*****
Tanto premesso, in merito all'affidamento del figlio minore, come già di-
sposto in sede di separazione, nell'interesse preminente del minore, appare necessario allo stato confermare il modello normativo di affidamento con-
diviso con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre con le modalità previste dalla sentenza di separazione.
La casa familiare va assegnata alla resistente che convive con il figlio
- 6 - minore.
Non avendo il predetto modello di affidamento fatto emergere alcuna problematica sin dal giudizio di separazione, non si è ravvisata la necessità
di sentire il figlio minore maggiore degli anni dodici.
Sulle richieste di natura economica, deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità della domanda di corresponsione dell'assegno divorzile dal momento che la stessa è stata proposta al momento della costituzione avvenuta oltre il termine di legge;
deve infatti escludersi che l'assegno ri-
chiesto possa avere nel caso di specie natura assistenziale dal momento che la resistente risulta percettrice di assegno di inclusione che l'assegno divorzile richiesto dovrebbe andare ad integrare, con la conseguenza che la domanda andava proposta tempestivamente, soggiacendo la parte in caso contrario a decadenza (vd. Cass. 11795/2021 a proposito della natura delle domande volte a regolamentare gli aspetti patrimoniali tra i coniugi).
Analoghe considerazioni in punto di inammissibilità valgono per la do-
manda di restituzione di somme.
In riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore occorre premettere che a seguito della separazione o del di- vorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed ana- logo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a tro- vare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla
- 7 - opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una sta- bile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determina- zione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle so- stanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Pertanto, si ritiene di confermare la misura dell'assegno già prevista dalla sentenza di separazione nella misura di € 300,00 per il figlio Persona_3
, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con de-
[...]
correnza dalla data della separazione. Ciascun genitore va poi obbligato a con- tribuire alle spese straordinarie, individuate in accordo al Protocollo in uso nel Tribunale di Caltanissetta, nella misura del 50%.
L'assegno unico verrà invece percepito da ciascun genitore nella misura del
50% come previsto dalla legge in caso di affidamento condiviso.
A proposto della figlia maggiorenne, la Suprema Corte ha ricordato che “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attua- zione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al red- dito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per
- 8 - supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass.
29264/2022).
E ancora che “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, an- corché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rap- porto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retri- buzione” (Cass. n. 40282/2021).
Sulla base di tutti i suesposti elementi, tenuto conto dell'età raggiunta dalla figlia ormai trentaduenne, e dell'ingresso nel mondo del lavoro, Per_1
deve ritenersi che sia venuto meno il presupposto dell'assegno di manteni- mento posto a carico del genitore, che va quindi revocato con decorrenza dal deposito del ricorso.
Le spese processuali, in ragione della soccombenza reciproca, possono es- sere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) conferma l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_2
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- 9 - b) conferma l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
c) disciplina il diritto di visita del padre secondo le modalità già indivi-
duate in sede di separazione, salvo diverso accordo;
d) revoca l'assegno di mantenimento per la figlia con de- Per_1
correnza dal deposito del ricorso;
e) conferma a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro il giorno 5
di ogni mese alla resistente per il mantenimento per il figlio minore
€ 300,00, soggetti a rivalutazione annuale se- Persona_2
condo gli indici Istat con decorrenza dalla separazione, oltre al 50%
delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso nel Tribunale
di Caltanissetta;
f) dichiara inammissibili le domande di parte resistente relative al ri-
conoscimento dell'assegno divorzile ed alla condanna del ricorrente al pagamento degli arretrati degli assegni di mantenimento in favore dei figli e della resistente;
g) compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tri-
bunale di Caltanissetta in data 22.12.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
ES AS
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. ES AS Giudice
dr. Giuliana Guardo Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1551 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a Caltanissetta (CL), in [...] Parte_1
19.10.1965, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Cal- C.F._1
tanissetta, Via E. De Nicola n. 17, presso lo studio dell'Avv. Samuela Mar-
TO (pec: , rappresentato e Email_1
difeso dall'Avv. Samuela MarTO (pec: Emai_2 Email_3
e dall'Avv. stabilito Luana Calì (pec: , giu-
[...] Email_4
sta procura in atti;
– ricorrente –
E
, nata a [...], in data [...], (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via C.F._2 Malta n. 115, presso lo studio dell'Avv. Mariangela Roberta Randazzo (pec:
, che la rappresenta e difende Email_5
per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione degli effetti civili del matri-
monio.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di tratta-
zione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025, alle quali si rinvia.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.10.2023, , premesso Parte_1
di avere contratto matrimonio con in Caltanissetta (CL), in CP_1
data 28.9.1991, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Co-
mune dell'anno 1991, parte II, serie A, n. 429, e che da tale unione erano nati i due figli il 20.2.1993, maggiorenne, e Per_1 Persona_2
il 18.2.2008, minore di età, ha dedotto che con sentenza n. 288/2021 del
22-25.5.2021 il Tribunale di Caltanissetta aveva pronunciato la separa-
zione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso Persona_2
la madre e facoltà del padre di incontrare il figlio liberamente secondo l'ac-
cordo delle parti e nel rispetto delle loro esigenze e volontà e nel caso di
- 2 - disaccordo secondo il regime stabilito in sentenza, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente , l'obbligo a carico di CP_1 CP_2
di versare ad , entro il giorno cinque di ogni
[...] CP_1
mese, la somma di € 650,00, di cui € 400,00 quale contributo per il man-
tenimento dei figli (€ 300,00 per il figlio minore ed € 100,00 per la figlia maggiorenne) ed € 250,00 per il mantenimento di , rivaluta- CP_1
bili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordi-
narie sostenute nel loro interesse, preventivamente concordate.
Il ricorrente ha dedotto, altresì, che le questioni riguardanti la casa co-
niugale erano state risolte, che la resistente percepiva il reddito di cittadi-
nanza, mentre la figlia maggiorenne era autosufficiente e viveva in altro domicilio.
Sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, il ricorrente ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matri-
monio, disposto a suo carico l'obbligo di versare un assegno di manteni-
mento per il figlio minore pari ad € 250,00 mensili, di Persona_2
cui € 200,00 da versare su un istituendo libretto postale vincolato al com-
pimento del diciottesimo anno di età ed € 50,00 direttamente a mani del minore, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ri-
creative fino al reperimento di un'entrata economica.
Costituendosi in giudizio, in data 8.4.2024, la resistente non si è oppo-
sta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha contestato le ulteriori domande avversarie;
ha dedotto in particolare che era disoccupata e percepiva il reddito di inclusione di importo pari ad €
575,00, somma ritenuta dalla stessa non sufficiente a soddisfare i bisogni
- 3 - suoi e dei due figli che coabitavano con lei, che il ricorrente dalla separa-
zione ad oggi aveva corrisposto soltanto la somma di € 300,00 a fronte di €
650,00 come disposto dal Tribunale nella suddetta sentenza di separazione n. 288/21 e aveva estromesso, ad insaputa della resistente e in modo ar-
bitrario, quest'ultima dalla polizza assicurativa sulla vita stipulata in favore di entrambi, rimanendo la stessa creditrice del premio assicurativo matu-
rato fino alla data della sua esclusione, che l'assegno unico erogato dall'INPS era stato da sempre percepito dal ricorrente nella misura del
100% senza mai corrispondere il 50% alla resistente come per legge, che la figlia , maggiorenne, coabitava con la resistente a Caltanissetta Per_1
in Via San Cataldo n. 21 e aveva la residenza nell'abitazione dove risiedeva il padre, e che non aveva raggiunto l'indipendenza economica in quanto svolgeva lavori saltuari.
Pertanto, la resistente ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disporre l'obbligo a carico del ricorrente di corri-
spondere un assegno divorzile di € 150,00, entro il giorno cinque di ogni mese, disporre un assegno di mantenimento per i figli della somma com-
plessiva di € 400,00, da versare nelle mani della resistente, somme annual-
mente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e straordinarie ai sensi del Protocollo in materia di famiglia in uso presso codesto Tribunale, e l'autorizzazione a percepire l'assegno unico erogato dall'INPS nella misura del 100%. Ha chiesto, altresì, la cor-
responsione di tutte le somme dovute dal ricorrente e non corrisposte per il mantenimento in favore dei figli dalla data di separazione ad oggi e in favore dell'ex coniuge.
- 4 - Sentite le parti, con ordinanza del 28.5.2024, le stesse sono state invi-
tate a definire la controversia sulla base della proposta formulata dal Giu-
dice e, nelle more della verifica del raggiungimento dell'accordo, sono stati emanati i provvedimenti temporanei e urgenti opportuni nell'interesse delle parti e della prole: conferma delle disposizioni contenute nella sentenza di separazione in materia di affidamento, collocamento e visita del figlio mi-
nore revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia Persona_2
maggiore , con decorrenza dal deposito del ricorso;
conferma Per_1
dell'assegno di mantenimento per il figlio minore nella Persona_2
misura di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici
Istat, da versare ogni giorno 5 di ogni mese alla resistente, oltre al 50%
delle spese straordinarie;
riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della resistente ad € 150,00 mensili, annualmente rivalutabili se-
condo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con decor-
renza dal deposito del ricorso.
Il ricorrente, costituitosi in giudizio con i nuovi difensori in data
19.7.2024, non ha aderito alla proposta formulata dal Giudice e ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente che coabitava con i figli,
disporre a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un asse-
gno di mantenimento per il figlio minore di € 230,00, Persona_2
oltre al 70% delle spese straordinarie e nulla disporre in merito all'assegno divorzile in favore della resistente.
All'udienza del 2.10.2024, il Giudice preso atto della mancata adesione del ricorrente alla proposta conciliativa formulata, ha rinviato la causa per
- 5 - consentire il deposito della documentazione relativa alla situazione econo-
mica del ricorrente;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la deci-
sione.
Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 104/2025 del 7.2-10.2.2025, passata in giudicato l'11.9.2025, la causa è stata rimessa dinanzi al Giudice istruttore con or-
dinanza resa in pari data, con la quale la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di consentire alle parti di interloquire sul rilievo d'ufficio della tempestività delle ulteriori domande e, in particolare di quelle propo-
ste da parte resistente volte ad ottenere la condanna del ricorrente al ver-
samento dell'assegno divorzile e degli arretrati maturati per il mancato pa-
gamento dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne e per il coniuge disposto in sede di separazione.
Depositate le note di trattazione scritta con le quali le parti hanno inter-
loquito sulla questione rilevata d'ufficio dal Tribunale, la causa è stata ri-
messa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. all'udienza del
25.9.2025; precisate le relative conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione dinanzi al Collegio.
*****
Tanto premesso, in merito all'affidamento del figlio minore, come già di-
sposto in sede di separazione, nell'interesse preminente del minore, appare necessario allo stato confermare il modello normativo di affidamento con-
diviso con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre con le modalità previste dalla sentenza di separazione.
La casa familiare va assegnata alla resistente che convive con il figlio
- 6 - minore.
Non avendo il predetto modello di affidamento fatto emergere alcuna problematica sin dal giudizio di separazione, non si è ravvisata la necessità
di sentire il figlio minore maggiore degli anni dodici.
Sulle richieste di natura economica, deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità della domanda di corresponsione dell'assegno divorzile dal momento che la stessa è stata proposta al momento della costituzione avvenuta oltre il termine di legge;
deve infatti escludersi che l'assegno ri-
chiesto possa avere nel caso di specie natura assistenziale dal momento che la resistente risulta percettrice di assegno di inclusione che l'assegno divorzile richiesto dovrebbe andare ad integrare, con la conseguenza che la domanda andava proposta tempestivamente, soggiacendo la parte in caso contrario a decadenza (vd. Cass. 11795/2021 a proposito della natura delle domande volte a regolamentare gli aspetti patrimoniali tra i coniugi).
Analoghe considerazioni in punto di inammissibilità valgono per la do-
manda di restituzione di somme.
In riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore occorre premettere che a seguito della separazione o del di- vorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed ana- logo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a tro- vare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla
- 7 - opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una sta- bile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determina- zione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle so- stanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Pertanto, si ritiene di confermare la misura dell'assegno già prevista dalla sentenza di separazione nella misura di € 300,00 per il figlio Persona_3
, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con de-
[...]
correnza dalla data della separazione. Ciascun genitore va poi obbligato a con- tribuire alle spese straordinarie, individuate in accordo al Protocollo in uso nel Tribunale di Caltanissetta, nella misura del 50%.
L'assegno unico verrà invece percepito da ciascun genitore nella misura del
50% come previsto dalla legge in caso di affidamento condiviso.
A proposto della figlia maggiorenne, la Suprema Corte ha ricordato che “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attua- zione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al red- dito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per
- 8 - supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass.
29264/2022).
E ancora che “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, an- corché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rap- porto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retri- buzione” (Cass. n. 40282/2021).
Sulla base di tutti i suesposti elementi, tenuto conto dell'età raggiunta dalla figlia ormai trentaduenne, e dell'ingresso nel mondo del lavoro, Per_1
deve ritenersi che sia venuto meno il presupposto dell'assegno di manteni- mento posto a carico del genitore, che va quindi revocato con decorrenza dal deposito del ricorso.
Le spese processuali, in ragione della soccombenza reciproca, possono es- sere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) conferma l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_2
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- 9 - b) conferma l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
c) disciplina il diritto di visita del padre secondo le modalità già indivi-
duate in sede di separazione, salvo diverso accordo;
d) revoca l'assegno di mantenimento per la figlia con de- Per_1
correnza dal deposito del ricorso;
e) conferma a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro il giorno 5
di ogni mese alla resistente per il mantenimento per il figlio minore
€ 300,00, soggetti a rivalutazione annuale se- Persona_2
condo gli indici Istat con decorrenza dalla separazione, oltre al 50%
delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso nel Tribunale
di Caltanissetta;
f) dichiara inammissibili le domande di parte resistente relative al ri-
conoscimento dell'assegno divorzile ed alla condanna del ricorrente al pagamento degli arretrati degli assegni di mantenimento in favore dei figli e della resistente;
g) compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tri-
bunale di Caltanissetta in data 22.12.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
ES AS
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