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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/06/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1359/2024 Oggetto: COMPENSI PROFESSIONALI
AVVOCATO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1359 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO, proposta da:
Parte_1 nato in [...] il [...], con studio in Agrigento nella via Matteo Cimarra n. 38 in giudizio ex art 86 c.p.c.
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
nata a [...] il [...], ivi residente nella via Messina n. 3 ,
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso spiegato ai sensi dell'art. 14 del dlgs. n. 150/11 con il quale l'avv. , in Pt_1 giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., chiede al Tribunale di accertare il suo diritto ai compensi professionali per l'attività prestata in favore di in giudizio con la procuratrice Controparte_1 generale , convenuta dinnanzi al Tribunale di Agrigento nel procedimento Controparte_2
R.G. n.628/2018, conclusosi con sentenza n.760/2021 del 22.06.2021; in particolare il ricorrente chiede la condanna della della somma complessiva di euro CP_1
16.651,50, oltre il rimborso delle spese generali e accessori, per come stabilito nella sentenza che ha definito il richiamato giudizio;
chiede altresì la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
1 rilevato che, nonostante la rituale notifica, la resistente non si è costituita e va pertanto dichiarata contumace;
considerato che
sussiste la competenza del Tribunale di Agrigento, poiché, ai sensi dell'art. 14 del dlgs. 150/2011, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato è competente l'ufficio giudiziario adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera;
rilevato in forza delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia il Tribunale decide in composizione monocratica e il giudizio è definito con sentenza non appellabile;
che, venendo al merito, premesso che l'avvocato assume nei confronti del cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato, nel caso in esame è documentale l'attività professionale svolta dal ricorrente in favore della - in giudizio con la sua procuratrice CP_1 generale - nel procedimento R.G. n.628/2018 conclusosi con sentenza Controparte_2
n.760/2021 del 22.06.2021 (favorevole per l'odierna resistente), avendo il ricorrente prodotto tutti gli atti processuali (memoria costitutiva, memorie istruttorie, verbali di causa, comparsa conclusionale); dunque l'attività difensiva espletata dal suddetto professionista si è concretizzata nella fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di istruzione , fase di precisazione delle conclusioni , discussione e memorie di cui all'art. 190 cpc.; rilevato che nonostante le diffide la resistente non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto al professionista;
ritenuto che
in relazione al quantum debeatur ci si può senz'altro riferire alla quantificazione operata nella sentenza che ha condannato l'attore a corrispondere, ad ognuno dei convenuti, la somma di € 16.651,50 , oltre delle spese generali e accessori di legge;
che, difatti, il giudice ha ampiamente motivato la determinazione operata facendo riferimento ai corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche integrazioni, “ per le fasi di studio ed introduttiva, mentre con riguardo alla fase istruttoria ed alla fase decisionale, assumendo come riferimento i valori medi ridotti del 30%, in considerazione del fatto che la fase istruttoria è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e nella fase decisionale le parti, in difetto di risultanze istruttorie, hanno ripreso le medesime argomentazioni già precedentemente svolte”; osservato pertanto che pertanto la resistente va condannata all'importo suindicato, oltre interessi dalla maturazione del diritto al dì del soddisfo;
la resistente va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 (valore fino ad € 26.000,00) ad un valore ai minimi tenuto conto della natura semplice del giudizio e dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto (ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi);
2 che non sussistono, invece, i presupposti per la sollecitata condanna ex art 96 c.p.c. in adesione all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale detta responsabilità presuppone una parte che abbia “agito o resistito in giudizio”, e che, cioè, abbia posto in essere “atti” processuali concretamente lesivi per l'altra parte, frapponendo ostacoli alla definizione del giudizio;
in caso di mancata costituzione la parte potrà essere condannata al pagamento delle spese ordinarie, ma non a quelle per responsabilità aggravata;
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 provvede:
- ACCERTA e DICHIARA che la resistente è tenuta alla corresponsione Controparte_1 in favore del ricorrente, avv. , dei compensi per l'attività professionale Parte_1 prestata quale difensore nel procedimento civile R.G. n.628/2018 svoltosi dinnanzi al Tribunale di Agrigento, concluso con sentenza n.760/2021 del 22.06.2021;
CONDANNA, per l'effetto, la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di
€ 16.651,50, oltre oltre spese generali e accessori di legge, per come stabilito nella richiamata sentenza;
CONDANNA altresì la resistente alla rifusione di lite del presente giudizio liquidate in €
1700,00 per compensi professionali ed in € 262,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Agrigento, 14 giugno 2025
Il Giudice
Silvia Capitano
3
AVVOCATO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1359 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO, proposta da:
Parte_1 nato in [...] il [...], con studio in Agrigento nella via Matteo Cimarra n. 38 in giudizio ex art 86 c.p.c.
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
nata a [...] il [...], ivi residente nella via Messina n. 3 ,
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso spiegato ai sensi dell'art. 14 del dlgs. n. 150/11 con il quale l'avv. , in Pt_1 giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., chiede al Tribunale di accertare il suo diritto ai compensi professionali per l'attività prestata in favore di in giudizio con la procuratrice Controparte_1 generale , convenuta dinnanzi al Tribunale di Agrigento nel procedimento Controparte_2
R.G. n.628/2018, conclusosi con sentenza n.760/2021 del 22.06.2021; in particolare il ricorrente chiede la condanna della della somma complessiva di euro CP_1
16.651,50, oltre il rimborso delle spese generali e accessori, per come stabilito nella sentenza che ha definito il richiamato giudizio;
chiede altresì la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
1 rilevato che, nonostante la rituale notifica, la resistente non si è costituita e va pertanto dichiarata contumace;
considerato che
sussiste la competenza del Tribunale di Agrigento, poiché, ai sensi dell'art. 14 del dlgs. 150/2011, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato è competente l'ufficio giudiziario adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera;
rilevato in forza delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia il Tribunale decide in composizione monocratica e il giudizio è definito con sentenza non appellabile;
che, venendo al merito, premesso che l'avvocato assume nei confronti del cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato, nel caso in esame è documentale l'attività professionale svolta dal ricorrente in favore della - in giudizio con la sua procuratrice CP_1 generale - nel procedimento R.G. n.628/2018 conclusosi con sentenza Controparte_2
n.760/2021 del 22.06.2021 (favorevole per l'odierna resistente), avendo il ricorrente prodotto tutti gli atti processuali (memoria costitutiva, memorie istruttorie, verbali di causa, comparsa conclusionale); dunque l'attività difensiva espletata dal suddetto professionista si è concretizzata nella fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di istruzione , fase di precisazione delle conclusioni , discussione e memorie di cui all'art. 190 cpc.; rilevato che nonostante le diffide la resistente non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto al professionista;
ritenuto che
in relazione al quantum debeatur ci si può senz'altro riferire alla quantificazione operata nella sentenza che ha condannato l'attore a corrispondere, ad ognuno dei convenuti, la somma di € 16.651,50 , oltre delle spese generali e accessori di legge;
che, difatti, il giudice ha ampiamente motivato la determinazione operata facendo riferimento ai corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche integrazioni, “ per le fasi di studio ed introduttiva, mentre con riguardo alla fase istruttoria ed alla fase decisionale, assumendo come riferimento i valori medi ridotti del 30%, in considerazione del fatto che la fase istruttoria è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e nella fase decisionale le parti, in difetto di risultanze istruttorie, hanno ripreso le medesime argomentazioni già precedentemente svolte”; osservato pertanto che pertanto la resistente va condannata all'importo suindicato, oltre interessi dalla maturazione del diritto al dì del soddisfo;
la resistente va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 (valore fino ad € 26.000,00) ad un valore ai minimi tenuto conto della natura semplice del giudizio e dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto (ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi);
2 che non sussistono, invece, i presupposti per la sollecitata condanna ex art 96 c.p.c. in adesione all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale detta responsabilità presuppone una parte che abbia “agito o resistito in giudizio”, e che, cioè, abbia posto in essere “atti” processuali concretamente lesivi per l'altra parte, frapponendo ostacoli alla definizione del giudizio;
in caso di mancata costituzione la parte potrà essere condannata al pagamento delle spese ordinarie, ma non a quelle per responsabilità aggravata;
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 provvede:
- ACCERTA e DICHIARA che la resistente è tenuta alla corresponsione Controparte_1 in favore del ricorrente, avv. , dei compensi per l'attività professionale Parte_1 prestata quale difensore nel procedimento civile R.G. n.628/2018 svoltosi dinnanzi al Tribunale di Agrigento, concluso con sentenza n.760/2021 del 22.06.2021;
CONDANNA, per l'effetto, la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di
€ 16.651,50, oltre oltre spese generali e accessori di legge, per come stabilito nella richiamata sentenza;
CONDANNA altresì la resistente alla rifusione di lite del presente giudizio liquidate in €
1700,00 per compensi professionali ed in € 262,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Agrigento, 14 giugno 2025
Il Giudice
Silvia Capitano
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