Art. 39. Buoni acquisto
Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.
Esso e' diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda e' consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.
Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.
La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanita'. Quando l'acquirente e' titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorita' sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.
Esso e' diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda e' consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.
Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.
La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanita'. Quando l'acquirente e' titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorita' sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.