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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2024, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 18.9.2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 1542/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dagli avv.ti Salvatore Trematore e Luigi Mancaniello Parte_1
RICORRENTE
E
P_
RESISTENTE CONTUMACE
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25/02/2022, il ricorrente in epigrafe indicato premesso di essere titolare di P_ pensione cat. IO n. 15203845 ha dedotto di: aver ricevuto dall' in data 04.11.2021, la riliquidazione della suddetta prestazione pensionistica con conseguente ricalcolo della somma riconosciuta a titolo di trattamento di famiglia;
essere risultato debitore di una somma pari ad € 175,61 di cui rispettivamente €
61,98 per l'anno 2020 ed € 113,63 per l'anno 2021, con previsione di trattenuta mensile operata dall'Ente pari ad € 10,33, sino all'effettivo recupero della somma indebitamente corrisposta.
1.1. L'istante, pertanto, ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di: “- dichiarare illegittimo il provvedimento del 04.11.2021 e, per l'effetto, disapplicarlo al caso di specie;
- nel merito, dichiarare irripetibile l'indebito quantificato dall' in € 175,61 per tutti i motivi e le ragioni P_1 innanzi esposte e, comunque, dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento di famiglia negli importi mensili corrisposti di € 46,48 per gli anni 2020 e 2021 stante il rispetto dei limiti reddituali di cui alla tabella 21A dell'assegno nucleo familiare;
- per l'effetto, condannare l' alla restituzione in favore del ricorrente P_1 delle somme già eventualmente recuperate mediante trattenuta mensile e di ogni altra somma che l' P_2 dovesse eventualmente recuperare a tale titolo, oltre agli interessi legali dovuti per legge dalla singola trattenuta e sino all'effettivo soddisfo;
- condannare, altresì, l a ripristinare la misura del trattamento P_1 di famiglia nell'importo mensile di € 46,48 stante il rispetto del prescritto limite reddituale e a corrispondere tutte le somme differenziali tra quanto effettivamente spettante e quanto corrisposto, il tutto maggiorato di interessi legali da ogni singolo rateo e fino al saldo”, con vittoria di spese. P_
1.2. L' è rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica.
1.3. Quindi, la causa, in assenza di ulteriore attività istruttoria, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, al cui esito è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. La domanda è parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.
2.1. Appare opportuno, in primo luogo, fornire una ricostruzione generale delle coordinate ermeneutiche sottese al thema litis.
2.2. L'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti.
Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili ex lege n. 118/71, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità ex lege
222/84).
Nel caso di specie, il tema di trattamento di famiglia costituisce una prestazione accessoria erogata sull'assegno ordinario di cui è titolare il ricorrente rivestente natura previdenziale.
Sicchè, la disciplina da applicare riguarda l'indebito previdenziale.
In via generale va osservato che, in materia di indebito previdenziale, “il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare
i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'istituto convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente
l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate” (Cass. SS.UU. sentenza del
4.09.2010 n. 18046).
A detto principio (ribadito, tra le altre, anche da Cass., Sez. Lav, dell'11.02.2016 n. 2739 e Cass., Sez. lav., n.
15550/2019, non massimata), va data ulteriore continuità, in quanto esso trova il suo fondamento nell'ineccepibile rilievo che, in subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
L'art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo
(Corte cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore”
e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato” di fatti che egli era tenuto a comunicare, salvo che l'Ente fosse già a conoscenza di essi.
P_ A ciò si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
P_ Venendo al caso di specie, l' con comunicazione del 04.11.2021, ha rideterminato il trattamento di famiglia in relazione ai redditi del ricorrente per l'anno 2019 nella misura inferiore di € 36,15, rispetto all'importo originariamente riconosciuto pari ad € 46,48.
È utile, dunque, richiamare le coordinate normative del trattamento di famiglia.
L'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di P_ lavoro (o all' in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55).
P_ Inoltre, i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55).
Circa la documentazione da allegare alla domanda, lo stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva) deve essere presentata in occasione della prima richiesta del trattamento e rinnovata ogni 5 anni, a meno che non intervengano variazioni significative, da segnalare entro 30 giorni (art. 7, d.l. n. 69/88), mentre il rinnovo della domanda con la dichiarazione reddituale deve essere presentato ogni anno. Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55).
P_
2.3. Operate tali premesse, deve evidenziarsi che dalla comunicazione del 4.11.2021 si evince chiaramente che il trattamento di famiglia è stato rideterminato in relazione ai redditi per l'anno 2019, con una riduzione dell'importo spettante e la maturazione di un indebito (€ 175,61) per le somme erogate nel
2020 e 2021.
In specie, l'assegno de quo è stato ridotto dall'importo di € 46,48 ad € 36,15 dal mese di luglio 2020 (v. comunicazione di riliquidazione del 4.11.2021 e cedolini pensione).
Parte ricorrente, a sostegno della domanda ha prodotto le dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2019
e 2020 e, in seguito all'ordinanza del 3.7.2024, ha prodotto certificazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ai redditi coniugali per i medesimi anni di imposta e per l'anno 2021.
Dalla predetta certificazione, emerge che il ricorrente per l'anno 2019 ha prodotto reddito pari ad € 12837,00 ed il coniuge ( ) ha prodotto per il medesimo anno reddito pari ad € 3248,00. Parte_2
Il reddito coniugale complessivamente prodotto per l'anno 2019 ammonta ad € 16.085,00, risultando, pertanto, rientrare nella seconda fascia di cui alla tabella 21° prodotta nel fascicolo di parte cui è collegato l'importo dell'assegno nucleo familiare pari ad € 36,15.
Di contro per gli anni di imposta 2020 e 2021, il reddito familiare percepito rientra nel limite di reddito di cui alla prima fascia (reddito fino ad € 13.963,66), per il quale spetta l'assegno de quo nella misura di € 46,48.
Dovendo tenersi conto, dal primo luglio dell'anno 2020 e fino al 30 giugno dell'anno successivo, dei redditi P_ percepiti dal nucleo familiare per l'anno 2019, deve ritenersi che correttamente l' ha rideterminato le somme corrisposte a titolo di assegni nucleo familiare per il periodo dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2021, spettando la prestazione nella misura del € 36,15.
Dal primo luglio 2021, di contro, deve ritenersi spettante la prestazione nella misura pari ad € 46,48 per quanto innanzi evidenziato con riferimento ai redditi percepiti per l'anno 2020 e 2021.
Non risulta la prova circa l'esistenza di alcun provvedimento definitivo di attribuzione della prestazione, la quale, di contro, normativamente è soggetta alla verifica dei redditi successivamente prodotti rispetto al reddito dell'anno solare precedente rilevante ai fini della liquidazione come innanzi chiarito.
2.4. Per quanto innanzi evidenziato, la domanda merita l'accoglimento parziale, dovendo dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire a titolo di trattamento di famiglia la somma di € 46,48 dal primo luglio 2021, con P_ la condanna dell' al ripristino in favore del ricorrente del trattamento di famiglia nell'importo di € 46,48 dal primo luglio del 2021, alla conseguente restituzione delle somme trattenute a tale titolo dalla predetta data sino al mese di novembre 2021 oltre alle somme differenziali spettanti, oltre interessi legali maturati da tale data sino al soddisfo.
Invero, tenuto conto della data di deposito del ricorso (25.2.2022) e dei cedolini prodotti (mese di dicembre
2021, gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2022), emerge il pagamento, a titolo di trattamenti di famiglia, dell'importo di € 36,15, rispetto al maggior importo spettante di € 46,48, con differenziale di € 10,33 per ciascuna mensilità corrisposta a tale titolo in relazione ai cedolini prodotti ed al periodo rilevante ai fini del decidere.
2.5. Ne deriva l'assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L - , Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav.,
20/05/2020, n.9309).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del decisum.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 1542/2022, proposto da P_
, nei confronti dell' disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Parte_1 così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara, per quanto indicato nella parte motiva, il diritto del ricorrente a percepire a titolo di trattamento di famiglia la somma di € 46,48 dal primo luglio 2021 P_ e, per l'effetto, condanna l' al ripristino in favore del ricorrente del trattamento di famiglia nell'importo di € 46,48 dal primo luglio del 2021, oltre al pagamento delle somme differenziali spettanti dal primo luglio 2021 ed alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo dalla predetta data sino al mese di novembre 2021, oltre interessi legali maturati da tale data sino al soddisfo;
P_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente e, per essa, ai difensori antistatari, liquidate in € 93,00 oltre IVA, CAP come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Foggia, all'esito dell'udienza del 18.09.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro