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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. con sede in Limena alla via Parte_2
Visco n.21, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv.to
Giacomo Scalabrin ( ), e dall'Avv.to Massimo C.F._1
Romanello ( ), giusta procura allegata all'atto di C.F._2
appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rocco
Mastrangelo, sito in Napoli, alla Traversa Nuova Marina n. 8
Appellante
E (P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
con sede in Napoli alla Piazza Dante Alighieri n. 89, rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto Bocchini ( ), in forza di C.F._3
procura allegata alla compara di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via G. Filangieri n. 21
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.
8377/2020, pubblicata il 09/12/2020.
Conclusioni per l'appellante Parte_1
Nel merito: in parziale riforma della impugnata sentenza n. 8377/2020 del 7-
9/12/2020 del Tribunale di Napoli, accertarsi e dichiararsi che l'importo dovuto
da nei confronti di ammonta ad € Parte_1 CP_1
49.420,00 ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta da codesta Corte, oltre
interessi corrispettivi calcolati ai sensi degli artt. 1282 e 1284 c.c.;
Spese e competenze di primo grado e secondo grado rifuse;
Conclusioni per l'appellata 1) In via preliminare rigettare CP_1
l'appello perché improcedibile, inammissibile ed improponibile nel merito;
2) Nel
merito rigettare l'avverso atto di appello siccome infondato in fatto e diritto;
3)
Con vittoria di spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art. 15 T.P.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. premesso di aver intrattenuto rapporti commerciali con il CP_1
distributore (d'ora in poi;
che tali rapporti Parte_1
erano stati regolati con un primo contratto estimatorio, decorrente dall'1.1.2010, per la durata di un anno e tacitamente rinnovabile, in virtù
del quale i volumi erano consegnati dall'editore al distributore e da
2 quest'ultimo dislocati per la vendita presso singole librerie ed edicole,
con diritto di resa;
che, tra le altre cose, il distributore si era obbligato a corrisponderle il prezzo dei volumi nella misura indicata sulla copertina degli stessi, al netto delle percentuali di sconto concesse e diversificate in base alla tipologia del materiale editoriale (45% marchio Editest, con sovrasconto del 5%, 28% + 10% volumi universitari, 33% testi professionali, 23% + 10% testi in promozione antifotocopia); che il distributore era obbligato altresì ad inviarle entro il 30 di ogni mese apposito rendiconto sul venduto, per consentirle la fatturazione con scadenza 120 gg. f.m., ovvero a comunicare la giacenza in deposito,
restituendo i volumi a semplice richiesta;
che con un secondo contratto dell'1.11.2011 aveva conferito mandato a tempo indeterminato a promuovere le edizioni dell'ultimo catalogo;
che, a causa di inadempienze e scorrettezze della controparte, aveva esercitato il recesso dai due contratti in date 29 e 30 luglio, con disdetta decorrente rispettivamente dal 31.12.2011 per il primo contratto e dal 31.01.2012 per il secondo;
che il distributore, solo in data 5.1.2012, aveva inviato il rendiconto sul venduto, sulla cui base aveva emesso le fatture n. 218 e
219; che, tuttavia, essa attrice aveva sollecitato con insistenza la restituzione di oltre 8.000 volumi, prorogando il termine ultimo per il reso al marzo 2012, senza ottenere riscontro;
che, a fronte dell'inadempienza del distributore convenuto, aveva quindi emesso la fattura n.
5.166 per un totale di € 90.838,50, pari al valore dei volumi non restituiti al prezzo di costo pieno indicato in copertina;
tutto ciò
premesso, citò in giudizio il distributore innanzi Parte_1
3 al tribunale di Napoli per sentire, in via principale, accertare e dichiarare l'inefficacia dei contratti in virtù dell'esercitato diritto di recesso;
accertare il diritto al pagamento della fattura n. 5166 emessa in data
28.03.2012 e condannare la società convenuta al risarcimento dei danni,
con vittoria di spese.
§ 1.1. Si costituì in giudizio impugnando tutto Parte_1
quanto dedotto in fatto ed in diritto. La convenuta eccepì l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli a favore del Tribunale di Padova,
luogo in cui l'accordo era sorto verbalmente, e solo fittiziamente indicato con sottoscrizione a Napoli;
contestò che l'attrice aveva depositato una copia del contratto non conforme all'originale, priva della sottoscrizione del rappresentate legale della e carente, altresì, di tutte le clausole CP_1
e condizioni redatte per iscritto e relative alle percentuali di sconto da applicare nelle relazioni commerciali;
contestò l'errata qualificazione giuridica attribuita al contratto, ritenendolo non estimatorio ma, al contrario, atipico e diversificato in funzione della tipologia della pubblicazione venduta;
sostenne di essere stata sempre precisa ed adempiente rispetto ai propri obblighi di rendicontazione;
precisò che al proprio obbligo di rendicontazione sul venduto si contrapponeva, con simmetrica periodicità, l'obbligo di fatturazione in capo alla casa editrice;
aggiunse di aver trasmesso un primo rendiconto, n. 195 del 29/12/2011,
totalmente trascurato e non fatturato da controparte, cui era seguito un secondo rendiconto, trasmesso in data 05/1/2012, per il quale ultimo invece l'editore aveva emesso le fatture nn. 218 e 219; affermò di aver restituito circa 20 mila volumi nel periodo compreso tra gennaio e marzo
4 2012, e di aver vanamente sollecitato l'emissione della fattura per il rendiconto n. 195 trasmesso il 29/12/2011; contestò la correttezza della fattura n. 5.166, emessa in data 28/03/2012 per l'importo di € 90.838,50,
poiché erroneamente addebitava n. 110 testi, pari ad un valore di circa 2/3
mila euro, che in realtà erano stati già restituiti, e soprattutto perché
applicava ai residui volumi il costo pieno di copertina, disapplicando tutte le percentuali di sconto contrattualmente previste, sebbene fosse relativa alla merce di cui al rendiconto n. 195, e dunque venduta in data anteriore al 29/12/2011; chiese, pertanto, il rigetto di ogni avversa domanda, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale per disapplicazione degli sconti, la condanna al risarcimento dei danni per illecito extracontrattuale, e l'accertamento dell'esatto importo dovuto all'attrice.
§ 2. Disposta ed espletata una c.t.u., ammessa ed espletata prova testimoniale, concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., il
Tribunale con sentenza n. 8377/2020 accolse la domanda, accertando il credito della società come da fattura n. 5.166/2012 e, per CP_1
l'effetto, condannò la al pagamento della Parte_1
somma di € 90.838,50 oltre interessi al tasso e con decorrenza come da
D.Lgs. n.231/2002; rigettò tutte le domande di risarcimento proposte e condannò la società al pagamento delle spese di Parte_1
lite.
§ 3. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la società
cui ha resistito la società Parte_1 CP_1
5 § 3.1 Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, la
Corte ha riservato la causa in decisione all'udienza del 9 aprile 2025, con la concessione di un termine di 30 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per il deposito delle memorie di replica.
§ 4. Il giudice di prime cure ha, innanzitutto, rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio poiché ha ritenuto non adeguatamente provata la circostanza che gli accordi fossero sorti verbalmente a Padova;
ha, poi, giudicato irrilevante la mancata sottoscrizione del legale rappresentante della in calce alle copie dei contratti prodotti, CP_1
sostituita dalla inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi degli effetti negoziale degli stessi.
Nel merito dei contratti intercorsi tra le parti, ha qualificato giuridicamente il primo quale contratto estimatorio, ed il secondo quale mandato a vendere o commissione;
ha accertato che, in virtù
dell'esercizio del recesso, i due contratti erano divenuti inefficaci,
rispettivamente, il primo a far data dal 31/12/2011 ed il secondo dal
30/1/2012; ha accertato l'inadempimento in capo alla società
[...]
dell'obbligo di restituzione ovvero del pagamento del prezzo Parte_1
dei volumi oggetto della fattura n. 5.166, ed ha ritenuto confermato tale inadempimento dagli esiti della CTU contabile;
sul punto, ha rigettato la richiesta di disporre un'integrazione della consulenza, sollevata dalla convenuta al fine di ottenere la valutazione della documentazione prodotta tardivamente, poiché l'ha ritenuta configurante una violazione dell'onere probatorio su di essa gravante;
ha ritenuto non provata la restituzione dei 110 volumi che la convenuta chiedeva fossero decurtati
6 dai conteggi;
ha valutato corretta l'applicazione del prezzo “intero” ai volumi rimasti nella disponibilità della quale conseguenza della interruzione dei rapporti contrattuali, non ritenendo più dovuta l'applicazione delle clausole relative alle percentuali di sconto;
per l'effetto, ha condannato la società al pagamento dell'importo complessivo di € 90.838,50, come risultante dalla fattura emessa ed accertato dalla consulenza, con gli interessi come previsti ex artt. 4 e 5
D.lgs. 231/2002, ritenendo l'obbligo di corresponsione di tali interessi discendente ex lege dall'essere stata inadempiuta l'obbligazione di natura pecuniaria;
ha rigettato, infine, tutte le domande di risarcimento dei danni proposte dalle parti, non essendo emersi pregiudizi economici né
provate ripercussioni integranti un danno all'immagine. Ha posto le spese di lite e di CTU a carico della convenuta soccombente.
§ 5. L'appello di è articolato in due motivi. Parte_1
§ 5.1. Col primo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza sotto plurimi profili, contestando l'errata ricostruzione in fatto della vicenda ed il conseguente mancato accertamento sul quantum realmente dovuto da essa debitrice in virtù della merce di cui alla fattura n. 5.166.
L'appellante sostiene, sul punto, che il primo giudice ha ritenuto corretta la mancata applicazione delle percentuali di sconto contrattualmente previste, sull'errato presupposto che tale materiale editoriale non fosse stato né venduto né restituito nel periodo di vigenza del contratto, e dovesse conseguentemente essere applicato il prezzo pieno sulla vendita.
A suo parere, invece, le percentuali di sconto dovevano essere concesse in quanto i volumi indicati in fattura erano relativi al rendiconto di vendite
7 n. 195, trasmesso all'editore in data 29/12/2011, e dunque in un periodo antecedente alla decorrenza della disdetta.
§ 5.1.2. Sostiene, poi, che, dall'importo così quantificato, doveva essere detratta la somma di € 5.273,06, pari al totale delle note di credito, nn.
138/A- 139/A- 140/A – 143/A, che aveva emesso a in suo favore, CP_1
sulla base dei volumi restituiti all'editore.
§ 5.1.3. Deduce, ancora, che dall'importo fatturato, e specificatamente dalla merce ivi indicata, dovessero essere decurtati n. 110 volumi, già in precedenza oggetto di bolle di reso, per un valore di € 2.584,50.
§ 5.2. Col secondo motivo, poi, l'appellante contesta l'errata applicazione degli interessi ex D.Lgs. 231/2002, deducendo che, stante la generica richiesta di pagamento di “interessi” sollevata dall'appellata in primo grado, il giudice avrebbe dovuto riconoscere solo gli interessi corrispettivi, e non quelli moratori previsti dalla disciplina speciale, in virtù di un orientamento consolidato e del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c.
§ 6. Le varie ragioni poste a fondamento del primo motivo di gravame, e che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondate e meritano accoglimento.
§ 7. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni sollevate dall'appellata circa la mancata argomentazione ed esplicazione dei motivi di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed in ordine alla inammissibilità ed infondatezza degli stessi.
§ 7.1. Il Collegio osserva, in proposito, che il gravame proposto nell'interesse di soddisfa la ratio della Parte_1
8 norma: com'è stato ripetutamente affermato è “sufficiente che al giudice
siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata,
siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta,
le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi
posti a base dell'impugnazione” (tra le tante, cfr. al riguardo Cass. Sez. 2-
Ordinanza n.2320 del 25/01/2023). Nel caso di specie l'appellante,
contestando la decisione di primo grado, ha individuato le questioni che intendeva impugnare nell'ambito dei due motivi di gravame sollevati e,
in seno all'esplicazione di questi nei profili di censura, ha sufficientemente enunciato le critiche sull'erronea ricostruzione della vicenda ed il mancato accertamento del quantum dovuto.
§ 7.2. Quanto, poi, alla ipotizzata manifesta infondatezza del gravame, è
lo stesso iter processuale di appello ad escludere la ricorrenza di una simile evenienza, che la Corte non ha ravvisato assegnando la causa in decisione secondo l'ordinario schema procedimentale.
§ 8.1. Nel merito, a parere di questa Corte, il Tribunale ha correttamente qualificato la vicenda contrattuale dal punto di vista giuridico,
attribuendo al primo contratto la natura di contratto estimatorio;
tuttavia,
come lamentato dall'appellante, nella ricostruzione degli accadimenti è
incorso in un travisamento dei fatti. Una lettura completa della vicenda,
alla luce della documentazione prodotta dalle parti, conduce ad un'interpretazione dei fatti diversa da quella operata dal primo giudice.
§ 8.2. Occorre chiarire che il tema controverso riguarda il pagamento,
nella corretta misura corrispondente alla previsione contrattuale, all'esito
9 della disdetta del contratto estimatorio, dei volumi che aveva ricevuto dall'editore per la vendita. Si tratta dei 2.150 volumi oggetto della fattura n.
5.166 di la cui vendita non è mai stata negata da CP_1
Pt_1
Ciò che, infatti, l'odierna appellante ha contestato, sin dal primo grado di giudizio e, con miglior chiarezza, in questa fase di appello, è che già
prima della decorrenza della disdetta dal contratto estimatorio (operante dal 31/12/2011), oltre ad avviare la restituzione dei volumi invenduti,
aveva inviato, in data 29/12/2011, in ottemperanza degli obblighi contrattuali, il rendiconto n. 195 (doc. 10 della produzione di primo grado) dei volumi venduti;
e che, invece, la ne aveva omesso la CP_1
fatturazione secondo le previsioni contrattuali (comprensive, cioè, degli sconti concordati), malgrado il sollecito del 6/4/2012 (doc. 11), pur avendo invece emesso le fatture n. 218 e 219 (con applicazione della scontistica contrattuale) riferite al successivo rendiconto del 5/01/2012.
Dunque, secondo l'appellante, del tutto infondata era la pretesa della di pagamento della fattura n.
5.166 del 28.03.2012, del resto CP_1
prontamente contestata (cfr. doc. 15 fascicolo di primo grado) in quanto emessa “a prezzo pieno”.
§ 8.3. La pretesa della che nella fattura 5.166 del 28/03/2012 aveva CP_1
applicato il prezzo pieno previsto in copertina, è basata, invece,
sull'affermazione secondo cui, intervenuta la disdetta, i 2.150 volumi in questione erano stati trattenuti illegittimamente, rendendo non più
dovuta la concessione degli sconti previsti in contratto.
10 § 9. Ora, alla luce di un'attenta analisi dei fatti, emerge che nessun inadempimento è imputabile in capo alla atteso che quest'ultima aveva trasmesso il rendiconto sul venduto n. 195, negligentemente trascurato dall'editore, chiedendo, anche con solleciti successivi,
l'emissione della fattura. In effetti, le vendite cui si faceva riferimento nel documento contabile erano evidentemente intervenute in data antecedente al 29/12/2011, e dunque in costanza di rapporto contrattuale.
Dall'operazione di raffronto, agevolata dall'appellante con il quadro sinottico contenuto negli scritti conclusivi di questo giudizio di appello,
emerge che la fattura n. 5.166 è riferita alla medesima merce, per tipologia e quantità, indicata nel rendiconto n. 195, fatta eccezione per circa n. 110
volumi di cui si dirà più avanti. Con tutta evidenza, dunque, l'editore aveva erroneamente contestato l'inadempimento della controparte,
benché fosse esso stesso inadempiente all'obbligo di tempestiva contabilizzazione e fatturazione a termini di contratto (con i relativi sconti).
Ed in tale errore è evidentemente incorso anche il giudice di prime cure,
nella parte in cui ha ritenuto che i prezzi da considerare per i volumi in oggetto fossero “quelli “interi”, cioè senza nessuna percentuale di sconto, posto
che tali percentuali potevano essere invocate per le vendite esaurite entro la data
del recesso dai contratti: una volta cessato il rapporto contrattuale, sono venuti
meno tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal vincolo negoziale, ivi comprese le
clausole che riguardavano le percentuali di sconto dei vari tipi di pubblicazioni”:
il fatto stesso che la rendicontazione di quei volumi fosse avvenuta il
29/12/2011, prima della scadenza contrattuale, dimostra inequivocamente
11 la fondatezza della invocata applicazione degli sconti previsti in contratto.
§ 9.1. Del resto, le risultanze emergenti dalla relazione del CTU, espletata in primo grado, non sono idonee a confutare la riferibilità della fattura n.
5.166 alla merce indicata nel rendiconto n. 195, e l'identità dei volumi ivi indicati, poiché il consulente ha omesso, ab origine, di svolgere tale opera di raffronto, limitandosi ad affermare di non poter eseguire la verifica a causa della mancata produzione del mastro di sottoconto e del giornale di magazzino e, dunque, dell'impossibilità di ricostruire la totalità dei rapporti dare/avere tra le società: produzione che sarebbe stata sicuramente opportuna, ma non necessaria a fronte della semplicità del raffronto tra i documenti disponibili.
È evidente, pertanto, che le conclusioni cui perviene, nella parte in cui afferma che “i volumi indicati in fattura non risultavano né restituiti né pagati
dalla società , e a cui aderisce altresì il Tribunale, devono ritenersi viziate, in quanto raggiunte in assenza della comparazione tra i detti documenti.
§ 9.2. In definitiva, l'accertata riferibilità della fattura n.
5.166 alla merce indicata nel rendiconto n. 195 impone di applicare le percentuali di sconto previste dal contratto, e dunque, di rettificare l'importo totale dovuto nella misura di € 57.277,56, oltre IVA per € 16,66 (€ 57.294,22) atteso che la vendita in questione interveniva anteriormente alla disdetta contrattuale.
§ 9.3. L'importo così determinato in applicazione delle percentuali di sconto deve poi essere ulteriormente diminuito di € 5.273,06,
corrispondente all'importo totale delle note di credito n. 138/A-139/A-
12 140/A-143/A emesse da in data 29/03/2012 e relative al CP_1
regolamento commerciale conseguente alla ricevuta bancaria scad.
30/04/2012 di € 96.140,69. Il consulente precisava, in effetti, che “qualora il
giudicante accolga l'ipotesi del riconoscimento dello sconto in fattura, l'importo
delle note di credito andrà sicuramente portato in diminuzione”.
Tali note di credito erano state emesse dall'editore sulla base dei volumi restituiti dal distributore, e per i quali, tuttavia, quest'ultimo aveva già
pagato il prezzo dovuto. È giusto il caso di evidenziare, come correttamente esposto dall'appellante, che l'editore, quasi contestualmente vale a dire a differenza di un solo giorno, da un lato,
applicava ai volumi indicati nella fattura n.
5.166 il prezzo pieno, e dall'altro, emetteva le suddette note di credito applicando gli sconti previsti dal contratto.
Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, non si tratta affatto di cose diverse, dal momento che tanto il rendiconto n. 195, quanto la fattura n.
5.166 e le note di credito successivamente emesse non possono essere valutati in modo atomistico, ma devono essere necessariamente letti ed inseriti alla luce dell'intera relazione commerciale, di cui integrano la fase conclusiva.
§ 9.4. L'ulteriore profilo di censura sollevato dall'appellante riguarda la mancata decurtazione dei 110 volumi indicati nelle bolle di reso.
Il tribunale ha erroneamente ritenuto non provata la restituzione della merce, argomentando che le bolle di accompagnamento erano prive di numero di riferimento, della data di spedizione nonché delle firme del vettore e del destinatario.
13 Sul punto si ritiene che la decisione risulti viziata da un evidente travisamento dei fatti.
L'appellata già in primo grado, e precisamente nella memoria ex CP_1
art. 183, 6° comma, terzo termine, c.p.c., dopo aver esposto il meccanismo contabile utilizzato per regolare i rapporti di consegna e restituzione con la controparte, affermava che l'elenco dei testi allegato dal distributore alla raccomandata in data 24 aprile 2012, rispetto ai quali quest'ultimo lamentava il mancato accreditamento di n. 110 volumi, risultava esattamente coincidente con “l'elencazione dei volumi contenuti nella lista
prima nota n. 3977 (rif. doc. 3 del 27 febbraio 2012) e nella successiva n. 4979
(rif. doc. 5 del 2 marzo 2012)”.
In virtù di tali dichiarazioni, deve ritenersi che l'editore confessava l'avvenuta restituzione dei 110 volumi in questione, per i quali aveva proceduto ad emissione di lista prima nota, “scaricando dal magazzino
virtuale i volumi che le erano stati restituiti”. Dunque, erroneamente il costo dei 110 volumi, pari ad € 2.584,50, già oggetto di reso, era stato addebitato al distributore nella fattura n. 5.166.
§ 10. Il saldo definitivo a carico della risulta, pertanto, di € 49.436,66.
§ 11. Il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta l'applicazione degli interessi di cui agli artt. 4 e 5 D.lgs. 231/2002, deve,
invece, essere rigettato.
Il tribunale ha correttamente ritenuto tale applicazione discendente ex lege
dalla natura dell'obbligazione pecuniaria oggetto della controversia,
conformandosi ai principi espressi anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni
14 pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli
interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con
decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il
pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza
necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli
interessi richiesti” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024).
§ 12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il pur parziale accoglimento del gravame non integra una soccombenza reciproca, e non elide la sostanziale soccombenza della (cfr. Parte_1
Cass. sez. un. 32061/2022: «in tema di spese processuali, l'accoglimento in
misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non
dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di
una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le
stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in
più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento
delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne
soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti
previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.»). Nel caso di specie, non ricorrendo gli altri presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.
(vale a dire: assoluta novità delle questioni o mutamenti della giurisprudenza, anche interpretati secondo quanto indicato da Corte
Costituzionale n. 77/2018), non è possibile optare per una compensazione,
seppur parziale, delle spese;
ma deve procedersi ad una riliquidazione delle spese di primo grado in favore di operata sul decisum e non CP_1
sul disputatum, e, dunque, facendo applicazione dello scaglione di valore
15 per le cause tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, in luogo dello scaglione maggiore applicato dal primo giudice, con applicazione di valori compresi tra i minimi ed i medi di tariffa. Le spese del presente grado vanno liquidate seguendo i medesimi parametri, e facendo applicazione dei medesimi valori.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
accerta che il credito di Parte_1 Controparte_2
ammonta ad € 49.436,66 e, per l'effetto, condanna
[...] [...]
al pagamento del suddetto importo, oltre Parte_1
interessi al tasso fissato dal d. lgs. 231/2002 a decorrere dalla domanda giudiziale;
b) condanna al pagamento delle spese del Parte_1
doppio grado di giudizio, che determina per il primo grado in € 800,00
per esborsi ed € 5.712,50 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado in € 7.493,50 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15 %, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 4.06.2025.
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
16