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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/12/2024, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 2731/2024 ed instaurata da
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.i Claudia Mancini e Roberto Capobianco, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta ex artt. 473 bis.47. e 473 bis.51. c.p.c...
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio in Frosinone (FR) l'8.04.2000; che dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, , nella data del 6.03.2003, maggiorenne non economicamente Per_1 Per_ indipendente, e , nella data del 31.01.2008; che i coniugi erano economicamente indipendenti e già da tempo vivevano in due distinte abitazioni;
che con decreto di omologa del Tribunale di Frosinone del
9.09.2016 veniva omologata la loro separazione consensuale.
1. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 7.09.2016 ed il decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Frosinone,
n. 10231/2016 del 12.09.2016 (all.i in atti), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dal ricorso, per come integrato/modificato all'udienza del 12.11.2024.
In particolare, si presentano congrua la regolamentazione dei figli concordata dalle parti. Per_ Difatti, l'accordo raggiunto prevede l'affidamento condiviso della figlia minorenne delle parti, , il collocamento della stessa presso la madre;
le visite paterne alla figlia minore;
il mantenimento paterno ad entrambi i figli nella misura di complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, nonché la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale per l'intero.
2. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
3. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frosinone (FR), l'8.04.2000
,da nata a [...], il [...], e nato a [...], Parte_1 Parte_2
(FR) il 23.03.1973 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2000, Parte 2, Serie A, N. 4);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, per come integrato/modificato nell'udienza del 12.11.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 21.11.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 2731/2024 ed instaurata da
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.i Claudia Mancini e Roberto Capobianco, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta ex artt. 473 bis.47. e 473 bis.51. c.p.c...
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio in Frosinone (FR) l'8.04.2000; che dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, , nella data del 6.03.2003, maggiorenne non economicamente Per_1 Per_ indipendente, e , nella data del 31.01.2008; che i coniugi erano economicamente indipendenti e già da tempo vivevano in due distinte abitazioni;
che con decreto di omologa del Tribunale di Frosinone del
9.09.2016 veniva omologata la loro separazione consensuale.
1. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 7.09.2016 ed il decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Frosinone,
n. 10231/2016 del 12.09.2016 (all.i in atti), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dal ricorso, per come integrato/modificato all'udienza del 12.11.2024.
In particolare, si presentano congrua la regolamentazione dei figli concordata dalle parti. Per_ Difatti, l'accordo raggiunto prevede l'affidamento condiviso della figlia minorenne delle parti, , il collocamento della stessa presso la madre;
le visite paterne alla figlia minore;
il mantenimento paterno ad entrambi i figli nella misura di complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, nonché la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale per l'intero.
2. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
3. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frosinone (FR), l'8.04.2000
,da nata a [...], il [...], e nato a [...], Parte_1 Parte_2
(FR) il 23.03.1973 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2000, Parte 2, Serie A, N. 4);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, per come integrato/modificato nell'udienza del 12.11.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 21.11.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi