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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 488-1/2021
TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 488-1/2021 promossa da:
Parte_1
[...] ricorrenti contro
Controparte_1
resistente
Il Giudice Francesca Fiorentini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/11/2024, ha pronunciato la seguente ORDINANZA
rilevato che, con decreto inaudita altera parte in data 19.11.2021, è stato accolto il ricorso per reintegra nel possesso proposto, in corso di causa, da e , con ordine a Pt_1 Parte_1
di immediata rimozione della costruzione che chiude l'accesso al garage posto in Controparte_1
Buddusò, Via Cossiga 27, nonché di cessazione delle molestie dirette a impedire il possesso dei beni da parte di e Parte_1 Parte_1
rilevato che, alla successiva udienza del 3.12.2021 e con il successivo scioglimento della riserva assunta in tal sede, non si era provveduto alla conferma, modifica o revoca del decreto de quo;
considerato che, all'udienza avanti all'attuale giudice istruttore, i ricorrenti hanno insistito per la conferma del decreto e il resistente per il rigetto della domanda possessoria;
ritenuto che la domanda per reintegra nel possesso sia fondata e che, quindi, il provvedimento emesso inaudita altera parte debba essere confermato, atteso che:
- la circostanza costituente il lamentato spoglio, ovvero la costruzione di un muro a chiusura dell'ingresso dell'autorimessa in questione da parte del resistente in data 6.11.2021, trova conferma in quanto dichiarato dallo stesso ai Carabinieri di Buddusò intervenuti Controparte_1 nell'occasione, come risulta dalla relazione dagli stessi depositata e come poi confermato in udienza dai medesimi. In particolare, dalla stessa emerge non solo che i Carabinieri intervenuti, percorrendo il marciapiede e la rampa di accesso che conduce al seminterrato, avevano notato la presenza di ponteggi e attrezzi da lavoro, ma anche che aveva espressamente affermato che Controparte_1
“nel pomeriggio aveva chiuso con un muro in blocchi di cemento l'ingresso esterno all'autorimessa di proprietà della madre, asserendo che l'accesso al locale poteva essere effettuato tramite una scala presente all'interno dell'abitazione della ed anche che “l'indomani avrebbe Pt_1 probabilmente continuato i lavori di muratura”;
- quanto alla contestazione del resistente in ordine all'assenza del requisito dell'attualità del possesso in capo ai ricorrenti e all'intervenuta decadenza dall'azione per decorso del termine annuale di cui all'art. 1168 c.c., anzitutto, si deve considerare che i ricorrenti ed il resistente risultavano essere, al momento dell'avvenuto spoglio, comproprietari dell'autorimessa in questione,
Pagina 1 facente parte della comunione ereditaria oggetto del giudizio di divisione pendente. Ciò posto, deve rilevarsi che, con specifico riferimento all'autorimessa oggetto dell'azione possessoria, non vi è alcuna prova del possesso assoluto ed esclusivo da parte del resistente e del fatto che i ricorrenti fossero stati, prima del novembre 2021, totalmente esclusi dal compossesso sulla stessa. Peraltro,
l'allegazione contenuta in atto di citazione, secondo cui il piano seminterrato era stato arbitrariamente occupato da , non significa che i ricorrenti abbiano ammesso di Controparte_1 aver perduto il compossesso, nello specifico, sull'autorimessa de qua, come il resistente pretenderebbe. Ciò anche considerando che, come risulta dalla relazione dei Carabinieri in data
6.11.2021 sopra richiamata, è lo stesso a riferirsi alla stessa come “l'autorimessa Controparte_1 di proprietà della madre”. Né, del resto, la pregressa denuncia ai Carabinieri nel 2017 da parte di – in cui Parte_1 questi dichiarava che il fratello aveva chiuso con un muro l'accesso del garage - CP_1 comporta il venir meno della circostanza, incontestata oltre che accertata dai Carabinieri in data
6.11.2021, della chiusura, ad opera del resistente, dell'ingresso esterno all'autorimessa con un muro in blocchi di cemento e, quindi, dello spoglio avvenuto in quel momento in danno dei compossessori ricorrenti;
precisato che le spese saranno definite unitamente al merito;
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso per reintegra nel possesso, conferma il decreto in data 19.11.2021;
- spese al merito.
Si comunichi.
Sassari, 21/03/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
Pagina 2
TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 488-1/2021 promossa da:
Parte_1
[...] ricorrenti contro
Controparte_1
resistente
Il Giudice Francesca Fiorentini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/11/2024, ha pronunciato la seguente ORDINANZA
rilevato che, con decreto inaudita altera parte in data 19.11.2021, è stato accolto il ricorso per reintegra nel possesso proposto, in corso di causa, da e , con ordine a Pt_1 Parte_1
di immediata rimozione della costruzione che chiude l'accesso al garage posto in Controparte_1
Buddusò, Via Cossiga 27, nonché di cessazione delle molestie dirette a impedire il possesso dei beni da parte di e Parte_1 Parte_1
rilevato che, alla successiva udienza del 3.12.2021 e con il successivo scioglimento della riserva assunta in tal sede, non si era provveduto alla conferma, modifica o revoca del decreto de quo;
considerato che, all'udienza avanti all'attuale giudice istruttore, i ricorrenti hanno insistito per la conferma del decreto e il resistente per il rigetto della domanda possessoria;
ritenuto che la domanda per reintegra nel possesso sia fondata e che, quindi, il provvedimento emesso inaudita altera parte debba essere confermato, atteso che:
- la circostanza costituente il lamentato spoglio, ovvero la costruzione di un muro a chiusura dell'ingresso dell'autorimessa in questione da parte del resistente in data 6.11.2021, trova conferma in quanto dichiarato dallo stesso ai Carabinieri di Buddusò intervenuti Controparte_1 nell'occasione, come risulta dalla relazione dagli stessi depositata e come poi confermato in udienza dai medesimi. In particolare, dalla stessa emerge non solo che i Carabinieri intervenuti, percorrendo il marciapiede e la rampa di accesso che conduce al seminterrato, avevano notato la presenza di ponteggi e attrezzi da lavoro, ma anche che aveva espressamente affermato che Controparte_1
“nel pomeriggio aveva chiuso con un muro in blocchi di cemento l'ingresso esterno all'autorimessa di proprietà della madre, asserendo che l'accesso al locale poteva essere effettuato tramite una scala presente all'interno dell'abitazione della ed anche che “l'indomani avrebbe Pt_1 probabilmente continuato i lavori di muratura”;
- quanto alla contestazione del resistente in ordine all'assenza del requisito dell'attualità del possesso in capo ai ricorrenti e all'intervenuta decadenza dall'azione per decorso del termine annuale di cui all'art. 1168 c.c., anzitutto, si deve considerare che i ricorrenti ed il resistente risultavano essere, al momento dell'avvenuto spoglio, comproprietari dell'autorimessa in questione,
Pagina 1 facente parte della comunione ereditaria oggetto del giudizio di divisione pendente. Ciò posto, deve rilevarsi che, con specifico riferimento all'autorimessa oggetto dell'azione possessoria, non vi è alcuna prova del possesso assoluto ed esclusivo da parte del resistente e del fatto che i ricorrenti fossero stati, prima del novembre 2021, totalmente esclusi dal compossesso sulla stessa. Peraltro,
l'allegazione contenuta in atto di citazione, secondo cui il piano seminterrato era stato arbitrariamente occupato da , non significa che i ricorrenti abbiano ammesso di Controparte_1 aver perduto il compossesso, nello specifico, sull'autorimessa de qua, come il resistente pretenderebbe. Ciò anche considerando che, come risulta dalla relazione dei Carabinieri in data
6.11.2021 sopra richiamata, è lo stesso a riferirsi alla stessa come “l'autorimessa Controparte_1 di proprietà della madre”. Né, del resto, la pregressa denuncia ai Carabinieri nel 2017 da parte di – in cui Parte_1 questi dichiarava che il fratello aveva chiuso con un muro l'accesso del garage - CP_1 comporta il venir meno della circostanza, incontestata oltre che accertata dai Carabinieri in data
6.11.2021, della chiusura, ad opera del resistente, dell'ingresso esterno all'autorimessa con un muro in blocchi di cemento e, quindi, dello spoglio avvenuto in quel momento in danno dei compossessori ricorrenti;
precisato che le spese saranno definite unitamente al merito;
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso per reintegra nel possesso, conferma il decreto in data 19.11.2021;
- spese al merito.
Si comunichi.
Sassari, 21/03/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
Pagina 2