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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 11/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. JOLY CHANTAL e elettivamente domiciliato in VIA CADUTI
LIBERTÀ 24 11029 VERRES presso lo studio dell'avv. JOLY CHANTAL
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e (matrimonio concordatario celebrato Parte_1 Parte_2
in Montjovet (AO) il 25/5/2003, trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 1 Anno 2003, parte
II, serie A), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Montjovet di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenti di pagina 1 di 4 legge.
2. Assegnare la casa coniugale alla moglie, con tutti gli arredi ivi presenti.
3. Affidare il figlio minore in modo condiviso Persona_1
ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
4. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni del minore, concordando direttamente tra loro le visite.
6. I genitori concordano di applicare le condizioni previste nel piano genitoriale sottoscritto e prodotto sub doc.11 allegato al ricorso.
7. Il padre provvederà al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, dell'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 ciascuno), da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente Iban
IT 64 E 0200831690000104231234 intestato alla moglie. La somma,
fissata con decorrenza dal mese di giugno 2024, è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: giugno 2025).
8. Il padre provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SNN, scolastiche e pagina 2 di 4 ludico/ricreative per il minore e per la figlia Per_1 Per_2
sino alla loro totale indipendenza economica secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Aosta, che, sottoscritto dalle parti,
prodotto sub doc. 14 allegato al ricorso.
9. L'assegno unico per i figli verrà attribuito alla madre e da lei percepito nella misura del 100%.
10. I coniugi sono economicamente autosufficienti e non si pone questione di assegno.
11. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e del figlio minore.
12. Disporsi l'integrale compensazione delle spese del divorzio.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 4 luglio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i pagina 3 di 4 coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Montjovet il 25 maggio 2003 tra:
, CF , nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, CF , nato in [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Montjovet al n°1, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTJOVET per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio dell'11/2/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. JOLY CHANTAL e elettivamente domiciliato in VIA CADUTI
LIBERTÀ 24 11029 VERRES presso lo studio dell'avv. JOLY CHANTAL
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e (matrimonio concordatario celebrato Parte_1 Parte_2
in Montjovet (AO) il 25/5/2003, trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 1 Anno 2003, parte
II, serie A), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Montjovet di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenti di pagina 1 di 4 legge.
2. Assegnare la casa coniugale alla moglie, con tutti gli arredi ivi presenti.
3. Affidare il figlio minore in modo condiviso Persona_1
ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
4. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni del minore, concordando direttamente tra loro le visite.
6. I genitori concordano di applicare le condizioni previste nel piano genitoriale sottoscritto e prodotto sub doc.11 allegato al ricorso.
7. Il padre provvederà al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, dell'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 ciascuno), da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente Iban
IT 64 E 0200831690000104231234 intestato alla moglie. La somma,
fissata con decorrenza dal mese di giugno 2024, è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: giugno 2025).
8. Il padre provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SNN, scolastiche e pagina 2 di 4 ludico/ricreative per il minore e per la figlia Per_1 Per_2
sino alla loro totale indipendenza economica secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Aosta, che, sottoscritto dalle parti,
prodotto sub doc. 14 allegato al ricorso.
9. L'assegno unico per i figli verrà attribuito alla madre e da lei percepito nella misura del 100%.
10. I coniugi sono economicamente autosufficienti e non si pone questione di assegno.
11. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e del figlio minore.
12. Disporsi l'integrale compensazione delle spese del divorzio.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 4 luglio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i pagina 3 di 4 coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Montjovet il 25 maggio 2003 tra:
, CF , nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, CF , nato in [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Montjovet al n°1, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTJOVET per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio dell'11/2/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4