Art. 2.
I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio per le ipotesi previste dall'articolo 1 rimangono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.
I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio per le ipotesi previste dall'articolo 1 rimangono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.