Articolo 2 della Legge 19 maggio 1976, n. 322
Articolo 1
Versione
13 giugno 1976
Art. 2.
I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio per le ipotesi previste dall'articolo 1 rimangono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.

Entrata in vigore il 13 giugno 1976