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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d‟Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4984 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell‟anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8600/2019 pronunciata in data 1° ottobre 2019 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall‟Avvocatura Comunale a mezzo dell‟Avv. e CP_1
con lo stesso elettivamente domiciliato in alla Piazza Municipio Palazzo S. Pt_1
Giacomo come da procura alle liti agli atti appellante principale – appellato incidentale
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1
dall‟Avv. Tommaso D‟Acunto e con lo stesso elettivamente domiciliato in Via Pt_1
G. Pontano n. 27 giusta procura alle liti agli atti appellato principale – appellante incidentale
NONCHE'
CONDOMINIO IN NAPOLI ALLA VIA VITO FORNARI N. 4 (C.F. ), P.IVA_2 in persona dell‟Amministratore pro tempore dott. rappresentato e CP_3
difeso dagli Avv.ti Filippo Massara e Carlo Domenico Massara e con gli stessi elettivamente domiciliato in alla via F. Crispi n.62 giusta procura alle liti agli Pt_1
atti
1 appellato principale
E
(C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_3 persona dell‟Amministratore Geom. , rappresentato e difeso Controparte_5 dall‟Avv. Bruno Piscitelli e con lo stesso elettivamente domiciliato in alla Via Pt_1
Santo Strato n.17 giusta procura alle liti agli atti appellato principale
NONCHE'
(C.F. e (C.F. Controparte_6 C.F._2 Controparte_7
) C.F._3 appellati principali e incidentali contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 696 c.p.c., depositato in data 30.10.2009, Controparte_2 chiedeva accertamento tecnico preventivo al fine di accertare lo stato dei luoghi, la qualità e condizioni degli impianti condominiali di smaltimento e adduzione delle acque alla fogna comunale, nonché delle condizioni di ricettività della stessa fognatura comunale, procedendo anche alla valutazione delle cause delle infiltrazioni e allagamenti, nonché dei danni relativi agli immobili interessati e alla attività del ricorrente. Premetteva il ricorrente di essere conduttore degli immobili siti in Pt_1
Via Vito Fornari n. 4, in proprietà alcuni di e altri di Controparte_8
e che gli stessi locali, in occasione delle precipitazioni, erano stati CP_9 interessati da qualche tempo da infiltrazioni d‟acqua e allagamenti provenienti dall‟impianto condominiale di smaltimento delle acque e adduzione delle stesse alla fogna comunale.
La procedura veniva espletata e l‟incarico conferito all‟Ing. CP_10
Espletata la procedura con verifica del fenomeno infiltrativo lamentato, riferito dal c.t.u. a “una serie di concause ben collegate ed interrelate tra loro” e afferenti i sistemi fognari di pertinenza di entrambe le parti resistenti, persistendo l‟inattività degli Enti
2 interessati, depositava, in data 7.3.2012, ricorso ex art. 702 bis e Controparte_2
segg. C.p.c. con specifica richiesta per il Condominio di adeguamento delle modalità di scarico delle condotte pluviali e fecali e di isolamento del pozzetto di ispezione e per il di adeguamento della pendenza del tratto della rete Parte_1
fognaria posta in asse alla via Vito Fornari e di ripristino di un adeguato salto di quota relativo all‟innesto a croce fra la fogna di Via Vito Fornari e quello di CP
, con condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni e alla rifusione
[...]
delle spese tutte.
Si costituiva in giudizio il Condominio in Napoli alla Via Vito Fornari eccependo il difetto di legittimazione attiva di il quale aveva esibito a tale Controparte_2
riguardo una scrittura privata, denominata contratto di locazione, priva di data certa,
e, pertanto, inopponibile al Condominio convenuto precisando che, anche laddove ne fosse stata accertata la qualità di conduttore, non avrebbe avuto diritto a chiedere il risarcimento dei danni relativamente alle parti murarie per il quale sarebbe stato, invece, legittimato il solo proprietario dell‟immobile.
Nel merito deduceva che, prima dell‟anno 2008, non si era mai verificato alcun allagamento e che, per decine di anni a partire dalla costruzione del fabbricato, nella proprietà dei signori che assumeva di condurre in CP_8 Controparte_2
locazione dal 2002, non si erano mai verificate invasioni di acqua del genere di quelle lamentate in giudizio.
Evidenziava, poi, che a partire dal 2008 ogni episodio si era verificato in presenza di precipitazioni di notevole entità e violenza, tutte concentrate in un breve lasso di tempo, e che tali precipitazioni avevano determinato il rigurgito dalla fogna comunale delle acque e dei liquami con invasione dell‟immobile descritto nel ricorso introduttivo. Invero, dagli accertamenti espletati dall‟ing. emergeva CP_10
la modesta pendenza del collettore comunale ubicato in Via Vito Fornari in direzione della fognatura principale posta in asse alla e l‟assenza nel punto di CP
“fognatura a croce” di qualsiasi salto di quota dove il collettore comunale incontrava la fogna principale con la conseguenza che il tratto di fogna comunale di Via Fornari, nel quale si innestavano le tubazioni a servizio del fabbricato e non solo, si trovavano solo in leggerissima, quasi inesistente, pendenza, mentre, gli scarichi pluviali e fecali
3 del Condominio erano a una quota non pari, ma superiore, con un salto di circa 15 cm. dall‟innesto nella fogna comunale più che sufficiente a garantire la caduta dei liquami e delle acque pluviali nella fogna comunale senza rigurgiti.
Si costituiva, altresì, il che eccepiva, preliminarmente, Parte_1
l‟inammissibilità della domanda proposta con ricorso ex art.702 bis e ss. c.p.c. e il difetto di legittimazione attiva di , nonché passiva del Controparte_2 Pt_1
per essere risultata esclusa ogni sua responsabilità in ordine ai danni lamentati, imputabili piuttosto al Condominio per difetti strutturali del relativo edificio;
in via subordinata, eccepiva l‟infondatezza nel merito della domanda dato che la tubazione di scarico del Condominio di via Vito Fornari sfociava nella fogna pubblica in un punto prossimo al fondo così che, anche in occasioni di eventi piovosi non eccezionali, si verificava il fenomeno del rigurgito con fuoriuscita delle acque e, quindi, causava le lamentate infiltrazioni.
Disposta la conversione del rito da cognizione sommaria a cognizione piena, intervenuti gli attuali proprietari dei locali condotti in locazione da P_
, e , disposta la consulenza tecnica di
[...] Controparte_6 Controparte_7 ufficio con l‟ausilio del medesimo ausiliario, Ing. estesa anche CP_10
all‟impianto fognario in asse alla , il Tribunale, all‟esito dell‟udienza del CP
13.6.2017, disponeva l‟integrazione del contraddittorio nei confronti del
[...]
. Controparte_11
Pertanto con atto di citazione notificato il 17.7.2017 , in Controparte_2 ottemperanza a detto provvedimento, conveniva in giudizio il Condominio in Napoli alla per sentirlo condannare, in solido con le altri parti convenute, Controparte_4
o ciascuna in percentuale di responsabilità, previo accertamento della stessa, alla esecuzione delle opere necessarie all‟eliminazione delle cause del denunciato sinistro, nonché al pagamento, in solido e/o concorsualmente, in favore del ricorrente a titolo di risarcimento danni della somma complessiva di € 39.000,00 oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento.
Si costituiva, in data 2.2.2018, il Condominio in Napoli alla il quale, Controparte_4
nell‟eccepire la nullità dell‟attività istruttoria in quanto interamente svolta in assenza di contraddittorio con lo stesso e l‟inammissibilità della chiamata in causa,
4 evidenziava che la domanda era in ogni caso sfornita di qualsiasi elemento probatorio e appariva quindi infondata, illegittima e inammissibile e che doveva, pertanto, essere rigettata.
All‟esito dell‟udienza del 6.2.2018 il Tribunale rinviava la causa per la trattazione con i nuovi termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. così rinnovando le Parti le istanze istruttorie, e, con l‟ordinanza pronunciata in data 29.5.2018, revocava la “chiamata in causa iussu iudicis del ” e, ritenuta la causa matura per la Controparte_11
decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, il Tribunale di Napoli, richiamata la consulenza tecnica d‟ufficio, in data 1° ottobre 2019, pronunciava la sentenza n.8600/2019 con cui dichiarava la responsabilità esclusiva del nel verificarsi dell‟evento dannoso Parte_1
lamentato da e lo condannava all‟esecuzione delle seguenti opere: Controparte_2
1) totale intervento di bonifica e ripristino della funzionalità della fogna comunale principale su sino al suo recapito finale sia per quanto attiene lo speco CP
superiore e inferiore con eliminazione di tutte le problematiche determinanti l‟ostruzione, le sedimentazioni e i crolli;
analogo intervento lungo la Via Fornari sia nel tratto inferiore che superiore;
2) chiusura delle comunicazioni tra gli spechi inferiore e superiore;
3) realizzazione di partitore/deviatore di flusso in corrispondenza dell‟innesto a croce tra la e la Via Vito Fornari;
quindi, CP
condannava il al risarcimento dei danni in favore dell‟attore che Parte_1 liquidava in € 13.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e rigettava, per il resto, la domanda e condannava, altresì, il al pagamento Parte_1
delle spese di lite, ivi comprese le spese occorse per la procedura di accertamento tecnico preventivo, e compensava le spese di lite tra le parti con riferimento agli altri rapporti processuali.
Avverso detta sentenza, proponeva appello il con atto di citazione Parte_1 notificato in data 6.11.2019, chiedendone l‟integrale riforma e deducendo a suo fondamento l‟esclusione di qualsivoglia sua responsabilità nella causazione delle lamentate infiltrazioni e la sussistenza della responsabilità dei convenuti CP_12
in giudizio;
reiterava l‟eccezione di carenza di legittimazione attiva di P_
5 , nonché di infondatezza della domanda risarcitoria sia in ordine ai P_
lamentati danni che circa la loro quantificazione e contestava che le spese occorse per la consulenza tecnica d‟ufficio fossero state poste a suo esclusivo carico.
Si costituiva il impugnando l‟appello proposto Controparte_13
dal di cui invocava l‟integrale rigetto con conferma della sentenza Parte_1
impugnata e vittoria delle spese di lite.
Si costituiva, altresì, in data 11.5.2020, il che eccepiva Controparte_11
preliminarmente l‟inammissibilità dell‟appello ai sensi dell‟art.342 c.p.c. e la nullità e l‟inopponibilità nei suoi confronti di tutti i mezzi istruttori espletati in funzione della decisione della causa poiché espletati in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa;
deduceva, infine, che la revoca dell‟ordinanza di integrazione del contraddittorio pronunciata nei suoi confronti non ne aveva consentito l‟estromissione così che il Tribunale avrebbe dovuto adottare le conseguenze necessarie in termini di spese processuali che, invece, aveva compensato.
Tuttavia, non formulava nelle conclusioni alcuna domanda coerente con quanto sopra dedotto precisando, invece, che “Il presente atto non contiene domande riconvenzionali e/o appelli incidentali”.
Pertanto, il contrasto tra le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione con quanto ivi rappresentato e l‟espressa dichiarazione di non intendere avanzare appello incidentale fanno ritenere che il abbia voluto Controparte_11
mantenere ferme le statuizioni del primo giudice.
Si costituiva, altresì, , in data 29.8.2020, contestando l‟avverso Controparte_2
gravame e spiegando appello incidentale onde sentir riformare la sentenza impugnata in termini di liquidazione del danno risarcitogli nella minor somma di €
13.000,00 senza tener conto del fermo totale della attività d‟impresa esercitata nel settore automobilistico e della conseguente necessità di sopportarne gli oneri nei vari periodi di fermo, protrattisi per almeno sette giorni per ogni accadimento lesivo, così da determinare un danno complessivo di € 26.000,00.
e , intervenuti volontariamente in primo grado, Controparte_6 Controparte_7
rimanevano contumaci.
6 La Corte rinviava la prima udienza, differita d‟ufficio al 24.4.2020 ai sensi dell‟art.82 disp. att. c.p.c., al 25.9.2020, tenuto conto dei rinvii dei procedimenti civili dal 9 marzo 2020 all‟11 maggio 2020 dettati dal primo comma dell‟art. 83 del Decreto-
Legge n.18 del 17 marzo 2020, giusta ordinanza pronunciata in data 15.4.2020, e, da detta data, venivano disposti diversi rinvii dovuti al collocamento in quiescenza del
Presidente relatore oltre che per l‟acquisizione del fascicolo d‟ufficio del primo grado del giudizio;
quindi, disposta la notifica dell‟appello incidentale agli appellati contumaci e verificata la mancata completa acquisizione del fascicolo d‟ufficio del primo grado del giudizio se non in via telematica, all‟udienza di precisazione delle conclusioni dell‟8 giugno 2023, celebrata secondo le modalità indicate nell‟art.127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all‟art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con successiva ordinanza istruttoria del 6.10.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo per l‟udienza del 16.11.2023 disponendo la comparizione personale delle Parti e con riserva, all‟esito, di disporre un approfondimento istruttorio mediante rinnovo della consulenza tecnica d‟ufficio.
Indi, rilevata all‟esito di detta udienza l‟impossibilità di un accordo tra le parti anche sulla scorta di quanto dichiarato in sede di comparse conclusionali, si procedeva al rinnovo dell‟accertamento tecnico d‟ufficio affinchè il c.t.u. rispondesse ai seguenti quesiti “presa visione degli atti e dei luoghi di causa e dello stato di fatto accertato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo e tentata in ogni momento la risoluzione bonaria della controversia, descriva dettagliatamente i luoghi di causa;
accerti la causa dei danni lamentati da nel ricorso ex art.702 bis c.p.c. e ne Controparte_2 individui i rimedi pienamente risolutivi;
indichi tutto quanto altro utile ai fini di giustizia”.
Espletata la consulenza con l‟ausilio dell‟Ing. Massimo Lombardi, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all‟udienza del 24.10.2024 con concessione dei termini di cui all‟art. 190 c.p.c..
Va, preliminarmente, dichiarata l‟inammissibilità della documentazione, non presente agli atti del giudizio, depositata dal Controparte_13
unitamente alla comparsa conclusionale essendo preclusa qualsiasi produzione una
7 volta che la causa sia stata rimessa in decisione (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
12574 del 10/05/2019).
L‟appello principale appare fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono, non potendo trovare ingresso il giudizio di inammissibilità, come eccepito dagli appellati.
Invero, i motivi di censura, al contrario di quanto sostenuto dagli appellati, soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall‟art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall‟appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell‟atto di appello. Ha tenuto, difatti, conto delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice e per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza ha articolato le modifiche invocate, con ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata. Dette conclusioni sono conformi a quanto anche recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che con ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 e con sentenza n. 27199 del 2017 hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “l'art. 342, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
8 Per motivi di ordine logico va necessariamente dapprima esaminato il quarto motivo di gravame con cui il reitera l‟eccepita carenza di legittimazione Parte_1
attiva del ricorrente contestando l‟erronea valutazione del Controparte_2
Giudice a quo laddove ritiene “indubitabile che egli fosse nella detenzione dell'immobile al momento dell'evento dannoso” sulla scorta della documentazione in atti e di quanto dedotto dai proprietari dell‟immobile, e , Controparte_6 Controparte_7
intervenuti volontariamente in giudizio.
In particolare, l‟appellante principale contesta la pretesa prova del rapporto di locazione rappresentata da una scrittura privata in quanto inidonea e “inutilizzabile” ai sensi della legge n. 431/1998, rilevando poi il carattere “ininfluente” della dichiarazione dei signori che, premessa la qualità di proprietari dell‟immobile CP_6 locato al e danneggiato, confermavano che ogni onere e spesa per il P_
ripristino dei locali era sempre stata esclusivamente sostenuta dal conduttore, fedele nel pagamento del canone di locazione anche nei periodi di temporaneo inutilizzo dei locali a causa degli allagamenti, e al quale spettava quindi il relativo risarcimento dei danni subiti.
Orbene parte attrice, odierna appellata, nel costituirsi ha depositato il contratto di locazione dell‟immobile danneggiato decorrente dal 1.6.2002 e registrato all‟Agenzia delle Entrate di n data 23/5/2002 (cfr. Mod. F23 in atti). Pt_1
Premesso che tale adempimento è stato introdotto solo con legge finanziaria 2005
(art. 1, comma 346, legge n. 311 del 2004), va rammentato il principio espresso dalla
Corte Suprema in fattispecie analoghe secondo il quale “chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare.
A maggior ragione, pertanto, colui che agisce per il risarcimento dei danni causati ad un immobile del quale si assume conduttore non è tenuto a dimostrare tale sua qualità, attesa la natura non petitoria del giudizio in questione” (Cass. civ. n. 30550 del 20.12.2017 e nello stesso senso Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31233 del 2018).
Ritenuto quindi che, in tema di risarcimento di danni non è necessaria, ai fini della legittimazione attiva, la prova della proprietà o di altro titolo sulla cosa danneggiata,
9 ed essendo sufficiente che parte attrice provi di aver subito un danno dall'altrui fatto illecito per essersi trovato in una relazione di fatto con la cosa stessa, va rigettato il quarto motivo di gravame ritenendo provata la legittimazione attiva di P_
sulla scorta della documentazione in atti e, in particolare, della scrittura
[...]
privata sottoscritta con i proprietari dell‟immobile e delle numerose diffide inoltrate nel corso del tempo all‟amministratore del condominio denunciando le infiltrazioni ed i danni sofferti.
In virtù di tale documentazione, confermata dal riconoscimento dei proprietari intervenuti volontariamente in giudizio e dagli accertamenti eseguiti dai due c.t.u., si condivide, sul punto, la decisione di prime cure che correttamente ha riconosciuto la detenzione del bene in capo al nel periodo per cui è causa e, quindi, il titolo P_ per avanzare la domanda risarcitoria de qua.
Il quarto motivo di gravame va così rigettato.
Passando, poi, a esaminare più propriamente il merito della controversia, con il primo, secondo e terzo motivo di gravame, esaminati congiuntamente per motivi di ordine logico, il contesta la sua responsabilità erroneamente Parte_1 affermata dal Tribunale senza tener conto che il c.t.u., sulla scorta delle verifiche dello stato dei luoghi, ha rilevato che il tratto di fogna comunale principale posto in asse alla risulta avere con riferimento allo speco superiore una adeguata CP pendenza e che il tratto di fognatura comunale posta in asse alla via Vito Fornari presenta, con riferimento allo speco superiore, una pendenza accettabile nei limiti imposti dalla normativa.
Attribuisce, quindi, particolare rilievo al calcolo analitico, eseguito dal c.t.p., Ing.
, per stabilire la capacità del livello idrico nello speco di Persona_1 CP
in corrispondenza del punto immediatamente precedente l‟innesto della fogna,
[...]
i cui risultati provano che nella fogna di , in caso di piogge di forte CP
intensità e tenuto conto dei sedimenti presenti, l‟acqua avrebbe potuto raggiungere un livello massimo dal fondo pari a circa la metà dell‟altezza totale dello speco (80 cm) e giammai il riempimento completo dello speco ed evidenzia che il c.t.u. ha espressamente dichiarato di condividere detto calcolo idraulico. Conseguentemente, esclusa l‟andata in pressione dello speco di , soltanto supposta dal c.t.u., CP
10 ma, non scientificamente dimostrata, così da non produrre alcuna conseguenza ostruttiva dello smaltimento delle acque dello speco di via Vito Fornari, la causa del reflusso lamentata dall‟attore nei fatti di causa non poteva che provenire dal sistema di scarico del condominio di Via Vito Fornari n.4.
L‟appellante sostiene, quindi, che sia incomprensibile il mutamento di valutazione espresso dal c.t.u. nel corso del giudizio rispetto alle diverse conclusioni cui è giunto in sede di accertamento tecnico preventivo, approdandovi sulla scorta di valutazioni prive di riscontro e sorrette da personali considerazioni senza fondamento scientifico e frutto di motivazioni discutibili che lo hanno indotto a precisare di “ritenere possibile” l‟andata in pressione del sistema fognario di senza, tuttavia, CP
alcuna empirica evidenza.
Conclude che la fogna pubblica di è assolutamente adeguata a ricevere CP
le portate derivanti da eventi atmosferici intensi, anche con l„attuale stato di manutenzione, e che, conseguentemente, deve escludersi l‟andata in pressione del sistema fognario di via Vito Fornari e che la causa del reflusso lamentata dall‟attore deve rinvenirsi nel sistema di scarico del condominio di via Vito Fornari le cui tubazioni, gravate altresì dalle immissioni del condominio di non CP
riescono a smaltire la portata dell‟acqua in arrivo, provocando le infiltrazioni nel locale condotto dal . P_
Per questa via, con il secondo motivo di gravame, il evidenzia la Parte_1
responsabilità dei due condomini convenuti confutando la decisione del giudice di prime cure laddove, previa condivisione delle valutazioni tecniche afferenti il sistema fognario comunale, ha ritenuto all‟inverso “contraddittorio” il ragionamento del c.t.u. in ordine alle immissioni private e alla loro efficienza concausale, così giungendo alla conclusione dell‟inadeguatezza della fogna comunale quale unica causa efficiente delle infiltrazioni oggetto di causa.
L‟appellante evidenzia, invece, l„inadeguatezza del sistema di scarico del condominio di via Vito Fornari, ulteriormente aggravato dalle immissioni del condominio di
[...]
che, peraltro con tubazione abusiva, smaltisce interamente le proprie acque CP
con recapito finale nel pozzetto posto all‟esterno del condominio di via Vito Fornari e di proprietà dello stesso, con la conseguenza che le tubazioni di via Vito Fornari,
11 essendo alla stessa quota dello speco inferiore di quella pubblica, non riescono a smaltire la portata in arrivo così determinando le infiltrazioni all‟interno dei locali del danneggiato. Il contesta quindi le considerazioni del c.t.u. laddove Pt_1 ritiene che “tali anomalie sia pur da ripristinare, non possano costituire un elemento di risoluzione della problematica” evidenziando, all‟inverso, che “lo spostamento degli scarichi condominiali dallo speco inferiore a quello superiore dell'impianto pubblico, costituisce una condizione necessaria per l'eliminazione delle causa delle infiltrazioni” così dolendosi della decisione con la quale il Tribunale, erroneamente ritenuto il
[...]
unico responsabile dell‟evento dannoso, lo ha condannato all‟esecuzione Parte_1
delle opere necessarie ad adeguare la fogna principale (come specificati dal ctu nei punti 1, 2 e 3 della consulenza) “potendosi ritenere che l'effettuazione dei suddetti lavori impedirà, per il futuro, qualsiasi fenomeno infiltrativo analogo a quello oggetto di causa” senza tener conto degli interventi alternativi pur indicati dallo stesso c.t.u. ai punti 4,
5 e 6 della consulenza, in riferimento agli impianti privati e tesi a escludere le altre anomalie e criticità evidenziate in sede peritale.
Nell‟evidenziare quindi, con il terzo motivo di gravame, le opere a farsi a carico del condominio di cui ai suindicati punti 4, 5, e 6 della relazione tecnica e, in particolare,
l‟ipotesi del prospettato sistema di pompaggio delle acque condominiali verso lo speco superiore del sistema pubblico, conclude l‟appellante che la causa reale delle infiltrazioni è unicamente ascrivibile alle modalità di allaccio della tubazione di scarico del condominio di via Vito Fornari 4 alla fogna pubblica e, in accoglimento dell‟appello proposto e in riforma della sentenza gravata, chiede dichiararsi l‟assenza di ogni responsabilità del per l‟evento dannoso per cui è causa e, in via Pt_1 gradata, accertare la prevalente responsabilità del condominio convenuto e decidere di conseguenza sia per le opere a farsi che per il risarcimento e le spese processuali.
Tali doglianze appaiono condivisibili.
E‟ necessario premettere che in primo grado, previo accertamento tecnico preventivo, il ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_2 Controparte_14
e il per sentirli condannare in solido, o ciascuno per la
[...] Parte_1 parte di propria competenza, all‟esecuzione delle opere necessarie all‟eliminazione della causa delle infiltrazioni come indicate in ricorso ovvero da determinare a
12 mezzo c.t.u., oltre la condanna dei convenuti in solido, o gradatamente in misura percentuale, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese tutte.
Sulla scorta della verifica tecnica eseguita in sede preventiva, nel corso del giudizio di merito è stata disposta ulteriore indagine peritale che, previo riconoscimento dell‟adeguata pendenza del tratto di fognatura comunale in asse alla e CP
della pendenza accettabile nei limiti della normativa nel tratto di fognatura comunale posta in asse alla Via Vito Fornari, concludeva sostenendo che “le cause delle infiltrazioni idriche verificatesi all'immobile condotto in locazione dall'attore possano essere addebitate ai seguenti fattori: 1) Inadeguatezza dell'attuale sistema fognario comunale costituito dalla fognatura di Via Vito Fornari e quella principale di in occasione CP di eventi atmosferici di forte intensità con andata in pressione sia dello speco superiore che dello speco inferiore in virtù degli attuali collegamenti esistenti tra gli stessi. 2) Stato manutentivo scarso della fogna comunale che facilita e amplia le problematiche di inadeguatezza della stessa;
3) Anomala complanarità rilevata dell'innesto a croce della fogna comunale tra Via Vito Fornari e sia per quanto attiene lo speco inferiore che lo CP
speco superiore”. Precisava altresì che “su tale sistema fognario, allo stato, non particolarmente efficiente vanno aggiunti alcuni elementi che possono essere classificati come aggravanti alla propagazione del fenomeno infiltrativo o comunque come anomalie riscontrate: 4) Lo scarico del Cond. di Via Dei Mille n° 45 nel pozzetto antistante il
Condominio di Via Vito Fornari n° 4 risulta essere un elemento aggravante alla tenuta dello stesso;
5) La conformazione dei luoghi relativa al cavedio e al pozzetto posto all'ingresso del
Condominio di Via Vito Fornari n° 4 risulta essere un elemento che facilita la propagazione delle infiltrazioni idriche. Infatti, tale cavedio nella sua parte terminale - ove le tubazioni vanno ad innestarsi nei rispettivi pozzetti presenti all'ingresso del Condominio e ubicati all'interno di un unico “pozzetto di dimensioni maggiori” - è direttamente collegato a tale pozzetto, presentando un'apertura al di sopra dei mattoni. Tale spazio vuoto rende così questo
“cavedio” direttamente comunicante con il pozzetto ubicato all'ingresso del fabbricato. Stesso discorso dicasi per la situazione – a suo tempo - rilevata a monte, ove risulta esservi un foro nella muratura in mattoni che mette in comunicazione la parte terminale del “cavedio” con la sua parte iniziale cioè la parte afferente il locale “secondario” con quella afferente il locale
“principale”. 6) L'effettuazione dello scarico del Condominio convenuto e non solo di questo - come emerso dalle videoispezioni effettuate – unicamente nello speco inferiore di acque
13 pluviali e fecali appare, allo stato, risultare improprio. A tal proposito occorre però far rilevare come tale anomalia, sebbene da ripristinare, non si ritiene possa costituire da sola un elemento di risoluzione della problematica riscontrata in quanto se, allo stato, come visto lo speco superiore della fogna comunale principale risulta - in occasione di intensi eventi atmosferici - andare in pressione pur ricevendo esclusivamente le sole acque piovane della strada a maggior ragione tale situazione si verificherebbe con le immissioni nello stesso delle acque piovane dei fabbricati. 7) Scarico del Condominio convenuto nello speco inferiore della fogna pressoché a quota platea. Tale aspetto, come quello sopra analizzato, seppur rappresentando un elemento improprio da ripristinare, non si ritiene possa costituire da solo un elemento di risoluzione della problematica riscontrata in quanto con l'andata in pressione dello speco, come attualmente avviene, anche una quota di immissione maggiore non si ritiene che sia in grado di ovviare alla problematica rilevata” così individuando le cosiddette aggravanti nei sistemi fognari del condominio di e di via Vito Fornari n. 4, Controparte_4
tuttavia, precisando, per ciascuno di essi, che l‟anomalia “sebbene da ripristinare, non si ritiene possa costituire da sola un elemento di risoluzione della problematica riscontrata”.
In ordine alla determinazione, in misura percentuale, del peso delle responsabilità delle parti citate in giudizio precisava “nel difficile tentativo di ripartire in termini percentuali, così come richiesto, le relative responsabilità, che possa essere congruo un addebito del 70% alla problematica comunale (rif. punti n° 1-2-3 di pag. n° 11) e del 30% alla problematica condominiale” (rif. punti n° 4-5-6-7 di pagg. n° 11-12). La percentuale di addebito del 30% alle problematiche condominiali trova la sua ratio nel fatto che - sebbene non si ritiene, come riportato in relazione, che l'eliminazione delle stesse da sole possa costituire un elemento di risoluzione della problematica riscontrata - va evidenziato che trattasi comunque di anomalie rilevate e alle quali va, pertanto, addebitata una contribuzione alla propagazione del fenomeno infiltrativo riscontrato”.
Successivamente chiamato a chiarimenti, il c.t.u. depositava nota integrativa con la quale chiariva che “nell'ambito del già individuato 30% di responsabilità da ricondurre alle problematiche condominiali, l'aspetto contributivo del condominio di possa Controparte_4 essere considerato nella misura massima del 30% determinando pertanto una contribuzione complessiva al verificarsi del fenomeno infiltrativo oggetto di consulenza pari al 9%. Sulla scorta di quanto appena sopra riportato si ha pertanto il seguente schema di attribuzioni
14 patrimoniali: 70% problematica condominiale;
21% problematica condominiali di via Vito
Fornari n.4; 9% problematica condominiale di via Dei Mille n.45”.
A fronte di uno stato di fatto così delineato il giudice di prime cure, pur considerando le componenti condominiali e la loro incidenza in misura percentuale, ha tuttavia individuato nell‟inadeguatezza della fogna comunale la principale causa efficiente del fenomeno infiltrativo, condannando per l‟effetto il Parte_1
all‟esecuzione a regola d‟arte delle opere tutte indicate dal c.t.u. per la bonifica e il ripristino della funzionalità della fogna comunale nel tratto interessato.
Tuttavia, le conclusioni del c.t.u. non sono apparse condivisibili alla Corte che ne ha disposto un rinnovo soprattutto quanto alla individuazione della responsabilità prevalente del alla luce delle diverse risultanze della consulenza svolta in Pt_1
sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo e del calcolo analitico, eseguito dal c.t.p. del Ing. , per stabilire la capacità del livello Pt_1 Persona_2 idrico nello speco di in corrispondenza del punto immediatamente CP
precedente l‟innesto della fogna. Il risultato del calcolo dimostra che nella fogna di
, in caso di piogge di forte intensità e tenuto conto dei sedimenti CP
presenti, l‟acqua può raggiungere un livello massimo dal fondo pari a circa la metà dell‟altezza totale dello speco (80 cm) che esclude che la quantità d‟acqua raccolta da questa fogna possa essere tale da riempire completamente lo speco (cfr. pag. 4 delle osservazioni del c.t.p.). La dimostrazione tecnica del c.t.p. ha ricevuto il conforto del c.t.u. il quale a pag. 20 della consulenza tecnica ha espressamente dichiarato di condividere il calcolo idraulico effettuato dal c.t.p. evidenziando “come lo stato dei luoghi rilevato dalle videoispezioni effettuate lo smentisca anche in ragione di una condizione manutentiva dello speco superiore piuttosto scarsa con presenza diffusa di sedimentazione sul fondo e ristagni di acqua in più punti”.
Eppure lo stato dei luoghi rilevabile dai fotogrammi estratti dalla videoispezione evidenzia tracce d‟acqua solo sul fondo e lungo la parete posta al di sotto della immissione laterale, mentre, le restanti superfici risultano sostanzialmente asciutte.
A ciò si aggiunga che lo stesso c.t.u., sulla scorta delle indagini topografiche, ha verificato che: “1) Il tratto di fognatura comunale principale posto in asse alla CP risulta avere con riferimento allo speco superiore – unico rilevabile - una adeguata pendenza;
15 2) Il tratto di fognatura comunale posta in asse alla Via Vito Fornari presenta una pendenza con riferimento allo speco superiore – unico rilevabile - accettabile nei limiti imposti dalla normativa;”.
Ciò posto, alla luce del riesame degli atti di causa appaiono condivisibili le doglianze dell‟appellante principale confermate da quanto emerso in sede di rinnovazione delle indagini tecniche, resasi necessaria stante i rilievi del e Parte_1 tenuto conto delle difese svolte dalle parti appellate;
tali indagini, infatti, realizzate con l‟ausilio dell‟Ing. Massimo Lombardi, previa analitica descrizione dei luoghi di causa e dello stato di fatto verificato nell‟ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, del sistema fognario interessato e della dinamica degli eventi, preso altresì atto dell‟adozione da parte di di una soluzione Controparte_2
temporanea per contenere il fenomeno dannoso, hanno evidenziato che “le fognature
(pluviali e fecali) del , in condizioni ordinarie (assenza di Controparte_15 pioggia o in presenza pioggia di bassa entità) scaricano nello speco inferiore della fognatura comunale di via Vito Fornari. Anche parte delle fognature del Condominio di Controparte_4
(quelle che prospettano su via Fornari) scaricano nella fognatura comunale di via Vito
Fornari. Successivamente da quest'ultima le acque vengono convogliate nella fognatura di
[...] in direzione piazza Amedeo…..quanto alla dinamica degli eventi è verosimile CP affermare che la fognatura comunale in via Fornari è difatti di tipo promiscuo, essendoci commistioni tra lo speco inferiore e quello superiore, e che le immissioni dei privati non sono correttamente canalizzate, nello specifico gli scarichi pluviali del , Controparte_14 nonché il , lato via Fornari, scaricano nello speco inferiore. Controparte_11
All'epoca dei danni, in concomitanza di eventi meteorici particolarmente intensi il livello idrico nella fognatura pubblica era salito. Il carico idraulico in corrispondenza della fognatura comunale era maggiore rispetto a quello in corrispondenza delle condotte condominiali. Di conseguenza l'acqua defluì dalla fognatura pubblica verso il , Controparte_14 tracimando dalle condotte aperte in corrispondenza del pozzo 1 e successivamente verso il cavedio di alloggiamento delle condotte poste in fregio all'autofficina condotta dal sig.
per poi provocare i danni descritti nell'ATP. Unitamente all'acqua proveniente P_ dalla fognatura comunale nel cavedio tracimò la stessa acqua condominiale in quanto impossibilitata a sversare nella fognatura comunale. Attualmente non si verificano
16 tracimazione in concomitanze delle piogge in quanto i by-pass, realizzati in maniera artigianale dal sig. , assolvono alle funzioni di troppo pieno.”. P_
È evidente, in virtù della consulenza svolta in sede preventiva e rinnovata in sede di gravame, l‟incidenza causale delle immissioni private nella verificazione del fenomeno dannoso per cui è causa dalle quali la Corte ritiene di non poter prescindere nell‟accertamento della relativa responsabilità.
Va, invero, dato atto che l‟incidenza causale delle immissioni private è già stata verificata in sede di accertamento tecnico preventivo dove il nominato consulente ha riscontrato le anomalie presenti nel sistema fognario del condominio di via Vito
Fornari n. 4 che scarica tutte le acque, bianche e nere, “quasi a quota platea del collettore comunale...tale aspetto risulta ovviamente determinante nel favorire in caso di abbondanti ed intense precipitazioni il ritorno delle acque reflue”.
Precisamente, in sede di accertamento tecnico preventivo il c.t.u. individuava una serie di concause, tutte riferibili al Condominio, tra cui “evidente e determinante nella formazione delle infiltrazioni riscontrate” le seguenti: - immissione dello scarico fecale e pluviale del quasi a quota platea del collettore comunale Controparte_14
(max 10/15 cm.) “determinante […] nel favorire in caso di abbondanti ed intense precipitazioni il ritorno delle acque reflue”; - “immotivata e inspiegabile libera comunicazione diretta tra il “cavedio” ove sono alloggiate le due tubazioni di scarico fecale e pluviale del condominio e il “pozzetto d'ispezione di dimensioni maggiori” ubicato all'ingresso del
Condominio. In tal modo a seguito dei frequenti ritorni di acque reflue generatisi per i motivi riportati ai punti n. 1-2-3 della pagina precedente, gli stessi reflui non incontrano alcun ostacolo nel giungere direttamente nel “cavedio” ed invadere da qui i locali condotti in locazione dal ricorrente, sottoposti alla quota stradale e pertanto maggiormente interessati da tale fenomeno. Tale aspetto viene inoltre notevolmente facilitato da un'altra inspiegabile anomalia riscontrata all'impianto condominiale e cioè il taglio, realizzato lungo la sua mezzeria, della tubazione di scarico fecale condominiale, risultando pertanto a cielo aperto, nel tratto alloggiato all'interno del pozzetto di ispezione presente all'ingresso del
[...] ed alloggiato a sua volta nel “pozzetto di dimensioni maggiori” a sua volta Controparte_13 inspiegabilmente a diretta e libera comunicazione con il “cavedio”. Tale aspetto anomalo infatti, come precedentemente riportato, favorisce, in caso di forte ritorno di acqua in presenza di abbondanti piogge, l'andata in pressione del pozzetto e il conseguente allagamento del
17 “pozzetto di dimensioni maggiori” e conseguentemente ancora lo sversamento nel “cavedio” ad esso direttamente e impropriamente liberamente collegato”.
Conformemente a dette risultanze, in sede di appello e all‟esito della consulenza ivi espletata, per la quale va preliminarmente osservato come le risultanze siano state tratte a seguito dei più opportuni accertamenti, di una accurata disamina dei fatti in contestazione e siano state inoltre condotte con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile, è risultato che “…La fognatura comunale in via Vito Fornari / è CP stata realizzata all'incirca nel 1900 … tenendo conto del territorio di allora. Tali criteri senz'altro non sono adeguati alle esigenze attuali o quanto meno devono essere rivisti in funzione di una maggiore urbanizzazione, di un maggiore consumo idrico, di una diversa tipologia di pioggia (molto intense di breve durata – cosiddette bombe d'acqua)” evidenziando che a tali criticità vanno aggiunte “- la scarsa manutenzione del sistema fognario pubblico, in particolare dello speco inferiore, non facilmente ispezionabile;
- immissioni di fognature private proveniente anche da condomini nel sistema fognario pubblico non regolamentate (abusive) e realizzate non a regola d'arte; - mancanza di controllo
e denuncia sulle immissioni non regolamentate”.
È altresì emerso che all‟incirca nel 1970 (a nulla rilevando la realizzazione circa dieci anni prima, come eccepito dal Condominio) il si Controparte_14
innestava nello speco inferiore della fognatura comunale di via Vito Fornari con la tubazione sia fecale che pluviale senza alcuna autorizzazione di allaccio in fognatura, realizzato in difformità alle indicazioni normative e tecniche vigenti e della buona regola tecnica che tenga conto dello stato dei luoghi.
Per l‟effetto, nel periodo 2008-2010, in concomitanza di fattori idraulici sfavorevoli, come pioggia molto intensa, si verificò che il carico idraulico nella fognatura comunale di via Fornari era maggiore di quello della fognatura del CP_14
e l‟acqua del condominio unitamente all‟acqua della fognatura comunale
[...]
defluì nel senso contrario alla pendenza per poi tracimare in corrispondenza del pozzo 1, nel cavedio e successivamente allagare e danneggiare i locali condotti dal
. P_
Il consulente ha infatti concluso affermando con decisione che “I danni sono originati da una serie di inadempienze normative, manutentive e tecniche da parte del
[...]
[...]
[...] , del attraverso gli Enti preposti (U.O. Fognatura Controparte_16 Parte_1
Privata del Servizio Ciclo Integrato delle Acque). Durante le indagini è emerso che anche il
, è inadempiente normativamente e tecnicamente” (cfr. Controparte_11 CP pagina 25). Tali conclusioni sono state ribadite anche in risposta ai rilievi dei consulenti tecnici di parte evidenziando l‟irregolarità dei sistemi fognari condominiali realizzati senza l‟acquisizione della autorizzazione e non a regola d‟arte.
Tanto considerato e rilevato che la licenza non è solo un atto amministrativo ma diretto a garantire il soddisfacimento di una serie di specifiche tecniche tese, nel caso di specie, a realizzare la rete fognaria condominiale e l‟immissione in fognatura secondo la buona tecnica e, quindi, a regola d‟arte, circostanza questa che non ricorre nel caso di specie, si ritiene di non poter condividere la valutazione del giudice di prime cure secondo la quale il va ritenuto responsabile della Parte_1
verificazione dell‟evento dannoso subito da , ritenendo, invece, Controparte_2 responsabile il il cui sistema fognario si innesta Controparte_17
nello speco inferiore della fognatura comunale di via Vito Fornari, con la tubazione sia fecale che pluviale, senza alcuna autorizzazione di allaccio in fognatura, così realizzato in difformità alle indicazioni normative e tecniche vigenti e della buona regola tecnica e le cui tubazioni pervengono a una quota dal fondo posta quasi in prossimità dello stesso.
Quanto all‟identificazione delle opere necessarie si condivide la comprensibile premessa del c.t.u., Ing. Lombardi, che nel confermare quanto già prospettato dal primo tecnico incaricato, Ing. evidenzia che la risoluzione definitiva della CP_10
problematica richiede l‟analisi, lo studio e la progettazione di un più ampio intervento di riqualificazione del sistema fognario comunale afferente via
Fornari/via dei Mille, dedicando particolare attenzione alle immissioni private. Tale intervento, tuttavia, si innesta in un più esteso discorso di riqualificazione del sistema fognario del che chiaramente esula dall‟oggetto del Parte_1 presente giudizio e dalla domanda stessa proposta dal , coinvolgendo P_
interessi e soggetti terzi.
19 Orbene, preso atto, nel caso di specie, della domanda introduttiva tesa a ottenere la condanna dei convenuti all„esecuzione di opere specifiche per la riparazione di determinate infiltrazioni, è necessario escludere quelle soluzioni che, pur prospettate dal c.t.u.. da ultimo nominato, come risolutive, ampliano il vaglio dei fatti posti a fondamento della decisione coinvolgendo soggetti terzi e interessi più ampi della collettività, ma, soprattutto peccano di genericità quanto al “più ampio discorso di riqualificazione del sistema fognario del Comune di di cui al punto 2. e involgono, Pt_1
invece, pur sempre “la corretta regolamentazione delle immissioni private” ai punti 1. 3. e
4..
Invero, anche la soluzione principale e definitiva, ipotizzata dal c.t.u., coinvolge nuovamente la responsabilità del laddove ha evidenziato Controparte_14 che “il progetto di riqualificazione potrà dare quei parametri idraulici (es. quota di immissione, portate idriche ricevibili, etc..) per la corretta regolamentazione delle immissioni private” e che “le immissioni provenienti da privati in fognatura pubblica dovranno essere realizzate secondo le normative vigenti avendo a riferimento i parametri idraulici individuati al punto 3 e le specifiche normative e tecniche di cui all'allegato 7a e 7b”.
Peraltro, la dimostrazione della estraneità del dalla causazione dell‟evento è Pt_1 chiaramente offerta dalla soluzione pratica realizzata da in un by- Controparte_2
pass che all‟apparenza ha risolto il problema in periodo di forti piogge, come accertato dal c.t.u. (“Attualmente non si verificano tracimazione in concomitanze delle piogge in quanto i by-pass, realizzati in maniera artigianale dal sig. , assolvono alle P_ funzioni di troppo pieno”).
Né può ipotizzarsi una responsabilità del per mancanza di controllo e Pt_1
denuncia sulle immissioni non regolamentate data l‟attività già posta in essere dall‟Ente comunale nei confronti del Condominio appellato fin dall‟anno 2009 (si cfr. gli atti di diffida allegati alle osservazioni depositate nell‟allegato 8a della consulenza tecnica). Infatti, il ha provveduto ad avvisare, mediante diffida Parte_1 scritta (indicata fin nella consulenza espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo e che tardivamente, solo nel presente grado di giudizio, il Condominio ha dichiarato di non aver ricevuto), l‟amministratore del condominio di via Fornari 4 di provvedere ad adeguare le modalità di scarico dello
20 stesso condominio (cfr. avviso prot. n. 295/F del 25 novembre 2009 – prat. fogn.ra n.
305/09).
Ad avviso di questo giudicante, non può sussistere un inadempimento degli obblighi di custodia e vigilanza da parte dell‟ente comunale, posto che al momento della condotta illecita posta in essere da terzi la conduttura sulla quale si erano innestati gli allacci abusivi era funzionante, stante la sua idoneità a fungere da collettore e canalizzatore dei rimanenti scarichi privati.
Vanno, pertanto, valutate le soluzioni tecniche alternative proposte dal c.t.u., Ing.
Lombardi, in uno a una lettura sistematica delle tre consulenze tecniche svolte nel giudizio, avendo richiesto nel primo grado del giudizio con la Controparte_2
memoria ex art.183, sesto comma, primo termine, c.p.c. “in via principale che anche il
venga condannato pure alla esecuzione di Controparte_18 tutte quelle opere di adeguamento degli scarichi ed immissioni, secondo le regole tecniche e dell'arte, nella misura e nelle modalità stabilite dal CTU che verrà investito della rinnovazione e completamento delle indagini e della relazione tecnica” e concluso negli stessi termini nel presente grado.
Appare quindi utile alla risoluzione del lamentato fenomeno infiltrativo, nei limiti oggettivi e soggettivi del presente giudizio, condividere la prospettata disconnessione idraulica del sistema fognario del condominio di via Vito Fornari n. 4 dalla fognatura comunale, escludendo, tra le due modalità provvisorie prospettate dal consulente d‟ufficio, quella indicata sub 1) ovvero intercettazione e convogliamento delle acque verso il sistema fognario del condominio di via
Cavallerizza a Chiaia n. 45, atteso sia il coinvolgimento di un soggetto terzo al presente giudizio sia i rilievi tecnici contrari delle parti in causa.
Previa disconnessione, la soluzione sarà realizzata mediante le opere indicate dal c.t.u. sub 2) ovvero mediante intercettazione delle acque condominiali in corrispondenza del pozzo 1 e convogliamento mediante un sistema di pompaggio verso la parte alta della fognatura di via Vito Fornari, previa autorizzazione per allaccio in fognatura pubblica, nonché nel rispetto delle specifiche tecniche.
Sicchè, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la sola responsabilità del
Condominio in Napoli alla Via Vito Fornari n. 4 nella verificazione dell‟evento
21 dannoso denunciato da e, per l‟effetto, condannato il Condominio Controparte_2
all‟esecuzione delle opere necessarie all‟eliminazione delle cause delle infiltrazioni così come su indicate e precisate nella relazione tecnica d‟ufficio a firma dell‟Ing.
Massimo Lombardi, quale soluzione provvisoria sub 2).
Quanto poi al quinto motivo con il quale il contesta la sentenza in Parte_1
punto di riconoscimento e, in ogni caso, di quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto al in quanto “l'istruttoria della causa non ha dimostrato P_
alcunchè della pretesa risarcitoria;
che anzi è rimasta sfornita di prova la stessa sussistenza dei danni e la loro quantificazione”, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria in quanto non provata e in ogni caso una riduzione delle somme liquidate, si ritiene che la censura sia rimasta assorbita dall‟accoglimento dei motivi precedenti.
Si conferma pertanto, sul punto, la decisione di primo grado che correttamente ha riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patiti e quantificati, richiamando in particolare la consulenza tecnica espletata, tenendo conto del danneggiamento dei locali e dei macchinari, del danno da fermo dell‟attività lavorativa per inutilizzo dei locali e del preesistente degrado dei locali ponendo, però, il relativo onere economico a carico del Controparte_14
Con un ultimo motivo di gravame, il impugna la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli in ordine alle spese di c.t.u. che sono state integralmente poste a suo carico deducendo che l‟addebito di ogni spesa processuale debba gravare anche sugli altri soggetti convenuti in primo grado e responsabili delle accertate anomalie concausa delle infiltrazioni.
Detto motivo sarà necessariamente vagliato all‟esito della regolamentazione delle spese di lite che la Corte adita è chiamata a svolgere dovendosi ricordare che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un
22 altro grado (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 11423 del 01/06/2016, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 e
Cass. 2 luglio 2021 n. 18827).
Con un unico motivo di gravame formulato in via incidentale, , Controparte_2
ricorrente in primo grado, contesta la decisione in ordine alla quantificazione dei danni liquidati dal Tribunale chiedendo, in ipotesi di accoglimento anche parziale dell‟appello principale, di modificare la decisione “a) estendendo la responsabilità anche in danno dei convenuti Condominii di Via Vito Fornari e di confermando o Controparte_4 rideterminando le percentuali previste dal C.T.U.; b) Estendendo la condanna ad eseguire le opere anche in danno di essi per come previste dal C.T.U.; c) Rivalutando i danni subiti dal
e quantificandoli secondo le richieste formulate in primo grado;
d) Rivalutando la P_
liquidazione delle spese tecniche e legali riportandole in giusta misura”.
Nonostante le considerazioni contrarie degli appellati, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell‟appello incidentale in quanto proposto con comparsa di risposta depositata il 29.8.2020 ovvero venti giorni prima l‟udienza di comparizione fissata in citazione per il 24.4.2020, ma, successivamente differita al 25.9.2020 tenuto conto del rinvio d‟ufficio disposto ai sensi dell‟art. 83 del Decreto-Legge n.18 del 17 marzo 2020 con ordinanza del 15.4.2020.
Invero, l‟art. 83, secondo comma, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge
24 aprile 2020, n. 27), nello stabilire la sospensione per il periodo dal 9 marzo 2020 al
15 aprile 2020 (poi prorogato al giorno 11 maggio 2020 dall‟art. 36 del d.l. 8 aprile
2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), del decorso dei termini per «il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili», ha specificamente previsto che
«quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l‟udienza o l‟attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto»; la disposizione, in forza dell‟inequivoco tenore testuale, va intesa nel senso che in ogni ipotesi in cui un termine a ritroso intercetti, pur per una minima frazione, la stasi processuale imposta dalla speciale legislazione pandemica, detto termine debba, nella sua interezza, decorrere successivamente alla cessazione della sospensione sino alla data dell‟udienza da cui operare il computo: e tanto per assicurare al beneficiario del termine la piena esplicazione delle facoltà difensive.
23 Dall‟enunciata regola segue che l‟udienza fissata in atto di citazione rispetto alla quale, per il sopravvenire della emergenza epidemiologica e dell‟applicazione della sua disciplina, non risulti osservato il termine a comparire, va differita ad altra data, di almeno novanta giorni, ai sensi dell‟art. 163-bis c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile, a far tempo dal 12 maggio 2020, data di cessazione della richiamata stasi processuale;
da tale rinvio di udienza, disposto ex officio nell‟evenienza di convenuto non costituito, discende, in guisa di effetto automatico, il differimento dei termini per le attività difensive del convenuto stesso onde l‟ammissibilità dell‟appello incidentale.
Tuttavia, l‟appello incidentale, pur condizionato in quanto formulato laddove “si voglia accedere ad una modifica del provvedimento del Tribunale”, non può sottrarsi al vaglio di inammissibilità ai sensi dell‟art.342 c.p.c..
Invero, la articolata motivazione della decisione impugnata alla quale si rimanda, non appare efficacemente censurata dall‟appellante incidentale che si limita a richiamare “le difese e richieste - anche istruttorie - formulate in prime cure”, oltre che le risultanze della consulenza tecnica d‟ufficio e le richieste risarcitorie avanzate in primo grado senza affatto confrontarsi con le ragioni della decisione che devono, sul punto, ritenersi coperte da giudicato. La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto inammissibile l‟appello nel quale le doglianze proposte dall‟appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado perchè le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non risultano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice (cfr. in questi termini Cass. n. 21824/2019 e, di seguito solo di recente, Cass. 35029/2023).
Invero, sotto il profilo risarcitorio, il parziale accoglimento di detta domanda non è sorretto da alcuna ragione di critica avverso la decisione impugnata salvo a richiamare le stesse considerazioni svolte negli scritti ex art.190 c.p.c., ma, senza alcun accenno alle ragioni della decisione.
Lo stesso dicasi avuto riguardo alla richiesta di estensione della responsabilità anche in danno dei convenuti e dato che Controparte_13 Controparte_11
alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata si contrappongono le risultanze della consulenza tecnica d‟ufficio senza però affatto concentrarsi con la
24 decisione impugnata che quelle risultanze ha esaminato per arrivare, però, a una diversa decisione.
Non può, infine, tenersi conto neppure delle ulteriori allegazioni e deduzioni svolte dall‟appellante incidentale nella comparsa conclusionale, attesa la funzione meramente illustrativa delle precedenti difese che tale scritto deve assolvere.
L‟appello incidentale va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese del giudizio le stesse, da regolamentare ex novo attesa la riforma della sentenza impugnata, vanno poste, per quelle sostenute da Controparte_2 per il primo grado e seguendo il principio della soccombenza, a totale carico del alla Via Vito Fornari n. 4, ivi comprese le spese Controparte_19
occorse per tutti gli accertamenti tecnici svolti, anche nel presente grado, mentre, va confermata la decisione di compensazione delle spese tra le altre parti per il primo grado tenuto conto della complessa attività d‟indagine tecnica svolta e assolutamente necessaria ai fini di una corretta disamina dei fatti di causa. Deve escludersi il rimborso in favore di delle spese sostenute per i consulenti tecnici Controparte_2
di parte dal momento che, in mancanza della fattura, l'avvenuto pagamento dell'onorario al consulente di parte non può desumersi soltanto dalla sua partecipazione alle operazioni svolte dal consulente di ufficio, in quanto codesta partecipazione, pur attestando l'effettività della prestazione professionale, non sta inequivocabilmente a dimostrare che la parte abbia corrisposto il compenso al proprio consulente (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6283 del 12/12/1985).
Infine, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra tutte le parti tenuto conto delle medesime ragioni e della necessità, rivelatasi dirimente per il Collegio, di disporre il rinnovo della consulenza tecnica d‟ufficio che, unitamente a quelle precedentemente svolte, tutte caratterizzate da estrema complessità anche di ordine pratico, hanno consentito di arrivare alla individuazione della causa dei lamentati danni;
nelle ragioni di compensazione va tenuto conto, altresì, dell‟inammissibilità dell‟appello incidentale e della posizione del
[...]
affatto interessato da alcuna statuizione sfavorevole nella pronuncia Controparte_11
impugnata.
PQM
25 La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull‟appello proposto dal e sull‟appello incidentale proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 8600/2019 pronunciata in data 1.10.2019 Controparte_2 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) accoglie l‟appello principale e, per l‟effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità nella verificazione dell‟evento dannoso per cui è causa del alla Via Vito Fornari Controparte_19
n. 4 che condanna all‟esecuzione delle opere necessarie all‟eliminazione delle cause delle infiltrazioni così come indicate nella consulenza tecnica d‟ufficio a firma dell‟Ing. Massimo Lombardi, quale soluzione sub 2);
b) condanna il Condominio del fabbricato in alla Via Vito Fornari n. 4 al Pt_1 pagamento in favore di della somma di € 13.000,00, oltre Controparte_2
interessi legali come indicati nella sentenza impugnata;
c) dichiara inammissibile l‟appello incidentale;
d) condanna il alla Via Vito Fornari n. 4 al Controparte_19
pagamento delle spese del primo grado sostenute da che Controparte_2 liquida in € 5.168,56, di cui € 4.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti;
e) pone definitivamente le spese occorse per tutte le consulenze tecniche d‟ufficio a carico del in alla Via Vito Controparte_19 Pt_1
Fornari n. 4;
f) compensa le spese del primo grado tra le rimanenti parti;
g) dichiara interamente compensate le spese del grado;
h) ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell‟appellante incidentale dell‟ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall‟art. 1 comma 17 L. 228/12.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio il 16 gennaio 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d‟Amore
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