Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/06/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3535/2023
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore1
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 21.08.2023 da
(C.F. ) con gli Avv. FRANCO COLLI e LAURA Parte_1 C.F._1
COLLI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. MAURIZIO BANDERA, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO SEDE e dell'Avv. ELISA
ROCCHITELLI (C.F. ), nella qualità di curatrice speciale dei figli C.F._3
minorenni delle parti, (C.F. ), CP_2 C.F._4 Pt_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._5 Parte_3
), costituita in data 17.01.2024 in forza dell'ordinanza assunta in data C.F._6
04.12.2023, e ammessi in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello CP_2 Pt_2
Stato dal COA di Busto Arsizio in data 01.02.2024 e in data 14.03.2024, in forza delle Pt_3
istanze depositate in data 17.01.2024 e 13.03.20242.
Per il ricorrente:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mortara l'11.9.2010 e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Mortara (atti di matrimonio, anno 2010, n. 20, parte II, serie A), tra i IGnori e;
Parte_1 CP_1
2) confermare l'affido condiviso dei figli minori, con mantenimento della loro residenza anagrafica e della loro dimora abituale presso la madre;
3) disporre gli incontri padre-figli nei seguenti tempi e con le seguenti modalità: dal sabato alle ore 12.30 fino alla domenica sera alle ore 18.00, a settimane alterne, oltre a un giorno infrasettimanale dalle 18.30 sino alla mattina successiva quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
i minori potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, previo accordo entro il 30 giugno di ogni anno;
le vacanze natalizie e pasquali saranno divise in parti uguali e si alterneranno ogni anno tra i genitori i giorni della
Vigilia e di Natale/Pasqua; il giorno di Capodanno verrà trascorso dai figli ad anni alterni con ciascun genitore;
i ponti e le altre festività saranno trascorse con modalità alternate;
i compleanni dei figli saranno trascorsi tutti insieme genitori e figli, in presenza di condizioni di serenità tra i genitori.
4) disporre l'obbligo per il padre di corrispondere alla SI.ra per il mantenimento dei figli, l'assegno CP_1
periodico di € 200,00 per ciascun figlio, quindi per complessivi € 600,00, da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) disporre che l'assegno unico in favore dei figli, nonché l'assegno riconosciuto per l'invalidità della figlia saranno interamente percepiti dalla madre con la quale i medesimi convivono;
Pt_3
6) disporre che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità indicate nelle “Linee guida spese extra assegno minori e maggiorenni non economicamente indipendenti” sottoscritte in data 14 novembre 2017 dal Tribunale di
Milano;
7) dare atto che i coniugi hanno prima d'ora definito ogni questione economica, suddiviso il denaro e le cose comuni, fatto salvo per il deposito cauzionale di € 3.000,00 versato dal SI. per l'appartamento Parte_1
condotto in locazione dalla SI.ra , il quale verrà restituito dalla SI.ra n favore del SI. CP_1 CP_1
al momento della risoluzione della locazione in essere per l'appartamento di Busto Arsizio, Via Achille Pt_1
Dogliotti n. 12;
8) dare atto che nessun assegno di mantenimento è dovuto a carico o a favore dei coniugi;
9) respingere le ulteriori e diverse domande della resistente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Pag. 2 di 29 10) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie”.
Per la resistente:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in CP_1 Parte_1
Mortara il 11/09/2010, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Mortara - atti di matrimonio anno 2010 - numero 20 - parte II - serie A, ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere alle incombenze di legge.
2) Confermare l'affido super esclusivo dei tre figli minori alla madre, con mantenimento della loro residenza anagrafica e della loro dimora abituale presso la medesima, disponendo che la madre potrà, essa sola, assumere tutte le decisioni necessarie per garantire ai minori la salute, l'educazione e l'istruzione, ivi compreso il potere di chiedere e ottenere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio e/o il passaporto
(sottoscrivendo essa sola tutta la documentazione all'uopo necessaria);
3) Disporre che il padre possa incontrare i figli con le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati, dalle ore 08.30/09.00 del sabato e sino alle ore 19.00/19.30 della domenica, con un solo pernottamento, presso la casa dei genitori in Cilavegna (PV) facendosi carico degli accompagnamenti. Il padre avrà la facoltà di incrementare la frequentazione con durante la settimana, previo accordo con la CP_2
madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e sempre facendosi carico degli accompagnamenti.
- Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) per 15 giorni, suddivisi in due settimane, anche non consecutive, da consumarsi nel mese di agosto secondo il calendario che verrà predisposto dalla madre, tenuto conto in via primaria degli impegni lavorativi di quest'ultima.
- Con riferimento alle festività di Natale, Pasqua e infra-annuali:
- Natale: ad anni alterni, la vigilia con il papà e Natale con la mamma, gli altri giorni verranno divisi rispettando la cadenza del Capodanno alternato
- Capodanno: ad anni alterni (nel 2024 sono stati con la mamma);
- Pasqua: come da calendario scolastico, a metà tra i genitori - Ponti da calendario scolastico: agganciati al weekend di competenza;
- Compleanni figli: se ci saranno le condizioni si festeggeranno insieme, altrimenti come da calendario delle visite.
4) Affidare ai S.S. del Comune di Busto Arsizio, d'intesa e con la massima collaborazione possibile dei S.S. del
Comune di Cilavegna (PV), il compito di monitorare e sostenere la relazione padre/figli minorenni, sentire periodicamente per verificare se vi sia un'apertura rispetto alla figura paterna e/o a un percorso psicologico Pt_2
individuale, confrontarsi con i professionisti che seguono il padre nel percorso avviato presso il CPS e il minore ampliare la frequentazione padre/figli minorenni, compatibilmente con le condizioni personali e abitative CP_2
Pag. 3 di 29 del ricorrente ed il benessere psicofisico dei minori, depositare relazioni periodiche semestrali al GT del procedimento di vigilanza, che verrà contestualmente aperto nell'interesse dei minori;
5) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla IGnora per il mantenimento della prole CP_1
minorenne, un contributo mensile nella misura di euro 300,00 per ciascun figlio da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, decorrenza gennaio 2026.
6) Disporre che l'assegno unico in favore dei figli, nonché l'indennità per la figlia saranno interamente Pt_3
percepiti dalla madre.
7) Disporre che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità indicate dalle linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017.
8) Dare atto che nessun assegno di mantenimento è dovuto tra i coniugi.
9) Confermare la misura del sequestro ex art. 473-bis.36 c.p.c., dei beni mobili, immobili e/o dei crediti del ricorrente (C.F. ) sino alla concorrenza dell'importo di euro Parte_1 C.F._1
28.800,00 di cui al decreto del 03/04/2024.
10) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite e dei correlati oneri accessori di natura fiscale e previdenziale, nonché delle spese delle due CTU, economica e personale e, infine, del compenso del Curatore
Speciale dei Minori, escludendo il vincolo della solidarietà passiva nei confronti dell'Erario”.
Per la Curatrice Speciale:
“Confermare l'affido super esclusivo dei minori alla madre, presso la quale resteranno collocati in via prevalente;
- Porre a carico del SI. un contributo al mantenimento ordinario di ciascun figlio pari ad € 300,00 Pt_1
mensili – ovvero € 900,00 complessivi – rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
- Attribuire integralmente alla SI.ra 'Assegno Unico, così come l'indennità erogata a favore di CP_1 Pt_3
per la sua invalidità;
- Mancando una soluzione abitativa autonoma per il ricorrente, confermare le modalità di visitazioni padre/figli
( e a week end alternati, dal sabato mattina alle 10.00 sino alla domenica sera alle 20.00, CP_2 Pt_3
presso la casa dei nonni paterni;
- Prevedere che i figli e trascorrano con il padre la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, il 31 CP_2 Pt_3
dicembre o il giorno di Capodanno, ad anni alterni, così come le giornate di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- Incaricare i Servizi Sociali competenti di monitorare il percorso paterno presso il CPS;
- Incaricare, altresì, i Servizi Sociali competenti di monitorare la situazione famigliare in relazione ai rapporti padre/figli, agevolando, ove fattibile, un incremento delle frequentazioni ed eventualmente introducendo un periodo di vacanza nel corso dell'estate;
Pag. 4 di 29 - Incaricare i Servizi Sociali competenti di verificare periodicamente se la minore voglia riprendere i Pt_2
contatti con il padre, sino ad oggi rifiutati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in data 11.09.2010 in Mortara (PV), sono genitori di (nato il [...]), (nata il [...]) e (nata il [...]) e CP_2 Pt_2 Pt_3
sono separate consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale in data
28.09.2022 che, tra l'altro, prevedevano: “3) ed restano collocati anche CP_2 Pt_2 Pt_3
anagraficamente presso la madre, IG.ra , presso l'abitazione familiare condotta in locazione in CP_1
Busto Arsizio e sita in Busto Arsizio alla via Achille Dogliotti, 12, ed il cui contratto di affitto è intestato alla IG.ra , perché colà abiti coi figli. 4) ed compatibilmente con i loro CP_1 CP_2 Pt_2 Pt_3
preminenti interessi, bisogni, impegni scolastici ed extrascolastici e stato di salute, trascorreranno con il padre IG.
oltre ai weekend alternati (dal sabato alle 12.30 a domenica alle 18.00), 7 gg consecutivi Parte_1
durante le vacanze natalizie, 3 gg consecutivi durante le vacanze pasquali, le altre festività e ponti da calendario secondo il criterio dell'alternanza e secondo gli impegni di lavoro dei coniugi;
la vigilia di Natale verrà festeggiata ad anni alterni, una volta con la famiglia della madre e una volta con la famiglia del padre;
il giorno di Natale e i compleanni dei bambini si trascorreranno insieme in contemporanea con la madre e il padre;
ed CP_2 Pt_2
staranno col padre due settimane anche non consecutive nel mese di Agosto. 5) il IG. Pt_3 Parte_1
anche tenuto conto dei tempi di permanenza di ed presso di sé, a decorrere dalla data di CP_2 Pt_2 Pt_3
sottoscrizione del presente ricorso, contribuirà al mantenimento dei figli versando sul conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno 1 di ogni mese ed in via anticipata, con decorrenza dalla sottoscrizione del CP_1
presente ricorso, e per dodici mensilità annue, l'importo di euro 400,00 mensili per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito nel protocollo della Corte di Appello di Milano, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese seguente l'effettivo esborso. 6) Il IG. a decorrere dalla sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso, si farà altresì carico del 50 %o della rata di affitto dell'immobile ove abita la IG.ra
[...]
con i figli ed per un periodo pari a due anni dalla data di omologa della CP_1 CP_2 Pt_2 Pt_3
separazione; decorsi i due anni l'accordo scadrà e le parti si impegnano a valutare un nuovo accordo […] 8)
L'assegno unico per i figli verrà trattenuto in via esclusiva e per l'intero dalla IG.ra quale CP_1
genitore collocatario, dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
il IG. rinuncia al predetto Parte_1
assegno unico”.
Per quello che qui rileva, il ricorrente ha dedotto che “a fine dicembre 2022 perdeva l'attività lavorativa sino all'epoca in essere, e solo a marzo 2023 poteva iniziare una nuova attività, autonoma, quale agente immobiliare, che tuttavia non è ancora avviata in modo tale da consentire un reddito dignitoso [e che] per far
Pag. 5 di 29 fronte ai propri impegni, e per mantenersi nel periodo di assenza di lavoro, ha alienato l'immobile di sua proprietà in data 12.04.2023, ed ha preso alloggio in un monolocale in locazione [in] Busto Arsizio, Via Forlanini n.
25, con un canone di euro 430,00 mensili, oltre a circa euro 70,00 mensili per spese condominiali” e ha chiesto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ridurre all'importo di €
200,00 per ciascun figlio il proprio contributo al soddisfacimento dei bisogni ordinari dei tre figli minori tenendo conto, tra l'altro, “che la SI.ra ad oggi percepisce in via esclusiva l'ammontare del CP_1
trattamento pensionistico riconosciuto in favore della figlia (affetta da una forma lieve di autismo) di Pt_3
circa euro 300,00 mensili, oltre al contributo per alimenti per celiaci in favore della figlia stessa, nonché l'assegno unico in favore di ciascun figlio, per un importo attualmente pari a circa euro 860,00 medie mensili”.
Costituendosi in giudizio in data 05.10.2023, tra l'altro, la resistente ha dedotto che “sono state attivate dal SInor delle modalità di conduzione dei (necessari) contatti tra genitori e tra lui ed i figli, che Pt_1
hanno originato ansia, tensione, paure, smarrimento e disagio psicologico, sia nella IGnora che nella prole [che] sono state fatte oggetto di segnalazione al Questore di Varese in data 16.08.2023 [che] ha emesso nei confronti di il provvedimento del 25-8-2023 con cui lo si ammonisce invitandolo a tenere una condotta Parte_1
conforme alla legge […] a recarsi presso il C.I.P.M. (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) […] per intraprendere il percorso trattamentale integrato, finalizzato all'acquisizione della consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse [che non le risulta] che il ricorrente abbia intrapreso il percorso suggerito dal
Questore [che] La situazione è particolarmente grave riguardo a e […] ha iniziato ad CP_2 Pt_2 CP_2
avere comportamenti verbalmente molto aggressivi, nei confronti della mamma, della sorella ed anche della Pt_2
nonna materna le ha confessato] di non essere tranquilla in casa, anche perché nei giorni Pt_2 CP_2
scorsi, ha più volte e di nascosto dalla nonna, bruciato dei fogli di carta e penne all'interno dell'appartamento. riferisce al padre qualsiasi cosa accade in casa, anche la più banale come il fatto che la mamma ha messo CP_2
lo smalto sulle unghie di , offrendo al padre argomenti di discussione e rimprovero alla madre [che la Pt_2
figlia] vive male e con apprensione ogni contatto con il papà, sicura che egli parlerà male della mamma piuttosto che occuparsi di lei [che] ha più volte dichiarato alla madre di essere stanca delle modalità con cui il padre si relaziona, dei modi bruschi ed arrabbiati e del linguaggio colpevolizzante che usa [che] per queste ragioni Pt_2
non vuole più vedere e sentire il padre [che ad è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico Pt_3
di livello 1 di gravità (lieve), associato ad un disturbo oppositivo-provocatorio. Il disordine originato dalle modalità attivate dal padre nel trattare le questioni che riguardano i figli, ha imposto alla Terapista che da tempo segue di formalizzare per iscritto delle precise indicazioni operative che, nella sostanza, servono per eliminare Pt_3
i continui riferimenti alla madre che il padre impiega nell'interfacciarsi con gli altri figli [e che ] ha CP_2
alzato un muro di incomunicabilità nei confronti della madre, che sopporta solo perché necessaria alle sue eIGenze
Pag. 6 di 29 materiali. invece ha più volte manifestato alla mamma il suo desiderio di parlare con qualcuno della sua Pt_2
situazione e di quello che ha dentro con lo scopo che “quel qualcuno” lo spieghi al papà, che sembra non voler prendere atto”. Tutto ciò premesso, ha aderito alla domanda divorzile, ha chiesto disporre CTU sul nucleo familiare al fine di assumere le determinazioni necessarie per la tutela dei minori e ridurre il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole al diverso importo mensile di € 350,00 per figlio.
A mezzo della memoria depositata in data 26.10.2023, ha sostenuto di avere “sempre Parte_4
utilizzato toni educati e consoni” con i figli e con la moglie, di avere “intrapreso il percorso suggerito presso il C.I.P.M., essendosi recato nelle date del 20.9.2023 e 18.10.2023, per le quali è stato convocato, ed avendo già la data della prossima convocazione”, di essere consapevole dell'esistenza di alcune problematiche nei comportamenti assunti dai figli “ma crede sia opportuno che entrambi i genitori auto-analizzino i propri comportamenti in relazione ai figli nell'ottica di risoluzione, senza ricorrere a inutili colpevolizzazioni né di fronte ai ragazzi né in questa sede”.
A mezzo del decreto reso in data 06.10.2023 il Giudice Delegato ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio di prendere contatto con le parti e i minori, di verificare lo stato emotivo di questi ultimi, di esprimere parere motivato in merito agli aspetti problematici e agli approfondimenti e/o regolamentazione dei rapporti genitori/figli e di relazionare entro il
13.11.2023.
All'udienza di prima comparizione delle parti celebrata in data 30.11.20233, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato di avere regolarmente versato il contributo al mantenimento dei figli sino al mese di agosto, di avere iniziato nel mese di settembre il percorso suggerito dal Questore, di essere seguito dal mese di luglio dalla psichiatra dott.ssa e di frequentare regolarmente Per_1
e mentre “non vuole né vederlo né parlargli dal mese di agosto 2023”; tra l'altro, CP_2 Pt_3 Pt_2
la resistente ha dichiarato che ha chiesto e ottenuto di fruire del percorso psicologico CP_2
offerto dalla scuola “perché ha sofferto molto” la separazione dei genitori, che anche “ha Pt_2
chiesto di poter parlare con qualcuno”, che è seguita dalla NPI di Busto Arsizio e fruisce Pt_3
dell'intervento di educativa domiciliare una volta alla settimana, che i Servizi Sociali incaricati non hanno ancora avviato l'indagine richiesta e che il canone di locazione della casa familiare ammonta attualmente all'importo di € 800,00 mensili. A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 04.12.2023ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., il
Giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, ha confermato “i punti n. 2, 3, 4 (allo stato: limitatamente a e , 5, 8, 9, 10 e 12” delle condizioni di separazione, ha nominato CP_2 Pt_3
l'avv. Elisa Rocchitelli curatrice speciale dei figli minorenni delle parti, ha disposto CTU al fine di accertare le competenze genitoriali delle parti (nominando la dott.ssa ), nonché Persona_2
CTU al fine di accertare le effettive condizioni reddituali e patrimoniali, l'effettivo tenore di vita dei coniugi e l'effettiva “drastica riduzione dei redditi” in tesi subita dal ricorrente post settembre
2022 (nominando a tal fine il dott. . Per_3
All'udienza celebrata in data 13.12.2023 il giudice istruttore ha ascoltato (alla sola Pt_2
presenza della Curatrice speciale) che, tra l'altro, ha dichiarato: “Mi ha fatto male quando mio padre mi ha detto che la mamma ha un fidanzato e mi ha parlato male di lui o lo ha preso in giro. Io penso che non toccasse a mio padre parlarmene ma a mia madre. Credo che lo abbia fatto perché è geloso che mia madre non stia più con lui e sta con un altro. Mio fratello si è fatto coinvolgere in questi discorsi di mio padre e si è un po' arrabbiato con mia mamma. La mamma ci ha spiegato tutto […] Ci sono stati tanti episodi in cui il papà mi ha chiesto un sacco di informazioni su quello che faccio e dico o mi ha incolpato per cose di cui io non ricordo neppure.
La nonna paterna mi ha detto di non frequentare una mia amica perché “di colore” ma io le voglio bene e non vedo nulla di sbagliato. Mio nonno paterno mi ha dato uno schiaffo una volta che avevo mal di testa e mi ero ritirata in bagno. A volte mio papà si è appoggiato a me non potendosi più appoggiare sulla mamma […] fa il gioco del papà e io a volte ho paura che dica a papà tutto quello che faccio […] mio papà piangeva CP_2
sempre. Io gli dicevo di stare tranquillo. Io gli voglio bene ma stava diventando troppo pesante, io non posso fargli da spalla come faceva la mamma. è molto chiuso e non parla molto con me. Prima giocavamo insieme con CP_2
la playstation. A volte non mi saluta nemmeno. Con i suoi compagni ride e scherza. è alleata con Pt_3
non parla più con la nonna materna perché tempo fa ha parlato male dei Fameli. A scuola vado CP_2 CP_2
bene, a volte la sera piango, il cavallo mi aiuta a liberare la mente […] Una volta ho provato a parlare con il papà ma alla fine sono scoppiata in lacrime. Preferisco che a parlare con il papà sia qualcun altro”.
Costituendosi in giudizio in data 17.01.2024, tra l'altro, la Curatrice speciale ha riportato che
“aveva manifestato il desiderio di poter parlare, con qualcuno sopra le parti, della propria situazione Pt_2
personale vissuta a seguito della separazione dei genitori […] ha trovato conforto nella possibilità concessale e il dialogo con il Giudice l'ha rasserenata”, ha accettato di rivedere il padre, ha trascorso la Vigilia di
Natale con il papà e i fratelli a casa dei nonni paterni e ha riferito “che il papà e i nonni non hanno parlato del “conflitto familiare” e il tempo è trascorso serenamente e che anche , dopo CP_2
un'iniziale ritrosia, ha manifestato disponibilità ad essere ascoltato.
Pag. 8 di 29 Con decreto emesso in data 03.04.2024 (confermato all'esito dell'udienza celebrata in data
18.04.20244 che la resistente ha chiesto confermare in data 13.03.2025 e che il ricorrente non ha chiesto revocare5) il Giudice istruttore, giusta istanza depositata dalla resistente in data
03.04.2024, ex art. 473-bis.36 c.p.c. ha autorizzato il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo richiesto di € 28.800,00 a fronte dell'allegato perdurante inesatto adempimento dell'obbligazione paterna di contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei tre figli minorenni nella misura disposta a mezzo dell'ordinanza assunta in data 04.12.2023 (non reclamata) rilevando, tra l'altro, “che il padre non contribuisce più, neppure parzialmente, né al soddisfacimento diretto delle eIGenze abitative dei tre figli minori (avendo pagato il 50% del canone mensile di locazione della casa familiare sino al mese di gennaio/febbraio <e non gi sino al mese di giugno come concordato>), né al mantenimento indiretto ordinario e straordinario dei medesimi”.
In data 22.04.2024 il c.t.u. “contabile”, dott. ha depositato l'elaborato peritale, tra Per_3
l'altro, dando atto che, “Rapportato alla propria situazione economica e patrimoniale, come delineata nei paragrafi precedenti, il tenore di vita di è eccessivo ed insostenibile. Egli, infatti, ha dissipato Parte_1
quasi interamente il proprio patrimonio. Come si illustra nei paragrafi “Atti dispositivi” ed “Operazioni anomale” negli ultimi tre anni per mantenere il suo smodato tenore di vita ha bruciato circa Parte_1
350.000,00 euro realizzate dalla vendita del proprio patrimonio immobiliare (interamente alienato). Non solo sta gravemente compromettendo la sostenibilità economica futura del mantenimento dei propri figli ma senza un intervento drastico di riduzione delle spese personali non necessarie verserà a breve in una situazione di gravissima se non irreversibile crisi finanziaria […] Dall'esame dei documenti di causa sono emerse diverse operazioni anomale poste in essere da che appaiono finalizzate a celare l'effettiva capacità patrimoniale del Parte_1
ricorrente, principalmente realizzate mediante: - il trasferimento di denaro a familiari, poi ritrasferito al ricorrente con causali pretestuose (prestito personale); - l'emissione di assegni circolari a proprio nome, poi riversati sul proprio conto corrente in caso di necessità […] Le condizioni economiche e patrimoniali di sono Parte_1
peggiorate da settembre 2022. In minima parte (trascurabile) per la contrazione delle entrate legate alla nuova attività di lavoratore autonomo. Principalmente l'erosione di quasi tutto il patrimonio e l'aggravio della posizione economica complessiva è dovuto al mantenimento del proprio stile di vita dispendioso ed insostenibile”. In data 15.05.2024 la resistente ha dedotto che “nelle more del giudizio, non ha effettuato Parte_1
alcun versamento del contributo al mantenimento della prole minorenne (3 figli)” e ha chiesto “1) ordinare a di esibire copia dei movimenti bancari del conto corrente n. 00058/0000030526015 acceso Parte_1
presso Credit Agricole spa, ag. Mortara a far tempo dal 01 gennaio 2024 e sino al 31 maggio 2024; 2) ordinare al ricorrente di esibire copia degli atti notarili di compravendite immobiliare concluse a Parte_1
far tempo dal 1 gennaio 2024, dai quali risultino i compensi a lui spettanti per l'intermediazione, onde accertarne la congruità, per scongiurare distrazione di somme e per dare esecuzione al sequestro ex art. 473bis.36 c.p.c. del
3/4/2024. 3) ordinare al terzo residente a [...] di CP_3
esibire gli estratti dei propri conti correnti bancari e/o postali a decorrere dal 01/01/2024 e sino al
31/5/2024, per verificare se sono stati corrisposti, direttamente o indirettamente, rimborsi o dazioni di denaro a favore del fratello . Parte_1
Il Giudice istruttore, viste le conclusioni rassegnate dal c.t.u., ha invitato il ricorrente a depositare entro e non oltre il 31.05.2024 la copia degli estratti del conto corrente n.
00058/0000030526015 acceso presso Credit Agricole S.p.A, ag. Mortara, a far tempo dal 01 gennaio 2024 e sino al 31 maggio 2024 e degli atti notarili delle compravendite immobiliari concluse dal 1 gennaio 2024 e ha ordinato alla di lui sorella, , di depositare gli CP_3
estratti dei conti correnti bancari e/o postali e/o finanziari di cui è titolare e/o contitolare a decorrere dal 01.01.2024 e sino al 31.05.2024.
All'udienza celebrata in data 05.06.2024 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., la resistente ha evidenziato che dall'ultima documentazione offerta dal ricorrente si evincono bonifici a favore del padre e della sorella nel primo trimestre del corrente anno solare e ha Persona_4
ribadito che il ricorrente non versa regolarmente il contributo dovuto per il mantenimento dei figli e ha chiesto autorizzare il c.t.u. ad accedere all'anagrafe per verificare se medio tempore il ricorrente abbia aperto altri c/c come annunciato;
la curatrice speciale dei minori ha fatto proprie le predette osservazioni e ha dichiarato che è in difficoltà nella relazione con il Pt_2
padre e ha chiesto di poterlo incontrare supportata dalla c.t.u. o dai SS;
il Giudice istruttore, ha assegnato al dott. termine sino al 20.06.2024 per replicare alle osservazioni critiche Per_3
formulate dal ricorrente.
In data 18.10.2024 la c.t.u., dott.ssa ha depositato l'elaborato peritale affidatole da cui, tra Per_2
l'altro, è emerso: il profondo coinvolgimento di nella “sofferenza del padre che ha riversato su CP_2
di lui (e sulla sorella ) tutto il proprio dolore e la propria disperazione per la separazione cercando nel figlio Pt_2
(e nella sorella ) un alleato, un confidente ed un sostegno […] l'esposizione alla sofferenza del padre ha Pt_2
Pag. 10 di 29 reso sempre più preoccupato e ansioso per la salute del genitore e sempre più astioso e rancoroso nei CP_2
confronti della madre considerata, su sollecitazione del padre, responsabile di questa sofferenza. Questa ostilità la riversa anche, più in generale, sul mondo materno (nonna, zio) arrivando sempre più spesso ad isolarsi CP_2
quando si trova in casa dalla madre dove è presente anche la nonna materna, indispensabile supporto quotidiano per la IG.ra […] tale “dimensione di chiusura ed isolamento pressoché quotidiani con una progressiva CP_1
strutturazione di una modalità ritirata […] in considerazione della delicata fase evolutiva ed esistenziale che sta attraversando, rappresenta un rischio di pregiudizio per il suo equilibrio psico-emotivo”, il vissuto di CP_2
sconforto e di delusione provato da a cagione delle condotte del padre, “che aveva iniziato a Pt_2 <trattarla come una sostituta della mamma> ossia pretendendo che socialmente si presentasse al suo fianco e che frequentemente la utilizzasse come confidente piangendo e disperandosi per la separazione [uniti] al disagio di frequentare il padre quasi esclusivamente a casa dei nonni paterni […] hanno determinato un vero e proprio rifiuto da parte della ragazza di vedere il genitore”, il coinvolgimento di nelle dinamiche Pt_2
conflittuali dei coniugi è stato alimentato anche dalla madre, “che ha presentato alla figlia il nuovo compagno chiedendole di non parlarne con il padre ed il fratello” e, non da ultimo, la “decisione assunta da di evitare la frequentazione con il padre e con il mondo paterno rappresenta una soluzione disfunzionale Pt_2
in termini psico-emotivi e relazionali legata esclusivamente alla necessità di ridurre gli elementi critici dati dalla conflittualità coniugale dalla propria esperienza per potersi dedicare in maniera più libera e serena ai propri interessi”, (anche in ragione della diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico di livello 1 Pt_3
associato a Disturbo Opposito Provocatorio) “necessita di un contesto prevedibile e rigido in cui possa sapere sempre che cosa aspettarsi. Emerge quindi chiaramente quanto la prevedibilità sia un elemento fondamentale nel suo piano terapeutico per una positiva evoluzione del suo sviluppo. Ad oggi, il contesto all'interno del quale vive è ancora altamente instabile. La realizzazione dei diritti di visita del padre Pt_3
non è regolare e non vengono rispettati gli accordi presi, spesso con modifiche anche all'ultimo minuto. Anche il luogo di svolgimento dei diritti di visita varia imprevedibilmente […] Il contesto nel quale vive oggi è Pt_3
privo di quella caratteristica di stabilità e prevedibilità che viene considerata imprescindibile per i curanti in una situazione diagnostica come quella di con evidenti rischi evolutivi per la bambina […] La IG.ra Pt_3 CP_1
mostra una buona stabilizzazione su un funzionamento personologico strutturato ed equilibrato. Pur vivendo una condizione di forte stress legata alla situazione attuale, riesce a gestire in maniera sufficientemente adeguata il proprio mondo interno mantenendo un sufficiente equilibrio psico emotivo. Il IG. mostra una Pt_1
organizzazione di personalità caratterizzata da una forte immaturità che lo induce a percepirsi vulnerabile e a sentirsi in difficoltà nel fronteggiare le richieste della vita in modo adattivo, portandolo ad assumere una modalità difensiva che lo porta a rivolgere le proprie attenzioni su sé stesso e sui propri bisogni, diventando incapace di
Pag. 11 di 29 sintonizzarsi con i bisogni e le eIGenze dell'altro […] La IG.ra è attualmente il genitore collocatario dei CP_1
tre minori e si occupa di tutte le eIGenze dei figli da un punto di vista morale, materiale, sociale e organizzativo.
Garantisce e promuove l'accesso al padre sollecitandolo a rispettare i momenti di incontro previsti nonché ad ampliare le attività che svolge con loro ed infine cercando di aiutarlo nel comprendere i loro vissuti psicologici ed emotivi e le loro necessità. La IG.ra fatica nel preservare una immagine positiva del padre agli occhi dei CP_1
figli ma non denigra né squalifica attivamente il genitore. Il IG. si occupa marginalmente delle eIGenze dei Pt_1
suoi figli morali, materiali, sociali e organizzative. Frequentemente annulla con poco preavviso gli incontri con i figli con motivazioni legate ad impegni di lavoro o a problemi economici non circostanziati e senza informarsi se la IG.ra possa riorganizzarsi per provvedere comunque alle eIGenze dei ragazzi (es. avvisare la mattina CP_1
stessa che non avrebbe accompagnato al centro estivo). Non versa regolarmente il mantenimento a Pt_3
motivazione delle proprie difficoltà economiche e dei propri problemi di lavoro senza preoccuparsi di come la IG.ra
(che svolge la medesima attività professionale) possa provvedere a tutte le eIGenze dei figli. In corso di CP_1
CTU è stato più volte sottolineato che l'abitazione del IG. (un monolocale) fosse inadatta a consentire una Pt_1
frequentazione agevole dei figli che permettesse di mantenere con loro un rapporto strutturato ed equilibrato al pari della madre. Il IG. dopo aver dichiarato che era in procinto di trasferirsi in una diversa abitazione con la Pt_1
disponibilità di tre camere, ha rivisto la propria dichiarazione affermando che, a causa della perdita del lavoro, avrebbe lasciato il monolocale e si sarebbe trasferito a casa dei suoi genitori. Interrogato sulla possibilità di cambiare professione alla luce della fallimentarietà di questa attività ormai da anni e della necessità di contribuire al mantenimento dei figli e di offrire loro un ambiente adeguato durante l'esercizio dei diritti di visita, il IG. ha dichiarato che, vista la sua età ed esperienza, non ritiene di dover valutare attività professionali Pt_1
differenti. Il IG. ancora oggi condivide con i figli le proprie sofferenze la propria frustrazione per la Pt_1
separazione dipingendo la IG.ra come la persona che, immotivatamente, gli sta “rovinando la vita” ed CP_1
esprimendosi in maniera dispregiativa e sarcastica nei confronti del mondo materno, dalla madre della IG.ra all'attuale compagno […] Attualmente la IG.ra ha una relazione critica con il figlio maggiore CP_1 CP_1
che fatica ad avvicinarsi alla madre considerandola responsabile della sofferenza del padre, mentre CP_2
mantiene una buona relazione con le figlie ed Il IG. fatica a sintonizzarsi con i bisogni Pt_2 Pt_3 Pt_1
emotivi e psicologici dei figli e tende a cercare in loro affetto, consolazione e comprensione per poter lenire le sue sofferenze. A questa richiesta il figlio maggiore risponde sintonizzandosi con i bisogni del padre e cercando CP_2
di adeguare il suo comportamento e le sue scelte alle eIGenze del padre a scapito di quelle che potrebbero essere le sue necessità e di suoi desideri. La figlia vive invece con fastidio queste istanze paterne e si è Pt_2
progressivamente allontanata dal padre arrivando, in tempi recenti, a rifiutarsi di incontrarlo […] Con e-mail datata 5.09.2024 il IG. comunica alla CTU quanto segue: […] come le avevo accennato le mie Pt_1
Pag. 12 di 29 condizioni economiche sono peggiorate, oltre ad aver perso il lavoro ho già preso accordi col proprietario dell'appartamento dove attualmente risiedo che entro fine mese riconsegnerò le chiavi. Sono così costretto a dover chiedere ospitalità ai miei genitori. E da metà settembre porterò residenza da loro. Lei è al corrente delle condizioni di mio padre, e mia madre non riesce a badare a lui e nel contempo diventa molto pesante per lei badare anche ai bambini che ovviamente tutte le volte che staranno con me se ne dovrà preoccupare anche lei. E mio malgrado le devo comunicare che finché sarò loro ospite loro sono disposti ad ospitarli sono nei we di mia spettanza dal sabato fino alla domenica sera. Quando mi rimetterò in sesto credo e spero entro fine anno, prenderò un appartamento in affitto adatto a far pernottare anche i bambini, e glielo comunicherò immediatamente, di modo da poter riprendere con il piano concordato”. Alla luce di quando comunicato dal IG. ad oggi non è Pt_1
possibile strutturare un piano di diritti di visita che possa consentire una frequentazione del IG. con i figli Pt_1
che permetta mantenere un una presenza del padre nella vita dei minori costante, continuativa e IGnificativa. […]
La CTU deve prendere atto che la disponibilità del IG. all'esercizio della genitorialità viene dallo stesso Pt_1
limitata a week end alterni dal sabato alla domenica con pernotto solo il sabato e che si svolgerà a casa dei propri genitori […] Alla luce di quanto emerso in corso di indagine peritale si è rilevato che i minori vengono gestiti esclusivamente dalla madre per tutte le loro necessità educative, sanitarie, economiche, relazionali, sociali e che il padre contribuisce ad esse solo marginalmente interessandosi solo superficialmente del percorso di crescita dei figli.
Il padre più volte sollecitato ad essere più proattivo nell'esercizio della genitorialità, di fatto non ha modificato il proprio comportamento né ritiene di modificarlo motivando questa sua mancanza di disponibilità con difficoltà materiali di ordine sempre differente (es. la mancanza di spazi adeguati, l'intervento futuro della madre all'anca, la mancanza di lavoro, la necessità di dipendere dalla madre per preparare i pasti ai figli ecc.). Si ritiene che per una migliore gestione dei minori che consenta loro la fruizione di un ambiente sereno si debba prevedere un affido esclusivo alla IG.ra sottolineando che nulla osta qualora si ritenga opportuno valutare un affido super CP_1
esclusivo [la c.t.u. ha indicato i seguenti percorsi] - percorso di supporto e sostegno alla genitorialità per il IG. a cura dei servizi sociali;
- percorso di supporto e sostegno psicologico per il figlio maggiore che, Pt_1 CP_2
al momento della CTU, mostra un coinvolgimento pervasivo nella situazione emotiva e psicologica del padre, un ritiro sociale progressivo ed una apprezzabile deflessione del tono dell'umore, elementi che rappresentano un rischio evolutivo;
- percorso di “Gruppo di Parola”1 per che, pur non necessitando di uno vero e proprio supporto Pt_2
psicologico necessita di un luogo di confronto e di condivisione dei propri vissuti che permetta una libera espressione ed una più serene presa di contatto con le proprie difficoltà e fatiche nella gestione della dimensione separativa dei suoi genitori. - prosieguo per delle attività terapeutiche già in essere e sollecito ad entrambi i genitori per Pt_3
un confronto costante e collaborativo con i curanti e le figure educative di riferimento […] Lette le osservazioni del dott. Bandera, legale della IG.ra la CTU ritiene che nulla vi sia da commentare. Non sono CP_1
Pag. 13 di 29 pervenute osservazioni da parte della dott.ssa Colli, legale del IG. La dott.ssa Rocchitelli ha Parte_1
comunicato via e-mail alla CTU di non avere osservazioni”.
All'udienza celebrata in data 07.11.2024 il ricorrente ha dichiarato di non vedere dal mese Pt_2
di luglio, ha confermato di essere ospitato dai genitori che vivono in Cilavegnia (PV)dal mese di settembre, di non lavorare, di avere chiuso la P. IVA, di non avere nessuna entrata, di avere il c/c bloccato e ha chiesto indagare a mezzo della GDF le condizioni finanziarie di entrambi i coniugi, acquisire le dichiarazioni dei redditi della resistente e disporre l'affido condiviso dei figli minorenni dichiarandosi disponibile ai percorsi indicati dalla c.t.u.; la resistente ha dichiarato che il padre si fa carico dei viaggi dei minori, e a weekend alternati, che a volte i CP_2 Pt_3
minori vengono accompagnati dalla nonna materna che non abita distante dai nonni paterni, che la frequentazione paterna di e nei weekend alternati è regolare, che non CP_2 Pt_3 Pt_2
vuole andare dal padre, né vederlo, che né i nonni paterni, né gli zii paterni cercano che Pt_2
è disponibile a partecipare al Gruppo di parole indicato dalla c.t.u., di apprendere dal Pt_2
figlio che occasionalmente il ricorrente viene a Busto, di non avere mai detto ai SS che il CP_2
padre era ubriaco quando ha strappato la maniglia della portiera dell'auto ma solamente che era fuori di sé, che il padre non versa nulla per il mantenimento dei figli, che il credito attualmente ammonta a circa € 22.000,00 di cui € 15.800,00 circa per il mantenimento ordinario, di fare fronte ai bisogni dei minori con l'aiuto della madre, di vedere i figli più sereni e, forse, più sofferente per l'assenza della figura paterna, che l'incontro della c.t.u. con è Pt_2 CP_2
risalente, di vedere il minore , , ha ripreso a uscire con gli amici che sia Per_5 Per_6
che hanno un buon rendimento scolastico, di essere favorevole all'avvio di un CP_2 Pt_2
percorso di sostegno psicologico anche per e di avere interrotto la relazione con CP_2 Pt_5
alla fine dell'estate per la distanza e ha chiesto disporre l'affido super esclusivo dei minori a sé; la curatrice speciale dei minori ha dichiarato di condividere le conclusioni rassegnate dalla c.t.u. che, tuttavia, non si è espressa sulla capacità di di gestire il denaro. Parte_4
A mezzo dell'ordinanza resa in data 08.11.2024, il giudice istruttore, in via provvisoria ed urgente, “parzialmente modificando i provvedimenti vigenti, 1) dispone l'affido super esclusivo dei tre figli minorenni delle parti alla resistente che potrà essa sola assumere tutte le decisioni necessarie per garantire loro la salute, l'educazione e l'istruzione, ivi compreso il potere di chiedere e ottenere il rilascio e/o il rinnovo dei d. i. validi per l'espatrio e/o il passaporto (sottoscrivendo essa sola tutta la documentazione all'uopo necessaria); 2) prende e dà atto che, allo stato, il ricorrente è disponibile a incontrare i figli minorenni a weekend alternati, dal sabato alla domenica, con un solo pernottamento, presso la casa dei genitori in Cilavegnia (PV), facendosi carico
Pag. 14 di 29 degli accompagnamenti;
3) affida ai SS del Comune di Busto Arsizio, d'intesa e con la massima collaborazione possibile dei SS del Comune di Cilavegnia (PV), il compito di monitorare e sostenere la relazione padre/figli minorenni anche attivando un intervento educativo presso il domicilio paterno (anche in funzione della futura ripresa della frequentazione con ), di confrontarsi con i professionisti che seguiranno il padre e i minori nei Pt_2
percorsi di seguito indicati, di ampliare la frequentazione padre/figli minorenni (sulla falsariga di quanto suggerito/proposto dal c.t.u. nell'elaborato peritale depositato in data 18.10.2024) compatibilmente con le condizioni personali e abitative del ricorrente e il benessere psicofisico dei minori, di organizzare e garantire incontri periodici (anche da remoto) con cadenza mensile tra i genitori al fine di favorire il passaggio delle informazioni fondamentali relative alla prole e di depositare relazione aggiornata entro e non il 13.02.2025 (e, dopo la definizione del presente giudizio, relazioni semestrali al GT del procedimento di vigilanza presso questo
Tribunale che verrà all'uopo aperto); 4) invita il ricorrente ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e il “percorso psicoterapeutico svolto da uno psicologo psicoterapeuta associato ad un supporto farmacologico prescritto da un medico psichiatra per le finalità indicate dal c.t.u. a pag. 22 dell'elaborato peritale depositato in data 18.10.2024; 5) invita la resistente ad adoperarsi per offrire a un percorso di CP_2
supporto e sostegno psicologico e a il percorso di “Gruppo di parola” ovvero un luogo di confronto e di Pt_2
condivisione dei propri vissuti e ad il proseguo delle attività terapeutiche già in essere;
6) riduce per sei Pt_3
mesi il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole all'importo mensile di € 300,00 per figlio, a partire dal mese di dicembre 2024; FISSA l'udienza del 20.02.2025 ore 09:30 (anche per verificare se sia possibile consensualizzare la presente vertenza con la conferma dei provvedimenti vigenti)”.
In data 19.02.2025 i SS del Comune di Cilavegna (PV) hanno riferito quanto segue: “lo scrivente servizio, ricevuto il decreto nel mese di novembre 2024, ha preso contatti con il servizio sociale di Busto Arsizio comunicando che il IGnor non risultava essere residente presso questo comune. Da verifica Parte_1
effettuata di recente risulta che il IGnore ha preso residenza a Cilavegna nel mese di dicembre 2024 e la registrazione è avvenuta nel gennaio 2025. Dal colloquio tenutosi in data odierna con i servizi sociali di Busto
Arsizio si è appreso il numero di recapito telefonico del IGnor osì da poter provvedere a fissare un Pt_1
colloquio per la prossima settimana. Successivamente, avendo maggiore contezza dei rapporti padre/figli, questo servizio, se necessario, provvederà a richiedere l'attivazione di una educativa domiciliare al fine di poter meglio monitorare l'andamento delle visite e dei rapporti padre/figli. Va evidenziato che le tempistiche non potranno essere brevissime, pertanto si richiede di voler considerare una proroga che possa consentire l'attivazione di quanto richiesto nel decreto in collaborazione con il servizio sociale del comune di residenza dei minori”.
In data 19.02.2025 i SS del Comune di Busto Arsizio hanno riferito quanto segue: “Il Servizio scrivente ha proseguito il mandato di monitoraggio conferito da A.G. È stato effettuato un colloquio con Pt_6
Pag. 15 di 29 la IG.ra in cui quest'ultima riferisce di una situazione tranquilla e serena a casa, anche in relazione al CP_1
nuovo compagno che pare esser stato conosciuto e accolto positivamente dai minori. Rispetto alla relazione padre- figli, ad oggi è rimasta ferma sulla sua posizione di non voler trascorrere del tempo con il padre. Invece, per Pt_2
quanto concerne e la frequentazione avviene positivamente secondo la regolamentazione CP_2 Pt_3
disposta. Dopo l'emissione del dispositivo c'è stato un confronto con la IG.ra per ciò che concerne il CP_1
supporto psicologico per La IG.ra in un primo momento riferiva una preoccupazione legata ai costi di un CP_2
percorso di psicoterapia privata, non avendo il supporto da parte della figura genitoriale paterna. Al contempo, il percorso con i servizi pubblici territoriali avrebbe comportato un'attesa probabilmente molto lunga, motivo per cui la IG.ra nel mese di gennaio si è rivolta ad un servizio privato con delle tariffe calmierate. Per quanto concerne l'ambito scolastico, la IG.ra riferisce di un notevole miglioramento di sia riguardo la parte didattica sia il CP_2
comportamentale. da sempre viene descritta come una studentessa studiosa e diligente, con un ottimo Pt_2
rendimento scolastico. In conclusione, il Servizio procederà con il mandato di monitoraggio anche in relazione all'andamento del percorso di supporto psicologico di di recente attivato”. CP_2
All'udienza celebrata in data 20.02.2025 il ricorrente ha dichiarato di avere chiuso la P. IVA in data 12/13.11.2024 come da visura che offre, di essersi iscritto alle liste di disoccupazione, di essere seguito dal Servizio di cure mentali del CPS di Vigevano con prossimo appuntamento al
26.02, che la sorella ha trasmesso la documentazione richiesta all'avv. Bandera, di vivere a
Cilavegna con i genitori, di frequentare regolarmente e a weekend alternati, di CP_2 Pt_3
non intrattenere alcun rapporto (neppure telefonico) con da prima del mese di agosto Pt_2
2024 e di dolersene e ha chiesto fissare udienza per la precisazione delle conclusioni;
la resistente ha dichiarato che il padre non versa nulla da un anno, di avere notificato atto di precetto per complessivi € 19.500,00 solo per il mantenimento ordinario, che ha chiesto Pt_2
espressamente di non parlare più del padre, che e vanno volentieri con il padre CP_2 Pt_3
4 giorni al mese, che non sempre desidera parlare al telefono con il padre, di avere Pt_3
avviato una parziale convivenza con il compagno che si ferma qualche notte a dormire, che le relazioni in casa sono serene e riscontra maggiore collaborazione da parte soprattutto di , CP_2
che il Gruppo di parole non è stato attivato dai SS, di informare il padre tramite mail, che il marito non le chiede mai nulla e di avere avviato il percorso di sostegno psicologico per CP_2
dal mese gennaio 2025 presso il Centro Lilliput con la dott.ssa la curatrice speciale dei Pt_7
minori ha dichiarato di avere parlato sia con le coordinatrici scolastiche dei minori che hanno riportato il miglioramento del comportamento/della condotta in classe nella relazione con gli adulti e con i pari, che ha espresso il desiderio di frequentare di più il padre non CP_2
Pag. 16 di 29 bastandogli i pochi giorni attuali e di avere visto serena e felice;
il giudice istruttore ha Pt_2
proposto alle parti ex art. 185-bis c.p.c. di regolamentare i loro rapporti post divorzio come segue:
“1) conferma dell'affido super esclusivo dei tre figli minorenni delle parti alla resistente che potrà essa sola assumere tutte le decisioni necessarie per garantire loro la salute, l'educazione e l'istruzione, ivi compreso il potere di chiedere e ottenere il rilascio e/o il rinnovo dei d. i. validi per l'espatrio e/o il passaporto (sottoscrivendo essa sola tutta la documentazione all'uopo necessaria);
2) facoltà per il padre di incrementare la frequentazione con durante la settimana, ferma restando CP_2
l'attuale frequentazione di e a weekend alternati, dal sabato alla domenica, con un solo CP_2 Pt_3
pernottamento, presso la casa dei genitori in Cilavegna (PV), facendosi carico degli accompagnamenti;
3) affida ai SS del Comune di Busto Arsizio, d'intesa e con la massima collaborazione possibile dei SS del
Comune di Cilavegna (PV), il compito di monitorare e sostenere la relazione padre/figli minorenni, sentire periodicamente per verificare se vi sia un'apertura rispetto alla figura paterna e/o a un percorso psicologico Pt_2
individuale, confrontarsi con i professionisti che seguono il padre nel percorso avviato presso il CPS e il minore ampliare la frequentazione padre/figli minorenni (sulla falsariga di quanto suggerito/proposto dal c.t.u. CP_2
nell'elaborato peritale depositato in data 18.10.2024) compatibilmente con le condizioni personali e abitative del ricorrente e il benessere psicofisico dei minori, organizzare e garantire incontri periodici (anche da remoto) con cadenza mensile tra i genitori al fine di favorire il passaggio delle informazioni fondamenta-li relative alla prole e depositare relazioni periodiche semestrali al GT del procedimento di vigilanza che verrà contestualmente aperto nell'interesse dei minori;
4) invita il ricorrente a proseguire i percorsi avviati con costanza e impegno per le finalità indicate dal c.t.u. a pag.
22 dell'elaborato peritale depositato in data 18.10.2024;
5) conferma del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole dell'importo mensile di €
300,00 per figlio, a partire dal mese di dicembre 2024, oltre il 50% delle SS come da protocollo Cda di Milano;
6) assunzione dell'obbligo solidale di rifondere all'Erario il compenso spettante al sulle spese di lite la decisione al Collegio”.
Il ricorrente ha dichiarato di non accettare la predetta proposta.
Il giudice relatore ha quindi concesso alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1 lett. a),
b) e c), c.p.c. e ha fissato udienza con trattazione scritta all'08.5.2025 ove ha rimesso la causa in decisione.
***
I coniugi sono coniugati dall'11.09.2010 e sono separate consensualmente alle Parte_8
condizioni omologate da questo Tribunale in forza del decreto reso in data 28.09.2022.
Pag. 17 di 29 Dette circostanze risultano per tabulas.
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi a far tempo dalla loro comparizione dinanzi al Presidente di questo
Tribunale nella procedura di separazione consensuale iscritta al n. r. g. 3834/2022 e che non può essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra di essi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per dichiarare cessati gli effetti civili del loro matrimonio concordatario.
***
L'odierno thema decidendum investe il regime di affidamento dei tre figli minorenni delle parti, i tempi di frequentazione padre/figli e la “misura” del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole che il ricorrente chiede quantificare nell'importo mensile di €
200,00 per ciascun figlio e la resistente e la Curatrice speciale dei minori chiedono quantificare nel maggiore importo mensile di € 300,00 per ciascun figlio.
Le parti sono concordi nel chiedere la conferma dell'assegnazione della casa familiare, sita in
Busto Arsizio (VA), Via Achille Dogliotti n. 12, alla resistente (che, peraltro, la conduce in locazione in forza del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi), la conferma del collocamento prevalente della prole presso la madre e la conferma della ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere per la prole, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, nella misura del 50% ciascuno.
***
1) In merito al regime di affidamento della prole:
Deve essere confermato l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre già disposto in via provvisoria e urgente in corso di causa dal giudice istruttore.
Com'è noto, tale forma di affido può essere concesso, in deroga all'ordinario regime dell'affido condiviso, sulla base di adeguate e concrete motivazioni circa l'incapacità dell'altro genitore di assumersi tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo il che, di conseguenza, pregiudica il benessere della prole.
Dal combinato disposto di cui agli artt. 337-ter e 337-quater c.c. si ricava che il superiore interesse del minore rappresenta la “bussola” che deve orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento avuto riguardo “alle fondamentali ed imprescindibili eIGenze di cura,
Pag. 18 di 29 educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico fisica [o, meglio] l'interesse superiore del minore, cui com'è noto occorre dare preminenza, deve essere inteso non limitatamente all'intuibile o comprensibile desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialità, ma in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali e imprescindibili eIGenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale” (da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016).
Come è già stato autorevolmente affermato l'incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore (o a valutare adeguatamente il superiore interesse del figlio), tra l'altro, può essere resa manifesta dallo scarso rilievo attribuito ai profili del mantenimento (incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione della prole) e/o dalla irregolarità e non assiduità delle frequentazioni e/o dal rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori.
Nella fattispecie che qui ci occupa, la soluzione dell'affidamento super esclusivo è stata positivamente vagliata anche in sede peritale avendo la c.t.u. concluso ritenendo che “per una migliore gestione dei minori che consenta loro la fruizione di un ambiente sereno si debba prevedere un affido esclusivo alla IG.ra sottolineando che nulla osta qualora si ritenga opportuno valutare un affido super CP_1
esclusivo [ciò in quanto] i minori vengono gestiti esclusivamente dalla madre per tutte le loro necessità educative, sanitarie, economiche, relazionali, sociali e che il padre contribuisce ad esse solo marginalmente interessandosi solo superficialmente del percorso di crescita dei figli [e che il ricorrente] necessiti di un percorso psicoterapeutico svolto da uno psicologo psicoterapeuta associato ad un supporto farmacologico prescritto da un medico psichiatra per poter lavorare in maniera approfondita sulle proprie criticità di funzionamento e per raggiungere una piena stabilizzazione che gli permetta di sviluppare una reale capacità di presa di contatto con le eIGenze emotive e psicologiche dei minori, ad oggi completamente assente”6.
Nonostante l'invito rivolto al ricorrente anche in sede peritale a una maggiore proattività nell'esercizio della propria responsabilità genitoriale, “non ha modificato il proprio Parte_4
comportamento né ritiene di modificarlo motivando questa sua mancanza di disponibilità con difficoltà materiali di ordine sempre differente (es. la mancanza di spazi adeguati, l'intervento futuro della madre all'anca, la mancanza di lavoro, la necessità di dipendere dalla madre per preparare i pasti ai figli ecc.)”.
Tra l'altro, la c.t.u. ha evidenziato importanti fragilità nel funzionamento della persona del ricorrente segnalando “la presenza di una certa immaturità che caratterizza l'organizzazione di personalità del IG.ra [rectius IG. che potrebbe predisporlo a percepirsi vulnerabile o sentirsi in difficoltà nel Pt_1 Pt_1
fronteggiare le richieste della vita in modo sempre adattivo…La disponibilità delle risorse ideo-affettive attuali sembra essere inferiore a quanto ci si aspetterebbe e contribuisce alla formazione di una percezione di vulnerabilità. In generale, si rileva la presenza di una certa sofferenza psicologica soggettiva che il soggetto percepisce e che potrebbe essere connessa a diversi fattori … A tale aspetto, probabilmente, è connessa anche la presenza di un vissuto di perdita e di fallimento attorno al quale sono intersecati pensieri ed emozioni complessi e dolorosi […] nelle situazioni in cui non è possibile prendere distanza dallo stimolo emotivo oppure con il crescere della tensione emotiva e della complessità è possibile che il soggetto vada incontro ad un'espressione emotiva meno controllata fino a divenire inappropriata e caratterizzata da aspetti di impulsività. Un riscontro di questo tipo può dare indicazioni circa la presenza di una certa immaturità a livello emotivo-affettivo. Tale stile, unito a quanto detto circa lo stile ambitendente, pur non essendo disfunzionale di per sé, potrebbe indurre il soggetto a sperimentare una sorta di confusione e lasciarlo, di fronte alle esperienze particolarmente cariche o ambigue dal punto di vista emotivo, tendenzialmente vulnerabile o confuso. Si conferma la presenza di una certa sofferenza psicologica accompagnata da emozioni dolorose che appaiono connesse alla presenza di un vissuto di perdita o fallimento. Tali emozioni sembrano avere un impatto IGnificativo sull'equilibrio emotivo del soggetto fino a diventare pervasive e avere effetto anche sul pensiero”7. Per quanto concerne il suo ruolo genitoriale, la
CTU ha evidenziato come “Il IG. fatica a sintonizzarsi con i bisogni emotivi e psicologici dei figli e Pt_1
tende a cercare in loro affetto, consolazione e comprensione per poter lenire le sue sofferenze”8.
Nonostante il IGnificativo lasso temporale avuto a disposizione, a oggi il ricorrente non ha provato (necessariamente per iscritto) di avere avviato il percorso suggeritogli dalla c.t.u. essendosi limitato a dichiarare all'udienza celebrata in data 20.02.2025 di essere “in cura presso il
Servizio di cure mentali del CPS di Vigevano con prossimo appuntamento al 26.02”. L'unica documentazione in merito offerta è il certificato attestante la visita psichiatrica del ricorrente da parte della dott.ssa datata 27.07.2023 (doc. 12), da cui, peraltro, si evince “presente Persona_7
autolesionismo” e la prescrizione di terapia farmacologica (che non è dato sapere se il ricorrente abbia regolarmente assunto e/o a oggi assuma).
Ancora, la curatrice speciale dei minori ha evidenziato, da ultimo, a mezzo della comparsa conclusionale depositata in data 08.04.2025, “come che ha sempre avuto un rapporto di maggior CP_2
complicità con il padre, abbia manifestato il desiderio di vivere di più la figura paterna, ma questo desiderio è rimasto inascoltato. Dopo aver lasciato l'appartamento di Busto Arsizio, non risulta infatti che si sia mai offerto,
a titolo di esempio, di prelevare il figlio dall'uscita di scuola per magari pranzare con lui, di organizzare una cena in settimana, un cinema, insomma una qualsiasi semplice attività che consentisse a padre e figlio di trascorrere del tempo insieme. La scrivente, nel corso di un confronto con le insegnanti coordinatrici delle classi frequentate da e da ha chiesto loro se il padre si sia mai recato a colloquio per informarsi sull'andamento Pt_2 CP_2
scolastico dei ragazzi, ma la risposta è stata negativa. Solo in occasione della riunione di inizio anno scolastico
2023/2024 l'insegnante di EO ha riferito che il padre ebbe modo di partecipare e in tale occasione, nonostante non fosse il momento a ciò dedicato, chiese informazioni sul figlio”.
La stessa curatrice speciale dei minori conferma la “bontà” dell'assetto adottato in data
08.11.2024 i.e. la sua rispondenza al superiore interesse dei minori “Al primo colloquio con la scrivente si era mostrato introverso e poco predisposto a condividere il proprio stato d'animo mentre, a CP_2
distanza di un anno, è parso più loquace e recettivo. Quando la scrivente si è recata presso la scuola secondaria frequentata da e per avere dei colloqui con le insegnanti, l'impressione positiva è stata confermata. CP_2 Pt_2
che è stato descritto come un ragazzo, in passato chiuso e poco socievole, ha acquisito più sicurezza, anche CP_2
e soprattutto in sé stesso, ed è stato descritto come più collaborativo e anche animato da iniziative didattiche mai manifestate negli anni scolastici precedenti. Ha suggerito, a titolo di esempio, la lettura in classe di un libro di interagisce maggiormente con i compagni, è più aperto e non più oppositivo con gli insegnanti. Persona_8
Anche , nel racconto della sua coordinatrice di classe, ha vissuto un miglioramento sia a livello personale Pt_2
nei rapporti con i compagni e le compagne di classe, che a livello didattico”.
Non vale a negare (sino all'ultimo), nonostante il non contestato esito della Parte_4
valutazione peritale innanzi riportata/richiamata, la sussistenza di “problematiche riscontrate nel rapporto del padre con i figli, che [soltanto a suo dire] non sono emerse nel corso del presente giudizio”.
Da ultimo ma non per ultimo, il padre dei minori è gravemente inadempiente all'obbligo di contribuire (direttamente e) indirettamente al mantenimento (ordinario e straordinario) dei figli
(le cui molteplici eIGenze, ormai da tempo, sono integralmente soddisfatte dalla madre in via esclusiva “costretta a destreggiarsi nell'accudimento della prole con l'aiuto della propria madre e di una baby- sitter”).
2) In merito alla frequentazione padre/figli: meritano di essere accolte le conclusioni rassegnate dalla curatrice speciale dei minori, peraltro, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore in data 20.02.2025.
Allo stato, non è dato sapere se il ricorrente sia effettivamente seguito dal CPS e/o dalla dott.ssa e se stia assumendo regolarmente l'eventuale terapia farmacologica prescrittagli. Persona_7
Ne consegue che, anche in ragione della mancanza di una soluzione abitativa autonoma, vanno confermate le attuali modalità di frequentazione paterna dei figli e a week end CP_2 Pt_3
alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 circa sino alla domenica sera alle 20.00 circa, presso la casa dei nonni paterni, con accompagnamenti a carico del ricorrente, impregiudicata la facoltà
Pag. 21 di 29 per il padre di incontrare durante la settimana accordandosi con il minore stesso, CP_2
assicurandosi di darne tempestiva comunicazione alla madre.
Nulla osta a che i figli minorenni e ( ove fosse a tanto disponibile) CP_2 Pt_3 Pt_2
trascorrano con il padre, ad anni alterni, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, il 31 dicembre o il giorno di Capodanno così come le giornate di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
I Servizi Sociali territorialmente competenti per il padre e per i minori, collaborando massimamente tra loro, devono necessariamente essere incaricati di regolamentare e sostenere la relazione padre/figli minori (con facoltà di sospenderla e/o incrementarla anche nel periodo estivo) prendendo immediati contatti con i referenti del CPS di Vigevano per verificare l'effettiva presa in carico del ricorrente, monitorando l'andamento del percorso avviato presso il
CPS di Vigevano, assicurandone l'avvio in caso contrario, attivando il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione dei nonni paterni (dove attualmente vive , verificando Parte_4
se sia nel prossimo futuro disponibile a riavvicinarsi alla figura paterna debitamente Pt_2
supportata e depositando relazioni periodiche semestrali attestanti l'adempimento dell'incarico conferito loro al GT del procedimento di vigilanza che verrà contestualmente aperto nell'interesse dei minori (depositando la prima relazione entro e non oltre il 31.12.2025).
Ne consegue che, sul punto, la responsabilità genitoriale deve intendersi limitata.
3) In merito al contributo paterno al mantenimento della prole:
Giova ricordare che, ai fini della quantificazione dell'assegno periodico al cui versamento uno dei genitori – tendenzialmente quello non collocatario – è tenuto, il sistema normativo italiano non prevede criteri fissi predeterminati bensì indica, all'art. 337-ter c.c., una serie di parametri quali “le attuali eIGenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”,
“i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
La riduzione all'importo mensile di € 200,00 per figlio del contributo concordato in sede di separazione consensuale nell'agosto 2022 (nel maggiore importo mensile di € 400,00 per figlio) richiesta da in data 21.08.2023 (a distanza di un solo anno) ha imposto l'espletamento Parte_4
di c.t.u. che, nel corso dell'anno 2023 (in cui il ricorrente ha intrapreso una nuova attività lavorativa di carattere autonomo), ha evidenziato “un reddito estremamente contenuto, di circa 6.000,00 euro all'anno” e, tuttavia, “entrate prive di giustificazione” costituite da versamenti periodici di contanti per complessivi € 23.730,00 che, sommate agli introiti derivanti dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente, sono indicative di una disponibilità mensile netta media di circa € 2.000,00, al netto
Pag. 22 di 29 della spesa fissa per l'affitto di € 500,00 al mese (venuta meno in corso di causa in ragione del trasferimento nella casa dei propri genitori, quanto meno, dal mese di settembre 2024).
Sul fronte degli esborsi, si legge nell'elaborato peritale che “ spende denaro con estrema Parte_1
facilità e per beni non necessari. Abbondano negli estratti conto le spese per ristoranti, cura della persona ma soprattutto si registrano spese spropositate con la carta di credito e numerosi prelievi di contanti” per l'ammontare (in media) di € 7.000,00 al mese indicativo del fatto che “ spende Parte_1
smodatamente e scriteriatamente […] Rapportato alla propria situazione economica e patrimoniale, come delineata nei paragrafi precedenti, il tenore di vita di è eccessivo ed insostenibile. Egli, infatti, ha Parte_1
dissipato quasi interamente il proprio patrimonio. Come si illustra nei paragrafi “Atti dispositivi” ed
“Operazioni anomale” negli ultimi tre anni per mantenere il suo smodato tenore di vita ha Parte_1
bruciato circa 350.000,00 euro realizzate dalla vendita del proprio patrimonio immobiliare (interamente alienato). Non solo sta gravemente compromettendo la sostenibilità economica futura del mantenimento dei propri figli ma senza un intervento drastico di riduzione delle spese personali non necessarie verserà a breve in una situazione di gravissima se non irreversibile crisi finanziaria […] Spende con estrema facilità molto più di quello che guadagna [circa €2.000,00 netti al] -circa quattro volte di più – principalmente per spese voluttuarie e non necessarie […] Egli ha attuato operazioni di trasferimento da/per familiari prive di concreta giustificazione, che potrebbero essere riconducibili alla volontà di celare la propria effettiva posizione economica”.
Sul fronte immobiliare, è stato ritualmente acquisito in causa che ha, nel corso di tre Parte_4
anni, alienato l'intero suo patrimonio. Infatti, il ricorrente era unico proprietario:
Non da ultimo, il c.t.u. ha evidenziato la presenza di plurime operazioni anomale effettuate da da/a favore della di lui sorella con entrate per complessivi € 57.100,00 Parte_4 CP_3
ed uscite per complessivi € 82.650,00, sottolineando come “i trasferimenti a favore di di CP_3
parte dei proventi delle vendite immobiliari potrebbero trovare fondamento nella volontà di celare le proprie effettive disponibilità economiche. L'insostenibilità economica del proprio tenore di vita richiedeva però per il la Pt_1
Pag. 23 di 29 necessità di ritrasferire sul proprio conto corrente parte di dette somme. Questi trasferimenti vengono giustificati con causali pretestuose, tipicamente prestito, prestito personale, prestito per acquisto casa. Ad oggi residua la somma di euro 25.550,00 trasferita alla sorella e non ancora rientrata nella disponibilità del ricorrente”.
Estendendo l'indagine economica ai tre anni precedenti, il c.t.u. ha evidenziato come “il ricorrente abbia beneficiato negli ultimi tre anni di un consistente incremento di liquidità, di circa euro 440.000,00 frutto della dismissione del proprio intero patrimonio immobiliare” e che, tuttavia, “La maggior parte delle entrate portate dai disinvestimenti immobiliari sono state sperperate dal ricorrente per sostenere il proprio tenore di vita”.
Rispetto al passaggio dal lavoro subordinato al lavoro autonomo, il c.t.u. ha ritenuto che “Questa modifica però non ha avuto un impatto IGnificativo sulla posizione economica complessiva del ricorrente. Come si
è visto dall'analisi reddituale, nella fase di avvio della nuova attività vi è stata una contrazione delle entrate. Le stesse hanno inoltre un andamento più fluttuante e meno costante, tipico delle attività d'impresa […] Dal punto di vista patrimoniale le variazioni intervenute da settembre 2022 sono state ben più IGnificative. Si è registrata una continua ed inesorabile erosione del patrimonio del ricorrente, via via monetizzato con le vendite immobiliari ed utilizzato per il mantenimento del proprio tenore di vita [tuttavia] Le condizioni economiche e patrimoniali di sono peggiorate da settembre 2022 [immediatamente dopo il deposito del ricorso per la Parte_1
separazione consensuale dei coniugi il 31.08.2022] In minima parte (trascurabile) per la contrazione delle entrate legate alla nuova attività. Principalmente l'erosione di quasi tutto il patrimonio e l'aggravio della posizione economica complessiva è dovuto al mantenimento del proprio stile di vita dispendioso ed insostenibile”.
Ancora, il ricorrente ha sostenuto di avere chiesto e ottenuto dalla madre, in data 28.12.2023, un prestito di € 35.000,00 giacché “in ristrettezze economiche […] per far fronte ai debiti pregressi (INPS,
INAIL, commercialista, etc.) e per corrispondere alla resistente SI.ra gli importi arretrati dovuti per il CP_1
mantenimento dei figli. Detta circostanza è completamente difforme dalla realtà. Dalla semplice lettura dell'estratto conto del 2024 prodotto dallo stesso ricorrente si desume come la somma di euro 35.000,00 versata in data 28 dicembre 2023 sia stata destinata solo per euro 2.700,00 a favore di . Non vi sono CP_1
pagamenti di o altri versamenti contributivi/previdenziali/assicurativi/erariali nei mesi da CP_5
gennaio a maggio 2024 ad eccezione del modello F24 del 16/02/2024 di euro 705,53. Vi è il pagamento della sola somma di euro 380,64 in data 11/01/2024 a favore del commercialista Per completezza si precisa che i principali CP_6
movimenti in uscita dal conto corrente del ricorrente, che hanno portato da un saldo inziale al 01/01/2024 di euro 34.480,77 ad un saldo finale al 31/05/2024 di euro 288,71 sono stati i bonifici con causale -restituzione
Pag. 24 di 29 prestiti- alla di lei sorella (euro 11.000,00) ed al di lui padre (euro 5.700,00) CP_3 Persona_4
e le ingentissime spese effettuate con le carte di credito (euro 11.516,47)”9.
All'udienza celebrata in data 20.02.2025 il ricorrente ha offerto visura camerale attestante la
“chiusura” della P. IVA in data 12/13.11.2024 e ha dichiarato (non già dimostrato) di essere iscritto alle liste di disoccupazione.
Anche la resistente (priva di proprietà immobiliari), post separazione, ha subito dei cambiamenti sul fronte lavorativo. Infatti, a seguito della liquidazione in data 01.06.2023 della
[...]
presso la quale prestava la propria attività Controparte_7
lavorativa, nel 2023 ha collaborato con l'agenzia immobiliare Marson e Pt_9 Controparte_8
nel febbraio 2024 ha all'uopo aperto una propria P. IVA.
La CTU ha evidenziato che nell'anno 2023 il reddito mensile disponibile della resistente si è attestato intorno all'importo di € 1.850,00 tenuto conto dell'importo mensile di € 859,40 percepito dall'INPS a titolo di assegno unico, a tacere di quello di € 340,00 (per dieci mensilità) parimenti corrispostole dall'INPS a titolo di indennità di frequenza scolastica per con Pt_3
cui deve sostenere l'affitto dell'importo mensile di € 800,00 e il costo della scuola della figlia dell'importo di euro 150,00 e rimborsare il finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura che ha un debito residuo, alla data del 31 dicembre 2023, di circa euro
14.000,00. Dall'esame dei movimenti degli ultimi tre anni del conto corrente della resistente è risultato un tenore di vita parsimonioso e morigerato ed in linea con le proprie disponibilità finanziarie. Non sono state riscontrate spese per beni voluttuari, viaggi od altre uscite non strettamente legate ai bisogni della famiglia. “L'unica spesa non ordinaria -intesa come eccedente le primarie eIGenze di abitazione, alimentazione, vestizione ed istruzione- è l'attività di equitazione della figlia che, congiuntamente al mantenimento del cavallo di proprietà, comporta un'uscita fissa mensile di euro 500,00.
deve provvedere al mantenimento di 3 figli minori. Senza l'adeguato supporto economico del CP_1
ricorrente le sole entrate della resistente non sono sufficienti allo scopo. Negli ultimi mesi dell'anno 2023 si sono registrati diversi aiuti economici della madre della ricorrente per contribuire al mantenimento della prole. Così come si sono registrate vendite di beni voluttuari (l'orologio) da parte della resistente, sempre allo scopo di poter garantire il mantenimento della propria famiglia […] Non risultano atti dispositivi del proprio patrimonio posti in essere da […] Dall'esame dei documenti di causa non sono emerse anomalie o altri atti da CP_1
segnalare […] la variazione principale che è intervenuta da settembre 2022 è il cambio della propria posizione lavorativa, la quale è passata dalla gestione della palestra Skorpion allo svolgimento di un'attività di collaborazione presso un'agenzia immobiliare. I riflessi economici di questa variazione sono rappresentati dalla contrazione delle entrate da lavoro che è passata da una media di euro 1.800,00 al mese percepiti come emolumento dalla società ai circa euro 1.000,00 al mese attualmente percepito come compenso per CP_7
l'attività di collaborazione”.
All'udienza celebrata in data 20.02.2025 la resistente ha dichiarato di avere “avviato una parziale convivenza con il compagno che si ferma qualche notte a dormire”.
Tenuto conto che il ricorrente non soddisfa direttamente alcuna delle molteplici eIGenze di da almeno due anni e soddisfa direttamente in minima parte le eIGenze di e Pt_2 CP_2
(a fronte della limitata frequentazione presso la casa dei propri genitori), dei maggiori (o Pt_3
integrali) oneri (anche di cura e accudimento) assunti e assolti dalla madre, delle fragilità
(comunque) riscontrate nel dell'accertata necessità che il medesimo avvii (o riprenda) un Pt_1
percorso psicoterapeutico e del “nuovo” progetto di vita (recentemente) avviato dalla resistente si reputa congruo ridurre all'importo mensile di € 250,00 per figlio il contributo paterno al mantenimento indiretto della prole a partire dal mese di dicembre 2024, soggetto a rivalutazione come per legge.
La madre continuerà a percepire il 100% dell'AU spettante per la prole e ogni altro sussidio e/o indennità spettante per la stessa quale genitore affidatario in via super esclusiva oltre che collocatario in via assolutamente prevalente.
Non è questa la sede per regolamentare le eventuali ragioni di credito e/o di debito che troveranno causa nell'eventuale risoluzione del contratto di locazione della casa familiare assegnata alla resistente sin dall'agosto 2022.
4) Apertura di un procedimento di vigilanza: le fragilità paterne impongono l'apertura di un procedimento di vigilanza nell'interesse dei minori per monitorare la relazione/frequentazione con il padre e le condizioni psicofisiche di quest'ultimo e favorire il passaggio delle informazioni relative ai figli all'interno della coppia genitoriale (come da incarico affidato ai SS territorialmente competenti).
5) In merito al sequestro disposto in data 03/04.04.2024 e confermato in data 14.04.2024: valga e basti evidenziare che non è stato provato il soddisfacimento del credito per il quale la misura è stata concessa e che non ne è stata chiesta la revoca dalla parte interessata (il ricorrente).
6) Le spese di lite:
Pag. 26 di 29 Le spese di lite sostenute dalla coppia genitoriale (ivi compresi i compensi già liquidati ai c.t.u.) seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità
(media) delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e della nota spese in atti versata, sono poste a carico del ricorrente che le rifonderà alla resistente (riconoscendo i valori medi tabellari per le prime tre fasi e i minimi per la quarta fase).
Le spese sostenute dalla Curatrice speciale dei minori, secondo la c.d. regola della causalità, liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità (media) delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e della nota spese in atti versata, nei rapporti esterni, sono poste a carico solidale dei genitori e, nei rapporti interni, sono poste interamente a carico del ricorrente (riconoscendo i valori tabellari medi per la prima e la terza fase e i minimi per la quarta fase e l'aumento richiesto per l'assistenza dei tre minori aventi posizioni non analgohe nella misura del 20%). Al netto della quota di 1/3 della prima fase del giudizio conclusasi prima della presentazione dell'istanza di ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (che le parti, sin d'ora, Pt_3
dovranno rifondere direttamente all'avv. Elisa Rocchitelli), le predette spese dovranno essere rifuse o all'Erario (nel caso di definitiva ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato)
o, in caso contrario, al difensore dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o respinta e/o disattesa:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data 11.9.2010 in Mortara (PV);
2) DISPONE CHE la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
3) CONFERMA l'affido super esclusivo di , ed alla madre CP_2 Pt_2 Pt_3
che potrà essa sola assumere le decisioni necessarie per garantire ai figli minorenni il diritto alla salute, all'educazione e all'istruzione e ottenere il rilascio e il rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio e il passaporto (sottoscrivendo essa sola tutta la documentazione all'uopo necessaria);
4) CONFERMA il collocamento prevalente della prole presso la madre;
Pag. 27 di 29 5) CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale sita in Busto Arsizio (VA), Via Achille
Dogliotti n. 12, condotta in locazione dalla resistente, a quest'ultima che l'abiterà con i figli;
6) DISPONE CHE il padre possa frequentare i figli minorenni come in parte motiva;
7) DISPONE CHE i SS dei Comuni territorialmente competenti per il padre (allo stato, il
Comune di Civilegna) e per i minori (allo stato, il Comune di Busto Arsizio) regolamentino e supportino la relazione padre/figli come meglio esplicitato in parte motiva e depositino relazioni semestrali al GT del procedimento di vigilanza di cui al successivo capo n. 8 (la prima entro e non oltre il 31.12.2025, fatta salva l'urgenza);
8) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza in favore dei minori CP_2
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._4 Parte_2 C.F._5
(C.F. ), residenti in [...] C.F._6
Dogliotti n. 12, dinanzi al GT di questo Tribunale;
9) DISPONE CHE il ricorrente versi alla resistente il minore importo mensile di € 250,00 per figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole, dal mese di dicembre 2024 compreso;
10) CONFERMA la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere per i figli, come da protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Milano, nella misura del 50% ciascuno;
11) RICONOSCE alla resistente il diritto di percepire dall'INPS l'intero importo dell'Assegno Unico spettante per la prole e ogni indennità spettante per la figlia quale Pt_3
genitore esercente la responsabilità genitoriale in via super esclusiva (oltre che collocatario in via assolutamente prevalente);
12) CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 9.071,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
13) CONDANNA il ricorrente e la resistente, in solido tra loro, a rifondere all'avv. Elisa
Rocchitelli un terzo delle spese di lite relative alla prima fase del giudizio che liquida in complessivi € 680,33, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
14) CONDANNA il ricorrente e la resistente, in solido tra loro, a rifondere all'Erario o all'avv. Elisa Rocchitelli (come meglio precisato in parte motiva) le restanti spese di lite che liquida in complessivi € 5.271,67, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
Pag. 28 di 29 15) Nei rapporti interni, DISPONE CHE le spese di cui ai capi n. 13 e 14 siano interamente a carico del ricorrente;
16) PONE definitivamente a carico del ricorrente il compenso già liquidato al dott. Per_10
[...]
17) PONE definitivamente a carico del ricorrente il compenso già liquidato alla dott.ssa
Persona_2
18) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai S.S. dei Comuni di Busto Arsizio
e di Cilavegna (PV) per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di conIGlio della prima sezione civile del Tribunale, il
20.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cui il procedimento è stato riassegnato in data 13.11.2023 2 V. doc. offerti in data 08.04.2025 3 In forza del rinvio disposto all'udienza celebrata in data 23.11.2023 in ragione delle difficoltà riscontrate dalla resistente nel collegamento da remoto alla stanza virtuale del g.i. Pag. 7 di 29 4 Celebrata nel sub procedimento iscritto al n. r. g. 3535-1/2023 (ove il ricorrente ha ribadito “le proprie contingenti difficoltà economiche conseguenti alla perdita di lavoro e alla difficoltà di inserirsi in altra attività lavorativa autonoma” e ha allegato di avere corrisposto “alla SI.ra un importo di euro 500,00 con la prima possibilità avuta, ovvero in data CP_1
24.11.2023 (doc. 1) e poi, avendo chiesto un prestito alla propria madre di euro 35.000,00 il 28.12.2023 (doc. 2 e 3) proprio per far fronte a debiti pregressi (INPS, INAIL, commercialista, ecc.), utilizzava parzialmente detto importo per diminuire l'arretrato maturato in favore della SI.ra corrispondendo euro 1.500,00 in data 2.1.2024 e euro 1.200,00 in data 6.3.2024” CP_1 5 Per esempio, provando il soddisfacimento del credito per cui il sequestro è stato concesso Pag. 9 di 29 6 V. p. 21 dell'elaborato peritale Pag. 19 di 29 7 V. a pagg.
2-5 la relazione psicodiagnostica allegata all'elaborato peritale depositato in data 18.10.2024 8 V. a p. 42 l'elaborato peritale Pag. 20 di 29 9 V. la nota depositata dal c.t.u. in data 19.06.2024 Pag. 25 di 29