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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Stefania Frojo ha pronunciato ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 708/2024 degli Affari Contenzioni
Civili promossa da:
Avv. (c.f. , con studio in Venaria Pt_1 Pt_2 C.F._1
Reale (TO) alla Via C. Saccarelli 29, elettivamente domiciliato in Torino,
c.so Galileo Ferraris 110 presso lo studio dell'Avv. Luigi Critelli, come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Mauro T.se (TO), Via Giacomo Matteotti 88, domiciliato presso l'Avv.
Concetta Vullo Trave come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 36/2024 pronunciata il 11.01.2024 e pubblicata in data 15.01.2024 nel fascicolo R.G. n. 2336/2022
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito telematico di “note scritte” sostitutive della trattazione orale, i procuratori delle parti hanno così concluso.
Per l'appellante
Pag. 1 a 7 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione in via principale: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza
n.36/24 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 15.01.2024, notificata in data 5.02.2024, -nel merito, rigettare l'originaria opposizione ed ogni domanda svolta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.759/22, emesso in data 23.06.2022 dal Giudice di Pace di Ivrea e pertanto confermare integralmente il detto decreto ingiuntivo -in punto spese e compensi di lite, dichiarare tenuto e condannare il sig. CP
alla refusione delle spese e dei compensi di lite dell'esponente,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA per entrambi i gradi di giudizio
in via subordinata: per il denegato caso di conferma della sentenza di primo grado in punto riduzione -nell'an- dell'importo capitale oggetto di ingiunzione, -nel merito, in accoglimento parziale dell'appello ed in riforma della sentenza n.36/24 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 15.01.2024, notificata in data 5.02.2024, dichiarare tenuto e condannare il sig. al pagamento, in favore Controparte_1 dell'esponente, dell'importo capitale di euro 1.969,81 (pari ad euro 1.500 –
10%, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA) nonché alla refusione di quota di 9/10 delle spese e dei compensi di lite liquidati per la fase monitoria con il decreto ingiuntivo opposto oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA nonché della quota di 9/10 delle spese e dei compensi di lite liquidati, per il primo grado di giudizio, per l'intero, in misura di euro 900 oltre rimborso forfettario spese generali
15%, CPA ed IVA -in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il sig.
alla refusione delle spese e dei compensi di lite Controparte_1 dell'esponente, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA per il secondo grado di giudizio
-in via ulteriormente subordinata: per il denegato caso di conferma della sentenza di primo grado in punto riduzione -nell'an e nel quantum- dell'importo capitale oggetto di ingiunzione, -nel merito, in accoglimento parziale dell'appello ed in riforma della sentenza n.36/24 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 15.01.2024, notificata in data
5.02.2024, dichiarare tenuto e condannare il sig. alla Controparte_1 refusione, in favore dell'esponente della quota di 4/5 delle spese e dei compensi di lite liquidati per la fase monitoria con il decreto ingiuntivo opposto oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA nonché della quota di 4/5 delle spese e dei compensi di lite liquidati, per il primo
Pag. 2 a 7 grado di giudizio, per l'intero, in misura di euro 900 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA
-in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il sig. alla Controparte_1 refusione delle spese e dei compensi di lite dell'esponente, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA per il secondo grado di giudizio
Per l'appellata contrariis reiectis;
Respingere l'appello proposto dall'avv. RC VA avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Ivrea n. 36/2024 del 15.1.2024, con conferma della stessa;
Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. RC VA ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Ivrea il decreto ingiuntivo n. 759/2022, emesso provvisoriamente esecutivo in data 23.06.2022 nei confronti di per il pagamento della Controparte_1 somma capitale di € 2.188,68, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento della prestazione professionale svolta in suo favore.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo avanti al Giudice di Pace sulla base dei seguenti motivi:
1) negligente assolvimento del mandato difensivo: il professionista sarebbe incorso in errori ed omissioni, tra cui l'invio della messa in mora a un soggetto privo di legittimazione passiva, e non avrebbe tempestivamente azionato la vertenza giudiziale avanti al giudice del lavoro;
2) eccessività del compenso: l'ammontare del compenso professionale sarebbe superiore a quanto concordato, anche tenuto conto del fatto che l'attività espletata dal professionista si era svolta in favore di più lavoratori.
L'avv. VA, costituitosi ritualmente in giudizio, ha contestato le argomentazioni avversarie, in particolare l'addebito di responsabilità per negligenza professionale, e ne ha chiesto il rigetto, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 759/2022.
Con sentenza n. 36/2024 pubbl. il 15/01/2024, il Giudice di Pace di Ivrea ha parzialmente accolto l'opposizione limitatamente all'importo di €
Pag. 3 a 7 300,00, oltre oneri di legge, corrispondente alla parte di attività ritenuta eseguita nei confronti di un soggetto non legittimato;
pertanto, il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato CP
al pagamento della somma di € 1750,94 oneri di legge inclusi a
[...] favore dell'avv. VA.
L'avv. RC VA ha proposto tempestivo appello contro la sentenza di primo grado.
L'appellato, , costituitosi nel giudizio di appello con Controparte_1 comparsa tardivamente depositata in data 05.06.2024 (per l'udienza del 12.06.024), ha resistito all'impugnazione reiterando le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, e insistendo, previa riunione del presente procedimento con quello pendente presso il Tribunale di Ivrea,
RG 817/2024, per l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Denegata la riunione dei due procedimenti e integrato regolarmente il contraddittorio processuale, la causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo del primo grado e documenti ed è stata rimessa a decisione a seguito di trattazione scritta all'udienza del 22.01.2025.
***
Con i motivi d'appello proposti in via principale (“illegittima revoca del decreto ingiuntivo-illegittima riduzione del credito azionato in relazione alla somma di euro 300 oltre accessori di legge-manifesta arbitrarietà, illogicità
e contraddittorietà della decisione- violazione dell'art. 112 c.p.c.) l'avv.
VA ha censurato la sentenza per aver decurtato il compenso professionale sull'assunto dell'invio della lettera di diffida e messa in mora a soggetto ritenuto non legittimato, deducendo che la motivazione sarebbe non condivisibile e viziata da ultrapetizione.
I motivi di appello, esaminati congiuntamente, sono fondati per le ragioni di seguito indicate.
Risultano pacifiche in causa e documentalmente provate le seguenti circostanze:
Pag. 4 a 7 1) in data 18.01.2021 ha conferito all'avv. VA incarico di CP assistenza stragiudiziale nella vertenza contro la società “Margherita Distribuzione S.p.a. -N.S.A. S.r.l.” (cfr. doc. 2 parte appellante);
2) per l'espletamento della suddetta attività, le parti hanno concordato un compenso nella misura di € 1.500,00 (oltre oneri) con preventivo sottoscritto da entrambe le parti, con la espressa previsione che, il compenso era dovuto anche in caso di revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso (cfr. doc. 2 parte appellante);
3) in pari data 18.01.2021, l'avv. VA ha inviato a Margherita
Distribuzioni Spa e a NSA srl una comunicazione volta ad avviare trattative finalizzate al riconoscimento dei diritti derivanti dal contratto di lavoro a favore di , in quando indebitamente escluso Controparte_1 dall'operazione di cessione del ramo di azienda operata dal datore MD in data 20.11.2020;
4) con comunicazione in data 20.09.2021 ha revocato l'incarico CP conferito all'odierno appellante.
Ebbene, la fattispecie oggetto di causa è da sussumersi nell'alveo del contratto di cui all'art. 2233 c.c. che definisce i criteri necessari a determinare il compenso del professionista esercente una prestazione d'opera intellettuale.
Come noto, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale in tema di determinazione dei compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, tra cui figura l'accordo delle parti come fonte primaria, le tariffe professionali ovvero gli usi come fonti sussidiarie.
In questo termini, le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr. Cass., Sez. II, 23 maggio 2000, n.
6732; Cass., Sez. VI-2, 29 dicembre 2011, n. 29837; Cass., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17726) per cui il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione.
Tornando al caso di specie, l'accordo sul compenso raggiunto dalle parti
(e valevole anche in caso di revoca) deve essere considerata la fonte
(principale) per la determinazione dell'importo dovuto da CP
per l'attività di assistenza e, come si è detto, per pattuizione
[...] esplicita tra le parti il compenso deve essere corrisposto dal cliente in modo integrale, nonostante l'intervenuta revoca del mandato difensivo.
Pag. 5 a 7 Tanto premesso, non è condivisa la decurtazione al compenso che è stata operata dal primo giudice nella misura di € 300,00 sul motivato presupposto dell'inefficacia della lettera di messa in mora indirizzata in data 18.01.2021 alla società Margherita Distribuzioni S.p.a. e NSA s.r.l., dal momento che l'attività compiuta nell'interesse della parte non si è rivelata né inutile né tantomeno dannosa.
Invero, non è contestato che l'affitto di ramo di azienda a favore della società sia avvenuto a favore di in epoca Parte_3 successiva all'inoltro della comunicazione, sicchè la messa in mora risulta essere stata indirizzata ai soggetti all'epoca legittimati consentendo al difensore di avviare le trattative stragiudiziali nell'interesse del suo assistito, che risultano documentalmente provate nel fascicolo di primo grado.
Per questo motivo, il motivo di appello proposto in via principale è ritenuto fondato.
Passando ad esaminare le difese assunte dall'appellato, CP
non ha formalmente proposto - come da suo preciso onere – un
[...] appello incidentale nei modi e termini previsti dall'art. 343 c.p.c. al fine di riproporre in appello i motivi di opposizione disattesi dal primo giudice, per cui non possono essere sottoposte ad esame da questo giudice le argomentazioni e difese svolte dalla parte appellata nella propria comparsa costitutiva, tardivamente depositata nel fascicolo di causa.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da RC VA, pertanto essere accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
deve essere condannato al pagamento della somma Controparte_1 capitale di € 2.188,68, oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
§ Le spese di lite.
La riforma integrale della sentenza di primo grado comporta la rideterminazione officiosa anche delle spese del primo grado di giudizio (e la liquidazione delle spese per il procedimento di ingiunzione).
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico di parte appellata in applicazione del principio di causalità della lite.
Pag. 6 a 7 Il compenso del difensore è liquidato in conformità ai parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al Decreto ministeriale n. 147/2022
(scaglione tariffario compreso tra euro 1.101,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado rubricata al n. 708/2024 degli
Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 36/2024 pubbl. il 15/01/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Ivrea, condanna al pagamento a favore dell'avv. RC VA della Controparte_1 somma di € 2.188,68, oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_1 dell'avv. RC VA che si liquidano: a) per il procedimento di ingiunzione, in € 366,00 per onorari, € 15,00 per spese imponibili, € 76,00 per contributo e marca da bollo;
b) per il primo grado, in complessivi € 900,00 per compenso professionale;
c) per il secondo grado, in complessivi € 864,00 per compenso professionale, € 174,00 per contributo unificato e marca;
d) per le voci a) b) e c), oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri legali accessori;
Ivrea, 28.02.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Stefania Frojo ha pronunciato ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 708/2024 degli Affari Contenzioni
Civili promossa da:
Avv. (c.f. , con studio in Venaria Pt_1 Pt_2 C.F._1
Reale (TO) alla Via C. Saccarelli 29, elettivamente domiciliato in Torino,
c.so Galileo Ferraris 110 presso lo studio dell'Avv. Luigi Critelli, come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Mauro T.se (TO), Via Giacomo Matteotti 88, domiciliato presso l'Avv.
Concetta Vullo Trave come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 36/2024 pronunciata il 11.01.2024 e pubblicata in data 15.01.2024 nel fascicolo R.G. n. 2336/2022
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito telematico di “note scritte” sostitutive della trattazione orale, i procuratori delle parti hanno così concluso.
Per l'appellante
Pag. 1 a 7 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione in via principale: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza
n.36/24 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 15.01.2024, notificata in data 5.02.2024, -nel merito, rigettare l'originaria opposizione ed ogni domanda svolta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.759/22, emesso in data 23.06.2022 dal Giudice di Pace di Ivrea e pertanto confermare integralmente il detto decreto ingiuntivo -in punto spese e compensi di lite, dichiarare tenuto e condannare il sig. CP
alla refusione delle spese e dei compensi di lite dell'esponente,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA per entrambi i gradi di giudizio
in via subordinata: per il denegato caso di conferma della sentenza di primo grado in punto riduzione -nell'an- dell'importo capitale oggetto di ingiunzione, -nel merito, in accoglimento parziale dell'appello ed in riforma della sentenza n.36/24 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 15.01.2024, notificata in data 5.02.2024, dichiarare tenuto e condannare il sig. al pagamento, in favore Controparte_1 dell'esponente, dell'importo capitale di euro 1.969,81 (pari ad euro 1.500 –
10%, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA) nonché alla refusione di quota di 9/10 delle spese e dei compensi di lite liquidati per la fase monitoria con il decreto ingiuntivo opposto oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA nonché della quota di 9/10 delle spese e dei compensi di lite liquidati, per il primo grado di giudizio, per l'intero, in misura di euro 900 oltre rimborso forfettario spese generali
15%, CPA ed IVA -in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il sig.
alla refusione delle spese e dei compensi di lite Controparte_1 dell'esponente, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA per il secondo grado di giudizio
-in via ulteriormente subordinata: per il denegato caso di conferma della sentenza di primo grado in punto riduzione -nell'an e nel quantum- dell'importo capitale oggetto di ingiunzione, -nel merito, in accoglimento parziale dell'appello ed in riforma della sentenza n.36/24 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 15.01.2024, notificata in data
5.02.2024, dichiarare tenuto e condannare il sig. alla Controparte_1 refusione, in favore dell'esponente della quota di 4/5 delle spese e dei compensi di lite liquidati per la fase monitoria con il decreto ingiuntivo opposto oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA nonché della quota di 4/5 delle spese e dei compensi di lite liquidati, per il primo
Pag. 2 a 7 grado di giudizio, per l'intero, in misura di euro 900 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA
-in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il sig. alla Controparte_1 refusione delle spese e dei compensi di lite dell'esponente, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA per il secondo grado di giudizio
Per l'appellata contrariis reiectis;
Respingere l'appello proposto dall'avv. RC VA avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Ivrea n. 36/2024 del 15.1.2024, con conferma della stessa;
Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. RC VA ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Ivrea il decreto ingiuntivo n. 759/2022, emesso provvisoriamente esecutivo in data 23.06.2022 nei confronti di per il pagamento della Controparte_1 somma capitale di € 2.188,68, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento della prestazione professionale svolta in suo favore.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo avanti al Giudice di Pace sulla base dei seguenti motivi:
1) negligente assolvimento del mandato difensivo: il professionista sarebbe incorso in errori ed omissioni, tra cui l'invio della messa in mora a un soggetto privo di legittimazione passiva, e non avrebbe tempestivamente azionato la vertenza giudiziale avanti al giudice del lavoro;
2) eccessività del compenso: l'ammontare del compenso professionale sarebbe superiore a quanto concordato, anche tenuto conto del fatto che l'attività espletata dal professionista si era svolta in favore di più lavoratori.
L'avv. VA, costituitosi ritualmente in giudizio, ha contestato le argomentazioni avversarie, in particolare l'addebito di responsabilità per negligenza professionale, e ne ha chiesto il rigetto, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 759/2022.
Con sentenza n. 36/2024 pubbl. il 15/01/2024, il Giudice di Pace di Ivrea ha parzialmente accolto l'opposizione limitatamente all'importo di €
Pag. 3 a 7 300,00, oltre oneri di legge, corrispondente alla parte di attività ritenuta eseguita nei confronti di un soggetto non legittimato;
pertanto, il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato CP
al pagamento della somma di € 1750,94 oneri di legge inclusi a
[...] favore dell'avv. VA.
L'avv. RC VA ha proposto tempestivo appello contro la sentenza di primo grado.
L'appellato, , costituitosi nel giudizio di appello con Controparte_1 comparsa tardivamente depositata in data 05.06.2024 (per l'udienza del 12.06.024), ha resistito all'impugnazione reiterando le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, e insistendo, previa riunione del presente procedimento con quello pendente presso il Tribunale di Ivrea,
RG 817/2024, per l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Denegata la riunione dei due procedimenti e integrato regolarmente il contraddittorio processuale, la causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo del primo grado e documenti ed è stata rimessa a decisione a seguito di trattazione scritta all'udienza del 22.01.2025.
***
Con i motivi d'appello proposti in via principale (“illegittima revoca del decreto ingiuntivo-illegittima riduzione del credito azionato in relazione alla somma di euro 300 oltre accessori di legge-manifesta arbitrarietà, illogicità
e contraddittorietà della decisione- violazione dell'art. 112 c.p.c.) l'avv.
VA ha censurato la sentenza per aver decurtato il compenso professionale sull'assunto dell'invio della lettera di diffida e messa in mora a soggetto ritenuto non legittimato, deducendo che la motivazione sarebbe non condivisibile e viziata da ultrapetizione.
I motivi di appello, esaminati congiuntamente, sono fondati per le ragioni di seguito indicate.
Risultano pacifiche in causa e documentalmente provate le seguenti circostanze:
Pag. 4 a 7 1) in data 18.01.2021 ha conferito all'avv. VA incarico di CP assistenza stragiudiziale nella vertenza contro la società “Margherita Distribuzione S.p.a. -N.S.A. S.r.l.” (cfr. doc. 2 parte appellante);
2) per l'espletamento della suddetta attività, le parti hanno concordato un compenso nella misura di € 1.500,00 (oltre oneri) con preventivo sottoscritto da entrambe le parti, con la espressa previsione che, il compenso era dovuto anche in caso di revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso (cfr. doc. 2 parte appellante);
3) in pari data 18.01.2021, l'avv. VA ha inviato a Margherita
Distribuzioni Spa e a NSA srl una comunicazione volta ad avviare trattative finalizzate al riconoscimento dei diritti derivanti dal contratto di lavoro a favore di , in quando indebitamente escluso Controparte_1 dall'operazione di cessione del ramo di azienda operata dal datore MD in data 20.11.2020;
4) con comunicazione in data 20.09.2021 ha revocato l'incarico CP conferito all'odierno appellante.
Ebbene, la fattispecie oggetto di causa è da sussumersi nell'alveo del contratto di cui all'art. 2233 c.c. che definisce i criteri necessari a determinare il compenso del professionista esercente una prestazione d'opera intellettuale.
Come noto, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale in tema di determinazione dei compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, tra cui figura l'accordo delle parti come fonte primaria, le tariffe professionali ovvero gli usi come fonti sussidiarie.
In questo termini, le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr. Cass., Sez. II, 23 maggio 2000, n.
6732; Cass., Sez. VI-2, 29 dicembre 2011, n. 29837; Cass., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17726) per cui il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione.
Tornando al caso di specie, l'accordo sul compenso raggiunto dalle parti
(e valevole anche in caso di revoca) deve essere considerata la fonte
(principale) per la determinazione dell'importo dovuto da CP
per l'attività di assistenza e, come si è detto, per pattuizione
[...] esplicita tra le parti il compenso deve essere corrisposto dal cliente in modo integrale, nonostante l'intervenuta revoca del mandato difensivo.
Pag. 5 a 7 Tanto premesso, non è condivisa la decurtazione al compenso che è stata operata dal primo giudice nella misura di € 300,00 sul motivato presupposto dell'inefficacia della lettera di messa in mora indirizzata in data 18.01.2021 alla società Margherita Distribuzioni S.p.a. e NSA s.r.l., dal momento che l'attività compiuta nell'interesse della parte non si è rivelata né inutile né tantomeno dannosa.
Invero, non è contestato che l'affitto di ramo di azienda a favore della società sia avvenuto a favore di in epoca Parte_3 successiva all'inoltro della comunicazione, sicchè la messa in mora risulta essere stata indirizzata ai soggetti all'epoca legittimati consentendo al difensore di avviare le trattative stragiudiziali nell'interesse del suo assistito, che risultano documentalmente provate nel fascicolo di primo grado.
Per questo motivo, il motivo di appello proposto in via principale è ritenuto fondato.
Passando ad esaminare le difese assunte dall'appellato, CP
non ha formalmente proposto - come da suo preciso onere – un
[...] appello incidentale nei modi e termini previsti dall'art. 343 c.p.c. al fine di riproporre in appello i motivi di opposizione disattesi dal primo giudice, per cui non possono essere sottoposte ad esame da questo giudice le argomentazioni e difese svolte dalla parte appellata nella propria comparsa costitutiva, tardivamente depositata nel fascicolo di causa.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da RC VA, pertanto essere accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
deve essere condannato al pagamento della somma Controparte_1 capitale di € 2.188,68, oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
§ Le spese di lite.
La riforma integrale della sentenza di primo grado comporta la rideterminazione officiosa anche delle spese del primo grado di giudizio (e la liquidazione delle spese per il procedimento di ingiunzione).
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico di parte appellata in applicazione del principio di causalità della lite.
Pag. 6 a 7 Il compenso del difensore è liquidato in conformità ai parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al Decreto ministeriale n. 147/2022
(scaglione tariffario compreso tra euro 1.101,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado rubricata al n. 708/2024 degli
Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 36/2024 pubbl. il 15/01/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Ivrea, condanna al pagamento a favore dell'avv. RC VA della Controparte_1 somma di € 2.188,68, oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_1 dell'avv. RC VA che si liquidano: a) per il procedimento di ingiunzione, in € 366,00 per onorari, € 15,00 per spese imponibili, € 76,00 per contributo e marca da bollo;
b) per il primo grado, in complessivi € 900,00 per compenso professionale;
c) per il secondo grado, in complessivi € 864,00 per compenso professionale, € 174,00 per contributo unificato e marca;
d) per le voci a) b) e c), oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri legali accessori;
Ivrea, 28.02.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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