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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 31/10/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2627/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA MASSAI Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA ZAPPA Controparte_1 P.IVA_2
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Controparte_2 P.IVA_3
PAVOLINI
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO PAVOLINI Controparte_3 P.IVA_4
CONVENUTI sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine di cui all'art. 189, n. 1), c.p.c.:
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «“Voglia il Tribunale adito, Parte_1 ogni contraria istanza disattesa:- nel merito, in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente Società in relazione alla responsabilità dedotta nella presente controversia in subordine, dichiarare l'inammissibilità, o, quanto meno, rigettare ogni domanda proposta dall'attore nei confronti dell'esponente, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
in via subordinata, nel merito, con espressa dichiarazione di non voler accettare il contraddittorio su domande inerenti a fatti estranei all'oggetto del rapporto contrattuale inter partes, rigettare in ogni caso le domande dell'attore, perché infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
in ogni caso, condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ., da pagina 1 di 8 liquidarsi equitativamente, nonché al pagamento della somma di cui all'ultimo comma della suddetta disposizione. Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio In via Istruttoria si chiede al G.I. adito di voler disporre un supplemento di CTU al fine di accertare se i danni cagionati ai macchinari siano riconducibile con la dinamica dichiarata da parte resistente (guasto del giunto che ha reso necessaria la sospensione della fornitura di energia per la riparazione del giunto stesso) e di conseguenza che gli sbalzi di energia elettrica siano stati generati dal guasto del giunto di media tensione come dichiarati da . Si chiede altresì che il G.I. adito voglia autorizzare ex art. Controparte_1
210 cpc l'acquisizione del fascicolo processuale del giudizio pendente dinnanzi al GDP di Pace. Si chiede altresì prova per testi del Sig. , legale rappresentate p.t. della Tes_1 Controparte_4
[...
residente in [...], sui seguenti capitoli di prova:
1. D.C.V. che nei giorni 15-16 luglio 2016 si verificavano delle interruzioni di energia presso i locali della tessitura sita in CP_4
Montemurlo, via Venezia 44; D.C.V che in particolare una di tali interruzioni aveva una durata prolungata di oltre 4 minuti;
3. D.C.V che le schede ed il display del macchinario tessile K1 riportavano danni non riparabili;
4. D.C.V. che in data 26 luglio 2016 apriva il sinistro con la propria compagnia assicurativa in virtù della polizza assicurativa a copertura dei guasti Parte_1 meccanici dovuti da interruzione di energia elettrica (cfr doc. 1);
5. D.C.V che la Parte_1
Le indennizzava il complessivo importo di Euro 12.00,00, come da quietanza di pagamento che Le si mostra (cfr. doc. n. 3) “».
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «previo ogni accertamento del Controparte_1 caso ed ogni avversa eccezione e deduzione disattesa, respingere in quanto infondata ogni domanda azionata nei confronti di . Con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria, si Controparte_1 chiede, occorrendo, l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova dedotti in sede di memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.».
Il procuratore di ha concluso chiedendo: « - nel merito, in via Controparte_2 principale, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente Società in relazione alla responsabilità dedotta nella presente controversia in subordine, dichiarare l'inammissibilità, o, quanto meno, rigettare ogni domanda proposta dall'attore nei confronti dell'esponente, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
in via subordinata, nel merito, con espressa dichiarazione di non voler accettare il contraddittorio su domande inerenti a fatti estranei all'oggetto del rapporto contrattuale inter partes, rigettare in ogni caso le domande dell'attore, perché infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
in ogni caso, condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ., da liquidarsi equitativamente, nonché al pagamento della somma di cui all'ultimo comma della suddetta disposizione. Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio».
Il procuratore di ha concluso chiedendo: « - nel merito, in via principale, nel Controparte_3 merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente Società in relazione
pagina 2 di 8 alla responsabilità dedotta nella presente controversia in subordine, dichiarare l'inammissibilità, o, quanto meno, rigettare ogni domanda proposta dall'attore nei confronti dell'esponente, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
in via subordinata, nel merito, con espressa dichiarazione di non voler accettare il contraddittorio su domande inerenti a fatti estranei all'oggetto del rapporto contrattuale inter partes, rigettare in ogni caso le domande dell'attore, perché infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
in ogni caso, condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ., da liquidarsi equitativamente, nonché al pagamento della somma di cui all'ultimo comma della suddetta disposizione. Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto la condanna di Parte_1
, ed Controparte_1 Controparte_5 CP_3
, anche in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 12.000,00, oltre interessi, a titolo di
[...] rivalsa per l'indennizzo corrisposto alla propria assicurata, , in relazione Controparte_4 ai danni subiti da un macchinario tessile a seguito di un'interruzione della fornitura di energia elettrica verificatasi in data 15 luglio 2016.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver assunto, in forza della polizza n. 15702AD, la gestione del sinistro occorso alla propria assicurata , con sede in Montemurlo (PO), via Venezia n. 44, in Controparte_4 relazione al danneggiamento delle parti elettroniche (schede e display) del macchinario tessile K1, causato da un'interruzione della fornitura di energia elettrica alimentata da media tensione, protrattasi per oltre 4 minuti e 22 secondi, accompagnata da sbalzi di tensione;
- di aver provveduto alla liquidazione dell'importo di euro 12.000,00 in favore della propria assicurata a titolo di indennizzo per i danni subiti;
- che dagli accertamenti svolti, anche tramite perizia tecnica, era emerso che il danno era riconducibile all'interruzione e agli sbalzi di tensione verificatisi in data 15 luglio 2016;
- che analogo sinistro si era verificato, nella medesima data, presso altra azienda tessile ubicata nelle vicinanze (TESSITURA SINTEX SRL), a conferma della natura e dell'estensione del disservizio;
- che, nonostante i ripetuti solleciti, le convenute non avevano provveduto al rimborso dell'importo corrisposto all'assicurata;
- che, in data 21 gennaio 2022, aveva esperito infruttuosamente il tentativo di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda.
pagina 3 di 8 Si è costituita in giudizio la convenuta che ha dedotto ed eccepito: Controparte_1
- che l'interruzione della fornitura di energia elettrica del 15 luglio 2016 era stata causata da un guasto accidentale e non prevedibile a un giunto di media tensione, situato in un tratto di linea interrato non ispezionabile;
- che l'interruzione era durata 4 minuti e 32 secondi e non aveva comportato sovratensioni o sbalzi di tensione;
- che nessun altro cliente, ad eccezione della e della TESSITURA Controparte_4
SINTEX SRL, aveva lamentato danni;
- che la linea interessata era stata realizzata e manutenuta secondo i migliori standard tecnici e che l'interruzione rientrava tra gli eventi fisiologici non imputabili al distributore;
- che la responsabilità per i danni lamentati era da escludersi, anche in considerazione dell'obbligo dell'utente di dotarsi di idonei sistemi di protezione contro le interruzioni e le variazioni di tensione.
ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, con Controparte_1 vittoria di spese e competenze.
Si sono costituiti in giudizio, con separato, ancorché sovrapponibili atti, e con il medesimo difensore,
ed , che hanno dedotto ed eccepito: Controparte_5 Controparte_3
- che le rispettive società, in qualità di venditrici di energia elettrica (trader), non svolgevano attività di distribuzione né avevano la disponibilità giuridica o materiale della rete elettrica;
- che, pertanto, difettavano di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea, fondata su un evento (interruzione della fornitura) ascrivibile esclusivamente al distributore;
- che, in ogni caso, non sussisteva alcun nesso causale tra l'asserito disservizio e i danni lamentati, né risultava provata la sussistenza e l'entità dei danni stessi.
ed hanno, quindi, rispettivamente Controparte_5 Controparte_3 concluso chiedendo l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze.
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., ed esperita la mediazione, obbligatoria ratione materiæ, con esito negativo, la causa è stata istruita mediante CTU sul seguente quesito: «Il CTU, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, chiesti eventualmente chiarimenti alle parti ex art. 194 c.p.c., esperiti i necessari sopralluoghi, accerti la sussistenza di danni alle parti elettroniche del macchinario tessile K1 (schede e display) della e dica se i danni siano imputabili Controparte_4 alla predetta interruzione dell'energia elettrica del 15 luglio 2016 e quantifichi il costo per la sostituzione della scheda danneggiata del suddetto macchinario».
pagina 4 di 8 Indi rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 16 settembre 2025, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
1.1. Con riferimento al difetto di legittimazione passiva impropria sollevato da
[...]
ed e correttamente da queste qualificato Controparte_5 Controparte_3 qualificato come difetto di titolarità passiva del rapporto, deve segnalarsi che, essendovi questione più liquida, attinente al merito della pretesa, trattasi di questione assorbita.
1.2. Tanto premesso, merita rilevare che la domanda proposta dall'attrice, come da questa precisato in prima udienza, troverebbe, a parere della , titolo nel contratto di fornitura di energia elettrica (che, Pt_1 nondimeno, a fronte delle contestazioni di ed Controparte_5 Controparte_3 non risulta prodotto), ed è domanda risarcitoria proposta in surrogazione dall'assicuratore ex art. 1916 c.c.
1.3. Orbene, giova allora rammentare che l'onere della prova del nesso di causalità e del danno, tanto nel caso della responsabilità contrattuale, quanto nel caso della responsabilità extracontrattuale — che più correttamente appare ricorrere nei confronti del distributore, che non è legato all'utente da alcun contratto — fa capo a chi agisce in giudizio ex art. 2697 c.c.
1.4. Nel caso di specie, difetta la prova sia del nesso di causalità tra il presunto inadempimento (o illecito) delle convenute e il danno, sia, per vero, dello stesso danno risentito da , CP_4 indennizzato dall'odierna attrice.
Il consulente tecnico d'ufficio, p.i. , nella propria relazione peritale, nella quale Persona_1 ha evidenziato l'impossibilità di accertare la sussistenza dei danni alle componenti elettroniche del macchinario tessile K1, atteso che i pezzi asseritamente danneggiati erano stati sostituiti nel 2016 e non risultavano più disponibili per un esame diretto. Ha inoltre rilevato che non era stato possibile stabilire se il macchinario visionato in sede di sopralluogo fosse effettivamente quello interessato dal sinistro, né ricostruire con precisione la dinamica dell'evento, anche in ragione del tempo trascorso e della mancanza di documentazione tecnica coeva, segnalando, in ogni caso, che «la maggior parte dei danneggiamenti alla componentistica elettronica sono dovuti a sovratensioni» e che «non [era] possibile dire se i presunti danni [fossero] imputabili alla predetta interruzione dell'energia elettrica del 15 luglio 2016» o anche a «ipotetici sbalzi di tensione».
Ritiene il giudicante di poter far propria la CTU, eseguita con attenta e rigorosa documentazione, completa ed esaustiva, scevra di aporie e contraddizioni, che le cui conclusioni, che fanno perno sull'impossibilità di svolgere l'accertamento per mancanza dell'oggetto di tale accertamento, sono, dunque, pienamente condivisibili.
pagina 5 di 8 1.5. Né può ritenersi che l'accoglimento delle istanze istruttorie reiterate in sede conclusiva dall'attrice potrebbe portare a differenti conclusioni.
E invero, quanto all'acquisizione degli atti del fascicolo pendente innanzi al Giudice di Pace di Prato per diversa domanda risarcitoria — in disparte la circostanza che essendo atti di un procedimento di cui la
è parte, non vi sarebbe necessità dell'ordine di esibizione — deve osservarsi che la parte in alcun Pt_1 modo illustra ove risiederebbe la rilevanza dell'acquisizione, avendo ad oggetto un diverso macchinario (le cui componenti, eventualmente, potrebbero essere state conservate) e, comunque, non essendo indicato che tipo di accertamenti risulterebbero svolti in tale procedimento.
Quanto alle prove per testi, deve ribadirsi, che il cap. 1 «D.C.V. che nei giorni 15-16 luglio 2016 si verificavano delle interruzioni di energia presso i locali della sita in Montemurlo, Controparte_4 via Venezia 44» e in parte generico e in parte pacifico;
cha il cap. 2 «D.C.V che in particolare una di tali interruzioni aveva una durata prolungata di oltre 4 minuti» è pacifico;
che il cap. 3 «D.C.V che le schede ed il display del macchinario tessile K1 riportavano danni non riparabili» è valutativo e, pertanto, se tali componenti fossero stati conservati, tale profilo sarebbe stato valutato in sede di CTU;
che il cap. 4 «D.C.V. che in data 26 luglio 2016 apriva il sinistro con la propria compagnia assicurativa
[...] in virtù della polizza assicurativa a copertura dei guasti meccanici dovuti da interruzione Parte_1 di energia elettrica (cfr doc. 1)» e il cap. 5 «D.C.V che la Le indennizzava il Parte_1 complessivo importo di Euro 12.00,00, come da quietanza di pagamento che Le si mostra (cfr. doc. n. 3)» sono documentali.
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico della parte attrice.
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, di un valore compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta. Per quanto riguarda e Controparte_2
, risultando difesi dal medesimo difensore, che ha depositato atti sostanzialmente Controparte_3 identici, in applicazione dell'art. 4, co. 1 bis, c.p.c. i compensi riconosciuti a ciascuna parte vengono liquidati nella misura della metà del compenso base, aumentato del 30%. Non risultano, invece, documentate spese per CTP.
Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione, liquidate sulla base dei minimi per le fasi di attivazione e di negoziazione.
3. In ragione della soccombenza le spese di CTU, già liquidate in favore del consulente, p.i.
, con decreto del 27 aprile 2025, debbono essere poste definitivamente a carico Persona_1 della parte attrice.
4. Ritiene il Tribunale che la condotta processuale dell'attrice rilevi ai fini dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo deve rammentarsi che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «agire o resistere in
pagina 6 di 8 giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ., Sez. 3 , ord. n. 4430 del 11/02/2022). Nel caso di specie, la parte attrice ha introdotto il giudizio senza alcun vaglio della tenuta sul piano probatorio della propria pretesa, ed anzi addirittura chiedendo CTU per accertare «la compatibilità dei danni riportati alle parti elettroniche del macchinario tessile K1 (schede e display) di proprietà della » con le interruzioni di energia elettrica, Controparte_4 ancorché dette “parti elettroniche” non fossero state conservate.
Ne consegue la condanna dell'opponente al pagamento, per un verso, in favore delle controparti, di una somma che, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., può equitativamente determinarsi in misura par a un quarto, e, per altro verso, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., della somma di
€ 1.000 tenuto conto del dispendio di risorse (notoriamente scarse) dello Stato impiegate per la trattazione di una causa la cui introduzione rappresenta un abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna rimborsare le spese di lite che si liquidano: Parte_1
2.1. in favore di in € 4.000,00 per compensi di avvocato del Controparte_1 giudizio di merito, € 1.000 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
2.2. in favore di in € 2.600,00 per compensi di Controparte_2 avvocato del giudizio di merito, € 650,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
2.3. in favore di in € 2.600,00 per compensi di avvocato del giudizio Controparte_3 di merito, € 650,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 17 aprile 2025, definitivamente a carico di;
Parte_1
4. condanna al pagamento: Parte_1
4.1. in favore di , ex art. 96, co. 3, c.p.c., della somma di Controparte_1
€ 1.250,00;
pagina 7 di 8 4.2. in favore di , ex art. 96, co. 3, c.p.c., della Controparte_2 somma di € 813,00;
4.3. in favore di , ex art. 96, co. 3, c.p.c., della somma di € 813,00; Controparte_3
4.4. in favore della cassa delle ammende, ex art. 96, co. 4, c.p.c., della somma di € 1.000,00.
Così deciso in Prato il giorno 31 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2627/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA MASSAI Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA ZAPPA Controparte_1 P.IVA_2
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Controparte_2 P.IVA_3
PAVOLINI
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO PAVOLINI Controparte_3 P.IVA_4
CONVENUTI sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine di cui all'art. 189, n. 1), c.p.c.:
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «“Voglia il Tribunale adito, Parte_1 ogni contraria istanza disattesa:- nel merito, in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente Società in relazione alla responsabilità dedotta nella presente controversia in subordine, dichiarare l'inammissibilità, o, quanto meno, rigettare ogni domanda proposta dall'attore nei confronti dell'esponente, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
in via subordinata, nel merito, con espressa dichiarazione di non voler accettare il contraddittorio su domande inerenti a fatti estranei all'oggetto del rapporto contrattuale inter partes, rigettare in ogni caso le domande dell'attore, perché infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
in ogni caso, condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ., da pagina 1 di 8 liquidarsi equitativamente, nonché al pagamento della somma di cui all'ultimo comma della suddetta disposizione. Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio In via Istruttoria si chiede al G.I. adito di voler disporre un supplemento di CTU al fine di accertare se i danni cagionati ai macchinari siano riconducibile con la dinamica dichiarata da parte resistente (guasto del giunto che ha reso necessaria la sospensione della fornitura di energia per la riparazione del giunto stesso) e di conseguenza che gli sbalzi di energia elettrica siano stati generati dal guasto del giunto di media tensione come dichiarati da . Si chiede altresì che il G.I. adito voglia autorizzare ex art. Controparte_1
210 cpc l'acquisizione del fascicolo processuale del giudizio pendente dinnanzi al GDP di Pace. Si chiede altresì prova per testi del Sig. , legale rappresentate p.t. della Tes_1 Controparte_4
[...
residente in [...], sui seguenti capitoli di prova:
1. D.C.V. che nei giorni 15-16 luglio 2016 si verificavano delle interruzioni di energia presso i locali della tessitura sita in CP_4
Montemurlo, via Venezia 44; D.C.V che in particolare una di tali interruzioni aveva una durata prolungata di oltre 4 minuti;
3. D.C.V che le schede ed il display del macchinario tessile K1 riportavano danni non riparabili;
4. D.C.V. che in data 26 luglio 2016 apriva il sinistro con la propria compagnia assicurativa in virtù della polizza assicurativa a copertura dei guasti Parte_1 meccanici dovuti da interruzione di energia elettrica (cfr doc. 1);
5. D.C.V che la Parte_1
Le indennizzava il complessivo importo di Euro 12.00,00, come da quietanza di pagamento che Le si mostra (cfr. doc. n. 3) “».
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «previo ogni accertamento del Controparte_1 caso ed ogni avversa eccezione e deduzione disattesa, respingere in quanto infondata ogni domanda azionata nei confronti di . Con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria, si Controparte_1 chiede, occorrendo, l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova dedotti in sede di memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.».
Il procuratore di ha concluso chiedendo: « - nel merito, in via Controparte_2 principale, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente Società in relazione alla responsabilità dedotta nella presente controversia in subordine, dichiarare l'inammissibilità, o, quanto meno, rigettare ogni domanda proposta dall'attore nei confronti dell'esponente, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
in via subordinata, nel merito, con espressa dichiarazione di non voler accettare il contraddittorio su domande inerenti a fatti estranei all'oggetto del rapporto contrattuale inter partes, rigettare in ogni caso le domande dell'attore, perché infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
in ogni caso, condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ., da liquidarsi equitativamente, nonché al pagamento della somma di cui all'ultimo comma della suddetta disposizione. Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio».
Il procuratore di ha concluso chiedendo: « - nel merito, in via principale, nel Controparte_3 merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente Società in relazione
pagina 2 di 8 alla responsabilità dedotta nella presente controversia in subordine, dichiarare l'inammissibilità, o, quanto meno, rigettare ogni domanda proposta dall'attore nei confronti dell'esponente, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
in via subordinata, nel merito, con espressa dichiarazione di non voler accettare il contraddittorio su domande inerenti a fatti estranei all'oggetto del rapporto contrattuale inter partes, rigettare in ogni caso le domande dell'attore, perché infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
in ogni caso, condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ., da liquidarsi equitativamente, nonché al pagamento della somma di cui all'ultimo comma della suddetta disposizione. Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto la condanna di Parte_1
, ed Controparte_1 Controparte_5 CP_3
, anche in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 12.000,00, oltre interessi, a titolo di
[...] rivalsa per l'indennizzo corrisposto alla propria assicurata, , in relazione Controparte_4 ai danni subiti da un macchinario tessile a seguito di un'interruzione della fornitura di energia elettrica verificatasi in data 15 luglio 2016.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver assunto, in forza della polizza n. 15702AD, la gestione del sinistro occorso alla propria assicurata , con sede in Montemurlo (PO), via Venezia n. 44, in Controparte_4 relazione al danneggiamento delle parti elettroniche (schede e display) del macchinario tessile K1, causato da un'interruzione della fornitura di energia elettrica alimentata da media tensione, protrattasi per oltre 4 minuti e 22 secondi, accompagnata da sbalzi di tensione;
- di aver provveduto alla liquidazione dell'importo di euro 12.000,00 in favore della propria assicurata a titolo di indennizzo per i danni subiti;
- che dagli accertamenti svolti, anche tramite perizia tecnica, era emerso che il danno era riconducibile all'interruzione e agli sbalzi di tensione verificatisi in data 15 luglio 2016;
- che analogo sinistro si era verificato, nella medesima data, presso altra azienda tessile ubicata nelle vicinanze (TESSITURA SINTEX SRL), a conferma della natura e dell'estensione del disservizio;
- che, nonostante i ripetuti solleciti, le convenute non avevano provveduto al rimborso dell'importo corrisposto all'assicurata;
- che, in data 21 gennaio 2022, aveva esperito infruttuosamente il tentativo di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda.
pagina 3 di 8 Si è costituita in giudizio la convenuta che ha dedotto ed eccepito: Controparte_1
- che l'interruzione della fornitura di energia elettrica del 15 luglio 2016 era stata causata da un guasto accidentale e non prevedibile a un giunto di media tensione, situato in un tratto di linea interrato non ispezionabile;
- che l'interruzione era durata 4 minuti e 32 secondi e non aveva comportato sovratensioni o sbalzi di tensione;
- che nessun altro cliente, ad eccezione della e della TESSITURA Controparte_4
SINTEX SRL, aveva lamentato danni;
- che la linea interessata era stata realizzata e manutenuta secondo i migliori standard tecnici e che l'interruzione rientrava tra gli eventi fisiologici non imputabili al distributore;
- che la responsabilità per i danni lamentati era da escludersi, anche in considerazione dell'obbligo dell'utente di dotarsi di idonei sistemi di protezione contro le interruzioni e le variazioni di tensione.
ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, con Controparte_1 vittoria di spese e competenze.
Si sono costituiti in giudizio, con separato, ancorché sovrapponibili atti, e con il medesimo difensore,
ed , che hanno dedotto ed eccepito: Controparte_5 Controparte_3
- che le rispettive società, in qualità di venditrici di energia elettrica (trader), non svolgevano attività di distribuzione né avevano la disponibilità giuridica o materiale della rete elettrica;
- che, pertanto, difettavano di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea, fondata su un evento (interruzione della fornitura) ascrivibile esclusivamente al distributore;
- che, in ogni caso, non sussisteva alcun nesso causale tra l'asserito disservizio e i danni lamentati, né risultava provata la sussistenza e l'entità dei danni stessi.
ed hanno, quindi, rispettivamente Controparte_5 Controparte_3 concluso chiedendo l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze.
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., ed esperita la mediazione, obbligatoria ratione materiæ, con esito negativo, la causa è stata istruita mediante CTU sul seguente quesito: «Il CTU, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, chiesti eventualmente chiarimenti alle parti ex art. 194 c.p.c., esperiti i necessari sopralluoghi, accerti la sussistenza di danni alle parti elettroniche del macchinario tessile K1 (schede e display) della e dica se i danni siano imputabili Controparte_4 alla predetta interruzione dell'energia elettrica del 15 luglio 2016 e quantifichi il costo per la sostituzione della scheda danneggiata del suddetto macchinario».
pagina 4 di 8 Indi rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 16 settembre 2025, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
1.1. Con riferimento al difetto di legittimazione passiva impropria sollevato da
[...]
ed e correttamente da queste qualificato Controparte_5 Controparte_3 qualificato come difetto di titolarità passiva del rapporto, deve segnalarsi che, essendovi questione più liquida, attinente al merito della pretesa, trattasi di questione assorbita.
1.2. Tanto premesso, merita rilevare che la domanda proposta dall'attrice, come da questa precisato in prima udienza, troverebbe, a parere della , titolo nel contratto di fornitura di energia elettrica (che, Pt_1 nondimeno, a fronte delle contestazioni di ed Controparte_5 Controparte_3 non risulta prodotto), ed è domanda risarcitoria proposta in surrogazione dall'assicuratore ex art. 1916 c.c.
1.3. Orbene, giova allora rammentare che l'onere della prova del nesso di causalità e del danno, tanto nel caso della responsabilità contrattuale, quanto nel caso della responsabilità extracontrattuale — che più correttamente appare ricorrere nei confronti del distributore, che non è legato all'utente da alcun contratto — fa capo a chi agisce in giudizio ex art. 2697 c.c.
1.4. Nel caso di specie, difetta la prova sia del nesso di causalità tra il presunto inadempimento (o illecito) delle convenute e il danno, sia, per vero, dello stesso danno risentito da , CP_4 indennizzato dall'odierna attrice.
Il consulente tecnico d'ufficio, p.i. , nella propria relazione peritale, nella quale Persona_1 ha evidenziato l'impossibilità di accertare la sussistenza dei danni alle componenti elettroniche del macchinario tessile K1, atteso che i pezzi asseritamente danneggiati erano stati sostituiti nel 2016 e non risultavano più disponibili per un esame diretto. Ha inoltre rilevato che non era stato possibile stabilire se il macchinario visionato in sede di sopralluogo fosse effettivamente quello interessato dal sinistro, né ricostruire con precisione la dinamica dell'evento, anche in ragione del tempo trascorso e della mancanza di documentazione tecnica coeva, segnalando, in ogni caso, che «la maggior parte dei danneggiamenti alla componentistica elettronica sono dovuti a sovratensioni» e che «non [era] possibile dire se i presunti danni [fossero] imputabili alla predetta interruzione dell'energia elettrica del 15 luglio 2016» o anche a «ipotetici sbalzi di tensione».
Ritiene il giudicante di poter far propria la CTU, eseguita con attenta e rigorosa documentazione, completa ed esaustiva, scevra di aporie e contraddizioni, che le cui conclusioni, che fanno perno sull'impossibilità di svolgere l'accertamento per mancanza dell'oggetto di tale accertamento, sono, dunque, pienamente condivisibili.
pagina 5 di 8 1.5. Né può ritenersi che l'accoglimento delle istanze istruttorie reiterate in sede conclusiva dall'attrice potrebbe portare a differenti conclusioni.
E invero, quanto all'acquisizione degli atti del fascicolo pendente innanzi al Giudice di Pace di Prato per diversa domanda risarcitoria — in disparte la circostanza che essendo atti di un procedimento di cui la
è parte, non vi sarebbe necessità dell'ordine di esibizione — deve osservarsi che la parte in alcun Pt_1 modo illustra ove risiederebbe la rilevanza dell'acquisizione, avendo ad oggetto un diverso macchinario (le cui componenti, eventualmente, potrebbero essere state conservate) e, comunque, non essendo indicato che tipo di accertamenti risulterebbero svolti in tale procedimento.
Quanto alle prove per testi, deve ribadirsi, che il cap. 1 «D.C.V. che nei giorni 15-16 luglio 2016 si verificavano delle interruzioni di energia presso i locali della sita in Montemurlo, Controparte_4 via Venezia 44» e in parte generico e in parte pacifico;
cha il cap. 2 «D.C.V che in particolare una di tali interruzioni aveva una durata prolungata di oltre 4 minuti» è pacifico;
che il cap. 3 «D.C.V che le schede ed il display del macchinario tessile K1 riportavano danni non riparabili» è valutativo e, pertanto, se tali componenti fossero stati conservati, tale profilo sarebbe stato valutato in sede di CTU;
che il cap. 4 «D.C.V. che in data 26 luglio 2016 apriva il sinistro con la propria compagnia assicurativa
[...] in virtù della polizza assicurativa a copertura dei guasti meccanici dovuti da interruzione Parte_1 di energia elettrica (cfr doc. 1)» e il cap. 5 «D.C.V che la Le indennizzava il Parte_1 complessivo importo di Euro 12.00,00, come da quietanza di pagamento che Le si mostra (cfr. doc. n. 3)» sono documentali.
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico della parte attrice.
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, di un valore compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta. Per quanto riguarda e Controparte_2
, risultando difesi dal medesimo difensore, che ha depositato atti sostanzialmente Controparte_3 identici, in applicazione dell'art. 4, co. 1 bis, c.p.c. i compensi riconosciuti a ciascuna parte vengono liquidati nella misura della metà del compenso base, aumentato del 30%. Non risultano, invece, documentate spese per CTP.
Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione, liquidate sulla base dei minimi per le fasi di attivazione e di negoziazione.
3. In ragione della soccombenza le spese di CTU, già liquidate in favore del consulente, p.i.
, con decreto del 27 aprile 2025, debbono essere poste definitivamente a carico Persona_1 della parte attrice.
4. Ritiene il Tribunale che la condotta processuale dell'attrice rilevi ai fini dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo deve rammentarsi che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «agire o resistere in
pagina 6 di 8 giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ., Sez. 3 , ord. n. 4430 del 11/02/2022). Nel caso di specie, la parte attrice ha introdotto il giudizio senza alcun vaglio della tenuta sul piano probatorio della propria pretesa, ed anzi addirittura chiedendo CTU per accertare «la compatibilità dei danni riportati alle parti elettroniche del macchinario tessile K1 (schede e display) di proprietà della » con le interruzioni di energia elettrica, Controparte_4 ancorché dette “parti elettroniche” non fossero state conservate.
Ne consegue la condanna dell'opponente al pagamento, per un verso, in favore delle controparti, di una somma che, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., può equitativamente determinarsi in misura par a un quarto, e, per altro verso, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., della somma di
€ 1.000 tenuto conto del dispendio di risorse (notoriamente scarse) dello Stato impiegate per la trattazione di una causa la cui introduzione rappresenta un abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna rimborsare le spese di lite che si liquidano: Parte_1
2.1. in favore di in € 4.000,00 per compensi di avvocato del Controparte_1 giudizio di merito, € 1.000 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
2.2. in favore di in € 2.600,00 per compensi di Controparte_2 avvocato del giudizio di merito, € 650,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
2.3. in favore di in € 2.600,00 per compensi di avvocato del giudizio Controparte_3 di merito, € 650,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 17 aprile 2025, definitivamente a carico di;
Parte_1
4. condanna al pagamento: Parte_1
4.1. in favore di , ex art. 96, co. 3, c.p.c., della somma di Controparte_1
€ 1.250,00;
pagina 7 di 8 4.2. in favore di , ex art. 96, co. 3, c.p.c., della Controparte_2 somma di € 813,00;
4.3. in favore di , ex art. 96, co. 3, c.p.c., della somma di € 813,00; Controparte_3
4.4. in favore della cassa delle ammende, ex art. 96, co. 4, c.p.c., della somma di € 1.000,00.
Così deciso in Prato il giorno 31 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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