Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 27/03/2025, n. 6276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6276 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06276/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12658/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12658 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Telecom AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Beraldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Atac S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BO WO AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Santi Dario Tomaselli, Paola Rea, Gianluigi Uzzo Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I.F.M. - ALna Facility Management S.p.A., Alfredo Cecchini S.r.l., Unidata S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Fiorucci, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. 0119509 del 20/7/2023, ricevuta a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Convenzione Metropolitana di Roma”, con la quale TA ha comunicato a Telecom di non dover procedere al Rinnovo della Convenzione per la copertura radio mobile della Metropolitana di Roma linee A e B in quanto le negoziazioni “sono ormai interrotte per la pendenza dei ricorsi da voi incardinati dinanzi al Tar Lazio Roma con i quali è stato impugnato il bando di gara relativo al ‘project financing (...)’ pubblicato da Roma capitale ed ogni atto ad esso presupposto collegato e conseguente”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota TA prot. 0135587 del 09/08/2024, avente ad oggetto “Convenzione per la copertura del segnale radiomobile delle linee della metropolitana di Roma Convenzione Metropolitana di Roma”, con la quale è stato comunicato a Telecom, inter alia, che si “prospetta una graduale risoluzione, per fasi, dell’attuale Convenzione vigente (tra TA e codeste Società Telefoniche) che si intenderà conclusa con la completa realizzazione dei nuovi supporti tecnologici e contestuale assunzione di piena efficacia della apposita distinta Convenzione, che TA e BO hanno sottoscritto in data 12/07/2024 ”;
- della comunicazione del 17 ottobre 2024, ricevuta a mezzo e-mail, con cui la Direzione Operativa Direzione Operativa ICT – Reti, Telefonia ed Infrastrutture di TA, ha rappresentato che “non è possibile utilizzare, nelle stazioni di Flaminio, Cipro e Valle Aurelia, l'attuale spazio occupato dal rack esistente all'interno del locale TLC per installazione del vostro armadio contenente il TEN”.
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di BO WO AL S.p.A. e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe a mezzo pec in data 19.9.2023 e depositato il 27.9.2023, la società ricorrente ha adito questo Tribunale, per l’annullamento:
- della nota prot. 0119509 del 20/7/2023, ricevuta a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Convenzione Metropolitana di Roma”, con la quale TA ha comunicato a Telecom di non dover procedere al Rinnovo della Convenzione per la copertura radio mobile della Metropolitana di Roma linee A e B in quanto le negoziazioni “sono ormai interrotte per la pendenza dei ricorsi da voi incardinati dinanzi al Tar Lazio Roma con i quali è stato impugnato il bando di gara relativo al ‘project financing (...)’ pubblicato da Roma capitale ed ogni atto ad esso presupposto collegato e conseguente”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto;
- con successivi motivi aggiunti, notificati a mezzo pec in data 30.10.2024 e depositati il 5.11.2024, la società ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale, instando per l’annullamento:
- della nota TA prot. 0135587 del 09/08/2024, avente ad oggetto “Convenzione per la copertura del segnale radiomobile delle linee della metropolitana di Roma Convenzione Metropolitana di Roma”, con la quale è stato comunicato a Telecom, inter alia, che si “prospetta una graduale risoluzione, per fasi, dell’attuale Convenzione vigente (tra TA e codeste Società Telefoniche) che si intenderà conclusa con la completa realizzazione dei nuovi supporti tecnologici e contestuale assunzione di piena efficacia della apposita distinta Convenzione, che TA e BO hanno sottoscritto in data 12/07/2024 ”;
- della comunicazione del 17 ottobre 2024, ricevuta a mezzo e-mail, con cui la Direzione Operativa Direzione Operativa ICT – Reti, Telefonia ed Infrastrutture di TA, ha rappresentato che “non è possibile utilizzare, nelle stazioni di Flaminio, Cipro e Valle Aurelia, l'attuale spazio occupato dal rack esistente all'interno del locale TLC per installazione del vostro armadio contenente il TEN”.
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto;
Visti i motivi di ricorso, siccome integrati da motivi aggiunti, come meglio articolati e rappresentati nei relativi atti processuali, che censurano gli atti impugnati;
Vista la costituzione in giudizio di Roma Capitale, in data 5.11.2024, e della controinteressata in epigrafe, in data 29.12.2023, onde resistere al ricorso;
Visto altresì l’atto di intervento ad adiuvandum, depositato il 19.11.2024;
Rilevato che, in ultimo, con nota versata in giudizio il 25.3.2025, la difesa della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, confermata anche all’udienza pubblica del 26 marzo 2025, come constatato a verbale in atti;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto della suddetta dichiarazione e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità dell’odierno ricorso (siccome integrato da motivi aggiunti), ai sensi dell’art.35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, in ragione della definizione esclusivamente in rito della presente controversia e, altresì, del concorde assenso delle parti, allo scopo manifestato in udienza dai difensori;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e siccome integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO