TAR Genova, sez. I, sentenza 29/07/2016, n. 921
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Ordinanza cautelare 5 novembre 2015
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Sentenza 29 luglio 2016

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Il provvedimento analizzato è una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), emessa il 23 giugno 2016, con numero di registro generale 505 del 2015. La parte ricorrente, una società titolare di una concessione demaniale marittima, ha contestato un'ordinanza del Comune di Lerici che imponeva l'apertura degli accessi pedonali al mare anche durante la stagione invernale. Le questioni giuridiche sollevate dalla ricorrente riguardavano la presunta violazione dei diritti di proprietà, l'assenza di comunicazione di avvio del procedimento e l'erronea applicazione delle normative in materia di accesso pubblico alla battigia. Il giudice ha respinto il ricorso, argomentando che l'ordinanza non costituiva una servitù coattiva, ma richiamava obblighi già esistenti per garantire l'accesso pubblico al mare, in linea con la normativa vigente. Inoltre, ha ritenuto infondate le censure relative alla mancanza di urgenza e alla necessità di comunicazione di avvio del procedimento, evidenziando che l'atto impugnato non introduceva nuovi obblighi. La sentenza ha quindi confermato la legittimità dell'operato del Comune, condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 29/07/2016, n. 921
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 921
    Data del deposito : 29 luglio 2016
    Fonte ufficiale :

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