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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/11/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023 / 3322
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023 /3322 promossa da:
CP_1
posizione definita per essersi il processo interrotto, senza ulteriore riassunzione –
Parte_1
, Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. FONTANESI MONICA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORI/OPPONENTI; contro
CP_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. RONDANI ALBERTO e dall'Avv. CATELLI LORENZO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO;
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 22.10.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
e hanno opposto il decreto ingiuntivo n. 885/23, con cui Parte_2 Parte_1 CP_1
aveva preteso il pagamento della somma di € 1.731.924,5, Controparte_4 oltre interessi, quale corrispettivo per forniture di medicinali, protrattesi nel tempo e rimaste impagate.
Dopo l'interruzione del giudizio, dovuta alla liquidazione giudiziale di il giudizio è CP_1 stato proseguito solo da e già evocati come garanti della società, debitrice Pt_2 Pt_1 principale.
L'opposizione ha, in primo luogo, evocato la liberazione dei garanti, a norma degli artt. 1956 e 1957
c.c. La difesa di parte opposta ha replicato affermando che gli opponenti sono obbligati non quali
'fideiussori' ma in forza di un contratto di garanzia autonoma.
Ora, dal momento che il cd contratto autonomo di garanzia è figura che diverge dal modello tipico, tratteggiato nel codice, è possibile – in estrema sintesi – affermare che non esiste un unico modello di 'garanzia autonoma': l'atipicità della figura suggerisce che la diversione dal modello legale è funzione dell'esercizio della libertà negoziale e delle modalità con le quali le parti hanno voluto organizzare i reciproci interessi.
Nel caso di specie, le due garanzie recano la menzione espressa della loro caratterizzazione 'a prima richiesta' (ergo: senza beneficio di escussione) e 'senza eccezioni'.
Ciò vuol dire che l'impegno contrattuale di e assume la stessa dimensione Pt_2 Pt_1 funzionale di una cauzione (in senso lato, essendo non reale, ma obbligatoria), utile ad acquisire al patrimonio del creditore una immediata disponibilità a garanzia degli obblighi assunti non direttamente dal garante ma dal debitore principale.
I garanti hanno peraltro riconosciuto la pre-esistenza del debito nella misura pari a quella che si sono impegnati (€ 1.731.924,5) a versare a semplice richiesta del creditore.
Non vi è alcun riferimento agli artt. 1956 e 1957 c.c. Non si tratta di norma imperative: il meccanismo cauzionale non reale è idoneo a garantire interessi meritevoli di tutela del creditore
2 (soddisfazione di un credito esistente) e del debitore (ottenimento di ulteriori linee di credito o conferma di quelle precedenti), che non revocano in dubbio la validità dell'accordo.
Gli opponenti hanno anche invocato l'exceptio doli, espressione generica con la quale riassuntivamente si indica una capacità oppositiva del debitore a fronte di una escussione abusiva, in quanto relativa a un debito che si sa già essere inesistente in quanto fondato su un titolo (che il creditore sa già essere) invalido (cfr. art. 1338 c.c., ove la menzione di cause di invalidità che possono essere note a una delle parti) o inesistente (nel senso di: in tutto o in parte già estinto).
In questo caso, CD ha richiesto il pagamento di una somma, sovrapponibile all'entità di quella riconosciuta come pre-esistente nel titolo negoziale.
Gli opponenti, dal canto loro, non hanno allegato alcun elemento che evidenzi che il credito sarebbe di entità diversa, perché (in ipotesi:)
• estinto anche solo in parte o
• non dovuto a motivo di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (a) successivo alla sottoscrizione e (b) noto al creditore che abbia capziosamente finto di non avere cognizione.
Gli opponenti hanno poi contestato che, riconosciuto il debito preesistente per la cifra di €
1.731.924,5, i garanti non potrebbero farsi carico degli interessi né delle ulteriori spese, connesse al recupero del credito.
La tesi è suggestiva ma va chiarita: altro è l'entità del credito garantito, altro è l'impegno concretamente assunto. Il debitore principale è le lettere di garanzia in atti definiscono CP_1 la somma massima garantita rispetto a un credito che (in astratto) può essere più ampio (€
1.731.924,5, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/02 dal 16.03.23). I garanti sono due, per cui risponderanno nei limiti della somma da loro indicata come importo massimo garantito a p. 2 della lettera di garanzia, secondo meccanismi di riduzione concorrente applicabili in sede esecutiva.
Pertanto: va accertato che l'esposizione del debitore principale è più ampia, perché si 'arricchisce' di interessi ed accessori medio tempore maturati: in questo bacino più ampio, i due garanti intervengono, quali condebitori solidali, entro l'importo massimo garantito (v. punto 3 della lettera di garanzia).
Per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3322/23 RG, così decide: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, con la precisazione che gli opponenti rispondono, in solido, sino all'importo di € 1.731.924,5 ciascuno, sulla somma complessiva dovuta per le esposizioni del debitore principale AD srl, da intendersi per l'importo, accertato nel decreto opposto, di €
1.731.924,5, oltre interessi al saggio ex d. lgs. n. 231/02 dal 16.03.23 al soddisfo;
condanna gli opponenti alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 40.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico degli opponenti le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
Così deciso, in Parma 31/10/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023 /3322 promossa da:
CP_1
posizione definita per essersi il processo interrotto, senza ulteriore riassunzione –
Parte_1
, Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. FONTANESI MONICA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORI/OPPONENTI; contro
CP_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. RONDANI ALBERTO e dall'Avv. CATELLI LORENZO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO;
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 22.10.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
e hanno opposto il decreto ingiuntivo n. 885/23, con cui Parte_2 Parte_1 CP_1
aveva preteso il pagamento della somma di € 1.731.924,5, Controparte_4 oltre interessi, quale corrispettivo per forniture di medicinali, protrattesi nel tempo e rimaste impagate.
Dopo l'interruzione del giudizio, dovuta alla liquidazione giudiziale di il giudizio è CP_1 stato proseguito solo da e già evocati come garanti della società, debitrice Pt_2 Pt_1 principale.
L'opposizione ha, in primo luogo, evocato la liberazione dei garanti, a norma degli artt. 1956 e 1957
c.c. La difesa di parte opposta ha replicato affermando che gli opponenti sono obbligati non quali
'fideiussori' ma in forza di un contratto di garanzia autonoma.
Ora, dal momento che il cd contratto autonomo di garanzia è figura che diverge dal modello tipico, tratteggiato nel codice, è possibile – in estrema sintesi – affermare che non esiste un unico modello di 'garanzia autonoma': l'atipicità della figura suggerisce che la diversione dal modello legale è funzione dell'esercizio della libertà negoziale e delle modalità con le quali le parti hanno voluto organizzare i reciproci interessi.
Nel caso di specie, le due garanzie recano la menzione espressa della loro caratterizzazione 'a prima richiesta' (ergo: senza beneficio di escussione) e 'senza eccezioni'.
Ciò vuol dire che l'impegno contrattuale di e assume la stessa dimensione Pt_2 Pt_1 funzionale di una cauzione (in senso lato, essendo non reale, ma obbligatoria), utile ad acquisire al patrimonio del creditore una immediata disponibilità a garanzia degli obblighi assunti non direttamente dal garante ma dal debitore principale.
I garanti hanno peraltro riconosciuto la pre-esistenza del debito nella misura pari a quella che si sono impegnati (€ 1.731.924,5) a versare a semplice richiesta del creditore.
Non vi è alcun riferimento agli artt. 1956 e 1957 c.c. Non si tratta di norma imperative: il meccanismo cauzionale non reale è idoneo a garantire interessi meritevoli di tutela del creditore
2 (soddisfazione di un credito esistente) e del debitore (ottenimento di ulteriori linee di credito o conferma di quelle precedenti), che non revocano in dubbio la validità dell'accordo.
Gli opponenti hanno anche invocato l'exceptio doli, espressione generica con la quale riassuntivamente si indica una capacità oppositiva del debitore a fronte di una escussione abusiva, in quanto relativa a un debito che si sa già essere inesistente in quanto fondato su un titolo (che il creditore sa già essere) invalido (cfr. art. 1338 c.c., ove la menzione di cause di invalidità che possono essere note a una delle parti) o inesistente (nel senso di: in tutto o in parte già estinto).
In questo caso, CD ha richiesto il pagamento di una somma, sovrapponibile all'entità di quella riconosciuta come pre-esistente nel titolo negoziale.
Gli opponenti, dal canto loro, non hanno allegato alcun elemento che evidenzi che il credito sarebbe di entità diversa, perché (in ipotesi:)
• estinto anche solo in parte o
• non dovuto a motivo di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (a) successivo alla sottoscrizione e (b) noto al creditore che abbia capziosamente finto di non avere cognizione.
Gli opponenti hanno poi contestato che, riconosciuto il debito preesistente per la cifra di €
1.731.924,5, i garanti non potrebbero farsi carico degli interessi né delle ulteriori spese, connesse al recupero del credito.
La tesi è suggestiva ma va chiarita: altro è l'entità del credito garantito, altro è l'impegno concretamente assunto. Il debitore principale è le lettere di garanzia in atti definiscono CP_1 la somma massima garantita rispetto a un credito che (in astratto) può essere più ampio (€
1.731.924,5, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/02 dal 16.03.23). I garanti sono due, per cui risponderanno nei limiti della somma da loro indicata come importo massimo garantito a p. 2 della lettera di garanzia, secondo meccanismi di riduzione concorrente applicabili in sede esecutiva.
Pertanto: va accertato che l'esposizione del debitore principale è più ampia, perché si 'arricchisce' di interessi ed accessori medio tempore maturati: in questo bacino più ampio, i due garanti intervengono, quali condebitori solidali, entro l'importo massimo garantito (v. punto 3 della lettera di garanzia).
Per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3322/23 RG, così decide: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, con la precisazione che gli opponenti rispondono, in solido, sino all'importo di € 1.731.924,5 ciascuno, sulla somma complessiva dovuta per le esposizioni del debitore principale AD srl, da intendersi per l'importo, accertato nel decreto opposto, di €
1.731.924,5, oltre interessi al saggio ex d. lgs. n. 231/02 dal 16.03.23 al soddisfo;
condanna gli opponenti alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 40.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico degli opponenti le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
Così deciso, in Parma 31/10/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
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