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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/06/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1273/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1273/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
ANNAMARIA elettivamente domiciliata in Motta San Giovanni (RC) Via Delle Sirene, 34 presso il difensore avv. ESPOSITO ANNAMARIA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACIENZA Controparte_1 C.F._2
PASQUALE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in SANTA VENERE, 34 89900 VIBO
VALENTIA MARINA presso il difensore avv. PACIENZA PASQUALE FRANCESCO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione del 26.06.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: come in atti
Per parte resistente: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 84/2021 del 29.01.2021 emesso dal Tribunale di Cosenza con il quale, su istanza di , le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.397,06 Controparte_1
oltre interessi legali e spese della procedura, a titolo di canoni di locazione, spese condominiali ed utenze domestiche, inerenti l'immobile sito in Rende (CS) alla via Torricelli, complesso “La Romana”, piano secondo, corpo “B”, int. 10, in catasto al foglio 21 part. 1088 sub. 13, locato alla opponente dal 17.09.2019 con contratto di locazione transitorio ad uso abitativo, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Cosenza, in data
18.10.2019.
L'opponente, in particolare, eccepiva di aver tempestivamente inviato alla locatrice lettera di recesso del 31.03.2020, in ossequio all'art. 3 del contratto di locazione che espressamente prevedeva la facoltà di recedere per gravi motivi con preavviso da recapitarsi almeno due mesi prima della scadenza, prevista al 31.08.2020 e che tale recesso era motivato dalla sopravvenuta inutilizzabilità dell'unità immobiliare locata a causa della pandemia di Covid e dal venir meno della causa del contratto, consistente nella frequentazione dei corsi universitari da parte della locatrice.
Eccepiva, inoltre, l'insussistenza della prova dell'avverso credito ed in ogni caso ne contestava l'ammontare, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'opposta che, eccependo la tardività della avversa comunicazione di recesso, insisteva per il rigetto della spiegata opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concesso termine per l'espletamento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, la causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento di interrogatorio formale di parte opponente ed all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e si procedeva alla discussione.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Preme osservare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006,
n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve pagina 2 di 5 provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
grava, viceversa, sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, da altra fattispecie idonea a provare tale effetto
(così, Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, le parti stipulavano un contratto di locazione ad uso abitativo di tipo transitorio, decorrente dal 17.09.2019 al 31.08.2020, nel quale concordavano che la locazione aveva natura transitoria “in quanto i conduttori hanno espressamente l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i 12 mesi in quanto studenti presso l'Unical di Rende”.
Risulta in atti che la conduttrice, dopo aver spedito una prima lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in data 16 marzo 2020, mai ritualmente ricevuta dalla locatrice, provvedeva a trasmettere una seconda raccomandata in data 31.03.2020, nella quale comunicava alla locatrice la volontà di recedere anticipatamente dal contratto per gravi motivi.
Dall'esame del contratto di locazione, tuttavia, si evince chiaramente che le parti prevedevano al punto n. 3 che “il conduttore ha la facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 2 mesi prima e comunque entro
e non oltre il 31 gennaio. In difetto, qualora detta comunicazione giungesse oltre il predetto termine, il contratto resterà valido sino alla scadenza pattuita, con tutti i doveri e gli obblighi da esso scaturenti ed espressamente concordati ed accettati dalle parti alla sottoscrizione del presente contratto”.
È, pertanto, tardivo il recesso anticipato spedito dalla conduttrice oltre il termine contrattualmente previsto (31.01.2020) per l'esercizio della relativa facoltà e deve ritenersi che il rapporto contrattuale abbia spiegato i propri effetti sino alla sua scadenza naturale, avvenuta il 31.08.2020.
Quanto alla sussistenza di gravi motivi legittimanti l'interruzione anticipata del contratto, invocata da parte opponente, occorre precisare quanto segue.
Secondo la prospettazione della opponente il contratto di locazione inter partes, sottoscritto nella tipologia di contratto ad uso abitativo transitorio per studenti universitari, prevedeva una funzione ben precisa, ovvero consentire alla conduttrice medesima di espletare la propria attività di studentessa presso l'Università. L'opponente, pertanto, eccepiva la nullità del pagina 3 di 5 contratto di locazione per il venir meno della causa giacché la stessa, in conseguenza della pandemia da COVID e della sospensione delle lezioni in presenza, si era ritrovata inaspettatamente impossibilitata a svolgere il fine per il quale il contratto di locazione era stato stipulato fra le parti (frequentazione dell'Università), con il conseguente venir meno di un elemento essenziale della fattispecie negoziale.
Tale tesi, tuttavia, non appare condivisibile perché errata nella attribuzione di una rilevanza giuridica ad una semplice motivazione personale (la scelta di abitare o meno nella città universitaria) che esula dalla causa negoziale (godimento dell'immobile a fronte del versamento di un corrispettivo), l'unica giuridicamente rilevante in quanto oggettivamente individuabile e che, invero, nel corso del rapporto locatizio che ci occupa non è mai venuta meno.
Seguendo dette indicazioni è evidente come, nel caso di specie, non ricorra nemmeno la nullità del contratto per inutilizzabilità del bene, trattandosi di prestazione (godimento di immobile urbano) possibile, tanto nella sua fisicità che sotto il profilo della conformità a norme di diritto, di talché l'assunto difensivo risulta, in parte qua, infondato.
L'immobile di causa infatti è rimasto, anche nel corso della pandemia di Covid, agibile e utilizzabile. Nulla vietava alla conduttrice di vivere nell'immobile locato, anche se la stessa ha preferito rientrare nella casa familiare. Né tanto meno sono sopraggiunti elementi di fatto e di diritto che lo rendevano inutilizzabile o inagibile in quanto tale, cioè oggettivamente. Senza contare che non è stata addotta una qualsiasi azione od omissione da parte della locatrice che abbia impedito alla conduttrice di fruire dell'alloggio o che ne abbia negato la disponibilità.
Alla luce di quanto sopra espresso, il diritto di recesso della conduttrice non può dirsi validamente esercitato, cosicché il contratto di locazione è arrivato alla scadenza naturale in data 31.08.2020, con conseguente legittimità della pretesa creditoria azionata dalla locatrice relativa ai mesi successivi alla comunicazione (tardiva) dell'intenzione della conduttrice di rilasciare l'immobile. La conduttrice, peraltro, non ha provato il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, da altra fattispecie idonea a provare tale effetto, deducendo solo genericamente il pagamento delle utenze domestiche, senza tuttavia documentarne l'avvenuto pagamento e senza articolare alcuna prova in tal senso ed anzi rinunciando anche all'escussione dei testi sulle circostanze di prova articolate e precedentemente ammesse.
L'infondatezza dei motivi di opposizione e la prova del credito offerta da Controparte_1
pagina 4 di 5 impongono il rigetto dell'opposizione proposta da e la conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'interposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 84/2021 del
Tribunale di Cosenza, che dichiara esecutivo.
L'oggetto del giudizio, i motivi sottesi la non utilizzo del bene stante la pandemia in quel periodo in atto, consentono di compensare le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 26 giugno 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1273/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
ANNAMARIA elettivamente domiciliata in Motta San Giovanni (RC) Via Delle Sirene, 34 presso il difensore avv. ESPOSITO ANNAMARIA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACIENZA Controparte_1 C.F._2
PASQUALE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in SANTA VENERE, 34 89900 VIBO
VALENTIA MARINA presso il difensore avv. PACIENZA PASQUALE FRANCESCO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione del 26.06.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: come in atti
Per parte resistente: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 84/2021 del 29.01.2021 emesso dal Tribunale di Cosenza con il quale, su istanza di , le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.397,06 Controparte_1
oltre interessi legali e spese della procedura, a titolo di canoni di locazione, spese condominiali ed utenze domestiche, inerenti l'immobile sito in Rende (CS) alla via Torricelli, complesso “La Romana”, piano secondo, corpo “B”, int. 10, in catasto al foglio 21 part. 1088 sub. 13, locato alla opponente dal 17.09.2019 con contratto di locazione transitorio ad uso abitativo, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Cosenza, in data
18.10.2019.
L'opponente, in particolare, eccepiva di aver tempestivamente inviato alla locatrice lettera di recesso del 31.03.2020, in ossequio all'art. 3 del contratto di locazione che espressamente prevedeva la facoltà di recedere per gravi motivi con preavviso da recapitarsi almeno due mesi prima della scadenza, prevista al 31.08.2020 e che tale recesso era motivato dalla sopravvenuta inutilizzabilità dell'unità immobiliare locata a causa della pandemia di Covid e dal venir meno della causa del contratto, consistente nella frequentazione dei corsi universitari da parte della locatrice.
Eccepiva, inoltre, l'insussistenza della prova dell'avverso credito ed in ogni caso ne contestava l'ammontare, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'opposta che, eccependo la tardività della avversa comunicazione di recesso, insisteva per il rigetto della spiegata opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concesso termine per l'espletamento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, la causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento di interrogatorio formale di parte opponente ed all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e si procedeva alla discussione.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Preme osservare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006,
n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve pagina 2 di 5 provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
grava, viceversa, sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, da altra fattispecie idonea a provare tale effetto
(così, Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, le parti stipulavano un contratto di locazione ad uso abitativo di tipo transitorio, decorrente dal 17.09.2019 al 31.08.2020, nel quale concordavano che la locazione aveva natura transitoria “in quanto i conduttori hanno espressamente l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i 12 mesi in quanto studenti presso l'Unical di Rende”.
Risulta in atti che la conduttrice, dopo aver spedito una prima lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in data 16 marzo 2020, mai ritualmente ricevuta dalla locatrice, provvedeva a trasmettere una seconda raccomandata in data 31.03.2020, nella quale comunicava alla locatrice la volontà di recedere anticipatamente dal contratto per gravi motivi.
Dall'esame del contratto di locazione, tuttavia, si evince chiaramente che le parti prevedevano al punto n. 3 che “il conduttore ha la facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 2 mesi prima e comunque entro
e non oltre il 31 gennaio. In difetto, qualora detta comunicazione giungesse oltre il predetto termine, il contratto resterà valido sino alla scadenza pattuita, con tutti i doveri e gli obblighi da esso scaturenti ed espressamente concordati ed accettati dalle parti alla sottoscrizione del presente contratto”.
È, pertanto, tardivo il recesso anticipato spedito dalla conduttrice oltre il termine contrattualmente previsto (31.01.2020) per l'esercizio della relativa facoltà e deve ritenersi che il rapporto contrattuale abbia spiegato i propri effetti sino alla sua scadenza naturale, avvenuta il 31.08.2020.
Quanto alla sussistenza di gravi motivi legittimanti l'interruzione anticipata del contratto, invocata da parte opponente, occorre precisare quanto segue.
Secondo la prospettazione della opponente il contratto di locazione inter partes, sottoscritto nella tipologia di contratto ad uso abitativo transitorio per studenti universitari, prevedeva una funzione ben precisa, ovvero consentire alla conduttrice medesima di espletare la propria attività di studentessa presso l'Università. L'opponente, pertanto, eccepiva la nullità del pagina 3 di 5 contratto di locazione per il venir meno della causa giacché la stessa, in conseguenza della pandemia da COVID e della sospensione delle lezioni in presenza, si era ritrovata inaspettatamente impossibilitata a svolgere il fine per il quale il contratto di locazione era stato stipulato fra le parti (frequentazione dell'Università), con il conseguente venir meno di un elemento essenziale della fattispecie negoziale.
Tale tesi, tuttavia, non appare condivisibile perché errata nella attribuzione di una rilevanza giuridica ad una semplice motivazione personale (la scelta di abitare o meno nella città universitaria) che esula dalla causa negoziale (godimento dell'immobile a fronte del versamento di un corrispettivo), l'unica giuridicamente rilevante in quanto oggettivamente individuabile e che, invero, nel corso del rapporto locatizio che ci occupa non è mai venuta meno.
Seguendo dette indicazioni è evidente come, nel caso di specie, non ricorra nemmeno la nullità del contratto per inutilizzabilità del bene, trattandosi di prestazione (godimento di immobile urbano) possibile, tanto nella sua fisicità che sotto il profilo della conformità a norme di diritto, di talché l'assunto difensivo risulta, in parte qua, infondato.
L'immobile di causa infatti è rimasto, anche nel corso della pandemia di Covid, agibile e utilizzabile. Nulla vietava alla conduttrice di vivere nell'immobile locato, anche se la stessa ha preferito rientrare nella casa familiare. Né tanto meno sono sopraggiunti elementi di fatto e di diritto che lo rendevano inutilizzabile o inagibile in quanto tale, cioè oggettivamente. Senza contare che non è stata addotta una qualsiasi azione od omissione da parte della locatrice che abbia impedito alla conduttrice di fruire dell'alloggio o che ne abbia negato la disponibilità.
Alla luce di quanto sopra espresso, il diritto di recesso della conduttrice non può dirsi validamente esercitato, cosicché il contratto di locazione è arrivato alla scadenza naturale in data 31.08.2020, con conseguente legittimità della pretesa creditoria azionata dalla locatrice relativa ai mesi successivi alla comunicazione (tardiva) dell'intenzione della conduttrice di rilasciare l'immobile. La conduttrice, peraltro, non ha provato il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, da altra fattispecie idonea a provare tale effetto, deducendo solo genericamente il pagamento delle utenze domestiche, senza tuttavia documentarne l'avvenuto pagamento e senza articolare alcuna prova in tal senso ed anzi rinunciando anche all'escussione dei testi sulle circostanze di prova articolate e precedentemente ammesse.
L'infondatezza dei motivi di opposizione e la prova del credito offerta da Controparte_1
pagina 4 di 5 impongono il rigetto dell'opposizione proposta da e la conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'interposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 84/2021 del
Tribunale di Cosenza, che dichiara esecutivo.
L'oggetto del giudizio, i motivi sottesi la non utilizzo del bene stante la pandemia in quel periodo in atto, consentono di compensare le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 26 giugno 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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