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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 31/10/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 326/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 7/10/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 326/2021 R.G., promossa da
(c.f.: ), nato il [...] in [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Terme alla via C/da Acquafredda n. 142, ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Delle Ginestre n.
2, presso lo studio dell'Avv. Anna Caruso che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
- Ricorrente -
l' (C.F. ), con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1 via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall' Avv. Giacinto Greco e dall'Avv. Pugliano Maria Teresa, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Via Saverio d'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale
). CP_1
- Resistente -
OGGETTO: Ripetizione indebito assistenziale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.3.2021, premetteva che, con diffida datata 22.01.2021, Parte_1
CP_ l' gli intimava il pagamento della somma di € 675,90 poiché “per il periodo dal 09.04.2013 al 31.01.2014 sono stati pagati 657,90 euro in più sulla sua prestaz. Di ASPI/MINIASPI cat.
ASPI/MINIASPI n. 2013730172 per le seguenti motivazioni: - recuperi e reintroiti dell'indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi di cui all'art. 3, comma 17 della legge 28 giugno 2012, n.
92” e di aver presentato apposito ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, senza esito alcuno.
Il ricorrente eccepiva, quindi, la decadenza annuale ex art. 13, comma 2, della Legge n. 412/91 e, in ogni caso, la applicabilità, al caso di specie, della sanatoria ex artt. 52 L. n. 88/89 e art. 13 L. n.
412/91 per insussistenza del dolo, la prescrizione quinquennale del diritto dell'ente a procedere alla ripetizione stante la non applicabilità dell'art.2033 c.c. e, in ogni caso, la illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito per lesione del principio di legittimo affidamento, quale espressione dei principi generali di correttezza e buona fede, trattandosi di fatto imputabile ad errore dell'Ente; infine, la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo che il CP_1 ricorrente aveva percepito l'indennità ASPI/MINIASPI in applicazione dell'art 3, comma 17, della
Legge n. 92/2012 che prevedeva, in via sperimentale, il riconoscimento dell'emolumento, per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai lavoratori “sospesi per crisi aziendali o occupazionali”; che il ricorrente ricadeva in tale previsione come dipendente della Associazione Confagricoltura di Catanzaro;
che tuttavia il datore di lavoro lo aveva nuovamente assunto a partire dal 2/1/14 e, pertanto, posto che il suo diritto era subordinato alle previsioni di cui all'art. 9 Dlgs. N. 22 del 04/03/2015 - che prevede la decadenza dalla prestazione in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi e/o con un reddito annuo presunto superiore a 8.145 euro - il non aveva più Pt_1 diritto all'emolumento, che veniva, pertanto, revocato per il periodo dal 09.04.2013 al 31.01.2014. CP_ L' eccepiva poi l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 13, comma 2, della L. 412/1991 che prevede la ripetizione solo in presenza di dolo del pensionato, in quanto, l'indebito assistenziale, in assenza di una disciplina speciale di riferimento, è assoggettato alle regole generali di cui all'art. 2033
c.c.; che la prescrizione per indebito oggettivo è decennale e, pertanto, non era maturata;
che l'indebito risultava richiesto già in data 21/7/2017 (v. comunicazioni in atti all. fascicolo ). CP_1
Ritenuta, pertanto, la legittimità della richiesta di indebito stante la insussistenza di errori da parte CP_ dell' l'ente concludeva chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate in ricorso e il rigetto nel merito della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 3. A seguito di alcuni rinvii, lette le note depositate dalle parti, a seguito dell'udienza del 7.10.2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli art. 127 e 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
4. In punto di disciplina applicabile all'indebito assistenziale, occorre richiamare il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 13915 del
20.05.2021), secondo cui “in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.”.
E' stato, inoltre, affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
(Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”. (cfr. Cass. Sez.
6 -Lav. ordinanza n. 13223 del 30.06.2020).
Ne consegue che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che il pagamento indebito sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Pertanto, a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni assistenziali, il relativo indebito non
è ripetibile a decorrere dal momento in cui oggettivamente la prestazione viene erogata in difetto dei requisiti reddituali, bensì dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali (cfr. Cass. Civ. Sez. lav.
n. 13915/2021 e n. 24133/2021)”.
Pertanto, nel caso in cui l'indebito nasca da una prestazione assistenziale non più dovuta a causa del venir meno del requisito reddituale (cui appare assimilabile l'ipotesi del caso di specie ovvero di perdita del diritto alla percezione di Aspi-miniaspi per intervenuta nuova assunzione), l'indebito comincia a decorrere dal momento in cui all'accipiens viene formalmente comunicato l'atto con cui si manifesta la mancanza del requisito reddituale .
La sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito è stata, invece, esclusa nell'ipotesi di violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della CP_1 predetta prestazione (cfr. Cass. Sez.
6 - Lav. ordinanza n. 10642 del 16.04.2019).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, delineato la fattispecie del dolo dell'accipiens, statuendo che “Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano
l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione.” (cfr. Cass. Sez. lav. n. 1978 del 3.02.2004).
Alla luce di tali pronunce, si deve concludere che, ai fini della ripetibilità dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, non operi la prescrizione di cui all'art 13, comma 2, L. 412/91
e sia necessario il dolo comprovato del ricorrente idoneo a far venir meno l'affidamento dello stesso. CP_
6. Nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa, emerge l' era in grado si conoscere i dati reddituali del ricorrente, in quanto, l'ente afferma in comparsa di costituzione che il precedente datore di lavoro Associazione Confagricoltura di Catanzaro “aveva denunciato il soggetto come riassunto dal 2/1/14”.
Tenuto conto di quanto riferito in comparsa, l' , doveva ritenersi, da quella data, in grado di CP_1 conoscere i dati reddituali del ricorrente ed invece, solo nell'anno 2017 procede ad effettuare i controlli e comunicare l'indebito, peraltro ritenendo applicabile al caso di specie la decadenza di cui all'art. 9 del Decreto legislativo del N. 22 del 04/03/2015 entrato in vigore il 7.3.2015 e, quindi, successivamente alla maturazione del diritto a percepire l'emolumento da parte del ricorrente.
Posto che, sulla base della giurisprudenza sopra citata, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti (2017), salvo che il percipiente non versi in dolo (situazione non configurabile nel caso di specie e comunque non ipotizzabile sulla base della mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o avrebbe potuto conoscere), Controparte_2
CP_ la domanda risulta fondata avendo ad oggetto la causa la ripetizione da parte dell' di somme relative al periodo dal 09.04.2013 al 31.01.2014.
Ne consegue che l'erogazione delle somme non dovute deriva da un errore imputabile all'ente, che esclude il dolo della ricorrente, stante la piena conoscibilità, da parte dell' , dei dati reddituali CP_1 dello stesso.
L' non potrà, quindi, ripetere le somme oggetto di causa, in quanto pagate in epoca antecedente CP_1 all'adozione del provvedimento che ha accertato il venire meno delle condizioni di legge per la loro erogazione e, peraltro, sulla base di una normativa entrata in vigore successivamente alla erogazione del beneficio.
7. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere integralmente accolto mentre ogni ulteriore questione resta assorbita.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla non complessità della causa e alla assenza di istruttoria secondo i parametri medi di cui alle
Tabelle allegate al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
• accoglie il ricorso e dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall' a a titolo CP_1 Parte_1 di indebito in relazione al periodo dal 09.04.2013 al 31.01.2014 nonché di eventuali ulteriori somme eventualmente trattenute per il medesimo titolo;
CP_
• condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 499,00, oltre spese documentate e accessori se dovuti, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; Lamezia Terme, 31.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 7/10/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 326/2021 R.G., promossa da
(c.f.: ), nato il [...] in [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Terme alla via C/da Acquafredda n. 142, ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Delle Ginestre n.
2, presso lo studio dell'Avv. Anna Caruso che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
- Ricorrente -
l' (C.F. ), con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1 via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall' Avv. Giacinto Greco e dall'Avv. Pugliano Maria Teresa, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Via Saverio d'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale
). CP_1
- Resistente -
OGGETTO: Ripetizione indebito assistenziale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.3.2021, premetteva che, con diffida datata 22.01.2021, Parte_1
CP_ l' gli intimava il pagamento della somma di € 675,90 poiché “per il periodo dal 09.04.2013 al 31.01.2014 sono stati pagati 657,90 euro in più sulla sua prestaz. Di ASPI/MINIASPI cat.
ASPI/MINIASPI n. 2013730172 per le seguenti motivazioni: - recuperi e reintroiti dell'indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi di cui all'art. 3, comma 17 della legge 28 giugno 2012, n.
92” e di aver presentato apposito ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, senza esito alcuno.
Il ricorrente eccepiva, quindi, la decadenza annuale ex art. 13, comma 2, della Legge n. 412/91 e, in ogni caso, la applicabilità, al caso di specie, della sanatoria ex artt. 52 L. n. 88/89 e art. 13 L. n.
412/91 per insussistenza del dolo, la prescrizione quinquennale del diritto dell'ente a procedere alla ripetizione stante la non applicabilità dell'art.2033 c.c. e, in ogni caso, la illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito per lesione del principio di legittimo affidamento, quale espressione dei principi generali di correttezza e buona fede, trattandosi di fatto imputabile ad errore dell'Ente; infine, la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo che il CP_1 ricorrente aveva percepito l'indennità ASPI/MINIASPI in applicazione dell'art 3, comma 17, della
Legge n. 92/2012 che prevedeva, in via sperimentale, il riconoscimento dell'emolumento, per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai lavoratori “sospesi per crisi aziendali o occupazionali”; che il ricorrente ricadeva in tale previsione come dipendente della Associazione Confagricoltura di Catanzaro;
che tuttavia il datore di lavoro lo aveva nuovamente assunto a partire dal 2/1/14 e, pertanto, posto che il suo diritto era subordinato alle previsioni di cui all'art. 9 Dlgs. N. 22 del 04/03/2015 - che prevede la decadenza dalla prestazione in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi e/o con un reddito annuo presunto superiore a 8.145 euro - il non aveva più Pt_1 diritto all'emolumento, che veniva, pertanto, revocato per il periodo dal 09.04.2013 al 31.01.2014. CP_ L' eccepiva poi l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 13, comma 2, della L. 412/1991 che prevede la ripetizione solo in presenza di dolo del pensionato, in quanto, l'indebito assistenziale, in assenza di una disciplina speciale di riferimento, è assoggettato alle regole generali di cui all'art. 2033
c.c.; che la prescrizione per indebito oggettivo è decennale e, pertanto, non era maturata;
che l'indebito risultava richiesto già in data 21/7/2017 (v. comunicazioni in atti all. fascicolo ). CP_1
Ritenuta, pertanto, la legittimità della richiesta di indebito stante la insussistenza di errori da parte CP_ dell' l'ente concludeva chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate in ricorso e il rigetto nel merito della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 3. A seguito di alcuni rinvii, lette le note depositate dalle parti, a seguito dell'udienza del 7.10.2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli art. 127 e 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
4. In punto di disciplina applicabile all'indebito assistenziale, occorre richiamare il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 13915 del
20.05.2021), secondo cui “in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.”.
E' stato, inoltre, affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
(Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”. (cfr. Cass. Sez.
6 -Lav. ordinanza n. 13223 del 30.06.2020).
Ne consegue che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che il pagamento indebito sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Pertanto, a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni assistenziali, il relativo indebito non
è ripetibile a decorrere dal momento in cui oggettivamente la prestazione viene erogata in difetto dei requisiti reddituali, bensì dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali (cfr. Cass. Civ. Sez. lav.
n. 13915/2021 e n. 24133/2021)”.
Pertanto, nel caso in cui l'indebito nasca da una prestazione assistenziale non più dovuta a causa del venir meno del requisito reddituale (cui appare assimilabile l'ipotesi del caso di specie ovvero di perdita del diritto alla percezione di Aspi-miniaspi per intervenuta nuova assunzione), l'indebito comincia a decorrere dal momento in cui all'accipiens viene formalmente comunicato l'atto con cui si manifesta la mancanza del requisito reddituale .
La sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito è stata, invece, esclusa nell'ipotesi di violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della CP_1 predetta prestazione (cfr. Cass. Sez.
6 - Lav. ordinanza n. 10642 del 16.04.2019).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, delineato la fattispecie del dolo dell'accipiens, statuendo che “Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano
l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione.” (cfr. Cass. Sez. lav. n. 1978 del 3.02.2004).
Alla luce di tali pronunce, si deve concludere che, ai fini della ripetibilità dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, non operi la prescrizione di cui all'art 13, comma 2, L. 412/91
e sia necessario il dolo comprovato del ricorrente idoneo a far venir meno l'affidamento dello stesso. CP_
6. Nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa, emerge l' era in grado si conoscere i dati reddituali del ricorrente, in quanto, l'ente afferma in comparsa di costituzione che il precedente datore di lavoro Associazione Confagricoltura di Catanzaro “aveva denunciato il soggetto come riassunto dal 2/1/14”.
Tenuto conto di quanto riferito in comparsa, l' , doveva ritenersi, da quella data, in grado di CP_1 conoscere i dati reddituali del ricorrente ed invece, solo nell'anno 2017 procede ad effettuare i controlli e comunicare l'indebito, peraltro ritenendo applicabile al caso di specie la decadenza di cui all'art. 9 del Decreto legislativo del N. 22 del 04/03/2015 entrato in vigore il 7.3.2015 e, quindi, successivamente alla maturazione del diritto a percepire l'emolumento da parte del ricorrente.
Posto che, sulla base della giurisprudenza sopra citata, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti (2017), salvo che il percipiente non versi in dolo (situazione non configurabile nel caso di specie e comunque non ipotizzabile sulla base della mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o avrebbe potuto conoscere), Controparte_2
CP_ la domanda risulta fondata avendo ad oggetto la causa la ripetizione da parte dell' di somme relative al periodo dal 09.04.2013 al 31.01.2014.
Ne consegue che l'erogazione delle somme non dovute deriva da un errore imputabile all'ente, che esclude il dolo della ricorrente, stante la piena conoscibilità, da parte dell' , dei dati reddituali CP_1 dello stesso.
L' non potrà, quindi, ripetere le somme oggetto di causa, in quanto pagate in epoca antecedente CP_1 all'adozione del provvedimento che ha accertato il venire meno delle condizioni di legge per la loro erogazione e, peraltro, sulla base di una normativa entrata in vigore successivamente alla erogazione del beneficio.
7. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere integralmente accolto mentre ogni ulteriore questione resta assorbita.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla non complessità della causa e alla assenza di istruttoria secondo i parametri medi di cui alle
Tabelle allegate al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
• accoglie il ricorso e dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall' a a titolo CP_1 Parte_1 di indebito in relazione al periodo dal 09.04.2013 al 31.01.2014 nonché di eventuali ulteriori somme eventualmente trattenute per il medesimo titolo;
CP_
• condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 499,00, oltre spese documentate e accessori se dovuti, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; Lamezia Terme, 31.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara