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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione 1^ Civile
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, avv. Veronica Marchiori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7263 dell'anno 2021 del Ruolo Generale promossa da:
, con l'avv. Francesca Cera Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, con il dott. De Stefano Controparte_1
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE DI
PAGAMENTO
CONCLUSIONI: per l'opponente:
“Nel merito:
- accertare l'estraneità del OR rispetto alle contestazioni Parte_1
societarie mosse con l'ordinanza ingiunzione , notificata via posta Controparte_1
in data 21.10.2021 (cfr. doc. 2), Fasc. n. 908/2021/Dep. Varie/ Area III e per essa dal prodromico verbale di accertamento e notificazione nr. TV00000/2018-201-01, del
27.7.2018;
- accertare l'insussistenza delle violazioni amministrative contestate con il verbale di accertamento e notificazione nr. TV00000/2018-201-01, del 27.7.2018 e ora con
l'ordinanza ingiunzione , notificata via posta in data 21.10.2021 Controparte_1
(cfr. doc. 2), Fasc. n. 908/2021/Dep. Varie/ Area III;
- e per l'effetto accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, annullare, revocare o comunque dichiarare priva di effetti l'ordinanza ingiunzione opposta, perché infondata e ingiusta, per i motivi tutti indicati in narrativa e dichiarare che il OR nulla deve alla in relazione alle somme ivi Parte_1 CP_1
pretese a titolo di sanzioni da illecito amministrativo (ex art. 316ter 2° comma c.p.)
- Con vittoria di spese, onorari e competenze tutte.
Nel merito in via subordinata:
- ridurre, ai sensi dell'art. 11 L. 689/1981, l'importo delle sanzioni ingiunte alla misura del minimo edittale previsto dalla legge”
per l'opposta:
“In via preliminare: pronunciare declaratoria d'inammissibilità per i motivi esposti.
Nel merito: respingere il ricorso proposto da , e Parte_2 Parte_1
la ditta e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato, con CP_2
vittoria di spese”
Svolgimento del processo
Con ricorso del 20 novembre 2021 il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione della Prefettura di n. 908/2021 CP_1
dell'11.10.2021 con la quale veniva ingiunto al ricorrente, in solido con il sig.
e la società il pagamento della sanzione amministrativa Parte_2 CP_2
di € 75.596,24 a seguito del verbale di accertamento nr. TV00000/2018-201-01 del 27.07.2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Treviso, per la violazione dell'art. 316 ter, comma 2, del codice penale.
Il ricorrente esponeva che il citato verbale di accertamento unico (cfr. doc. 3) era conseguente all'accertamento ispettivo iniziato in data 13.07.2017 dal medesimo
Ispettorato di , conclusosi con l'emissione di verbale di accertamento unico CP_1
2017010165/DDL del 07.06.2018 (doc. 4).
Precisava, inoltre, che avverso i predetti verbali di accertamento era stato instaurato, avanti il Tribunale di Treviso - Sezione Lavoro, il procedimento di accertamento negativo del credito rubricato al n. R.G. 885/2019 (doc. 5).
A fondamento della propria opposizione il sig. eccepiva l'illegittimità Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 24, terzo comma, D.lgs. n.
46/1999, essendo stata emanata in pendenza del giudizio di accertamento negativo.
Eccepiva, inoltre, l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per carenza di motivazione, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto ad esigere la somma ingiunta ex art. 28 L. 689/1981.
Nel merito evidenziava la sua assoluta estraneità rispetto alle violazioni contestate alla società e al legale rappresentante , rilevando di non CP_2 Parte_2
aver mai ricoperto il ruolo di amministratore di fatto attribuitogli dagli ispettori.
Rilevava, altresì, l'infondatezza delle pretese creditorie richiamandosi alle doglianze già esposte nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro sub
R.G. 885/2019.
Concludeva quindi chiedendo che il provvedimento opposto venisse dichiarato privo di effetti, previa sospensione della sua esecuzione.
Si costituiva in giudizio la , contestando le argomentazioni Controparte_1
avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e concludendo come sopra riportato.
All'esito della prima udienza del 31.01.2022 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale. Fissata udienza di discussione al 25.02.2025, all'esito dell'udienza il Giudice decideva la causa.
Motivi della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Si evidenzia altresì che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cassazione civile, 27 luglio 2006, n. 17145).
Richiamato quindi il contenuto assertivo del ricorso in opposizione e della comparsa di costituzione come sopra riassunti, il Giudice osserva quanto segue.
La presente opposizione non è meritevole di accoglimento.
Con riferimento all'eccezione relativa alla violazione dell'art. 24, comma 3, D.lgs. n.
46/1999, si rileva che l'ordinanza-ingiunzione conseguente alla notifica del verbale di accertamento nr. TV00000/2018-201-01 del 27.07.2018, costituente presupposto della pretesa creditoria, è stata notificata quando era pendente avanti al Tribunale di
Treviso il giudizio di accertamento negativo R.G. n. 885/2019 (recante riuniti i procedimenti R.G. n. 1081/19, 1460/19 e 1461/19).
Come noto, tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale che poggia sull'osservazione per cui il processo ha efficacia limitata tra le parti, si deve tenere conto dei soggetti intervenuti nel giudizio di accertamento negativo preventivo o posti in condizione di parteciparvi, dal momento che le sentenze conservano efficacia solo tra questi e non anche nei confronti dei soggetti terzi. Orbene nel caso in esame la non era parte del succitato Controparte_1
procedimento e pertanto nei suoi confronti non può valere l'effetto precluso della pendenza del giudizio di accertamento.
Mette peraltro conto osservare che si è atteso comunque la definizione del procedimento preventivo, il cui esito ha confermato sostanzialmente la bontà degli accertamenti ispettivi e, per quanto qui di interesse, nello specifico di quelli inerenti ai fatti di cui è causa.
Non da ultimo, si evidenzia che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la pronuncia non può limitarsi all'annullamento del titolo ma deve riguardare il merito della pretesa: “La ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi” (ex multis: Cass. civ., sez. lav., 06/08/2012 n. 14149).
Il secondo motivo di opposizione sul mancato adempimento da parte dell'Amministrazione all'onere di motivazione del provvedimento è privo di fondamento.
In proposito, da tempo, la giurisprudenza ha evidenziato che l'obbligo di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione è soddisfatto quando il provvedimento descrive la condotta sanzionata e indica la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato (Cass. n. 10478/06; Cass. Sez. Un. 11722/201; Cass. 3516/2012).
La giurisprudenza ha altresì ammesso che l'obbligo di motivazione possa essere adempiuto anche per relationem con il richiamo ai precedenti atti amministrativi, tra cui il verbale di contestazione (Cass. n. 871/2007).
Ne deriva che l'ordinanza-ingiunzione de quo risulta adeguatamente motivata attraverso il richiamo integrale al predetto verbale unico di accertamento n.
TV00000/2018-201-01 del 27.07.2018, nonché alla violazione in cui è incorsa la società ai sensi dell'art. 316 ter c.p. per avere indebitamente conguagliato CP_2
con l'Istituto previdenziale una serie di importi a titolo di esoneri contributivi nel periodo intercorrente dal mese di aprile 2015 al mese di dicembre 2017 (cfr. pagg.
35-39 del citato verbale unico di accertamento sub doc. 3 opponente).
Anche l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento, poiché il termine quinquennale previsto dall'art. 28 L. 689/1981 risulta essere stato interrotto dalla notifica del verbale unico di accertamento n. TV00000/2018-201-01 del 27.07.2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di avvenuta in data 30.07.2018. CP_1
Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “atteso che l'ordinanza- ingiunzione ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale, la notificazione della stessa è certamente atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma tale efficacia va riconosciuta anche ad atti diversi (quali la notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione) - comunque da individuarsi specificamente quanto a tutte le concrete caratteristiche e alla data - e in generale, in forza del rinvio operato dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, a tutti gli atti previsti dagli artt. 2943 e 2944 cod. civ., con la conseguenza che la valida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione non è indispensabile per interrompere la prescrizione” (ex multis: Cass. 19.8.2005 n.
17054).
Nello stesso senso si veda la recente sentenza del Tribunale di Torino, sez. III,
26/09/2023 n. 3513: “Posto che l'ordinanza-ingiunzione mira a consentire la riscossione coatta del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale, la notifica della stessa è di sicuro atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma tale efficacia va riconosciuta anche ad altri atti (quali la notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione) ed in generale a tutti gli atti previsti dagli artt. 2943 e 2944 c.c.”.
Venendo al merito, risulta comprovato il ruolo di amministratore di fatto svolto dal sig. all'interno della società per l'intero periodo Parte_1 CP_2
oggetto di accertamento.
In particolare, a pag. 4 del verbale di accertamento unico 2017010165/DDL del
07.06.2018 si precisa che il ruolo di amministratore di fatto esercitato dal ricorrente ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di dipendenti ed ex dipendenti della CP_2
dalle quali è emerso come ogni decisione avente riflesso sulla gestione e
[...]
conduzione della società fosse sempre demandata a quest'ultimo, comprese tutte le scelte concernenti la selezione del personale e la gestione dei rapporti di lavoro (“in Contro
comandava solo ”; “è sempre lui che dà l'ok”). Pt_1
I lavoratori sentiti nel corso dell'ispezione hanno sempre qualificato il sig. Parte_1
come il titolare o uno dei titolari della
[...] CP_2
È emerso, in particolare, che l'odierno opponente effettuava direttamente i colloqui di lavoro e decideva in ordine alle mansioni da svolgere e al conseguente trattamento economico, così come in ordine alla cessazione dei relativi rapporti (si vedano le dichiarazioni acquisite dai lavoratori riportate a pag. 13 del suddetto verbale: “Mi sono presentato presso la sede della in via Erizzo a Montebelluna, dove ho CP_3
parlato con il OR che mi ha dato tutte le direttive in merito al Parte_1
lavoro che avrei dovuto svolgere; “Il mio referente durante il periodo di lavoro è sempre stato il OR , che passava tutti i giorni a verificare che il lavoro Pt_1
fosse eseguito correttamente (...) Sapevo che per qualsiasi questione riguardante il lavoro dovevo rivolgermi al OR ”). Parte_1
Per quanto concerne la fondatezza delle violazioni contestate, si rileva che la sopravvenuta sentenza n. 65/2024 del Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro resa nell'ambito del procedimento n. R.G. 885/2019 (all. 1 note scritte opponente del
06.03.2024) ha in larga parte confermato la fondatezza delle pretese creditorie dell' , escludendo solamente la debenza di crediti specifici e diversi da quelli Pt_3
considerati dalla ai fini della quantificazione della sanzione Controparte_1
amministrativa in questa sede contestata.
Orbene, a pag. 18 del verbale di accertamento unico 2017010165/DDL del
07.06.2018, alla luce di quanto emerso in materia di prestazioni oggetto dei contratti di trasporto con la società è stata accertata la non debenza di Controparte_4
una serie di benefici contributivi (cfr. doc. 4 pag. 18: “con il presente verbale si provvede, pertanto, al recupero delle agevolazioni contributive indebitamente applicate per ciascun lavoratore e per l'intero periodo di applicazione del beneficio contributivo da giugno 2015 a dicembre 2017”).
Inoltre, a pag. 23, paragrafo 6, del citato verbale gli esoneri contributivi indebitamente applicati sono stati individuati facendo rinvio ai precedenti punti nr. 2,
3 e 4 aventi ad oggetto l'indebita registrazione di importi a titolo di indennità di trasferta e rimborso chilometrico, l'indebita registrazione di assenze e permessi non retribuiti nonché il lavoro in nero del sig. (cfr. doc. 4 pag. 23: “Tanto Parte_4
premesso, con il presente verbale si provvede al recupero dei benefici contributivi applicati per tutti i lavoratori ed i periodi oggetto di addebito di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4”).
Ed è proprio sulla base dei predetti accertamenti che sono state irrogate le sanzioni oggetto del successivo verbale ispettivo nr. TV00000/2018-201-01 (cfr. pagg. 35-39 doc. 3 opponenti).
Come anticipato, tali risultanze sono state confermate dalla sentenza n. 65/2024 del
Tribunale di Treviso, la quale ha innanzitutto accertato che nel periodo interessato dall'accertamento ispettivo la società è stata l'effettiva datrice di lavoro di CP_2
lavoratori irregolarmente somministrati dalla società solo Controparte_4
formale datrice di lavoro, concludendo a pag. 18 che “la revoca dei benefici contributivi ex lege n. 190/2014 risulta consequenziale all'accertata somministrazione illecita di manodopera e all'imputazione in capo a dei CP_2
rapporti di lavoro formalmente stipulati con . Controparte_4
La sentenza a pag. 23 punto n. 8 ha, poi, proseguito stabilendo che:
“Alla luce della ritenuta fondatezza degli addebiti di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6
(punti 2, 3 e 4 del verbale) è conseguentemente fondata anche la pretesa riferita al recupero dei benefici contributivi applicati per tutti i lavoratori e i periodi oggetto di addebito coinvolti da tali addebiti.
Sul punto si rileva che ai sensi dell'art. 1 comma 1175 legge 296/2006, “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Posto che la ratio della norma, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi” (così Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n.
27107), la perdurante assenza di regolarità contributiva relativamente ai periodi qui in contestazione (conseguente agli addebiti di cui si è stata accertata la fondatezza) costituisce condizione ostativa alla fruizione dei benefici contributivi goduti in tali periodi”.
Tali conclusioni sono state corroborate dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'ispezione in cui era coinvolta parte ricorrente, mentre quest'ultima non è stata in grado di produrre alcuna documentazione a sostegno dei propri assunti.
In relazione a tali addebiti, peraltro, l'odierno opponente non ha fornito alcuna prova di aver agito senza colpa.
Occorre, inoltre, evidenziare che ai fini del presente giudizio non rileva la sottrazione dell'importo per premi, sanzioni e interessi derivanti dal computo della retribuzione imponibile del lavoratore nel periodo antecedente all'01.01.2015, Parte_5
trattandosi di contestazione che esula dalla quantificazione della sanzione amministrativa de quo.
Risulta, conseguentemente, comprovata la commissione degli illeciti amministrativi ex art. 316 ter comma 2 c.p. richiamati nell'ordinanza – ingiunzione della CP_1
n. 909/2021 dell'11.10.2021.
[...]
Non può trovare accoglimento neppure la richiesta di riduzione al minimo della sanzione edittale, peraltro solo enunciata nelle conclusioni. Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione n. 911 del 02.02.1996, con la quale si è affermato che: “l'art. 11 della legge n. 689 del 1981, specificando i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo una formula normativa sostanzialmente equivalente a quella adoperata dall'art. 133 c.p., dimostra che l'autorità ingiungente non è chiamata ad elaborare giudizi di valore sugli interessi pubblici tutelati, presupposto già apprezzato dal legislatore e trasfuso nella norma ma semplicemente ad adeguare l'entità della sanzione alla gravità della violazione e alle condizioni soggettive del trasgressore, svolgendo una mera attività tecnico-discrezionale diretta, non diversamente da quella del giudice, ad applicare la legge al caso concreto e a rendere liquida l'obbligazione, attività che nulla ha a che vedere con l'esercizio della discrezionalità amministrativa vera e propria (…) Infatti, premesso che secondo la giurisprudenza della Corte, qualora non emergano caratterizzazioni specifiche che possano indurre ad apprezzare la violazione con maggiore o minore rigore, non spetta al trasgressore l'applicazione della sanzione nel minimo edittale….. Né può l'opponente limitarsi a lamentare l'eccessività della sanzione senza dedurre elementi specifici che il giudice ha il dovere di valutare”.
Nel caso sub iudice, le doglianze di parte ricorrente sono generiche e comunque tenuto conto della sua condotta e della pluralità e gravità delle contestazioni la determinazione delle sanzioni dovute appare congrua.
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta e, per l'effetto, accerta e dichiara la legittimità dell'ordinanza – ingiunzione opposta;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite che liquida in complessivi € 2.090,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, se dovute per legge.
Così deciso in Treviso il 25.02.2025 Il Giudice Onorario avv. Veronica Marchiori