Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs
10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13704 dell'anno 2023 del ruolo generale, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti Avv. Annamaria Torraca e Avv. Elena Iannarone
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. A. M. INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.23 e ritualmente notificato alla controparte l'istante proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dal dott. opposizione preceduta da rituale e Persona_1 tempestiva dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo.
L'istante assumeva: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento del proprio stato di invalidità civile al fine di conseguire la seguente prestazione: indennità di accompagnamento e Legge 104/92 art. 3 comma 3; che la domanda veniva respinta non essendo stato ravvisato il requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento delle invocate prestazioni.
Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P..
Si costituiva l rilevando l'inammissibilità del ricorso e CP_1 l'infondatezza della domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda.
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Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica.
Dalla espletata indagine tecnica emergeva che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie tali da determinare nella stessa una invalidità nella misura del 100% a decorrere dalla domanda amministrativa ma senza il riconoscimento del diritto all'accompagnamento né la condizione di handicap con connotazione di gravità.
Avverso tali conclusioni la parte depositava, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice.
Il Giudice, viste le contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, riteneva necessario disporre nuova ctu.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito la domanda attrice è fondata.
Il ctu ha così concluso: …” il ricorrente sig. Per_2 Parte_1 nato a [...] il il 7 ottobre 1947 , è da considerare invalido ultrasessantacinquenne incapace di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e dei benefici previsti dalla L. 104/92 art.3 comma 3. Presumibilmente tali requisiti sono a decorrere dal giugno 2022.”
Sulla scorta di tali premesse il ricorso va accolto con conseguente accertamento in capo a dello stato di invalidità nella Parte_2 misura del 100% con necessità di assistenza continua e handicap con connotazione di gravità ex Legge 104/92 art.3 comma 3 a far data dal mese di giugno 2022.
L' va pertanto condannato al pagamento dei relativi importi di indennità CP_1 di accompagnamento con decorrenza da giugno 2022, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali -nei limiti di cui all'art.16, comma VI, legge 412/91- sui ratei maturati dalla data di maturazione dei medesimi.
Le spese seguono la soccombenza. L'accoglimento della domanda da epoca successiva al perfezionamento della procedura amministrativa ne giustifica la compensazione nella misura del 50%. Dette spese vanno distratte in favore dell'avvocato di parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari.
PQM
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta che è Parte_1 invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua ed handicap con connotazione di gravità ex Legge 104/92 art.3 comma 3 a far data dal mese di giugno 2022.
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Condanna conseguentemente l in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento con decorrenza da giugno 2022, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali
-nei limiti di cui all'art.16, comma VI, legge 412/91- sui ratei maturati dalla data di maturazione dei medesimi.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che, compensate per la CP_1 metà, liquida in complessivi € 11000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, li 11/03/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Stefania BORRELLI)
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