Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 12/05/2023, n. 8186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8186 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/05/2023
N. 08186/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03887/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3887 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Morera, Filippo Pacciani, Alessandro Botto, Bruno Manzone e Valentina Bassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via di San Nicola da Tolentino, 67, presso lo studio dell’avv. Alessandro Botto;
contro
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IV), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Marcucci, Sabrina Scarcello, Patrizia Rosatone, Simone Castrovinci Zenna e Nicola Gentile, dell’ufficio legale dell’ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Banca D'Italia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari:
del provvedimento sanzionatorio dell'IVASS prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato al Dott. -OMISSIS- il 3 gennaio 2023, comprensivo di tutti i suoi allegati;
della nota prot. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-, con la quale il Servizio Sanzioni e Liquidazioni dell'IVASS ha trasmesso al Dott. -OMISSIS- la proposta di sanzione;
della nota prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, comprensiva degli allegati 1 e 2, con cui il Servizio Sanzioni e Liquidazioni dell'IVASS ha proposto al Direttorio integrato l'applicazione nei confronti del Dott. -OMISSIS- della sanzione amministrativa pecuniaria, allegata al Provvedimento Sanzionatorio;
dell'atto di contestazione del Servizio Ispettorato dell'IVASS prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comprensivo del Rapporto Ispettivo ad esso allegato;
per quanto occorrer possa, dell'art. 8, comma 4, del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018;
di ogni altro atto o provvedimento relativo presupposto e/o connesso e/o consequenziale in relazione al procedimento sanzionatorio condotto dall'IVASS nei confronti del Dott. -OMISSIS-, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dottor -OMISSIS- -OMISSIS- impugna, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento del -OMISSIS-, con il quale IVASS gli ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 432.000,00, oltre a diritti di notifica per € 30,70, per violazioni disciplinari da lui poste in essere nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Presidente dei Comitati per il governo societario e la sostenibilità e per le nomine della società -OMISSIS-.
Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:
I. Violazione dell’art. 311-septies del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 8 e 12 del Regolamento IV n. 39/2018. Violazione dell’art. 14 della l. 689/1981. Violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento.
II. Sulle violazioni relative alla fattispecie sub A).
Violazione degli artt. 30 e 30-quater, 311-bis, 311-sexies e 311- septies del d.lgs. n. 209/2005; degli artt. 4, 5 (commi 2, 8, 9, 10), 9 e 10 (comma 1) del Regolamento IV n. 38/2018; degli artt. 8, comma 2, e 11 del Regolamento IV n. 39/2018; dell’art. 1 della legge n. 689/1981 e dei principi di legalità, tipicità, determinatezza, prevedibilità e tassatività della sanzione amministrativa; degli artt. 6 e 7 Cedu; dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 1 della l. n. 689/1981. Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, falsa causa, illogicità manifesta, sviamento.
III. Sulle violazioni relative alla fattispecie sub B).
Violazione degli artt. 30, 30-bis e 30-ter, 311-bis, 311-sexies e 311- septies del d.lgs. n. 209/2005; degli artt. 5 (commi 1 e 2), 17 (commi 1 e 2), 18 e 19 del Regolamento IV n. 38/2018; degli artt 4, 5, 6 (commi 1, 2 e 4) del Regolamento IV n. 32/2016; dell’art. 11 Regolamento IV n. 39/2018; dell’art. 1 della legge n. 689/1981; degli artt. 6 e 7 Cedu; dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, falsa causa, illogicità manifesta, sviamento.
IV. In via subordinata. Violazione degli articoli 5, 310, 311-bis, 311-quinquies e 311-sexies del d.lgs. N. 209/2005. Violazione degli articoli 11 e 29 del Regolamento IV n. 39/2018. Violazione dell’art. 1 della legge n. 689/1981 e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche e, in particolare, per difetto di motivazione.
L’IV, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 18 aprile 2023, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il provvedimento impugnato costituisce una delle prime applicazioni dell’art. 311 sexies del codice delle assicurazioni private (c.a.p.), inserito – in attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 relativa alla distribuzione assicurativa – dall'articolo 1, comma 49, del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68.
La disposizione, rubricata “ Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale ”, al primo comma dispone che “ Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali ; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma 1; c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o dell'articolo 191, comma 1, lettera g) ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata ”.
La norma, in un’ottica di rafforzamento complessivo degli strumenti volti a garantire “ la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione ”, il perseguimento della quale è affidato all’IV dall’art. 3 del d.lgs. 209/2005, ha introdotto, accanto alla responsabilità delle imprese di assicurazione e subordinatamente al riconoscimento della ricorrenza in capo alle stesse di una violazione disciplinare e delle altre condizioni previste alle lettere a) b) e c) dello stesso articolo 311 sexies, la responsabilità delle persone fisiche che operano all’interno dell’ente, laddove le loro condotte abbiano determinato o concorso a integrare l’illecito disciplinare della società.
I presupposti per l’applicabilità di una sanzione amministrativa agli esponenti aziendali o al personale ai sensi della lettera a) dell’articolo, rilevante nel caso in esame, sono dunque costituiti da: 1) la ricorrenza di un illecito disciplinare ascrivibile all’impresa, 2) la riconducibilità dell’illecito riscontrato alla violazione di doveri propri della persona fisica sanzionata o dell'organo al quale la stessa appartiene e 3) l’idoneità della condotta del soggetto sanzionato a incidere in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, aspetti, questi ultimi, su cui si incentrano, nella recente evoluzione in materia, gli obblighi posti a carico delle imprese di assicurazioni volti a garantire la stabilità del sistema e dei mercati e che, sempre al fine di garantire una adeguata protezione degli assicurati e dei beneficiari delle prestazioni assicurative, sia affiancano ai più tradizionali obblighi in tema di rispetto di principi di trasparenza e correttezza nei confronti degli assicurati.
Nel caso in esame risulta dagli atti di causa che, già all’indomani dall’entrata in vigore della disciplina nazionale di recepimento della direttiva Solvency II (d.lgs. 74/2015), IV, nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esso istituzionalmente competente, aveva rilevato la ricorrenza di criticità sia in materia di governo, gestione e controllo dei rischi sia in materia di governo societario e controlli interni della -OMISSIS- - società cooperativa (cfr., per un riepilogo delle note inviate alla società, allegato 1 della produzione IV del 18 marzo 2023, pagine da 1 a 3).
In seguito la società, originariamente avente la forma di società cooperativa, veniva sottoposta, da 18 dicembre 2019 al 24 luglio 2020, a complessi accertamenti ispettivi, in esito ai quali, l’8 gennaio 2021, le veniva inviato un atto di contestazione per riscontrate debolezze nel sistema di governo societario, tali da aver determinato carenze negli assetti organizzativi e nella gestione dei rischi (la medesima vicenda dava origine a una parallela istruttoria Consob, conclusa con l’adozione di diversi provvedimenti sanzionatori, e all’interessamento della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario).
Il procedimento, in pendenza del quale avevano luogo la trasformazione di -OMISSIS- da società cooperativa in società per azioni, l’adozione di un articolato Piano di rimedi e l’acquisizione della società da parte di -OMISSIS- S.p.A., che diveniva azionista di controllo di -OMISSIS-, si concludeva in data -OMISSIS- con l’irrogazione della sanzione di 200.030,70, che non veniva impugnata dalla società.
In data -OMISSIS-, alla luce delle medesime risultanze istruttorie che avevano determinato l’apertura del procedimento nei confronti di -OMISSIS-, veniva notificato al dottor -OMISSIS- un atto di contestazione per fatti posti in essere nelle richiamate qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e Presidente dei Comitati per il governo societario e la sostenibilità e per le nomine della società -OMISSIS-.
All’esito del contraddittorio procedimentale veniva emesso il provvedimento impugnato, con il quale veniva irrogata la sanzione di € 432.030,70.
Il provvedimento, in conformità allo schema procedimentale disegnato dall’art. 311 sexies, si apre con la descrizione delle violazioni disciplinari contestate alla società -OMISSIS- all’esito delle verifiche ispettive, che vengono sintetizzate a) nella violazione, da parte del Consiglio di amministrazione, del dovere di garantire la necessaria coerenza tra i rischi assunti dall’impresa e il suo fabbisogno di solvibilità globale e nella dimostrata insufficiente capacità di risposta all’evoluzione sfavorevole dello scenario e una limitata capacità di valutare compiutamente i profili di rischio/rendimento relativi a talune rilevanti decisioni di business; b) nell’avere, il Consiglio di amministrazione, trascurato il ruolo di monitoraggio e di controllo delle attività svolte dalle controllate -OMISSIS- Beni Immobili e -OMISSIS- Agricola, che dalla loro costituzione hanno registrato perdite complessive per circa 23 milioni di euro. Carenze nell’analisi dei rischi sono state riscontrate nella sottoscrizione e gestione degli investimenti nella società -OMISSIS- e nel -OMISSIS-. Inoltre il Consiglio non ha mai valutato l’opportunità di includere tali investimenti nel perimetro dell’Asset -OMISSIS- e del relativo monitoraggio reddituale; sono pertanto del tutto mancate, da parte del CdA, forme di verifica sull’andamento degli investimenti o solleciti in tal senso nei confronti delle funzioni di controllo; c) nel mancato esercizio delle prerogative di indirizzo, gestione e controllo avallando passivamente proposte del presidente; d) nel non avere i Comitati per il governo societario e la sostenibilità e per le nomine fornito un adeguato contributo al funzionamento della governance aziendale, formulando proposte elusive dei principi dello statuto e non in linea con la normativa interna e le migliori prassi di settore; e) per essere il dottor -OMISSIS-, nel presiedere il Consiglio di amministrazione, venuto meno al suo compito di garante del funzionamento dell’organo, ponendo in essere condotte - in contrasto anche con lo statuto societario – che hanno alterato il processo di formazione delle decisioni consiliare e che, per la loro opacità, hanno pregiudicato il diritto degli amministratori all’assunzione di decisioni informate. Inoltre anche quale presidente del CGSS e del CN non ha promosso l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario e il corretto bilanciamento dei poteri, contribuendo invece a configurare un assetto concreto di governance deviato dallo schema formalmente approvato e comunicato all’Istituto.
Ritenuto dunque che le violazioni contestate a -OMISSIS- costituissero conseguenza della violazione dei doveri che fanno capo all’organo amministrativo, oltre che di specifici doveri connessi alle altre cariche rivestite dal dottor -OMISSIS- all’interno di -OMISSIS- all’epoca dei fatti, (cfr. Proposta per l’irrogazione di sanzioni amministrative, pag. 3) e che la condotta dello stesso avesse inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali (cfr. Proposta per l’irrogazione di sanzioni amministrative, pagg. 4 e ss e pag. 17), IV gli contestava le seguenti violazioni:
“ in seno al CdA, l’approvazione delle deliberazioni dell’Organo amministrativo sulla base di informazioni spesso mancanti o incomplete, trascurando il dovere di garantire la necessaria coerenza tra i rischi assunti dall’impresa e il suo fabbisogno di solvibilità globale, nonché di valutare compitamente i profili di rischio/rendimento relativi a talune rilevanti decisioni di business”;
“in qualità di Presidente del CdA, la violazione dei propri doveri di garante del buon funzionamento dell’Organo, alterando il processo di formazione delle decisioni consiliari che, per la loro opacità, hanno pregiudicato l’assunzione di decisioni informate;”
“in qualità di Presidente dei Comitati per il Governo Societario e la Sostenibilità e per le Nomine, la violazione del dovere di promuovere l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario e il corretto bilanciamento dei poteri, contribuendo alla formazione di proposte elusive dei principi dello Statuto e non in linea con la normativa interna e le migliori prassi di settore ”.
Di seguito il provvedimento indicava le norme violate che, con riferimento alle fattispecie alle lettere a) e b), sono costituite dal combinato disposto degli artt. 30-bis e 30-ter del CAP e degli artt. 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 4, del Regolamento IVASS n. 32 del 9 novembre 2016 e degli artt. 5, commi 1 e 2, 17, commi 1 e 2, 18 e 19 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018; in relazione alle fattispecie sopra indicate alle lettere c) e d), sono costituite dal combinato disposto degli artt. 30 e 30-quater del CAP e degli artt. 4, 5, commi 2 e 10, 9 e 10, comma 1, del Regolamento IVASS n. 38/2018; in relazione alla fattispecie sopra indicata alla lettera e), sono costituite dal combinato disposto degli artt. 30 e 30-quater del CAP e degli artt. 4 e 5, commi 8 e 9, del Regolamento IVASS n. 38/2018).
Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la tardività del provvedimento sanzionatorio per essere stata la contestazione inviata oltre i 120 giorni dall’accertamento dei fatti, in asserita violazione degli artt. 311 septies, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005 e 8, comma 1, e 12 del Regolamento IV n. 39/2018.
Il detto termine, a giudizio del ricorrente, avrebbe cominciato a decorrere dal 24 luglio 2020, data in cui si è conclusa l’attività ispettiva presso la società e successivamente alla quale l’Istituto non ha formulato alcuna richiesta istruttoria.
La prospettazione non può essere condivisa.
L’art 311 septies del c.a.p., rubricato “ Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale ”, al primo comma stabilisce che “ L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, […] , provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione ”.
Come costantemente osservato in giurisprudenza, in materia di accertamento di violazioni amministrative da parte di Autorità indipendenti, “ l’accertamento ” della violazione non coincide con la mera acquisizione delle risultanze istruttorie, ma richiede, per dirsi compiuto, una fase di esame e di valutazione della documentazione raccolta (cfr., ex multis , Corte d’appello di Roma, sentenza n. 5710/2021).
Ne discende che i limiti temporali entro cui l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione non decorrono dal momento della materiale acquisizione della documentazione e delle informazioni o alla data di commissione della violazione, ma dalla compiuta ponderazione del materiale istruttorio raccolto e dall’apprezzamento dello stesso in termini di potenziale rilevanza disciplinare.
È necessaria, in sostanza, l’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita; conoscenza a sua volta implicante il riscontro, anche ai fini di una corretta, matura e legittima formulazione della contestazione, dell’esistenza e della consistenza dell’infrazione e dei suoi effetti ” (cfr., ex multis , Tar Lazio Roma, sez. I, 13 dicembre 2010, n. 36095).
Tale processo sarà tanto più lungo quanto maggiori siano il volume delle acquisizioni da valutare e la complessità, anche giuridica, della fattispecie da esaminare.
Nel caso in esame gli accertamenti ispettivi sono durati oltre sette mesi ed hanno avuto ad oggetto diversi e articolati aspetti della vita della società, oltre alle singole posizioni individuali esaminate da IV ai sensi dell’art. 311 sexies, così che le necessarie – e cronologicamente successive – attività di esame, classificazione e valutazione delle risultanze presentavano tratti di particolare difficoltà.
Della struttura progressiva del processo di accertamento, con specifico riferimento ai procedimenti sanzionatori IV, vi è conferma nell’art. 8 del Regolamento n. 39/2018, il quale, al comma 1, dispone che “ L’IVASS avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative, una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza. L’acquisizione degli elementi necessari può avvenire anche attraverso la richiesta di documenti e informazioni alle imprese, agli intermediari assicurativi e riassicurativi ed agli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai soggetti sottoposti ad accertamento, e ad ogni altro soggetto interessato o in possesso di informazioni rilevanti ”, laddove l’utilizzo del termine “ anche ” ribadisce, in maniera inequivoca, che l’acquisizione documentale è solo una delle modalità nella quale si articola “ l’acquisizione degli elementi necessari ” per l’apertura del procedimento sanzionatorio.
Con specifico riferimento al caso in cui gli illeciti emergano nell’ambito di verifiche ispettive, poi, il comma 4 del medesimo art. 8, stabilisce che l’accertamento si perfeziona alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo, individuando, in via generale, in tale momento la compiutezza del processo di analisi e valutazione delle emergenze raccolte (circostanza che oltre a rendere tempestivo, nella fattispecie in esame – in cui il visto è stato apposto in data 16 dicembre 2020 – l’atto di contestazione, rende anche ragione della insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali è stata adottata la decisione della sezione richiamata da parte ricorrente – n. -OMISSIS- – in cui il procedimento, riferito a una fattispecie a basso indice di complessità, si basava solo sul verbale inviato da una compagnia assicuratrice nei confronti di un intermediario – cd. verifica a distanza a cui si riferisce il comma 5 dell’art. 4).
Quanto poi alle argomentazioni spese dal ricorrente in memoria in ordine al fatto che il rapporto ispettivo sarebbe stato inviato al GE (Gruppo per l’esame preliminare delle irregolarità) privo di data e che non vi sarebbe prova della stretta indispensabilità del tempo impiegato per la stesura del rapporto fino al momento della trasmissione – come, a suo dire, confermato dal fatto che il GE ha impiegato un solo mese per esaminare l’atto – in disparte la novità delle censure e la consequenziale inammissibilità delle stesse, deve osservarsi come la particolare complessità della vicenda e lo stesso volume degli atti istruttori rendano ampiamente ragione del tempo impiegato per l’apposizione del visto di conformità.
Né ricorre la pretesa illegittimità dell’art. 8, comma 4, del Regolamento n. 39/2018 – in tesi dipendente dall’assenza di un criterio temporale definito, volto a disciplinare i tempi dell’apposizione del visto del Capo del servizio ispettorato – atteso che il tempo in concreto utilizzato per l’apposizione del visto è comunque soggetto, ove tempestivamente censurato dal soggetto vigilato, a una valutazione di congruità del giudice, da operarsi alla luce della oggettiva complessità dei fatti.
Può dunque passarsi all’esame del secondo e del terzo motivo di doglianza, a mezzo dei quali il ricorrente ha sia articolato censure procedimentali, volte a sostenere l’insufficiente determinatezza delle contestazioni a lui mosse e l’illegittima sovrapposizione delle valutazioni dell’Istituto a scelte gestionali della società, sia contestato, mediante una analisi estremamente diffusa delle condotte a lui ascritte, la stessa configurabilità degli illeciti disciplinari ritenuti sussistenti.
Con un primo ordine di argomentazioni il ricorrente – premesso che con il d.lgs. n. 74/2015 il legislatore ha demandato a IV l’adozione di un Regolamento contenente disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario, ciò che l’Istituto ha fatto approvando il Regolamento n. 38/2018 – lamenta l’utilizzo, nel provvedimento impugnato, in una tecnica di contestazione lesiva dei principi di determinatezza e specificità, tale da comportare una indebita commistione tra il potere regolatorio e quello sanzionatorio.
In sostanza IV, da un lato, non avrebbe richiamato in maniera puntuale le disposizioni di legge e di regolamento che ha ritenuto applicabili alle condotte sanzionate e, dall’altro, avrebbe definito, solo in sede di adozione del provvedimento sanzionatorio, i precetti asseritamente violati, così operando in totale spregio dei principi di tipicità, determinatezza, prevedibilità e tassatività delle sanzioni amministrative.
La prospettazione non può essere condivisa.
Preliminarmente occorre considerare come, nell’atto di contestazione in esito al quale è stato adottato il provvedimento gravato e nella pure richiamata Proposta per l’irrogazione di sanzioni amministrative, accanto alla descrizione sintetica delle contestazioni e delle disposizioni violate, sono indicate, con richiamo a puntuali rilievi formulati nel rapporto ispettivo, reso disponibile alla parte, le specifiche condotte addebitate al ricorrente e la connessione delle stesse con le violazioni riscontrate in capo alla società.
Tanto rende sufficientemente dettagliata e specifica la contestazione, come confermato dello sviluppo estremamente analitico degli ulteriori profili di doglianza articolati con i due motivi in esame.
A nulla rileva, di conseguenza, la circostanza che le norme violate siano indicate in altra parte del provvedimento e con mero richiamo ai commi degli articoli senza indicazione delle lettere.
Il particolare grado di dettaglio delle previsioni richiamate – che disciplinano, a livello di normazione primaria, il sistema di governo societario (art. 30 d.lgs. 209/2005 38/2018), il sistema di gestione e valutazione dei rischi (artt. 30 bis e 30 ter), il sistema di controllo interno (art. 30 quater), ulteriormente specificati dalle disposizioni regolamentari richiamate da IV – e la motivata riconducibilità alle stesse delle diverse condotte sanzionate, rende in concreto assertiva la lamentata commistione tra funzione regolatoria e sanzionatoria.
Del resto il richiamo, contenuto nelle disposizioni applicate, ai parametri di prudenza, proporzionalità, adeguatezza, diligenza, correttezza e trasparenza importa una necessaria attività di interpretazione e contestualizzazione dei precetti, sulla legittimità dei quali, in materia di illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di disposizioni in materia di vigilanza in mercati regolati, si è più volte espressa la giurisprudenza (ex multis, Tar Lazio Roma. Sez. II ter 21 marzo 2022, n. 3221 e giurisprudenza ivi richiamata).
Né, come pure sostenuto dal ricorrente, nel rilevare le dette violazioni IV ha posto in essere una illecita valutazione di merito sulle scelte inerenti l’attività di gestione della società -OMISSIS-, atteso che l’Autorità di vigilanza, in conformità a quanto prescritto dall’art. 311 sexies, si è limitata a rilevare l’esistenza di un nesso causale tra gli illeciti accertati in capo alla società -OMISSIS- (riconducibili alle due macroaree sopra descritte e la cui sussistenza non è contestata in gravame) e le condotte poste in essere dal ricorrente nelle ricordate qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, Presidente dei Comitati per il governo societario e la sostenibilità e per le nomine della società -OMISSIS-.
Deve in proposito considerarsi come i recenti interventi normativi sopra richiamati hanno attribuito all'Autorità di vigilanza funzioni volte alla tempestiva intercettazione di elementi di criticità nella gestione delle imprese assicuratrici e alla prevenzione di situazioni pregiudizievoli, che si aggiungono a quelle più tradizionali volte alla riparazione o attenuazione ex post delle medesime.
I nuovi compiti in materia di “ regolamentazione prudenziale ”, attribuiti a IV con tecnica normativa analoga a quella utilizzata per le Autorità di vigilanza nei contigui settori bancario e finanziario, non comportano, tuttavia, che l’Istituto si sostituisca al soggetto vigilato, atteso che lo stesso si limita a valutare, a tutela degli assicurati e del mercato assicurativo e sulla base di un giudizio ex ante, l'adeguatezza dei processi decisionali delle imprese alle finalità e alle modalità procedurali normativamente individuate, particolarmente penetranti nei settori regolamentati in ragione delle esigenze pubblicistiche tutelate.
La verifica di adeguatezza, di conseguenza, si muove su un piano essenzialmente procedimentale e ha ad oggetto sia il rispetto delle diverse prescrizioni individuate dalla normativa di riferimento sia la (astratta e potenziale) congruità delle procedure e degli atti adottati con le finalità perseguite dal legislatore.
Tanto è avvenuto anche nel caso in esame, in cui le scelte imprenditoriali di -OMISSIS- (dalla ricorrenza delle quali e dalla riconducibilità della stessa anche alla condotta del ricorrente è scaturita l’adozione del provvedimento impugnato) sono state valutate con riferimento alla mancata adozione di cautele (con particolare riferimento alla valutazione dei rischi di determinate operazioni e agli effetti di questi sul solvency ratio della società e del gruppo) o alla non osservanza di quei canoni di comportamento (con particolare riferimento alla corretta gestione della dialettica intraconsiliare e tra il Consiglio e i Comitati endoconsiliari e allo stesso funzionamento dei Comitati), che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone, secondo il metro della normale professionalità, a chi è preposto ad un tale tipo di impresa.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nella memoria di replica, inoltre, IV, come emerge dalla lettura della proposta sanzionatoria, ha puntualmente motivato in ordine alla rilevante incidenza che la condotta del ricorrente ha avuto sulla complessiva organizzazione societaria e sui profili di rischio (la ricorrenza di uno solo dei quali sarebbe stata sufficiente a integrare la fattispecie di cui all’art. 311 sexies, comma 1, lett.a), individuando il nesso causale tra le omissioni procedimentali addebitate al dottor -OMISSIS- e le contestate carenze di gestione societaria e del rischio.
Sempre con riferimento alle censure riferibili alle infrazioni nel loro complesso va, da ultimo, esaminata la doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 311 bis del c.a.p., sostenendo che le violazioni a lui addebitabili non avrebbero il carattere della rilevanza.
La prospettazione non può essere condivisa.
L’articolo invocato, infatti, dopo aver affermato che “ le sanzioni previste dall'articolo 310, comma 1, 310-bis, comma 1, e dall'articolo 310-quater si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante ”, stabilisce che la rilevanza va valutata “ secondo i criteri definiti dall'IVASS con Regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte […] sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendale …. ”, fattispecie entrambe integranti, all’evidenza, illeciti di pericolo e non di danno, così che per aversi sussistenza dell’illecito è sufficiente che la violazione procedimentale o la condotta del soggetto agente abbiano messo anche solo in pericolo il bene giuridico tutelato.
In tema di rilevanza, appare poi di particolare interesse, anche interpretativo, l’art. 11 del Regolamento IV n. 39/2018, secondo il quale la rilevanza delle violazioni può essere desunta, tra gli altri, da almeno uno dei seguenti elementi: “ - dalla loro idoneità a determinare significativi rischi legali o reputazionali tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto;- dal loro carattere diffuso o sistematico […] ; - dalla mancata ottemperanza a richiami o ad indicazioni di tipo prescrittivo, interpretativo od orientativo dell’Autorità di Vigilanza; - dall’inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati per assicurare il rispetto della normativa ”.
Quanto alla lamentata violazione dell’art. 8, comma 2, del Regolamento IV n. 39/18, con la quale il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio perché non preceduto da atti cogenti dell’Istituto (richiami, ordini o divieti), è sufficiente rilevare che la previa adozione di detti interventi correttivi è considerata dalla stessa norma invocata (che infatti utilizza, con riferimento agli stessi, la parola “ anche ”) come possibile, ma non necessario, presupposto dell’adozione del provvedimento sanzionatorio.
Il rigetto delle censure procedimentali e la legittimità delle valutazioni poste in essere ad IV in ordine alla non prudente gestione della società, dequota fortemente l’approccio atomistico utilizzato in gravame per sostenere la non ricorrenza in fatto di alcune singole irregolarità oggetto dei rilievi.
Al ricorrente, infatti, non vengono contestate violazioni puntuali isolatamente considerate, ma l’adozione di determinate e reiterate violazioni procedimentali che integrano, nel loro complesso, il mancato rispetto degli ordinari canoni di diligenza esigibili dai componenti di alcuni tra i più importanti organi della compagine sociale secondo la scienza aziendalistica, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle previsioni regolamentari adottate da IV, tutte necessariamente interpretate alla luce di un criterio finalistico (di adeguatezza, cioè, della condotta a conseguire la finalità di tutela perseguita) e della rilevata ascrivibilità delle fattispecie in esame ad illeciti di pericolo e non di danno.
Come condivisibilmente evidenziato dalla difesa di IV, pertanto, i singoli episodi descritti nei rilievi hanno una finalità espressamente esemplificativa e vengono considerati dall’Istituto non nella loro valenza contenutistica di atti gestionali, ma quali modalità procedimentali a valenza sintomatica.
E’ in tale ottica che rileva la constatata violazione delle regole di sana e prudente gestione, con riferimento al funzionamento del Consiglio di amministrazione – le cui decisioni sono state spesso assunte in assenza di adeguata informativa, senza una effettiva dialettica consiliare, in mancanza di processi trasparenti, in modo talvolta imprudente e imponderato - alla carente dialettica interna tra Consiglio e Comitati, all’inopportuna concentrazione di diverse cariche nella stessa persona fisica.
Sempre con valenza generale in ordine alle contestazioni contenute in ricorso, appare opportuno rilevare, fin da ora, come la normativa in materia attribuisca al Presidente del Consiglio di amministrazione compiti di significativa pregnanza, che lo rendono garante della completezza delle informazioni messe a disposizione dell’intero Consiglio per la corretta assunzione delle delibere di competenza.
Detto compito è di particolare rilievo in considerazione del fatto che il Consiglio di amministrazione dell’impresa, cui si applicano le previsioni generali di cui all’art. 2381 c.c., ha – nel settore assicurativo, ai sensi dell’art. 29 bis del c.a.p. – la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili (sull’obbligo per tutti gli amministratori delle società per azioni di “ agire in modo informato ”, pur quando non siano titolari di deleghe, e sul consequenziale dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, cfr., nella contigua materia delle imprese che esercitano attività bancaria, ex multis, Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n.15585).
Tale duplice ordine di adempimenti richiesto agli organi di vertice – entrambi necessari e consistenti nella acquisizione dei necessari dati istruttori e nella ponderata adozione delle decisioni – esclude poi la fondatezza delle argomentazioni, pure sviluppate in gravame, secondo le quali l’acquisizione di pareri di professionisti esterni o di personale interno altamente specializzato varrebbe ad escludere la responsabilità per l’adozione (o la mancata adozione) di iniziative o attività laddove il ricorrente si sia limitato a prendere atto ovvero si sia adeguato alle, altamente specialistiche, acquisizioni istruttorie.
Quanto alla completezza e coerenza argomentativa del provvedimento in ordine alla ricorrenza delle violazioni addebitate al ricorrente – unico in ordine al quale possono rilevare, nella già evidenziata valenza sintomatica ed esemplificativa di un diffuso e frequente modus procedendi, le condotte contestate al ricorrente e che IV ha diffusamente esaminato in sede procedimentale – si può, sinteticamente, osservare che:
- la necessità di formulare un ordine del giorno delle assemblee del Consiglio di amministrazione completo e dettagliato, oltre che preceduto dalla diffusione di informativa preconsiliare, discende dall’art. 2381 c.c., dall’art. 5, comma 8, lettera b) del Regolamento IV 38/2018 e dai principi generali in tema di deliberazione di organi consiliari, il rispetto dei quali è tanto più necessario quanto più complessa sia la struttura organizzativa e l’oggetto delle delibere che si vanno ad assumere;
- l’esistenza e la rilevanza delle riscontrate violazioni in tema di genericità dell’ordine del giorno e di carente informativa preconsiliare, rilevata pure in sede di autovalutazione, non può essere parametrata al mero dato percentuale (comunque in sé significativo nel caso in esame), ma deve essere valutata con riferimento all’oggetto delle deliberazioni in relazione alle quali si è rilevata la violazione procedimentale, atteso che molte delle delibere con riferimento alle quali IV ha riscontrato le dette inosservanze riguardavano decisioni fondamentali per la società, quali la revoca delle deleghe all’amministratore delegato dottor -OMISSIS- e la revoca del medesimo dalla carica di consigliere (che lo stesso ricorrente riferisce essere state adottate con riferimento a punti all’ordine del giorno rispettivamente rubricati “ Comunicazioni urgenti del Presidente inerenti alla governance della Società ” e “ determinazione delle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci, previo loro esame ”), della carente informativa sui contatti intervenuti con -OMISSIS- assicurazioni, dell’aumento di capitale e dello stesso accordo con -OMISSIS-;
- la carenza informativa importa, quale logica e necessaria conseguenza, l’assunzione, da parte (quantomeno) della maggioranza dei consiglieri, di decisioni non consapevoli e appiattite sulle proposte presidenziali, né a colmare la censurata lacuna può valere – soprattutto in caso di decisioni di particolare tecnicismo e di significativo impatto sulla vita dell’ente o, ancora, nei casi in cui la documentazione acquisita presenti una significativa complessità – l’acquisizione degli esiti istruttori direttamente in sede deliberativa, atteso che resta eccessivamente compresso il tempo per lo studio e la ponderazione degli stessi;
- con specifico riguardo alle vicende concernenti l’amministratore delegato, occorre considerare come le esigenze di previa conoscibilità del punto all’ordine del giorno e della documentazione istruttoria sopra descritte, volte a garantire la consapevolezza e ponderazione delle decisioni assunte, avrebbero dovuto prevalere sulle pretese esigenze di riservatezza (peraltro genericamente evocate), né la necessità delle citate garanzie procedurali poteva essere elisa dal fatto che la possibilità della revoca fosse stata già oggetto di precedenti sedute del Consiglio e addirittura di richieste da parte di alcuni consiglieri;
- con riguardo alla medesima vicenda va poi considerato come, sebbene con riferimento alla possibile revoca sia stata disposta l’acquisizione, in fase istruttoria, di articolati pareri legali, non si è poi provveduto, per tempo, a mettere i citati pareri a disposizione dei componenti del Consiglio di amministrazione chiamati a deliberare, ciò che conferma quanto rilevato da IV in ordine al fatto cha l’assunzione di una decisione fortemente impattante sulla gestione della società e sullo stesso mercato di riferimento è stata presa “ seduta stante ”, senza assicurare a tutti i consiglieri lo stesso livello di adeguata informativa, con riferimento a tutti i possibili riflessi, inclusi quelli legali e reputazionali;
- con riferimento ai contatti intrattenuti con -OMISSIS- Assicurazioni e finalizzate a un possibile integrazione tra le due società, il fatto di aver delegato il Direttore Generale allo svolgimento delle trattative non esonerava il Presidente del Consiglio di amministrazione dal rispetto delle prescrizioni procedimentali a tutela dell’informativa, né il Consiglio nel suo complesso dal fornire indicazioni in proposito;
- l’avvenuta istituzione dei Comitati endoconsiliari non è di per sé sufficiente a garantire il corretto funzionamento della dinamica relazionale tra gli stessi e il Consiglio di amministrazione, interazione prescritta a dall’art. 5, comma 2, lett. u) del Regolamento IVASS n. 38/2018 e finalizzata, in un’ottica di efficacia e efficienza dell’azione consiliare, all’acquisizione di elementi istruttori oltre che di pareri e proposte, la mancata distribuzione dei quali rende vana l’attività degli stessi;
- la tesi ricorsuale secondo cui l’emergenza pandemica sarebbe stata una importante e prevalente concausa delle criticità registrate dalla società in tema di indice di solvibilità, si scontra con il dato che nel medesimo periodo altre imprese assicurative hanno continuato a operare senza modificare in maniera rilevante il loro solvency ratio;
- la tardiva verbalizzazione delle sedute consiliari, pure questa in palese contrasto con evidenti esigenze di corretta organizzazione, risulta per tabulas dalla documentazione versata in atti ed è sostanzialmente riconosciuta dallo stesso ricorrente, che anche con riferimento a tale profilo torna ad evocare dati attinenti all’aspetto quantitativo in luogo di quello qualitativo, limitandosi a giustificare gli stessi con riferimento alla durata delle assemblee e alla complessità degli elementi esaminati;
- la censurata conservazione, da parte del ricorrente, del doppio incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato nomine non impinge nel merito della scelta organizzativa, ma è stata considerata da IV quale sintomatica di una evidente diminuzione di dialettica tra Consiglio e Comitato, mentre con riferimento al funzionamento interno dello stesso IV ha evidenziato puntualmente le carenze di una corretta dialettica intraconsiliare e l’accentramento, in capo al ricorrente, di funzioni operative in tesi collegiali;
- la valutazione di IV in ordine alla vicenda di -OMISSIS- non attiene al merito della vicenda, ma, nuovamente, alla carenza di motivazione della scelta e alla non adeguatezza dell’informativa consiliare che ha preceduto l’operazione;
- la decisione di aderire, attraverso erogazioni liberali, alle -OMISSIS-, da valutarsi secondo il canone della prudente gestione del patrimonio sociale, non poteva essere giustificate dalla presenza di benefici fiscali, atteso che la stessa è stata effettuata in un momento in cui la società era consapevole del fatto che il suo indice di solvibilità si stava progressivamente indebolendo e che alcune società del gruppo si trovavano già sotto l’indice minimo;
- la legittimità di una interlocuzione del Presidente del CdA con Segretario e Vicepresidenti, precedente rispetto all’attività deliberativa dell’organo consiliare, sicuramente lecita, non può tuttavia tradursi nella violazione delle prerogative del Consiglio in ordine alla conoscibilità dell’ordine del giorno e dell’attività istruttoria posta in essere;
- la negativa valutazione di IV in ordine all’adozione del sistema monistico è stata effettuata con riferimento a parametri di prudente gestione e non attiene al merito della scelta in sé;
- l’esistenza di un ambito di controllo tecnico in tema di gestione del rischio e della solvibilità rimesso all’Alta direzione, non fa venir meno le competenze (e le responsabilità) consiliari in materia, sia pure da effettuarsi a valle di una valutazione tecnica (cfr., per le rispettive competenze art. 5 Regolamento IV 32/2016), tanto più che, pur in eventuale assenza di alert dal risk manager, la società, era stata resa edotta da IV in ordine alle criticità in punto di solvibilità;
- la circostanza che le criticità attenenti alla partenership con il-OMISSIS- siano state superate a seguito dell’adozione di un accordo transattivo – novativo, non fa venir meno l’ascrivibilità del primo assetto contrattuale adottato a criteri di non prudente gestione;
- con riferimento alla medesima vicenda, la responsabilità dei componenti del Consiglio di amministrazione non viene meno in ragione del fatto che il rapporto sarebbe stato gestito dall’allora amministratore delegato, atteso che sull’organo consiliare incombe comunque un obbligo di monitoraggio e, ove occorra, di attivazione (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. II, 16 maggio 2022, n.15585);
- il basso impatto delle perdite subite dalle controllate -OMISSIS- beni immobili e -OMISSIS- agricola (pari, come visto, a circa 23 milioni di euro) sul patrimonio immobiliare dell’ente (pari a circa 1,6 miliardi), non elide la contrarietà delle scelte gestionali che hanno determinato le perdite ai canoni di prudenza e adeguatezza;
- anche con riferimento alla sottoscrizione e gestione degli investimenti nella società -OMISSIS- e nel -OMISSIS-, i rilievi di IV attengono al fatto che la scelta è avvenuta in violazione degli ordinari canoni di prudenza, atteso che l’operazione è stata connotata da una insufficiente analisi dei rilevanti impegni finanziari connessi, della rischiosità delle operazioni e della correlazione rischio-rendimento, a nulla rilevando la circostanza che, quando l’investimento ha rilevato la sua rischiosità, i costi del risanamento siano stati sostenuti da terzi.
Va da ultimo respinto il quarto motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha censurato l’attività di quantificazione della sanzione, da lui ritenuta abnorme, in quanto oggettivamente alta e proporzionalmente superiore al doppio di quella irrogata alla società.
In particolare, a giudizio del ricorrente, nel determinare l’importo della sanzione irrogata, IV non avrebbe tenuto correttamente conto della condotta collaborativa di -OMISSIS-, con specifico riferimento all’avvenuta adozione del piano di rimedio, né dei criteri indicati alle lettere d) e) g) ed h) dell’art. 29 Regolamento IV 39/2018, non avendo l’Istituto considerato che il ricorrente: 1) non ha ottenuto alcun vantaggio dalle supposte violazioni o evitate perdite (lett. d); 2) non ha cagionato pregiudizi a terzi (lett. e); 3) nel corso della sua carriera non ha mai commesso violazioni in materia assicurativa (lett. g); 4) ha contribuito all’adozione del Piano di Rimedio, ponendo quindi in essere misure finalizzate ad evitare il ripetersi delle condotte asseritamente irregolari sanzionate dall’IVASS (lett. h).
Il provvedimento, inoltre, avrebbe erroneamente individuato il momento in cui sarebbe cessata la violazione ascritta, (individuato dall’Istituto nel 5 marzo 2021, data di approvazione del piano di rimedio), non considerando che l’adozione formale è solo l’ultimo passaggio di un percorso ben più lungo, avviato già in costanza di ispezione e che ha visto il CdA costantemente impegnato nella sua elaborazione, come emergerebbe dalla lettura dei verbali consiliari e dalle innumerevoli sedute in materia di tutti i Comitati endoconsiliari, ciascuno per quanto di competenza a supporto del CdA stesso in tale attività.
Da ultimo, il ricorrente lamenta che la proposta sanzionatoria non chiarisca dettagliatamente con quali criteri si è addivenuti alla determinazione dell’importo della sanzione, né quali siano le ragioni la misura della maggiorazione di cui all’art. 8, Legge n. 689/1981 è stata determinata nel 20%, omissione argomentativa che impedirebbe al destinatario di verificare la correttezza dell’attività di quantificazione.
La prospettazione non può essere condivisa.
Con riferimento alla motivazione dell’attività di quantificazione occorre, in primo luogo considerare che, come si legge nella proposta per l’irrogazione di sanzioni amministrative redatta dal servizio sanzioni e recepita nell’atto impugnato, la determinazione dell’importo della sanzione irrogata al ricorrente è avvenuta sulla base dei seguenti criteri, tutti rilevanti ai sensi dell’invocato art. 29 del Regolamento IV, 39/2018:
- la durata delle violazioni e la gravità delle stesse, “ desunta dai citati plurimi e significativi profili della gestione aziendale sono risultati connotati da rilevanti e diffuse criticità e carenze nel sistema di governo societario, di gestione dei rischi e di controllo interno che hanno messo a rischio la solvibilità del gruppo -OMISSIS-, anche generando una rilevante esposizione a rischi legali e reputazionali” (criteri rispettivamente contemplati nelle lettere a) e c) dell’art. 29);
- il grado di responsabilità del ricorrente, Presidente del CdA di -OMISSIS- dal 2006 (già consigliere dal 1999), Presidente del CGSS dal 2016 e Presidente del CN dal 2019, che, come emerge dalla diffusa motivazione della Proposta sanzionatoria, “ ha avuto un ruolo oltremodo significativo nella genesi dei fatti addebitati, risultando fra l’altro dal rapporto ispettivo che egli ha esercitato de facto compiti esecutivi ingerendosi pesantemente sulla gestione operativa della società (pur non essendo formalmente titolare di deleghe)” e “ non si è attivato per rimuovere le criticità e carenze che pure emergevano dallo svolgimento delle vicende societarie e che erano dallo stesso conosciute o, comunque, conoscibili in virtù del suo ruolo e della sua concreta condotta, ma – contravvenendo ai propri doveri sopra citati – ha altresì contribuito (ferme le eventuali responsabilità individuali dei singoli esponenti) all’inosservanza dei doveri gravanti sugli altri membri del CdA” (criterio contemplato alla lettera b) dell’art. 29);
c) il livello di cooperazione con l’IVASS, che si è rilevato essere stato integrato dalla cooperazione prestata dal ricorrente nell’adozione degli interventi correttivi di cui al Piano di rimedio adottato dalla società -OMISSIS-, nonché dal fatto che egli si è dimesso a maggio 2021 a seguito della generale richiesta di IV di un profondo ricambio dei componenti dell’organo amministrativo (criterio che ha operato in favore del ricorrente, ai sensi della lettera k) dell’art. 29);
d) la capacità finanziaria, desunta da dati comunicati dallo stesso ricorrente ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b) del Regolamento IV n. 39/2018 con riferimento alle remunerazioni da lui percepite dalla società negli anni 2018, 2019 e 2020; in proposito occorre considerare che lo stesso art. 29, comma 1, lett. b) individua, con riferimento alle imprese e alle persone fisiche, criteri diversi a cui parametrare la determinazione della sanzione (rispettivamente fatturato e retribuzioni), così ammettendo un possibile mancato allineamento delle stesse (meccanismo sulla legittimità del quale, cfr. Corte d’appello di Roma, sentenza 5701/21).
Ne discende che i criteri utilizzati da IV sono conformi alla prescrizione regolamentare applicabile, che espressamente prevede che l’Istituto indichi, di volta in volta, tra gli undici criteri astrattamente applicabili ai sensi del citato art. 29, quelli in concreto ritenuti rilevanti.
A tanto consegue cha a nulla rileva il mancato utilizzo dei criteri invocati dal ricorrente.
Quanto invece all’impegno profuso dal ricorrente nella approvazione del Piano di rimedio lo stesso è stato correttamente valutato in suo favore in relazione a un unico parametro.
Con riferimento alla attività della quantificazione finale, poi, il Collegio si richiama al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di motivazione del quantum delle sanzioni amministrative pecuniarie, “ la scelta tra il minimo ed il massimo di pena pecuniaria risponde allo scopo di rimettere al potere dell’Amministrazione la commisurazione della sanzione alla concreta gravità del fatto illecito, senza necessità che sia specificato il criterio seguito ” (così, da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 6809 del 26 maggio 2022 che richiama, ex multis, Cassazione civile, sez. I, 10 dicembre 1996, n. 10976; Cassazione Civile, Sez. I, 24 marzo 2004, n. 5877 e Cass. Civile I, 4 novembre 998, n. 11054) “ perché la stessa commisurazione della sanzione - a fronte di una precisa ed articolata contestazione - è misura espressiva della valutazione di gravità operata dall’organismo che procede ed assorbe ogni ulteriore profilo (che dunque solo esasperando la nozione formale di motivazione si potrebbe ulteriormente pretendere) ” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter 2 aprile 2019 n. 4307).
Come già sopra rilevato, inoltre, la motivazione complessiva del provvedimento gravato, da valutarsi alla luce dell’intero contenuto del provvedimento, dà puntuale ragione della ritenuta gravità delle condotte, la valutazione della quale, ai fini della quantificazione della sanzione costituisce “espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che, in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento ” (così, da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 2 aprile 2019), ipotesi non ricorrenti nel caso in esame.
Con riferimento ai vantaggi derivati al ricorrente dalle violazioni commesse, in ogni caso, occorre considerare come questi abbia comunque ottenuto, in virtù della sua posizione di vertice all’interno della società e delle censurate modalità di funzionamento dell’organo consiliare, incarichi in realtà di grande rilievo per il territorio (le -OMISSIS-) e un particolarmente favorevole trattamento stipendiale allo stesso attribuito.
Quanto, infine, alla pretesa assenza di pregiudizi a terzi è sufficiente richiamare la natura di illecito di pericolo di quelli sanzionati in capo al ricorrente, mentre, con riferimento alla asserita erroneità della data di cessazione della violazione, occorre considerare come la semplice predisposizione del Piano di rimedio non può integrare la cessazione della condotta, atteso che il procedimento potrebbe non concludersi con l’adozione del Piano medesimo.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Cicchese | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.