TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3884/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Radoccia e dall'Avv. Matteo
Antonio Felice Pollaroli
- attrice opponente
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Email_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Toneatto
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note scritte depositate il 28/10/2024, “in via preliminare: accertare
e dichiarare l'inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 cod. proc. civ. e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1336/2021 (R.G. n. 3142/2021) per i motivi di cui in atti;
in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie avversarie per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità e/o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1336/2021 (R.G. n. 3142/2021), rigettare tutte le avversarie domande e pretese e dichiarare che nulla è dovuto per le motivazioni in fatto e in diritto di cui in narrativa. Nella denegata ipotesi di revoca soltanto parziale del decreto ingiuntivo n.
1336/2021 (R.G. n. 3142/2021), ridurre l'importo dovuto a quanto emerso in corso di causa o
1 ritenuto di giustizia per le motivazioni in fatto e in diritto di cui in narrativa. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese legali, oltre accessori di legge”; per la convenuta opposta: come da note scritte depositate il 29/10/2024, “Nel merito: in via principale respingersi l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1336/21. In via subordinata: in caso di parziale accoglimento della opposizione, condannarsi la al pagamento della somma che si Pt_1 riterrà di giustizia. Spese e competenze di lite comunque rifuse”.
Motivi della decisione
1. La società (di seguito ) ha proposto opposizione Parte_1 Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1336/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 24/8/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 52.432,55, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo delle prestazioni eseguite da nei suoi confronti. CP_1
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto quanto segue:
- tra e erano intercorsi rapporti contrattuali aventi ad oggetto, tra l'altro, lo sviluppo Pt_1 CP_1 di nuove opportunità commerciali nel settore ingegneristico. Nello specifico, le parti sottoscrivevano tre contratti di durata annuale e, precisamente: i) un primo contratto, con decorrenza dall'1/7/2017 al
31/12/2017 (doc. 1, fascicolo monitorio); ii) un secondo contratto, con decorrenza dall'1/1/2018 al
31/12/2018 (doc. 2); iii) un terzo contratto, con decorrenza dal 2/1/2019 al 31/12/2019 (doc. 3), risolto anticipatamente con effetto dal 31/8/2019, come da comunicazione di recesso del 30/7/2019 (doc. 4);
- tali contratti prevedevano un compenso fisso lordo su base mensile, oltre a una provvigione “a scalare”, calcolata in percentuale sull'eventuale incasso ottenuto da in conseguenza dell'attività Pt_1 svolta da CP_1
- successivamente, le parti sottoscrivevano un quarto contratto, avente efficacia dall'1/6/2020 al
31/12/2020, che prevedeva esclusivamente un compenso di natura provvigionale, calcolato sugli importi eventualmente incassati da in relazione alle attività svolte da Pt_1 CP_1
- controparte agiva in via monitoria per ottenere il pagamento di tre distinti importi: i) € 20.400,00, oltre iva, a titolo di corrispettivo indicato nell'ordine di acquisto per le attività svolte nell'ambito del c.d. “Progetto Circe”; ii) € 16.000,00, oltre iva, a titolo di compenso fisso per il periodo dal 2/1/2019 al 31/8/2019; iii) € 6.577,50, oltre iva, a titolo di provvigione per il cliente CP_2
- tuttavia: i) l'ordine di acquisto sub doc. 5 non era mai stato evaso da in quanto non Pt_1 specificamente autorizzato per assenza di specifico accordo tra le parti tanto che l'unico documento relativo a tale presunto contratto era rimasto in bozza (doc. 3, fascicolo di parte opponente), e le prestazioni elencate non erano mai state eseguite da anche perché distinte da quelle oggetto CP_1 del contratto all'epoca in essere tra le parti;
ii) con riferimento al compenso maturato nel periodo
2 gennaio-agosto 2019, non aveva adempiuto regolarmente e continuativamente alle CP_1 obbligazioni assunte, costringendo ad esercitare il diritto di recesso e a risolvere Pt_1 anticipatamente il contratto;
iii) quanto alla provvigione maturata nel 2020 in relazione alle attività svolte per il cliente l'affare si era concluso senza alcun intervento di CP_2 Emai_2
2. Si è costituita in giudizio la società (di seguito, ), contestando quanto ex Email_1 CP_1 adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha eccepito:
- quanto al credito di € 20.400,00, oltre iva, l'ordine di acquisto, nel quale erano dettagliatamente indicate le attività richieste dall'attrice – consistenti “nell'esecuzione di analisi e supporto nella predisposizione di vari atti (WBS/WBE ecc), supporto nelle fasi di contrattazione, supporto alla negoziazione ecc.” (cfr. p. 2, comparsa di costituzione), attività ulteriori rispetto a quanto previsto nel contratto vigente al tempo tra le parti –, era stato espressamente sottoscritto da e le prestazioni Pt_1 ivi previste erano state correttamente eseguite dalla convenuta (docc. 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18 e 19, fascicolo di parte convenuta);
- quanto al credito di € 16.000,00, oltre iva, nel periodo dal 2/1/2019 al 31/8/2019, la convenuta aveva prestato regolarmente la propria opera a favore di in diversi ambiti, tra cui: progetto di drone Pt_1 per sorveglianza di assembramenti e autostrade per il 118 di Bologna;
progetti per agricoltura di precisione (Precision Farming) con l'impiego di tecnologie per diverse regioni (Piemonte, Pt_1
Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia) e presso l'Università di Agraria;
implementazione del sistema
PLM di sistemi di monitoraggio elettromagnetico per Mediaset;
etc.; CP_2
- quanto al credito di € 6.577,50, oltre iva, esso traeva origine dall'accordo stipulato in data 1/6/2020
(doc. 9, fascicolo monitorio), in virtù del quale veniva affidato a lo sviluppo di opportunità CP_1 commerciali con la concretizzatosi nell'ordine del 17/9/2020, per il quale la convenuta CP_2 aveva prestato attività di supporto.
3. Con ordinanza del 4/2/2022, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato.
4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi. All'udienza del
31/10/2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***********
5. L'opposizione della società è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. Pt_1
6. È noto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine
3 di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
7. Nel caso di specie, la società – odierna convenuta opposta e, tuttavia, attrice in senso CP_1 sostanziale – ha chiesto alla società il pagamento del corrispettivo per alcune prestazioni Pt_1 eseguite nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti. A sua volta, l'opponente ha eccepito l'inadempimento di controparte rispetto alle prestazioni oggetto della domanda di pagamento, contestando altresì, per una parte del credito, l'esistenza di un valido titolo costitutivo.
Ne consegue che grava su l'onere della prova sia in merito all'esistenza del titolo CP_1 giustificativo della pretesa creditoria, sia in relazione all'effettivo adempimento delle prestazioni per le quali ha chiesto il pagamento del corrispettivo.
7.1. Credito di € 20.400,00, oltre iva, per lo svolgimento dell'attività di cui all'ordine di acquisto del
27/3/2018.
7.1.1. Deve innanzitutto rilevarsi come – contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente – l'ordine di acquisto del 27/3/2018 costituisca, a tutti gli effetti, un valido titolo costitutivo della pretesa creditoria avanzata da (doc. 5). CP_1
Tale documento riporta espressamente l'indicazione “Approvato/Autorizzato da” in riferimento ai
Sig.ri e rispettivamente capo degli acquisti e Direttore delle Parte_2 Parte_3 risorse umane e affari generali, nonché Vicepresidente e membro del C.d.A. dell'azienda, i quali hanno anche provveduto alla sottoscrizione dell'ordine, in conformità con la procedura descritta dallo stesso Sig. (sul cap. 1: “per tutti gli ordini vi è una procedura degli acquisti che passa Pt_2 attraverso la redazione e l'autorizzazione di una richiesta di acquisto che una volta autorizzata viene trasformata in ordine di acquisto che viene a sua volta autorizzato dalla Direzione acquisti e firmato dalla Direzione Aziendale”, cfr. verbale di udienza del 18/4/2023).
Alla luce di siffatta produzione documentale, non appare verosimile che l'accordo sia rimasto allo stato di mera bozza e che la relativa procedura non si sia conclusa, risultando irrilevante la richiesta di acquisto allegata dall'opponente, la quale, peraltro, reca una data (23/3/2018) antecedente rispetto a quella dell'ordine di acquisto (27/3/2018) (doc. 6, fascicolo di parte opponente).
4 7.1.2. Quanto all'adempimento delle prestazioni previste nell'ordine di acquisto, consistenti
“nell'esecuzione di analisi e supporto nella predisposizione di vari atti (WBS/WBE ecc), supporto nelle fasi di contrattazione, supporto alla negoziazione ecc.” (cfr. p. 2, comparsa di costituzione), - dall'istruttoria testimoniale espletata è emerso che:
- , tramite l'Ing. e il Sig. – al tempo collaboratore/dipendente della società CP_1 Per_1 Tes_1
–, ha eseguito le prestazioni relative all'analisi e supporto nella predisposizione delle WBS/WBE e alla valorizzazione dei contenuti delle stesse (teste sul cap. 13: “ ha eseguito le Tes_2 CP_1 prestazioni relative al WBS e alla indicazione-stima preliminare dei costi”, cfr. verbale di udienza del 18/4/2023; teste sul cap. 1: “è la prima volta che vedo il documento che mi viene Tes_3 mostrato però posso confermare che la prestava consulenza commerciale tramite l'Ing. CP_1
e per le attività che ho letto al punto 2) dell'ordine mostratomi”; sul cap. Per_1 Testimone_4
2: “per quanto a mia conoscenza posso confermare di avere notato la presenza dell'Ing. in Per_1 occasione delle riunioni tecnico operative e di impostazione che vi sono state nell'ambito della realizzazione del progetto denominato Circe in forza dell'accordo sottoscritto tra IC e Part ; adr: “le riunioni iniziali cui ho partecipato io erano finalizzate alla determinazione delle proposte tecniche ed economiche da sottoporre ad IC per la realizzazione del progetto
Circe”, cfr. verbale di udienza del 18/4/2023; teste sul cap. 1: “mi sono occupato della Tes_5 individuazione dei costi per lo sviluppo del progetto Circe per poi dai costi individuare i prezzi da esporre al cliente. In questa fase l'Ing. che, a quanto mi risulta era un consulente esterno, le Per_1 email che ricevevo avevano come dominio mi indicava come predisporre la struttura dei CP_1 costi (ad esempio differenziare materiali da manodopera e poi all'interno dei materiali la tipologia di materiale) (…); questa fase si chiama proprio verifica di congruità e precede la stipula del contratto”; sul cap. 2: “confermo il documento n. 8 che mi viene mostrato contenente l'impostazione di tutto il progetto suddiviso in quattro fasi. L'Ing. collaborò con me attraverso riunioni da Per_1 remoto e scambio di email”; sul cap. 4: “come ho già riferito io personalmente ho partecipato a riunioni da remoto con ed ho avuto anche contatti diretti con lo stesso a mezzo email e Per_1 telefonate”, cfr. verbale di udienza del 18/4/2023);
- il c.d. “Progetto Circe” non è mai stato realizzato (teste sul cap. 12: “è vero, il progetto Tes_2
Part Circe era una iniziativa commerciale, di marketing e approccio al cliente che intendeva trasformare in un contratto vero, cosa ancora non realizzata”; sul cap. 13: “ ha eseguito le CP_1 prestazioni relative al WBS e alla indicazione-stima preliminare dei costi, ma nessuna fornitura- supporto alla negoziazione e reperimento fondi perché non c'è stato seguito al progetto”, cfr. verbale di udienza del 18/4/2023; teste sul cap. 14: “Per quanto a mia conoscenza un contratto per Tes_6
5 il Progetto Circe non c'è mai stato, quindi non c'è stato neppure l'invio della relativa relazione”; cfr. verbale di udienza del 18/4/2023).
7.1.3. Le risultanze istruttorie, supportate dalla documentazione versata in atti (docc. 6,15,16, 17, 18
e 19), delineano un quadro chiaro, preciso e concordante, tale da condurre alla conclusione, sulla base del criterio del “più probabile che non”, che, sebbene il c.d. “Progetto Circe” non abbia trovato concreta attuazione, abbia comunque eseguito le prestazioni previste nell'ordine di acquisto CP_1 del 27/3/2018 in favore di Pt_4 resto, siffatte prestazioni non possono essere ricondotte alla categoria delle obbligazioni di
[...] risultato, non risultando né dalla documentazione acquisita né dall'istruttoria svolta che l'opposta si fosse impegnata a garantire il raggiungimento di uno specifico obiettivo commerciale.
Inoltre, trattandosi di attività ulteriori rispetto a quelle già disciplinate nel contratto vigente tra le parti per l'anno 2018, non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che avesse già ricevuto i CP_1 compensi fissi per quell'annualità.
7.1.4. Ne consegue che, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'opponente in ordine al quantum del credito, deve essere riconosciuto il diritto di al pagamento del corrispettivo CP_1 pattuito, pari ad € 20.400,00, oltre iva.
7.2. Credito di € 16.000,00, oltre iva, quale compenso fisso per il periodo dal 2/1/2019 al 31/8/2019.
7.2.1. Con riferimento all'esecuzione delle prestazioni previste nel terzo contratto stipulato tra le parti
(v. p. 1, doc. 3, fascicolo di parte opposta), dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso quanto segue:
- per il tramite del Sig. – al tempo collaboratore/dipendente della società –, ha CP_1 Tes_1 svolto attività di promozione delle iniziative di contattando società nazionali e internazionali Pt_1 ed enti pubblici italiani ed esteri (teste sul cap. 6: “confermo in particolare per la divisione Tes_7
Elettromagnetismo diretta da RO Bandinelli”; sul cap. 7: “c'era un apprezzamento generale nei confronti della persona di occupandomi dell'aspetto della divisione Radar non mi Tes_1 occupavo degli aspetti contrattuali”; sul cap. 8: “posso confermare che era Testimone_4 coinvolto in questo progetto del 118 di Bologna ma io non avevo rapporti con l'azienda dei CP_1 progetti in agricoltura, della implementazione della PLM e anche dei motori per ”, cfr. CP_3 verbale di udienza del 23/11/2023; teste sul cap. 6: “Confermo che la società Pt_3 CP_1 tramite il sig. ha fatto quella serie di attività”, cfr. verbale di udienza del 15/2/2024); Tes_1
- nel corso del 2019, ha collaborato con il personale di per lo sviluppo di diversi CP_1 Pt_1 progetti, tra cui: un progetto di drone per la sorveglianza degli assembramenti per il 118 di Bologna;
progetti di agricoltura di precisione per conto delle Regioni Piemonte, Sicilia, Veneto e Friuli-Venezia Part Giulia;
l'implementazione del sistema PLM nell'organizzazione di;
attività di CP_2
6 consulenza per l'applicazione di motori per dirigibili da alta quota per (teste sul CP_3 Pt_3 cap. 8: “Io non mi occupavo della parte operativa, ma sull'agricoltura di precisione e le attività confermo che se ne occupava la società perché io personalmente ho partecipato a degli CP_2 incontri. Sugli altri punti suppongo di sì, ma non ho la certezza diretta”, cfr. verbale di udienza del
15/2/2024);
- l'interruzione del rapporto contrattuale da parte di non è dipeso da un inadempimento di Pt_1
bensì da problematiche finanziarie della stessa opponente (teste sul cap. 9: CP_1 Tes_7
“confermo che già dalla primavera 2019 erano emersi problemi finanziari e quindi furono interrotti molti rapporti con consulenti e fornitori, nello specifico non so per quanto riguarda , cfr. CP_1 verbale di udienza del 23/11/2023; teste sul cap. 9: “Confermo che in quel periodo storico Pt_3
l'azienda ha avuto problematiche di tipo economico finanziarie e abbiamo avuto disposizioni dal consiglio di tagliare tutto ciò che fosse possibile. Sono stato io a firmare il recesso del contratto e a giugno 2020 è stato riassegnato il contratto, solo per la componente variabile, la componente fissa fu azzerata”, cfr. verbale di udienza del 15/2/2024).
7.2.2. Anche in questo caso, l'istruttoria espletata, supportata dalla documentazione versata in atti
(doc. docc. 25-30), delinea un quadro chiaro, preciso e concordante, idoneo a fondare il convincimento, sulla base del criterio del “più probabile che non”, che l'opposta abbia correttamente e regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Per converso, la contestazione sollevata dell'opponente in merito alla mancata riconducibilità dell'attività svolta dal Sig. alla società convenuta non può essere accolta, risultando Tes_1 smentita dalla deposizione della teste la quale ha chiarito che il Sig. è stato Tes_8 CP_4 collaboratore di prima di essere assunto da (teste adr: “ è stato sia CP_1 Pt_1 Tes_8 Tes_1
Part collaboratore di che di in periodi diversi”; sul cap. 27: “ fu assunto al CP_1 Tes_1
Part commerciale nel giugno 2020 nell'area direzione e marketing di , cfr. verbale di udienza del
18/11/2023).
7.2.3. Ne consegue che, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'opponente in ordine al quantum del credito, deve essere riconosciuto il diritto di al pagamento del corrispettivo CP_1 fisso pattuito, pari ad € 16.000,00, oltre iva.
7.3. Credito di € 6.577,50, oltre iva, a titolo di provvigione per aver procurato a l'ordine del Pt_1
17/9/2020 proveniente da per un importo di € 87.700,00. CP_2
7.3.1. La domanda avanzata da relativa alla provvigione per l'ordine non può, CP_1 CP_2 invece, trovare accoglimento.
7.3.2. Invero, dall'istruttoria espletata è emerso che l'attività dedotta dall'opposta a sostegno della sua pretesa creditoria non è riconducibile a bensì al Sig. il quale, con specifico CP_1 Tes_1
7 riferimento all'affare ha operato – non più quale dipendente di ma – dapprima CP_2 CP_1 come consulente di e, successivamente, come dipendente della medesima società (teste Pt_1
sul cap. 23: “sì, con il supporto di nelle veste di consulente ad Tes_2 Testimone_4
Part personam di non mi risulta che abbia avuto incarichi per la tematica ; sul CP_1 CP_2 cap. 24: “confermo, mi sono occupato direttamente della fase di contatto prima con e della CP_2 fase di definizione del contratto vero e proprio nel periodo da dicembre 2019 a primavera 2020 e poi ho passato la pratica per la fase di formalizzazione del contratto all'ufficio commerciale. In questa Part fase è intervenuto anche che nel frattempo era divenuto dipendente di In questo Tes_1 contesto non mi risulta che sia intervenuta I@Work”; sul cap. 25: “Il doc. n. 4 che mi viene mostrato
è del settembre 2020, mentre il contratto del 2017 indicato nel capitolo di prova è un'altra cosa e non c'entra niente con l'attività di cui ho riferito”; sul cap. 26: “non sono a conoscenza che CP_1 abbia fatto qualcosa attinente al tema e come già riferito ha agito per CP_2 Testimone_4
Part tale tema in veste di consulente ; cfr. verbale di udienza del 18/4/2023; teste sul cap. Tes_6
23: “ritengo che l'attività di conclusione del contratto con sia stata effettuata direttamente CP_2 dall'Ing. RO Bandinelli come Direttore della divisione elettromagnetica e come diretto interlocutore con il cliente, in quanto l'attività richiesta a era di carattere strategico, di CP_1 individuare il cliente ma non di concludere poi il contratto”; sul cap. 27: “ è stato Testimone_4
Part dipendente di come Area Manager della Direzione Marketing da giugno 2020, quindi Parte_5
è probabile che in tale veste abbia gestito i rapporti con , cfr. verbale di udienza del CP_2
18/4/2023; teste sul cap. 10: “sicuramente è stato il punto di riferimento dei Tes_7 Tes_1 rapporti con ma non occupandomi degli aspetti contrattuali non saprei”; sul cap. 11: CP_2
“confermo, a partire dal 2020 ho delegato a l'attività nei confronti di e Testimone_4 CP_2 come ho già riferito in risposta al capitolo precedente, so che già prima del giugno 2020 Tes_1 era il punto di riferimento dei rapporti con , cfr. verbale di udienza del 23/11/2023). CP_2
7.3.3. A fronte di tali risultanze e delle contestazioni mosse dall'opponente, non ha assolto CP_1
l'onere della prova sulla stessa gravante in merito alle prestazioni effettivamente svolte e alla riconducibilità della conclusione dell'affare al suo operato. In particolare, la società si è CP_2 limitata a formulare mere affermazioni generiche circa un presunto supporto alla finalizzazione dell'operazione, senza fornire elementi concreti e univoci a sostegno della propria pretesa creditoria.
Ne consegue che non può riconoscersi il diritto della convenuta al pagamento della provvigione richiesta, pari a € 6.577,50, oltre iva.
8. Alla luce delle considerazioni esposte, il credito di deve essere rideterminato nella minor CP_1 somma di € 36.400,00, oltre iva, e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
9. Spese.
8 9.1. Stante la parziale rideterminazione del quantum del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite del presente giudizio devono essere compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico di parte opponente e vengono liquidate per l'intero come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al DM n. 55/2014, in misura diversa rispetto a quanto indicato nella nota spese depositata, non congrua rispetto allo scaglione di riferimento che va individuato applicando il criterio del decisum (importo in concreto liquidato e spettante) e non del disputatum (importo richiesto).
9.2. Le spese della procedura monitoria devono mantenersi in capo a parte opponente.
Nel procedimento per ingiunzione, infatti, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione di er quanto di ragione e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a pagare nei confronti di Parte_1 [...] la somma di € 36.400,00, oltre iva, e interessi dalla domanda al saldo;
Email_1
- pone a carico di e spese del procedimento monitorio;
Parte_1
- dichiara le spese del presente giudizio compensate tra le parti per 1/3 e condanna
[...]
l pagamento nei confronti di ei restanti Parte_1 Email_1
2/3, spese che liquida per l'intero in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, iva e cpa come per legge, ed € 84,20 per spese.
Pisa, 22/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Radoccia e dall'Avv. Matteo
Antonio Felice Pollaroli
- attrice opponente
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Email_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Toneatto
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note scritte depositate il 28/10/2024, “in via preliminare: accertare
e dichiarare l'inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 cod. proc. civ. e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1336/2021 (R.G. n. 3142/2021) per i motivi di cui in atti;
in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie avversarie per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità e/o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1336/2021 (R.G. n. 3142/2021), rigettare tutte le avversarie domande e pretese e dichiarare che nulla è dovuto per le motivazioni in fatto e in diritto di cui in narrativa. Nella denegata ipotesi di revoca soltanto parziale del decreto ingiuntivo n.
1336/2021 (R.G. n. 3142/2021), ridurre l'importo dovuto a quanto emerso in corso di causa o
1 ritenuto di giustizia per le motivazioni in fatto e in diritto di cui in narrativa. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese legali, oltre accessori di legge”; per la convenuta opposta: come da note scritte depositate il 29/10/2024, “Nel merito: in via principale respingersi l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1336/21. In via subordinata: in caso di parziale accoglimento della opposizione, condannarsi la al pagamento della somma che si Pt_1 riterrà di giustizia. Spese e competenze di lite comunque rifuse”.
Motivi della decisione
1. La società (di seguito ) ha proposto opposizione Parte_1 Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1336/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 24/8/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 52.432,55, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo delle prestazioni eseguite da nei suoi confronti. CP_1
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto quanto segue:
- tra e erano intercorsi rapporti contrattuali aventi ad oggetto, tra l'altro, lo sviluppo Pt_1 CP_1 di nuove opportunità commerciali nel settore ingegneristico. Nello specifico, le parti sottoscrivevano tre contratti di durata annuale e, precisamente: i) un primo contratto, con decorrenza dall'1/7/2017 al
31/12/2017 (doc. 1, fascicolo monitorio); ii) un secondo contratto, con decorrenza dall'1/1/2018 al
31/12/2018 (doc. 2); iii) un terzo contratto, con decorrenza dal 2/1/2019 al 31/12/2019 (doc. 3), risolto anticipatamente con effetto dal 31/8/2019, come da comunicazione di recesso del 30/7/2019 (doc. 4);
- tali contratti prevedevano un compenso fisso lordo su base mensile, oltre a una provvigione “a scalare”, calcolata in percentuale sull'eventuale incasso ottenuto da in conseguenza dell'attività Pt_1 svolta da CP_1
- successivamente, le parti sottoscrivevano un quarto contratto, avente efficacia dall'1/6/2020 al
31/12/2020, che prevedeva esclusivamente un compenso di natura provvigionale, calcolato sugli importi eventualmente incassati da in relazione alle attività svolte da Pt_1 CP_1
- controparte agiva in via monitoria per ottenere il pagamento di tre distinti importi: i) € 20.400,00, oltre iva, a titolo di corrispettivo indicato nell'ordine di acquisto per le attività svolte nell'ambito del c.d. “Progetto Circe”; ii) € 16.000,00, oltre iva, a titolo di compenso fisso per il periodo dal 2/1/2019 al 31/8/2019; iii) € 6.577,50, oltre iva, a titolo di provvigione per il cliente CP_2
- tuttavia: i) l'ordine di acquisto sub doc. 5 non era mai stato evaso da in quanto non Pt_1 specificamente autorizzato per assenza di specifico accordo tra le parti tanto che l'unico documento relativo a tale presunto contratto era rimasto in bozza (doc. 3, fascicolo di parte opponente), e le prestazioni elencate non erano mai state eseguite da anche perché distinte da quelle oggetto CP_1 del contratto all'epoca in essere tra le parti;
ii) con riferimento al compenso maturato nel periodo
2 gennaio-agosto 2019, non aveva adempiuto regolarmente e continuativamente alle CP_1 obbligazioni assunte, costringendo ad esercitare il diritto di recesso e a risolvere Pt_1 anticipatamente il contratto;
iii) quanto alla provvigione maturata nel 2020 in relazione alle attività svolte per il cliente l'affare si era concluso senza alcun intervento di CP_2 Emai_2
2. Si è costituita in giudizio la società (di seguito, ), contestando quanto ex Email_1 CP_1 adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha eccepito:
- quanto al credito di € 20.400,00, oltre iva, l'ordine di acquisto, nel quale erano dettagliatamente indicate le attività richieste dall'attrice – consistenti “nell'esecuzione di analisi e supporto nella predisposizione di vari atti (WBS/WBE ecc), supporto nelle fasi di contrattazione, supporto alla negoziazione ecc.” (cfr. p. 2, comparsa di costituzione), attività ulteriori rispetto a quanto previsto nel contratto vigente al tempo tra le parti –, era stato espressamente sottoscritto da e le prestazioni Pt_1 ivi previste erano state correttamente eseguite dalla convenuta (docc. 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18 e 19, fascicolo di parte convenuta);
- quanto al credito di € 16.000,00, oltre iva, nel periodo dal 2/1/2019 al 31/8/2019, la convenuta aveva prestato regolarmente la propria opera a favore di in diversi ambiti, tra cui: progetto di drone Pt_1 per sorveglianza di assembramenti e autostrade per il 118 di Bologna;
progetti per agricoltura di precisione (Precision Farming) con l'impiego di tecnologie per diverse regioni (Piemonte, Pt_1
Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia) e presso l'Università di Agraria;
implementazione del sistema
PLM di sistemi di monitoraggio elettromagnetico per Mediaset;
etc.; CP_2
- quanto al credito di € 6.577,50, oltre iva, esso traeva origine dall'accordo stipulato in data 1/6/2020
(doc. 9, fascicolo monitorio), in virtù del quale veniva affidato a lo sviluppo di opportunità CP_1 commerciali con la concretizzatosi nell'ordine del 17/9/2020, per il quale la convenuta CP_2 aveva prestato attività di supporto.
3. Con ordinanza del 4/2/2022, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato.
4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi. All'udienza del
31/10/2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***********
5. L'opposizione della società è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. Pt_1
6. È noto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine
3 di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
7. Nel caso di specie, la società – odierna convenuta opposta e, tuttavia, attrice in senso CP_1 sostanziale – ha chiesto alla società il pagamento del corrispettivo per alcune prestazioni Pt_1 eseguite nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti. A sua volta, l'opponente ha eccepito l'inadempimento di controparte rispetto alle prestazioni oggetto della domanda di pagamento, contestando altresì, per una parte del credito, l'esistenza di un valido titolo costitutivo.
Ne consegue che grava su l'onere della prova sia in merito all'esistenza del titolo CP_1 giustificativo della pretesa creditoria, sia in relazione all'effettivo adempimento delle prestazioni per le quali ha chiesto il pagamento del corrispettivo.
7.1. Credito di € 20.400,00, oltre iva, per lo svolgimento dell'attività di cui all'ordine di acquisto del
27/3/2018.
7.1.1. Deve innanzitutto rilevarsi come – contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente – l'ordine di acquisto del 27/3/2018 costituisca, a tutti gli effetti, un valido titolo costitutivo della pretesa creditoria avanzata da (doc. 5). CP_1
Tale documento riporta espressamente l'indicazione “Approvato/Autorizzato da” in riferimento ai
Sig.ri e rispettivamente capo degli acquisti e Direttore delle Parte_2 Parte_3 risorse umane e affari generali, nonché Vicepresidente e membro del C.d.A. dell'azienda, i quali hanno anche provveduto alla sottoscrizione dell'ordine, in conformità con la procedura descritta dallo stesso Sig. (sul cap. 1: “per tutti gli ordini vi è una procedura degli acquisti che passa Pt_2 attraverso la redazione e l'autorizzazione di una richiesta di acquisto che una volta autorizzata viene trasformata in ordine di acquisto che viene a sua volta autorizzato dalla Direzione acquisti e firmato dalla Direzione Aziendale”, cfr. verbale di udienza del 18/4/2023).
Alla luce di siffatta produzione documentale, non appare verosimile che l'accordo sia rimasto allo stato di mera bozza e che la relativa procedura non si sia conclusa, risultando irrilevante la richiesta di acquisto allegata dall'opponente, la quale, peraltro, reca una data (23/3/2018) antecedente rispetto a quella dell'ordine di acquisto (27/3/2018) (doc. 6, fascicolo di parte opponente).
4 7.1.2. Quanto all'adempimento delle prestazioni previste nell'ordine di acquisto, consistenti
“nell'esecuzione di analisi e supporto nella predisposizione di vari atti (WBS/WBE ecc), supporto nelle fasi di contrattazione, supporto alla negoziazione ecc.” (cfr. p. 2, comparsa di costituzione), - dall'istruttoria testimoniale espletata è emerso che:
- , tramite l'Ing. e il Sig. – al tempo collaboratore/dipendente della società CP_1 Per_1 Tes_1
–, ha eseguito le prestazioni relative all'analisi e supporto nella predisposizione delle WBS/WBE e alla valorizzazione dei contenuti delle stesse (teste sul cap. 13: “ ha eseguito le Tes_2 CP_1 prestazioni relative al WBS e alla indicazione-stima preliminare dei costi”, cfr. verbale di udienza del 18/4/2023; teste sul cap. 1: “è la prima volta che vedo il documento che mi viene Tes_3 mostrato però posso confermare che la prestava consulenza commerciale tramite l'Ing. CP_1
e per le attività che ho letto al punto 2) dell'ordine mostratomi”; sul cap. Per_1 Testimone_4
2: “per quanto a mia conoscenza posso confermare di avere notato la presenza dell'Ing. in Per_1 occasione delle riunioni tecnico operative e di impostazione che vi sono state nell'ambito della realizzazione del progetto denominato Circe in forza dell'accordo sottoscritto tra IC e Part ; adr: “le riunioni iniziali cui ho partecipato io erano finalizzate alla determinazione delle proposte tecniche ed economiche da sottoporre ad IC per la realizzazione del progetto
Circe”, cfr. verbale di udienza del 18/4/2023; teste sul cap. 1: “mi sono occupato della Tes_5 individuazione dei costi per lo sviluppo del progetto Circe per poi dai costi individuare i prezzi da esporre al cliente. In questa fase l'Ing. che, a quanto mi risulta era un consulente esterno, le Per_1 email che ricevevo avevano come dominio mi indicava come predisporre la struttura dei CP_1 costi (ad esempio differenziare materiali da manodopera e poi all'interno dei materiali la tipologia di materiale) (…); questa fase si chiama proprio verifica di congruità e precede la stipula del contratto”; sul cap. 2: “confermo il documento n. 8 che mi viene mostrato contenente l'impostazione di tutto il progetto suddiviso in quattro fasi. L'Ing. collaborò con me attraverso riunioni da Per_1 remoto e scambio di email”; sul cap. 4: “come ho già riferito io personalmente ho partecipato a riunioni da remoto con ed ho avuto anche contatti diretti con lo stesso a mezzo email e Per_1 telefonate”, cfr. verbale di udienza del 18/4/2023);
- il c.d. “Progetto Circe” non è mai stato realizzato (teste sul cap. 12: “è vero, il progetto Tes_2
Part Circe era una iniziativa commerciale, di marketing e approccio al cliente che intendeva trasformare in un contratto vero, cosa ancora non realizzata”; sul cap. 13: “ ha eseguito le CP_1 prestazioni relative al WBS e alla indicazione-stima preliminare dei costi, ma nessuna fornitura- supporto alla negoziazione e reperimento fondi perché non c'è stato seguito al progetto”, cfr. verbale di udienza del 18/4/2023; teste sul cap. 14: “Per quanto a mia conoscenza un contratto per Tes_6
5 il Progetto Circe non c'è mai stato, quindi non c'è stato neppure l'invio della relativa relazione”; cfr. verbale di udienza del 18/4/2023).
7.1.3. Le risultanze istruttorie, supportate dalla documentazione versata in atti (docc. 6,15,16, 17, 18
e 19), delineano un quadro chiaro, preciso e concordante, tale da condurre alla conclusione, sulla base del criterio del “più probabile che non”, che, sebbene il c.d. “Progetto Circe” non abbia trovato concreta attuazione, abbia comunque eseguito le prestazioni previste nell'ordine di acquisto CP_1 del 27/3/2018 in favore di Pt_4 resto, siffatte prestazioni non possono essere ricondotte alla categoria delle obbligazioni di
[...] risultato, non risultando né dalla documentazione acquisita né dall'istruttoria svolta che l'opposta si fosse impegnata a garantire il raggiungimento di uno specifico obiettivo commerciale.
Inoltre, trattandosi di attività ulteriori rispetto a quelle già disciplinate nel contratto vigente tra le parti per l'anno 2018, non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che avesse già ricevuto i CP_1 compensi fissi per quell'annualità.
7.1.4. Ne consegue che, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'opponente in ordine al quantum del credito, deve essere riconosciuto il diritto di al pagamento del corrispettivo CP_1 pattuito, pari ad € 20.400,00, oltre iva.
7.2. Credito di € 16.000,00, oltre iva, quale compenso fisso per il periodo dal 2/1/2019 al 31/8/2019.
7.2.1. Con riferimento all'esecuzione delle prestazioni previste nel terzo contratto stipulato tra le parti
(v. p. 1, doc. 3, fascicolo di parte opposta), dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso quanto segue:
- per il tramite del Sig. – al tempo collaboratore/dipendente della società –, ha CP_1 Tes_1 svolto attività di promozione delle iniziative di contattando società nazionali e internazionali Pt_1 ed enti pubblici italiani ed esteri (teste sul cap. 6: “confermo in particolare per la divisione Tes_7
Elettromagnetismo diretta da RO Bandinelli”; sul cap. 7: “c'era un apprezzamento generale nei confronti della persona di occupandomi dell'aspetto della divisione Radar non mi Tes_1 occupavo degli aspetti contrattuali”; sul cap. 8: “posso confermare che era Testimone_4 coinvolto in questo progetto del 118 di Bologna ma io non avevo rapporti con l'azienda dei CP_1 progetti in agricoltura, della implementazione della PLM e anche dei motori per ”, cfr. CP_3 verbale di udienza del 23/11/2023; teste sul cap. 6: “Confermo che la società Pt_3 CP_1 tramite il sig. ha fatto quella serie di attività”, cfr. verbale di udienza del 15/2/2024); Tes_1
- nel corso del 2019, ha collaborato con il personale di per lo sviluppo di diversi CP_1 Pt_1 progetti, tra cui: un progetto di drone per la sorveglianza degli assembramenti per il 118 di Bologna;
progetti di agricoltura di precisione per conto delle Regioni Piemonte, Sicilia, Veneto e Friuli-Venezia Part Giulia;
l'implementazione del sistema PLM nell'organizzazione di;
attività di CP_2
6 consulenza per l'applicazione di motori per dirigibili da alta quota per (teste sul CP_3 Pt_3 cap. 8: “Io non mi occupavo della parte operativa, ma sull'agricoltura di precisione e le attività confermo che se ne occupava la società perché io personalmente ho partecipato a degli CP_2 incontri. Sugli altri punti suppongo di sì, ma non ho la certezza diretta”, cfr. verbale di udienza del
15/2/2024);
- l'interruzione del rapporto contrattuale da parte di non è dipeso da un inadempimento di Pt_1
bensì da problematiche finanziarie della stessa opponente (teste sul cap. 9: CP_1 Tes_7
“confermo che già dalla primavera 2019 erano emersi problemi finanziari e quindi furono interrotti molti rapporti con consulenti e fornitori, nello specifico non so per quanto riguarda , cfr. CP_1 verbale di udienza del 23/11/2023; teste sul cap. 9: “Confermo che in quel periodo storico Pt_3
l'azienda ha avuto problematiche di tipo economico finanziarie e abbiamo avuto disposizioni dal consiglio di tagliare tutto ciò che fosse possibile. Sono stato io a firmare il recesso del contratto e a giugno 2020 è stato riassegnato il contratto, solo per la componente variabile, la componente fissa fu azzerata”, cfr. verbale di udienza del 15/2/2024).
7.2.2. Anche in questo caso, l'istruttoria espletata, supportata dalla documentazione versata in atti
(doc. docc. 25-30), delinea un quadro chiaro, preciso e concordante, idoneo a fondare il convincimento, sulla base del criterio del “più probabile che non”, che l'opposta abbia correttamente e regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Per converso, la contestazione sollevata dell'opponente in merito alla mancata riconducibilità dell'attività svolta dal Sig. alla società convenuta non può essere accolta, risultando Tes_1 smentita dalla deposizione della teste la quale ha chiarito che il Sig. è stato Tes_8 CP_4 collaboratore di prima di essere assunto da (teste adr: “ è stato sia CP_1 Pt_1 Tes_8 Tes_1
Part collaboratore di che di in periodi diversi”; sul cap. 27: “ fu assunto al CP_1 Tes_1
Part commerciale nel giugno 2020 nell'area direzione e marketing di , cfr. verbale di udienza del
18/11/2023).
7.2.3. Ne consegue che, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'opponente in ordine al quantum del credito, deve essere riconosciuto il diritto di al pagamento del corrispettivo CP_1 fisso pattuito, pari ad € 16.000,00, oltre iva.
7.3. Credito di € 6.577,50, oltre iva, a titolo di provvigione per aver procurato a l'ordine del Pt_1
17/9/2020 proveniente da per un importo di € 87.700,00. CP_2
7.3.1. La domanda avanzata da relativa alla provvigione per l'ordine non può, CP_1 CP_2 invece, trovare accoglimento.
7.3.2. Invero, dall'istruttoria espletata è emerso che l'attività dedotta dall'opposta a sostegno della sua pretesa creditoria non è riconducibile a bensì al Sig. il quale, con specifico CP_1 Tes_1
7 riferimento all'affare ha operato – non più quale dipendente di ma – dapprima CP_2 CP_1 come consulente di e, successivamente, come dipendente della medesima società (teste Pt_1
sul cap. 23: “sì, con il supporto di nelle veste di consulente ad Tes_2 Testimone_4
Part personam di non mi risulta che abbia avuto incarichi per la tematica ; sul CP_1 CP_2 cap. 24: “confermo, mi sono occupato direttamente della fase di contatto prima con e della CP_2 fase di definizione del contratto vero e proprio nel periodo da dicembre 2019 a primavera 2020 e poi ho passato la pratica per la fase di formalizzazione del contratto all'ufficio commerciale. In questa Part fase è intervenuto anche che nel frattempo era divenuto dipendente di In questo Tes_1 contesto non mi risulta che sia intervenuta I@Work”; sul cap. 25: “Il doc. n. 4 che mi viene mostrato
è del settembre 2020, mentre il contratto del 2017 indicato nel capitolo di prova è un'altra cosa e non c'entra niente con l'attività di cui ho riferito”; sul cap. 26: “non sono a conoscenza che CP_1 abbia fatto qualcosa attinente al tema e come già riferito ha agito per CP_2 Testimone_4
Part tale tema in veste di consulente ; cfr. verbale di udienza del 18/4/2023; teste sul cap. Tes_6
23: “ritengo che l'attività di conclusione del contratto con sia stata effettuata direttamente CP_2 dall'Ing. RO Bandinelli come Direttore della divisione elettromagnetica e come diretto interlocutore con il cliente, in quanto l'attività richiesta a era di carattere strategico, di CP_1 individuare il cliente ma non di concludere poi il contratto”; sul cap. 27: “ è stato Testimone_4
Part dipendente di come Area Manager della Direzione Marketing da giugno 2020, quindi Parte_5
è probabile che in tale veste abbia gestito i rapporti con , cfr. verbale di udienza del CP_2
18/4/2023; teste sul cap. 10: “sicuramente è stato il punto di riferimento dei Tes_7 Tes_1 rapporti con ma non occupandomi degli aspetti contrattuali non saprei”; sul cap. 11: CP_2
“confermo, a partire dal 2020 ho delegato a l'attività nei confronti di e Testimone_4 CP_2 come ho già riferito in risposta al capitolo precedente, so che già prima del giugno 2020 Tes_1 era il punto di riferimento dei rapporti con , cfr. verbale di udienza del 23/11/2023). CP_2
7.3.3. A fronte di tali risultanze e delle contestazioni mosse dall'opponente, non ha assolto CP_1
l'onere della prova sulla stessa gravante in merito alle prestazioni effettivamente svolte e alla riconducibilità della conclusione dell'affare al suo operato. In particolare, la società si è CP_2 limitata a formulare mere affermazioni generiche circa un presunto supporto alla finalizzazione dell'operazione, senza fornire elementi concreti e univoci a sostegno della propria pretesa creditoria.
Ne consegue che non può riconoscersi il diritto della convenuta al pagamento della provvigione richiesta, pari a € 6.577,50, oltre iva.
8. Alla luce delle considerazioni esposte, il credito di deve essere rideterminato nella minor CP_1 somma di € 36.400,00, oltre iva, e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
9. Spese.
8 9.1. Stante la parziale rideterminazione del quantum del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite del presente giudizio devono essere compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico di parte opponente e vengono liquidate per l'intero come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al DM n. 55/2014, in misura diversa rispetto a quanto indicato nella nota spese depositata, non congrua rispetto allo scaglione di riferimento che va individuato applicando il criterio del decisum (importo in concreto liquidato e spettante) e non del disputatum (importo richiesto).
9.2. Le spese della procedura monitoria devono mantenersi in capo a parte opponente.
Nel procedimento per ingiunzione, infatti, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione di er quanto di ragione e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a pagare nei confronti di Parte_1 [...] la somma di € 36.400,00, oltre iva, e interessi dalla domanda al saldo;
Email_1
- pone a carico di e spese del procedimento monitorio;
Parte_1
- dichiara le spese del presente giudizio compensate tra le parti per 1/3 e condanna
[...]
l pagamento nei confronti di ei restanti Parte_1 Email_1
2/3, spese che liquida per l'intero in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, iva e cpa come per legge, ed € 84,20 per spese.
Pisa, 22/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
9