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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6604 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 CodiceFiscale_1
Stefanizzi, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
LE AN OR, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 21/03/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/10/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in TR (LE) l'11/05/2000 e che dalla Controparte_1
Per loro unione è nato il figlio , il 7/09/2001; che i coniugi si sono separati con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 14/06/2022; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, per i motivi e alle condizioni specificati in atti.
[...]
1 si è costituita, con comparsa depositata il 17/02/2025, non opponendosi Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza del 21/03/2025, sono comparse le parti, le quali hanno dichiarato di voler definire consensualmente la controversia nei seguenti termini:
1. il sig. corrisponderà sul conto corrente postale cointestato alla sig.ra Pt_1 CP_1
e al figlio, a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultimo, la somma di €
300,00 ogni giorno 25 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per come individuate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale;
2. la Sig.ra rinuncia all'assegno divorzile;
CP_1
3. il sig. si impegna a cedere la propria quota dell'immobile sito a TR, Pt_1
Contrada Viva s.n.c. al figlio entro il 31/12/2025; con tale cessione il debito del sig.
fino ad oggi maturato per arretrati relativi a importi a qualsiasi titolo derivanti Pt_1 dall'omologa della separazione deve intendersi saldato;
le spese per il rogito saranno a carico della sig.ra ; CP_1
4. il sig. si impegna a saldare il debito di € 7.500,00 contratto con la suocera Pt_1 per l'acquisto dell'immobile di cui sopra entro il 31/12/2030.
Contestualmente le parti hanno dichiarato di rinunciare ai termini per conclusionali, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, risultava omologata la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione delle parti nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
2 Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni contenute nel predetto accordo non risultano in contrasto con i criteri di legge, pertanto, non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito sostanzialmente concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , con l'intervento del Parte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TR (Le)
l'11/05/2000 da e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile di quel Comune al n. 10, Parte II, Serie A, anno 2000 alle condizioni riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6604 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 CodiceFiscale_1
Stefanizzi, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
LE AN OR, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 21/03/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/10/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in TR (LE) l'11/05/2000 e che dalla Controparte_1
Per loro unione è nato il figlio , il 7/09/2001; che i coniugi si sono separati con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 14/06/2022; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, per i motivi e alle condizioni specificati in atti.
[...]
1 si è costituita, con comparsa depositata il 17/02/2025, non opponendosi Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza del 21/03/2025, sono comparse le parti, le quali hanno dichiarato di voler definire consensualmente la controversia nei seguenti termini:
1. il sig. corrisponderà sul conto corrente postale cointestato alla sig.ra Pt_1 CP_1
e al figlio, a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultimo, la somma di €
300,00 ogni giorno 25 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per come individuate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale;
2. la Sig.ra rinuncia all'assegno divorzile;
CP_1
3. il sig. si impegna a cedere la propria quota dell'immobile sito a TR, Pt_1
Contrada Viva s.n.c. al figlio entro il 31/12/2025; con tale cessione il debito del sig.
fino ad oggi maturato per arretrati relativi a importi a qualsiasi titolo derivanti Pt_1 dall'omologa della separazione deve intendersi saldato;
le spese per il rogito saranno a carico della sig.ra ; CP_1
4. il sig. si impegna a saldare il debito di € 7.500,00 contratto con la suocera Pt_1 per l'acquisto dell'immobile di cui sopra entro il 31/12/2030.
Contestualmente le parti hanno dichiarato di rinunciare ai termini per conclusionali, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, risultava omologata la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione delle parti nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
2 Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni contenute nel predetto accordo non risultano in contrasto con i criteri di legge, pertanto, non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito sostanzialmente concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , con l'intervento del Parte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TR (Le)
l'11/05/2000 da e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile di quel Comune al n. 10, Parte II, Serie A, anno 2000 alle condizioni riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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