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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4667 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2260/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela VE, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.12.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
2260/2025 vertente
TRA
(C.F.: nata a Parte_1 C.F._1
AR (LE) in data 24.10.1991 e residente in [...]
Rappr. e dif. dall'Avv. Alessandro Ieva (c.f.: C.F._2
Ricorrente
1 E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
Rappr. e dif. dall'Avv. Anna Faretra ), C.F._3
Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di al fine di sentire CP_1
accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_2
2 , dott. , dott.sse e -, la causa veniva Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente il Giudicante osserva che l'istante lamenta che l'indennità di turno avrebbe dovuto esser corrisposta anche durante il periodo di ferie annuali godute negli anni di cui al ricorso (cfr. doc. versati in atti delle timbrature presenze) in cui, invero, l'istante ha ribadito di aver percepito una retribuzione inferiore al dovuto, in quanto carente di quell'elemento retributivo viceversa corrisposto in relazione ai periodi di lavoro effettivo. Ha, dunque, concluso che, accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità di turno nei giorni di ferie, la venga Pt_2
condannata al conseguente pagamento delle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi legali, spese e competenze del presente giudizio.
Orbene, nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno. Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n. 23366). Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione. A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non
3 dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge). Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece, l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav.,
17/05/2019, n. 13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n.
22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”). Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, , C-341/15, punto 25 e Per_7
giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva
2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo
4 rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 CP_5
settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 Per_8
dicembre 2018, causa C-385/17, punto 24). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_9
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione
"ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, CP_5
punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze TE e altri, punto 58, nonché
Z- e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IL e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle
5 relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza e altri Per_8
cit., punto 23). Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza IL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza IL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
IL e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa
C1539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali. Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che Per_8
intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore,
6 durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia. Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa
C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo. Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio
2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali. La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo. Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n.
20216): - ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicché la mancata inclusione di tutte le voci
7 della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali); - ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia); - ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Dunque, analizzando la voce retributiva oggetto di domanda, può affermarsi come essa sia effettivamente diretta a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare, tenuto conto in particolare dei disagi correlati ad una predeterminata articolazione dei turni.
Peraltro, questa stessa voce retributiva, durante i periodi di lavoro effettivo, è stata erogata in modo fisso e continuativo.
Piuttosto, procedendo all'individuazione del meccanismo di accertamento della spettanza delle differenze retributive, è indispensabile, come visto, limitare il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
8 In definitiva, per il tramite delle risultanze documentali, possono dirsi sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle pretese azionate con riferimento al periodo di cui al ricorso (cfr. nello stesso senso Trib. Bari 16.10.2024, in causa nrg 3428/2024).
Venendo alla quantificazione delle spettanze di cui è causa, sono stati allegati e documentati i giorni di ferie che, di anno in anno, sono stati retribuiti in misura inferiore rispetto al dovuto, nonché
i riferimenti di cui alla contrattazione collettiva necessari per individuare il valore giornaliero dell'indennità di turno. Pertanto, la quantificazione contenuta in ricorso va acclarata al presente giudizio, anche perché sprovvista di idonea e specifica contestazione.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Infine, quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro, con applicazione della massima riduzione consentita rispetto al valore medio, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e la serialità della controversia, analoga ad altri procedimenti patrocinati dal medesimo difensore).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 4 settimane, una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate per i titoli di cui al ricorso, per l'importo di euro 770,56, oltre accessori come per legge;
-condanna, altresì, parte resistente alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in € 300,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 04.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela VE
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela VE, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.12.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
2260/2025 vertente
TRA
(C.F.: nata a Parte_1 C.F._1
AR (LE) in data 24.10.1991 e residente in [...]
Rappr. e dif. dall'Avv. Alessandro Ieva (c.f.: C.F._2
Ricorrente
1 E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
Rappr. e dif. dall'Avv. Anna Faretra ), C.F._3
Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di al fine di sentire CP_1
accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_2
2 , dott. , dott.sse e -, la causa veniva Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente il Giudicante osserva che l'istante lamenta che l'indennità di turno avrebbe dovuto esser corrisposta anche durante il periodo di ferie annuali godute negli anni di cui al ricorso (cfr. doc. versati in atti delle timbrature presenze) in cui, invero, l'istante ha ribadito di aver percepito una retribuzione inferiore al dovuto, in quanto carente di quell'elemento retributivo viceversa corrisposto in relazione ai periodi di lavoro effettivo. Ha, dunque, concluso che, accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità di turno nei giorni di ferie, la venga Pt_2
condannata al conseguente pagamento delle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi legali, spese e competenze del presente giudizio.
Orbene, nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno. Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n. 23366). Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione. A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non
3 dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge). Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece, l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav.,
17/05/2019, n. 13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n.
22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”). Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, , C-341/15, punto 25 e Per_7
giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva
2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo
4 rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 CP_5
settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 Per_8
dicembre 2018, causa C-385/17, punto 24). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_9
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione
"ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, CP_5
punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze TE e altri, punto 58, nonché
Z- e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IL e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle
5 relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza e altri Per_8
cit., punto 23). Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza IL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza IL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
IL e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa
C1539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali. Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che Per_8
intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore,
6 durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia. Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa
C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo. Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio
2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali. La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo. Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n.
20216): - ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicché la mancata inclusione di tutte le voci
7 della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali); - ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia); - ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Dunque, analizzando la voce retributiva oggetto di domanda, può affermarsi come essa sia effettivamente diretta a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare, tenuto conto in particolare dei disagi correlati ad una predeterminata articolazione dei turni.
Peraltro, questa stessa voce retributiva, durante i periodi di lavoro effettivo, è stata erogata in modo fisso e continuativo.
Piuttosto, procedendo all'individuazione del meccanismo di accertamento della spettanza delle differenze retributive, è indispensabile, come visto, limitare il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
8 In definitiva, per il tramite delle risultanze documentali, possono dirsi sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle pretese azionate con riferimento al periodo di cui al ricorso (cfr. nello stesso senso Trib. Bari 16.10.2024, in causa nrg 3428/2024).
Venendo alla quantificazione delle spettanze di cui è causa, sono stati allegati e documentati i giorni di ferie che, di anno in anno, sono stati retribuiti in misura inferiore rispetto al dovuto, nonché
i riferimenti di cui alla contrattazione collettiva necessari per individuare il valore giornaliero dell'indennità di turno. Pertanto, la quantificazione contenuta in ricorso va acclarata al presente giudizio, anche perché sprovvista di idonea e specifica contestazione.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Infine, quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro, con applicazione della massima riduzione consentita rispetto al valore medio, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e la serialità della controversia, analoga ad altri procedimenti patrocinati dal medesimo difensore).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 4 settimane, una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate per i titoli di cui al ricorso, per l'importo di euro 770,56, oltre accessori come per legge;
-condanna, altresì, parte resistente alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in € 300,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 04.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela VE
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