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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3952/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IMP.IMM. 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IMP.IMM. 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IMP.IMM. 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 14304,06 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IRPEF-ALTRO 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2567/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620249016934758/0000 notificata il 13.05.2023 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento prodromici.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato controdeduzioni, documentando la regolare notifica degli atti presupposti e la legittimità della procedura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione agli atti (avviso di intimazione e dettaglio delle cartelle) emerge che le notifiche risultano effettuate nei termini di legge e che il ricorrente ha anche richiesto la rateizzazione per parte del debito, riconoscendo la debenza di alcune somme.
Si presuppone, pertanto che lo stesso era perfettamente a conoscenza dell'esistenza del debito tant'è che lo stesso ha chiesto di rateizzare.
La richiesta di dilazione presuppone infatti la conoscenza, in capo al richiedente, delle cartelle di pagamento che ne costituiscono oggetto e del relativo importo;
in particolare, ad avviso della Corte, non appare plausibile chiedere la rateizzazione del debito senza averne prima appreso l'esistenza.
Tra l'altro, come riaffermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 27504, del 23 ottobre 2024, l'istanza di rateizzazione interrompe la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di AD che si quantificano in euro 1.800,00 oltre accessori di legge. Così disposto in data 17 ottobre 2025. Il
Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3952/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IMP.IMM. 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IMP.IMM. 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IMP.IMM. 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 14304,06 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IRPEF-ALTRO 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016934758 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2567/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620249016934758/0000 notificata il 13.05.2023 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento prodromici.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato controdeduzioni, documentando la regolare notifica degli atti presupposti e la legittimità della procedura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione agli atti (avviso di intimazione e dettaglio delle cartelle) emerge che le notifiche risultano effettuate nei termini di legge e che il ricorrente ha anche richiesto la rateizzazione per parte del debito, riconoscendo la debenza di alcune somme.
Si presuppone, pertanto che lo stesso era perfettamente a conoscenza dell'esistenza del debito tant'è che lo stesso ha chiesto di rateizzare.
La richiesta di dilazione presuppone infatti la conoscenza, in capo al richiedente, delle cartelle di pagamento che ne costituiscono oggetto e del relativo importo;
in particolare, ad avviso della Corte, non appare plausibile chiedere la rateizzazione del debito senza averne prima appreso l'esistenza.
Tra l'altro, come riaffermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 27504, del 23 ottobre 2024, l'istanza di rateizzazione interrompe la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di AD che si quantificano in euro 1.800,00 oltre accessori di legge. Così disposto in data 17 ottobre 2025. Il
Presidente