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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 5093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5093 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 12.12.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. RI Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al n. 3278/20 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo;
Tra
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Simone Labonia come da procura in atti;
Opponente
e
, , C.F. Agente di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 [...]
titolare dell'agenzia di Salerno. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Salerno come da procura in atti;
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.2.2020 la società , Parte_2 Controparte_3
Agente di chiedeva al Tribunale di Salerno di
[...] Controparte_4 Parte_1
ingiungere alla il pagamento della somma di € 6.000,00 oltre interessi e spese di Parte_1
monitorio; a sostegno della domanda la ricorrente deduceva che in data 29.12.2012 la Pt_1
stipulava con la società ricorrente la polizza incendio n. 331044050 con scadenza annuale
[...]
al 31.12.2013 per un importo complessivo pari ad € 12.653,00; che la tuttavia, Parte_1
ometteva il pagamento dell'intero premio annuale con scadenza semestrale anticipata rispettivamente alla data del 31.12.2013 e del 30.06.20 14; che nonostante ripetuti solleciti la non provvedeva al pagamento;
che con decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1
esecutivo n. 1921/2015 il Tribunale di Salerno, ingiungeva alla di pagare Parte_1
immediatamente in favore della Controparte_5
Agente di titolare dell'Agenzia di Salerno, l'importo complessivo pari ad€ Controparte_4
12.653,00 oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento al soddisfo effettivo e delle spese di lite;
che il decreto ingiuntivo n. 192 1 /201 5, notificato in forma esecutiva unitamente al pedissequo precetto, è stato ritualmente opposto dalla che in corso Parte_1
di causa la in persona del legale rappresentante p.t. e la , Parte_1 CP_1 CP_2
, Agente di titolare dell'Agenzia di
[...] Controparte_3 Controparte_4
Salerno, sono addivenuti ad una composizione transattiva della controversia sottoscrivendo, in data 10.04.2017, un accordo con il quale la si è formalmente impegnata a Parte_1
stipulare, entro la data del 31.12.2017, con la , CP_1 Controparte_5
Agente di titolare dell'Agenzia di Salerno, una "nuova polizza
[...] Controparte_4
assicurativa (con rischio assicurativo da concordarsi) della durata pari ad almeno un biennio per l'importo anno pari ad € 6.000,00 (seimila/00) "; che tuttavia la non ha mantenuto Parte_1
fede all'accordo "con conseguente reviviscenza della pretesa creditoria equivalente alla rata semestrale della polizza oggetto della controversia per l'importo pari a soli € 6.000,00 di cui sottoscrizione della presente comporta riconoscimento di debito"
Con decreto n. 534 emesso il 25.2.2020 l'adito Tribunale ingiungeva alla il Parte_1
pagamento della somma di € 6.000,00 oltre interessi e spese di monitorio.
Con atto di citazione regolarmente notificato l'ingiunta società proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendo, in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto al recupero delle somme del premio insoluto per decorso il termine previsto ex art. 1901 c.c.; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente;
dichiarare l'inefficacia e la nullità del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c.; in ogni caso, annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, giacché nullo, improponibile, inammissibile e improcedibile;
in via gradata e condizionata revocare il decreto ingiuntivo giacché infondato in fatto e in diritto, anche per l'assoluta inesistenza del credito vantato ed attivato. Si costituiva la società contestando la proposta opposizione e chiedendo Controparte_4
in via principale, accertato e dichiarato che la , , CP_1 CP_2 Controparte_3
Agente titolare dell'Agenzia di Salerno, risulta creditrice nei
[...] Controparte_4
confronti della in persona del legale rappresentante p.t. della somma pari ad €. Parte_1
6.000,00 (seimila/00), oltre accessori, dichiarare l'opposizione infondata in fatto n ordine alle spese liquidate e con integrale rifusione di quelle relative alla fase di cognizione. ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 534/2020 del 25.02.2020 (R.G. 1308/2020) emesso dal Tribunale di Salerno per la detta somma pari ad € 6.000,00 oltre interessi e rivalutazione, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Dunque, le posizioni processuali risultano invertite, l'opponente è sì attore in senso formale, ma di fatto è convenuto in senso sostanziale, dovendo difendersi rispetto alla domanda introdotta con il ricorso monitorio, sicché l'opposto, convenuto in senso formale, è di fatto attore in senso sostanziale.
Giova altresì ricordare che in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr., inter alia, Cass. Civ., Sez. Un.,
30.10.01, n. 13533).
Ciò detto l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Oggetto del presente giudizio, e non è contestato tra le parti, è la reviviscenza della pretesa creditoria equivalente alla rata semestrale della polizza per l'importo di €. 6.000,00 di un contratto assicurativo avente ad oggetto la “garanzia incendio”, sottoscritto in data 29.12.2012, dall'odierna opponente.
Parte opponente ha eccepito la prescrizione e la decadenza del diritto, in capo alla società opposta, ad ottenere il recupero coattivo del premio assicurativo.
In caso di mancato pagamento di una rata di premio assicurativo successiva alla prima,
l'esercizio dell'azione diretta alla sua riscossione soggiace al termine decadenziale semestrale spirato il quale l'assicurazione può essere considerata decadente e non più valida (art. 1901
c.c.). Diversamente il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalla scadenza di ciascuna rata (art. 2952 c.c.).
Risulta in atti che la sottoscriveva con la compagnia una Parte_1 Controparte_4
polizza incendio con scadenza annuale al 31.12.2013. Relativamente a detto contratto di assicurazione il Tribunale di Salerno aveva già reso, un primo decreto ingiuntivo (n.1921/2015) notificato ed opposto dall'odierna opponente.
In pendenza del suddetto giudizio di opposizione, però, tra le parti interveniva accordo transattivo con il quale, la società si impegnava a stipulare, entro la data del Parte_1
31.12.2017 “una nuova polizza assicurativa (con rischio da concordarsi) della durata pari ad un biennio per l'importo annuo pari ad €. 6.000,00 (seimila/00)”.
La risoluzione della transazione, a seguito del mancato rispetto dei patti, ha determinato il ritorno in vita del rapporto esistente prima della transazione stessa;
ed invero, nell'atto di transazione, all'art. 5 è espressamente previsto che “la presente transazione si intenderà decaduta laddove la non provvederà nei termini indicati (31.12.2017) alla stipula Parte_1
di apposita polizza assicurativa con la , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Agente di titolare dell'Agenzia di Salerno, con conseguente reviviscenza Controparte_4
della pretesa creditoria equivalente al solo rateo semestrale della polizza azionata e scaduto il
31.12.2013 per l'importo pari a soli €. 6.000,00 di cui la sottoscrizione della presente comporta anche riconoscimento di debito”.
Parte opposta ha altresì allegato il riconoscimento del debito da parte dell'opponente recepito nell'atto di transazione.
Tale riconoscimento è da ritenersi senz'altro valido ai fini dell'interruzione della prescrizione che, nel caso di specie, trattandosi di diritto al pagamento delle rate di premio assicurativo, è di un anno con decorrenza dalla data del 31.12.2017, termine ultimo per la stipula della nuova polizza.
Non avendo l'opposta società azionato il proprio credito entro detto termine di un anno, entro il 31.12.2018, lo stesso pagamento non poteva più essere richiesto in quanto prescritto il relativo diritto.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass.
n. 11356/2006).
Quanto sopra comporta l'accoglimento della proposta opposizione e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 534 emesso il 25.2.2020.
Le spese seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate ex dm. Giustizia 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ed in persona del g.o.p. RI Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante n. 3278/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 534/2020;
2) condanna l'opposta società al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opponente, che liquida in € 270,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta, e con attribuzione al Difensore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 12.12.2025
Il g.o.p.
Dr. RI Pelosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. RI Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al n. 3278/20 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo;
Tra
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Simone Labonia come da procura in atti;
Opponente
e
, , C.F. Agente di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 [...]
titolare dell'agenzia di Salerno. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Salerno come da procura in atti;
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.2.2020 la società , Parte_2 Controparte_3
Agente di chiedeva al Tribunale di Salerno di
[...] Controparte_4 Parte_1
ingiungere alla il pagamento della somma di € 6.000,00 oltre interessi e spese di Parte_1
monitorio; a sostegno della domanda la ricorrente deduceva che in data 29.12.2012 la Pt_1
stipulava con la società ricorrente la polizza incendio n. 331044050 con scadenza annuale
[...]
al 31.12.2013 per un importo complessivo pari ad € 12.653,00; che la tuttavia, Parte_1
ometteva il pagamento dell'intero premio annuale con scadenza semestrale anticipata rispettivamente alla data del 31.12.2013 e del 30.06.20 14; che nonostante ripetuti solleciti la non provvedeva al pagamento;
che con decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1
esecutivo n. 1921/2015 il Tribunale di Salerno, ingiungeva alla di pagare Parte_1
immediatamente in favore della Controparte_5
Agente di titolare dell'Agenzia di Salerno, l'importo complessivo pari ad€ Controparte_4
12.653,00 oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento al soddisfo effettivo e delle spese di lite;
che il decreto ingiuntivo n. 192 1 /201 5, notificato in forma esecutiva unitamente al pedissequo precetto, è stato ritualmente opposto dalla che in corso Parte_1
di causa la in persona del legale rappresentante p.t. e la , Parte_1 CP_1 CP_2
, Agente di titolare dell'Agenzia di
[...] Controparte_3 Controparte_4
Salerno, sono addivenuti ad una composizione transattiva della controversia sottoscrivendo, in data 10.04.2017, un accordo con il quale la si è formalmente impegnata a Parte_1
stipulare, entro la data del 31.12.2017, con la , CP_1 Controparte_5
Agente di titolare dell'Agenzia di Salerno, una "nuova polizza
[...] Controparte_4
assicurativa (con rischio assicurativo da concordarsi) della durata pari ad almeno un biennio per l'importo anno pari ad € 6.000,00 (seimila/00) "; che tuttavia la non ha mantenuto Parte_1
fede all'accordo "con conseguente reviviscenza della pretesa creditoria equivalente alla rata semestrale della polizza oggetto della controversia per l'importo pari a soli € 6.000,00 di cui sottoscrizione della presente comporta riconoscimento di debito"
Con decreto n. 534 emesso il 25.2.2020 l'adito Tribunale ingiungeva alla il Parte_1
pagamento della somma di € 6.000,00 oltre interessi e spese di monitorio.
Con atto di citazione regolarmente notificato l'ingiunta società proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendo, in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto al recupero delle somme del premio insoluto per decorso il termine previsto ex art. 1901 c.c.; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente;
dichiarare l'inefficacia e la nullità del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c.; in ogni caso, annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, giacché nullo, improponibile, inammissibile e improcedibile;
in via gradata e condizionata revocare il decreto ingiuntivo giacché infondato in fatto e in diritto, anche per l'assoluta inesistenza del credito vantato ed attivato. Si costituiva la società contestando la proposta opposizione e chiedendo Controparte_4
in via principale, accertato e dichiarato che la , , CP_1 CP_2 Controparte_3
Agente titolare dell'Agenzia di Salerno, risulta creditrice nei
[...] Controparte_4
confronti della in persona del legale rappresentante p.t. della somma pari ad €. Parte_1
6.000,00 (seimila/00), oltre accessori, dichiarare l'opposizione infondata in fatto n ordine alle spese liquidate e con integrale rifusione di quelle relative alla fase di cognizione. ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 534/2020 del 25.02.2020 (R.G. 1308/2020) emesso dal Tribunale di Salerno per la detta somma pari ad € 6.000,00 oltre interessi e rivalutazione, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Dunque, le posizioni processuali risultano invertite, l'opponente è sì attore in senso formale, ma di fatto è convenuto in senso sostanziale, dovendo difendersi rispetto alla domanda introdotta con il ricorso monitorio, sicché l'opposto, convenuto in senso formale, è di fatto attore in senso sostanziale.
Giova altresì ricordare che in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr., inter alia, Cass. Civ., Sez. Un.,
30.10.01, n. 13533).
Ciò detto l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Oggetto del presente giudizio, e non è contestato tra le parti, è la reviviscenza della pretesa creditoria equivalente alla rata semestrale della polizza per l'importo di €. 6.000,00 di un contratto assicurativo avente ad oggetto la “garanzia incendio”, sottoscritto in data 29.12.2012, dall'odierna opponente.
Parte opponente ha eccepito la prescrizione e la decadenza del diritto, in capo alla società opposta, ad ottenere il recupero coattivo del premio assicurativo.
In caso di mancato pagamento di una rata di premio assicurativo successiva alla prima,
l'esercizio dell'azione diretta alla sua riscossione soggiace al termine decadenziale semestrale spirato il quale l'assicurazione può essere considerata decadente e non più valida (art. 1901
c.c.). Diversamente il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalla scadenza di ciascuna rata (art. 2952 c.c.).
Risulta in atti che la sottoscriveva con la compagnia una Parte_1 Controparte_4
polizza incendio con scadenza annuale al 31.12.2013. Relativamente a detto contratto di assicurazione il Tribunale di Salerno aveva già reso, un primo decreto ingiuntivo (n.1921/2015) notificato ed opposto dall'odierna opponente.
In pendenza del suddetto giudizio di opposizione, però, tra le parti interveniva accordo transattivo con il quale, la società si impegnava a stipulare, entro la data del Parte_1
31.12.2017 “una nuova polizza assicurativa (con rischio da concordarsi) della durata pari ad un biennio per l'importo annuo pari ad €. 6.000,00 (seimila/00)”.
La risoluzione della transazione, a seguito del mancato rispetto dei patti, ha determinato il ritorno in vita del rapporto esistente prima della transazione stessa;
ed invero, nell'atto di transazione, all'art. 5 è espressamente previsto che “la presente transazione si intenderà decaduta laddove la non provvederà nei termini indicati (31.12.2017) alla stipula Parte_1
di apposita polizza assicurativa con la , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Agente di titolare dell'Agenzia di Salerno, con conseguente reviviscenza Controparte_4
della pretesa creditoria equivalente al solo rateo semestrale della polizza azionata e scaduto il
31.12.2013 per l'importo pari a soli €. 6.000,00 di cui la sottoscrizione della presente comporta anche riconoscimento di debito”.
Parte opposta ha altresì allegato il riconoscimento del debito da parte dell'opponente recepito nell'atto di transazione.
Tale riconoscimento è da ritenersi senz'altro valido ai fini dell'interruzione della prescrizione che, nel caso di specie, trattandosi di diritto al pagamento delle rate di premio assicurativo, è di un anno con decorrenza dalla data del 31.12.2017, termine ultimo per la stipula della nuova polizza.
Non avendo l'opposta società azionato il proprio credito entro detto termine di un anno, entro il 31.12.2018, lo stesso pagamento non poteva più essere richiesto in quanto prescritto il relativo diritto.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass.
n. 11356/2006).
Quanto sopra comporta l'accoglimento della proposta opposizione e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 534 emesso il 25.2.2020.
Le spese seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate ex dm. Giustizia 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ed in persona del g.o.p. RI Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante n. 3278/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 534/2020;
2) condanna l'opposta società al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opponente, che liquida in € 270,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta, e con attribuzione al Difensore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 12.12.2025
Il g.o.p.
Dr. RI Pelosi