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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il TR, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio, iscritto al numero di ruolo generale 1255/2024, promosso da:
(c.f. ), nato il giorno 1.4.1972 a Desio Parte_1 C.F._1
(MB) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Vettore, parte ricorrente contro
(c.f. ), nata il [...] a [...] e CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], parte convenuta contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
TR di Lecco
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e matrimonio Parte_1 CP_1 celebrato in SA Magnago (LC), Atto N. 2 parte I - anno 2007 anche con sentenza parziale, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello stato Civile presso il Comune dove è stato trascritto il matrimonio, di provvedere alle annotazioni e adempimenti di legge;
- accertare e dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale e che nulla è dovuto alla Signora a titolo di mantenimento. CP_1
- Accertare e dichiarare che nessun provvedimento di assegnazione della casa coniugale in comproprietà fra i coniugi, sita possa essere emesso, mancando il requisito della presenza di prole minorenne e/o maggiorenne ma economicamente autosufficiente della coppia;
- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto
e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre
1970, n. 898;
- una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e in data 14.04.2007 Parte_1 CP_1
e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di SA BR, atto n. 2 Parte I anno 2007 serie, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
IN VIA ISTRUTTORIA con riserva di produrre documenti e richiedere ogni mezzo istruttorio necessario o opportuno alla luce e nei termini assegnandi, alla luce della linea difensiva che controparte svilupperà. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Oggetto del giudizio. Con ricorso depositato in data 20.7.2024, Pt_1
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato TR ,
[...] CP_1
allegando di aver contratto matrimonio civile con la stessa in data 14.4.2007 in SA
BR (LC), reg. atti di matrimonio Atto N. 2, Parte I, anno 2007 (v. docc. 1 e 2 ricorrente), unione da cui non sono nati figli.
Stante il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, dopo aver tentato inutilmente di giungere ad una definizione consensuale della vicenda (v. doc. 6 ricorrente), il marito ha formulato in via giudiziale domanda di separazione e divorzio dalla convenuta ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
All'udienza del 20.11.2024 è comparso davanti al Giudice Relatore il ricorrente personalmente, munito del proprio difensore, chiedendo la dichiarazione di contumacia di controparte ed il trattenimento della causa in decisione.
Ritenuta decidibile allo stato degli atti, la causa è stata rimessa in decisione.
2) Contumacia della convenuta. Per quanto riguarda la posizione di , CP_1
nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza, come risultante dalla documentazione depositata, la stessa non si è costituita nel presente giudizio, né è comparsa in udienza, ragion per cui ne deve essere dichiarata la contumacia.
3) Accoglimento della domanda di separazione. La gravità della crisi del rapporto coniugale e l'impossibilità di addivenire ad una riconciliazione e/o ad una ripresa della convivenza delle parti emergono chiaramente dalle allegazioni del ricorrente, di cui al proprio atto introduttivo.
In estrema sintesi, il marito ha riferito di anni caratterizzati da difficoltà economiche e lavorative, che hanno interessato entrambi i coniugi e dei propri sospetti circa la ludopatia della moglie, dati i frequenti “ammanchi di denaro”, circostanza che ha irrimediabilmente minato il già precario rapporto coniugale, rendendo la convivenza tra le parti intollerabile.
Sorreggono tale convincimento la mancata manifestazione in senso opposto da parte della moglie, la quale ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, nonché la cessazione della convivenza dei coniugi sin dal 2020, quando ha lasciato Parte_1
definitivamente la casa coniugale, sita in SA BR (LC), Via Vittorio Veneto
n. 11 (v. docc. 3 e 4 ricorrente) ed in comproprietà tra le parti (v. atto a rogito del Notaio
rep. N. 57152/6503, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il Persona_1
4.08.2006 al n. 2531, serie 1T sub doc. 5 ricorrente), trasferendosi presso l'abitazione della propria madre a Monza, anche per espressa richiesta della moglie in tal senso.
Apparendo da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e sentimenti, che dell'unione coniugale costituisce l'indispensabile presupposto ed essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ricorrono le condizioni previste dall'art. 151 c.c..
Conseguentemente, accogliendo la richiesta del ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dello stesso da . CP_1
4) Esclusione di obblighi di contribuzione economica. Da quanto emerge dagli atti e dai documenti del giudizio, non sussistono i presupposti per porre a carico di una o dell'altra parte l'obbligo di pagamento dell'assegno di cui all'art. 5 Legge 898/1970. Difatti, le allegazioni del ricorrente in ordine alle proprie limitate capacità reddituali- economiche e agli oneri di spesa sullo stesso incombenti trovano riscontro nella documentazione allegata al ricorso, da cui è emerso che l'attuale stipendio mensile dallo stesso percepito, che si attesta intorno ai € 1.700,00, viene quasi interamente utilizzato per coprire alcune spese fisse, per un totale di circa € 1.300,00 mensili, quali la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale e dell'auto, due finanziamenti e le spese condominiali (v. docc. da 7 a 13 ricorrente), mentre delle asserite spese per sostenere la moglie ed il di lei figlio non è stata fornita Per_2
adeguata prova.
Tanto premesso, pur tenendo conto delle presumibili difficoltà economiche della convenuta, la quale -secondo quanto riportato dallo stesso marito- non ha mai avuto un'occupazione stabile, né sembrerebbe essersi attivata in tal senso nemmeno recentemente e stante l'assoluta carenza di documentazione riguardante la sua situazione economico-patrimoniale, le parti devono essere considerate economicamente indipendenti, non essendovi alcuna domanda in senso opposto formulata dalla moglie, la quale ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
Da ultimo, non vi è motivo di disporre alcunché in ordine all'assegnazione della casa coniugale, stante l'assenza di prole e, dunque, dell'interesse alla relativa pronuncia.
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva sullo scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il TR in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio di separazione personale proposto con ricorso da nei Parte_1
confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, CP_1
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , sposati Parte_1 CP_1
in data 14.4.2007 in SA BR (LC), matrimonio iscritto nel reg. atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune, Atto N. 2, Parte I, anno 2007, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile presso il Comune competente di provvedere alle annotazioni e agli adempimenti di legge;
PROVVEDE con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per la decisione delle altre domande;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 7.1.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dario Colasanti Marco Tremolada