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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2361/2024 R.G. sul ricorso depositato il 09/05/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Fortunato Romeo) Parte_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro – tempore Controparte_1
(difeso dall'avv. Margherita Crocè)
all'esito dell'udienza e della camera di consiglio così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità /compenso differenziato conseguente allo svolgimento di responsabile nei vari procedimenti sopra elencati, somme da determinarsi nel corso del giudizio anche a mezzo di CTU contabile.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato
La causa concerne la pretesa del ricorrente, dipendente del resistente , alla condanna al CP_1 pagamento del compenso per essere stato, in più occasioni , nominato responsabile del procedimento, con incarichi vari dal 10.09.2015 al 30.05.2019.
Il ricorrente è dipendente del con qualifica dal 2000 in cat C( l'assunzione era avvenuta in CP_1 livello B )
1 In merito alla prima eccezione del Comune di inammissibilità della domanda perché indeterminata essa è infondata.
Invero la domanda è sufficientemente redatta con indicazione dei fatti e della pretesa ad un compenso per incarichi specificamente dedotti e anche documentati.
Diversa questione è poi il diritto al compenso se effettivamente spettante .
***
Nel merito in sostanza il ricorrente dall'anno 2015, in quanto ragioniere adduce di aver svolto, con categoria C, in maniera interrotta fino al 2019, le funzioni di responsabile di procedimento aventi un certo spessore con contenuti significativi e qualificanti e abbastanza complessi, sempre riconosciute dall'Amministrazione Comunale, apponendo la firma in tutti gli atti e assumendosi tutte le responsabilità del proprio operato
Il ricorrente invoca il compenso e sul piano giuridico richiama anche l'art 36 Cost ,
Inoltre richiama il compenso per responsabilità di procedimento come destinato a tutti i dipendenti comunali appartenenti alle categorie B,C,D, secondo la disciplina di cui agli artt. 8 e 11 del CCNL 01.04.1999 e successive modificazioni e integrazioni;
che , il in data 29.12.2020, ha approvato ai sensi dell'art. 10 CCNL comparto Controparte_2
Regioni / Enti locali il contratto collettivo decentrato integrativo destinando la somma di euro 20000,00 per indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018 e art. 8 CCD 2019), pertanto, il ricorrente ha diritto al compenso spettante per lo svolgimento di compiti che comportano una specifica responsabilità.
Il sostiene l'inapplicabilità del CCD del 2020 non disponendo per il passato e che nel caso CP_1 di specie nessuna contrattazione integrativa è stata prodotta da controparte per le annualità di riferimento, per cui in mancanza di stanziamento delle somme, di disponibilità di risorse all'uopo destinate e di determinazione del quantum da corrispondere in sede di contratta-zione decentrata integrativa, la domanda ex adverso introdotta non meritava accoglimento.
****
Ciò premesso in primo luogo le determine non prevedono il compenso ma per la maggior parte di esse prevedono espressamente l'art 17 ccnl 1.4.1999 ma evidenziando e rimettendo alla contrattazione integrativa decentrata i criteri di riconoscimento delle somme
Inoltre non è fondato il richiamo all'art 36 Cost perché nessuna allegazione è data al complessivo importo delle retribuzioni percepite per verificare l'insufficienza per sè e la propria famiglia, né un solo emolumento può determinare la lesione ex 36 Cost .
2 Neppure le allegazioni del ricorso manifestano un livello superiore delle attività svolte ( ma neppure è chiesto il differenziale ex art 52 dlgs 165/2001 ).
In ordine al il contratto collettivo decentrato integrativo del 2020, non dimostra il ricorrente in quale modo abbia effetto retroattivo per cui non può desumersi il diritto al compenso per tali incarichi anteriori
Infine il ricorrente fa cenno del tutto generico agli artt. 8 e 11 del CCNL 01.04.1999 ma tali articoli nulla prevedono sul compenso per responsabile di procedimento.
Quanto all'art 17 lett.F CCNL 1.4.1999 che richiama il esso dispone < f) compensare CP_1
l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £.
3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti;
sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.>
La norma è stata oggetto poi di modifiche ma non tali da escludere l'intervento della contrattazione decentrata
La difesa resistente richiama inoltre la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui <5. Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: “L'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999 spetta solo nelle annualità per le quali la relativa contrattazione decentrata integrativa ne abbia previsto la corresponsione, indicando i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi”.> così Cass 7419/2025 e che richiama pure precedenti
Parte ricorrente non prova alcuna contrattazione decentrata per gli anni dei suoi incarichi dedotti per cui non vi può essere il compenso, peraltro neppure quantificato e individuato
Neppure utile è il richiamo all'art 84 CCNL funzioni locali del 16.11.2022 sia perché non retroattivo sia perché comunque anche detta normativa contrattuale richiede la contrattazione integrativa , che invece il ricorrente non somministra in alcun modo per il periodo dei suoi incarichi
La domanda va pertanto rigettata .
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente in favore di per il difetto di legittimazione CP_3 passiva sulla prescrizione già sancito come principio da Cass S.U. 7514/2022 e liquidate in 3 applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore( indeterminato
) e alla natura della causa ( lavoro )nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 5.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2361/2024 R.G. sul ricorso depositato il 09/05/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Fortunato Romeo) Parte_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro – tempore Controparte_1
(difeso dall'avv. Margherita Crocè)
all'esito dell'udienza e della camera di consiglio così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità /compenso differenziato conseguente allo svolgimento di responsabile nei vari procedimenti sopra elencati, somme da determinarsi nel corso del giudizio anche a mezzo di CTU contabile.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato
La causa concerne la pretesa del ricorrente, dipendente del resistente , alla condanna al CP_1 pagamento del compenso per essere stato, in più occasioni , nominato responsabile del procedimento, con incarichi vari dal 10.09.2015 al 30.05.2019.
Il ricorrente è dipendente del con qualifica dal 2000 in cat C( l'assunzione era avvenuta in CP_1 livello B )
1 In merito alla prima eccezione del Comune di inammissibilità della domanda perché indeterminata essa è infondata.
Invero la domanda è sufficientemente redatta con indicazione dei fatti e della pretesa ad un compenso per incarichi specificamente dedotti e anche documentati.
Diversa questione è poi il diritto al compenso se effettivamente spettante .
***
Nel merito in sostanza il ricorrente dall'anno 2015, in quanto ragioniere adduce di aver svolto, con categoria C, in maniera interrotta fino al 2019, le funzioni di responsabile di procedimento aventi un certo spessore con contenuti significativi e qualificanti e abbastanza complessi, sempre riconosciute dall'Amministrazione Comunale, apponendo la firma in tutti gli atti e assumendosi tutte le responsabilità del proprio operato
Il ricorrente invoca il compenso e sul piano giuridico richiama anche l'art 36 Cost ,
Inoltre richiama il compenso per responsabilità di procedimento come destinato a tutti i dipendenti comunali appartenenti alle categorie B,C,D, secondo la disciplina di cui agli artt. 8 e 11 del CCNL 01.04.1999 e successive modificazioni e integrazioni;
che , il in data 29.12.2020, ha approvato ai sensi dell'art. 10 CCNL comparto Controparte_2
Regioni / Enti locali il contratto collettivo decentrato integrativo destinando la somma di euro 20000,00 per indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018 e art. 8 CCD 2019), pertanto, il ricorrente ha diritto al compenso spettante per lo svolgimento di compiti che comportano una specifica responsabilità.
Il sostiene l'inapplicabilità del CCD del 2020 non disponendo per il passato e che nel caso CP_1 di specie nessuna contrattazione integrativa è stata prodotta da controparte per le annualità di riferimento, per cui in mancanza di stanziamento delle somme, di disponibilità di risorse all'uopo destinate e di determinazione del quantum da corrispondere in sede di contratta-zione decentrata integrativa, la domanda ex adverso introdotta non meritava accoglimento.
****
Ciò premesso in primo luogo le determine non prevedono il compenso ma per la maggior parte di esse prevedono espressamente l'art 17 ccnl 1.4.1999 ma evidenziando e rimettendo alla contrattazione integrativa decentrata i criteri di riconoscimento delle somme
Inoltre non è fondato il richiamo all'art 36 Cost perché nessuna allegazione è data al complessivo importo delle retribuzioni percepite per verificare l'insufficienza per sè e la propria famiglia, né un solo emolumento può determinare la lesione ex 36 Cost .
2 Neppure le allegazioni del ricorso manifestano un livello superiore delle attività svolte ( ma neppure è chiesto il differenziale ex art 52 dlgs 165/2001 ).
In ordine al il contratto collettivo decentrato integrativo del 2020, non dimostra il ricorrente in quale modo abbia effetto retroattivo per cui non può desumersi il diritto al compenso per tali incarichi anteriori
Infine il ricorrente fa cenno del tutto generico agli artt. 8 e 11 del CCNL 01.04.1999 ma tali articoli nulla prevedono sul compenso per responsabile di procedimento.
Quanto all'art 17 lett.F CCNL 1.4.1999 che richiama il esso dispone < f) compensare CP_1
l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £.
3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti;
sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.>
La norma è stata oggetto poi di modifiche ma non tali da escludere l'intervento della contrattazione decentrata
La difesa resistente richiama inoltre la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui <5. Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: “L'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999 spetta solo nelle annualità per le quali la relativa contrattazione decentrata integrativa ne abbia previsto la corresponsione, indicando i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi”.> così Cass 7419/2025 e che richiama pure precedenti
Parte ricorrente non prova alcuna contrattazione decentrata per gli anni dei suoi incarichi dedotti per cui non vi può essere il compenso, peraltro neppure quantificato e individuato
Neppure utile è il richiamo all'art 84 CCNL funzioni locali del 16.11.2022 sia perché non retroattivo sia perché comunque anche detta normativa contrattuale richiede la contrattazione integrativa , che invece il ricorrente non somministra in alcun modo per il periodo dei suoi incarichi
La domanda va pertanto rigettata .
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente in favore di per il difetto di legittimazione CP_3 passiva sulla prescrizione già sancito come principio da Cass S.U. 7514/2022 e liquidate in 3 applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore( indeterminato
) e alla natura della causa ( lavoro )nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 5.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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