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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 7638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7638 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NN IA NE in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 30 settembre 2025, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 1983/2025
TRA
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Andrea Borrone presso il cui studio, sito in Pescara alla strada
Colle Renazzo 102, è elettivamente domiciliato.
Ricorrente
E p.iva , con sede in Napoli al Corso Garibaldi 387, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, , nato a [...] il Controparte_2
20/05/58 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Marrone e con il medesimo elettivamente domiciliata in Napoli al C.so Giuseppe Garibaldi, 387.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025 il ricorrente in epigrafe indicato premesso di prestare la propria attività lavorativa in favore della come autista di Controparte_1 pullman con inquadramento al livello 183 previsto dal CCNL “autoferrotranvieri” (doc. 1); che nel periodo 1° - 19 ottobre 2020 aveva seguito un corso di 35 ore per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (d'ora in avanti CQC), cosi come previsto dal D. Lgs. n. 286 del 21 novembre 2005; corso per il quale aveva pagato un corrispettivo di 200, 0 euro (doc. 2); che aveva in data 11 dicembre 2024 proposto reclamo gerarchico ex art. 10 del Regio Decreto n. 148/1931 al fine di ottenere il rimborso della predetta spesa ed il pagamento delle differenze retributive maturate durante la frequentazione del corso poiché svoltosi al di fuori dell'orario di lavoro e che quest'ultima era rimasta priva di riscontro;
tutto ciò premesso adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro al fine di sentire 1) “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rinnovo della Carta di Qualificazione del
Conducente e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento della somma di 200,00 euro;
2) accertare che il ricorrente aveva seguito un corso di 35 ore per il rinnovo della Carta Qualificazione del Conducente al di fuori dell'orario di lavoro;
3) accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante le ore di corso seguite per il rinnovo della Carta Qualificazione del Conducente e, conseguentemente, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento della somma di 351,84 euro il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società resistente, chiedendo di “Rigettare in ogni sua parte il ricorso proposto perché infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Evidenziava che l'obbligo del conseguimento del certificato di qualificazione del conducente (CQC) e il rinnovo con cadenza quinquennale “costituivano una particolare abilitazione in mancanza della quale era precluso l'esercizio dell'attività di conducente” e che “Il possesso di tale requisito corrispondeva ad un interesse proprio del lavoratore”, “…che avrebbe potuto spenderlo anche qualora, in futuro, avesse interrotto il rapporto di lavoro o, addirittura, al di fuori dell'orario di lavoro, per la guida di veicoli non appartenenti al datore di lavoro, quali per esempio il trasporto di scolari, turisti, ecc”.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Incontestato che parte ricorrente, in ragione della sua qualifica di conducente di pullman sia tenuto, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 286/2005, alla formazione periodica consistente nel conseguimento e nel rinnovo quinquennale della carta di qualificazione del conducente.
L'art. 20 del citato dlgs infatti, prevede che “I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo
14 hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4.2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida”. Come affermato in ricorso, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il principio, per cui, ai fini del rimborso dei costi sostenuti dal lavoratore, “è necessario che il possesso del titolo (nel caso di specie la carta CQC) risponda all'interesse esclusivo del datore di lavoro” (Cass. n. 7776/2015;
Cass. n. 3829 del 2007; Cass. n. 24480 del 2013; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 5747 del 2020).
È stato, parimenti, affermato dalla giurisprudenza “… che nel lavoro dipendente si riscontra l'assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un'attività per conto e nell'interesse altrui, pertanto la soluzione adottata risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari” (Cass. cit. n.
7776/2015; Cass. n. 3829 del 2007).
Nel caso di specie possono ritenersi sussistenti tanto il possesso della CQC rispondente all'interesse esclusivo del datore di lavoro che la correlazione della stessa alle finalità della formazione permanente del lavoratore negata da parte resistente: il fatto che l'art. 20 del dlgs n.
286/2005 definisca la formazione periodica in questione come un “aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro” consente senz'altro di ritenere riconducibile tale formazione riconducibile alla formazione permanente avente “lo scopo di rispondere in modo efficace alle esigenze di tutela della sicurezza del lavoro” indicato nella memoria di costituzione e gravante sul datore di lavoro ex dlgs 81/2008; inoltre la deduzione di parte resistente secondo cui “il corso svolto dall'odierno ricorrente non soddisfa i requisiti previsti dalle norme in materia di formazione obbligatoria sulla sicurezza di lavoro” in quanto “…il modulo formativo di 7 ore impartito nell'ambito dei corsi per il rinnovo della CQC, è necessario che venga assicurato il rispetto di scadenze, tempistiche e requisiti formali relativi alle modalità dei corsi e ai docenti, i quali devono necessariamente essere
“formatori qualificati in materia di salute sicurezza sul lavoro” incide unicamente sulla validità del rinnovo della CQC, in quanto l'inciso “in presenza delle condizioni previste” atomisticamente invocato da parte resistente dall'art. 35 comma 11 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri si riferisce solo al riconoscimento della “partecipazione ai corsi” del valore di “credito formativo ai fini degli obblighi formativi in materia di sicurezza stabiliti dall'accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011”, ma non esclude la correlazione del rinnovo della CQC con l'obbligo della formazione sulla sicurezza del lavoro.
Del resto tale correlazione è confermata dal secondo comma del citato art. 35, secondo il quale “le ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza impartite nell'ambito dei corsi per il rinnovo della
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) sono svolte durante l'orario di lavoro”, e dal quale può desumersi come gravi, in prima battuta, proprio sul datore di lavoro l'obbligo di consentire tali ore di formazione obbligatoria finalizzata al rinnovo della CQC, potendo, in alternativa, essere demandato ad un diverso accordo di “livello aziendale” la materia dei corsi di formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente.
Nel caso di specie, oltre ad una generica contestazione sulla qualifica dei “formatori in materia di salute sicurezza sul lavoro” del corso seguito dal ricorrente, nella memoria di costituzione non vi è alcuna menzione dell'esistenza di un accordo aziendale regolante la materia del rinnovo della
CQC e sulle modalità di svolgimento del relativo corso, mentre non è contestato che il ricorrente eserciti la professione di autista nell'esclusivo interesse della società resistente (non svolgendo alcuna attività in proprio o alle dipendenze di altra impresa per la quale trae vantaggio dal possesso della CQC) e che la società resistente imponga ai propri autisti di “seguire il corso della durata di 35 ore per il rinnovo della CQC al di fuori dell'orario di lavoro”.
La mancanza, però, di un accordo aziendale fa sì che la soluzione va ricercata nei principi generali.
Appare infatti prevalente nella giurisprudenza della SC, alla quale il giudicante aderisce, l'opinione secondo cui quando sussista il vincolo di esclusività, ed il titolo abilitativo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, i relativi oneri rientrano tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sul datore di lavoro che beneficia in via esclusiva dei risultati (Cassazione 7776/2015 in materia di costi per l'iscrizione all'albo da parte del dipendente).
Come chiarito anche dal Consiglio di Stato ( sentenza 3673/2014) con riferimento ai pubblici dipendenti, spettano al datore di lavoro tutti gli oneri connessi all'esercizio, da parte del dipendente, della sua professione con carattere di esclusività.
Ne consegue che posto che la CQC non può che essere considerata titolo indispensabile per il proseguimento dell'attività svolta in favore del datore di lavoro, i relativi costi restano a carico del datore di lavoro.
Poiché ai sensi dell'art. 37 comma 12 del dlgs 81/2008 “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”, tale obbligo riguarda quantomeno la quota oraria del corso di formazione funzionale al conseguimento del rinnovo della CQC correlata alla sicurezza del lavoro e deve ritenersi pacifico che il corso di aggiornamento seguito dal ricorrente sia stato sostenuto nell'interesse esclusivo della società resistente (che né ha dedotto né si è offerta di provare l'attuale spendita del rinnovo della CQC da parte del ricorrente “al di fuori dell'orario di lavoro, per la guida di veicoli non appartenenti al datore di lavoro”), sussistono le condizioni per ritenere fondata la richiesta di parte ricorrente del rimborso dei costi sostenuti per il rinnovo della CQC e delle differenze retributive relative alle ore di permesso retribuito non riconosciute per le ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza impartite nell'ambito del predetto rinnovo (ai sensi dell'art. 35 ultimo capoverso del CCNL Autoferrotranvieri), nella misura – non contestata – quantificata in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunziando ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rinnovo della
Carta di Qualificazione del Conducente e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 200,00 euro costituente il corrispettivo di un corso di 35 ore per il rinnovo della Carta Qualificazione del
Conducente al di fuori dell'orario di lavoro.
Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante le ore del predetto corso e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di 351,84 euro, oltre agli accessori dovuti per legge.
Condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CPA, spese generali, contributo unificato con attribuzione.
Napoli, 30.09.2025
Il Giudice del Lavoro D.ssa NN IA NE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NN IA NE in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 30 settembre 2025, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 1983/2025
TRA
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Andrea Borrone presso il cui studio, sito in Pescara alla strada
Colle Renazzo 102, è elettivamente domiciliato.
Ricorrente
E p.iva , con sede in Napoli al Corso Garibaldi 387, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, , nato a [...] il Controparte_2
20/05/58 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Marrone e con il medesimo elettivamente domiciliata in Napoli al C.so Giuseppe Garibaldi, 387.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025 il ricorrente in epigrafe indicato premesso di prestare la propria attività lavorativa in favore della come autista di Controparte_1 pullman con inquadramento al livello 183 previsto dal CCNL “autoferrotranvieri” (doc. 1); che nel periodo 1° - 19 ottobre 2020 aveva seguito un corso di 35 ore per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (d'ora in avanti CQC), cosi come previsto dal D. Lgs. n. 286 del 21 novembre 2005; corso per il quale aveva pagato un corrispettivo di 200, 0 euro (doc. 2); che aveva in data 11 dicembre 2024 proposto reclamo gerarchico ex art. 10 del Regio Decreto n. 148/1931 al fine di ottenere il rimborso della predetta spesa ed il pagamento delle differenze retributive maturate durante la frequentazione del corso poiché svoltosi al di fuori dell'orario di lavoro e che quest'ultima era rimasta priva di riscontro;
tutto ciò premesso adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro al fine di sentire 1) “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rinnovo della Carta di Qualificazione del
Conducente e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento della somma di 200,00 euro;
2) accertare che il ricorrente aveva seguito un corso di 35 ore per il rinnovo della Carta Qualificazione del Conducente al di fuori dell'orario di lavoro;
3) accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante le ore di corso seguite per il rinnovo della Carta Qualificazione del Conducente e, conseguentemente, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento della somma di 351,84 euro il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società resistente, chiedendo di “Rigettare in ogni sua parte il ricorso proposto perché infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Evidenziava che l'obbligo del conseguimento del certificato di qualificazione del conducente (CQC) e il rinnovo con cadenza quinquennale “costituivano una particolare abilitazione in mancanza della quale era precluso l'esercizio dell'attività di conducente” e che “Il possesso di tale requisito corrispondeva ad un interesse proprio del lavoratore”, “…che avrebbe potuto spenderlo anche qualora, in futuro, avesse interrotto il rapporto di lavoro o, addirittura, al di fuori dell'orario di lavoro, per la guida di veicoli non appartenenti al datore di lavoro, quali per esempio il trasporto di scolari, turisti, ecc”.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Incontestato che parte ricorrente, in ragione della sua qualifica di conducente di pullman sia tenuto, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 286/2005, alla formazione periodica consistente nel conseguimento e nel rinnovo quinquennale della carta di qualificazione del conducente.
L'art. 20 del citato dlgs infatti, prevede che “I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo
14 hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4.2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida”. Come affermato in ricorso, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il principio, per cui, ai fini del rimborso dei costi sostenuti dal lavoratore, “è necessario che il possesso del titolo (nel caso di specie la carta CQC) risponda all'interesse esclusivo del datore di lavoro” (Cass. n. 7776/2015;
Cass. n. 3829 del 2007; Cass. n. 24480 del 2013; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 5747 del 2020).
È stato, parimenti, affermato dalla giurisprudenza “… che nel lavoro dipendente si riscontra l'assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un'attività per conto e nell'interesse altrui, pertanto la soluzione adottata risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari” (Cass. cit. n.
7776/2015; Cass. n. 3829 del 2007).
Nel caso di specie possono ritenersi sussistenti tanto il possesso della CQC rispondente all'interesse esclusivo del datore di lavoro che la correlazione della stessa alle finalità della formazione permanente del lavoratore negata da parte resistente: il fatto che l'art. 20 del dlgs n.
286/2005 definisca la formazione periodica in questione come un “aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro” consente senz'altro di ritenere riconducibile tale formazione riconducibile alla formazione permanente avente “lo scopo di rispondere in modo efficace alle esigenze di tutela della sicurezza del lavoro” indicato nella memoria di costituzione e gravante sul datore di lavoro ex dlgs 81/2008; inoltre la deduzione di parte resistente secondo cui “il corso svolto dall'odierno ricorrente non soddisfa i requisiti previsti dalle norme in materia di formazione obbligatoria sulla sicurezza di lavoro” in quanto “…il modulo formativo di 7 ore impartito nell'ambito dei corsi per il rinnovo della CQC, è necessario che venga assicurato il rispetto di scadenze, tempistiche e requisiti formali relativi alle modalità dei corsi e ai docenti, i quali devono necessariamente essere
“formatori qualificati in materia di salute sicurezza sul lavoro” incide unicamente sulla validità del rinnovo della CQC, in quanto l'inciso “in presenza delle condizioni previste” atomisticamente invocato da parte resistente dall'art. 35 comma 11 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri si riferisce solo al riconoscimento della “partecipazione ai corsi” del valore di “credito formativo ai fini degli obblighi formativi in materia di sicurezza stabiliti dall'accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011”, ma non esclude la correlazione del rinnovo della CQC con l'obbligo della formazione sulla sicurezza del lavoro.
Del resto tale correlazione è confermata dal secondo comma del citato art. 35, secondo il quale “le ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza impartite nell'ambito dei corsi per il rinnovo della
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) sono svolte durante l'orario di lavoro”, e dal quale può desumersi come gravi, in prima battuta, proprio sul datore di lavoro l'obbligo di consentire tali ore di formazione obbligatoria finalizzata al rinnovo della CQC, potendo, in alternativa, essere demandato ad un diverso accordo di “livello aziendale” la materia dei corsi di formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente.
Nel caso di specie, oltre ad una generica contestazione sulla qualifica dei “formatori in materia di salute sicurezza sul lavoro” del corso seguito dal ricorrente, nella memoria di costituzione non vi è alcuna menzione dell'esistenza di un accordo aziendale regolante la materia del rinnovo della
CQC e sulle modalità di svolgimento del relativo corso, mentre non è contestato che il ricorrente eserciti la professione di autista nell'esclusivo interesse della società resistente (non svolgendo alcuna attività in proprio o alle dipendenze di altra impresa per la quale trae vantaggio dal possesso della CQC) e che la società resistente imponga ai propri autisti di “seguire il corso della durata di 35 ore per il rinnovo della CQC al di fuori dell'orario di lavoro”.
La mancanza, però, di un accordo aziendale fa sì che la soluzione va ricercata nei principi generali.
Appare infatti prevalente nella giurisprudenza della SC, alla quale il giudicante aderisce, l'opinione secondo cui quando sussista il vincolo di esclusività, ed il titolo abilitativo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, i relativi oneri rientrano tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sul datore di lavoro che beneficia in via esclusiva dei risultati (Cassazione 7776/2015 in materia di costi per l'iscrizione all'albo da parte del dipendente).
Come chiarito anche dal Consiglio di Stato ( sentenza 3673/2014) con riferimento ai pubblici dipendenti, spettano al datore di lavoro tutti gli oneri connessi all'esercizio, da parte del dipendente, della sua professione con carattere di esclusività.
Ne consegue che posto che la CQC non può che essere considerata titolo indispensabile per il proseguimento dell'attività svolta in favore del datore di lavoro, i relativi costi restano a carico del datore di lavoro.
Poiché ai sensi dell'art. 37 comma 12 del dlgs 81/2008 “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”, tale obbligo riguarda quantomeno la quota oraria del corso di formazione funzionale al conseguimento del rinnovo della CQC correlata alla sicurezza del lavoro e deve ritenersi pacifico che il corso di aggiornamento seguito dal ricorrente sia stato sostenuto nell'interesse esclusivo della società resistente (che né ha dedotto né si è offerta di provare l'attuale spendita del rinnovo della CQC da parte del ricorrente “al di fuori dell'orario di lavoro, per la guida di veicoli non appartenenti al datore di lavoro”), sussistono le condizioni per ritenere fondata la richiesta di parte ricorrente del rimborso dei costi sostenuti per il rinnovo della CQC e delle differenze retributive relative alle ore di permesso retribuito non riconosciute per le ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza impartite nell'ambito del predetto rinnovo (ai sensi dell'art. 35 ultimo capoverso del CCNL Autoferrotranvieri), nella misura – non contestata – quantificata in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunziando ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rinnovo della
Carta di Qualificazione del Conducente e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 200,00 euro costituente il corrispettivo di un corso di 35 ore per il rinnovo della Carta Qualificazione del
Conducente al di fuori dell'orario di lavoro.
Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante le ore del predetto corso e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di 351,84 euro, oltre agli accessori dovuti per legge.
Condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CPA, spese generali, contributo unificato con attribuzione.
Napoli, 30.09.2025
Il Giudice del Lavoro D.ssa NN IA NE