Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/05/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2052/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2052/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
+ 1 Controparte_1
IS
* Oggi 21/05/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per il ricorrente l'Avv. Daniele Silingardi;
- per la resistente l'Avv. Alessandro Badiali in sostituzione dell'Avv. Verticale. CP_2
Nessuno compare per la resistente Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note finali depositate il 27.02.2025 e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. L'Avv. Silingardi precisa che ad oggi ha restituito, per il finanziamento, la somma Pt_1 complessiva di € 6.561,00. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1
(C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SILINGARDI DANIELE e PRATISSOLI SARA RICORRENTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), con il Patrocinio degli Controparte_3 P.IVA_2
Avv.ti VERTICALE CARLO e IN IM IS
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti costituite hanno concluso come da verbale;
[...]
è rimasta contumace. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto ricorso ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c. nei Parte_1 confronti di e di Controparte_1 CP_3 esponendo:
- di essere un appassionato di arte;
- che la – società collegata a con cui egli aveva da tempo un CP_1 Controparte_4 rapporto di fiducia – lo ha contattato per informarlo di averlo selezionato fra 27 collezionisti e di avergli attribuito il diritto di prelazione su alcune opere dell'artista esposte in Persona_1 sedi prestigiose;
- di avere quindi manifestato il proprio interesse alla prelazione e, a fronte di ciò, gli CP_1 ha proposto l'acquisto di un'opera destinata ad essere esposta al MoMA di New York;
- di avere sottoscritto, in data 19.10.2022, un modulo di prenotazione avente ad oggetto
“scultura museale di al prezzo di € 12.000,00, nonché una richiesta di finanziamento a Persona_1 tramite modulistica sottopostagli dalla stessa AA29, per il pagamento del CP_3 corrispettivo;
- di avere versato, sulla base delle istruzioni verbali fornitegli da quest'ultima, un acconto
2 di € 1.000,00 a mezzo bonifico bancario intestato a tale Sa.Ma.Art. s.r.l.s.;
- che la prenotazione è stata successivamente sostituita con contratto del 9.11.2022, nel quale il prezzo è stato rideterminato in € 10.000,00 (al netto dell'acconto già ricevuto e dello sconto di € 1.000,00 praticato dalla venditrice);
- che ha versato la somma finanziata direttamente ad CP_2 CP_1
- di avere iniziato, il 15.12.2022, a pagare le rate mensili del finanziamento secondo il piano di ammortamento concordato;
- che, ciononostante, non gli ha mai consegnato alcunché, se non un catalogo CP_1 cartaceo dell'artista;
- di avere successivamente appreso che, in realtà, non era prevista alcuna esposizione di opere di al MoMa di New York;
Persona_1
- di avere quindi chiesto informazioni in merito al promotore di ma senza ottenere CP_1 mai risposta alcuna;
- di avere manifestato la volontà di recedere dal contratto, diffidando la venditrice alla restituzione degli importi, anche in questo caso senza esito;
- che il procedimento di mediazione successivamente instaurato si è concluso negativamente, dal momento che non ha mai dato riscontro e ha partecipato CP_1 CP_2 solamente al primo incontro, dichiarando la propria estraneità alla vicenda;
- di avere comunque continuato a pagare le rate del finanziamento onde evitare segnalazioni al sistema bancario;
- che il contratto stipulato con è nullo ex artt. 1325 – 1346 - 1418 c.c. nonché ex CP_1 art. 49 Cod. Consumo per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, poiché non identifica in nessun modo l'oggetto della compravendita;
- che, conseguentemente, è nullo anche il contratto di finanziamento ad esso collegato;
- che, in ogni caso, i due contratti - sempre in virtù del collegamento negoziale, e comunque anche ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB - vanno risolti per inadempimento della venditrice;
- di avere diritto alla restituzione delle somme versate a nonché al risarcimento CP_2 del danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa quantomeno nella somma di € 2.000,00. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale nel merito:
Accertare e dichiarare – anche in via incidentale - la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto di compravendita concluso dal ricorrente in data 9/11/2022 con la società Controparte_1
(P.IVA e, conseguentemente
[...] P.IVA_1
accertare e dichiarare altresì nullo il collegato contratto di finanziamento – credito al consumo - erogato da CP_5
per l'effetto, dichiarare tenute e condannare in persona del Controparte_1 liquidatore p.t e in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra di loro, ovvero nella CP_5 diversa somma che sarà accertata per ciascuna delle convenute nel corso di causa, alla restituzione al sig. Pt_1 della somma da quest'ultimo indebitamente pagata di € 4.155,30 (€ 216,20 + € 2,50 = € 281,70
[...]
x n. 19 rate = € 4.155,30 - rate già corrisposte al 25 giugno 2024 - doc. 7)oltre all'importo delle rate a
3 scadere sino alla dichiarata nullità del contratto, oltre ad interessi legali dai singoli pagamenti delle rate sino all'effettivo rimborso, nonché ogni altro onere eventualmente applicato, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- dichiarare tenute e condannare in liquidazione, in persona del liquidatore Controparte_1
p.t e in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra di loro, o nella diversa somma che sarà CP_3 accertata per ciascuna delle convenute nel corso di causa al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal sig. quantificato in € 2.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, anche Pt_1 equitativamente determinata dal Giudice Ill.mo adito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto sino al soddisfo.
In via subordinata:
accertare e dichiarare il grave inadempimento del venditore/fornitore per i fatti di cui in premessa ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita vendita sottoscritto in data 9 novembre 2022;
sempre per l'effetto, risolvere il contratto di finanziamento finalizzato n. 1351329 ai sensi degli artt. 1453 ss del c.c. o dell'art. 125 quinquies stante la sussistenza della gravità dell'inadempimento del Pt_2 venditore/fornitore convenuto ex art. 1455 c.c. e, di conseguenza,
dichiarare tenute e condannare in persona del liquidatore p.t Controparte_1
e in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra di loro, o nella diversa somma che sarà CP_3 accertata per ciascuna delle convenute nel corso di causa, alla ripetizione al sig. della somma Parte_1 indebitamente pagata di € 4.155,30 (€ 216,20 + € 2,50 = € 281,70 x n. 19 rate = € 4.155,30 - rate già corrisposte al 25 giugno 2024 - doc. 7) oltre all'importo delle rate a scadere sino alla risoluzione del contratto, oltre ad interessi legali dalla richiesta di risoluzione da questi inviata sino all'effettivo saldo, nonché ogni altro onere eventualmente applicato, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetari;
.
dichiarare tenute e condannare in liquidazione, in persona del liquidatore p.t Controparte_1
e in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra di loro, o nella diversa somma che sarà CP_3 accertata per ciascuna delle convenute nel corso di causa al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal sig. quantificato in € 2.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, Parte_1 anche equitativamente determinata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Con rifusione delle spese e compenso professionale di causa ed anche del procedimento di mediazione che l'ha preceduta come condizione di procedibilità”.
pur regolarmente notificata, non si è costituita e, pertanto, ne deve essere CP_1 dichiarata la contumacia.
si è costituita in giudizio premettendo di essere estranea al rapporto fra CP_2
e deducendo: Pt_1 CP_1
- di essersi attivata presso a seguito del recesso manifestato da per CP_1 Pt_1 verificare la fondatezza delle doglianze di quest'ultimo;
- che le ha comunicato: di avere regolarmente adempiuto al contratto di vendita CP_1 consegnando al cliente l'opera editoriale e artistica di (allegando peraltro la Persona_1 documentazione relativa alla spedizione avvenuta il 14.11.2022); che il cliente ha avuto l'opportunità di scegliere l'opera e di personalizzarla;
di avere comunque preso contatti con costui per risolvere la problematica sollevata;
4 - che il contratto di vendita non è nullo in quanto l'opera d'arte che ne era oggetto è stata correttamente e sufficientemente individuata;
- che, comunque, ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB spettava al ricorrente dimostrare l'inadempimento della società venditrice, ma egli è venuto meno a tale onere;
- che, in ogni caso, laddove venisse condannata a restituire al cliente le CP_2 somme da questi versate, avrebbe diritto a essere rimborsata da parte di CP_1
- che, infine, la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente è del tutto generica, è indimostrata e comunque eventuali danni non possono essere imputati a CP_2
Sulla base di quanto sopra, la resistente ha insistito per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, ha formulato la seguente domanda riconvenzionale: “nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, con conseguente risoluzione o dichiarazione di nullità del contratto di fornitura e del collegato contratto di finanziamento n. 1351329 ed obbligo per di CP_2 restituzione delle rate versate dal ricorrente, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la società
[...] alla restituzione a favore di dell'anticipazione di Controparte_1 Controparte_6
€10.000,00 =, oltre interessi legali dalla data dell'erogazione al saldo, ricevuta per il contratto di finanziamento n. 1351329 ai sensi dell'art.
7.6 della convenzione intercorsa tra le parti;
dichiarare, altresì, tenuta e per l'effetto condannare la società a manlevare e tenere indenne Controparte_1 [...]
dalle richieste restitutorie del sig. nonché da ogni e qualsiasi conseguenza Controparte_6 Pt_1 pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio, ex art.
7.7. della Convenzione, ivi comprese la richiesta di risarcimento dei danni e le spese di lite del presente giudizio e della procedura di mediazione”.
Ordinata la notifica della comparsa costitutiva di alla resistente contumace CP_2 ai sensi dell'art. 292 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione CP_1 delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. senza lo svolgimento di attività istruttoria.
2.
La domanda di nullità del contratto di compravendita è fondata e va accolta:
- l'art. 1418, comma 2 c.c. sanziona con la nullità la mancanza degli elementi essenziali del contratto previsti dall'art. 1325 c.c., ossia l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma (se prescritta dalla legge ad substantiam);
- con riferimento all'oggetto, l'art. 1346 c.c. stabilisce che esso deve essere “possibile, lecito, determinato o determinabile”: l'assenza di uno soltanto di tali requisiti comporta la mancanza dell'oggetto stesso e, conseguentemente la nullità del contratto ai sensi della disposizione sopra citata;
- il requisito della determinatezza/determinabilità esprime una basilare esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, ossia la necessità che le parti sappiano qual è l'impegno che assumono, e richiede quindi che l'accordo contenga le indicazioni sufficienti a rendere identificato o identificabile il suo contenuto;
- in particolare, quando esso ha ad oggetto un bene, questo si ritiene determinato quando gli elementi dell'accordo consentono - sia pure mediante la verifica di una situazione di fatto - di accertare nella sua identità la specifica res a cui i contraenti hanno fatto riferimento;
- nel caso di specie, pacifico che fra e è intervenuto Parte_1 CP_1 un contratto di compravendita di un'opera dell'artista l'unica documentazione Persona_1 contrattuale disponibile è costituita da due moduli redatti su carta intestata di sottoscritti CP_1
5 dal ricorrente in data 19.10.2022 e in data 9.11.2022;
- nel primo, cui sono allegate le “Condizioni generali di vendita”, la parte relativa alla descrizione dell'opera risulta compilata a penna con l'indicazione “SCULTURA MUSEALE DI SASHA VINCI”, senza alcuna ulteriore specificazione ad eccezione, nelle note in calce, della seguente aggiunta “OPERA PERSONALIZZATA A NOME DI Pt_1
LUCIANO”; il prezzo di vendita è indicato in € 12.000,00;
- nel secondo, riportante le modalità di pagamento e le “condizioni contrattuali”, il campo destinato alla descrizione dell'opera contiene solamente la dicitura “OPERA DI SASHA VINCI”; risulta poi barrata la casella “Opera personalizzata/Commissionata su misura”; il prezzo di vendita è indicato in € 10.000,00;
- le due schede sono palesemente del tutto insufficienti a determinare l'oggetto del contratto di vendita: se da un lato risulta specificamente indicato il corrispettivo dovuto dal compratore (nel secondo modulo la cifra è più bassa perché al netto dell'acconto già versato di
€ 1.000,00 e di un ulteriore sconto di pari importo concordato dalle parti), dall'altro lato l'opera d'arte è descritta in modo talmente generico da non permetterne la benché minima individuazione;
- l'ulteriore documentazione prodotta da ossia la scambio di corrispondenza CP_2 intervenuto tra essa e all'indomani del recesso manifestato da non aggiunge CP_1 Pt_1 alcun ulteriore elemento utile;
- nella e-mail 13.12.2022 indirizzata alla Finanziaria, infatti, l'incaricato di CP_1 nell'argomentare che la società ha regolarmente adempiuto al contratto intercorso con l'odierno ricorrente, afferma che “abbiamo provveduto a consegnare in maniera celere l'opera d'arte a editoriale ed artistica del maestro Vi invio i documenti relativi alla avvenuta consegna dell'opera di Parte_3 Pt_3
Segnalo che il cliente ha avuto l'opportunità scegliere e per giunta ha espresso il desiderio di
[...] personalizzare l'opera”;
- anche qui, dunque, ogni riferimento all'opera d'arte oggetto di vendita è evidentemente generico e astratto;
- la presunta richiesta di personalizzazione, che sarebbe stata espressa dal Pt_1 non è circostanziata ed è priva di qualsivoglia riferimento;
- la ricevuta del Corriere DHL, dalla quale dovrebbe dedursi il corretto adempimento della prestazione da parte della società venditrice, e quindi, a monte, la determinatezza dell'oggetto del contratto e la sua validità, in realtà non prova nulla, poiché essa non dimostra minimamente quale fosse l'oggetto della spedizione;
- anzi, è del tutto plausibile che questa avesse ad oggetto solamente il catalogo dell'artista
- come dedotto dal ricorrente sin dal primo atto - ma non certo una (non meglio identificata)
“scultura museale”;
- peraltro, rimanendo contumace, non ha fornito elementi da valutare in tal CP_1 senso, né fornito una diversa ricostruzione della vicenda negoziale;
- mancano dunque i presupposti necessari per ritenere che l'opera d'arte oggetto di vendita fosse determinata (o determinabile) e, anzi, a ben vedere, manca proprio la prova dell'esistenza stessa dell'opera;
- applicando quindi la disciplina normativa sopra richiamata, il contratto di compravendita concluso da e AA29 va dichiarato nullo per mancanza di Parte_1
6 uno dei suoi elementi essenziali;
- passando alla sorte del contratto di finanziamento n. 1351329, stipulato da Pt_1 con in virtù della convenzione esistente fra questa e (prodotta in giudizio), è CP_2 CP_1 documentato, e comunque del tutto pacifico, che si trattasse di un “prestito finalizzato” (come espressamente e ripetutamente definito nella modulistica contrattuale), ossia specificamente destinato all'acquisto di un oggetto fornito da la richiesta è avvenuta contestualmente CP_1 alla conclusione della compravendita;
nella missiva 15.11.2022 con cui ha CP_2 comunicato a la concessione del prestito si fa espresso riferimento a “richiesta di Pt_1 finanziamento per l'acquisto del prodotto-servizio effettuato presso ”; la CP_1 Controparte_1 somma di € 10.000,00 è stata erogata direttamente alla venditrice;
- tra i due contratti – di vendita e finanziamento – sussiste dunque un collegamento negoziale tale per cui il secondo è accessorio al primo (contratto principale) e ne subisce inevitabilmente le sorti (c.d. interdipendenza unilaterale);
- pertanto, dalla nullità del contratto di compravendita discende automaticamente anche la nullità del contratto di finanziamento;
- pacifico che a continuato sino ad oggi a corrispondere a le rate Pt_1 CP_2 di rimborso, quest'ultima è tenuta a restituirgli l'importo complessivamente incassato pari a € 6.561,00, come dedotto dal ricorrente all'udienza odierna;
- è fondata, poi, la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della CP_2 resistente contumace volta alla restituzione dell'importo di € 10.000,00 a quest'ultima CP_1 versato quale corrispettivo della vendita, poi risultata nulla, in quanto costituente un indebito oggettivo;
- in ogni caso, come fondatamente argomentato dalla resistente costituita, l'obbligo restitutorio trova ragione anche nell'art.
7.6 della convenzione in essere fra e il CP_1 CP_2 quale prevede che il Convenzionato si obbliga a restituire a l'importo erogato nei casi CP_2 specificamente elencati alla: - lettera b) “il contratto di vendita e/o di finanziamento, o la richiesta di utilizzo della Linea di Credito Revolving Privativa, venisse dichiarato nullo o annullato per fatto o colpa del Convenzionato;”
- quanto, infine, al risarcimento del danno non patrimoniale richiesto da va Pt_1 rilevato che la domanda è stata formulata in modo del tutto generico, poiché non ne sono stati allegati gli elementi costitutivi ed è comunque rimasta completamente indimostrata (il ricorrente non ha indicato in cosa si sostanzi il pregiudizio morale asseritamente patito, non ha articolato mezzi istruttori, non ha indicato criteri per la sua liquidazione).
3.
In definitiva:
- va accertata e dichiarata la nullità ex artt. 1418, comma 2 – 1325 – 1346 c.c. del contratto di compravendita intercorso fra e e, conseguentemente, Parte_1 CP_1 la nullità del contratto di finanziamento n. 1351329 stipulato da con Parte_1
CP_2
- va condannata a restituire a la somma di € 6.561,00, CP_2 Parte_1 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. sino alla domanda, ed ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
- va condannata a restituire a la somma di € 10.000,00 oltre interessi CP_1 CP_2
7 legali ex art. 1284, comma 1 c.c. sino alla domanda, ed ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
- la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente va respinta.
4.
Le spese di lite - comprensive anche di quelle relative al procedimento di mediazione - seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
ACCERTA e DICHIARA la nullità ex artt. 1418, comma 2 – 1325 – 1346 c.c. del contratto di compravendita intercorso fra e Parte_1 Controparte_1
e, conseguentemente, la nullità del contratto di finanziamento n. 1351329
[...] stipulato da con Parte_1 CP_3
CONDANNA a restituire a la somma di € 6.561,00, CP_3 Parte_1 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. sino alla domanda, ed ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
CONDANNA a restituire a Controparte_1 CP_3 la somma di € 10.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. sino alla domanda,
[...] ed ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
CONDANNA entrambe le parti resistenti, in solido, a pagare al ricorrente le spese di lite (comprensive di quelle relative alla mediazione), che liquida in € 625,80 per anticipazioni, € 3.700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
CONDANNA a pagare a Controparte_1 CP_3 le spese di lite, che liquida in € 264,00 per anticipazioni, € 2.800,00 per compensi, oltre
[...]
15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 21/05/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
8