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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2621/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 7.5.2025 e vertente tra
e , in atti gen.ti, res.ti in Alessandria (AL), rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall' Avv.to Stefano Gori del foro di Bologna, e presso lo stesso domiciliati, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti
contro
con sede in Modena, in persona del Procuratore speciale giusta Controparte_1 Controparte_2
procura speciale notarile, rappresentata e difesa dall' Avv.to Mario Magliano del Foro di Torino, giusta procura speciale rilasciata su supporto cartaceo, allegata in copia informatica autenticata alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
1 con sede in Conegliano, a mezzo della sua procuratrice speciale Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappr.te dott. (doc. 1), con sede in Milano,
[...] Controparte_5
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Calabresi e Elisa Gaboardi del Foro di Milano, giusta procura notarile in atti ( doc. 2), domiciliata presso i medesimi.
Terza intervenuta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 774/2023 del 7 /7/2023
CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da contro la debitrice principale Controparte_1
già corrente in Alessandria, e contro i fideiussori, Controparte_6 Controparte_7
già amministratori della stessa sigg.ri e , appare infondata e deve essere Pt_1 Pt_2
disattesa.
Trattasi di credito discendente da tre diversi rapporti bancari già intrattenuti con Cassa di
Risparmio di BR ( poi fusasi per incorporazione in dalla debitrice principale: Controparte_1
due mutui chirografari rispettivamente dell'importo di € 25.000 e di € 90.000 stipulati il primo il 29 maggio 2020 e il secondo il 14 luglio 2021, e un rapporto di conto corrente si cui venivano registrate le anticipazioni di effetti s.b.f. e i successivi rientri, il n. 0023/485 poi rinumerato
38538261, acceso dalla debitrice principale in data 11.12.2015 ( Controparte_7
doc. 1 monitorio) , con fido fino a € 250.000 concesso ( rectius rinnovato) in data 4 febbraio 2019 ( doc. 2 fascicolo monitorio) .
A garanzia delle obbligazioni assunte dall'obbligata principale avevano rilasciato fideiussioni gli odierni opponenti ( doc.ti 3 e 5 fascicolo monitorio), rispettivamente fideiussione specifica fino ad
€ 250.00 per le obbligazioni assunte sul conto anticipi e fino a € 90.000 per le obbligazioni assunte con il contratto di mutuo chirografario 14.7.2021 ( deliberato il 21.6.2021) .
Successivamente a luglio 2022 veniva fusa per incorporazione con Controparte_7
Controparte_6
Con lettere raccomandate 22 febbraio 2023 stante l'andamento insoddisfacente dei rapporti, la
AN li aveva risolti, intimando alla debitrice principale e ai fideiussori (doc. 15 fascicolo monitorio) l'immediato rientro dalle posizioni debitorie.
2 Dopo aver tentato inutilmente di recuperare stragiudizialmente il suo credito aveva CP_1
successivamente presentato ricorso per D.I., depositato il 20 giugno 2023, agendo contro la debitrice principale per il recupero del credito di complessivi € 180.505,34 discendente da tutti e tre i rapporti sopra indicati, e contro i fideiussori per il recupero del minor credito di € 156.831,03 discendente dai soli due rapporti ( quello di anticipo effetti e quello del mutuo di € 90.000) per cui il e la avevano prestato fideiussione specifica. In particolare veniva richiesta Pt_1 Pt_2
l'ingiunzione per la somma di € 74.696,63 per il rapporto di mutuo e la somma di € 82.134,40 per effetti anticipati di cui la banca non aveva potuto ottenere il pagamento dai debitori, come da contabili prodotte sub 13).
Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale è stata proposta opposizione dai fideiussori che – relativamente alle anticipazioni su effetti - hanno eccepito: 1) che a partire dall'8 luglio
2022 essi non dovevano più rispondere dei debiti della debitrice principale in quanto in quella data avevano comunicato alla la revoca delle rispettive fideiussioni;
2) la violazione dei principi di CP_1
buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per avere la continuato a far credito CP_1
alla debitrice principale anche dopo che la società si era fusa per incorporazione in altra ed era completamente cambiata la compagine sociale;
inoltre il credito era stato concesso anche se era ormai evidente lo stato di insolvenza della debitrice principale;
3) l'insussistenza,
l'indeterminatezza e comunque l'erronea determinazione del credito.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha evidenziato la genericità dell'eccezione riguardante la quantificazione del credito, nonché contestato le altre eccezioni proposte dagli opponenti, in particolare, per quanto riguardava la revoca delle fideiussioni, la liberazione dei fideiussori era stata concessa dalla banca solo in data 21 ottobre 2022 perché solo in data 18 ottobre 2022 i fideiussori avevano comunicato alla AN (vedi doc. sub 19 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) una valida dichiarazione di revoca delle varie fideiussioni prestate, ivi compresa quella fino alla concorrenza di € 250.000 per anticipi su effetti.
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
In data 7 febbraio 2025 si è costituita in giudizio la cessionaria del credito Controparte_8
Il Tribunale decide quindi come segue sulla questioni proposte.
Non debenza degli importi dovuti per mancato rientro dalle anticipazioni effettuate dalla AN alla debitrice principale nel periodo 8 luglio – 21 ottobre 2022, avendo i debitori già l'8 luglio 2022 comunicato alla AN la volontà di revocare le garanzie personali concesse.
3 L'eccezione non può essere accolta in quanto le comunicazioni di revoca prodotte dagli opponenti datate 8 luglio 2022 furono ricevute dalla AN ma, come risulta dalla comunicazione di risposta del 13 luglio 2022 ( doc. 3 fascicolo attori), l non le considerò idonee al recesso dal CP_9
contratto di garanzia in quanto contenenti il riferimento ad un'unica - ed inesistente - fideiussione omnibus da € 300.000. Si noti che e avevano prestato solo fideiussioni specifiche Pt_1 Pt_2
per importi diversificati, di cui nella dichiarazione di revoca non si fa alcuna menzione.
Né si può dire che la , agendo in mala fede, non abbia avvertito i fideiussori dell'errore CP_1
commesso: dalla risposta del 13 luglio 2022 si evince chiaramente che la revoca non era stata accettata proprio per la confusione in cui erano incorsi gli asseriti revocanti nell'individuare i contratti di garanzia oggetto di revoca.
Nonostante l'avvertimento della AN né né fecero altro fino al successivo 13 Pt_1 Pt_2
ottobre 2022 ( doc. 5 fascicolo attori) quando inviarono alla AN una nuova dichiarazione di revoca, peraltro identica alla prima se non per l'indicazione dell'importo totale ( passato da €
300.000 a € 350.000). Anche questa comunicazione, evidentemente per gli stessi motivi della prima, non fu presa in considerazione dalla CP_1
Finalmente in data 18 ottobre 2022 ( vedi doc.ti sub 19 allegati alla comparsa di costituzione della
AN) e indirizzarono alla AN una dichiarazione di revoca delle tre Pt_2 Pt_1
fideiussioni specifiche da essi rilasciate. Questa volta la ( doc. 20) prese in considerazione e CP_1
accettò le revoche, precisando che la liberatoria concessa avrebbe avuto effetto solo per il futuro restando la garanzia operante per le obbligazioni già sorte ed ancora in essere, pari all'epoca ad €
73.702.78 per il mutuo chirografario e ad € 95.348,08 per le anticipazioni su presentazione effetti.
Ciò premesso in via di fatto, non ritiene il Tribunale che la abbia in qualche modo violato il CP_1
diritto degli opponenti di ricedere dalle garanzie. Sul punto – oltre a quanto già rilevato in merito all'inidoneità a identificare con un minimo di certezza i rapporti da cui i fideiussori intendevano recedere delle revoche comunicate il 13 luglio e il 13 ottobre 2022 - è il caso di aggiungere che ai sensi dell'art. 4 u.c. dei contratti di fideiussione ( vedi doc.ti 3 e 7 fascicolo monitorio), norma che disciplinava il recesso del fideiussore dalla garanzia, per quanto riguardava in particolare le garanzie su apertura di credito, come quelle di cui qui si discute, il semplice recesso unilateriale del fideiussore – in mancanza di eguale recesso della banca dal fido- non lo liberava affatto, essendo a discrezione della banca concedere tale liberazione. Nel caso di specie la banca, come risulta dalle comunicazioni di accettazione del recesso prodotte dalla sub doc. 20, l'istituto di credito CP_1
concesse le liberatorie, con il che si dimostra come non avesse alcun intento persecutorio nei
4 confronti dei fideiussori;
i quali non possono ora incolpare la banca per mancanze ascrivibili solo a loro stessi ( come detto ancor più della genericità e imprecisione delle comunicazioni di recesso stupisce che abbiano lasciato trascorrere altri tre mesi di fronte alla non accettazione del recesso di luglio prima di effettuarne un altro).
Violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per avere la CP_1
continuato a far credito alla debitrice principale anche dopo che la società si era fusa per incorporazione in altra ed era completamente cambiata la compagine sociale;
inoltre il credito era stato concesso anche se era ormai evidente lo stato di insolvenza della debitrice principale
Non si comprende perché mai la fusione di in Controparte_7 CP_7 Controparte_6
avrebbe dovuto indurre la AN a non concedere più credito all'impresa. Oltre a non esservi altri segnali di allarme, non è neppure corrispondente al vero – o quanto meno non è stato provato - che la compagine sociale fosse completamente cambiata e dal luglio 2022 gli odierni attori opponenti non rivestissero più la carica di amministratori della società: un tanto non si evince in alcun modo né dal Registro delle Imprese, unica forma di pubblicità di tali vicende, ( vedi visura camerale in atti da cui risulta solo che un nuovo amministratore, tale si aggiunse Parte_3
ai precedenti, i quali restarono in carica fino alla cancellazione della società), né dalla produzione n. 5 effettuata dagli attori, una comunicazione priva di data certa e che non si comprende da chi sia stata fatta, a quale scopo e in quale occasione, in relazione alla quale l'unica certezza è che non si tratta di documentazione conosciuta o conoscibile dalla AN.
Anche la concessione di credito da parte della AN al debitore principale pur nella consapevolezza della grave situazione debitoria di questo non è stata provata;
a tal proposito non possono qui che richiamarsi le corrette difese della circa il fatto che fino ad ottobre 2022 i CP_1
rapporti avevano avuto una andamento del tutto normale. In particolare fino a settembre 2022 il conto anticipi, come si evince dagli estratti conto in atti ( doc. 12 fascicolo monitorio) aveva avuto una normale operatività con un susseguirsi di accrediti e addebiti che, anzi, negli ultimi tempi avevano ridotto l'esposizione debitoria di Controparte_10
, indeterminatezza e in ogni caso mancata prova del credito.
[...]
Queste contestazioni sono troppo generiche per essere prese in considerazione. In ogni caso il credito di parte opposta appare, al contrario, sufficientemente determinato e provato sulla base a) del contratto di conto anticipi e di apertura di credito su anticipazioni prodotti col ricorso monitorio ( doc. 1 e 2); b) degli estratti conto prodotti dalla (doc. 12) c) delle contabili di CP_1
accredito delle fatture risultate poi insolute, tutte puntualmente prodotte sub doc. 13. Si noti
5 inoltre che nel caso che ci occupa la cessionaria non ha neppure agito per ottenere il CP_1
pagamento del saldo passivo del conto corrente ordinario, ma solo delle fatture anticipate e poi non incassate e riaddebitate come da estratto conto anticipi e contabili in atti, pari alla data del monitorio alla complessiva somma di € 82.134,40. Nessun rilievo è stato poi mosso dagli opponenti per quanto riguarda l'altro rapporto, quello di mutuo chirografario per cui veniva richiesta l'ingiunzione per la somma di € 74.696,63, di cui € 73.792,78 a titolo di capitale ed €
993,85 per interessi su rate scadute e non pagate fino alla risoluzione del rapporto.
Non resta quindi che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 260.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono una mera ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 774/2023 del 7 luglio 2023;
Condanna e a rifondere a parte convenuta Parte_1 Parte_2 Controparte_1
le spese di lite che liquida in € 9.141,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 13 maggio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2621/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 7.5.2025 e vertente tra
e , in atti gen.ti, res.ti in Alessandria (AL), rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall' Avv.to Stefano Gori del foro di Bologna, e presso lo stesso domiciliati, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti
contro
con sede in Modena, in persona del Procuratore speciale giusta Controparte_1 Controparte_2
procura speciale notarile, rappresentata e difesa dall' Avv.to Mario Magliano del Foro di Torino, giusta procura speciale rilasciata su supporto cartaceo, allegata in copia informatica autenticata alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
1 con sede in Conegliano, a mezzo della sua procuratrice speciale Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappr.te dott. (doc. 1), con sede in Milano,
[...] Controparte_5
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Calabresi e Elisa Gaboardi del Foro di Milano, giusta procura notarile in atti ( doc. 2), domiciliata presso i medesimi.
Terza intervenuta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 774/2023 del 7 /7/2023
CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da contro la debitrice principale Controparte_1
già corrente in Alessandria, e contro i fideiussori, Controparte_6 Controparte_7
già amministratori della stessa sigg.ri e , appare infondata e deve essere Pt_1 Pt_2
disattesa.
Trattasi di credito discendente da tre diversi rapporti bancari già intrattenuti con Cassa di
Risparmio di BR ( poi fusasi per incorporazione in dalla debitrice principale: Controparte_1
due mutui chirografari rispettivamente dell'importo di € 25.000 e di € 90.000 stipulati il primo il 29 maggio 2020 e il secondo il 14 luglio 2021, e un rapporto di conto corrente si cui venivano registrate le anticipazioni di effetti s.b.f. e i successivi rientri, il n. 0023/485 poi rinumerato
38538261, acceso dalla debitrice principale in data 11.12.2015 ( Controparte_7
doc. 1 monitorio) , con fido fino a € 250.000 concesso ( rectius rinnovato) in data 4 febbraio 2019 ( doc. 2 fascicolo monitorio) .
A garanzia delle obbligazioni assunte dall'obbligata principale avevano rilasciato fideiussioni gli odierni opponenti ( doc.ti 3 e 5 fascicolo monitorio), rispettivamente fideiussione specifica fino ad
€ 250.00 per le obbligazioni assunte sul conto anticipi e fino a € 90.000 per le obbligazioni assunte con il contratto di mutuo chirografario 14.7.2021 ( deliberato il 21.6.2021) .
Successivamente a luglio 2022 veniva fusa per incorporazione con Controparte_7
Controparte_6
Con lettere raccomandate 22 febbraio 2023 stante l'andamento insoddisfacente dei rapporti, la
AN li aveva risolti, intimando alla debitrice principale e ai fideiussori (doc. 15 fascicolo monitorio) l'immediato rientro dalle posizioni debitorie.
2 Dopo aver tentato inutilmente di recuperare stragiudizialmente il suo credito aveva CP_1
successivamente presentato ricorso per D.I., depositato il 20 giugno 2023, agendo contro la debitrice principale per il recupero del credito di complessivi € 180.505,34 discendente da tutti e tre i rapporti sopra indicati, e contro i fideiussori per il recupero del minor credito di € 156.831,03 discendente dai soli due rapporti ( quello di anticipo effetti e quello del mutuo di € 90.000) per cui il e la avevano prestato fideiussione specifica. In particolare veniva richiesta Pt_1 Pt_2
l'ingiunzione per la somma di € 74.696,63 per il rapporto di mutuo e la somma di € 82.134,40 per effetti anticipati di cui la banca non aveva potuto ottenere il pagamento dai debitori, come da contabili prodotte sub 13).
Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale è stata proposta opposizione dai fideiussori che – relativamente alle anticipazioni su effetti - hanno eccepito: 1) che a partire dall'8 luglio
2022 essi non dovevano più rispondere dei debiti della debitrice principale in quanto in quella data avevano comunicato alla la revoca delle rispettive fideiussioni;
2) la violazione dei principi di CP_1
buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per avere la continuato a far credito CP_1
alla debitrice principale anche dopo che la società si era fusa per incorporazione in altra ed era completamente cambiata la compagine sociale;
inoltre il credito era stato concesso anche se era ormai evidente lo stato di insolvenza della debitrice principale;
3) l'insussistenza,
l'indeterminatezza e comunque l'erronea determinazione del credito.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha evidenziato la genericità dell'eccezione riguardante la quantificazione del credito, nonché contestato le altre eccezioni proposte dagli opponenti, in particolare, per quanto riguardava la revoca delle fideiussioni, la liberazione dei fideiussori era stata concessa dalla banca solo in data 21 ottobre 2022 perché solo in data 18 ottobre 2022 i fideiussori avevano comunicato alla AN (vedi doc. sub 19 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) una valida dichiarazione di revoca delle varie fideiussioni prestate, ivi compresa quella fino alla concorrenza di € 250.000 per anticipi su effetti.
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
In data 7 febbraio 2025 si è costituita in giudizio la cessionaria del credito Controparte_8
Il Tribunale decide quindi come segue sulla questioni proposte.
Non debenza degli importi dovuti per mancato rientro dalle anticipazioni effettuate dalla AN alla debitrice principale nel periodo 8 luglio – 21 ottobre 2022, avendo i debitori già l'8 luglio 2022 comunicato alla AN la volontà di revocare le garanzie personali concesse.
3 L'eccezione non può essere accolta in quanto le comunicazioni di revoca prodotte dagli opponenti datate 8 luglio 2022 furono ricevute dalla AN ma, come risulta dalla comunicazione di risposta del 13 luglio 2022 ( doc. 3 fascicolo attori), l non le considerò idonee al recesso dal CP_9
contratto di garanzia in quanto contenenti il riferimento ad un'unica - ed inesistente - fideiussione omnibus da € 300.000. Si noti che e avevano prestato solo fideiussioni specifiche Pt_1 Pt_2
per importi diversificati, di cui nella dichiarazione di revoca non si fa alcuna menzione.
Né si può dire che la , agendo in mala fede, non abbia avvertito i fideiussori dell'errore CP_1
commesso: dalla risposta del 13 luglio 2022 si evince chiaramente che la revoca non era stata accettata proprio per la confusione in cui erano incorsi gli asseriti revocanti nell'individuare i contratti di garanzia oggetto di revoca.
Nonostante l'avvertimento della AN né né fecero altro fino al successivo 13 Pt_1 Pt_2
ottobre 2022 ( doc. 5 fascicolo attori) quando inviarono alla AN una nuova dichiarazione di revoca, peraltro identica alla prima se non per l'indicazione dell'importo totale ( passato da €
300.000 a € 350.000). Anche questa comunicazione, evidentemente per gli stessi motivi della prima, non fu presa in considerazione dalla CP_1
Finalmente in data 18 ottobre 2022 ( vedi doc.ti sub 19 allegati alla comparsa di costituzione della
AN) e indirizzarono alla AN una dichiarazione di revoca delle tre Pt_2 Pt_1
fideiussioni specifiche da essi rilasciate. Questa volta la ( doc. 20) prese in considerazione e CP_1
accettò le revoche, precisando che la liberatoria concessa avrebbe avuto effetto solo per il futuro restando la garanzia operante per le obbligazioni già sorte ed ancora in essere, pari all'epoca ad €
73.702.78 per il mutuo chirografario e ad € 95.348,08 per le anticipazioni su presentazione effetti.
Ciò premesso in via di fatto, non ritiene il Tribunale che la abbia in qualche modo violato il CP_1
diritto degli opponenti di ricedere dalle garanzie. Sul punto – oltre a quanto già rilevato in merito all'inidoneità a identificare con un minimo di certezza i rapporti da cui i fideiussori intendevano recedere delle revoche comunicate il 13 luglio e il 13 ottobre 2022 - è il caso di aggiungere che ai sensi dell'art. 4 u.c. dei contratti di fideiussione ( vedi doc.ti 3 e 7 fascicolo monitorio), norma che disciplinava il recesso del fideiussore dalla garanzia, per quanto riguardava in particolare le garanzie su apertura di credito, come quelle di cui qui si discute, il semplice recesso unilateriale del fideiussore – in mancanza di eguale recesso della banca dal fido- non lo liberava affatto, essendo a discrezione della banca concedere tale liberazione. Nel caso di specie la banca, come risulta dalle comunicazioni di accettazione del recesso prodotte dalla sub doc. 20, l'istituto di credito CP_1
concesse le liberatorie, con il che si dimostra come non avesse alcun intento persecutorio nei
4 confronti dei fideiussori;
i quali non possono ora incolpare la banca per mancanze ascrivibili solo a loro stessi ( come detto ancor più della genericità e imprecisione delle comunicazioni di recesso stupisce che abbiano lasciato trascorrere altri tre mesi di fronte alla non accettazione del recesso di luglio prima di effettuarne un altro).
Violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per avere la CP_1
continuato a far credito alla debitrice principale anche dopo che la società si era fusa per incorporazione in altra ed era completamente cambiata la compagine sociale;
inoltre il credito era stato concesso anche se era ormai evidente lo stato di insolvenza della debitrice principale
Non si comprende perché mai la fusione di in Controparte_7 CP_7 Controparte_6
avrebbe dovuto indurre la AN a non concedere più credito all'impresa. Oltre a non esservi altri segnali di allarme, non è neppure corrispondente al vero – o quanto meno non è stato provato - che la compagine sociale fosse completamente cambiata e dal luglio 2022 gli odierni attori opponenti non rivestissero più la carica di amministratori della società: un tanto non si evince in alcun modo né dal Registro delle Imprese, unica forma di pubblicità di tali vicende, ( vedi visura camerale in atti da cui risulta solo che un nuovo amministratore, tale si aggiunse Parte_3
ai precedenti, i quali restarono in carica fino alla cancellazione della società), né dalla produzione n. 5 effettuata dagli attori, una comunicazione priva di data certa e che non si comprende da chi sia stata fatta, a quale scopo e in quale occasione, in relazione alla quale l'unica certezza è che non si tratta di documentazione conosciuta o conoscibile dalla AN.
Anche la concessione di credito da parte della AN al debitore principale pur nella consapevolezza della grave situazione debitoria di questo non è stata provata;
a tal proposito non possono qui che richiamarsi le corrette difese della circa il fatto che fino ad ottobre 2022 i CP_1
rapporti avevano avuto una andamento del tutto normale. In particolare fino a settembre 2022 il conto anticipi, come si evince dagli estratti conto in atti ( doc. 12 fascicolo monitorio) aveva avuto una normale operatività con un susseguirsi di accrediti e addebiti che, anzi, negli ultimi tempi avevano ridotto l'esposizione debitoria di Controparte_10
, indeterminatezza e in ogni caso mancata prova del credito.
[...]
Queste contestazioni sono troppo generiche per essere prese in considerazione. In ogni caso il credito di parte opposta appare, al contrario, sufficientemente determinato e provato sulla base a) del contratto di conto anticipi e di apertura di credito su anticipazioni prodotti col ricorso monitorio ( doc. 1 e 2); b) degli estratti conto prodotti dalla (doc. 12) c) delle contabili di CP_1
accredito delle fatture risultate poi insolute, tutte puntualmente prodotte sub doc. 13. Si noti
5 inoltre che nel caso che ci occupa la cessionaria non ha neppure agito per ottenere il CP_1
pagamento del saldo passivo del conto corrente ordinario, ma solo delle fatture anticipate e poi non incassate e riaddebitate come da estratto conto anticipi e contabili in atti, pari alla data del monitorio alla complessiva somma di € 82.134,40. Nessun rilievo è stato poi mosso dagli opponenti per quanto riguarda l'altro rapporto, quello di mutuo chirografario per cui veniva richiesta l'ingiunzione per la somma di € 74.696,63, di cui € 73.792,78 a titolo di capitale ed €
993,85 per interessi su rate scadute e non pagate fino alla risoluzione del rapporto.
Non resta quindi che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 260.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono una mera ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 774/2023 del 7 luglio 2023;
Condanna e a rifondere a parte convenuta Parte_1 Parte_2 Controparte_1
le spese di lite che liquida in € 9.141,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 13 maggio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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