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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/09/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2017/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2017/2022 R.G. tra
( ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 107, presso lo studio dell'avv. DI PIETRO Marco, dal quale è rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente agli avv. ti GANCI Fabio e
MICELI Walter, giusta procura in atti;
- ricorrente - contro
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art.
[...]
417 bis c.p.c. dal funzionario dott. congiuntamente e disgiuntamente ad Controparte_2 altro funzionario del domiciliati in , Viale Tica n. 149, presso la sede dell' CP_3 CP_1 [...]
Controparte_4 resistenti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.08.2022 in servizio, al momento di Parte_1 proposizione del ricorso, presso l' di Palazzolo Acreide (SR), esponeva di aver prestato CP_5 servizio alle dipendenze del , con la qualifica di docente di Controparte_1 scuola secondaria di II° grado, in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, meglio precisati in ricorso, relativi anche a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n.
194/1999, per un periodo di servizio totale di 259 giorni nell'arco temporale dall'01.02.2018 al
15.10.2021.
Deduceva di non aver percepito, pur avendone diritto, la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 che veniva corrisposta dal resistente soltanto CP_1 al personale di ruolo, in violazione del principio europeo di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il al fine di sentire dichiarare il diritto della Controparte_6 ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti per il periodo sopra indicato e di condannare l'amministrazione resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per discriminazione economica relativa al mancato versamento della Retribuzione Professionale Pt_2
), della somma di € 1.064,84, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
[...]
Con comparsa depositata in data 06.03.2023, si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Deduceva in particolare che:
- la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva ancora vigente era estremamente chiara nell'individuare come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti esclusivamente il personale della scuola a tempo indeterminato, il personale a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e il personale a tempo determinato fino alla conclusione delle attività didattiche, mentre non era presente nessun riferimento ai c.d. supplenti brevi e saltuari;
- che non era possibile assimilare la condizione del docente a tempo indeterminato (o con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche) a quella del titolare di supplenza breve o saltuaria e il trattamento diversificato previsto dalla disciplina negoziale risultava quindi non solo ragionevole, ma rispondente a una corretta lettura dell'art. 3 Cost.;
- che nessuna discriminazione era stata operata, in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e che non era possibile ipotizzare un contrasto con il principio di non discriminazione, in quanto tale principio non aveva valenza di clausola aperta, idonea a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva, avendo il legislatore lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in determinate situazioni afferenti alla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate e alle carriere professionali dei lavoratori.
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, rubricato “Retribuzione Professionale Docenti”, prevede che: “1.
Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”.
Si tratta di una disciplina diretta al personale docente ed educativo del tutto parallela a quella prevista per il personale ATA dall'art. 82 CCNL 2007 in relazione a cui la Corte di legittimità (ordinanza del
27/7/2018 n. 2015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, come dettato dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, si è affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato, con la conseguenza che il richiamo contenuto al comma 3 “alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n. 20015 del
27.7.2018).
La giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che è "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. n.
6293/2020).
I principi appena richiamati possono essere applicati anche alla disciplina sopra riportata per il personale docente, come del resto oramai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di merito cui questo Tribunale ritiene di aderire (Cfr. Tribunale Tivoli sez. lav., 13/10/2022, n.1171; Tribunale
Cuneo sez. lav., 11/05/2023, n.205; Tribunale Lucca sez. lav., 07/04/2022, n.94).
Invero, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, e rientra pertanto in quelle
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare anche agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che giustifichino una diversità di trattamento.
Ne deriva che, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Del resto, la prestazione del personale docente riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo provato documentalmente che la ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato, durante i quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e dai supplenti fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), deve riconoscersi il diritto alla Retribuzione
Professionale Docenti, correttamente quantificato dalla difesa ricorrente nella misura di € 1.064,84, in ossequio ai parametri legislativi sopra indicati.
Ne consegue la condanna del a versare alla ricorrente, in ragione dei giorni Controparte_1 di lavoro effettivamente svolti, la somma di € 1.064,84.
A tale importo deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge, atteso che “la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa.
Esclusa l'omogeneità delle relative situazioni - e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza - e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (Corte Cost. n. 82/2003 con cui la Corte con ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36 sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 Cost. nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dalla legge 30 dicembre 1991, n.
412 art. 16, comma 6 si applica anche all'ipotesi ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti).
Pertanto, occorre riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 4366/2009; Tribunale Lucca sez. lav.,07.04.2022 n. 94). Alla luce delle superiori premesse, quindi, il ricorso è fondato e deve essere accolto con condanna del al pagamento in favore di della somma di € 1.064,84, Controparte_1 Parte_1
a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
In applicazione del principio della soccombenza, il va Controparte_1 condannato alla rifusione, in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle, avendo riguardo allo scaglione di valore della causa (sino ad € 1.100) e tenendo conto della serialità del contenzioso
(evincibile dalla copiosa giurisprudenza prodotta dalla ricorrente) che impone la liquidazione secondo i valori di minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 2017/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di a percepire la retribuzione Professionale Docenti di Parte_1 cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 per i periodi di servizio effettivamente prestati con i contratti a termine e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente di tale emolumento maturato nei predetti
[...] periodi, determinato nella misura lorda di € 1.064,84 con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € 426,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Siracusa, 16 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Vetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2017/2022 R.G. tra
( ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 107, presso lo studio dell'avv. DI PIETRO Marco, dal quale è rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente agli avv. ti GANCI Fabio e
MICELI Walter, giusta procura in atti;
- ricorrente - contro
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art.
[...]
417 bis c.p.c. dal funzionario dott. congiuntamente e disgiuntamente ad Controparte_2 altro funzionario del domiciliati in , Viale Tica n. 149, presso la sede dell' CP_3 CP_1 [...]
Controparte_4 resistenti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.08.2022 in servizio, al momento di Parte_1 proposizione del ricorso, presso l' di Palazzolo Acreide (SR), esponeva di aver prestato CP_5 servizio alle dipendenze del , con la qualifica di docente di Controparte_1 scuola secondaria di II° grado, in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, meglio precisati in ricorso, relativi anche a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n.
194/1999, per un periodo di servizio totale di 259 giorni nell'arco temporale dall'01.02.2018 al
15.10.2021.
Deduceva di non aver percepito, pur avendone diritto, la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 che veniva corrisposta dal resistente soltanto CP_1 al personale di ruolo, in violazione del principio europeo di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il al fine di sentire dichiarare il diritto della Controparte_6 ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti per il periodo sopra indicato e di condannare l'amministrazione resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per discriminazione economica relativa al mancato versamento della Retribuzione Professionale Pt_2
), della somma di € 1.064,84, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
[...]
Con comparsa depositata in data 06.03.2023, si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Deduceva in particolare che:
- la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva ancora vigente era estremamente chiara nell'individuare come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti esclusivamente il personale della scuola a tempo indeterminato, il personale a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e il personale a tempo determinato fino alla conclusione delle attività didattiche, mentre non era presente nessun riferimento ai c.d. supplenti brevi e saltuari;
- che non era possibile assimilare la condizione del docente a tempo indeterminato (o con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche) a quella del titolare di supplenza breve o saltuaria e il trattamento diversificato previsto dalla disciplina negoziale risultava quindi non solo ragionevole, ma rispondente a una corretta lettura dell'art. 3 Cost.;
- che nessuna discriminazione era stata operata, in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e che non era possibile ipotizzare un contrasto con il principio di non discriminazione, in quanto tale principio non aveva valenza di clausola aperta, idonea a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva, avendo il legislatore lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in determinate situazioni afferenti alla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate e alle carriere professionali dei lavoratori.
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, rubricato “Retribuzione Professionale Docenti”, prevede che: “1.
Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”.
Si tratta di una disciplina diretta al personale docente ed educativo del tutto parallela a quella prevista per il personale ATA dall'art. 82 CCNL 2007 in relazione a cui la Corte di legittimità (ordinanza del
27/7/2018 n. 2015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, come dettato dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, si è affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato, con la conseguenza che il richiamo contenuto al comma 3 “alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n. 20015 del
27.7.2018).
La giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che è "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. n.
6293/2020).
I principi appena richiamati possono essere applicati anche alla disciplina sopra riportata per il personale docente, come del resto oramai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di merito cui questo Tribunale ritiene di aderire (Cfr. Tribunale Tivoli sez. lav., 13/10/2022, n.1171; Tribunale
Cuneo sez. lav., 11/05/2023, n.205; Tribunale Lucca sez. lav., 07/04/2022, n.94).
Invero, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, e rientra pertanto in quelle
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare anche agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che giustifichino una diversità di trattamento.
Ne deriva che, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Del resto, la prestazione del personale docente riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo provato documentalmente che la ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato, durante i quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e dai supplenti fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), deve riconoscersi il diritto alla Retribuzione
Professionale Docenti, correttamente quantificato dalla difesa ricorrente nella misura di € 1.064,84, in ossequio ai parametri legislativi sopra indicati.
Ne consegue la condanna del a versare alla ricorrente, in ragione dei giorni Controparte_1 di lavoro effettivamente svolti, la somma di € 1.064,84.
A tale importo deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge, atteso che “la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa.
Esclusa l'omogeneità delle relative situazioni - e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza - e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (Corte Cost. n. 82/2003 con cui la Corte con ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36 sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 Cost. nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dalla legge 30 dicembre 1991, n.
412 art. 16, comma 6 si applica anche all'ipotesi ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti).
Pertanto, occorre riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 4366/2009; Tribunale Lucca sez. lav.,07.04.2022 n. 94). Alla luce delle superiori premesse, quindi, il ricorso è fondato e deve essere accolto con condanna del al pagamento in favore di della somma di € 1.064,84, Controparte_1 Parte_1
a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
In applicazione del principio della soccombenza, il va Controparte_1 condannato alla rifusione, in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle, avendo riguardo allo scaglione di valore della causa (sino ad € 1.100) e tenendo conto della serialità del contenzioso
(evincibile dalla copiosa giurisprudenza prodotta dalla ricorrente) che impone la liquidazione secondo i valori di minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 2017/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di a percepire la retribuzione Professionale Docenti di Parte_1 cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 per i periodi di servizio effettivamente prestati con i contratti a termine e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente di tale emolumento maturato nei predetti
[...] periodi, determinato nella misura lorda di € 1.064,84 con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € 426,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Siracusa, 16 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Vetta