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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 23/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 476/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e Pt_2 C.F._2 difesi dall'avv. Visibile e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 11.03.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il giorno 24.07.1978 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1978, numero 437, parte II, serie A, sez. C), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione sono nati tre figli, e (tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti); che con Per_1 Per_2 Per_3 sentenza n. 7202/2000 del 28.04.2000, passata in giudicato, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“dichiararsi non più dovuto da l'assegno mensile di mantenimento in favore della Parte_2 sig.ra e dei figli in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era Parte_1 stato concesso in sede di separazione”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato (14.05.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle solite condizioni.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Pt_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Napoli il giorno
[...] Parte_2 24.07.1978 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1978, numero 437, parte II, serie A, sez. C);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 22.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani