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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/05/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4463/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in San Cipriano Picentino, Via Pigne n. 76, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Achiropita Falco che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso la sede dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore - convenuta
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) dichiarare l'illegittimità della ingiunzione per omessa
preventiva notifica delle precedenti ingiunzioni e cartelle di pagamento ad esse sottese e per l'effetto
ordinarne la cancellazione;
2) dichiarare, per le ragioni indicate, l'intervenuta prescrizione del
diritto a riscuotere gli importi per gli importi richiesti in ingiunzione. Con ripetizione delle somme
che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio e con vittoria e di spese e
1 competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averne fatto anticipo. 3)
CP_ Condannare l alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, con attribuzione al
procuratore costituito antistatario…”.
Conclusioni dell' “… 1) Dichiarare l'inammissibilità e la nullità, dell'avversa domanda;
2) CP_1
Rigettare, in subordine, ciascuna e tutte le avverse pretese perché ingiuste, pretestuose ed infondate
CP_
… 5) Confermare, in ogni caso, ciascuna e tutte le somme ingiunte all'opponente per l' dal
Concessionario … Spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420219004780702000, alla quale sono sottese le cartelle di pagamento nn.
03420150031385282000 e 03420160026936936000 afferenti a crediti CP_1
La parte ricorrente, agendo in riassunzione dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Castrovillari inizialmente adito, ha contestato la nullità
dell'intimazione di pagamento, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando CP_1
principalmente (oltre alla tardività della riassunzione con argomentazione infondata,
atteso che la riassunzione è avvenuta nel termine indicato dal Tribunale di Castrovillari)
la nullità ed inammissibilità della domanda;
il difetto di legittimazione passiva per alcuni aspetti della controversia;
l'insussistenza della prescrizione;
la sussistenza del credito. Ha
formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 9.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari contestando l'intimazione di pagamento n. 03420219004780702000 in relazione alle cartelle di pagamento afferenti a crediti oggetto del presente giudizio e ad avvisi di addebito CP_1
CP_
citando in giudizio i due enti e . Controparte_2
Nel giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari è Controparte_2
rimasta contumace e si è disposta la separazione delle cause, con affermazione dell'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Tribunale di Cosenza, per le cartelle di pagamento afferenti a crediti CP_1
La parte ricorrente ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza solo nei confronti dell' in contrasto con il disposto dell'art. 125, comma 3, disp. att. c.p.c., CP_1
secondo cui l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite.
In merito, deve evidenziarsi che il ricorso è stato proposto contro Controparte_2
quale ente che avevano emanato l'intimazione di pagamento impugnata e
[...]
CP_ contro e quale enti creditori, sicché la declaratoria di incompetenza per i crediti CP_1
non poteva non riguardare anche la posizione di , CP_1 Controparte_2
come del resto evincibile chiaramente dalle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente,
con cui si chiede di dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione, con riferimento all'intimazione di pagamento (anche, peraltro, per vizi formali).
In ordine al principio richiamato da parte ricorrente, secondo cui in tema di notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, in base all'art. 292 c.p.c., le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo non richiedono la notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, non può che
3 rilevarsi che la modifica del Tribunale che tratta il procedimento deve sicuramente inquadrarsi quale radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sicché il contumace deve essere posto a conoscenza dell'atto di riassunzione mediante la relativa notificazione, atteso che la duplice circostanza che la parte abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione.
Su tali premesse, considerata la mancata citazione in giudizio della parte contumace (non recuperabile con tardive istanze di rimessione in termini per la notifica, anche sul rilievo per cui non è stata indicata quale parte nei cui confronti Controparte_2
riassumere il processo nell'atto di riassunzione), occorre dichiarare l'estinzione del processo ex art. 50, comma 2, c.p.c., evidenziandosi che l'art. 307, comma 4, c.p.c. prevede che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, non potendosi legare,
dunque, all'eccezione di parte.
In ordine alle spese processuali, vanno richiamati i principi - applicabili anche al caso di specie - per cui: “Il principio fissato dall'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ. (secondo cui le
spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando
insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa
con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91 e 92 cod.
proc. civ., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese
causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi
estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto
alla quale non può configurarsi la soccombenza” (Cass. 13736/2005).
Nel caso di specie, dunque, nonostante la pronuncia sia di estinzione, vi deve essere la pronuncia sulle spese in considerazione del principio di causalità, per il quale il soccombente si identifica con il soggetto che “… col comportamento tenuto fuori del processo
4 stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia
dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass. 25141/2006).
Tuttavia, ciò posto, deve dirsi che la peculiarità delle questioni affrontate, l'andamento complessivo del procedimento ed il rilievo d'ufficio della questione posta a base della decisione determinano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio, compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Si comunichi
Cosenza, 24.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4463/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in San Cipriano Picentino, Via Pigne n. 76, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Achiropita Falco che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso la sede dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore - convenuta
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) dichiarare l'illegittimità della ingiunzione per omessa
preventiva notifica delle precedenti ingiunzioni e cartelle di pagamento ad esse sottese e per l'effetto
ordinarne la cancellazione;
2) dichiarare, per le ragioni indicate, l'intervenuta prescrizione del
diritto a riscuotere gli importi per gli importi richiesti in ingiunzione. Con ripetizione delle somme
che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio e con vittoria e di spese e
1 competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averne fatto anticipo. 3)
CP_ Condannare l alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, con attribuzione al
procuratore costituito antistatario…”.
Conclusioni dell' “… 1) Dichiarare l'inammissibilità e la nullità, dell'avversa domanda;
2) CP_1
Rigettare, in subordine, ciascuna e tutte le avverse pretese perché ingiuste, pretestuose ed infondate
CP_
… 5) Confermare, in ogni caso, ciascuna e tutte le somme ingiunte all'opponente per l' dal
Concessionario … Spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420219004780702000, alla quale sono sottese le cartelle di pagamento nn.
03420150031385282000 e 03420160026936936000 afferenti a crediti CP_1
La parte ricorrente, agendo in riassunzione dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Castrovillari inizialmente adito, ha contestato la nullità
dell'intimazione di pagamento, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando CP_1
principalmente (oltre alla tardività della riassunzione con argomentazione infondata,
atteso che la riassunzione è avvenuta nel termine indicato dal Tribunale di Castrovillari)
la nullità ed inammissibilità della domanda;
il difetto di legittimazione passiva per alcuni aspetti della controversia;
l'insussistenza della prescrizione;
la sussistenza del credito. Ha
formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 9.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari contestando l'intimazione di pagamento n. 03420219004780702000 in relazione alle cartelle di pagamento afferenti a crediti oggetto del presente giudizio e ad avvisi di addebito CP_1
CP_
citando in giudizio i due enti e . Controparte_2
Nel giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari è Controparte_2
rimasta contumace e si è disposta la separazione delle cause, con affermazione dell'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Tribunale di Cosenza, per le cartelle di pagamento afferenti a crediti CP_1
La parte ricorrente ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza solo nei confronti dell' in contrasto con il disposto dell'art. 125, comma 3, disp. att. c.p.c., CP_1
secondo cui l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite.
In merito, deve evidenziarsi che il ricorso è stato proposto contro Controparte_2
quale ente che avevano emanato l'intimazione di pagamento impugnata e
[...]
CP_ contro e quale enti creditori, sicché la declaratoria di incompetenza per i crediti CP_1
non poteva non riguardare anche la posizione di , CP_1 Controparte_2
come del resto evincibile chiaramente dalle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente,
con cui si chiede di dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione, con riferimento all'intimazione di pagamento (anche, peraltro, per vizi formali).
In ordine al principio richiamato da parte ricorrente, secondo cui in tema di notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, in base all'art. 292 c.p.c., le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo non richiedono la notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, non può che
3 rilevarsi che la modifica del Tribunale che tratta il procedimento deve sicuramente inquadrarsi quale radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sicché il contumace deve essere posto a conoscenza dell'atto di riassunzione mediante la relativa notificazione, atteso che la duplice circostanza che la parte abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione.
Su tali premesse, considerata la mancata citazione in giudizio della parte contumace (non recuperabile con tardive istanze di rimessione in termini per la notifica, anche sul rilievo per cui non è stata indicata quale parte nei cui confronti Controparte_2
riassumere il processo nell'atto di riassunzione), occorre dichiarare l'estinzione del processo ex art. 50, comma 2, c.p.c., evidenziandosi che l'art. 307, comma 4, c.p.c. prevede che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, non potendosi legare,
dunque, all'eccezione di parte.
In ordine alle spese processuali, vanno richiamati i principi - applicabili anche al caso di specie - per cui: “Il principio fissato dall'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ. (secondo cui le
spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando
insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa
con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91 e 92 cod.
proc. civ., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese
causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi
estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto
alla quale non può configurarsi la soccombenza” (Cass. 13736/2005).
Nel caso di specie, dunque, nonostante la pronuncia sia di estinzione, vi deve essere la pronuncia sulle spese in considerazione del principio di causalità, per il quale il soccombente si identifica con il soggetto che “… col comportamento tenuto fuori del processo
4 stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia
dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass. 25141/2006).
Tuttavia, ciò posto, deve dirsi che la peculiarità delle questioni affrontate, l'andamento complessivo del procedimento ed il rilievo d'ufficio della questione posta a base della decisione determinano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio, compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Si comunichi
Cosenza, 24.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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