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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4081/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio
Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4081/2022 promossa da
, in persona del sindaco pro tempore, con Parte_1
l'avv. Renzo Grassi
Attore Opponente contro
Ing. con l'avv. Mirco Favagrossa e con l'avv. Isotta Controparte_1
Rupi
Convenuto opposto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 19.12.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- rigettare la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorie-
tà del decreto opposto per i motivi di cui in narrativa;
- in accoglimento della presente opposizione, dichiarato ove occorrente
l'annullamento del contratto di transazione stipulato in data 18/03/2021 tra
1 il Comune di Portoferraio e l'Ing. o, comunque, la sua Controparte_1
invalidità ed inopponibilità nei confronti del comune opponente, accertata la
totale infondatezza della richiesta monitoria, revocare e/o annullare e/o di-
chiarare comunque nullo o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
1426/2022 emesso dal Tribunale di Livorno ed in questa sede opposto.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio"
Dal procuratore del convenuto opposto:
“Voglia I'Ill.mo Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'opposizio-
ne, ogni contraria istanza disattesa, disposta l'acquisizione al presente fa-
scicolo del fascicolo relativo al ricorso per decreto ingiuntivo (fascicolo
R.G. n. 3621/2022 decreto Ingiuntivo 1426/2022), concessa la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 cpc, respin-
gere l'opposizione del poiché inammissibile, Parte_1
improcedibile, non provata e, comunque, nel merito infondata con integrale
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Voglia, comunque, l'Ill.mo Tribunale di Livorno, respinta ogni avversa ecce-
zione, accertato il diritto di credito dell'Ing. , rigettare la Controparte_1
richiesta di annullamento del contratto di transazione stipulato in data
18/03/2021 tra il e l'Ing. di- Controparte_2 Controparte_1
chiarare tenuto e condannare, per il dedotto titolo, il Controparte_3
al pagamento dell'importo di € 6.445,69 o di quella somma mag-
[...]
giore oi minore che risulterà ad istruttoria esperita oltre agli interessi mora-
tori dal di del dovuto all'effettivo soddisfo.
2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 1426/2022, emesso dal
Tribunale di Livorno in data 11.11.2022 contro il Parte_1
, quest'ultimo conveniva in giudizio l'Ing. opponendosi
[...] CP_1
alla concessione della provvisoria esecutorietà al decreto opposto e chiedendo l'annullamento e/o la nullità e/o l'inefficacia dello stesso. Si
costituiva quindi l'Ing. contestando integralmente le richieste CP_1
dell'attore opponente ed insistendo sulla concessione della provvisoria esecutività del decreto. Il Giudice, in data 20.4.2023, accoglieva l'istanza dell'Ing. dichiarando detto D.I. provvisoriamente esecutivo. CP_1
La controversia origina dalla contestazione da parte dell'attore opponente della propria legittimazione passiva al pagamento di parte della fattura n.
9/2019 emessa dall'Ing. nei confronti dell'oggi estinta Unione CP_1 [...]
. A mente del Controparte_4 Parte_1
infatti, l'importo ingiunto – pari ad € 6.445,69 oltre interessi moratori dal dì
del dovuto al giorno dell'effettivo saldo – non potrebbe essergli correttamente imputato per due fondamentali ragioni: in primis, perché il
Tribunale di Portoferraio, con sentenza n. 83/2019, ha condannato al pagamento di detta fattura, e per l'intero importo (pari ad euro 18.170,72),
unicamente il;
in secondo luogo, perché, anche Controparte_2
qualora si ritenga di attribuire a tale argomento natura meramente formale,
3 nessun valore potrebbe comunque essere riconosciuto all'invocato atto di transazione del 18.3.2021, meglio descritto in atti. Detto atto di transazione,
infatti, finalizzato a accertare la natura parziaria e non solidale dell'obbligazione passiva di cui alla suddetta sentenza, non contemplava tra i firmatari anche il essendo stato stipulato soltanto tra Parte_1
l'Ing. ed il . CP_1 Controparte_2
Tanto premesso, le doglianze dell'attore opponente non possono ritenersi fondate, in quanto non tengono in alcun conto il fenomeno ambulatorio del rapporto obbligatorio, in base al quale le obbligazioni de quibus gravano su tutti i comuni elbani a seguito della successione per estinzione della disciolta
Unione dei Comuni dell'arcipelago Toscano alla quale gli stessi entri sono succeduti ex lege.
Questo Giudice non ha motivi per discostarsi dalla corretta ricostruzione della vicenda “successoria” – anche in punto di ente rappresentativo e relativi poteri – già effettuata dal Tribunale di Portoferraio nella sentenza n.
83/2019.
Ivi veniva infatti condivisibilmente correttamente stabilito che <è pacifico
che a seguito dell'estinzione dell'Unione dei Comuni dell' CP_4
(…) tutti gli otto comuni dell'Isola d'Elba (…) sono succeduti
[...]
all'estinta Unione (…) per quanto concerne i rapporti attivi e passivi, tra cui
le vicende di cui al giudizio che ci occupa. È altresì incontestato che il punto
8) del D.P.G.R.T. n. 109/2012 prevede espressamente che i suddetti Comuni
“risultano succedere (…) nelle attività e nelle passività indicati (…) sotto la
4 parte del piano denominata “Lettera g Settore Tecnico – ex settore Idrico “e
dal punto 9 del suddetto D.P.G.R.T. n. 109/2012, che prevede che “per i
rapporti di cui al punto 8, è individuato il Comune di Portoferraio quale
soggetto che gestisce i rapporti medesimi e conclude i procedimenti in
corso, fermi restando gli effetti successori previsti dall'art. 75, comma 4,
della L.R. 68/2011”>>.
L'individuazione del quale Ente titolare del potere Controparte_2
di “rappresentanza” nelle vicende anche processuali riferibili alla antica
Unione non significa però anche – né d'altra parte potrebbe – che lo stesso sia addirittura tenuto a fronteggiare – e per tutti i Comuni rappresentati – i relativi oneri e spese con inspiegabile traslazione e conseguente trapasso di titolarità di questi ultimi. Infatti, come nella già citata sentenza ha avuto modo di chiarire il Tribunale di Portoferraio <le funzioni>> del
[...]
<sono esclusivamente di mero accertamento e non CP_2
comportano in alcun modo il pagamento dei debiti o la riscossione di somme
in luogo degli enti coinvolti nella successione, i quali vi provvederanno
singolarmente, una volta definiti i rapporti a cui sono interessati con
l'iscrizione delle relative proposte nei propri bilanci>>.
Alla luce di tale ricostruzione l'argomentazione dell'attore opponente fondata sull'imputazione della posizione debitoria al solo
[...]
non coglie nel segno. CP_2
Detta ascrizione, infatti, è solo nel dispositivo (che, peraltro, non avrebbe potuto essere formulato diversamente, stante la legittimazione processuale
5 del solo per le ragioni dette). Ex adverso, in parte Controparte_2
motiva il Tribunale locale ha avuto cura di soffermarsi sulla diversa gestione del rapporto obbligatorio che vi sarebbe poi stata tra i Comuni
processualmente rappresentati da quello di Portoferraio e tutti debitori pro
quota del convenuto opposto.
Allo stesso modo, priva di pregio è l'argomentazione dell'attore opponente,
relativa alla mancata partecipazione alla transazione di ripartizione dell'obbligazione tra i Comuni coinvolti.
Anche in questo caso, nulla può essere opposto al Controparte_2
che, in attuazione della suddetta normativa nonché di quanto statuito nell'art. 75, comma 8-bis, L.R. 68/11, ha ripartito il debito originariamente gravante sull'estinta Unione in capo agli otto Comuni succeduti in osservanza del criterio ivi previsto, id est il criterio della popolazione residente con calcolo proporzionale.
Tutto ciò considerato, l'opposizione è meritevole di rigetto;
per l'effetto l'opposto decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza il convenuto dovrà
rifondere all'attore ed al litisconsorte le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di
6 data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione di valore da euro 5.201,00 a 26.000,00 del quale vanno considerati i valori minimi per le singole fasi svoltesi, dovendosi tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale e del valore della causa di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
2) Conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1426/2022 emesso dal
Tribunale di Livorno;
3) Condanna l'attore opponente alla rifusione in favore del convenuto opposto delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 2.540,00 per compensi oltre spese generali al
15%, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Livorno, 10 aprile 2024
Il Giudice dott. Giulio Scaramuzzino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio
Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4081/2022 promossa da
, in persona del sindaco pro tempore, con Parte_1
l'avv. Renzo Grassi
Attore Opponente contro
Ing. con l'avv. Mirco Favagrossa e con l'avv. Isotta Controparte_1
Rupi
Convenuto opposto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 19.12.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- rigettare la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorie-
tà del decreto opposto per i motivi di cui in narrativa;
- in accoglimento della presente opposizione, dichiarato ove occorrente
l'annullamento del contratto di transazione stipulato in data 18/03/2021 tra
1 il Comune di Portoferraio e l'Ing. o, comunque, la sua Controparte_1
invalidità ed inopponibilità nei confronti del comune opponente, accertata la
totale infondatezza della richiesta monitoria, revocare e/o annullare e/o di-
chiarare comunque nullo o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
1426/2022 emesso dal Tribunale di Livorno ed in questa sede opposto.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio"
Dal procuratore del convenuto opposto:
“Voglia I'Ill.mo Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'opposizio-
ne, ogni contraria istanza disattesa, disposta l'acquisizione al presente fa-
scicolo del fascicolo relativo al ricorso per decreto ingiuntivo (fascicolo
R.G. n. 3621/2022 decreto Ingiuntivo 1426/2022), concessa la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 cpc, respin-
gere l'opposizione del poiché inammissibile, Parte_1
improcedibile, non provata e, comunque, nel merito infondata con integrale
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Voglia, comunque, l'Ill.mo Tribunale di Livorno, respinta ogni avversa ecce-
zione, accertato il diritto di credito dell'Ing. , rigettare la Controparte_1
richiesta di annullamento del contratto di transazione stipulato in data
18/03/2021 tra il e l'Ing. di- Controparte_2 Controparte_1
chiarare tenuto e condannare, per il dedotto titolo, il Controparte_3
al pagamento dell'importo di € 6.445,69 o di quella somma mag-
[...]
giore oi minore che risulterà ad istruttoria esperita oltre agli interessi mora-
tori dal di del dovuto all'effettivo soddisfo.
2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 1426/2022, emesso dal
Tribunale di Livorno in data 11.11.2022 contro il Parte_1
, quest'ultimo conveniva in giudizio l'Ing. opponendosi
[...] CP_1
alla concessione della provvisoria esecutorietà al decreto opposto e chiedendo l'annullamento e/o la nullità e/o l'inefficacia dello stesso. Si
costituiva quindi l'Ing. contestando integralmente le richieste CP_1
dell'attore opponente ed insistendo sulla concessione della provvisoria esecutività del decreto. Il Giudice, in data 20.4.2023, accoglieva l'istanza dell'Ing. dichiarando detto D.I. provvisoriamente esecutivo. CP_1
La controversia origina dalla contestazione da parte dell'attore opponente della propria legittimazione passiva al pagamento di parte della fattura n.
9/2019 emessa dall'Ing. nei confronti dell'oggi estinta Unione CP_1 [...]
. A mente del Controparte_4 Parte_1
infatti, l'importo ingiunto – pari ad € 6.445,69 oltre interessi moratori dal dì
del dovuto al giorno dell'effettivo saldo – non potrebbe essergli correttamente imputato per due fondamentali ragioni: in primis, perché il
Tribunale di Portoferraio, con sentenza n. 83/2019, ha condannato al pagamento di detta fattura, e per l'intero importo (pari ad euro 18.170,72),
unicamente il;
in secondo luogo, perché, anche Controparte_2
qualora si ritenga di attribuire a tale argomento natura meramente formale,
3 nessun valore potrebbe comunque essere riconosciuto all'invocato atto di transazione del 18.3.2021, meglio descritto in atti. Detto atto di transazione,
infatti, finalizzato a accertare la natura parziaria e non solidale dell'obbligazione passiva di cui alla suddetta sentenza, non contemplava tra i firmatari anche il essendo stato stipulato soltanto tra Parte_1
l'Ing. ed il . CP_1 Controparte_2
Tanto premesso, le doglianze dell'attore opponente non possono ritenersi fondate, in quanto non tengono in alcun conto il fenomeno ambulatorio del rapporto obbligatorio, in base al quale le obbligazioni de quibus gravano su tutti i comuni elbani a seguito della successione per estinzione della disciolta
Unione dei Comuni dell'arcipelago Toscano alla quale gli stessi entri sono succeduti ex lege.
Questo Giudice non ha motivi per discostarsi dalla corretta ricostruzione della vicenda “successoria” – anche in punto di ente rappresentativo e relativi poteri – già effettuata dal Tribunale di Portoferraio nella sentenza n.
83/2019.
Ivi veniva infatti condivisibilmente correttamente stabilito che <è pacifico
che a seguito dell'estinzione dell'Unione dei Comuni dell' CP_4
(…) tutti gli otto comuni dell'Isola d'Elba (…) sono succeduti
[...]
all'estinta Unione (…) per quanto concerne i rapporti attivi e passivi, tra cui
le vicende di cui al giudizio che ci occupa. È altresì incontestato che il punto
8) del D.P.G.R.T. n. 109/2012 prevede espressamente che i suddetti Comuni
“risultano succedere (…) nelle attività e nelle passività indicati (…) sotto la
4 parte del piano denominata “Lettera g Settore Tecnico – ex settore Idrico “e
dal punto 9 del suddetto D.P.G.R.T. n. 109/2012, che prevede che “per i
rapporti di cui al punto 8, è individuato il Comune di Portoferraio quale
soggetto che gestisce i rapporti medesimi e conclude i procedimenti in
corso, fermi restando gli effetti successori previsti dall'art. 75, comma 4,
della L.R. 68/2011”>>.
L'individuazione del quale Ente titolare del potere Controparte_2
di “rappresentanza” nelle vicende anche processuali riferibili alla antica
Unione non significa però anche – né d'altra parte potrebbe – che lo stesso sia addirittura tenuto a fronteggiare – e per tutti i Comuni rappresentati – i relativi oneri e spese con inspiegabile traslazione e conseguente trapasso di titolarità di questi ultimi. Infatti, come nella già citata sentenza ha avuto modo di chiarire il Tribunale di Portoferraio <le funzioni>> del
[...]
<sono esclusivamente di mero accertamento e non CP_2
comportano in alcun modo il pagamento dei debiti o la riscossione di somme
in luogo degli enti coinvolti nella successione, i quali vi provvederanno
singolarmente, una volta definiti i rapporti a cui sono interessati con
l'iscrizione delle relative proposte nei propri bilanci>>.
Alla luce di tale ricostruzione l'argomentazione dell'attore opponente fondata sull'imputazione della posizione debitoria al solo
[...]
non coglie nel segno. CP_2
Detta ascrizione, infatti, è solo nel dispositivo (che, peraltro, non avrebbe potuto essere formulato diversamente, stante la legittimazione processuale
5 del solo per le ragioni dette). Ex adverso, in parte Controparte_2
motiva il Tribunale locale ha avuto cura di soffermarsi sulla diversa gestione del rapporto obbligatorio che vi sarebbe poi stata tra i Comuni
processualmente rappresentati da quello di Portoferraio e tutti debitori pro
quota del convenuto opposto.
Allo stesso modo, priva di pregio è l'argomentazione dell'attore opponente,
relativa alla mancata partecipazione alla transazione di ripartizione dell'obbligazione tra i Comuni coinvolti.
Anche in questo caso, nulla può essere opposto al Controparte_2
che, in attuazione della suddetta normativa nonché di quanto statuito nell'art. 75, comma 8-bis, L.R. 68/11, ha ripartito il debito originariamente gravante sull'estinta Unione in capo agli otto Comuni succeduti in osservanza del criterio ivi previsto, id est il criterio della popolazione residente con calcolo proporzionale.
Tutto ciò considerato, l'opposizione è meritevole di rigetto;
per l'effetto l'opposto decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza il convenuto dovrà
rifondere all'attore ed al litisconsorte le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di
6 data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione di valore da euro 5.201,00 a 26.000,00 del quale vanno considerati i valori minimi per le singole fasi svoltesi, dovendosi tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale e del valore della causa di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
2) Conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1426/2022 emesso dal
Tribunale di Livorno;
3) Condanna l'attore opponente alla rifusione in favore del convenuto opposto delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 2.540,00 per compensi oltre spese generali al
15%, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Livorno, 10 aprile 2024
Il Giudice dott. Giulio Scaramuzzino
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