Sentenza breve 12 febbraio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 12/02/2021, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/02/2021
N. 00054/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI EN IU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Rosario Buccella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia 81;
contro
Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-, a firma del Vice Capo del Dipartimento Brig. Gen. Roberto Nardone, conseguente alla richiesta di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare, ai sensi art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, del 10 marzo 2020, notificato all'interessata il 12 marzo 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, svoltasi da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams, il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, militare in servizio presso l’-OMISSIS- Reggimento -OMISSIS- di -OMISSIS-, ha impugnato il diniego opposto dal Ministero alla sua istanza di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare, ex art. 42- bis d.lgs. 151 del 2001.
1.1. Il provvedimento è impugnato per eccesso di potere e violazione di legge, per non aver motivato in conformità al disposto dell’art. 42- bis del d.lgs. 151/2001 e agli interessi di primario rilievo che la disposizione impone di considerare. In particolare, la ricorrente rappresenta di aver indicato quale destinazione desiderata una qualsiasi sede all’interno della provincia di -OMISSIS-, mentre l’amministrazione ha motivato il proprio diniego solo con riferimento alla sede di -OMISSIS- città.
2. L’amministrazione rileva la correttezza del provvedimento impugnato, motivato dalla circostanza che presso la sede di -OMISSIS- le -OMISSIS- posizioni organico-retributive previste per la categoria Graduati risultano tutte utilmente occupate. Quanto alle ulteriori sedi della provincia, l’amministrazione afferma di aver orientato la propria istruttoria in conformità all’istanza presentata sull’apposito modulo predisposto dalla Forza Armata, riferito esclusivamente alla sede di -OMISSIS-.
2.1. In ogni caso, la difesa erariale ha rappresentato l’impossibilità di collocare utilmente la ricorrente presso le altre sedi della provincia, cioè -OMISSIS-e -OMISSIS-, per ragioni di organico e per la specificità dell’incarico ricoperto dalla ricorrente.
3. All’udienza del 10.02.2021 ha preso parte la sola ricorrente, con proprie note ex d.l. 137 del 2020.
4. Il ricorso viene definito nel merito all’esito della trattazione dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come espressamente consentito dalla legge (art. 25, comma 2, d.l. 137 del 2020) anche nel contesto del processo c.d. da remoto.
5. Il ricorso è fondato, per quanto attiene al difetto di motivazione riferito alle altre sedi ubicate in provincia di -OMISSIS-.
5.1. A tale proposito, il Tribunale rileva che l’istanza depositata dal ricorrente ( sub all. 12) e quella depositata dall’amministrazione ( sub all. 04) differiscono per un elemento essenziale: solo nella documentazione dimessa dal ricorrente, infatti, l’istanza di cui al modulo è accompagnata da un ulteriore documento dattiloscritto (pag. 2) che indica effettivamente, quale destinazione richiesta, “una qualsiasi sede ubicata nella provincia di -OMISSIS-” .
5.2. Nella documentazione depositata dell’amministrazione, invece, l’istanza di assegnazione si compone del solo modulo messo a disposizione dalla Forza Armata e compilato dall’interessata con riferimento alla sede di “-OMISSIS-”, senza ulteriori precisazioni.
5.3. Preme evidenziare che il collegato ricorso per l’accesso R.G. -OMISSIS-è stato deciso proprio sulla base di questo documento (l’unico disponibile nel relativo fascicolo, non avendo l’odierno ricorrente depositato in tale sede, la propria istanza ex art. 42- bis ), a fronte del quale il Tribunale ha ritenuto esorbitante la domanda riferita ai dati dell’intera provincia.
6. Nel presente giudizio, invece, non è in contestazione il fatto che l’istanza si componga anche del documento dattiloscritto di cui a pag. 2 dell’allegato 12 al ricorso.
6.1. Al suo contenuto fa riferimento la stessa difesa erariale, laddove afferma che “la ricorrente espressamente rinuncia all’eventuale comunicazione del preavviso di rigetto di cui al citato art. 10 bis”.
6.2. Ancora, nella narrazione dell’amministrazione resistente (pag. 7), il documento accompagnatorio viene qualificato – unitamente al modulo – una parte sostanziale dell’istanza” . Ancora, esso risulta protocollato con numerazione corrispondente a quella riportata sugli atti prodotti in giudizio dell’amministrazione.
7. Data per pacifica, dunque, l’intervenuta presentazione dell’istanza nella versione depositata dal ricorrente sub all. 12, il Tribunale ritiene che l’amministrazione avrebbe dovuto interpretare congiuntamente il modulo e l’accompagnatoria dattiloscritta e, conseguentemente, riferire l’indicazione di “-OMISSIS-” contenuta nel primo alle tre sedi provinciali e non esclusivamente a quella situata all’interno del comune.
7.1. Il contenuto dei documenti non appare, infatti, inconciliabile e tale da dover scegliere a quale tra i due attribuire prevalenza: a fronte di un’indicazione potenzialmente ambigua nel modulo, la domanda dattiloscritta è inequivoca nel riferimento a “una qualsiasi sede ubicata nella provincia di -OMISSIS-” , risultando così idonea a illuminare il significato della prima.
7.1. I principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra p.a. e privati (recentemente eletti a principi generali dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 2- bis della l. 241 del 1990) avrebbero quindi imposto un’interpretazione della domanda nel significato più ampio, come riferita a tutto il territorio della provincia di -OMISSIS- (e alle tre sedi ivi dislocate).
8. Non valgono a sanare la carenza motivazionale del provvedimento le illustrazioni della difesa erariale circa i dati di organico delle sedi di -OMISSIS-e -OMISSIS-. A prescindere dalla loro sufficienza e idoneità ai sensi dell’art. 42- bis del d.lgs. 151 del 2001, infatti, l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento, oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21- nonies , secondo comma, della legge n. 241 del 1990). “È invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi. La motivazione costituisce infatti il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti” ( ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5984; Cons. St., sez. III, 7 aprile 2014, n. 1629; Corte cost., ord. 26 maggio 2015, n. 92 del 2015).
9. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto. L’amministrazione dovrà nuovamente provvedere sull’istanza, correttamente riferendola a tutte le sedi ubicate nella provincia di -OMISSIS-.
10. Le particolarità della vicenda e la natura del vizio riscontrato, che non conforma il merito delle valutazioni dell’amministrazione nella riedizione del potere, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI-EN IU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.