Sentenza 13 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2004, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPANÒ Alberto - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RO RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IACOBELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, PILERIO SPADAFORA, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1849/00 del Tribunale di NOLA, depositata il 22/06/00 R.G.N. 514/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 7/22 giugno 2000 n. 1849 il Tribunale di Nola, confermando la sentenza pretorile, ha dichiarato nullo il ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto da De SA SA, volto ad ottenere la indennità per astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, per mancata indicazione della data del parto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la De SA, con unico motivo.
L'intimato istituto si è costituito con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 414 n. 3 e 156 c.p.c.; omessa e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere omesso di individuare la domanda dall'esame complessivo dell'atto; assume che il petitum era individuabile, ed il ricorso idoneo al raggiungimento dello scopo, stante anche la costituzione dell'Inps, in quanto la ricorrente aveva indicato l'oggetto della domanda, indennità per astensione obbligatoria e facoltativa, le date in cui erano state presentate le domande all'Inps, ed i documenti a corredo. Il motivo è palesemente infondato. Il principio di diritto, da cui muove la ricorrente, secondo cui per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio occorre che il petitum e la causa petendi non siano individuabili dall'esame complessivo dell'atto, è in sè corretto (Cass.
7.3.2000 n. 2572, 18.3.1999 n. 2519, 2.6.1993 n. 6410). Questa Corte ha anche precisato che per l'esame complessivo il giudice del merito può anche utilizzare il contenuto dei mezzi istruttori dedotti, e quindi anche la prova documentale ritualmente allegata al ricorso introduttivo del giudizio (Cass. 16.5.2002 n. 7137). Ma tale principio va coniugato, ove il ricorrente ne lamenti la sua violazione, con l'onere di indicazione specifica dei motivi di impugnazione (art. 366, n. 4, c.p.c.); occorre, cioè, a pena di inammissibilità, che il ricorrente indichi quale documento, non esaminato dal giudice d'appello, conteneva la data del parto, necessaria per la precisa indicazione del petitum, trattandosi di indennità diretta a tutelare il bisogno nascente da tale evento, la cui indicazione costituisce quindi un dato indefettibile della domanda.
Ancora nel ricorso per Cassazione la difesa della ricorrente continua a non indicare tale data. Quanto sopra è sufficiente per dichiarare inammissibile il ricorso.
Ma poiché essa denuncia un error in procedendo (violazione dell'art. 414 c.p.c.), questa Corte può prendere visione diretta degli atti di causa e dei documenti allegati: nel ricorso introduttivo del giudizio la difesa della De SA aveva indicato i periodi dal 22 novembre 1992 al 15 aprile 1993 (si presume per astensione obbligatoria) e dal 16 aprile al 14 ottobre 1993 (si presume per facoltativa). Ebbene, dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio non risulta la nascita di un figlio in tale periodo.
il ricorso deve essere pertanto respinto. Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a. c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 3 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004