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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.13718/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.13718/2023, promossa da:
1. (C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
2. (C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._2
3. (C.F. ) nata in [...] il [...], legalmente Controparte_2 C.F._3 rappresentata dai genitori e Parte_1 Persona_1
4. (C.F. ) nata in [...] il [...], legalmente Controparte_3 C.F._4 rappresentata dai genitori e Parte_1 Persona_1
5. (C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_2 C.F._5 elettivamente domiciliati in VIA MESSINA, 47, MILANO, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. CERULLI GRACIELA ) e dall'Avv. CARIDI GIOVANNI C.F._6
( ); C.F._7
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_4 Controparte_5 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- riconoscere e dichiarare che i signori: nato in [...] il [...] Controparte_1 nato in [...] il [...] Parte_1 nata in [...] il [...] Controparte_2 nata in [...] il [...] Controparte_3 nato in [...] il [...] Parte_2 sono tutti cittadini italiani;
- ordinare al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile del Consolato italiano Controparte_4 competente in base alla residenza dei ricorrenti, di procedere alla trasmissione al Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero di tutti gli atti necessari alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza del ricorrente
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita Controparte_4 dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere con la comunicazione al Consolato competente dell'avvenuta trascrizione degli atti nei registri di stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari italiane per l'iscrizione all'AIRE ed il conseguente rilascio del passaporto italiano.
- in via istruttoria: Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta dal ricorrente ed in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare del
K 28.1 dell'8.4.1991, se ritenuto necessario, ordinare al Controparte_4 CP_4
, in per-sona del Ministro pro tempore e per il tramite delle Autorità Diplomatiche CP_4 Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua italiana ed alla legalizzazione della stessa documentazione con ogni conseguenza di legge;
- sempre in via istruttoria: In conformità con quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'In- terno K 28.1 dell'8.4.1991, se ritenuto necessario, ordinare al , in persona Controparte_4 del Ministro pro tempore e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea retta del ricorrente, né quest'ultimo medesimo ha mai rinunciato allo status civitatis italiano, come previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del13.6.1992 e successive modifiche. In ogni caso: con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/10/2023 gli attori, cittadini argentini, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano emigrato in Argentina dove ha vissuto senza ha mai aver acquistato Persona_2 la cittadinanza argentina né ha mai iniziato le pratiche necessarie per acquistarla (doc. 4).
Con decreto in data 30 giugno 2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 25 novembre
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 12 febbraio 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna,
2 difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_4 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 21 novembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: si è sposato con e, dalla loro unione è nato il figlio Persona_2 CP_6 [...] in data 25 luglio 1920 (doc.5) il quale si è unito in matrimonio, in data 31 marzo 1982, con CP_1
(doc.6) e da cui è nato il figlio in data 2 giugno Persona_3 Controparte_1
1953 (doc.8), odierno ricorrente. In data 14 settembre 1977, il signor si è unito Controparte_1 in matrimonio con la signora (doc.9) da cui sono nati i figli Persona_4 in data 18 settembre 1978 (doc.10), odierno ricorrente e in Parte_1 Parte_2 data 19 dicembre 1980 (doc.11), odierno ricorrente. In data 24 settembre 2009, il signor
[...] si è unito in matrimonio con (doc.12) da cui sono nate le Parte_1 Parte_3 figlie in data 22 dicembre 2010 (doc.13), odierna ricorrente e Controparte_2 Controparte_3 in data 28 settembre 2013 (doc.14), odierna ricorrente. In data 28 settembre 2022, il signor Pt_2 ha contratto matrimonio in Argentina con la signora (doc.15).
[...] Parte_4
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_4 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la
3 via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver provato ad inoltrare telematicamente l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di Buenos Aires deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e
Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi argentino né aver Persona_2 rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità argentina in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa al figlio che, a sua CP_1 Controparte_1 volta, l'ha trasmessa al figlio che l'ha trasmessa alle figlie e Parte_1 Controparte_2
e al figlio Controparte_3 Parte_2
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile
4 sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);+
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano . Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. nato in [...] il [...] Parte_1
5
2. nata in [...] il [...] Controparte_2
3. nata in [...] il [...] Controparte_3
4. nato in [...] il [...] Parte_2 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 02/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.13718/2023, promossa da:
1. (C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
2. (C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._2
3. (C.F. ) nata in [...] il [...], legalmente Controparte_2 C.F._3 rappresentata dai genitori e Parte_1 Persona_1
4. (C.F. ) nata in [...] il [...], legalmente Controparte_3 C.F._4 rappresentata dai genitori e Parte_1 Persona_1
5. (C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_2 C.F._5 elettivamente domiciliati in VIA MESSINA, 47, MILANO, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. CERULLI GRACIELA ) e dall'Avv. CARIDI GIOVANNI C.F._6
( ); C.F._7
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_4 Controparte_5 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- riconoscere e dichiarare che i signori: nato in [...] il [...] Controparte_1 nato in [...] il [...] Parte_1 nata in [...] il [...] Controparte_2 nata in [...] il [...] Controparte_3 nato in [...] il [...] Parte_2 sono tutti cittadini italiani;
- ordinare al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile del Consolato italiano Controparte_4 competente in base alla residenza dei ricorrenti, di procedere alla trasmissione al Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero di tutti gli atti necessari alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza del ricorrente
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita Controparte_4 dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere con la comunicazione al Consolato competente dell'avvenuta trascrizione degli atti nei registri di stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari italiane per l'iscrizione all'AIRE ed il conseguente rilascio del passaporto italiano.
- in via istruttoria: Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta dal ricorrente ed in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare del
K 28.1 dell'8.4.1991, se ritenuto necessario, ordinare al Controparte_4 CP_4
, in per-sona del Ministro pro tempore e per il tramite delle Autorità Diplomatiche CP_4 Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua italiana ed alla legalizzazione della stessa documentazione con ogni conseguenza di legge;
- sempre in via istruttoria: In conformità con quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'In- terno K 28.1 dell'8.4.1991, se ritenuto necessario, ordinare al , in persona Controparte_4 del Ministro pro tempore e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea retta del ricorrente, né quest'ultimo medesimo ha mai rinunciato allo status civitatis italiano, come previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del13.6.1992 e successive modifiche. In ogni caso: con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/10/2023 gli attori, cittadini argentini, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano emigrato in Argentina dove ha vissuto senza ha mai aver acquistato Persona_2 la cittadinanza argentina né ha mai iniziato le pratiche necessarie per acquistarla (doc. 4).
Con decreto in data 30 giugno 2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 25 novembre
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 12 febbraio 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna,
2 difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_4 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 21 novembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: si è sposato con e, dalla loro unione è nato il figlio Persona_2 CP_6 [...] in data 25 luglio 1920 (doc.5) il quale si è unito in matrimonio, in data 31 marzo 1982, con CP_1
(doc.6) e da cui è nato il figlio in data 2 giugno Persona_3 Controparte_1
1953 (doc.8), odierno ricorrente. In data 14 settembre 1977, il signor si è unito Controparte_1 in matrimonio con la signora (doc.9) da cui sono nati i figli Persona_4 in data 18 settembre 1978 (doc.10), odierno ricorrente e in Parte_1 Parte_2 data 19 dicembre 1980 (doc.11), odierno ricorrente. In data 24 settembre 2009, il signor
[...] si è unito in matrimonio con (doc.12) da cui sono nate le Parte_1 Parte_3 figlie in data 22 dicembre 2010 (doc.13), odierna ricorrente e Controparte_2 Controparte_3 in data 28 settembre 2013 (doc.14), odierna ricorrente. In data 28 settembre 2022, il signor Pt_2 ha contratto matrimonio in Argentina con la signora (doc.15).
[...] Parte_4
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_4 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la
3 via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver provato ad inoltrare telematicamente l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di Buenos Aires deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e
Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi argentino né aver Persona_2 rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità argentina in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa al figlio che, a sua CP_1 Controparte_1 volta, l'ha trasmessa al figlio che l'ha trasmessa alle figlie e Parte_1 Controparte_2
e al figlio Controparte_3 Parte_2
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile
4 sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);+
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano . Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. nato in [...] il [...] Parte_1
5
2. nata in [...] il [...] Controparte_2
3. nata in [...] il [...] Controparte_3
4. nato in [...] il [...] Parte_2 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 02/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
6