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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/11/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1093 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 CodiceFiscale_1
Naccarato, giusta procura in calce al ricorso di primo grado, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante
E
l , in persona del Presidente in Controparte_1 carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. UMBERTO FERRATO, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA Persona_1 rep. N. 37875 del 22/03/2024 2011, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Acri n. 81, presso la sede dell'ufficio legale dell'ente appellato
Avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Indennità di mobilità in deroga.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante: “in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 719/22 del 5 Maggio 2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari nella persona del magistrato, dott.ssa Caputo: accogliere l'appello proposto e per l'effetto: A)Accogliersi il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare con decorrenza giuridica ed economica che dal 15 Febbraio 2012 al 28 Febbraio 2015, ovvero con altra decorrenza che il giudice vorrà determinare, il sig. ha diritto ad ottenere da parte degli enti pubblici Parte_2 convenuti, ai sensi e per gli effetti della Legge 92/2012, nonché nelle misure urgenti per la crescita del paese Legge 134/2012) e dalla legge di stabilità (L.228/2012), l'indennità economica di mobilità in deroga e, pertanto, condannare gli enti pubblici convenuti al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità economica di mobilità in deroga per il residuo periodo compreso tra il 1° Ottobre 2014 al 28 Febbraio 2015 non ancora CP_ erogatagli. Conseguenzialmente condannare l' istituto della previdenza sociale, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
CP_ per l' “rigettare l'appello proposto, con vittoria di spese di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, il 23 febbraio 2017, – premesso che ha lavorato, con contratto di Parte_1 lavoro a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della Società la Gaia Srl dall'11 Giungo 2008 al 31 Maggio 2011, data in cui veniva licenziato per riduzione attività dovuta alla mancanza di lavoro, con la qualifica di manovale edile livello 1 del CCNL di categoria, codice dipendente 1, lavorando, sempre dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00 ed adibito alle mansioni di cassiere presso il Comune di Rossano;
esponeva che: in data 3 Dicembre 2012 inviava per il tramite di CP_ pec, richiesta di mobilità in deroga;
l' di Rossano in data 7 Dicembre 2012 gli comunicava l'accettazione della domanda di mobilità in deroga n. 6050581700003 (2012/460125) presentata in data 3 Dicembre 2012 con decorrenza giuridica ed CP_ economica a far data dal 15 Febbraio 2012; l' come risulta da estratto conto bancario, provvedeva ad erogargli l'indennità di mobilità per il solo periodo compreso tra il 15 Febbraio 2012 al 30 Settembre 2014, restando, invece, inadempiente per il CP_ residuo periodo compreso tra il 1° Ottobre 2014 al 29 Febbraio 2015; l' non ha inteso provvedere al pagamento di quanto dovutogli, non ottemperando di conseguenza a quanto disposto nella Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012), nonché nelle misure urgenti per la crescita del paese (L. 134/2012) e dalla legge di stabilità (L.228/2012); la sua pretesa al pagamento dell'indennità di mobilità in deroga per il periodo residuo compreso dal 1° Ottobre 2014 al 29 Febbraio 2015, è legittima, in considerazione del fatto che l' aveva decretato in suo favore il diritto a CP_2 percepire tale indennità.
Concludeva chiedendo di: < con decorrenza giuridica ed economica che dal 15 Febbraio 2012 al 29 Febbraio 2015, ovvero con altra decorrenza che il giudice vorrà determinare, il sig. ha Parte_1
Pag. 2 di 5 diritto ad ottenere da parte degli enti pubblici convenuti, ai sensi e per gli effetti della Legge 92/2012, nonché nelle misure urgenti per la crescita del paese Legge 134/2012) e dalla legge di stabilità (L.228/2012), l'indennità economica di mobilità in deroga n. 6050581700003 e, pertanto, condannare gli enti pubblici convenuti al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità economica di mobilità in deroga n. 605058170000 per il residuo periodo compreso tra il 1° Ottobre 2014 al 29 Febbraio 2015 non ancora erogatagli. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore>>.
§2.1 CP_ Si costituiva l' il quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione in mancanza di provvedimento concessorio a monte per l'insorgenza del diritto alla ulteriore prestazione temporanea dedotta in giudizio anche alla luce della novella legislativa richiamata, l'inammissibilità dell'azione giudiziale per tardività, l'improponibilità per omessa presentazione di domanda in via amministrativa e l'improcedibilità per mancato esperimento dei rimedi precontenziosi e, nel merito, ne chiedeva il rigetto per infondatezza, con vittoria di spese di giudizio.
§2.2
Il tribunale dichiarava l'improponibilità del ricorso per mancanza di “prova della presentazione di un'ulteriore apposita domanda amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla ulteriore residua parte dell'indennità di mobilità pretesa per l'ulteriore periodo, che solo in questa sede è stata domandata”.
§3
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 3.11.2022. Parte_1
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 22 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
CP_ In via preliminare, sulla questione della giurisdizione, che la difesa dell' ha riproposto in questa sede, deve ritenersi intervenuto il giudicato, non rilevando, in senso contrario, la circostanza dell'avere il Tribunale pronunciato l'improponibilità del ricorso: <In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, l'improponibilità della domanda giudiziaria derivante dalla mancata presentazione della domanda amministrativa all'ente previdenziale determina una temporanea carenza di giurisdizione, la quale, tuttavia, non è assimilabile al difetto assoluto di giurisdizione di cui agli artt. 37 e 382, comma 3, c.p.c., che si ha solo quando la situazione dedotta in giudizio resti al di fuori del campo giuridico per difetto di una norma o di un principio dell'ordinamento che la tuteli e non sia, quindi, neppure in astratto configurabile come
Pag. 3 di 5 diritto soggettivo o come interesse legittimo. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto precluso l'esame della questione di giurisdizione, essendo intervenuto il giudicato implicito sulla statuizione del primo giudice che, dichiarando improponibile la domanda per difetto di presentazione della domanda amministrativa, aveva implicitamente affermato la propria cognizione sul merito)>>.
§4.1
Ciò posto, l'appello non si presta ad essere accolto, essendo condivisibile l'impostazione del Tribunale, che ha ritenuto improponibile il ricorso per carenza della previa domanda amministrativa.
Infatti, l'istituto della mobilità in deroga oggetto del giudizio è previsto dall'art. 2 comma secondo legge 191/2009, comma 138: “In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell' articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 , e successive modificazioni, e dell' articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione (98)”.
Ora, dal tenore della disposizione, che rinvia a successivi accordi per individuare, quanto alla domanda di accesso alla prestazione, modalità e termini, si comprende che il legislatore ha voluto derogare all'istituto della mobilità cd. ordinaria quanto ai requisiti di fatto per accedere alla prestazione, ampliando il novero dei destinatari, ma non anche alle disposizioni di carattere generale su proponibilità – rispetto alla quale si è limitata a rinviare al successivo accordo solo quanto alle modalità di presentazione – e ammissibilità – consentendo al già menzionato accordo di stabilirne termini di presentazione in modo autonomo rispetto alla disciplina generale dall'art. 47 del D.P.R 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384,
Pag. 4 di 5 convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, senza che ciò tuttavia comporti deroga al regime decadenziale degli stessi.
Ne discende che, anche in materia di mobilità in deroga, trova applicazione il principio per il quale la proposizione del ricorso giurisdizionale deve essere preceduta dalla domanda amministrativa.
Ciò posto, si osserva che l'unica domanda amministrativa prodotta dall'appellante (cfr. fascicolo di primo grado) riguarda, espressamente, il solo anno 2012, mentre, come accennato, per il periodo successivo in contestazione, occorreva un'istanza amministrativa, autonoma, per lo specifico lasso temporale – ché quella a suo tempo proposta spiegava i propri effetti limitatamente all'anno menzionato.
§5
Il gravame va, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
L'appellante può essere ammesso a godere del beneficio di esenzione dal pagamento delle spese di lite di cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c., in virtù del contenuto dell'apposita dichiarazione allegata al ricorso in appello.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 3 novembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, n. 719/2022, resa in data 5 maggio 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 11 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1093 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 CodiceFiscale_1
Naccarato, giusta procura in calce al ricorso di primo grado, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante
E
l , in persona del Presidente in Controparte_1 carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. UMBERTO FERRATO, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA Persona_1 rep. N. 37875 del 22/03/2024 2011, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Acri n. 81, presso la sede dell'ufficio legale dell'ente appellato
Avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Indennità di mobilità in deroga.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante: “in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 719/22 del 5 Maggio 2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari nella persona del magistrato, dott.ssa Caputo: accogliere l'appello proposto e per l'effetto: A)Accogliersi il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare con decorrenza giuridica ed economica che dal 15 Febbraio 2012 al 28 Febbraio 2015, ovvero con altra decorrenza che il giudice vorrà determinare, il sig. ha diritto ad ottenere da parte degli enti pubblici Parte_2 convenuti, ai sensi e per gli effetti della Legge 92/2012, nonché nelle misure urgenti per la crescita del paese Legge 134/2012) e dalla legge di stabilità (L.228/2012), l'indennità economica di mobilità in deroga e, pertanto, condannare gli enti pubblici convenuti al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità economica di mobilità in deroga per il residuo periodo compreso tra il 1° Ottobre 2014 al 28 Febbraio 2015 non ancora CP_ erogatagli. Conseguenzialmente condannare l' istituto della previdenza sociale, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
CP_ per l' “rigettare l'appello proposto, con vittoria di spese di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, il 23 febbraio 2017, – premesso che ha lavorato, con contratto di Parte_1 lavoro a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della Società la Gaia Srl dall'11 Giungo 2008 al 31 Maggio 2011, data in cui veniva licenziato per riduzione attività dovuta alla mancanza di lavoro, con la qualifica di manovale edile livello 1 del CCNL di categoria, codice dipendente 1, lavorando, sempre dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00 ed adibito alle mansioni di cassiere presso il Comune di Rossano;
esponeva che: in data 3 Dicembre 2012 inviava per il tramite di CP_ pec, richiesta di mobilità in deroga;
l' di Rossano in data 7 Dicembre 2012 gli comunicava l'accettazione della domanda di mobilità in deroga n. 6050581700003 (2012/460125) presentata in data 3 Dicembre 2012 con decorrenza giuridica ed CP_ economica a far data dal 15 Febbraio 2012; l' come risulta da estratto conto bancario, provvedeva ad erogargli l'indennità di mobilità per il solo periodo compreso tra il 15 Febbraio 2012 al 30 Settembre 2014, restando, invece, inadempiente per il CP_ residuo periodo compreso tra il 1° Ottobre 2014 al 29 Febbraio 2015; l' non ha inteso provvedere al pagamento di quanto dovutogli, non ottemperando di conseguenza a quanto disposto nella Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012), nonché nelle misure urgenti per la crescita del paese (L. 134/2012) e dalla legge di stabilità (L.228/2012); la sua pretesa al pagamento dell'indennità di mobilità in deroga per il periodo residuo compreso dal 1° Ottobre 2014 al 29 Febbraio 2015, è legittima, in considerazione del fatto che l' aveva decretato in suo favore il diritto a CP_2 percepire tale indennità.
Concludeva chiedendo di: < con decorrenza giuridica ed economica che dal 15 Febbraio 2012 al 29 Febbraio 2015, ovvero con altra decorrenza che il giudice vorrà determinare, il sig. ha Parte_1
Pag. 2 di 5 diritto ad ottenere da parte degli enti pubblici convenuti, ai sensi e per gli effetti della Legge 92/2012, nonché nelle misure urgenti per la crescita del paese Legge 134/2012) e dalla legge di stabilità (L.228/2012), l'indennità economica di mobilità in deroga n. 6050581700003 e, pertanto, condannare gli enti pubblici convenuti al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità economica di mobilità in deroga n. 605058170000 per il residuo periodo compreso tra il 1° Ottobre 2014 al 29 Febbraio 2015 non ancora erogatagli. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore>>.
§2.1 CP_ Si costituiva l' il quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione in mancanza di provvedimento concessorio a monte per l'insorgenza del diritto alla ulteriore prestazione temporanea dedotta in giudizio anche alla luce della novella legislativa richiamata, l'inammissibilità dell'azione giudiziale per tardività, l'improponibilità per omessa presentazione di domanda in via amministrativa e l'improcedibilità per mancato esperimento dei rimedi precontenziosi e, nel merito, ne chiedeva il rigetto per infondatezza, con vittoria di spese di giudizio.
§2.2
Il tribunale dichiarava l'improponibilità del ricorso per mancanza di “prova della presentazione di un'ulteriore apposita domanda amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla ulteriore residua parte dell'indennità di mobilità pretesa per l'ulteriore periodo, che solo in questa sede è stata domandata”.
§3
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 3.11.2022. Parte_1
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 22 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
CP_ In via preliminare, sulla questione della giurisdizione, che la difesa dell' ha riproposto in questa sede, deve ritenersi intervenuto il giudicato, non rilevando, in senso contrario, la circostanza dell'avere il Tribunale pronunciato l'improponibilità del ricorso: <In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, l'improponibilità della domanda giudiziaria derivante dalla mancata presentazione della domanda amministrativa all'ente previdenziale determina una temporanea carenza di giurisdizione, la quale, tuttavia, non è assimilabile al difetto assoluto di giurisdizione di cui agli artt. 37 e 382, comma 3, c.p.c., che si ha solo quando la situazione dedotta in giudizio resti al di fuori del campo giuridico per difetto di una norma o di un principio dell'ordinamento che la tuteli e non sia, quindi, neppure in astratto configurabile come
Pag. 3 di 5 diritto soggettivo o come interesse legittimo. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto precluso l'esame della questione di giurisdizione, essendo intervenuto il giudicato implicito sulla statuizione del primo giudice che, dichiarando improponibile la domanda per difetto di presentazione della domanda amministrativa, aveva implicitamente affermato la propria cognizione sul merito)>>.
§4.1
Ciò posto, l'appello non si presta ad essere accolto, essendo condivisibile l'impostazione del Tribunale, che ha ritenuto improponibile il ricorso per carenza della previa domanda amministrativa.
Infatti, l'istituto della mobilità in deroga oggetto del giudizio è previsto dall'art. 2 comma secondo legge 191/2009, comma 138: “In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell' articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 , e successive modificazioni, e dell' articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione (98)”.
Ora, dal tenore della disposizione, che rinvia a successivi accordi per individuare, quanto alla domanda di accesso alla prestazione, modalità e termini, si comprende che il legislatore ha voluto derogare all'istituto della mobilità cd. ordinaria quanto ai requisiti di fatto per accedere alla prestazione, ampliando il novero dei destinatari, ma non anche alle disposizioni di carattere generale su proponibilità – rispetto alla quale si è limitata a rinviare al successivo accordo solo quanto alle modalità di presentazione – e ammissibilità – consentendo al già menzionato accordo di stabilirne termini di presentazione in modo autonomo rispetto alla disciplina generale dall'art. 47 del D.P.R 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384,
Pag. 4 di 5 convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, senza che ciò tuttavia comporti deroga al regime decadenziale degli stessi.
Ne discende che, anche in materia di mobilità in deroga, trova applicazione il principio per il quale la proposizione del ricorso giurisdizionale deve essere preceduta dalla domanda amministrativa.
Ciò posto, si osserva che l'unica domanda amministrativa prodotta dall'appellante (cfr. fascicolo di primo grado) riguarda, espressamente, il solo anno 2012, mentre, come accennato, per il periodo successivo in contestazione, occorreva un'istanza amministrativa, autonoma, per lo specifico lasso temporale – ché quella a suo tempo proposta spiegava i propri effetti limitatamente all'anno menzionato.
§5
Il gravame va, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
L'appellante può essere ammesso a godere del beneficio di esenzione dal pagamento delle spese di lite di cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c., in virtù del contenuto dell'apposita dichiarazione allegata al ricorso in appello.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 3 novembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, n. 719/2022, resa in data 5 maggio 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 11 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
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