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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 05/11/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 94/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo OD, nella causa proposta da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_4 Parte_5
AZ IO e ME EB
- ricorrenti-
CONTRO
Controparte_1
, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
[...] dal dott. Alfonso Casalicchio
-resistente -
e contro
[...]
Controparte_2
, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. Bartolomeo
[...]
ET
-resistente-
OGGETTO: indennità professionale forestali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza.
*** All'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso: dichiara il diritto di a percepire l'indennità professionale di cui Parte_1 all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e, per l'effetto, condanna Controparte_2
a corrispondere a parte ricorrente, a tale titolo, la
[...] somma di € 557,00 e
[...]
a Controparte_3 corrispondere la somma di € 1.250,00, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo;
dichiara il diritto di a percepire l'indennità professionale di cui Parte_2 all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e, per l'effetto, condanna Controparte_2
a corrispondere a parte ricorrente, a tale titolo, la
[...] somma di € 557,00 e
[...]
a Controparte_3 corrispondere la somma di € 1.312,00, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo;
dichiara il diritto di a percepire l'indennità professionale di cui Parte_3 all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e, per l'effetto, condanna Controparte_2
a corrispondere a parte ricorrente, a tale titolo, la
[...]
Pag. 2 di 17 somma di € 507,00, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo;
dichiara il diritto di a percepire l'indennità professionale di cui Parte_4 all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e, per l'effetto, condanna Controparte_2
a corrispondere a parte ricorrente, a tale titolo, la
[...] somma di € 1.584,00, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo;
dichiara il diritto di a percepire l'indennità professionale di cui Parte_5 all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e, per l'effetto, condanna Controparte_2
a corrispondere a parte ricorrente, a tale titolo, la
[...] somma di € 1.495,00, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo;
condanna
[...]
Controparte_4
[...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite pari a € 800,00, a favore di
[...]
oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovuti, con Parte_1 distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
condanna
[...]
Controparte_4
[...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite pari a € 800,00, a favore di
[...]
Pag. 3 di 17 , oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovuti, con Parte_2 distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
condanna Controparte_2
€ 687,00, a favore di , oltre
[...] Parte_3 rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
condanna Controparte_2
€ 800,00, a favore di , oltre
[...] CP_2 Parte_4 rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
condanna Controparte_2
€ 800,00, a favore di oltre
[...] CP_2 Parte_5 rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con singoli ricorsi depositati rispettivamente il 22.1.2024, 24.1.2024 e 25.1.2024, successivamente riuniti, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, - premesso di aver prestato attività lavorativa Parte_4 Parte_5 sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato, rispettivamente,
e alle dipendenze di entrambe le Parte_1 Parte_2
Amministrazioni convenute, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 alle dipendenze di
[...] Controparte_2
, hanno dedotto la violazione
[...] della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, per avere le amministrazioni convenute negato loro il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001.
Pag. 4 di 17 Sulla base di tali premesse, hanno chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità professionale pari ad € 3,87 mensili di cui al CIRL del 2000, maturata dall'entrata in vigore di tale contratto, per ogni anno in cui i ricorrenti sono stati inseriti nelle fasce
O.T.D. e, per l'effetto, hanno chiesto la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate nel quinquennio 2018-2022, pari rispettivamente a € 1.807,00, per € 1.869,00, per Parte_1 Parte_2
, € 507,00 per , € 1.584,00 per , €
[...] Parte_3 Parte_4
1.495,00 per Parte_5
Si è costituito tempestivamente in giudizio
[...]
Controparte_4
d'ora in avanti solo , contestando la fondatezza del Controparte_4 ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Si è costituito altresì Controparte_2
(d'ora in avanti solo
[...] [...]
) eccependo la inammissibilità e/o infondatezza del ricorso. Controparte_2
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato.
*
I ricorrenti chiedono il riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato
- dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001, con conseguente condanna delle amministrazioni datrici di lavoro alla corresponsione, in loro favore, delle differenze retributive maturate, a tale titolo, nel quinquennio 2018 -2022.
Pag. 5 di 17 La domanda va accolta sulla base delle ragioni giuridiche esplicitate dalla Corte di
Appello di Palermo in fattispecie sovrapponibili alla odierna (cfr. ex multis: Corte
d'Appello Palermo n. 81/2025, 37/2025, 701/2024, 685/2024, 692/2024), già condivise dal Tribunale (Sent. n. 87/2025, sent n. 88/2025) da intendersi qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La locale Corte di Appello ha in particolare affermato che “l'accordo quadro CES,
UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE
'stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali” e “indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori” (v. preambolo); sicché, gli obiettivi dell'accordo sono quelli di “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discrim inazione” e di “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” (clausola 1), trovando esso applicazione nei confronti dei “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro” (clausola 2), ove “il termine
«lavoratore a tempo determinato» indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico” e, specificatamente, “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze” (clausola 3).
Segnatamente, la clausola 4 del predetto accordo, la cui violazione è oggetto di accertamento nel presente giudizio, nell'affermare il principio di non discriminazione,
Pag. 6 di 17 dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1)
e che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (comma 4).
Tale clausola è stata oggetto di diverse pronunce interpretative della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è approdata alle seguenti statuizioni: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, OJ
Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (OJ Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
Pag. 7 di 17 C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (ricostruzione operata da Cass. Sez. L., ordinanza n. 9491 del 22/05/2020).
Il principio è stato recepito nel nostro ordinamento, in attuazione della Direttiva, dal d.lgs. 368/2001, modificato con L. 247/2007 e, da ultimo, è stato codificato nell'art. 25
d.lgs. 81/2015 (“Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”).
Dunque, integrano violazione del principio di non discriminazione, disparità nelle condizioni di impiego (tali essendo anche quelle retributive e di anzianità) tra lavoratori comparabili (secondo la clausola 3 dell'accordo quadro recepita dall'art. 25 del d.lgs. 81/2015) quando difettino ragioni oggettive giustificatrici della differenziazione del trattamento (per tali intendendosi, secondo la CGUE, elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate).
Tanto premesso, la questione devoluta attiene alla conformità alla clausola 4 citata delle disposizioni del Contratto integrativo regionale di settore (per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – Sistema agroforestale- ambientale rurale) nella parte in cui sanciscono la corresponsione di una indennità professionale mensile limitatamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Tale fonte negoziale stabiliva, all'art. 11 del CIRL del 27 aprile 2001, che la retribuzione degli operai forestali a tempo indeterminato (OTI) dovesse contemplare anche la “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” (lett. c); non altrettanto era previsto gli operai a tempo determinato (OTD) la cui retribuzione era priva proprio di tale voce.
Il successivo CIRL del 31 ottobre 2017, ricalcando la disposizione precedente, dispone che “Ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per
Pag. 8 di 17 ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LT.I., fino ad un massimo di 16 anni”.
Quanto al trattamento economico, l'art. 52 CCNL prevede per gli operai a tempo indeterminato il minimo contrattuale nazionale conglobato (lett. a) e il salario integrativo regionale (lett. b).
Per gli operai a tempo determinato sono previste le medesime voci retributive ma è ovvio che il “salario integrativo regionale” è quello determinato in base all'art.11
CIRL sopra riportato, dunque, privo della indennità professionale; è anche previsto per gli OTD il cd. “terzo elemento” che però, per espressa previsione della fonte negoziale, costituisce il corrispettivo di altri istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato [“pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13° mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”].
Ciò detto, giova chiarire che i Contratti collettivi nazionali di settore (2006-2009 e
2010- 2012), nella sezione dedicata “Parte Operai”, dispongono che “Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato”, ove “Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale
o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto” mentre
“Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181giornate lavorative” (art. 46).
Il CCNL, poi, classifica gli operai in cinque livelli professionali (art. 49, che include:
5° livello/Specializzati super/Parametro 123; 4° livello/Operai specializzati/Parametro
Pag. 9 di 17 116; 3° livello/Operai qualificati super/Parametro 111; 2° livello/Operai qualificati/Parametro 108; 1° livello/Operai comuni/Parametro 100), ciascuno corredato da un elenco esemplificativo di mansioni che, in assenza di diversa specificazione, deve ritenersi elencazione descrittiva riferibile sia ai lavoratori a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato appartenenti al medesimo livello professionale.
Anche le fonti primarie non offrono elementi di differenziazione della natura e del contenuto della prestazione lavorativa tra OTI e OTD.
In particolare, la L.R. n. 16 del 16 aprile 1996, così come modificata dall'art. 33 della
L.R. n. 14 del 14 aprile 2006, dispone: “Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste, esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione”; tale attività “è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico
e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone” (art. 33).
Aggiunge poi: “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico- forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti” (art. 45 bis) e specifica che, proprio per perseguire le predette finalità di legge, è istituito “l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del
Pag. 10 di 17 dipartimento regionale del lavoro” (art. 45 ter) a mezzo del quale “l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale” (art. 56) di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 co. 2).
Con la L.R. n. 5 del 28 gennaio 2014, al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, è stato disposto che i lavoratori forestali sono alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale e inseriti in un'unica graduatoria distrettuale (art. 12 l.r. 5/2014).
Sulla base della disciplina sopra ricostruita, deve pertanto concludersi che OTI e OTD nel settore forestale siano lavoratori comparabili (così come intesi dalle clausole 3 e 4 dell'accordo quadro), poiché impegnati nello svolgimento delle stesse attività e mansioni connesse al medesimo livello di appartenenza e, altresì, perché ricondotti sotto una disciplina legislativa e contrattual-collettiva unitaria e riuniti in un'unica graduatoria distrettuale, tale da considerare entrambi parimenti inseriti nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale per il perseguimento dell'interesse comune di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato. […]
La stagionalità dell'impiego non è poi ragione oggettiva giustificatrice ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro.
Innanzi tutto, […], non è ravvisabile, nell'attività prestata dagli OTD, l'asserita natura
“eccezionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che
“gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.
In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate annuale (ndr cd. garanzia occupazionale)” (art. 56 l.r.16/1996 ss.mm.ii.); tali
“avviamenti programmati” rientrano in un'ampia attività di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r. 16/1996
Pag. 11 di 17 ss.mm.ii.), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii.).
Sicché, deve ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, […], non scaturisca da
“singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, bene giuridico stabilmente tutelato dall'amministrazione regionale, che rende gli OTD parte integrante della struttura organizzativo-amministrativa regionale e che connota il loro rapporto di lavoro dei caratteri della subordinazione.
Pertanto, ritenere la stagionalità causa oggettiva giustificatrice della differenza di trattamento economico, equivarrebbe a porre a fondamento della disparità proprio la natura a termine del contratto che è esattamente ciò che la normativa eurounitaria sopra richiamata vieta, dacché non possono essere previsti trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a tempo determinato “per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.
In sostanza, se fosse la durata del rapporto (a tempo determinato) a giustificare la diversità di trattamento la violazione del principio di discriminazione sarebbe in re ipsa, perché sarebbe proprio la limitazione di durata del rapporto a termine a porsi quale ragione ex se preclusiva dell'accesso alla voce retributiva controversa. Sotto altro profilo va sottolineato che l'argomentazione […] circa la maggiore professionalità degli OTI, quale giustificazione della corresponsione dell'indennità professionale mensile, non è suffragata da nessun elemento di prova mentre le fonti normative e negoziali sopra riportate restituiscono una situazione di omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni espletate da OTI e OTD appartenenti allo stesso livello professionale.
In ogni caso, l'indennità professionale mensile di cui al CIRL non è connessa all'anzianità di servizio né ad una verifica dell'effettivo incremento dell'esperienza professionale maturata, ma è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce OTI per ogni anno maturato” (CIRL 2001) o, in altre parole, “per ogni anno di servizio
Pag. 12 di 17 maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I.” (CIRL 2018), fino ad un massimo di 16 anni.
Sicché, il parametro di riferimento per la corresponsione dell'indennità è dettato dal periodo di inserimento nella fascia, ossia quello di permanenza nel contingente di appartenenza (comune ai lavoratori a termine e a quelli a tempo indeterminato); criterio che è oggettivamente applicabile anche agli operatori forestali a tempo determinato per ogni anno di inserimento nelle relative fasce occupazionali ovviamente per gli anni e i mesi effettivamente lavorati in esecuzione del rapporto di lavoro a termine.
Parimenti infondata è la argomentazione che ravvisa una ragione oggettiva giustificatrice della disparità di trattamento retributivo nelle ragioni politico-sociali che connotano detti rapporti lavorativi. Con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità – anche quando caratterizzati da esigenze politico-sociali-occupazionali – la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (come nel caso di specie) e il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione (Cass. n. 25673/ 2017). Il principio è valido anche nella fattispecie in esame. Per come già osservato, gli operai forestali a tempo determinato sono stabilmente ed effettivamente inseriti nell'organizzazione pubblicistica, in quanto adibiti, unitamente a quelli a tempo indeterminato, al servizio di protezione del patrimonio forestale, con svolgimento sistematico e continuativo di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione (art. 33 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), consistente nell'espletamento di attività sistemazione e manutenzione idraulico forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla
Pag. 13 di 17 presente legge e dalle norme generali vigenti (art. 25bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii. e art. 12 co. 5 l.r. 5/2014). Talché, la diversità di trattamento economico non può trovare giustificazione nelle finalità politico-sociali che indubbiamente connotano il rapporto
[…].
Sulla base di tali condivisibili argomentazioni, non è dato riscontrare alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 agli operai a tempo determinato (c.d. O.T.D.), quali il ricorrente, atteso che l'attività svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dagli operai a tempo indeterminato
(c.d. O.T.I.) utilizzati dalla stessa amministrazione forestale, non essendo stata prospettata alcuna differenza qualitativa tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione regionale.
Deve quindi ritenersi che il suddetto art. 11 - nella parte in cui limita l'erogazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato – stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine e dunque, in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato;
sul punto, va altresì precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli O.T.I. dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza, e pertanto, l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Nel caso concreto è documentato e non contestato (cfr. attestazione di servizio e Lista
Graduatoria Forestali 2023, in atti), che sino al 2022, Persona_1 Pt_2
Pag. 14 di 17 vantavano rispettivamente: 36, 38 anni di inserimento nell'elenco dei Pt_2 lavoratori a tempo determinato;
mentre sino al 2021, , Parte_3 Parte_4
e vantavano rispettivamente 31, 47 e 39 anni di inserimento Parte_5 nell'elenco dei lavoratori a tempo determinato.
Venendo al quantum debeatur possono essere valorizzati i conteggi analitici effettuati dal consulente di parte (cfr. rispettivamente doc. 2-3, fascicoli ricorrenti) in quanto conformi alla disciplina collettiva di riferimento. I conteggi tengono infatti conto dei rispettivi periodi di permanenza nelle graduatorie, periodo necessario per determinare l'indennità mensile spettante, la quale successivamente è stata moltiplicata per le mensilità lavorate, a seconda dei numeri di giorni contrattualizzati (101isti o 151isti).
Le risultanze di parte peraltro non sono state oggetto di specifica contestazione sul piano della correttezza tecnico-contabile e pertanto ben possono fondare la decisione, anche alla stregua secondo consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui -
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 18/02/2011, n. 4051).
Le amministrazioni resistenti, infatti, si sono limitate unicamente ad addurre che al fine della determinazione del limite di 16 anni, si dovrebbe tenere conto degli anni effettivamente lavorati (dunque nel caso di lavoratore 101ista bisognerebbe tenere conto di più anni solari per il raggiungimento di una annualità utile) e non di permanenza nel contingente.
Pag. 15 di 17 Tale opzione interpretativa non è condivisibile, atteso che, per come osservato in precedenza, l'indennità professionale mensile di cui al CIRL è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce OTI”, sicché l'anno di servizio maturato coincide con l'anno di permanenza nella graduatoria.
In conclusione, va accertato il diritto di:
- a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità di Parte_1 servizio di cui all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 e per l'effetto
[...]
Controparte_2
va condannato a corrispondere al ricorrente la somma di € 557,00, a
[...] titolo di indennità professionale;
Controparte_4
va condannato a corrispondere al ricorrente la somma di €
[...]
1.250,00, a titolo di indennità professionale.
- a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità di Parte_2 servizio di cui all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 e per l'effetto
[...]
Controparte_2
va condannato a corrispondere al ricorrente la somma di € 557,00 a
[...] titolo di indennità professionale;
Controparte_4
va condannato a corrispondere al ricorrente la somma di €
[...]
1.312,00, a titolo di indennità professionale.
- a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità di Parte_3 servizio di cui all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 e per l'effetto
[...]
Controparte_2
va condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 507,00 a
[...] titolo di indennità professionale;
- a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità di Parte_4 servizio di cui all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 e per l'effetto
[...]
Controparte_2
va condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.584,00
[...]
a titolo di indennità professionale;
Pag. 16 di 17 - a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità Parte_5 di servizio di cui all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 e per l'effetto
[...]
Controparte_2
va condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di €
[...]
1.495,00, a titolo di indennità professionale.
Trattandosi di crediti da lavoro nei confronti di amministrazioni pubbliche spettano altresì al ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 412/1991 e 22 comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite compreso nello scaglione fino a 1.100 per e 1.101- Parte_3
5.200 per e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 applicando i valori minimi in considerazione dell'esiguo numero di questioni di fatto e di diritto esaminate, nonché della presenza sul ruolo di numerosi procedimenti sovrapponibili all'odierno, indice di serialità della causa, tenuto altresì conto della maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, che, in ragione del numero di documenti prodotti, si reputa congrua nella misura del 10%.
Spese distratte in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, il 5 novembre 2025
Il Giudice
Leonardo OD
Pag. 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo OD, nella causa proposta da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_4 Parte_5
AZ IO e ME EB
- ricorrenti-
CONTRO
Controparte_1
, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
[...] dal dott. Alfonso Casalicchio
-resistente -
e contro
[...]
Controparte_2
, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. Bartolomeo
[...]
ET
-resistente-
OGGETTO: indennità professionale forestali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza.
*** All'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso: dichiara il diritto di a percepire l'indennità professionale di cui Parte_1 all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e, per l'effetto, condanna Controparte_2
a corrispondere a parte ricorrente, a tale titolo, la
[...] somma di € 557,00 e
[...]
a Controparte_3 corrispondere la somma di € 1.250,00, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo;
dichiara il diritto di a percepire l'indennità professionale di cui Parte_2 all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e, per l'effetto, condanna Controparte_2
a corrispondere a parte ricorrente, a tale titolo, la
[...] somma di € 557,00 e
[...]
a Controparte_3 corrispondere la somma di € 1.312,00, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo;
dichiara il diritto di a percepire l'indennità professionale di cui Parte_3 all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e, per l'effetto, condanna Controparte_2
a corrispondere a parte ricorrente, a tale titolo, la
[...]
Pag. 2 di 17 somma di € 507,00, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo;
dichiara il diritto di a percepire l'indennità professionale di cui Parte_4 all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e, per l'effetto, condanna Controparte_2
a corrispondere a parte ricorrente, a tale titolo, la
[...] somma di € 1.584,00, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo;
dichiara il diritto di a percepire l'indennità professionale di cui Parte_5 all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e, per l'effetto, condanna Controparte_2
a corrispondere a parte ricorrente, a tale titolo, la
[...] somma di € 1.495,00, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo;
condanna
[...]
Controparte_4
[...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite pari a € 800,00, a favore di
[...]
oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovuti, con Parte_1 distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
condanna
[...]
Controparte_4
[...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite pari a € 800,00, a favore di
[...]
Pag. 3 di 17 , oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovuti, con Parte_2 distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
condanna Controparte_2
€ 687,00, a favore di , oltre
[...] Parte_3 rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
condanna Controparte_2
€ 800,00, a favore di , oltre
[...] CP_2 Parte_4 rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
condanna Controparte_2
€ 800,00, a favore di oltre
[...] CP_2 Parte_5 rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con singoli ricorsi depositati rispettivamente il 22.1.2024, 24.1.2024 e 25.1.2024, successivamente riuniti, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, - premesso di aver prestato attività lavorativa Parte_4 Parte_5 sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato, rispettivamente,
e alle dipendenze di entrambe le Parte_1 Parte_2
Amministrazioni convenute, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 alle dipendenze di
[...] Controparte_2
, hanno dedotto la violazione
[...] della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, per avere le amministrazioni convenute negato loro il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001.
Pag. 4 di 17 Sulla base di tali premesse, hanno chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità professionale pari ad € 3,87 mensili di cui al CIRL del 2000, maturata dall'entrata in vigore di tale contratto, per ogni anno in cui i ricorrenti sono stati inseriti nelle fasce
O.T.D. e, per l'effetto, hanno chiesto la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate nel quinquennio 2018-2022, pari rispettivamente a € 1.807,00, per € 1.869,00, per Parte_1 Parte_2
, € 507,00 per , € 1.584,00 per , €
[...] Parte_3 Parte_4
1.495,00 per Parte_5
Si è costituito tempestivamente in giudizio
[...]
Controparte_4
d'ora in avanti solo , contestando la fondatezza del Controparte_4 ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Si è costituito altresì Controparte_2
(d'ora in avanti solo
[...] [...]
) eccependo la inammissibilità e/o infondatezza del ricorso. Controparte_2
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato.
*
I ricorrenti chiedono il riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato
- dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001, con conseguente condanna delle amministrazioni datrici di lavoro alla corresponsione, in loro favore, delle differenze retributive maturate, a tale titolo, nel quinquennio 2018 -2022.
Pag. 5 di 17 La domanda va accolta sulla base delle ragioni giuridiche esplicitate dalla Corte di
Appello di Palermo in fattispecie sovrapponibili alla odierna (cfr. ex multis: Corte
d'Appello Palermo n. 81/2025, 37/2025, 701/2024, 685/2024, 692/2024), già condivise dal Tribunale (Sent. n. 87/2025, sent n. 88/2025) da intendersi qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La locale Corte di Appello ha in particolare affermato che “l'accordo quadro CES,
UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE
'stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali” e “indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori” (v. preambolo); sicché, gli obiettivi dell'accordo sono quelli di “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discrim inazione” e di “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” (clausola 1), trovando esso applicazione nei confronti dei “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro” (clausola 2), ove “il termine
«lavoratore a tempo determinato» indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico” e, specificatamente, “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze” (clausola 3).
Segnatamente, la clausola 4 del predetto accordo, la cui violazione è oggetto di accertamento nel presente giudizio, nell'affermare il principio di non discriminazione,
Pag. 6 di 17 dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1)
e che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (comma 4).
Tale clausola è stata oggetto di diverse pronunce interpretative della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è approdata alle seguenti statuizioni: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, OJ
Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (OJ Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
Pag. 7 di 17 C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (ricostruzione operata da Cass. Sez. L., ordinanza n. 9491 del 22/05/2020).
Il principio è stato recepito nel nostro ordinamento, in attuazione della Direttiva, dal d.lgs. 368/2001, modificato con L. 247/2007 e, da ultimo, è stato codificato nell'art. 25
d.lgs. 81/2015 (“Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”).
Dunque, integrano violazione del principio di non discriminazione, disparità nelle condizioni di impiego (tali essendo anche quelle retributive e di anzianità) tra lavoratori comparabili (secondo la clausola 3 dell'accordo quadro recepita dall'art. 25 del d.lgs. 81/2015) quando difettino ragioni oggettive giustificatrici della differenziazione del trattamento (per tali intendendosi, secondo la CGUE, elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate).
Tanto premesso, la questione devoluta attiene alla conformità alla clausola 4 citata delle disposizioni del Contratto integrativo regionale di settore (per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – Sistema agroforestale- ambientale rurale) nella parte in cui sanciscono la corresponsione di una indennità professionale mensile limitatamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Tale fonte negoziale stabiliva, all'art. 11 del CIRL del 27 aprile 2001, che la retribuzione degli operai forestali a tempo indeterminato (OTI) dovesse contemplare anche la “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” (lett. c); non altrettanto era previsto gli operai a tempo determinato (OTD) la cui retribuzione era priva proprio di tale voce.
Il successivo CIRL del 31 ottobre 2017, ricalcando la disposizione precedente, dispone che “Ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per
Pag. 8 di 17 ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LT.I., fino ad un massimo di 16 anni”.
Quanto al trattamento economico, l'art. 52 CCNL prevede per gli operai a tempo indeterminato il minimo contrattuale nazionale conglobato (lett. a) e il salario integrativo regionale (lett. b).
Per gli operai a tempo determinato sono previste le medesime voci retributive ma è ovvio che il “salario integrativo regionale” è quello determinato in base all'art.11
CIRL sopra riportato, dunque, privo della indennità professionale; è anche previsto per gli OTD il cd. “terzo elemento” che però, per espressa previsione della fonte negoziale, costituisce il corrispettivo di altri istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato [“pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13° mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”].
Ciò detto, giova chiarire che i Contratti collettivi nazionali di settore (2006-2009 e
2010- 2012), nella sezione dedicata “Parte Operai”, dispongono che “Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato”, ove “Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale
o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto” mentre
“Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181giornate lavorative” (art. 46).
Il CCNL, poi, classifica gli operai in cinque livelli professionali (art. 49, che include:
5° livello/Specializzati super/Parametro 123; 4° livello/Operai specializzati/Parametro
Pag. 9 di 17 116; 3° livello/Operai qualificati super/Parametro 111; 2° livello/Operai qualificati/Parametro 108; 1° livello/Operai comuni/Parametro 100), ciascuno corredato da un elenco esemplificativo di mansioni che, in assenza di diversa specificazione, deve ritenersi elencazione descrittiva riferibile sia ai lavoratori a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato appartenenti al medesimo livello professionale.
Anche le fonti primarie non offrono elementi di differenziazione della natura e del contenuto della prestazione lavorativa tra OTI e OTD.
In particolare, la L.R. n. 16 del 16 aprile 1996, così come modificata dall'art. 33 della
L.R. n. 14 del 14 aprile 2006, dispone: “Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste, esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione”; tale attività “è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico
e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone” (art. 33).
Aggiunge poi: “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico- forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti” (art. 45 bis) e specifica che, proprio per perseguire le predette finalità di legge, è istituito “l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del
Pag. 10 di 17 dipartimento regionale del lavoro” (art. 45 ter) a mezzo del quale “l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale” (art. 56) di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 co. 2).
Con la L.R. n. 5 del 28 gennaio 2014, al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, è stato disposto che i lavoratori forestali sono alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale e inseriti in un'unica graduatoria distrettuale (art. 12 l.r. 5/2014).
Sulla base della disciplina sopra ricostruita, deve pertanto concludersi che OTI e OTD nel settore forestale siano lavoratori comparabili (così come intesi dalle clausole 3 e 4 dell'accordo quadro), poiché impegnati nello svolgimento delle stesse attività e mansioni connesse al medesimo livello di appartenenza e, altresì, perché ricondotti sotto una disciplina legislativa e contrattual-collettiva unitaria e riuniti in un'unica graduatoria distrettuale, tale da considerare entrambi parimenti inseriti nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale per il perseguimento dell'interesse comune di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato. […]
La stagionalità dell'impiego non è poi ragione oggettiva giustificatrice ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro.
Innanzi tutto, […], non è ravvisabile, nell'attività prestata dagli OTD, l'asserita natura
“eccezionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che
“gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.
In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate annuale (ndr cd. garanzia occupazionale)” (art. 56 l.r.16/1996 ss.mm.ii.); tali
“avviamenti programmati” rientrano in un'ampia attività di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r. 16/1996
Pag. 11 di 17 ss.mm.ii.), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii.).
Sicché, deve ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, […], non scaturisca da
“singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, bene giuridico stabilmente tutelato dall'amministrazione regionale, che rende gli OTD parte integrante della struttura organizzativo-amministrativa regionale e che connota il loro rapporto di lavoro dei caratteri della subordinazione.
Pertanto, ritenere la stagionalità causa oggettiva giustificatrice della differenza di trattamento economico, equivarrebbe a porre a fondamento della disparità proprio la natura a termine del contratto che è esattamente ciò che la normativa eurounitaria sopra richiamata vieta, dacché non possono essere previsti trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a tempo determinato “per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.
In sostanza, se fosse la durata del rapporto (a tempo determinato) a giustificare la diversità di trattamento la violazione del principio di discriminazione sarebbe in re ipsa, perché sarebbe proprio la limitazione di durata del rapporto a termine a porsi quale ragione ex se preclusiva dell'accesso alla voce retributiva controversa. Sotto altro profilo va sottolineato che l'argomentazione […] circa la maggiore professionalità degli OTI, quale giustificazione della corresponsione dell'indennità professionale mensile, non è suffragata da nessun elemento di prova mentre le fonti normative e negoziali sopra riportate restituiscono una situazione di omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni espletate da OTI e OTD appartenenti allo stesso livello professionale.
In ogni caso, l'indennità professionale mensile di cui al CIRL non è connessa all'anzianità di servizio né ad una verifica dell'effettivo incremento dell'esperienza professionale maturata, ma è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce OTI per ogni anno maturato” (CIRL 2001) o, in altre parole, “per ogni anno di servizio
Pag. 12 di 17 maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I.” (CIRL 2018), fino ad un massimo di 16 anni.
Sicché, il parametro di riferimento per la corresponsione dell'indennità è dettato dal periodo di inserimento nella fascia, ossia quello di permanenza nel contingente di appartenenza (comune ai lavoratori a termine e a quelli a tempo indeterminato); criterio che è oggettivamente applicabile anche agli operatori forestali a tempo determinato per ogni anno di inserimento nelle relative fasce occupazionali ovviamente per gli anni e i mesi effettivamente lavorati in esecuzione del rapporto di lavoro a termine.
Parimenti infondata è la argomentazione che ravvisa una ragione oggettiva giustificatrice della disparità di trattamento retributivo nelle ragioni politico-sociali che connotano detti rapporti lavorativi. Con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità – anche quando caratterizzati da esigenze politico-sociali-occupazionali – la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (come nel caso di specie) e il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione (Cass. n. 25673/ 2017). Il principio è valido anche nella fattispecie in esame. Per come già osservato, gli operai forestali a tempo determinato sono stabilmente ed effettivamente inseriti nell'organizzazione pubblicistica, in quanto adibiti, unitamente a quelli a tempo indeterminato, al servizio di protezione del patrimonio forestale, con svolgimento sistematico e continuativo di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione (art. 33 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), consistente nell'espletamento di attività sistemazione e manutenzione idraulico forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla
Pag. 13 di 17 presente legge e dalle norme generali vigenti (art. 25bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii. e art. 12 co. 5 l.r. 5/2014). Talché, la diversità di trattamento economico non può trovare giustificazione nelle finalità politico-sociali che indubbiamente connotano il rapporto
[…].
Sulla base di tali condivisibili argomentazioni, non è dato riscontrare alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 agli operai a tempo determinato (c.d. O.T.D.), quali il ricorrente, atteso che l'attività svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dagli operai a tempo indeterminato
(c.d. O.T.I.) utilizzati dalla stessa amministrazione forestale, non essendo stata prospettata alcuna differenza qualitativa tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione regionale.
Deve quindi ritenersi che il suddetto art. 11 - nella parte in cui limita l'erogazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato – stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine e dunque, in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato;
sul punto, va altresì precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli O.T.I. dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza, e pertanto, l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Nel caso concreto è documentato e non contestato (cfr. attestazione di servizio e Lista
Graduatoria Forestali 2023, in atti), che sino al 2022, Persona_1 Pt_2
Pag. 14 di 17 vantavano rispettivamente: 36, 38 anni di inserimento nell'elenco dei Pt_2 lavoratori a tempo determinato;
mentre sino al 2021, , Parte_3 Parte_4
e vantavano rispettivamente 31, 47 e 39 anni di inserimento Parte_5 nell'elenco dei lavoratori a tempo determinato.
Venendo al quantum debeatur possono essere valorizzati i conteggi analitici effettuati dal consulente di parte (cfr. rispettivamente doc. 2-3, fascicoli ricorrenti) in quanto conformi alla disciplina collettiva di riferimento. I conteggi tengono infatti conto dei rispettivi periodi di permanenza nelle graduatorie, periodo necessario per determinare l'indennità mensile spettante, la quale successivamente è stata moltiplicata per le mensilità lavorate, a seconda dei numeri di giorni contrattualizzati (101isti o 151isti).
Le risultanze di parte peraltro non sono state oggetto di specifica contestazione sul piano della correttezza tecnico-contabile e pertanto ben possono fondare la decisione, anche alla stregua secondo consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui -
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 18/02/2011, n. 4051).
Le amministrazioni resistenti, infatti, si sono limitate unicamente ad addurre che al fine della determinazione del limite di 16 anni, si dovrebbe tenere conto degli anni effettivamente lavorati (dunque nel caso di lavoratore 101ista bisognerebbe tenere conto di più anni solari per il raggiungimento di una annualità utile) e non di permanenza nel contingente.
Pag. 15 di 17 Tale opzione interpretativa non è condivisibile, atteso che, per come osservato in precedenza, l'indennità professionale mensile di cui al CIRL è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce OTI”, sicché l'anno di servizio maturato coincide con l'anno di permanenza nella graduatoria.
In conclusione, va accertato il diritto di:
- a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità di Parte_1 servizio di cui all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 e per l'effetto
[...]
Controparte_2
va condannato a corrispondere al ricorrente la somma di € 557,00, a
[...] titolo di indennità professionale;
Controparte_4
va condannato a corrispondere al ricorrente la somma di €
[...]
1.250,00, a titolo di indennità professionale.
- a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità di Parte_2 servizio di cui all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 e per l'effetto
[...]
Controparte_2
va condannato a corrispondere al ricorrente la somma di € 557,00 a
[...] titolo di indennità professionale;
Controparte_4
va condannato a corrispondere al ricorrente la somma di €
[...]
1.312,00, a titolo di indennità professionale.
- a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità di Parte_3 servizio di cui all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 e per l'effetto
[...]
Controparte_2
va condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 507,00 a
[...] titolo di indennità professionale;
- a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità di Parte_4 servizio di cui all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 e per l'effetto
[...]
Controparte_2
va condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.584,00
[...]
a titolo di indennità professionale;
Pag. 16 di 17 - a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità Parte_5 di servizio di cui all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 e per l'effetto
[...]
Controparte_2
va condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di €
[...]
1.495,00, a titolo di indennità professionale.
Trattandosi di crediti da lavoro nei confronti di amministrazioni pubbliche spettano altresì al ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 412/1991 e 22 comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite compreso nello scaglione fino a 1.100 per e 1.101- Parte_3
5.200 per e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 applicando i valori minimi in considerazione dell'esiguo numero di questioni di fatto e di diritto esaminate, nonché della presenza sul ruolo di numerosi procedimenti sovrapponibili all'odierno, indice di serialità della causa, tenuto altresì conto della maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, che, in ragione del numero di documenti prodotti, si reputa congrua nella misura del 10%.
Spese distratte in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, il 5 novembre 2025
Il Giudice
Leonardo OD
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