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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/12/2024, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3260/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore nel procedimento R.G. 3260 / 2024 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MINUTOLO FRANCESCA,
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MINUTOLO FRANCESCA, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 24/07/2024 e Parte_1 CP_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla
[...] quale sono nati i figli e in data 19/07/2012 e in data Per_1 Per_2 Per_3
12/01/2008 , riconosciuti da entrambi.
pagina 1 di 7 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Affidare i figli minori ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare e ove manterranno la residenza anagrafica.
I genitori si impegnano a collaborare nella gestione dei figli e a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore dell'uno e dell'altra soprattutto alla presenza della prole.
I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui minori, tenendo conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni.
Concorderanno tutte le decisioni “straordinarie” e di maggiore interesse che riguarderanno l'educazione, l'istruzione, la serena crescita e la salute dei figli.
2) CALENDARIO ORDINARIO E FESTIVITA'
Quanto alle modalità di permanenza dei figli minori presso l'uno e l'altro, i genitori si regoleranno come segue.
I genitori dovranno avere rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, parascolastici, di salute e sportivi dei figli, per un loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
In considerazione del fatto che, il padre ha turni di lavoro alternati dalle 6.00 alle
14.00 ovvero dalle 14.00 alle 22.00, terrà con sé i figli:
– Quando il padre avrà il turno di lavoro alla mattina (6.00 – 14.00), quest'ultimo terrà i figli il week-end, dal venerdì pomeriggio, allorquando il padre preleverà i figli presso l'attività sportiva, all'orario di fine allenamento o l'abitazione materna, indicativamente alle ore 18.00 e li terrà con sè sino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
– nelle settimane in cui i minori trascorreranno il week end con il padre,
pagina 2 di 7 quest'ultimo preleverà i figli anche il martedì, presso l'abitazione materna ovvero quella dei nonni materni, indicativamente alle ore 18.00 e li terrà con sé per cena, per poi riportarli presso la madre alle ore 21.30;
– Quando il padre avrà il turno di lavoro al pomeriggio (14.00 – 22.00), avrà modo di vedere i figli il sabato e la domenica, quando collaborerà con la madre per l'accompagnamento alle attività sportive/gare/tornei; le cene e i pernottamenti saranno presso la madre.
Il genitore che avrà con sé i figli dovrà impegnarsi alla loro cura, alla loro igiene, agli accompagnamenti all'attività sportiva, alle feste di compleanno, dovrà verificare lo svolgimento dei compiti assegnati a scuola.
VACANZE SCOLASTICHE NATALIZIE: i figli trascorreranno il giorno del
Santo Natale con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni ed il giorno del Santo
Stefano con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale. Inoltre, i figli trascorreranno la notte di San Silvestro con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni ed il giorno del capodanno con il genitore con il quale non ha trascorso la notte di San
Silvestro.
Durante il periodo di vacanze scolastiche natalizie, il padre terrà con sé i figli cinque giorni, anche non consecutivi.
Il periodo da trascorrere con i figli sarà da concordare entro il 30 novembre di ogni anno e in caso di disaccordo sul periodo che i figli trascorrerà con i genitori, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre.
VACANZE SCOLASTICHE PASQUALI: i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con il genitore con il quale non ha trascorso la Pasqua.
Durante il periodo di vacanze scolastiche pasquali, il padre terrà con sé i figli tre giorni, anche non consecutivi.
In caso di disaccordo sul periodo che i figli trascorreranno con i genitori, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre.
VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE:
I genitori terranno con sé i figli 14 giorni, anche non consecutivi, salvo diversi pagina 3 di 7 accordi presi tra gli stessi.
I genitori dovranno concordare il periodo di vacanza con i figli entro il giorno 30 aprile di ogni anno e, in caso di disaccordo sul periodo, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre.
I genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura, almeno 3 giorni prima della partenza.
RESIDENZA: I genitori hanno l'obbligo di comunicarsi ogni cambio di residenza.
3) MANTENIMENTO DEI FIGLI
A decorrere dal mese di settembre dell'anno 2024, il padre contribuirà al mantenimento mensile dei figli minori, con il versamento della somma di €
300,00(trecentoeuro/00), entro il giorno 12 di ogni mese, sul conto corrente della NO
, che la stessa indicherà; tale somma si rivaluterà annualmente in base agli Parte_2 indici nazionali comunicati dall'ISTAT.
I genitori provvederanno al pagamento delle seguenti spese straordinarie al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Modena, che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c)gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di pagina 4 di 7 specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia (baby sitter); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail,fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La NO tratterrà interamente (al 100%) l'assegno unico Parte_2 universale o eventuali emolumenti futuri;
all'uopo, entro il 31 gennaio di ogni anno, il signor dovrà far avere la propria documentazione alla CP_1 NO affinché possa fare domanda Isee. Parte_2
4) CASA FAMILIARE
La casa familiare, sita in Cavezzo (MO), via Malaspina, 1 F, con annesse pertinenze, di proprietà del signor nella misura del 70% e della NO CP_1 Pt_2 nella misura del 30%, verrà assegnata a titolo gratuito alla NO Parte_2 unitamente agli arredi e suppellettili, in qualità di genitore collocatario dei figli.
Il signor ha già lasciato la casa familiare per trasferirsi in un CP_1 appartamento sito a Cavezzo (MO), via I Maggio, 19, asportando i propri effetti personali e consegnerà le chiavi della casa familiare alla NO entro il Parte_2 giorno 31/08/2024, trasferendo la residenza altrove entro 20 giorni decorrenti dall'emissione della sentenza di separazione.
pagina 5 di 7 Il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare verrà pagato dai ricorrenti in parti uguali.
Le spese di natura straordinaria relative la casa familiare saranno a carico dei proprietari in parti uguali.
Ciascuno provvederà alle spese per la propria abitazione, ivi compreso le utenze;
la NO volturerà le utenze della casa familiare con intestazione a sé medesima Pt_2 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
5) RAPPORTI ECONOMICI
a) I ricorrenti danno atto di essere contitolari di un conto corrente cointestato n.
000104307564 acceso presso l' filiale di Mirandola (MO) e Controparte_2 convengono di continuare ad utilizzare detto conto per il pagamento delle rate del mutuo e delle polizze vita sul mutuo, a carico degli stessi in parti uguali.
I ricorrenti manterranno anche la cassetta di sicurezza in comune e provvederanno alla spesa di gestione in parti uguali, salvo diversi accordi intercorsi tra gli stessi.
b) La NO da atto di aver già aperto un conto corrente personale online Pt_2
n.000421598880 col Banco Unicredit e il signor dichiara di nulla vantare sul CP_1 saldo di detto conto.
c) Il signor a atto di aver già aperto un conto corrente personale n. CP_1
1000/00003344 presso l'Istituto Intesa San Paolo, filiale di Cavezzo (MO) e la NO dichiara di nulla vantare sul saldo di detto conto. Pt_2
6) CANE
Il cane continuerà a vivere presso l'abitazione familiare e i ricorrenti provvederanno alle spese farmaceutiche, mediche e veterinarie in parti uguali.
7) AUTOVETTURE
L'autovettura marca Audi, modello Q3, targata EY 934WA, intestata al signor rimarrà assegnata, in proprietà esclusiva, al medesimo, il quale si CP_1 accollerà in toto tutte le spese relative all'uso ed alla circolazione dell'auto (bollo, assicurazione, manutenzione etc.).
L'autovettura marca Ford, modello Eco Sport, targata FX 024GM, intestata alla pagina 6 di 7 NO , rimarrà assegnata, in proprietà esclusiva, alla medesima, la quale si Pt_2 accollerà in toto tutte le spese relative all'uso ed alla circolazione dell'auto (bollo, assicurazione, manutenzione etc.).
8) Fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti punti, le parti dichiarano di non dover regolamentare null'altro sotto il profilo patrimoniale.
9) I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
10) Le parti dichiarano, altresì, che le spese legali saranno sostenute tra gli stessi in parti uguali.
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 04/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore nel procedimento R.G. 3260 / 2024 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MINUTOLO FRANCESCA,
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MINUTOLO FRANCESCA, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 24/07/2024 e Parte_1 CP_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla
[...] quale sono nati i figli e in data 19/07/2012 e in data Per_1 Per_2 Per_3
12/01/2008 , riconosciuti da entrambi.
pagina 1 di 7 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Affidare i figli minori ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare e ove manterranno la residenza anagrafica.
I genitori si impegnano a collaborare nella gestione dei figli e a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore dell'uno e dell'altra soprattutto alla presenza della prole.
I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui minori, tenendo conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni.
Concorderanno tutte le decisioni “straordinarie” e di maggiore interesse che riguarderanno l'educazione, l'istruzione, la serena crescita e la salute dei figli.
2) CALENDARIO ORDINARIO E FESTIVITA'
Quanto alle modalità di permanenza dei figli minori presso l'uno e l'altro, i genitori si regoleranno come segue.
I genitori dovranno avere rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, parascolastici, di salute e sportivi dei figli, per un loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
In considerazione del fatto che, il padre ha turni di lavoro alternati dalle 6.00 alle
14.00 ovvero dalle 14.00 alle 22.00, terrà con sé i figli:
– Quando il padre avrà il turno di lavoro alla mattina (6.00 – 14.00), quest'ultimo terrà i figli il week-end, dal venerdì pomeriggio, allorquando il padre preleverà i figli presso l'attività sportiva, all'orario di fine allenamento o l'abitazione materna, indicativamente alle ore 18.00 e li terrà con sè sino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
– nelle settimane in cui i minori trascorreranno il week end con il padre,
pagina 2 di 7 quest'ultimo preleverà i figli anche il martedì, presso l'abitazione materna ovvero quella dei nonni materni, indicativamente alle ore 18.00 e li terrà con sé per cena, per poi riportarli presso la madre alle ore 21.30;
– Quando il padre avrà il turno di lavoro al pomeriggio (14.00 – 22.00), avrà modo di vedere i figli il sabato e la domenica, quando collaborerà con la madre per l'accompagnamento alle attività sportive/gare/tornei; le cene e i pernottamenti saranno presso la madre.
Il genitore che avrà con sé i figli dovrà impegnarsi alla loro cura, alla loro igiene, agli accompagnamenti all'attività sportiva, alle feste di compleanno, dovrà verificare lo svolgimento dei compiti assegnati a scuola.
VACANZE SCOLASTICHE NATALIZIE: i figli trascorreranno il giorno del
Santo Natale con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni ed il giorno del Santo
Stefano con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale. Inoltre, i figli trascorreranno la notte di San Silvestro con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni ed il giorno del capodanno con il genitore con il quale non ha trascorso la notte di San
Silvestro.
Durante il periodo di vacanze scolastiche natalizie, il padre terrà con sé i figli cinque giorni, anche non consecutivi.
Il periodo da trascorrere con i figli sarà da concordare entro il 30 novembre di ogni anno e in caso di disaccordo sul periodo che i figli trascorrerà con i genitori, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre.
VACANZE SCOLASTICHE PASQUALI: i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con il genitore con il quale non ha trascorso la Pasqua.
Durante il periodo di vacanze scolastiche pasquali, il padre terrà con sé i figli tre giorni, anche non consecutivi.
In caso di disaccordo sul periodo che i figli trascorreranno con i genitori, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre.
VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE:
I genitori terranno con sé i figli 14 giorni, anche non consecutivi, salvo diversi pagina 3 di 7 accordi presi tra gli stessi.
I genitori dovranno concordare il periodo di vacanza con i figli entro il giorno 30 aprile di ogni anno e, in caso di disaccordo sul periodo, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre.
I genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura, almeno 3 giorni prima della partenza.
RESIDENZA: I genitori hanno l'obbligo di comunicarsi ogni cambio di residenza.
3) MANTENIMENTO DEI FIGLI
A decorrere dal mese di settembre dell'anno 2024, il padre contribuirà al mantenimento mensile dei figli minori, con il versamento della somma di €
300,00(trecentoeuro/00), entro il giorno 12 di ogni mese, sul conto corrente della NO
, che la stessa indicherà; tale somma si rivaluterà annualmente in base agli Parte_2 indici nazionali comunicati dall'ISTAT.
I genitori provvederanno al pagamento delle seguenti spese straordinarie al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Modena, che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c)gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di pagina 4 di 7 specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia (baby sitter); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail,fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La NO tratterrà interamente (al 100%) l'assegno unico Parte_2 universale o eventuali emolumenti futuri;
all'uopo, entro il 31 gennaio di ogni anno, il signor dovrà far avere la propria documentazione alla CP_1 NO affinché possa fare domanda Isee. Parte_2
4) CASA FAMILIARE
La casa familiare, sita in Cavezzo (MO), via Malaspina, 1 F, con annesse pertinenze, di proprietà del signor nella misura del 70% e della NO CP_1 Pt_2 nella misura del 30%, verrà assegnata a titolo gratuito alla NO Parte_2 unitamente agli arredi e suppellettili, in qualità di genitore collocatario dei figli.
Il signor ha già lasciato la casa familiare per trasferirsi in un CP_1 appartamento sito a Cavezzo (MO), via I Maggio, 19, asportando i propri effetti personali e consegnerà le chiavi della casa familiare alla NO entro il Parte_2 giorno 31/08/2024, trasferendo la residenza altrove entro 20 giorni decorrenti dall'emissione della sentenza di separazione.
pagina 5 di 7 Il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare verrà pagato dai ricorrenti in parti uguali.
Le spese di natura straordinaria relative la casa familiare saranno a carico dei proprietari in parti uguali.
Ciascuno provvederà alle spese per la propria abitazione, ivi compreso le utenze;
la NO volturerà le utenze della casa familiare con intestazione a sé medesima Pt_2 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
5) RAPPORTI ECONOMICI
a) I ricorrenti danno atto di essere contitolari di un conto corrente cointestato n.
000104307564 acceso presso l' filiale di Mirandola (MO) e Controparte_2 convengono di continuare ad utilizzare detto conto per il pagamento delle rate del mutuo e delle polizze vita sul mutuo, a carico degli stessi in parti uguali.
I ricorrenti manterranno anche la cassetta di sicurezza in comune e provvederanno alla spesa di gestione in parti uguali, salvo diversi accordi intercorsi tra gli stessi.
b) La NO da atto di aver già aperto un conto corrente personale online Pt_2
n.000421598880 col Banco Unicredit e il signor dichiara di nulla vantare sul CP_1 saldo di detto conto.
c) Il signor a atto di aver già aperto un conto corrente personale n. CP_1
1000/00003344 presso l'Istituto Intesa San Paolo, filiale di Cavezzo (MO) e la NO dichiara di nulla vantare sul saldo di detto conto. Pt_2
6) CANE
Il cane continuerà a vivere presso l'abitazione familiare e i ricorrenti provvederanno alle spese farmaceutiche, mediche e veterinarie in parti uguali.
7) AUTOVETTURE
L'autovettura marca Audi, modello Q3, targata EY 934WA, intestata al signor rimarrà assegnata, in proprietà esclusiva, al medesimo, il quale si CP_1 accollerà in toto tutte le spese relative all'uso ed alla circolazione dell'auto (bollo, assicurazione, manutenzione etc.).
L'autovettura marca Ford, modello Eco Sport, targata FX 024GM, intestata alla pagina 6 di 7 NO , rimarrà assegnata, in proprietà esclusiva, alla medesima, la quale si Pt_2 accollerà in toto tutte le spese relative all'uso ed alla circolazione dell'auto (bollo, assicurazione, manutenzione etc.).
8) Fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti punti, le parti dichiarano di non dover regolamentare null'altro sotto il profilo patrimoniale.
9) I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
10) Le parti dichiarano, altresì, che le spese legali saranno sostenute tra gli stessi in parti uguali.
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 04/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
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