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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/10/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1177/2022
Repubblica Italiana nel nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1177 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022
T R A
(c.f.: ) e (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dell'Avv. Edoardo Bonasera
ATTORI
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Manno Parte_3 C.F._3
CONVENUTO
PREMESSO CHE
- Con atto di citazione del 15.09.2022, gli attori hanno chiamato in giudizio il convenuto al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'onorevole Tribunale adito, reiectis contrariis:
1) Accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa e, accertato il lamentato sconfinamento, condannare il convenuto ad arretrare il confine materializzato sui luoghi fino a farlo coincidere con il confine accertato giudizialmente;
2) Vittoria di spese, compensi e onorari del presente giudizio.”.
Gli attori hanno dedotto:
− di essere proprietari dell'appezzamento di terreno, sito in Regalbuto in c.da Savarino, censito al N.C.T, di detto comune, al foglio n. 60, particelle nn. 342 e 343, per averlo acquistato in data 07.05.1982 dai coniugi e con atto di Persona_1 CP_1 compravendita registrato il 17.05.1982 al n.2641 (rep.5032; racc.1942);
− che detto terreno è limitrofo a quello identificato in catasto al foglio n. 60, particella n. 620, di proprietà di parte convenuta;
− che hanno sospettato uno sconfinamento della recinzione del fondo limitrofo di proprietà di
, e che per tale ragione hanno conferito mandato al Dr. Geom. Parte_3 Parte_4 al fine di verificare l'effettiva situazione del confine;
1 − che il loro tecnico previo sopralluogo e confronto tra foglio d'impianto originario (numero
60 di Regalbuto) con quello di visura, (destinato agli aggiornamenti delle geometrie successivi alla fase di formazione) ha constatato che il confine materialmente realizzato sul fondo confinante (costituito da una recinzione) si discosta notevolmente da quello stabilito dalle mappe catastali in quanto il ha inglobato alla particella 620 una porzione di terreno Pt_3 pari a 93 mq, che legalmente fa parte della loro proprietà; (doc.2);
− che hanno manifestato a tale sconfinamento chiedendogli di adeguare la situazione Pt_3 di diritto a quella di fatto, il quale, tuttavia, afferma che la recinzione è perfettamente coerente con la linea di confine stabilita dalle mappe catastali;
− che essendo incerto e controverso il confine fra suddetti fondi è divenuto indispensabile agire ex art. 950 c.c.
Si è costituito il convenuto ricostruendo, preliminarmente, la provenienza sia del proprio fondo che di quello di parte attrice.
A tal fine ha specificato che:
-nel 1980 i suoi zii (i coniugi e ) insieme ai suoi genitori Persona_1 CP_1
( e hanno acquistato, con rogito registrato al n. Persona_1 Persona_2
2875/1980, un terreno ubicato nel Comune di Regalbuto e censito al foglio 60 particelle 131-130-
132-258-129 e 228 ;
- nel 1981, con atto di divisione, registrato al n. 6103, ai coniugi e Persona_1 CP_1
è stata attribuita la proprietà esclusiva delle particelle nn. 132, 343 (ex 258/b) e la particella
[...]
342 (ex 131/b), mentre ai suoi genitori quella relativa alle particelle 129,130, 258 (ex 258/a) e 131
(ex particella 131/a), giusto frazionamento n. 33/1981 (All. n. 2 al doc. nr. 2);
- nel 1982 i coniugi e hanno venduto, agli odierni attori le Persona_1 CP_1 particelle 342,132 e 343, e quest'ultimi hanno dichiarato nell'atto di compravendita che il terreno è stato “… venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova”, ivi precisando di avere ... “presa visione del frazionamento 33/1981 che ha generato delle particelle derivate”;
–nel 2012 con atto di donazione (registrato al n° 2097 serie 1T) i suoi genitori ( e Persona_1
) gli hanno donato la particella di terreno n. 620 che è derivata dall'atto di Persona_2 aggiornamento (n. 72023/2012), effettuato con procedura Pregeo e approvato dall'ufficio provinciale del territorio di Enna, con il quale sono state soppresse le particelle nn. 132 e 258.
Contestando la domanda degli attori:
- ha asserito di non aver mai apposto alcuna recinzione a delimitazione del confine fra i fondi oggetto di causa;
- ha specificato che detta recinzione, come è ben noto agli attori, è stata collocata fra l'allora particella 131 e 258 (oggi 620) le particelle 342 e 343 (di proprietà di parte attrice), nel 1982,
2 a cura e spese di suo padre (precedente proprietario del terreno), con il consenso degli attori e alla presenza dello stesso che ha controllato l'esatta posizione e collocazione della Parte_1 staccionata sul confine materializzato sui luoghi “a seguito di misure ancorate a spigoli di fabbricati e chiavi di confine, con pietre cosparse di latte di calce”, dal tecnico redattore del frazionamento n. 33 del 25/09/1981;
- ha precisato che la recinzione oggetto di causa è ivi allocata da oltre un ventennio per come asserito anche dal tecnico di parte attrice nella relazione depositata agli atti, e da come si evince dai materiali utilizzati e del deterioramento degli stessi;
- ha osservato che la suddetta circostanza emerge anche nell'ambito del procedimento Rg n.
47/21 del GDP di Regalbuto, nel corpo dell'atto introduttivo denominato “istanza per conciliazione in sede non contenziosa” ove l'odierno attore, , ha dichiarato: Parte_1
“Tale confine è presente sul posto ormai da oltre venti anni”. Ritenendo, pertanto, che parte attrice ha confessato giudizialmente la presenza ventennale del confine che oggi contesta;
- ha sostenuto che non vi è stato alcun sconfinamento a vantaggio della particella n. 620 (rectius delle ex particelle 258 e 131) a danno delle confinanti particelle 342 e 343, di proprietà degli odierni attori, ritenendo errata la metodologia utilizzata dl loro tecnico che non ha tenuto conto del frazionamento n. 33/1981 e dell'aggiornamento del 2012 effettuato con la procedura
Pregeo, che è ancor più affidabile grazie all'uso di strumenti informatici. Ha altresì evidenziato che dall'elaborato del proprio tecnico di fiducia risulta, di contro, che sono gli attori ad occupare, cartograficamente, parte della propria proprietà (ex particella 131) sia con il loro fabbricato che con il loro terreno;
- ha, infine, rilevato che a ridosso della recinzione e nella proprietà degli attori vi sono delle piante di fichidindia, le quali hanno danneggiato e parzialmente abbattuto la staccionata, la quale deve essere pertanto ripristinata;
inoltre, ha altresì sostenuto che dette piante non gli hanno permesso di coltivare il terreno che si trova a ridosso delle stesse causandogli dei danni, per tale ragione, dunque, devono essere recise e/o potate;
Il convenuto ha concluso chiedendo: “contrariis reiectis, in via principale il rigetto dell'avversa domanda, in quanto non sussistono i presupposti per l'instaurazione della domanda, non essendovi incertezza sulla esatta individuazione del confine e, per l'effetto la domanda di controparte va pertanto integralmente rigettata e con essa la richiesta di CTU e di mezzi istruttori formulate dagli attori, dichiarandosi non sussistere i presupposti della azione incoata, con condanna degli attori alle spese di lite e risarcimento dei danni per lite temeraria ex art 96 c.p.c..
In via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ove dalle risultanze della eventuale espletanda istruttoria processuale dovesse emergere uno sconfinamento, realizzato attraverso l'apposizione illo tempore della recinzione che ha delimitato
e delimita materialmente il confine, a favore della odierna particella 620 in danno delle particelle
3 342 e 343 di proprietà degli attori, si eccepisce sin da ora, in via riconvenzionale, l'intervenuta usucapione di tale porzione di terreno (il cui valore allo stato si quantifica in euro 200,00) in favore del sig. ex art. 1146, comma 2 c.c., ed art. 1158 c.c., quale successore a Parte_3 titolo particolare, il quale dichiara -inoltre ed in ogni caso- di voler unire al proprio possesso quello del suo autore (dante causa) per goderne gli effetti.
In via di ulteriore subordine, per la diversa ed opposta ipotesi, che dalle risultanze della eventuale espletanda istruttoria processuale dovesse emergere che, in esito alla determinazione dell'esatto confine catastale fra le predette particelle, i signori e occupino parte della Parte_1 Pt_2 proprietà dell'odierno convenuto, facente parte della particella 620, si chiede sin da ora, in via riconvenzionale condannarsi gli attori al rilascio della porzione di terreno illegittimamente occupata. Infine, nel caso di specie, emerge evidente già dalle riproduzioni fotografiche in atti che a causa della illegittima messa a dimora delle piante di fichi d'india a distanza non regolamentare dal confine e della loro mancata potatura/sfrondatura negli anni, le stesse hanno danneggiato (parzialmente abbattuto) buona parte della recinzione ed i relativi paletti a sostegno di proprietà dell'odierno convenuto, di talché occorre ripristinarla. Sussiste, inoltre, ancorché di minima entità, un danno derivante dalla mancata possibilità di coltivare la porzione di terreno immediatamente a ridosso della piantagione di fichi d'india esistente a dimora sul confine fra i due fondi pertanto, in ogni caso, sempre in via riconvenzionale, si chiede che gli odierni attori vengano condannati a recidere e/o potare tutte le piante di fichi d'india poste a dimora a ridosso della recinzione esistente a delimitare il confine, nonché condannati a risarcire il danno così cagionato alla predetta recinzione ed ai paletti di sostegno e gli ulteriori danni sopra indicati nella misura di euro 5.000,00, così come quantificato dal Geom. nella propria consulenza CP_2 tecnica di parte, ovvero nella maggiore o minore somma che emergerà dall'istruttoria”
Alla prima udienza le parti hanno manifestato la volontà di transigere bonariamente la controversia ed hanno chiesto la concessione dei termini 183 co. 6 c.p.c. che sono stati concessi con il conseguenziale deposito delle memorie istruttorie.
Successivamente il Giudice ha formulato una proposta transattiva ex art 185 c.p.c.
Il presente giudizio è stato assegnato a questo Giudice a giugno 2024 il quale ha concesso alle parti dei rinvii considerato il tentativo di definire bonariamente la controversia.
All'udienza del 29.05.2025 le parti hanno rappresentato che l'accordo stragiudiziale da loro raggiunto non è stato ottemperato, per cui hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive istanze istruttorie.
Il Giudice si è riservato ed a scioglimento della stessa ha mandando la causa in decisione concedendo termine per il deposito di note conclusionali che sono state regolarmente depositate ove hanno insistito nelle proprie richieste ed istanze istruttorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Nel caso che ci impegna si ricorre al principio della “ragione più liquida della decisione”, per ragioni di economia processuale e di celerità del giudizio in quanto è fondata l'eccezione riconvenzionale di usucapione formulata da parte convenuta. Si può infatti prescindere dal verificare l'eventuale sconfinamento del convenuto, poiché, in ogni caso, risulta che la situazione di fatto prevale su quella di diritto in ragione del tempo trascorso.
Secondo il principio della “ragione più liquida” al giudice è consentito di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che - pur se logicamente subordinata ad altre - sia più evidente e più rapidamente risolvibile. Ciò consente di rispondere alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (C., S.U., 24883/2008; T. Treviso, 8.6.2015; T. Reggio Emilia, 29.11.2012; T.
Piacenza, 16.2.2011).
Dalle allegazioni assertorie e documentali delle parti emerge che:
- nel 1982 con atto di compravendita (Rep.5032 /Racc.1942) i coniugi
[...] hanno venduto ai coniugi un Persona_3 Parte_5 appezzamento di terreno sito nel comune di Regalbuto identificato catasto al foglio n. 60 particelle 342 ,132 e 343 giusto frazionamento n. 33/1981, redatto dal geometra Persona_4 su estratto di mappa n. 41564, rilasciato dall'UTE di Enna il 25.7.1981, nel quale è specificato che “la nuova dividente è stata “realizzata” (ndr) con pietre carpasse di latte di calce”), e giusto frazionamento n. 13/1982, sempre redatto dal geometra su estratto di Persona_4 mappa n.17431 rilasciato dall'UTE di enna il 3.5.1982, nel quale è precisato che “la nuova dividente è stata materializzata con picchetti in ferro”. (cfr doc. n. 2 allegato nn. 2 e 3 pagg.
29/46).
- nel 2012 con atto di donazione (Rep.3072/Racc.2486) i coniugi Parte_6 hanno donato al figlio la particella n. 620 (già parte della
[...] Parte_3 particella 131/a e 258/a) previo atto di aggiornamento catastale n. 72023 del 06.06.2012;
- è incontestato fra le parti, del presente giudizio, che il confine fra la particella n. 620 (proprietà di parte convenuta) e le particelle nn. 342 e 342 (proprietà di parte attrice) è presente sui luoghi da oltre un ventennio.
Ciò si rileva:
a) leggendo la relazione del CTP di parte attrice, nella quale questi afferma: “in considerazione della incontestata circostanza che la recinzione presente sul confine esiste da oltre un ventennio, il sig. ha invitato il sig. a Parte_1 Pt_3 regolarizzare catastalmente la linea di confine (mediante tipo di frazionamento),
5 rendendosi disponibile alla cessione gratuita dello stacco di terreno interessato dallo sconfinamento che, si ribadisce, è ormai da tempo immemorabile ricadente nel perimetro recintato dal sig. nonché nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo” (cfr doc. Pt_3
2 pag. 1 atto di citazione);
b) dalle dichiarazioni rese dell'attore nell'ambito del procedimento civile nr. Parte_1
47/2021 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Regalbuto. In detto procedimento, nel corpo dell'atto introduttivo a firma del - denominato “istanza per conciliazione Parte_1 in sede non contenziosa” - egli ha sostenuto, infatti, che nella recinzione costituita da rete metallica/e paletti apposta sul lato ovest del proprio terreno è stata inglobata una porzione del suo terreno specificandosi che: “Tale confine è presente sul posto ormai da oltre venti anni. Ciò premesso il sottoscritto intende pervenire, con gli auspici del Giudice di Pace, alla definizione non contenziosa (art. 322 c.p.c) consistente nella cessione gratuita della porzione di terreno, restando a carico della controparte il frazionamento e l'Atto notarile…”. (doc. nn.3 ,4, e 5 della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale);
b) dall'esame della scrittura privata stipulata in data 25.10.2012 fra il e Persona_1
prodotta dal convenuto. In detta scrittura si legge che: “il sig. , Parte_3 Parte_1 di recente, ha verbalmente sostenuto che con siffatta recinzione sarebbe stata incorporata dal sig. una parte del suo terreno facente parte delle particelle 342 e 343, dalla Persona_1 estensione circa di 200 metri: il sig. ha in ogni caso posseduto di fatto tutta Persona_1
l'estensione di terreno inglobata dalla recinzione materialmente apposta sul confine da oltre
30 anni fra l'attuale particella 620 e le particelle 342 e 342 (di proprietà di ) Parte_1 così maturandone il diritto di proprietà per usucapione … con la presente scrittura privata, si conviene e stipula quanto segue: … 2) il sig. con il presene atto cede e Persona_1 trasferisce in vendita al sig. che in compra accetta per il prezzo convenuto Parte_3
a corpo di 300,00 (trecento700) euro contanti… la suddetta porzione di terreno compresa fra la particella 620 e le particelle 342 e 343 del foglio 60 del comune di Regalbuto, materialmente inglobata dalla recinzione apposta oltre 30 anni orsono e tutt'ora esistente, della superficie di mq 200 o di quella o minore che dovesse di fatto risultare a seguito di misurazione, immettendolo contestualmente nel possesso materiale della predetta porzione di terreno. Il sig. , con il presente atto intende unire il proprio possesso a quello Parte_3 dei suoi danti causa al fine di goderne gli effetti” (doc n. 3 allegata alla memoria 183 co. 6 n.
2 c.p.c.)
Da quanto suddetto appare evidente e risulta incontestato che la situazione dei luoghi oggetto di causa
è immutata da oltre un ventennio e per cui si deve accogliere l'eccezione in riconvenzionale di usucapione di parte convenuta rigettando la domanda attorea.
6 Si precisa che il convenuto con la propria comparsa ha formulato espressamente una eccezione riconvenzionale con il solo scopo, quindi, di paralizzare l'altrui domanda. Si legga in comparsa il convenuto ove ha richiesto: “In via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ove dalle risultanze della eventuale espletanda istruttoria processuale dovesse emergere uno sconfinamento, […] si eccepisce sin da ora, in via riconvenzionale, l'intervenuta usucapione di tale porzione di terreno …in favore del sig. ex art. 1146, comma 2 Parte_3
c.c., ed art. 1158 c.c., quale successore a titolo particolare, il quale dichiara -inoltre ed in ogni caso- di voler unire al proprio possesso quello del suo autore (dante causa) per goderne gli effetti”.
È stato chiarito che a differenza della domanda riconvenzionale (con la quale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale), l'eccezione riconvenzionale esprime una richiesta che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, amplia il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo
(Cass. 16314/2007, ma in senso analogo Sez. 3, Sentenza n. 73 del 08/01/2010, Sez. 3, Sentenza n.
9044 del 15/04/2010, Sez. 3, Sentenza n. 4233 del 16/03/2012, Sez. 3, Sentenza n. 14852 del
13/06/2013, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021).,
Ciò ha due conseguenze nel processo: in primo luogo la sentenza non potrà costituire titolo per la trascrizione;
in secondo luogo, nessun abuso del diritto si rinviene nella condotta del il Pt_3 quale, oltre ad essere stato convenuto in giudizio, non ha formulato una domanda di usucapione, ma solo chiesto il rigetto della pretesa avversaria di acquisire i terreni.
Per quanto poi riguarda le altre domande riconvenzionali avente ad oggetto la recisione e/o la potatura delle piante di fichidindia poste a dimora a ridosso della recinzione e quella risarcitoria si osserva quanto segue.
Con riferimento alla potatura si evidenzia che le minime invasioni di pale di fico oltre la recinsione appaiono essere state recise in corso di causa. Gli attori affermano di aver provveduto alla potatura e parte convenuta in seno alle note conclusive deduce che “i predetti attori, infatti, hanno parzialmente mutato lo stato dei luoghi tagliando parzialmente le sole fronde delle piante poste a ridosso del confine/recinzione già dalle stesse gravemente danneggiata;
gli stessi però non hanno rispettato la distanza pattuita in seno all'accordo stragiudiziale (un metro dalla recinzione ripristinata) ed hanno altresì omesso di estirpare e/o asportarne i tronchi delle predette piante e fnanco di rimuovere i residui dei tagli delle piante rimasti addossati alla recinzione - così ulteriormente abbattuta - impedendone il ripristino”.
Tuttavia, la parte non ha mai chiesto il ripristino delle distanze legali.
7 Sebbene, la parte a più riprese affermi che le piante sono state messe a dimora a distanza inferiore di quella di legge, la stessa non ha però mai formulato domanda volta al ripristino delle distanze legali, richiedendo solo la loro potatura.
L'unica norma di riferimento che fonda la domanda è dunque l'art. 896 c.c. e l'unica valutazione da compiere è quella relativa allo sviluppo delle piante oltre la recinsione.
Ad ogni modo, già dal compendio fotografico in atti, tenuto conto anche del tipo di pianta e della quantità di pale di fico che effettivamente superano la recinsione, la domanda appare più simbolica che non legata ad un effettivo pregiudizio del convenuto.
Su tale questione, dunque, può dirsi cessata la materia del contendere.
Anche la domanda risarcitoria del non merita accoglimento, attesa la genericità della stessa Pt_3
e la mancanza di prove che attestino in modo puntuale e concreto il nocumento di cui si chiede il ristoro.
Le spese del giudizio vengono integralmente compensante fra le parti, alla luce della soccombenza reciproca (per il rigetto della domanda di regolamento di confini e il rigetto della pretesa risarcitoria)
P.Q.M
- rigetta la domanda di regolamento di confini proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda volta alla recisione/potature delle pale di fico oltre il confine
- rigetta la richiesta risarcitoria di parte convenuta;
- compensa integralmente le spese di lite.
Enna 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
8
Repubblica Italiana nel nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1177 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022
T R A
(c.f.: ) e (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dell'Avv. Edoardo Bonasera
ATTORI
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Manno Parte_3 C.F._3
CONVENUTO
PREMESSO CHE
- Con atto di citazione del 15.09.2022, gli attori hanno chiamato in giudizio il convenuto al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'onorevole Tribunale adito, reiectis contrariis:
1) Accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa e, accertato il lamentato sconfinamento, condannare il convenuto ad arretrare il confine materializzato sui luoghi fino a farlo coincidere con il confine accertato giudizialmente;
2) Vittoria di spese, compensi e onorari del presente giudizio.”.
Gli attori hanno dedotto:
− di essere proprietari dell'appezzamento di terreno, sito in Regalbuto in c.da Savarino, censito al N.C.T, di detto comune, al foglio n. 60, particelle nn. 342 e 343, per averlo acquistato in data 07.05.1982 dai coniugi e con atto di Persona_1 CP_1 compravendita registrato il 17.05.1982 al n.2641 (rep.5032; racc.1942);
− che detto terreno è limitrofo a quello identificato in catasto al foglio n. 60, particella n. 620, di proprietà di parte convenuta;
− che hanno sospettato uno sconfinamento della recinzione del fondo limitrofo di proprietà di
, e che per tale ragione hanno conferito mandato al Dr. Geom. Parte_3 Parte_4 al fine di verificare l'effettiva situazione del confine;
1 − che il loro tecnico previo sopralluogo e confronto tra foglio d'impianto originario (numero
60 di Regalbuto) con quello di visura, (destinato agli aggiornamenti delle geometrie successivi alla fase di formazione) ha constatato che il confine materialmente realizzato sul fondo confinante (costituito da una recinzione) si discosta notevolmente da quello stabilito dalle mappe catastali in quanto il ha inglobato alla particella 620 una porzione di terreno Pt_3 pari a 93 mq, che legalmente fa parte della loro proprietà; (doc.2);
− che hanno manifestato a tale sconfinamento chiedendogli di adeguare la situazione Pt_3 di diritto a quella di fatto, il quale, tuttavia, afferma che la recinzione è perfettamente coerente con la linea di confine stabilita dalle mappe catastali;
− che essendo incerto e controverso il confine fra suddetti fondi è divenuto indispensabile agire ex art. 950 c.c.
Si è costituito il convenuto ricostruendo, preliminarmente, la provenienza sia del proprio fondo che di quello di parte attrice.
A tal fine ha specificato che:
-nel 1980 i suoi zii (i coniugi e ) insieme ai suoi genitori Persona_1 CP_1
( e hanno acquistato, con rogito registrato al n. Persona_1 Persona_2
2875/1980, un terreno ubicato nel Comune di Regalbuto e censito al foglio 60 particelle 131-130-
132-258-129 e 228 ;
- nel 1981, con atto di divisione, registrato al n. 6103, ai coniugi e Persona_1 CP_1
è stata attribuita la proprietà esclusiva delle particelle nn. 132, 343 (ex 258/b) e la particella
[...]
342 (ex 131/b), mentre ai suoi genitori quella relativa alle particelle 129,130, 258 (ex 258/a) e 131
(ex particella 131/a), giusto frazionamento n. 33/1981 (All. n. 2 al doc. nr. 2);
- nel 1982 i coniugi e hanno venduto, agli odierni attori le Persona_1 CP_1 particelle 342,132 e 343, e quest'ultimi hanno dichiarato nell'atto di compravendita che il terreno è stato “… venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova”, ivi precisando di avere ... “presa visione del frazionamento 33/1981 che ha generato delle particelle derivate”;
–nel 2012 con atto di donazione (registrato al n° 2097 serie 1T) i suoi genitori ( e Persona_1
) gli hanno donato la particella di terreno n. 620 che è derivata dall'atto di Persona_2 aggiornamento (n. 72023/2012), effettuato con procedura Pregeo e approvato dall'ufficio provinciale del territorio di Enna, con il quale sono state soppresse le particelle nn. 132 e 258.
Contestando la domanda degli attori:
- ha asserito di non aver mai apposto alcuna recinzione a delimitazione del confine fra i fondi oggetto di causa;
- ha specificato che detta recinzione, come è ben noto agli attori, è stata collocata fra l'allora particella 131 e 258 (oggi 620) le particelle 342 e 343 (di proprietà di parte attrice), nel 1982,
2 a cura e spese di suo padre (precedente proprietario del terreno), con il consenso degli attori e alla presenza dello stesso che ha controllato l'esatta posizione e collocazione della Parte_1 staccionata sul confine materializzato sui luoghi “a seguito di misure ancorate a spigoli di fabbricati e chiavi di confine, con pietre cosparse di latte di calce”, dal tecnico redattore del frazionamento n. 33 del 25/09/1981;
- ha precisato che la recinzione oggetto di causa è ivi allocata da oltre un ventennio per come asserito anche dal tecnico di parte attrice nella relazione depositata agli atti, e da come si evince dai materiali utilizzati e del deterioramento degli stessi;
- ha osservato che la suddetta circostanza emerge anche nell'ambito del procedimento Rg n.
47/21 del GDP di Regalbuto, nel corpo dell'atto introduttivo denominato “istanza per conciliazione in sede non contenziosa” ove l'odierno attore, , ha dichiarato: Parte_1
“Tale confine è presente sul posto ormai da oltre venti anni”. Ritenendo, pertanto, che parte attrice ha confessato giudizialmente la presenza ventennale del confine che oggi contesta;
- ha sostenuto che non vi è stato alcun sconfinamento a vantaggio della particella n. 620 (rectius delle ex particelle 258 e 131) a danno delle confinanti particelle 342 e 343, di proprietà degli odierni attori, ritenendo errata la metodologia utilizzata dl loro tecnico che non ha tenuto conto del frazionamento n. 33/1981 e dell'aggiornamento del 2012 effettuato con la procedura
Pregeo, che è ancor più affidabile grazie all'uso di strumenti informatici. Ha altresì evidenziato che dall'elaborato del proprio tecnico di fiducia risulta, di contro, che sono gli attori ad occupare, cartograficamente, parte della propria proprietà (ex particella 131) sia con il loro fabbricato che con il loro terreno;
- ha, infine, rilevato che a ridosso della recinzione e nella proprietà degli attori vi sono delle piante di fichidindia, le quali hanno danneggiato e parzialmente abbattuto la staccionata, la quale deve essere pertanto ripristinata;
inoltre, ha altresì sostenuto che dette piante non gli hanno permesso di coltivare il terreno che si trova a ridosso delle stesse causandogli dei danni, per tale ragione, dunque, devono essere recise e/o potate;
Il convenuto ha concluso chiedendo: “contrariis reiectis, in via principale il rigetto dell'avversa domanda, in quanto non sussistono i presupposti per l'instaurazione della domanda, non essendovi incertezza sulla esatta individuazione del confine e, per l'effetto la domanda di controparte va pertanto integralmente rigettata e con essa la richiesta di CTU e di mezzi istruttori formulate dagli attori, dichiarandosi non sussistere i presupposti della azione incoata, con condanna degli attori alle spese di lite e risarcimento dei danni per lite temeraria ex art 96 c.p.c..
In via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ove dalle risultanze della eventuale espletanda istruttoria processuale dovesse emergere uno sconfinamento, realizzato attraverso l'apposizione illo tempore della recinzione che ha delimitato
e delimita materialmente il confine, a favore della odierna particella 620 in danno delle particelle
3 342 e 343 di proprietà degli attori, si eccepisce sin da ora, in via riconvenzionale, l'intervenuta usucapione di tale porzione di terreno (il cui valore allo stato si quantifica in euro 200,00) in favore del sig. ex art. 1146, comma 2 c.c., ed art. 1158 c.c., quale successore a Parte_3 titolo particolare, il quale dichiara -inoltre ed in ogni caso- di voler unire al proprio possesso quello del suo autore (dante causa) per goderne gli effetti.
In via di ulteriore subordine, per la diversa ed opposta ipotesi, che dalle risultanze della eventuale espletanda istruttoria processuale dovesse emergere che, in esito alla determinazione dell'esatto confine catastale fra le predette particelle, i signori e occupino parte della Parte_1 Pt_2 proprietà dell'odierno convenuto, facente parte della particella 620, si chiede sin da ora, in via riconvenzionale condannarsi gli attori al rilascio della porzione di terreno illegittimamente occupata. Infine, nel caso di specie, emerge evidente già dalle riproduzioni fotografiche in atti che a causa della illegittima messa a dimora delle piante di fichi d'india a distanza non regolamentare dal confine e della loro mancata potatura/sfrondatura negli anni, le stesse hanno danneggiato (parzialmente abbattuto) buona parte della recinzione ed i relativi paletti a sostegno di proprietà dell'odierno convenuto, di talché occorre ripristinarla. Sussiste, inoltre, ancorché di minima entità, un danno derivante dalla mancata possibilità di coltivare la porzione di terreno immediatamente a ridosso della piantagione di fichi d'india esistente a dimora sul confine fra i due fondi pertanto, in ogni caso, sempre in via riconvenzionale, si chiede che gli odierni attori vengano condannati a recidere e/o potare tutte le piante di fichi d'india poste a dimora a ridosso della recinzione esistente a delimitare il confine, nonché condannati a risarcire il danno così cagionato alla predetta recinzione ed ai paletti di sostegno e gli ulteriori danni sopra indicati nella misura di euro 5.000,00, così come quantificato dal Geom. nella propria consulenza CP_2 tecnica di parte, ovvero nella maggiore o minore somma che emergerà dall'istruttoria”
Alla prima udienza le parti hanno manifestato la volontà di transigere bonariamente la controversia ed hanno chiesto la concessione dei termini 183 co. 6 c.p.c. che sono stati concessi con il conseguenziale deposito delle memorie istruttorie.
Successivamente il Giudice ha formulato una proposta transattiva ex art 185 c.p.c.
Il presente giudizio è stato assegnato a questo Giudice a giugno 2024 il quale ha concesso alle parti dei rinvii considerato il tentativo di definire bonariamente la controversia.
All'udienza del 29.05.2025 le parti hanno rappresentato che l'accordo stragiudiziale da loro raggiunto non è stato ottemperato, per cui hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive istanze istruttorie.
Il Giudice si è riservato ed a scioglimento della stessa ha mandando la causa in decisione concedendo termine per il deposito di note conclusionali che sono state regolarmente depositate ove hanno insistito nelle proprie richieste ed istanze istruttorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Nel caso che ci impegna si ricorre al principio della “ragione più liquida della decisione”, per ragioni di economia processuale e di celerità del giudizio in quanto è fondata l'eccezione riconvenzionale di usucapione formulata da parte convenuta. Si può infatti prescindere dal verificare l'eventuale sconfinamento del convenuto, poiché, in ogni caso, risulta che la situazione di fatto prevale su quella di diritto in ragione del tempo trascorso.
Secondo il principio della “ragione più liquida” al giudice è consentito di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che - pur se logicamente subordinata ad altre - sia più evidente e più rapidamente risolvibile. Ciò consente di rispondere alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (C., S.U., 24883/2008; T. Treviso, 8.6.2015; T. Reggio Emilia, 29.11.2012; T.
Piacenza, 16.2.2011).
Dalle allegazioni assertorie e documentali delle parti emerge che:
- nel 1982 con atto di compravendita (Rep.5032 /Racc.1942) i coniugi
[...] hanno venduto ai coniugi un Persona_3 Parte_5 appezzamento di terreno sito nel comune di Regalbuto identificato catasto al foglio n. 60 particelle 342 ,132 e 343 giusto frazionamento n. 33/1981, redatto dal geometra Persona_4 su estratto di mappa n. 41564, rilasciato dall'UTE di Enna il 25.7.1981, nel quale è specificato che “la nuova dividente è stata “realizzata” (ndr) con pietre carpasse di latte di calce”), e giusto frazionamento n. 13/1982, sempre redatto dal geometra su estratto di Persona_4 mappa n.17431 rilasciato dall'UTE di enna il 3.5.1982, nel quale è precisato che “la nuova dividente è stata materializzata con picchetti in ferro”. (cfr doc. n. 2 allegato nn. 2 e 3 pagg.
29/46).
- nel 2012 con atto di donazione (Rep.3072/Racc.2486) i coniugi Parte_6 hanno donato al figlio la particella n. 620 (già parte della
[...] Parte_3 particella 131/a e 258/a) previo atto di aggiornamento catastale n. 72023 del 06.06.2012;
- è incontestato fra le parti, del presente giudizio, che il confine fra la particella n. 620 (proprietà di parte convenuta) e le particelle nn. 342 e 342 (proprietà di parte attrice) è presente sui luoghi da oltre un ventennio.
Ciò si rileva:
a) leggendo la relazione del CTP di parte attrice, nella quale questi afferma: “in considerazione della incontestata circostanza che la recinzione presente sul confine esiste da oltre un ventennio, il sig. ha invitato il sig. a Parte_1 Pt_3 regolarizzare catastalmente la linea di confine (mediante tipo di frazionamento),
5 rendendosi disponibile alla cessione gratuita dello stacco di terreno interessato dallo sconfinamento che, si ribadisce, è ormai da tempo immemorabile ricadente nel perimetro recintato dal sig. nonché nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo” (cfr doc. Pt_3
2 pag. 1 atto di citazione);
b) dalle dichiarazioni rese dell'attore nell'ambito del procedimento civile nr. Parte_1
47/2021 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Regalbuto. In detto procedimento, nel corpo dell'atto introduttivo a firma del - denominato “istanza per conciliazione Parte_1 in sede non contenziosa” - egli ha sostenuto, infatti, che nella recinzione costituita da rete metallica/e paletti apposta sul lato ovest del proprio terreno è stata inglobata una porzione del suo terreno specificandosi che: “Tale confine è presente sul posto ormai da oltre venti anni. Ciò premesso il sottoscritto intende pervenire, con gli auspici del Giudice di Pace, alla definizione non contenziosa (art. 322 c.p.c) consistente nella cessione gratuita della porzione di terreno, restando a carico della controparte il frazionamento e l'Atto notarile…”. (doc. nn.3 ,4, e 5 della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale);
b) dall'esame della scrittura privata stipulata in data 25.10.2012 fra il e Persona_1
prodotta dal convenuto. In detta scrittura si legge che: “il sig. , Parte_3 Parte_1 di recente, ha verbalmente sostenuto che con siffatta recinzione sarebbe stata incorporata dal sig. una parte del suo terreno facente parte delle particelle 342 e 343, dalla Persona_1 estensione circa di 200 metri: il sig. ha in ogni caso posseduto di fatto tutta Persona_1
l'estensione di terreno inglobata dalla recinzione materialmente apposta sul confine da oltre
30 anni fra l'attuale particella 620 e le particelle 342 e 342 (di proprietà di ) Parte_1 così maturandone il diritto di proprietà per usucapione … con la presente scrittura privata, si conviene e stipula quanto segue: … 2) il sig. con il presene atto cede e Persona_1 trasferisce in vendita al sig. che in compra accetta per il prezzo convenuto Parte_3
a corpo di 300,00 (trecento700) euro contanti… la suddetta porzione di terreno compresa fra la particella 620 e le particelle 342 e 343 del foglio 60 del comune di Regalbuto, materialmente inglobata dalla recinzione apposta oltre 30 anni orsono e tutt'ora esistente, della superficie di mq 200 o di quella o minore che dovesse di fatto risultare a seguito di misurazione, immettendolo contestualmente nel possesso materiale della predetta porzione di terreno. Il sig. , con il presente atto intende unire il proprio possesso a quello Parte_3 dei suoi danti causa al fine di goderne gli effetti” (doc n. 3 allegata alla memoria 183 co. 6 n.
2 c.p.c.)
Da quanto suddetto appare evidente e risulta incontestato che la situazione dei luoghi oggetto di causa
è immutata da oltre un ventennio e per cui si deve accogliere l'eccezione in riconvenzionale di usucapione di parte convenuta rigettando la domanda attorea.
6 Si precisa che il convenuto con la propria comparsa ha formulato espressamente una eccezione riconvenzionale con il solo scopo, quindi, di paralizzare l'altrui domanda. Si legga in comparsa il convenuto ove ha richiesto: “In via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ove dalle risultanze della eventuale espletanda istruttoria processuale dovesse emergere uno sconfinamento, […] si eccepisce sin da ora, in via riconvenzionale, l'intervenuta usucapione di tale porzione di terreno …in favore del sig. ex art. 1146, comma 2 Parte_3
c.c., ed art. 1158 c.c., quale successore a titolo particolare, il quale dichiara -inoltre ed in ogni caso- di voler unire al proprio possesso quello del suo autore (dante causa) per goderne gli effetti”.
È stato chiarito che a differenza della domanda riconvenzionale (con la quale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale), l'eccezione riconvenzionale esprime una richiesta che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, amplia il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo
(Cass. 16314/2007, ma in senso analogo Sez. 3, Sentenza n. 73 del 08/01/2010, Sez. 3, Sentenza n.
9044 del 15/04/2010, Sez. 3, Sentenza n. 4233 del 16/03/2012, Sez. 3, Sentenza n. 14852 del
13/06/2013, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021).,
Ciò ha due conseguenze nel processo: in primo luogo la sentenza non potrà costituire titolo per la trascrizione;
in secondo luogo, nessun abuso del diritto si rinviene nella condotta del il Pt_3 quale, oltre ad essere stato convenuto in giudizio, non ha formulato una domanda di usucapione, ma solo chiesto il rigetto della pretesa avversaria di acquisire i terreni.
Per quanto poi riguarda le altre domande riconvenzionali avente ad oggetto la recisione e/o la potatura delle piante di fichidindia poste a dimora a ridosso della recinzione e quella risarcitoria si osserva quanto segue.
Con riferimento alla potatura si evidenzia che le minime invasioni di pale di fico oltre la recinsione appaiono essere state recise in corso di causa. Gli attori affermano di aver provveduto alla potatura e parte convenuta in seno alle note conclusive deduce che “i predetti attori, infatti, hanno parzialmente mutato lo stato dei luoghi tagliando parzialmente le sole fronde delle piante poste a ridosso del confine/recinzione già dalle stesse gravemente danneggiata;
gli stessi però non hanno rispettato la distanza pattuita in seno all'accordo stragiudiziale (un metro dalla recinzione ripristinata) ed hanno altresì omesso di estirpare e/o asportarne i tronchi delle predette piante e fnanco di rimuovere i residui dei tagli delle piante rimasti addossati alla recinzione - così ulteriormente abbattuta - impedendone il ripristino”.
Tuttavia, la parte non ha mai chiesto il ripristino delle distanze legali.
7 Sebbene, la parte a più riprese affermi che le piante sono state messe a dimora a distanza inferiore di quella di legge, la stessa non ha però mai formulato domanda volta al ripristino delle distanze legali, richiedendo solo la loro potatura.
L'unica norma di riferimento che fonda la domanda è dunque l'art. 896 c.c. e l'unica valutazione da compiere è quella relativa allo sviluppo delle piante oltre la recinsione.
Ad ogni modo, già dal compendio fotografico in atti, tenuto conto anche del tipo di pianta e della quantità di pale di fico che effettivamente superano la recinsione, la domanda appare più simbolica che non legata ad un effettivo pregiudizio del convenuto.
Su tale questione, dunque, può dirsi cessata la materia del contendere.
Anche la domanda risarcitoria del non merita accoglimento, attesa la genericità della stessa Pt_3
e la mancanza di prove che attestino in modo puntuale e concreto il nocumento di cui si chiede il ristoro.
Le spese del giudizio vengono integralmente compensante fra le parti, alla luce della soccombenza reciproca (per il rigetto della domanda di regolamento di confini e il rigetto della pretesa risarcitoria)
P.Q.M
- rigetta la domanda di regolamento di confini proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda volta alla recisione/potature delle pale di fico oltre il confine
- rigetta la richiesta risarcitoria di parte convenuta;
- compensa integralmente le spese di lite.
Enna 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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