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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/11/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. ssa Donatella Aru Consigliere
Dott. ssa Emanuela Cugusi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 257/2025 R.G., promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), quale titolare Parte_1 C.F._1
dell'impresa individuale “FU Financial Services”, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Pinna
e EA NI, come da procura in atti;
Reclamante
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
ZO LE, come da procura in atti;
Reclamata
e
Controparte_2
, in persona del Curatore Dott.
[...] [...]
; contumace CP_3 Reclamata
avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 D.Lgs. n. 14/2019 avverso la sentenza n. 51/2025 emessa dal
Tribunale di Cagliari in data 21/05/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il reclamante, Sig. Parte_1
“Voglia Codesta Corte d'appello I) revocare la sentenza 51/2025 del Tribunale Civile di Cagliari, con ogni effetto di legge. II) con rifusione dei compensi professionali e spese o in subordine la compensazione.”
Per la reclamata, Controparte_4
“Voglia l'adita Ecc.ma Autorità rigettare il proposto reclamo e confermare la sentenza impugnata.
In via subordinata dichiarare l'apertura della liquidazione controllata in danno di FU Financial
Services di . Con vittoria di spese e competenze di lite.” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 51/2025, pubblicata in data 21/05/2025, il Tribunale di Cagliari, a seguito di ricorso depositato da ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa Controparte_4
individuale “FU Financial Services” di . Parte_1
Il Tribunale, rilevata la mancata costituzione del debitore, ha ritenuto provato lo stato di insolvenza sulla base del credito vantato dalla società istante per € 239.734,42, nonché delle certificazioni debitorie acquisite d'ufficio relative a debiti contributivi e tributari per complessivi € 268.382,31.
Ha ritenuto, altresì, non provato il possesso dei requisiti dimensionali per la qualifica di impresa minore.
Avverso tale sentenza, con reclamo depositato in data 19/06/2025, il Sig. ne chiedeva Parte_1
la revoca, articolando i seguenti motivi:
1. La carenza di legittimazione attiva di per non aver quest'ultima fornito Controparte_4
prova adeguata: a) dell'esistenza del credito in capo all'originario creditore NC IN
S.p.A.; b) della sua inclusione nella successiva cessione in blocco ex art. 58 TUB.
2. L' intervenuta prescrizione decennale del preteso credito.
3. La sussistenza dei requisiti dimensionali per la qualifica di “impresa minore” ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), CCII e, conseguentemente, la non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale. A tal fine, produceva documentazione contabile e fiscale attestante il mancato superamento delle soglie di legge relative all'attivo patrimoniale, ai ricavi e all'ammontare dei debiti.
Si è costituita in giudizio con memoria del 15/09/2025, contestando la fondatezza Controparte_4
del reclamo e chiedendone il rigetto. In via preliminare, ha ammesso un errore materiale nella quantificazione del proprio credito, riducendolo al minor importo di € 146.142,48. Nel merito, ha sostenuto la propria legittimazione attiva producendo l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale e una dichiarazione di IN AO attestante l'inclusione del credito del Pt_1
nell'operazione di cessione. In via subordinata, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
La Curatela della liquidazione giudiziale non si è costituita.
Con memoria del 03/11/2025, autorizzata dal Collegio, il reclamante ha replicato alle difese avversarie, insistendo sulla carenza di prova del credito e sulla sua prescrizione, rilevando come la controparte non avesse preso posizione su tale eccezione. Ha ribadito la prova del possesso dei requisiti di impresa minore, fornendo un calcolo aggiornato dell'indebitamento complessivo, comprensivo delle passività fiscali e contributive maturate per l'anno 2024, che risultava comunque inferiore alla soglia di € 500.000,00. Ha contestato, infine, l'ammissibilità della domanda subordinata avversaria.
All'udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
* * *
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Il Collegio, in applicazione del consolidato principio processuale della "ragione più liquida" (Cass.
SS.UU n. 9936/2014), ritiene di dover esaminare in via prioritaria e assorbente l'eccezione di prescrizione del credito azionato da sollevata dal reclamante. Tale principio Controparte_4 consente di decidere la causa sulla base della questione di più agevole e pronta soluzione, idonea da sola a definire il giudizio, senza necessità di esaminare le altre questioni sollevate, potenzialmente più complesse.
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione è fondata.
Il con l'atto di reclamo, ha dedotto che, sulla base della stessa documentazione prodotta in Pt_1
primo grado dalla società istante (doc. 1-3), il preteso credito appariva estinto per decorso del termine ordinario di prescrizione decennale. In particolare, ha evidenziato come il sedicente "estratto conto" riportasse quale primo movimento una "voltura a sofferenza mutuo" per € 115.998,00 in data 21/06/2014.
Da tale data, che segna il momento in cui il credito sarebbe divenuto esigibile nella sua interezza, al momento del deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (04/12/2024), è pacificamente decorso un lasso di tempo superiore a dieci anni.
A fronte di tale specifica e rituale eccezione di parte, gravava sulla società creditrice, secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio, l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di eventuali fatti o atti interruttivi della prescrizione.
Tale onere non è stato in alcun modo assolto. Nella propria memoria di costituzione del 15/09/2025, ha argomentato in merito alla propria legittimazione attiva, ma ha completamente Controparte_4
omesso di prendere posizione sull'eccezione di prescrizione, non allegando né, tantomeno, provando alcun atto interruttivo. Come correttamente rilevato dalla difesa del reclamante nella memoria del
03/11/2025:
A fronte di ciò, la memoria di non solo non ha preso alcuna posizione, ma nemmeno ha CP_4
dimostrato che il preteso cedente o essa pretesa cessionaria hanno mai posto in essere atti idonei ad interrompere la prescrizione: non ha dunque mai contrastare la chiara efficacia della causa estintiva del preteso debito.
In assenza di qualsivoglia prova contraria, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta.
* * * L'accertata estinzione del credito per prescrizione priva la società istante della qualità di creditore e, di conseguenza, della legittimazione a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 39 CCII. Tale rilievo, fondato sulla ragione più liquida, è di per sé sufficiente a determinare l'accoglimento del reclamo e la revoca della sentenza impugnata, assorbendo ogni altra questione relativa alla prova dell'esistenza del credito, della sua titolarità e della sua cessione.
Infine, la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, proposta da CP_4
è inammissibile. In primo luogo, per la già accertata carenza di legittimazione attiva in capo
[...]
alla richiedente. In secondo luogo, perché l'ordinamento non conferisce alla Corte d'Appello, in sede di reclamo avverso una sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, il potere di
“convertire” la procedura in una diversa, stante anche l'incompatibilità logico-giuridica tra gli effetti della revoca ex art. 53 CCII e lo spossessamento immediato previsto per la liquidazione controllata.
L'accoglimento del reclamo comporta la revoca della sentenza impugnata.
A norma dell'art. 51 Cod. crisi, la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale deve essere notificata alle parti e comunicata al Tribunale nonché iscritta al registro delle imprese a norma dell'art. 45 Cod. crisi a cura della cancelleria.
Infine, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, Cod. crisi occorre disporre gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società, che la debitrice dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato.
Con la medesima periodicità, il debitore dovrà anche depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, a carico di in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore Controparte_4
della causa e dell'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.lgs. n. 14/2019, le spese della procedura revocata e il compenso del curatore, da liquidarsi in separata sede dal Tribunale, devono porsi definitivamente a carico della società reclamata stante la colpa grave della stessa nell'aver Controparte_4
promosso l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale sulla base di un credito palesemente prescritto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Cagliari:
[...]
1. Accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale “FU Financial Services” di . Parte_1
2. Dichiara inammissibile la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata proposta da Controparte_4
3. Condanna alla rifusione delle spese legali del presente giudizio in Controparte_4
favore di che liquida, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (Tabella 12, scaglione Parte_1
da € 52.001 a € 260.000, valori medi), in € 6.075,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4. dispone che la ditta FU Financial Services” con cadenza mensile, Controparte_2
informi il curatore di tutti gli atti di gestione economica, finanziaria e patrimoniale posti in essere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di revoca fino al momento del passaggio in giudicato e depositi con la medesima periodicità una relazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della sua impresa;
5. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e le notificazioni di cui all'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 14/2019, e in particolare per la comunicazione della presente sentenza all'ufficio del registro delle imprese per la relativa iscrizione.
6. Condanna alla rifusione delle spese legali del presente giudizio in Controparte_4
favore di che liquida, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (Tabella 12, scaglione Parte_1
da € 52.001 a € 260.000, valori medi), in € 6.075,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
7. Pone, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.lgs. n. 14/2019, le spese della procedura revocata e il compenso del curatore, da liquidarsi in separata sede dal Tribunale, definitivamente a carico della società reclamata Controparte_4
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Emanuela Cugusi)
Il Presidente
(Dott.ssa M.T. Spanu)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. ssa Donatella Aru Consigliere
Dott. ssa Emanuela Cugusi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 257/2025 R.G., promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), quale titolare Parte_1 C.F._1
dell'impresa individuale “FU Financial Services”, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Pinna
e EA NI, come da procura in atti;
Reclamante
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
ZO LE, come da procura in atti;
Reclamata
e
Controparte_2
, in persona del Curatore Dott.
[...] [...]
; contumace CP_3 Reclamata
avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 D.Lgs. n. 14/2019 avverso la sentenza n. 51/2025 emessa dal
Tribunale di Cagliari in data 21/05/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il reclamante, Sig. Parte_1
“Voglia Codesta Corte d'appello I) revocare la sentenza 51/2025 del Tribunale Civile di Cagliari, con ogni effetto di legge. II) con rifusione dei compensi professionali e spese o in subordine la compensazione.”
Per la reclamata, Controparte_4
“Voglia l'adita Ecc.ma Autorità rigettare il proposto reclamo e confermare la sentenza impugnata.
In via subordinata dichiarare l'apertura della liquidazione controllata in danno di FU Financial
Services di . Con vittoria di spese e competenze di lite.” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 51/2025, pubblicata in data 21/05/2025, il Tribunale di Cagliari, a seguito di ricorso depositato da ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa Controparte_4
individuale “FU Financial Services” di . Parte_1
Il Tribunale, rilevata la mancata costituzione del debitore, ha ritenuto provato lo stato di insolvenza sulla base del credito vantato dalla società istante per € 239.734,42, nonché delle certificazioni debitorie acquisite d'ufficio relative a debiti contributivi e tributari per complessivi € 268.382,31.
Ha ritenuto, altresì, non provato il possesso dei requisiti dimensionali per la qualifica di impresa minore.
Avverso tale sentenza, con reclamo depositato in data 19/06/2025, il Sig. ne chiedeva Parte_1
la revoca, articolando i seguenti motivi:
1. La carenza di legittimazione attiva di per non aver quest'ultima fornito Controparte_4
prova adeguata: a) dell'esistenza del credito in capo all'originario creditore NC IN
S.p.A.; b) della sua inclusione nella successiva cessione in blocco ex art. 58 TUB.
2. L' intervenuta prescrizione decennale del preteso credito.
3. La sussistenza dei requisiti dimensionali per la qualifica di “impresa minore” ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), CCII e, conseguentemente, la non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale. A tal fine, produceva documentazione contabile e fiscale attestante il mancato superamento delle soglie di legge relative all'attivo patrimoniale, ai ricavi e all'ammontare dei debiti.
Si è costituita in giudizio con memoria del 15/09/2025, contestando la fondatezza Controparte_4
del reclamo e chiedendone il rigetto. In via preliminare, ha ammesso un errore materiale nella quantificazione del proprio credito, riducendolo al minor importo di € 146.142,48. Nel merito, ha sostenuto la propria legittimazione attiva producendo l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale e una dichiarazione di IN AO attestante l'inclusione del credito del Pt_1
nell'operazione di cessione. In via subordinata, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
La Curatela della liquidazione giudiziale non si è costituita.
Con memoria del 03/11/2025, autorizzata dal Collegio, il reclamante ha replicato alle difese avversarie, insistendo sulla carenza di prova del credito e sulla sua prescrizione, rilevando come la controparte non avesse preso posizione su tale eccezione. Ha ribadito la prova del possesso dei requisiti di impresa minore, fornendo un calcolo aggiornato dell'indebitamento complessivo, comprensivo delle passività fiscali e contributive maturate per l'anno 2024, che risultava comunque inferiore alla soglia di € 500.000,00. Ha contestato, infine, l'ammissibilità della domanda subordinata avversaria.
All'udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
* * *
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Il Collegio, in applicazione del consolidato principio processuale della "ragione più liquida" (Cass.
SS.UU n. 9936/2014), ritiene di dover esaminare in via prioritaria e assorbente l'eccezione di prescrizione del credito azionato da sollevata dal reclamante. Tale principio Controparte_4 consente di decidere la causa sulla base della questione di più agevole e pronta soluzione, idonea da sola a definire il giudizio, senza necessità di esaminare le altre questioni sollevate, potenzialmente più complesse.
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione è fondata.
Il con l'atto di reclamo, ha dedotto che, sulla base della stessa documentazione prodotta in Pt_1
primo grado dalla società istante (doc. 1-3), il preteso credito appariva estinto per decorso del termine ordinario di prescrizione decennale. In particolare, ha evidenziato come il sedicente "estratto conto" riportasse quale primo movimento una "voltura a sofferenza mutuo" per € 115.998,00 in data 21/06/2014.
Da tale data, che segna il momento in cui il credito sarebbe divenuto esigibile nella sua interezza, al momento del deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (04/12/2024), è pacificamente decorso un lasso di tempo superiore a dieci anni.
A fronte di tale specifica e rituale eccezione di parte, gravava sulla società creditrice, secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio, l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di eventuali fatti o atti interruttivi della prescrizione.
Tale onere non è stato in alcun modo assolto. Nella propria memoria di costituzione del 15/09/2025, ha argomentato in merito alla propria legittimazione attiva, ma ha completamente Controparte_4
omesso di prendere posizione sull'eccezione di prescrizione, non allegando né, tantomeno, provando alcun atto interruttivo. Come correttamente rilevato dalla difesa del reclamante nella memoria del
03/11/2025:
A fronte di ciò, la memoria di non solo non ha preso alcuna posizione, ma nemmeno ha CP_4
dimostrato che il preteso cedente o essa pretesa cessionaria hanno mai posto in essere atti idonei ad interrompere la prescrizione: non ha dunque mai contrastare la chiara efficacia della causa estintiva del preteso debito.
In assenza di qualsivoglia prova contraria, l'eccezione di prescrizione deve essere accolta.
* * * L'accertata estinzione del credito per prescrizione priva la società istante della qualità di creditore e, di conseguenza, della legittimazione a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 39 CCII. Tale rilievo, fondato sulla ragione più liquida, è di per sé sufficiente a determinare l'accoglimento del reclamo e la revoca della sentenza impugnata, assorbendo ogni altra questione relativa alla prova dell'esistenza del credito, della sua titolarità e della sua cessione.
Infine, la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, proposta da CP_4
è inammissibile. In primo luogo, per la già accertata carenza di legittimazione attiva in capo
[...]
alla richiedente. In secondo luogo, perché l'ordinamento non conferisce alla Corte d'Appello, in sede di reclamo avverso una sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, il potere di
“convertire” la procedura in una diversa, stante anche l'incompatibilità logico-giuridica tra gli effetti della revoca ex art. 53 CCII e lo spossessamento immediato previsto per la liquidazione controllata.
L'accoglimento del reclamo comporta la revoca della sentenza impugnata.
A norma dell'art. 51 Cod. crisi, la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale deve essere notificata alle parti e comunicata al Tribunale nonché iscritta al registro delle imprese a norma dell'art. 45 Cod. crisi a cura della cancelleria.
Infine, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, Cod. crisi occorre disporre gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società, che la debitrice dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato.
Con la medesima periodicità, il debitore dovrà anche depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, a carico di in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore Controparte_4
della causa e dell'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.lgs. n. 14/2019, le spese della procedura revocata e il compenso del curatore, da liquidarsi in separata sede dal Tribunale, devono porsi definitivamente a carico della società reclamata stante la colpa grave della stessa nell'aver Controparte_4
promosso l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale sulla base di un credito palesemente prescritto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Cagliari:
[...]
1. Accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale “FU Financial Services” di . Parte_1
2. Dichiara inammissibile la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata proposta da Controparte_4
3. Condanna alla rifusione delle spese legali del presente giudizio in Controparte_4
favore di che liquida, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (Tabella 12, scaglione Parte_1
da € 52.001 a € 260.000, valori medi), in € 6.075,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4. dispone che la ditta FU Financial Services” con cadenza mensile, Controparte_2
informi il curatore di tutti gli atti di gestione economica, finanziaria e patrimoniale posti in essere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di revoca fino al momento del passaggio in giudicato e depositi con la medesima periodicità una relazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della sua impresa;
5. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e le notificazioni di cui all'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 14/2019, e in particolare per la comunicazione della presente sentenza all'ufficio del registro delle imprese per la relativa iscrizione.
6. Condanna alla rifusione delle spese legali del presente giudizio in Controparte_4
favore di che liquida, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (Tabella 12, scaglione Parte_1
da € 52.001 a € 260.000, valori medi), in € 6.075,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
7. Pone, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.lgs. n. 14/2019, le spese della procedura revocata e il compenso del curatore, da liquidarsi in separata sede dal Tribunale, definitivamente a carico della società reclamata Controparte_4
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Emanuela Cugusi)
Il Presidente
(Dott.ssa M.T. Spanu)