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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/12/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA GE IL RI, all'udienza del 15 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2791 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: mansioni superiori - differenze retributive,
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento, via dei Cappuccini, 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Francesco Fallarino, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1 e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Giuseppe Castellano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, via G. Orsini, 42, presso lo studio legale associato Castellano,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/06/2024 ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1 esponendo:
- di aver lavorato alle sue dipendenze dal 23/02/2011 al 7/05/2023, giusta contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato;
- di essere stato inquadrato inizialmente nel II livello, e dal 1° maggio (recte gennaio) 2015 nel III livello;
- di avere osservato un orario di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni da lunedì a venerdì, con turni come indicato in ricorso;
- di essere stato assegnato, sin dal primo giorno, alla fresatrice, e di avere sempre svolto le medesime mansioni;
- che il suo lavoro consisteva nel lavorare con la fresa il materiale composito in carbonio per conformarlo alle dimensioni di prestabilità per uso aereonautico (Leonardo – Boeing
– Airbus – Bombardier);
- che, in particolare, impostava nella macchina (fresatrice) i parametri (foratura, sagomatura e fresatura) per ottenere dal materiale grezzo il pezzo delle giuste dimensioni da indirizzare
1 alle successive lavorazioni, per un centinaio di pezzi diversi destinati alla realizzazione delle strutture di aereo e di elicottero;
- che per impostare la fresatura doveva essere perfettamente a conoscenza del disegno tecnico e dei parametri di impostazione delle varie fresatrici da utilizzare;
- che si occupava anche della manutenzione ordinaria delle macchine, che avveniva ogni giorno;
- che tali mansioni erano riconducibili al IV livello del CCNL del 26/05/2021;
- che aveva inutilmente chiesto alla datrice di lavoro il riconoscimento dei propri diritti, con pec dell'8/05/2023.
Tanto premesso in fatto, ha concluso chiedendo di “1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertato lo svolgimento delle mansioni superiori di IV° livello, dichiarare il diritto del ricorrente alla qualifica superiore ed in ogni caso al riconoscimento delle differenze retributive maturate pari ad € 22.157,36 oltre € 1.602,05 per differenze di TFR calcolate sulle suddette differenze, od a quella maggiore o minore somma dovesse essere accertata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
2. Condannare parte resistente a pagare in favore del ricorrente la somma chiesta ed accertata o quella maggiore o minore somma accertata, oltre interessi e rivalutazione.
3. Con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si è ritualmente costituita la società resistente, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. – lamentando, in particolare, l'omissione del raffronto fra il livello di inquadramento e quello rivendicato e la mancata allegazione dei conteggi – e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato.
La resistente ha, in particolare, dedotto che dalla promozione al III livello, a decorrere dall'1/01/2015, il ricorrente si era sempre occupato solo e unicamente della lavorazione di parti alla rifilatrice a controllo numerico e della relativa pulizia dai residui di lavorazione prima e dopo il suo turno di lavoro, senza alcun margine di autonomia, in quanto la mansione consisteva nell'inserire nella macchina gli standard forniti dal responsabile di produzione;
non aveva, inoltre, mai effettuato manutenzione alla macchina, affidata a una ditta specializzata esterna, non avendone le competenze e gli strumenti.
Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta da entrambe le parti, la causa è stata rinviata per la discussione e, all'udienza odierna, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per carenza degli elementi essenziali.
È giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c. a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, quegli elementi e quelle ragioni, né quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n.
6501; Cass. 13 novembre 2001 n. 14090; Cass. 18 giugno 2002 n. 8839).
Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che la suddetta nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la
2 somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici (così Cass. n. 3126/2011, n.
16855/2003, n. 817/1999, n. 11318/1994). E tanto con la precisazione che “non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito” (Cass. n. 17991/2018).
Nella fattispecie il ricorso indica il periodo lavorativo, l'inquadramento ricevuto, le mansioni svolte e l'inquadramento preteso in base al CCNL ritenuto applicabile. Ne va, pertanto, esclusa la nullità, potendosi desumere dalla sua lettura tutti gli elementi essenziali per comprendere quali ne siano il petitum e la causa petendi. Eventuali carenze di allegazione, lungi dal riflettersi sulla validità dell'atto introduttivo della lite – posto che la nullità dello stesso, ai sensi dell'art. 156 comma 2, c.p.c., consegue, come detto, alla sola impossibilità di individuare la causa petendi, che, viceversa, nella specie appare compiutamente definita – possono, invece, riverberarsi sull'assolvimento dell'onere probatorio, giustificando un rigetto nel merito.
Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali. Il ricorrente è stato assunto dalla CP_1
a decorrere dal 23/02/2011, con contratto a tempo determinato, ed è stato inquadrato quale
[...]
“addetto alla rifilatura manuale e meccanica” nel II livello del CCNL Metalmeccanici CONFAPI. Il contratto a tempo determinato è stato dapprima prorogato e poi (dal 4/08/2012) trasformato a tempo indeterminato. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al ricorrente è stato riconosciuto l'inquadramento nel III livello, mantenuto sino al 7/05/2023, data della cessazione del rapporto per dimissioni.
Il ricorrente rivendica differenze retributive per l'intero periodo, deducendo di avere di fatto svolto, sin dall'assunzione nel 2011, mansioni ascrivibili al IV livello.
Occorre premettere che, secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, il procedimento logico-giuridico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (Cass. 27 giugno 1986 n. 4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728; v., da ultimo, Cass. Sez. L, Sent. n. 8589 del 28/04/2015).
È stato inoltre chiarito che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, nella cui motivazione si legge “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione
3 contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”).
Le mansioni superiori devono, inoltre, essere quanto meno prevalenti (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 25673 del 11/10/2019), seppur con la precisazione che “in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine – non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (v. Cass. 22/12/2009 n. 26978, Cass. 18/3/2011 n. 6303, Cass. ord. n. 2969 del 08/02/2021).
In definitiva, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del livello superiore invocato, avendone assunto la responsabilità diretta e avendole esercitate con il livello di autonomia e iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha riportato le declaratorie dei livelli riconosciuti ma solo quella del livello preteso, e non ha effettuato alcuna comparazione fra le stesse;
tuttavia, ha prodotto il CCNL in versione integrale e descritto le mansioni espletate, sicché non risultano compromessi né il diritto di difesa della controparte, né la possibilità per il giudice di esaminare compiutamente i fatti costitutivi della domanda.
Ciò posto, occorre prendere le mosse dal CCNL per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti UNIONMECCANICA-CONFAPI, pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui è causa.
Appartengono alla II categoria, attribuita al ricorrente dal momento dell'assunzione al 31/12/2014, i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare.
Fra i relativi profili professionali ed esempi rientrano: “Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate: guidamacchine attrezzate. … Lavoratori che, conducendo impianti, provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza: addetto conduzione impianti. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliare nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari: allievo attrezzista. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti: allievo manutentore …”.
Appartengono invece alla III categoria, riconosciuta dall'1/01/2015 alla cessazione del rapporto, i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da
4 diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro.
Vi rientrano ad esempio “Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a ES multiple, o a trasferimento, e che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni effettuando, ove previsto, il controllo delle operazioni eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati: - guida macchine attrezzate. …
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti equivalenti, conducendo impianti effettuano manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione: - addetto conduzione impianti. … Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione, lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti, oppure per l'installazione di impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici:
- manutentore meccanico;
…”.
Appartengono, infine, alla IV categoria i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate.
Ad esempio, vi rientrano “Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a ES multiple e che eseguono tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono l'impegnativa sostituzione utensili e relativa registrazione, l'adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando, ove previsto, il controllo delle operazioni eseguite: - guida macchine attrezzate. … Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, con la conduzione di impianti, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali richieste dal processo: - addetto conduzione impianti. … Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte: riparatore. …”.
Venendo all'esame della prova testimoniale, il ES collega dal 2014 al 2022 Testimone_1 con mansioni di responsabile del reparto aggiustaggio, indifferente, ha riferito: “quando io sono arrivato in azienda il ricorrente già lavorava;
era addetto alla macchina a controllo numerico, CNC … il ricorrente era addetto alla fresatrice … confermo il capo 6 del ricorso [Il suo lavoro consisteva nel lavorare con la fresa il materiale composito in carbonio per conformarlo alle dimensioni di prestabilità per uso aereonautico (Leonardo – Boeing – Airbus – Bombardier)] … sul capo 7 [In particolare il ricorrente impostava nella macchina (fresatrice) i parametri (foratura e sagomatura e fresatura) per ottenere dal materiale grezzo il pezzo delle giuste dimensioni da indirizzare quindi alle successive lavorazioni] posso dire che il ricorrente faceva tutto, cioè prendeva le misure anche di calibro e inseriva i parametri nella macchina … la macchina ha dei programmi, all'interno dei quali bisogna inserire le misure … è vero il capo 9 [Per impostare la fresatura (controllo CNC) il ricorrente doveva essere perfettamente a conoscenza del disegno tecnico, dei parametri di impostazione delle varie fresatrici da utilizzare] … il ricorrente si
5 occupava anche di manutenzione, collaudo, ripristino della macchina … la manutenzione si effettua all'occorrenza, ogni tre quattro mesi, a seconda di come la macchina lavora … in base al programma di produzione, il ricorrente a inizio turno deve prendere le misure, fare i calcoli con la calcolatrice, regolare gli assi che sono cinque, e inserire tutti i parametri … ci sono anche operazioni di piccola manutenzione e pulizia che si fanno tutti i giorni, tipo la pulizia del carbonio che rimane sulla macchina, che va aspirato con l'aspirapolvere”.
Contr Il ES dipendente dal 2010 al 2025 con mansioni di addetto al controllo Testimone_2 ultrasuoni, con analoga controversia in corso, ha riferito: “il ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me;
nel periodo in cui ha lavorato con me, ha sempre lavorato alle macchine a controllo numerico … io e il ricorrente lavoravamo a una decina di metri di distanza … confermo il capo 6 … il ricorrente inseriva tutti i parametri nella macchina per ottenere il pezzo;
in base al pezzo e al disegno, il ricorrente inseriva i parametri. Non era una cosa standard, perché doveva guardare il disegno e calcolare i parametri da inserire. Ogni pezzo ha una coordinata diversa, i parametri non sono fissi … confermo il capo 9 … il ricorrente si occupava anche della manutenzione ordinaria delle macchine;
non so di preciso in che cosa consistesse, però vedevo che si occupava ad esempio delle piccole riparazioni di tubi. Era standard, anche io facevo questi piccoli interventi sul mio impianto … il ricorrente si occupava anche della pulizia della macchina, che va fatta al termine di ogni lavoro su un pezzo, prima di mettere un nuovo pezzo … i parametri erano stabiliti dal lavoratore, non erano indicati dal responsabile di produzione”.
Contr Il ES , dipendente dal 2006 al 2025 con mansioni di responsabile di Tes_3 produzione, ha dichiarato: “il ricorrente era operatore a controllo numerico;
era addetto alle macchine a controllo numerico, che sono delle contornatrici, che è sinonimo di rifilatrici, e foratrici … ha lavorato su diversi impianti che abbiamo in azienda, ma sempre macchine a controllo numerico, anzi, sempre contornatrici, ma vari marchi … sul portapezzo della macchina viene collocato un pezzo grezzo, che poi la macchina, in base al controllo numerico, contorna per dargli la rifinitura voluta … ogni singola parte ha un ciclo di lavoro, che indica la sequenza di attività da svolgere per portare al pezzo finito;
il ciclo per ogni fase indica quale attrezzo va usato
e quale attività va svolta, indica inoltre il programma da utilizzare sulla macchina. Si tratta di un file di testo che viene fornito a bordo macchina dagli uffici tecnici … il ciclo si ripete;
solo la prima volta il ciclo viene fornito e si prova per vedere se vi sono anomalie, per cui si rende necessaria qualche modifica … noi come responsabili di produzione diamo un programma di lavoro, cioè l'elenco di parti da produrre. Noi indichiamo i particolari, per ciascuno è poi il ciclo di lavoro che indica parametri, attrezzature etc. … della manutenzione si occupano delle persone dedicate, mentre della pulizia delle macchine e del posto di lavoro si occupano i singoli operatori. Gli operatori possono assistere alle operazioni di manutenzione … i dati per la lavorazione erano forniti attraverso la scheda macchina, per cui non era il ricorrente a inserirli in autonomia;
soltanto la prima volta, come ho detto, può rendersi necessario prendere qualche accorgimento
… la velocità del taglio va indicata dall'operatore; non è riportata sul ciclo, perché viene stabilita con la produzione del primo pezzo, una volta per tutte, sempre confrontandosi con l'ufficio tecnico
… l'attività di impostazione dei parametri viene effettuata una volta sola, la prima che si opera su una commessa;
se c'erano delle anomalie, si chiama l'ufficio tecnico e si apportano le modifiche necessarie, che possono riguardare sia la velocità del taglio, sia la sequenza degli utensili, sia la velocità di avanzamento degli utensili … durante la lavorazione era possibile che si dovessero reinserire i parametri soltanto se la macchina subiva un danno o comunque doveva essere azzerata, ma in quel caso si inserivano i parametri già definiti … gli utensili da utilizzare erano indicati sulla scheda, gli operatori andavano al magazzino a prenderli e li montavano … al collaudo del pezzo provvedevano i collaudatori”.
6 Contr Il ES , dipendente con mansioni di addetto al controllo qualità e, in Testimone_4 precedenza, di coordinatore dei reparti esterni, ha dichiarato: “sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto da un certo punto in poi, circa 6 o 7 anni fa, ho iniziato a coordinare le attività di … la mansione del consisteva nell'operare su una macchina a controllo Pt_1 Pt_1 numerico;
in particolare, l'operatore prende un pezzo grezzo, lo pone sulla macchina, apre il ciclo di lavoro, setta la macchina in base alla scheda del ciclo di lavoro, dopodiché la macchina contorna il pezzo. Alla fine, l'operatore preleva il pezzo finito, che poi viene carteggiato e passato al controllo qualità. Una volta, in caso di pezzi piccolini la carteggiatura la faceva l'operatore; ora per tutti i pezzi la fa un reparto apposito … il settaggio dei parametri iniziale (velocità avanzamento e rifilatura, dimensione utensile etc.) viene effettuato solo la prima volta che viene prodotto un certo particolare, sulla base dei parametri forniti dall'ingegneria; poi rimane uguale per tutte le successive richieste del medesimo particolare. Di volta in volta invece l'operatore preleva l'attrezzo in base al ciclo di lavoro, e l'utensile in base alla scheda macchina, perché ogni pezzo richiede un utensile diverso, sempre richiamato sulla scheda macchina … l'operatore si occupa anche della pulizia della macchina, che era programmata ogni venerdì; vi è un tempo dedicato specificamente a tale attività … nel ciclo di lavoro vi è la scheda macchina, dove vi sono tutti i parametri che l'operatore deve inserire per quel pezzo … La scheda macchina viene rilasciata la prima volta dall'ingegneria … una volta cominciato il processo, difficilmente si fanno delle modifiche;
solo la prima volta possono esservi degli adattamenti, che vengono apportati congiuntamente con l'ufficio tecnico … nel corso del settaggio iniziale, l'operatore faceva il controllo di percorso, per verificare che ad esempio il pezzo non urtasse con i bordi, e se vi era necessità di apportare delle correzioni chiamava o il capo reparto, che ero io, oppure l'ufficio tecnico direttamente, e si provvedeva insieme agli aggiustamenti. Poi l'ufficio tecnico apportava le modifiche registrandole nel programma … ogni utensile ha delle velocità e degli avanzamenti base nel programma;
se l'operatore verificava che non andava bene, andava ad aggiustare tali parametri. La modifica andava settata sulla scheda macchina per l'operatore successivo e lo faceva l'operatore, comunicandolo all'ingegneria che lo memorizzava nel proprio database”.
Alla luce delle dichiarazioni dei testi deve escludersi che sia stata raggiunta la prova degli elementi caratterizzanti le mansioni dell'operaio guida macchine attrezzate di IV categoria, consistenti nell'esecuzione di “tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze” e dell'“adattamento dei parametri di lavorazione”, o di quelli che contraddistinguono l'operaio di IV categoria nell'ambito della figura professionale dell'addetto alla conduzione di impianti, ovvero l'effettuazione di “interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali richieste dal processo”, sulla base di “indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni”, in luogo dell'esecuzione di “manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione” sulla base di “dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti equivalenti” (III categoria).
Innanzitutto, non è emerso nulla in ordine all'esecuzione di “tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze” – nemmeno allegata in ricorso – né è stato confermato che l'istante eseguisse in autonomia “l'adattamento dei parametri di lavorazione”.
La prova ha univocamente confermato che il ricorrente provvedeva ad inserire manualmente i parametri di lavorazione per ciascun singolo pezzo da rifilare, ma non anche che provvedesse autonomamente al relativo adattamento.
7 Dalle deposizioni si ricava infatti che, in relazione alla singola tipologia di pezzo da produrre
(indicato nel ciclo di lavoro fornito dal responsabile di produzione), il ricorrente prelevava l'utensile da usare e lo montava sulla macchina;
dopo averne preso le misure introduceva quindi nel programma della macchina i parametri (dimensione utensile, velocità di avanzamento…) previsti per quello specifico pezzo dalla scheda macchina e provvedeva alla sua attivazione;
la macchina, in base ai dati inseriti, provvedeva alla rifilatura del pezzo grezzo.
Dalla prova è, inoltre, emerso che i parametri erano definiti – non dal singolo operatore, ma dall'ufficio tecnico – in occasione della prima produzione di un determinato pezzo, registrati nella scheda macchina e poi ciclicamente ripetuti, sicché l'operatore doveva limitarsi ad inserirli, dopo avere prelevato l'attrezzo, indicato le relative dimensioni e regolato gli assi. Di regola, solo in occasione della prima produzione di un pezzo poteva esservi l'esigenza di apportare degli aggiustamenti ai parametri, ma a ciò provvedeva l'ufficio tecnico. Nel caso in cui ulteriori adattamenti si rendessero necessari nel corso della produzione, il ricorrente non vi provvedeva in autonomia, ma sempre previo confronto con l'ufficio tecnico.
Le suddette circostanze risultano in maniera sostanzialmente unanime dalle testimonianze, Tes_ sebbene quelle dei testi di parte resistente e (che sono lineari e coerenti e della cui Tes_4 attendibilità non vi è ragione di dubitare;
peraltro il primo non aveva, al momento della Contr deposizione, alcun rapporto con la ) presentino un maggior grado di dettaglio. Ed invero, anche il ES di parte ricorrente indifferente, ha dichiarato che il ricorrente “prendeva le Tes_1 misure”, che “la macchina ha dei programmi, all'interno dei quali bisogna inserire le misure”, che “in base al programma di produzione, il ricorrente a inizio turno deve prendere le misure, fare i calcoli con la calcolatrice, regolare gli assi che sono cinque, e inserire tutti i parametri”, non anche che spettasse a lui definire i parametri o adattarli in autonomia.
L'unica deposizione difforme è quella del ES il quale ha riferito che i parametri non erano Tes_2 fissi e che gli stessi erano stabiliti dal lavoratore, non indicati dal responsabile di produzione.
Tuttavia, le sue affermazioni sono piuttosto generiche (il ES non ha chiarito a quali specifici parametri si riferisse, potendosi anche trattare soltanto delle misure), non coerenti con quanto riferito dagli altri testimoni e provenienti da un lavoratore la cui credibilità va valutata con rigore, avendo dichiarato di avere analoga controversia in corso.
I compiti concretamente svolti dall'istante, come emersi dalla prova, incluso l'inserimento dei parametri, appaiono dunque riconducibili a quelli di conduzione della macchina con esecuzione di impegnative sostituzioni di utensili e relative registrazioni ed effettuazione di manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione (es. inserimento misure utensile) in base a cicli di lavoro, come previsto per gli operai di III categoria.
Il controllo delle operazioni eseguite, anche con strumenti non preregolati, non costituisce una prerogativa dei lavoratori di IV categoria, ma viene effettuato, ove previsto, anche da quelli di III.
Del resto, il raffronto fra le mansioni del ricorrente come descritte in ricorso e le declaratorie contrattuali rende evidente, a parere della scrivente, la correttezza dell'inquadramento assegnato, posto che non è stata nemmeno specificamente allegata la ricorrenza dei menzionati tratti distintivi delle mansioni del guida macchine attrezzate/conduttore di impianti di IV categoria rispetto a quelle del medesimo profilo inquadrato nella III categoria, con conseguenti, inevitabili ripercussioni sull'assolvimento dell'onere probatorio.
Tes_ Quanto alla manutenzione, le generiche dichiarazioni dei testi e secondo i quali il Tes_2 [...]
si occupava anche della manutenzione ordinaria della macchina, sono del tutto insufficienti Pt_1 ad ascrivere tali compiti alla IV categoria, tenuto conto che nella III è prevista la figura del
8 manutentore meccanico, che esegue lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti, con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione (sul punto, il ES ha riferito che il ricorrente eseguiva “ad esempio Tes_2 delle piccole riparazioni di tubi. Era standard, anche io facevo questi piccoli interventi sul mio impianto”).
Infine, il ricorrente non ha né dedotto, né provato di essere in possesso delle “cognizioni tecnico- pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente”, ovvero di “particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio”, come richiesto dalla declaratoria della IV categoria.
Dall'estratto contributivo si evince che il , prima di essere assunto, ventunenne, alle Pt_1 Contr dipendenze della , aveva svolto soltanto poco più di due anni di apprendistato presso un'altra azienda, per lo svolgimento di mansioni imprecisate. Lo stesso non era, dunque, in possesso di una consolidata esperienza di lavoro come addetto a macchine a controllo numerico, né ha documentato di essere stato in possesso di specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituto professionale. Appare, pertanto, coerente con le indicazioni provenienti dalla contrattazione collettiva il primo inquadramento nella II categoria, seguito, dopo alcuni anni, dalla promozione al livello superiore, in ragione dell'acquisita “esperienza di lavoro”.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per la materia e lo scaglione di valore della controversia, in considerazione dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.695,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
IA GE IL RI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA GE IL RI, all'udienza del 15 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2791 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: mansioni superiori - differenze retributive,
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento, via dei Cappuccini, 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Francesco Fallarino, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1 e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Giuseppe Castellano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, via G. Orsini, 42, presso lo studio legale associato Castellano,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/06/2024 ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1 esponendo:
- di aver lavorato alle sue dipendenze dal 23/02/2011 al 7/05/2023, giusta contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato;
- di essere stato inquadrato inizialmente nel II livello, e dal 1° maggio (recte gennaio) 2015 nel III livello;
- di avere osservato un orario di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni da lunedì a venerdì, con turni come indicato in ricorso;
- di essere stato assegnato, sin dal primo giorno, alla fresatrice, e di avere sempre svolto le medesime mansioni;
- che il suo lavoro consisteva nel lavorare con la fresa il materiale composito in carbonio per conformarlo alle dimensioni di prestabilità per uso aereonautico (Leonardo – Boeing
– Airbus – Bombardier);
- che, in particolare, impostava nella macchina (fresatrice) i parametri (foratura, sagomatura e fresatura) per ottenere dal materiale grezzo il pezzo delle giuste dimensioni da indirizzare
1 alle successive lavorazioni, per un centinaio di pezzi diversi destinati alla realizzazione delle strutture di aereo e di elicottero;
- che per impostare la fresatura doveva essere perfettamente a conoscenza del disegno tecnico e dei parametri di impostazione delle varie fresatrici da utilizzare;
- che si occupava anche della manutenzione ordinaria delle macchine, che avveniva ogni giorno;
- che tali mansioni erano riconducibili al IV livello del CCNL del 26/05/2021;
- che aveva inutilmente chiesto alla datrice di lavoro il riconoscimento dei propri diritti, con pec dell'8/05/2023.
Tanto premesso in fatto, ha concluso chiedendo di “1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertato lo svolgimento delle mansioni superiori di IV° livello, dichiarare il diritto del ricorrente alla qualifica superiore ed in ogni caso al riconoscimento delle differenze retributive maturate pari ad € 22.157,36 oltre € 1.602,05 per differenze di TFR calcolate sulle suddette differenze, od a quella maggiore o minore somma dovesse essere accertata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
2. Condannare parte resistente a pagare in favore del ricorrente la somma chiesta ed accertata o quella maggiore o minore somma accertata, oltre interessi e rivalutazione.
3. Con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si è ritualmente costituita la società resistente, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. – lamentando, in particolare, l'omissione del raffronto fra il livello di inquadramento e quello rivendicato e la mancata allegazione dei conteggi – e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato.
La resistente ha, in particolare, dedotto che dalla promozione al III livello, a decorrere dall'1/01/2015, il ricorrente si era sempre occupato solo e unicamente della lavorazione di parti alla rifilatrice a controllo numerico e della relativa pulizia dai residui di lavorazione prima e dopo il suo turno di lavoro, senza alcun margine di autonomia, in quanto la mansione consisteva nell'inserire nella macchina gli standard forniti dal responsabile di produzione;
non aveva, inoltre, mai effettuato manutenzione alla macchina, affidata a una ditta specializzata esterna, non avendone le competenze e gli strumenti.
Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta da entrambe le parti, la causa è stata rinviata per la discussione e, all'udienza odierna, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per carenza degli elementi essenziali.
È giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c. a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, quegli elementi e quelle ragioni, né quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n.
6501; Cass. 13 novembre 2001 n. 14090; Cass. 18 giugno 2002 n. 8839).
Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che la suddetta nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la
2 somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici (così Cass. n. 3126/2011, n.
16855/2003, n. 817/1999, n. 11318/1994). E tanto con la precisazione che “non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito” (Cass. n. 17991/2018).
Nella fattispecie il ricorso indica il periodo lavorativo, l'inquadramento ricevuto, le mansioni svolte e l'inquadramento preteso in base al CCNL ritenuto applicabile. Ne va, pertanto, esclusa la nullità, potendosi desumere dalla sua lettura tutti gli elementi essenziali per comprendere quali ne siano il petitum e la causa petendi. Eventuali carenze di allegazione, lungi dal riflettersi sulla validità dell'atto introduttivo della lite – posto che la nullità dello stesso, ai sensi dell'art. 156 comma 2, c.p.c., consegue, come detto, alla sola impossibilità di individuare la causa petendi, che, viceversa, nella specie appare compiutamente definita – possono, invece, riverberarsi sull'assolvimento dell'onere probatorio, giustificando un rigetto nel merito.
Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali. Il ricorrente è stato assunto dalla CP_1
a decorrere dal 23/02/2011, con contratto a tempo determinato, ed è stato inquadrato quale
[...]
“addetto alla rifilatura manuale e meccanica” nel II livello del CCNL Metalmeccanici CONFAPI. Il contratto a tempo determinato è stato dapprima prorogato e poi (dal 4/08/2012) trasformato a tempo indeterminato. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al ricorrente è stato riconosciuto l'inquadramento nel III livello, mantenuto sino al 7/05/2023, data della cessazione del rapporto per dimissioni.
Il ricorrente rivendica differenze retributive per l'intero periodo, deducendo di avere di fatto svolto, sin dall'assunzione nel 2011, mansioni ascrivibili al IV livello.
Occorre premettere che, secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, il procedimento logico-giuridico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (Cass. 27 giugno 1986 n. 4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728; v., da ultimo, Cass. Sez. L, Sent. n. 8589 del 28/04/2015).
È stato inoltre chiarito che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, nella cui motivazione si legge “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione
3 contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”).
Le mansioni superiori devono, inoltre, essere quanto meno prevalenti (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 25673 del 11/10/2019), seppur con la precisazione che “in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine – non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (v. Cass. 22/12/2009 n. 26978, Cass. 18/3/2011 n. 6303, Cass. ord. n. 2969 del 08/02/2021).
In definitiva, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del livello superiore invocato, avendone assunto la responsabilità diretta e avendole esercitate con il livello di autonomia e iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha riportato le declaratorie dei livelli riconosciuti ma solo quella del livello preteso, e non ha effettuato alcuna comparazione fra le stesse;
tuttavia, ha prodotto il CCNL in versione integrale e descritto le mansioni espletate, sicché non risultano compromessi né il diritto di difesa della controparte, né la possibilità per il giudice di esaminare compiutamente i fatti costitutivi della domanda.
Ciò posto, occorre prendere le mosse dal CCNL per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti UNIONMECCANICA-CONFAPI, pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui è causa.
Appartengono alla II categoria, attribuita al ricorrente dal momento dell'assunzione al 31/12/2014, i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare.
Fra i relativi profili professionali ed esempi rientrano: “Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate: guidamacchine attrezzate. … Lavoratori che, conducendo impianti, provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza: addetto conduzione impianti. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliare nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari: allievo attrezzista. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti: allievo manutentore …”.
Appartengono invece alla III categoria, riconosciuta dall'1/01/2015 alla cessazione del rapporto, i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da
4 diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro.
Vi rientrano ad esempio “Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a ES multiple, o a trasferimento, e che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni effettuando, ove previsto, il controllo delle operazioni eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati: - guida macchine attrezzate. …
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti equivalenti, conducendo impianti effettuano manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione: - addetto conduzione impianti. … Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione, lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti, oppure per l'installazione di impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici:
- manutentore meccanico;
…”.
Appartengono, infine, alla IV categoria i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate.
Ad esempio, vi rientrano “Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a ES multiple e che eseguono tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono l'impegnativa sostituzione utensili e relativa registrazione, l'adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando, ove previsto, il controllo delle operazioni eseguite: - guida macchine attrezzate. … Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, con la conduzione di impianti, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali richieste dal processo: - addetto conduzione impianti. … Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte: riparatore. …”.
Venendo all'esame della prova testimoniale, il ES collega dal 2014 al 2022 Testimone_1 con mansioni di responsabile del reparto aggiustaggio, indifferente, ha riferito: “quando io sono arrivato in azienda il ricorrente già lavorava;
era addetto alla macchina a controllo numerico, CNC … il ricorrente era addetto alla fresatrice … confermo il capo 6 del ricorso [Il suo lavoro consisteva nel lavorare con la fresa il materiale composito in carbonio per conformarlo alle dimensioni di prestabilità per uso aereonautico (Leonardo – Boeing – Airbus – Bombardier)] … sul capo 7 [In particolare il ricorrente impostava nella macchina (fresatrice) i parametri (foratura e sagomatura e fresatura) per ottenere dal materiale grezzo il pezzo delle giuste dimensioni da indirizzare quindi alle successive lavorazioni] posso dire che il ricorrente faceva tutto, cioè prendeva le misure anche di calibro e inseriva i parametri nella macchina … la macchina ha dei programmi, all'interno dei quali bisogna inserire le misure … è vero il capo 9 [Per impostare la fresatura (controllo CNC) il ricorrente doveva essere perfettamente a conoscenza del disegno tecnico, dei parametri di impostazione delle varie fresatrici da utilizzare] … il ricorrente si
5 occupava anche di manutenzione, collaudo, ripristino della macchina … la manutenzione si effettua all'occorrenza, ogni tre quattro mesi, a seconda di come la macchina lavora … in base al programma di produzione, il ricorrente a inizio turno deve prendere le misure, fare i calcoli con la calcolatrice, regolare gli assi che sono cinque, e inserire tutti i parametri … ci sono anche operazioni di piccola manutenzione e pulizia che si fanno tutti i giorni, tipo la pulizia del carbonio che rimane sulla macchina, che va aspirato con l'aspirapolvere”.
Contr Il ES dipendente dal 2010 al 2025 con mansioni di addetto al controllo Testimone_2 ultrasuoni, con analoga controversia in corso, ha riferito: “il ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me;
nel periodo in cui ha lavorato con me, ha sempre lavorato alle macchine a controllo numerico … io e il ricorrente lavoravamo a una decina di metri di distanza … confermo il capo 6 … il ricorrente inseriva tutti i parametri nella macchina per ottenere il pezzo;
in base al pezzo e al disegno, il ricorrente inseriva i parametri. Non era una cosa standard, perché doveva guardare il disegno e calcolare i parametri da inserire. Ogni pezzo ha una coordinata diversa, i parametri non sono fissi … confermo il capo 9 … il ricorrente si occupava anche della manutenzione ordinaria delle macchine;
non so di preciso in che cosa consistesse, però vedevo che si occupava ad esempio delle piccole riparazioni di tubi. Era standard, anche io facevo questi piccoli interventi sul mio impianto … il ricorrente si occupava anche della pulizia della macchina, che va fatta al termine di ogni lavoro su un pezzo, prima di mettere un nuovo pezzo … i parametri erano stabiliti dal lavoratore, non erano indicati dal responsabile di produzione”.
Contr Il ES , dipendente dal 2006 al 2025 con mansioni di responsabile di Tes_3 produzione, ha dichiarato: “il ricorrente era operatore a controllo numerico;
era addetto alle macchine a controllo numerico, che sono delle contornatrici, che è sinonimo di rifilatrici, e foratrici … ha lavorato su diversi impianti che abbiamo in azienda, ma sempre macchine a controllo numerico, anzi, sempre contornatrici, ma vari marchi … sul portapezzo della macchina viene collocato un pezzo grezzo, che poi la macchina, in base al controllo numerico, contorna per dargli la rifinitura voluta … ogni singola parte ha un ciclo di lavoro, che indica la sequenza di attività da svolgere per portare al pezzo finito;
il ciclo per ogni fase indica quale attrezzo va usato
e quale attività va svolta, indica inoltre il programma da utilizzare sulla macchina. Si tratta di un file di testo che viene fornito a bordo macchina dagli uffici tecnici … il ciclo si ripete;
solo la prima volta il ciclo viene fornito e si prova per vedere se vi sono anomalie, per cui si rende necessaria qualche modifica … noi come responsabili di produzione diamo un programma di lavoro, cioè l'elenco di parti da produrre. Noi indichiamo i particolari, per ciascuno è poi il ciclo di lavoro che indica parametri, attrezzature etc. … della manutenzione si occupano delle persone dedicate, mentre della pulizia delle macchine e del posto di lavoro si occupano i singoli operatori. Gli operatori possono assistere alle operazioni di manutenzione … i dati per la lavorazione erano forniti attraverso la scheda macchina, per cui non era il ricorrente a inserirli in autonomia;
soltanto la prima volta, come ho detto, può rendersi necessario prendere qualche accorgimento
… la velocità del taglio va indicata dall'operatore; non è riportata sul ciclo, perché viene stabilita con la produzione del primo pezzo, una volta per tutte, sempre confrontandosi con l'ufficio tecnico
… l'attività di impostazione dei parametri viene effettuata una volta sola, la prima che si opera su una commessa;
se c'erano delle anomalie, si chiama l'ufficio tecnico e si apportano le modifiche necessarie, che possono riguardare sia la velocità del taglio, sia la sequenza degli utensili, sia la velocità di avanzamento degli utensili … durante la lavorazione era possibile che si dovessero reinserire i parametri soltanto se la macchina subiva un danno o comunque doveva essere azzerata, ma in quel caso si inserivano i parametri già definiti … gli utensili da utilizzare erano indicati sulla scheda, gli operatori andavano al magazzino a prenderli e li montavano … al collaudo del pezzo provvedevano i collaudatori”.
6 Contr Il ES , dipendente con mansioni di addetto al controllo qualità e, in Testimone_4 precedenza, di coordinatore dei reparti esterni, ha dichiarato: “sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto da un certo punto in poi, circa 6 o 7 anni fa, ho iniziato a coordinare le attività di … la mansione del consisteva nell'operare su una macchina a controllo Pt_1 Pt_1 numerico;
in particolare, l'operatore prende un pezzo grezzo, lo pone sulla macchina, apre il ciclo di lavoro, setta la macchina in base alla scheda del ciclo di lavoro, dopodiché la macchina contorna il pezzo. Alla fine, l'operatore preleva il pezzo finito, che poi viene carteggiato e passato al controllo qualità. Una volta, in caso di pezzi piccolini la carteggiatura la faceva l'operatore; ora per tutti i pezzi la fa un reparto apposito … il settaggio dei parametri iniziale (velocità avanzamento e rifilatura, dimensione utensile etc.) viene effettuato solo la prima volta che viene prodotto un certo particolare, sulla base dei parametri forniti dall'ingegneria; poi rimane uguale per tutte le successive richieste del medesimo particolare. Di volta in volta invece l'operatore preleva l'attrezzo in base al ciclo di lavoro, e l'utensile in base alla scheda macchina, perché ogni pezzo richiede un utensile diverso, sempre richiamato sulla scheda macchina … l'operatore si occupa anche della pulizia della macchina, che era programmata ogni venerdì; vi è un tempo dedicato specificamente a tale attività … nel ciclo di lavoro vi è la scheda macchina, dove vi sono tutti i parametri che l'operatore deve inserire per quel pezzo … La scheda macchina viene rilasciata la prima volta dall'ingegneria … una volta cominciato il processo, difficilmente si fanno delle modifiche;
solo la prima volta possono esservi degli adattamenti, che vengono apportati congiuntamente con l'ufficio tecnico … nel corso del settaggio iniziale, l'operatore faceva il controllo di percorso, per verificare che ad esempio il pezzo non urtasse con i bordi, e se vi era necessità di apportare delle correzioni chiamava o il capo reparto, che ero io, oppure l'ufficio tecnico direttamente, e si provvedeva insieme agli aggiustamenti. Poi l'ufficio tecnico apportava le modifiche registrandole nel programma … ogni utensile ha delle velocità e degli avanzamenti base nel programma;
se l'operatore verificava che non andava bene, andava ad aggiustare tali parametri. La modifica andava settata sulla scheda macchina per l'operatore successivo e lo faceva l'operatore, comunicandolo all'ingegneria che lo memorizzava nel proprio database”.
Alla luce delle dichiarazioni dei testi deve escludersi che sia stata raggiunta la prova degli elementi caratterizzanti le mansioni dell'operaio guida macchine attrezzate di IV categoria, consistenti nell'esecuzione di “tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze” e dell'“adattamento dei parametri di lavorazione”, o di quelli che contraddistinguono l'operaio di IV categoria nell'ambito della figura professionale dell'addetto alla conduzione di impianti, ovvero l'effettuazione di “interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali richieste dal processo”, sulla base di “indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni”, in luogo dell'esecuzione di “manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione” sulla base di “dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti equivalenti” (III categoria).
Innanzitutto, non è emerso nulla in ordine all'esecuzione di “tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze” – nemmeno allegata in ricorso – né è stato confermato che l'istante eseguisse in autonomia “l'adattamento dei parametri di lavorazione”.
La prova ha univocamente confermato che il ricorrente provvedeva ad inserire manualmente i parametri di lavorazione per ciascun singolo pezzo da rifilare, ma non anche che provvedesse autonomamente al relativo adattamento.
7 Dalle deposizioni si ricava infatti che, in relazione alla singola tipologia di pezzo da produrre
(indicato nel ciclo di lavoro fornito dal responsabile di produzione), il ricorrente prelevava l'utensile da usare e lo montava sulla macchina;
dopo averne preso le misure introduceva quindi nel programma della macchina i parametri (dimensione utensile, velocità di avanzamento…) previsti per quello specifico pezzo dalla scheda macchina e provvedeva alla sua attivazione;
la macchina, in base ai dati inseriti, provvedeva alla rifilatura del pezzo grezzo.
Dalla prova è, inoltre, emerso che i parametri erano definiti – non dal singolo operatore, ma dall'ufficio tecnico – in occasione della prima produzione di un determinato pezzo, registrati nella scheda macchina e poi ciclicamente ripetuti, sicché l'operatore doveva limitarsi ad inserirli, dopo avere prelevato l'attrezzo, indicato le relative dimensioni e regolato gli assi. Di regola, solo in occasione della prima produzione di un pezzo poteva esservi l'esigenza di apportare degli aggiustamenti ai parametri, ma a ciò provvedeva l'ufficio tecnico. Nel caso in cui ulteriori adattamenti si rendessero necessari nel corso della produzione, il ricorrente non vi provvedeva in autonomia, ma sempre previo confronto con l'ufficio tecnico.
Le suddette circostanze risultano in maniera sostanzialmente unanime dalle testimonianze, Tes_ sebbene quelle dei testi di parte resistente e (che sono lineari e coerenti e della cui Tes_4 attendibilità non vi è ragione di dubitare;
peraltro il primo non aveva, al momento della Contr deposizione, alcun rapporto con la ) presentino un maggior grado di dettaglio. Ed invero, anche il ES di parte ricorrente indifferente, ha dichiarato che il ricorrente “prendeva le Tes_1 misure”, che “la macchina ha dei programmi, all'interno dei quali bisogna inserire le misure”, che “in base al programma di produzione, il ricorrente a inizio turno deve prendere le misure, fare i calcoli con la calcolatrice, regolare gli assi che sono cinque, e inserire tutti i parametri”, non anche che spettasse a lui definire i parametri o adattarli in autonomia.
L'unica deposizione difforme è quella del ES il quale ha riferito che i parametri non erano Tes_2 fissi e che gli stessi erano stabiliti dal lavoratore, non indicati dal responsabile di produzione.
Tuttavia, le sue affermazioni sono piuttosto generiche (il ES non ha chiarito a quali specifici parametri si riferisse, potendosi anche trattare soltanto delle misure), non coerenti con quanto riferito dagli altri testimoni e provenienti da un lavoratore la cui credibilità va valutata con rigore, avendo dichiarato di avere analoga controversia in corso.
I compiti concretamente svolti dall'istante, come emersi dalla prova, incluso l'inserimento dei parametri, appaiono dunque riconducibili a quelli di conduzione della macchina con esecuzione di impegnative sostituzioni di utensili e relative registrazioni ed effettuazione di manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione (es. inserimento misure utensile) in base a cicli di lavoro, come previsto per gli operai di III categoria.
Il controllo delle operazioni eseguite, anche con strumenti non preregolati, non costituisce una prerogativa dei lavoratori di IV categoria, ma viene effettuato, ove previsto, anche da quelli di III.
Del resto, il raffronto fra le mansioni del ricorrente come descritte in ricorso e le declaratorie contrattuali rende evidente, a parere della scrivente, la correttezza dell'inquadramento assegnato, posto che non è stata nemmeno specificamente allegata la ricorrenza dei menzionati tratti distintivi delle mansioni del guida macchine attrezzate/conduttore di impianti di IV categoria rispetto a quelle del medesimo profilo inquadrato nella III categoria, con conseguenti, inevitabili ripercussioni sull'assolvimento dell'onere probatorio.
Tes_ Quanto alla manutenzione, le generiche dichiarazioni dei testi e secondo i quali il Tes_2 [...]
si occupava anche della manutenzione ordinaria della macchina, sono del tutto insufficienti Pt_1 ad ascrivere tali compiti alla IV categoria, tenuto conto che nella III è prevista la figura del
8 manutentore meccanico, che esegue lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti, con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione (sul punto, il ES ha riferito che il ricorrente eseguiva “ad esempio Tes_2 delle piccole riparazioni di tubi. Era standard, anche io facevo questi piccoli interventi sul mio impianto”).
Infine, il ricorrente non ha né dedotto, né provato di essere in possesso delle “cognizioni tecnico- pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente”, ovvero di “particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio”, come richiesto dalla declaratoria della IV categoria.
Dall'estratto contributivo si evince che il , prima di essere assunto, ventunenne, alle Pt_1 Contr dipendenze della , aveva svolto soltanto poco più di due anni di apprendistato presso un'altra azienda, per lo svolgimento di mansioni imprecisate. Lo stesso non era, dunque, in possesso di una consolidata esperienza di lavoro come addetto a macchine a controllo numerico, né ha documentato di essere stato in possesso di specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituto professionale. Appare, pertanto, coerente con le indicazioni provenienti dalla contrattazione collettiva il primo inquadramento nella II categoria, seguito, dopo alcuni anni, dalla promozione al livello superiore, in ragione dell'acquisita “esperienza di lavoro”.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per la materia e lo scaglione di valore della controversia, in considerazione dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.695,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
IA GE IL RI
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