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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2752 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di ConSIlio, in persona delle SInore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Nella causa iscritta al n. r.g. 2752/2023 promossa da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio delle avv.te Claudia Foschelli (c.f. ) e Eleonora C.F._2
Gabba (c.f. in Voghera (PV), alla via Mazzini n. 40; C.F._3
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato CP_1 C.F._4 presso lo studio dell'avv. Guido Grignani (c.f. ) in Melegnano (MI), alla via C.F._5
Marconi n. 5;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70
e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.., che qui integralmente si riportano:
“1.) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SIg.
(13.1.84) e (10.1.83) in data 14.8.2008 a SA NI (RC) Milanese Parte_1 CP_1
e ordinare le conseguenti annotazioni e trascrizioni sui registri dello Stato Civile;
2.) affidare congiuntamente ai genitori i figli (11.11.10) e (21.8.14) che Persona_1 Persona_2 avranno residenza e collocazione prevalente presso la madre SI.ra in Locate di Parte_1
Triulzi, Via Leoncavallo n. 13;
3.) il padre avrà il seguente diritto di visita: ogni martedì, recuperando ambedue i figli presso
l'abitazione materna intorno alle ore 18, con cena e pernottamento incluso;
ogni mercoledì, recuperando ambedue i figli presso l'abitazione materna intorno alle ore 18. Fatto salvo che, fino a quando il mercoledì (o in altro eventuale giorno di spettanza del padre) il minore svolgerà gli Persona_1 allenamenti di calcio e la minore lezioni di danza, il padre recupererà direttamente Persona_2 Per_1
Per_ al termine degli allenamenti di calcio e al termine della danza, per la cena ed il pernottamento presso il padre (mentre, sarà la madre ad accompagnare i minori agli impegni extrascolastici); nei predetti giorni il padre si occuperà di accompagnare i figli a scuola l'indomani. I figli trascorreranno col padre e con la madre i week end in via alternata: il SI. recupererà i figli al venerdì presso Per_1
l'abitazione materna intorno alle ore 18.00 e, in ogni caso, al termine degli impegni anche extra scolastici dei figli passando a prendere i figli direttamente dove si trovano i minori (mentre, sarà la madre ad accompagnare i minori agli impegni extrascolastici), per la cena ed il pernottamento presso il padre. Il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna intorno alle ore 21.00 della domenica.
Sempre salva la volontà dei ragazzi di stare più ore nei predetti giorni di spettanza col padre, con congruo preavviso.
4.) per le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé i figli per 2 settimane consecutive nel mese di agosto, alternando il primo periodo (1/15 agosto) ed il secondo periodo (16/31 agosto). Per l'anno 2025,
i figli minori trascorreranno dal 1° agosto al 15 agosto con la madre e dal 16 agosto al 31 agosto con il padre, alternando i periodi di permanenza per gli anni successivi come sopra indicato. Ciascun genitore avrà la possibilità di effettuare un'altra settimana di vacanza, nell'arco delle vacanze scolastiche estive dei minori, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno, esclusi i periodi di permanenza con l'altro genitore del mese di agosto e, in ogni caso, senza la possibilità di sostituire il periodo di spettanza del mese di agosto con la settimana di vacanza programmata per altri periodi estivi.
5.) I genitori si comunicheranno reciprocamente i luoghi di vacanza in cui si trovano i figli, indicando altresì un recapito telefonico utile per contattare gli stessi e l'altro genitore;
6.) Nelle vacanze natalizie, i genitori si alterneranno i periodi dalla fine della scuola fino al 31 dicembre
a pranzo e dal 31 dicembre primo pomeriggio fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Per l'anno 2024,
i figli minori trascorreranno dalla fine della scuola fino al 31 dicembre a pranzo con il padre e dal 31 dicembre primo pomeriggio al termine delle vacanze scolastiche natalizie con la madre, alternando i periodi di permanenza per gli anni successivi come sopra indicato. In ogni caso, sarà garantito a ciascun
2 genitore di trascorrere con i figli minori almeno il pranzo o la cena dei giorni della Vigilia di Natale, di
Natale e di Santo Stefano, da concordare durante la settimana precedente con il genitore presso cui si troveranno i figli durante il periodo natalizio. Per l'anno 2024 le parti hanno concordato quanto segue: il Sig. recupererà i figli alle ore 18.00 del 23 dicembre presso l'abitazione della madre, i ragazzi Per_1 faranno poi la cena della Vigilia dalla madre che li riaccompagnerà a casa del padre intorno alle 23.00; al pranzo di Natale i ragazzi saranno dal padre mentre faranno la cena dalla madre, ivi pernotteranno
e faranno altresì il pranzo di Santo Stefano, poi dal pomeriggio del 26 dicembre staranno dal padre fino al 31 dicembre primo pomeriggio;
7.) Le vacanze scolastiche pasquali saranno in via alternata annuale fra i genitori. Per l'anno 2025, i figli minori trascorreranno il periodo di vacanze scolastiche pasquali presso il padre, alternando i periodi di permanenza per gli anni successivi come sopra indicato. L'anno in cui i minori trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali con la madre, il padre potrà stare con i minori per il pranzo di Pasqua
o per il pranzo o la cena del Lunedì dell'Angelo.
8.) Durante i vari ponti scolastici e le altre festività i figli permarranno presso il genitore che li terrà con sé durante il week-end adiacente al ponte.
9.) Durante i giorni del compleanno di ciascun figlio, sarà garantito al genitore che non tiene con sé i figli durante quel giorno di trascorrere con loro almeno una parte della giornata, da comunicare la settimana precedente all'altro genitore.
10.) Durante gli eventi particolari della vita dei figli minori (es. comunione, cresima…) i genitori si impegnano a garantire agli stessi la presenza di entrambi, durante la cerimonia e/o l'evento e durante i relativi festeggiamenti;
11.) a titolo di contributo al mantenimento dei figli il SI. verserà alla SI.ra , entro il Per_1 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano. Tutte le spese per i mezzi di trasporto pubblico per i minori verranno divise a metà tra i genitori. Le spese straordinarie saranno anticipate dalla SI.ra
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail o whatsapp) all'altro Pt_1 genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro e non oltre 30 giorni e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
12.) l'assegno unico sarà percepito in via esclusiva dalla SI.ra ; Pt_1
13.) Il vestiario dei figli (che sarà acquistato dalla SI.ra con il contributo al mantenimento Pt_1 versato e gli importi di cui all'assegno unico) non verrà più gestito preparando due borse con i rispettivi cambi per i giorni di permanenza presso il padre ma ciascun genitore è dotato di un armadio contenente
i vestiti di entrambi i bambini necessari ad ogni loro eSIenza. Il SI. dà atto di aver già ricevuto Per_1
3 dalla SI.ra un numero di vestiti per entrambi i figli sufficienti a ricoprire ogni eSIenza degli Pt_1 stessi per la stagione invernale. A fine febbraio la SI.ra consegnerà al SI. il vestiario Pt_1 Per_1 necessario per la stagione primaverile/estiva, salvo sempre il diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore deve provvedere a mantenere nell'armadio presso la propria abitazione un numero sufficiente di vestiti dei figli puliti ed utilizzabili dagli stessi. I costi dei capi di abbigliamento necessari a particolari contesti ed eSIenze (a titolo di esempio: abbigliamento termico per soggiorni in montagna;
scarpe per praticare il calcio;
corredo scolastico…) ed ogni altro capo di abbigliamento escluso dal contributo ordinario di mantenimento secondo il Protocollo di Milano, verranno sostenuti nella misura del 50% a genitore;
14.) Ad entrambi i genitori è garantito un contatto telefonico al giorno con i figli, preferibilmente nella fascia serale. Nei casi di pernottamento presso altre abitazioni non di familiari noti e/o spostamenti lunghi, la circostanza verrà comunicata all'altro genitore;
15.) per quanto concerne le deleghe scolastiche ciascun genitore, stante l'affido condiviso dei figli, è libero di conferire delega alle persone di propria fiducia. Qualora l'Istituto scolastico richieda firma congiunta da parte dei genitori delle deleghe, ciascun genitore si impegna sin d'ora ad esprimere il proprio consenso al conferimento della delega alla persona di fiducia indicata dall'altro, sottoscrivendo il relativo modulo.
16.) i genitori si impegnano ad avere un dialogo sereno sia tra di loro, sia davanti ai figli evitando soprattutto discussioni in loro presenza e mantenendo un atteggiamento rispettoso a vicenda. Le comunicazioni saranno telefoniche e via whatsapp. Entrambi i genitori si impegnano a rispondere entro tempi congrui e utili all'altro genitore per ogni eSIenza riguardante i figli.
17.) I genitori si impegnano a scegliere un centro o un singolo professionista pubblico che offra un sostegno psicologico ai figli, sempre che il professionista ritenga che sia necessario o quantomeno utile per uno o entrambi i figli seguire un percorso psicologico;
La spesa straordinaria verrà sostenuta nella misura del 50% da ciascun genitore.
18.) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e non avanzano richieste di assegno di mantenimento.
19.) Spese legali compensate.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
4 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato il 04.11.2023 la SI.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Per_ il SI. , l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con CP_1 Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e con esercizio congiunto per le questioni di maggiore interesse (istruzione, educazione e salute), con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita in Locate di Triulzi (MI) alla via Leoncavallo n. 13; la disposizione del piano genitoriale per la frequentazione e gestione dei minori come allegato;
la corresponsione alla ricorrente di € 500,00 mensili
(€ 250,00 a figlio) quale contributo al mantenimento a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la percezione in misura del 100% dell'assegno unico familiare in capo alla ricorrente;
che il Tribunale prendesse atto che le parti hanno definito e regolato i loro rapporti patrimoniali ad eccezione del conto corrente cointestato c/c n. 01999/1000/00006521 presso Intesa SanPaolo, che dovrà essere estinto presentandosi congiuntamente presso l'Istituto di credito entro 15 giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- i SI.ri e hanno contratto matrimonio concordatario il 14.08.2008 in Parte_1 CP_1
SA NI (RC), con atto trascritto nei Registri del predetto Comune n. 21 parte iI serie A anno 2008
e si sono separati con decreto di omologa n. 5799/2022 depositato il 06.05.2022. Dall'unione sono nati i due figli e Per_1 Per_3
- con l'accordo di separazione, omologato da questo Tribunale con decreto n. 5977/22 del 6/05/2022, i coniugi hanno stabilito l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, un dettagliato regime di visite paterne, che il padre versasse un contributo al mantenimento di € 500,00 al mese (€ 250,00 a figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico sarebbe stato percepito per intero dalla ricorrente;
- la casa coniugale, in comproprietà al 50% ciascuno, è stata venduta e le somme residuanti le spese sostenute per la procedura sono state equamente divise tra le parti;
- l'autovettura Ford Focus tg EB954PC è stata attribuita alla ricorrente, l'autovettura Ford Costum tg
FC790EB al resistente;
- la SI.ra risiede con i figli minori in Locate di Triulzi alla via Leoncavallo n. 13 in un immobile Pt_1 di sua proprietà;
- la ricorrente lavora presso Klinger Italia s.p.a. con un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- la ricorrente è cointestataria con il resistente di un c/c presso Intesa Sanpaolo, di cui ha chiesto
5 l'estinzione;
- nonostante la predisposizione di un piano genitoriale in sede di separazione, il padre non è riuscito spesso a tenere fede agli impegni presi, ad esempio mancando di accompagnare i figli agli impegni sportivi o extra scolastici. Tale situazione ha creato delle difficoltà alla ricorrente, in quanto ha dovuto rendersi disponibile anche nelle giornate di spettanza paterna. Inoltre, il SI. non ha mai reso nota Per_1 la propria residenza, o il luogo in cui ha portato i minori in vacanza.
2. La SI.ra ha depositato memorie ex art. 473 bis. 17 comma I c.p.c., ove ha dato atto che nelle Pt_1 more del procedimento i coniugi hanno avviato il percorso di mediazione familiare, non portato a termine, presso l'ufficio del Comune di Locate di Triulzi.
All'udienza del 13.02.2024 parte ricorrente è comparsa personalmente, nessuno è comparso per parte resistente. Il Collegio ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso al resistente, rinviando all'udienza del 14.06.2024, per la quale ha altresì disposto l'ascolto del minore . Per_1
Il 13.03.2024 parte ricorrente ha depositato una istanza urgente ex art. 473 bis. 15 c.p.c.. L'istanza è stata rigettata con provvedimento del 19.03.2024.
3. Con comparsa di risposta il 14.05.2024 si è costituito il SI. chiedendo il rigetto delle CP_1 domande di controparte, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il resistente ha chiesto l'accertamento che la condotta della SI.ra integri una forma di alienazione Pt_1 parentale e violazione della libera genitorialità del resistente;
l'affido congiunto della prole con collocamento prevalente presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne, per quanto concerne il vestiario e le telefonate come prospettati nella comparsa di costituzione;
la corresponsione di € 500,00 al mese (€ 250,00 a figlio) come contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rendendosi disponibile ad intraprendere e continuare i percorsi di sostegno alla genitorialità.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 commi I, II e III c.p.c..
Il 04.06.2024 il Collegio, ritenuta la necessità di ascoltare le parti, ha anticipato all'11.06.2024 l'udienza del 14.06.2024.
All'udienza del 11.06.2024 vengono sentite le parti. In tale sede la SI.ra ha dichiarato “… I Pt_1 ragazzi vedono il papà regolarmente. Le condizioni di separazione non sono state rispettate dal SI.
, a partire dal luogo in cui portava i figli, che non mi comunicava. Le stesse frequentazioni erano Per_1 difficoltose a causa degli imprevisti ricorrenti del padre. I bambini non sono sereni, soprattutto il grande, che soffre parecchio…”. Il SI. ha dichiarato “… Ho notato anche io che ci sono delle sofferenze Per_1 nei miei figli, forse dipendenti da alcuni atteggiamenti della madre.”. Le parti hanno insistito sulle conclusioni presentate. Il Collegio ha revocato l'ascolto del minore previsto per il 14.06.2024 e si è
6 riservato.
A scioglimento della riserva il Collegio ha disposto che entro il 25.10.2024 il Servizio Sociale del
Comune di Locate di Triulzi trasmettesse una relazione sul nucleo familiare, con riguardo al percorso psicologico precedentemente intrapreso, e poi interrotto, dal minore ed ha fissato l'ascolto di Per_1 quest'ultimo per il 29.10.2024, delegando la giudice relatrice.
Il 25.10.2024 i Servizi hanno depositato una relazione di aggiornamento.
All'udienza del 29.10.2024 è stato ascoltato il minore il quale ha dichiarato “… Questioni in Per_1 sospeso con papà non ne ho, anche perché ho sempre evitato di parlare con lui di qualcosa che non andava bene, ma ad esempio in passato litigavamo anche per sciocchezze, ad esempio prendere il borsone o i libri la sera da mamma;
alla fine mi innervosivo anche io ed andavo da mamma;
ora ho iniziato a dare meno peso alle discussioni perché quelle sui libri o sul borsone del calcio sono proprio inutili. Anche mia mamma ha iniziato a dare poco peso a queste cose. Del rapporto con papà ne avevo parlato con mamma perché è capitato che avessi litigato con lui la sera e poi andavo da mamma nei giorni di spettanza di papà e lei mi chiedeva il perché, così come soluzione abbiamo cercato di dare meno peso a questi avvenimenti e così facendo ci sono meno discussioni. Così ci sono ancora dei problemi ma meno di prima …” e “… quanto al rapporto tra mamma e papà posso dire che non litigano più, ma penso che questo non litigare derivi dal dare meno peso alle discussioni inutili e dal cercare di far star meglio me e mia sorella…”.
All'esito, dato il complessivo miglioramento della relazione tra i genitori e preso atto della pendenza di trattative per l'individuazione di conclusioni congiunte, ha rinviato all'udienza del 18.12.2024 per la verifica dell'accordo.
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno chiesto concordemente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. La Giudice ha quindi rinviato all'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
All'udienza del 21.01.2025 il Collegio, preso atto delle note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, sussistendone i presupposti, in quanto risulta provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con decreto di omologazione n. 5799/2022 del
29.04.2022 e depositata il 06.05.2022 emessa dal Tribunale di Lodi.
Sin dalla pronuncia di separazione non vi è stata riconciliazione tra le parti, che non hanno ripreso la
7 convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Sono pertanto decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di Parte_1
e contratto il 14.08.2008 in SA NI (RC), con conseguente comunicazione
[...] CP_1 della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
5. La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Per_ L'ascolto della figlia minore deve ritenersi manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della minore (di anni 10).
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
5. Le spese di lite devono essere compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la SI.ra Parte_1
e il SI. contratto il 14.08. 2008 in SA Jonico (RC), regolarmente trascritto nei registri CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune con atto n. 21 parte II serie A anno 2008. Il decreto di omologa di separazione è il n. 5799/2022 del 29.04.2022 depositato il 06.05.2022;
2) dispone l'affido congiunto ai genitori dei figli e , con residenza e Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre in Locate di Triulzi (MI) alla via Leoncavallo n. 13;
3) dispone che il padre abbia il seguente diritto di visita: ogni martedì, recuperando ambedue i figli presso l'abitazione materna intorno alle ore 18.00, con cena e pernottamento incluso;
ogni mercoledì, recuperando ambedue i figli presso l'abitazione materna intorno alle ore 18.00. Fatto salvo che, fino a quando il mercoledì (o in altro eventuale giorno di spettanza del padre) il minore svolgerà Persona_1 gli allenamenti di calcio e la minore lezioni di danza, il padre recupererà direttamente Persona_2
Per_
al termine degli allenamenti di calcio e al termine della danza, per la cena ed il Per_1 pernottamento presso il padre (mentre, sarà la madre ad accompagnare i minori agli impegni extrascolastici); nei predetti giorni il padre si occuperà di accompagnare i figli a scuola l'indomani. I figli trascorreranno col padre e con la madre i week end in via alternata: il SI. recupererà i figli al Per_1 venerdì presso l'abitazione materna intorno alle ore 18.00 e, in ogni caso, al termine degli impegni anche
8 extra scolastici dei figli passando a prendere i figli direttamente dove si trovano i minori (mentre, sarà la madre ad accompagnare i minori agli impegni extrascolastici), per la cena ed il pernottamento presso il padre. Il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna intorno alle ore 21.00 della domenica.
Sempre salva la volontà dei ragazzi di stare più ore nei predetti giorni di spettanza col padre, con congruo preavviso;
4) dispone che per le vacanze estive ciascun genitore tenga con sé i figli per 2 settimane consecutive nel mese di agosto, alternando il primo periodo (01/15 agosto) ed il secondo periodo (16/31 agosto). Per
l'anno 2025, i figli minori trascorreranno dal 1° agosto al 15 agosto con la madre e dal 16 agosto al 31 agosto con il padre, alternando i periodi di permanenza per gli anni successivi come sopra indicato.
Ciascun genitore avrà la possibilità di effettuare un'altra settimana di vacanza, nell'arco delle vacanze scolastiche estive dei minori, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno, esclusi i periodi di permanenza con l'altro genitore del mese di agosto e, in ogni caso, senza la possibilità di sostituire il periodo di spettanza del mese di agosto con la settimana di vacanza programmata per altri periodi estivi;
5) dispone che i genitori si comunichino reciprocamente i luoghi di vacanza in cui si trovano i figli, indicando altresì un recapito telefonico utile per contattare gli stessi e l'altro genitore;
6) dispone che nelle vacanze natalizie, i genitori si alternino i periodi dalla fine della scuola fino al 31 dicembre a pranzo e dal 31 dicembre primo pomeriggio fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Per
l'anno 2024, i figli minori trascorreranno dalla fine della scuola fino al 31 dicembre a pranzo con il padre e dal 31 dicembre primo pomeriggio al termine delle vacanze scolastiche natalizie con la madre, alternando i periodi di permanenza per gli anni successivi come sopra indicato. In ogni caso, sarà garantito a ciascun genitore di trascorrere con i figli minori almeno il pranzo o la cena dei giorni della
Vigilia di Natale, di Natale e di Santo Stefano, da concordare durante la settimana precedente con il genitore presso cui si troveranno i figli durante il periodo natalizio. Per l'anno 2024 le parti hanno concordato quanto segue: il Sig. recupererà i figli alle ore 18.00 del 23 dicembre presso Per_1
l'abitazione della madre, i ragazzi faranno poi la cena della Vigilia dalla madre che li riaccompagnerà a casa del padre intorno alle 23.00; al pranzo di Natale i ragazzi saranno dal padre mentre faranno la cena dalla madre, ivi pernotteranno e faranno altresì il pranzo di Santo Stefano, poi dal pomeriggio del 26 dicembre staranno dal padre fino al 31 dicembre primo pomeriggio;
7) dispone che le vacanze scolastiche pasquali siano in via alternata annuale fra i genitori. Per l'anno
2025, i figli minori trascorreranno il periodo di vacanze scolastiche pasquali presso il padre, alternando i periodi di permanenza per gli anni successivi come sopra indicato. L'anno in cui i minori trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali con la madre, il padre potrà stare con i minori per il pranzo di Pasqua o per il pranzo o la cena del Lunedì dell'Angelo;
9 8) dispone che durante i vari ponti scolastici e le altre festività i figli permangano presso il genitore che li terrà con sé durante il week-end adiacente al ponte;
9) dispone che durante i giorni del compleanno di ciascun figlio, sia garantito al genitore che non tiene con sé i figli durante quel giorno di trascorrere con loro almeno una parte della giornata, da comunicare la settimana precedente all'altro genitore;
10) prende atto che durante gli eventi particolari della vita dei figli minori (es. comunione, cresima…)
i genitori si impegnino a garantire agli stessi la presenza di entrambi, durante la cerimonia e/o l'evento e durante i relativi festeggiamenti;
11) dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra € 500,00 (€ 250,00 a figlio) a titolo di Per_1 Pt_1 contributo al mantenimento per i minori entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano. Tutte le spese per i mezzi di trasporto pubblico per i minori verranno divise a metà tra i genitori. Le spese straordinarie saranno anticipate dalla SI.ra il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail o Pt_1 whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro e non oltre 30 giorni e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
12) prende atto che l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla SI.ra Pt_1
13) prende atto che il vestiario dei figli (che sarà acquistato dalla SI.ra con il contributo al Pt_1 mantenimento versato e gli importi di cui all'assegno unico) non venga più gestito preparando due borse con i rispettivi cambi per i giorni di permanenza presso il padre ma ciascun genitore sia dotato di un armadio contenente i vestiti di entrambi i bambini necessari ad ogni loro eSIenza. Il SI. dà atto Per_1 di aver già ricevuto dalla SI.ra un numero di vestiti per entrambi i figli sufficienti a ricoprire Pt_1 ogni eSIenza degli stessi per la stagione invernale. A fine febbraio la SI.ra consegnerà al SI. Pt_1
il vestiario necessario per la stagione primaverile/estiva, salvo sempre il diverso accordo tra le Per_1 parti. Ciascun genitore deve provvedere a mantenere nell'armadio presso la propria abitazione un numero sufficiente di vestiti dei figli puliti ed utilizzabili dagli stessi. I costi dei capi di abbigliamento necessari a particolari contesti ed eSIenze (a titolo di esempio: abbigliamento termico per soggiorni in montagna;
scarpe per praticare il calcio;
corredo scolastico…) ed ogni altro capo di abbigliamento escluso dal contributo ordinario di mantenimento secondo il Protocollo di Milano, verranno sostenuti nella misura del 50% a genitore;
14) prende atto che ad entrambi i genitori sia garantito un contatto telefonico al giorno con i figli, preferibilmente nella fascia serale. Nei casi di pernottamento presso altre abitazioni non di familiari noti e/o spostamenti lunghi, la circostanza verrà comunicata all'altro genitore;
15) prende atto che per quanto concerne le deleghe scolastiche ciascun genitore, stante l'affido condiviso
10 dei figli, è libero di conferire delega alle persone di propria fiducia. Qualora l'Istituto scolastico richieda firma congiunta da parte dei genitori delle deleghe, ciascun genitore si impegna sin d'ora ad esprimere il proprio consenso al conferimento della delega alla persona di fiducia indicata dall'altro, sottoscrivendo il relativo modulo;
16) prende atto che i genitori si impegnano ad avere un dialogo sereno sia tra di loro, sia davanti ai figli evitando soprattutto discussioni in loro presenza e mantenendo un atteggiamento rispettoso a vicenda.
Le comunicazioni saranno telefoniche e via WhatsApp. Entrambi i genitori si impegnano a rispondere entro tempi congrui e utili all'altro genitore per ogni eSIenza riguardante i figli;
17) prende atto che i genitori si impegnano a scegliere un centro o un singolo professionista pubblico che offra un sostegno psicologico ai figli, sempre che il professionista ritenga che sia necessario o quantomeno utile per uno o entrambi i figli seguire un percorso psicologico;
La spesa straordinaria verrà sostenuta nella misura del 50% da ciascun genitore;
18) prende atto che la SI.ra e il SI. si dichiarano economicamente Pt_1 Pt_1 CP_1 autosufficienti e non avanzano richieste di assegno di mantenimento;
19) compensa le spese di lite, stante l'accordo raggiunto.
20) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA NI (RC) di procedere alle annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000 ed alle altre incombenze di legge.
Così deciso in Lodi, nella Camera di ConSIlio del 28.01.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di ConSIlio, in persona delle SInore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Nella causa iscritta al n. r.g. 2752/2023 promossa da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio delle avv.te Claudia Foschelli (c.f. ) e Eleonora C.F._2
Gabba (c.f. in Voghera (PV), alla via Mazzini n. 40; C.F._3
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato CP_1 C.F._4 presso lo studio dell'avv. Guido Grignani (c.f. ) in Melegnano (MI), alla via C.F._5
Marconi n. 5;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70
e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.., che qui integralmente si riportano:
“1.) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SIg.
(13.1.84) e (10.1.83) in data 14.8.2008 a SA NI (RC) Milanese Parte_1 CP_1
e ordinare le conseguenti annotazioni e trascrizioni sui registri dello Stato Civile;
2.) affidare congiuntamente ai genitori i figli (11.11.10) e (21.8.14) che Persona_1 Persona_2 avranno residenza e collocazione prevalente presso la madre SI.ra in Locate di Parte_1
Triulzi, Via Leoncavallo n. 13;
3.) il padre avrà il seguente diritto di visita: ogni martedì, recuperando ambedue i figli presso
l'abitazione materna intorno alle ore 18, con cena e pernottamento incluso;
ogni mercoledì, recuperando ambedue i figli presso l'abitazione materna intorno alle ore 18. Fatto salvo che, fino a quando il mercoledì (o in altro eventuale giorno di spettanza del padre) il minore svolgerà gli Persona_1 allenamenti di calcio e la minore lezioni di danza, il padre recupererà direttamente Persona_2 Per_1
Per_ al termine degli allenamenti di calcio e al termine della danza, per la cena ed il pernottamento presso il padre (mentre, sarà la madre ad accompagnare i minori agli impegni extrascolastici); nei predetti giorni il padre si occuperà di accompagnare i figli a scuola l'indomani. I figli trascorreranno col padre e con la madre i week end in via alternata: il SI. recupererà i figli al venerdì presso Per_1
l'abitazione materna intorno alle ore 18.00 e, in ogni caso, al termine degli impegni anche extra scolastici dei figli passando a prendere i figli direttamente dove si trovano i minori (mentre, sarà la madre ad accompagnare i minori agli impegni extrascolastici), per la cena ed il pernottamento presso il padre. Il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna intorno alle ore 21.00 della domenica.
Sempre salva la volontà dei ragazzi di stare più ore nei predetti giorni di spettanza col padre, con congruo preavviso.
4.) per le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé i figli per 2 settimane consecutive nel mese di agosto, alternando il primo periodo (1/15 agosto) ed il secondo periodo (16/31 agosto). Per l'anno 2025,
i figli minori trascorreranno dal 1° agosto al 15 agosto con la madre e dal 16 agosto al 31 agosto con il padre, alternando i periodi di permanenza per gli anni successivi come sopra indicato. Ciascun genitore avrà la possibilità di effettuare un'altra settimana di vacanza, nell'arco delle vacanze scolastiche estive dei minori, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno, esclusi i periodi di permanenza con l'altro genitore del mese di agosto e, in ogni caso, senza la possibilità di sostituire il periodo di spettanza del mese di agosto con la settimana di vacanza programmata per altri periodi estivi.
5.) I genitori si comunicheranno reciprocamente i luoghi di vacanza in cui si trovano i figli, indicando altresì un recapito telefonico utile per contattare gli stessi e l'altro genitore;
6.) Nelle vacanze natalizie, i genitori si alterneranno i periodi dalla fine della scuola fino al 31 dicembre
a pranzo e dal 31 dicembre primo pomeriggio fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Per l'anno 2024,
i figli minori trascorreranno dalla fine della scuola fino al 31 dicembre a pranzo con il padre e dal 31 dicembre primo pomeriggio al termine delle vacanze scolastiche natalizie con la madre, alternando i periodi di permanenza per gli anni successivi come sopra indicato. In ogni caso, sarà garantito a ciascun
2 genitore di trascorrere con i figli minori almeno il pranzo o la cena dei giorni della Vigilia di Natale, di
Natale e di Santo Stefano, da concordare durante la settimana precedente con il genitore presso cui si troveranno i figli durante il periodo natalizio. Per l'anno 2024 le parti hanno concordato quanto segue: il Sig. recupererà i figli alle ore 18.00 del 23 dicembre presso l'abitazione della madre, i ragazzi Per_1 faranno poi la cena della Vigilia dalla madre che li riaccompagnerà a casa del padre intorno alle 23.00; al pranzo di Natale i ragazzi saranno dal padre mentre faranno la cena dalla madre, ivi pernotteranno
e faranno altresì il pranzo di Santo Stefano, poi dal pomeriggio del 26 dicembre staranno dal padre fino al 31 dicembre primo pomeriggio;
7.) Le vacanze scolastiche pasquali saranno in via alternata annuale fra i genitori. Per l'anno 2025, i figli minori trascorreranno il periodo di vacanze scolastiche pasquali presso il padre, alternando i periodi di permanenza per gli anni successivi come sopra indicato. L'anno in cui i minori trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali con la madre, il padre potrà stare con i minori per il pranzo di Pasqua
o per il pranzo o la cena del Lunedì dell'Angelo.
8.) Durante i vari ponti scolastici e le altre festività i figli permarranno presso il genitore che li terrà con sé durante il week-end adiacente al ponte.
9.) Durante i giorni del compleanno di ciascun figlio, sarà garantito al genitore che non tiene con sé i figli durante quel giorno di trascorrere con loro almeno una parte della giornata, da comunicare la settimana precedente all'altro genitore.
10.) Durante gli eventi particolari della vita dei figli minori (es. comunione, cresima…) i genitori si impegnano a garantire agli stessi la presenza di entrambi, durante la cerimonia e/o l'evento e durante i relativi festeggiamenti;
11.) a titolo di contributo al mantenimento dei figli il SI. verserà alla SI.ra , entro il Per_1 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano. Tutte le spese per i mezzi di trasporto pubblico per i minori verranno divise a metà tra i genitori. Le spese straordinarie saranno anticipate dalla SI.ra
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail o whatsapp) all'altro Pt_1 genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro e non oltre 30 giorni e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
12.) l'assegno unico sarà percepito in via esclusiva dalla SI.ra ; Pt_1
13.) Il vestiario dei figli (che sarà acquistato dalla SI.ra con il contributo al mantenimento Pt_1 versato e gli importi di cui all'assegno unico) non verrà più gestito preparando due borse con i rispettivi cambi per i giorni di permanenza presso il padre ma ciascun genitore è dotato di un armadio contenente
i vestiti di entrambi i bambini necessari ad ogni loro eSIenza. Il SI. dà atto di aver già ricevuto Per_1
3 dalla SI.ra un numero di vestiti per entrambi i figli sufficienti a ricoprire ogni eSIenza degli Pt_1 stessi per la stagione invernale. A fine febbraio la SI.ra consegnerà al SI. il vestiario Pt_1 Per_1 necessario per la stagione primaverile/estiva, salvo sempre il diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore deve provvedere a mantenere nell'armadio presso la propria abitazione un numero sufficiente di vestiti dei figli puliti ed utilizzabili dagli stessi. I costi dei capi di abbigliamento necessari a particolari contesti ed eSIenze (a titolo di esempio: abbigliamento termico per soggiorni in montagna;
scarpe per praticare il calcio;
corredo scolastico…) ed ogni altro capo di abbigliamento escluso dal contributo ordinario di mantenimento secondo il Protocollo di Milano, verranno sostenuti nella misura del 50% a genitore;
14.) Ad entrambi i genitori è garantito un contatto telefonico al giorno con i figli, preferibilmente nella fascia serale. Nei casi di pernottamento presso altre abitazioni non di familiari noti e/o spostamenti lunghi, la circostanza verrà comunicata all'altro genitore;
15.) per quanto concerne le deleghe scolastiche ciascun genitore, stante l'affido condiviso dei figli, è libero di conferire delega alle persone di propria fiducia. Qualora l'Istituto scolastico richieda firma congiunta da parte dei genitori delle deleghe, ciascun genitore si impegna sin d'ora ad esprimere il proprio consenso al conferimento della delega alla persona di fiducia indicata dall'altro, sottoscrivendo il relativo modulo.
16.) i genitori si impegnano ad avere un dialogo sereno sia tra di loro, sia davanti ai figli evitando soprattutto discussioni in loro presenza e mantenendo un atteggiamento rispettoso a vicenda. Le comunicazioni saranno telefoniche e via whatsapp. Entrambi i genitori si impegnano a rispondere entro tempi congrui e utili all'altro genitore per ogni eSIenza riguardante i figli.
17.) I genitori si impegnano a scegliere un centro o un singolo professionista pubblico che offra un sostegno psicologico ai figli, sempre che il professionista ritenga che sia necessario o quantomeno utile per uno o entrambi i figli seguire un percorso psicologico;
La spesa straordinaria verrà sostenuta nella misura del 50% da ciascun genitore.
18.) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e non avanzano richieste di assegno di mantenimento.
19.) Spese legali compensate.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
4 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato il 04.11.2023 la SI.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Per_ il SI. , l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con CP_1 Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e con esercizio congiunto per le questioni di maggiore interesse (istruzione, educazione e salute), con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita in Locate di Triulzi (MI) alla via Leoncavallo n. 13; la disposizione del piano genitoriale per la frequentazione e gestione dei minori come allegato;
la corresponsione alla ricorrente di € 500,00 mensili
(€ 250,00 a figlio) quale contributo al mantenimento a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la percezione in misura del 100% dell'assegno unico familiare in capo alla ricorrente;
che il Tribunale prendesse atto che le parti hanno definito e regolato i loro rapporti patrimoniali ad eccezione del conto corrente cointestato c/c n. 01999/1000/00006521 presso Intesa SanPaolo, che dovrà essere estinto presentandosi congiuntamente presso l'Istituto di credito entro 15 giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- i SI.ri e hanno contratto matrimonio concordatario il 14.08.2008 in Parte_1 CP_1
SA NI (RC), con atto trascritto nei Registri del predetto Comune n. 21 parte iI serie A anno 2008
e si sono separati con decreto di omologa n. 5799/2022 depositato il 06.05.2022. Dall'unione sono nati i due figli e Per_1 Per_3
- con l'accordo di separazione, omologato da questo Tribunale con decreto n. 5977/22 del 6/05/2022, i coniugi hanno stabilito l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, un dettagliato regime di visite paterne, che il padre versasse un contributo al mantenimento di € 500,00 al mese (€ 250,00 a figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico sarebbe stato percepito per intero dalla ricorrente;
- la casa coniugale, in comproprietà al 50% ciascuno, è stata venduta e le somme residuanti le spese sostenute per la procedura sono state equamente divise tra le parti;
- l'autovettura Ford Focus tg EB954PC è stata attribuita alla ricorrente, l'autovettura Ford Costum tg
FC790EB al resistente;
- la SI.ra risiede con i figli minori in Locate di Triulzi alla via Leoncavallo n. 13 in un immobile Pt_1 di sua proprietà;
- la ricorrente lavora presso Klinger Italia s.p.a. con un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- la ricorrente è cointestataria con il resistente di un c/c presso Intesa Sanpaolo, di cui ha chiesto
5 l'estinzione;
- nonostante la predisposizione di un piano genitoriale in sede di separazione, il padre non è riuscito spesso a tenere fede agli impegni presi, ad esempio mancando di accompagnare i figli agli impegni sportivi o extra scolastici. Tale situazione ha creato delle difficoltà alla ricorrente, in quanto ha dovuto rendersi disponibile anche nelle giornate di spettanza paterna. Inoltre, il SI. non ha mai reso nota Per_1 la propria residenza, o il luogo in cui ha portato i minori in vacanza.
2. La SI.ra ha depositato memorie ex art. 473 bis. 17 comma I c.p.c., ove ha dato atto che nelle Pt_1 more del procedimento i coniugi hanno avviato il percorso di mediazione familiare, non portato a termine, presso l'ufficio del Comune di Locate di Triulzi.
All'udienza del 13.02.2024 parte ricorrente è comparsa personalmente, nessuno è comparso per parte resistente. Il Collegio ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso al resistente, rinviando all'udienza del 14.06.2024, per la quale ha altresì disposto l'ascolto del minore . Per_1
Il 13.03.2024 parte ricorrente ha depositato una istanza urgente ex art. 473 bis. 15 c.p.c.. L'istanza è stata rigettata con provvedimento del 19.03.2024.
3. Con comparsa di risposta il 14.05.2024 si è costituito il SI. chiedendo il rigetto delle CP_1 domande di controparte, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il resistente ha chiesto l'accertamento che la condotta della SI.ra integri una forma di alienazione Pt_1 parentale e violazione della libera genitorialità del resistente;
l'affido congiunto della prole con collocamento prevalente presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne, per quanto concerne il vestiario e le telefonate come prospettati nella comparsa di costituzione;
la corresponsione di € 500,00 al mese (€ 250,00 a figlio) come contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rendendosi disponibile ad intraprendere e continuare i percorsi di sostegno alla genitorialità.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 commi I, II e III c.p.c..
Il 04.06.2024 il Collegio, ritenuta la necessità di ascoltare le parti, ha anticipato all'11.06.2024 l'udienza del 14.06.2024.
All'udienza del 11.06.2024 vengono sentite le parti. In tale sede la SI.ra ha dichiarato “… I Pt_1 ragazzi vedono il papà regolarmente. Le condizioni di separazione non sono state rispettate dal SI.
, a partire dal luogo in cui portava i figli, che non mi comunicava. Le stesse frequentazioni erano Per_1 difficoltose a causa degli imprevisti ricorrenti del padre. I bambini non sono sereni, soprattutto il grande, che soffre parecchio…”. Il SI. ha dichiarato “… Ho notato anche io che ci sono delle sofferenze Per_1 nei miei figli, forse dipendenti da alcuni atteggiamenti della madre.”. Le parti hanno insistito sulle conclusioni presentate. Il Collegio ha revocato l'ascolto del minore previsto per il 14.06.2024 e si è
6 riservato.
A scioglimento della riserva il Collegio ha disposto che entro il 25.10.2024 il Servizio Sociale del
Comune di Locate di Triulzi trasmettesse una relazione sul nucleo familiare, con riguardo al percorso psicologico precedentemente intrapreso, e poi interrotto, dal minore ed ha fissato l'ascolto di Per_1 quest'ultimo per il 29.10.2024, delegando la giudice relatrice.
Il 25.10.2024 i Servizi hanno depositato una relazione di aggiornamento.
All'udienza del 29.10.2024 è stato ascoltato il minore il quale ha dichiarato “… Questioni in Per_1 sospeso con papà non ne ho, anche perché ho sempre evitato di parlare con lui di qualcosa che non andava bene, ma ad esempio in passato litigavamo anche per sciocchezze, ad esempio prendere il borsone o i libri la sera da mamma;
alla fine mi innervosivo anche io ed andavo da mamma;
ora ho iniziato a dare meno peso alle discussioni perché quelle sui libri o sul borsone del calcio sono proprio inutili. Anche mia mamma ha iniziato a dare poco peso a queste cose. Del rapporto con papà ne avevo parlato con mamma perché è capitato che avessi litigato con lui la sera e poi andavo da mamma nei giorni di spettanza di papà e lei mi chiedeva il perché, così come soluzione abbiamo cercato di dare meno peso a questi avvenimenti e così facendo ci sono meno discussioni. Così ci sono ancora dei problemi ma meno di prima …” e “… quanto al rapporto tra mamma e papà posso dire che non litigano più, ma penso che questo non litigare derivi dal dare meno peso alle discussioni inutili e dal cercare di far star meglio me e mia sorella…”.
All'esito, dato il complessivo miglioramento della relazione tra i genitori e preso atto della pendenza di trattative per l'individuazione di conclusioni congiunte, ha rinviato all'udienza del 18.12.2024 per la verifica dell'accordo.
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno chiesto concordemente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. La Giudice ha quindi rinviato all'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
All'udienza del 21.01.2025 il Collegio, preso atto delle note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, sussistendone i presupposti, in quanto risulta provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con decreto di omologazione n. 5799/2022 del
29.04.2022 e depositata il 06.05.2022 emessa dal Tribunale di Lodi.
Sin dalla pronuncia di separazione non vi è stata riconciliazione tra le parti, che non hanno ripreso la
7 convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Sono pertanto decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di Parte_1
e contratto il 14.08.2008 in SA NI (RC), con conseguente comunicazione
[...] CP_1 della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
5. La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Per_ L'ascolto della figlia minore deve ritenersi manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della minore (di anni 10).
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
5. Le spese di lite devono essere compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la SI.ra Parte_1
e il SI. contratto il 14.08. 2008 in SA Jonico (RC), regolarmente trascritto nei registri CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune con atto n. 21 parte II serie A anno 2008. Il decreto di omologa di separazione è il n. 5799/2022 del 29.04.2022 depositato il 06.05.2022;
2) dispone l'affido congiunto ai genitori dei figli e , con residenza e Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre in Locate di Triulzi (MI) alla via Leoncavallo n. 13;
3) dispone che il padre abbia il seguente diritto di visita: ogni martedì, recuperando ambedue i figli presso l'abitazione materna intorno alle ore 18.00, con cena e pernottamento incluso;
ogni mercoledì, recuperando ambedue i figli presso l'abitazione materna intorno alle ore 18.00. Fatto salvo che, fino a quando il mercoledì (o in altro eventuale giorno di spettanza del padre) il minore svolgerà Persona_1 gli allenamenti di calcio e la minore lezioni di danza, il padre recupererà direttamente Persona_2
Per_
al termine degli allenamenti di calcio e al termine della danza, per la cena ed il Per_1 pernottamento presso il padre (mentre, sarà la madre ad accompagnare i minori agli impegni extrascolastici); nei predetti giorni il padre si occuperà di accompagnare i figli a scuola l'indomani. I figli trascorreranno col padre e con la madre i week end in via alternata: il SI. recupererà i figli al Per_1 venerdì presso l'abitazione materna intorno alle ore 18.00 e, in ogni caso, al termine degli impegni anche
8 extra scolastici dei figli passando a prendere i figli direttamente dove si trovano i minori (mentre, sarà la madre ad accompagnare i minori agli impegni extrascolastici), per la cena ed il pernottamento presso il padre. Il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna intorno alle ore 21.00 della domenica.
Sempre salva la volontà dei ragazzi di stare più ore nei predetti giorni di spettanza col padre, con congruo preavviso;
4) dispone che per le vacanze estive ciascun genitore tenga con sé i figli per 2 settimane consecutive nel mese di agosto, alternando il primo periodo (01/15 agosto) ed il secondo periodo (16/31 agosto). Per
l'anno 2025, i figli minori trascorreranno dal 1° agosto al 15 agosto con la madre e dal 16 agosto al 31 agosto con il padre, alternando i periodi di permanenza per gli anni successivi come sopra indicato.
Ciascun genitore avrà la possibilità di effettuare un'altra settimana di vacanza, nell'arco delle vacanze scolastiche estive dei minori, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno, esclusi i periodi di permanenza con l'altro genitore del mese di agosto e, in ogni caso, senza la possibilità di sostituire il periodo di spettanza del mese di agosto con la settimana di vacanza programmata per altri periodi estivi;
5) dispone che i genitori si comunichino reciprocamente i luoghi di vacanza in cui si trovano i figli, indicando altresì un recapito telefonico utile per contattare gli stessi e l'altro genitore;
6) dispone che nelle vacanze natalizie, i genitori si alternino i periodi dalla fine della scuola fino al 31 dicembre a pranzo e dal 31 dicembre primo pomeriggio fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Per
l'anno 2024, i figli minori trascorreranno dalla fine della scuola fino al 31 dicembre a pranzo con il padre e dal 31 dicembre primo pomeriggio al termine delle vacanze scolastiche natalizie con la madre, alternando i periodi di permanenza per gli anni successivi come sopra indicato. In ogni caso, sarà garantito a ciascun genitore di trascorrere con i figli minori almeno il pranzo o la cena dei giorni della
Vigilia di Natale, di Natale e di Santo Stefano, da concordare durante la settimana precedente con il genitore presso cui si troveranno i figli durante il periodo natalizio. Per l'anno 2024 le parti hanno concordato quanto segue: il Sig. recupererà i figli alle ore 18.00 del 23 dicembre presso Per_1
l'abitazione della madre, i ragazzi faranno poi la cena della Vigilia dalla madre che li riaccompagnerà a casa del padre intorno alle 23.00; al pranzo di Natale i ragazzi saranno dal padre mentre faranno la cena dalla madre, ivi pernotteranno e faranno altresì il pranzo di Santo Stefano, poi dal pomeriggio del 26 dicembre staranno dal padre fino al 31 dicembre primo pomeriggio;
7) dispone che le vacanze scolastiche pasquali siano in via alternata annuale fra i genitori. Per l'anno
2025, i figli minori trascorreranno il periodo di vacanze scolastiche pasquali presso il padre, alternando i periodi di permanenza per gli anni successivi come sopra indicato. L'anno in cui i minori trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali con la madre, il padre potrà stare con i minori per il pranzo di Pasqua o per il pranzo o la cena del Lunedì dell'Angelo;
9 8) dispone che durante i vari ponti scolastici e le altre festività i figli permangano presso il genitore che li terrà con sé durante il week-end adiacente al ponte;
9) dispone che durante i giorni del compleanno di ciascun figlio, sia garantito al genitore che non tiene con sé i figli durante quel giorno di trascorrere con loro almeno una parte della giornata, da comunicare la settimana precedente all'altro genitore;
10) prende atto che durante gli eventi particolari della vita dei figli minori (es. comunione, cresima…)
i genitori si impegnino a garantire agli stessi la presenza di entrambi, durante la cerimonia e/o l'evento e durante i relativi festeggiamenti;
11) dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra € 500,00 (€ 250,00 a figlio) a titolo di Per_1 Pt_1 contributo al mantenimento per i minori entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano. Tutte le spese per i mezzi di trasporto pubblico per i minori verranno divise a metà tra i genitori. Le spese straordinarie saranno anticipate dalla SI.ra il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail o Pt_1 whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro e non oltre 30 giorni e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
12) prende atto che l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla SI.ra Pt_1
13) prende atto che il vestiario dei figli (che sarà acquistato dalla SI.ra con il contributo al Pt_1 mantenimento versato e gli importi di cui all'assegno unico) non venga più gestito preparando due borse con i rispettivi cambi per i giorni di permanenza presso il padre ma ciascun genitore sia dotato di un armadio contenente i vestiti di entrambi i bambini necessari ad ogni loro eSIenza. Il SI. dà atto Per_1 di aver già ricevuto dalla SI.ra un numero di vestiti per entrambi i figli sufficienti a ricoprire Pt_1 ogni eSIenza degli stessi per la stagione invernale. A fine febbraio la SI.ra consegnerà al SI. Pt_1
il vestiario necessario per la stagione primaverile/estiva, salvo sempre il diverso accordo tra le Per_1 parti. Ciascun genitore deve provvedere a mantenere nell'armadio presso la propria abitazione un numero sufficiente di vestiti dei figli puliti ed utilizzabili dagli stessi. I costi dei capi di abbigliamento necessari a particolari contesti ed eSIenze (a titolo di esempio: abbigliamento termico per soggiorni in montagna;
scarpe per praticare il calcio;
corredo scolastico…) ed ogni altro capo di abbigliamento escluso dal contributo ordinario di mantenimento secondo il Protocollo di Milano, verranno sostenuti nella misura del 50% a genitore;
14) prende atto che ad entrambi i genitori sia garantito un contatto telefonico al giorno con i figli, preferibilmente nella fascia serale. Nei casi di pernottamento presso altre abitazioni non di familiari noti e/o spostamenti lunghi, la circostanza verrà comunicata all'altro genitore;
15) prende atto che per quanto concerne le deleghe scolastiche ciascun genitore, stante l'affido condiviso
10 dei figli, è libero di conferire delega alle persone di propria fiducia. Qualora l'Istituto scolastico richieda firma congiunta da parte dei genitori delle deleghe, ciascun genitore si impegna sin d'ora ad esprimere il proprio consenso al conferimento della delega alla persona di fiducia indicata dall'altro, sottoscrivendo il relativo modulo;
16) prende atto che i genitori si impegnano ad avere un dialogo sereno sia tra di loro, sia davanti ai figli evitando soprattutto discussioni in loro presenza e mantenendo un atteggiamento rispettoso a vicenda.
Le comunicazioni saranno telefoniche e via WhatsApp. Entrambi i genitori si impegnano a rispondere entro tempi congrui e utili all'altro genitore per ogni eSIenza riguardante i figli;
17) prende atto che i genitori si impegnano a scegliere un centro o un singolo professionista pubblico che offra un sostegno psicologico ai figli, sempre che il professionista ritenga che sia necessario o quantomeno utile per uno o entrambi i figli seguire un percorso psicologico;
La spesa straordinaria verrà sostenuta nella misura del 50% da ciascun genitore;
18) prende atto che la SI.ra e il SI. si dichiarano economicamente Pt_1 Pt_1 CP_1 autosufficienti e non avanzano richieste di assegno di mantenimento;
19) compensa le spese di lite, stante l'accordo raggiunto.
20) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA NI (RC) di procedere alle annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000 ed alle altre incombenze di legge.
Così deciso in Lodi, nella Camera di ConSIlio del 28.01.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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