Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 3268/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile
R.G.N. 3268/2023, trattata all'udienza del 2.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3268/2023, posta in deliberazione tra
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Ceccano, Piazza Principe Umberto n. 44, presso lo studio dell'avv. CIOTOLI ANDREINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa e di essere portatore di altre patologie professionali, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (artrosi colonna lombosacrale) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 10% ovvero altra misura accertanda e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione delle CP_1 prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto attività di muratore carpentiere presso ditte diverse;
- che tali mansioni comportano il sollevamento di sacchi di cemento, tavole di legno, malta, mattoni pesanti;
l'uso di strumenti di lavoro quali trapani, frollini, martelli, dettagliatamente descritti nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “artrosi colonna lombosacrale”;
- di aver presentato all' in data 15.11.2022 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate.
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 10% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, precisando che “in particolare, il diniego si fonda sulla considerazione dell'epoca di insorgenza della malattia (riferita “da circa 20 anni”), dell'esposizione professionale (discontinua fino ai primi anni del 2000 come da estratto contributivo e dell'assenza di una CP_3 documentazione probante l'effettiva e concreta esposizione a rischio IDONEO in lavorazione abituale e sistematica .”
Delegata l'istruttoria al G.U.P. Dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso dell'udienza del 2.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti indicati.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste , collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente, ha riferito: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per 30 anni come operai edili, si facevano tutti i lavori, si metteva anche la guaina. Si lavorava 6 giorni a settimana per 8 ore;
l'ho visto sollevare sacchette di cemento che prima pesavano 50 kg, poi 25 kg. Ricordo che una volta rimase bloccato con la schiena. Usava anche martelli penumatici, trapani, frollini;
indossava cuffie e tappi. A volte usava tutto il giorno questi strumenti. Caricava e scaricava sulle spalle il materiale edile. Sollevava anche la guaina, che pesa circa 40 kg, anche cartongesso”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , Testimone_2 fratello del ricorrente, che ha confermato: “Sono il fratello del ricorrente ed abbiamo lavorato insieme per 30 anni per una ditta di Veroli che però ha cambiato vari nomi;
il ricorrente era operaio edile, usava martello pneumatico, mettevamo putrelle, demoliva pavimenti, sollevava secchi di pittura, forati, sacchi di cemento, mattoni, tavole di legno. Usava trapani, martelli, frollini, a volte per poche ore ed altre volte per l'intera giornata. Si lavorava 5 giorni a settimana per 8 ore al giorno. Il carico e lo scarico dei materiali era effettuato manualmente. Le sacchette di cemento prima pesavano 50 kg, poi 25 kg. Con me si è lamentato per problemi alle spalle, alle anche, alle spalle e al cuore”.
All'esito della prova testimoniale, il CTU Dr. Persona_1 concludeva il suo elaborato accertando che: “l'infermità di cui il periziando è risultato portatore è la seguente:
“Spondilodiscoartrosi lombare diffusa con ernia discale L2-L3 associata a discopatie multiple e sofferenza neurogena radicolare cronica rilevata ad esame EMGrafico. Si è verificata una compromissione permanente della validità psico-fisica del soggetto intesa come danno biologico nella misura complessiva del 7 (sette)
% per malattia professionale, a decorrere dalla domanda amministrativa. ai sensi del DL 38/2000, (cod. 204) in relazione ai riferimenti tabellari attualmente in uso.”
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Inoltre nessuna delle parti ha avanzato osservazioni e/o note critiche all'elaborato peritale. Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha accertato la natura professionale delle patologie lamentate.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo di cui all'art. 13 comma 2 lett. a)/b) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 7 %.
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate CP_1 rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data 18/09/2023, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 3268/2023 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la natura professionale malattia contratta dal ricorrente e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica pari al 7% a decorrere dalla domanda amministrativa;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett. a)/b) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione con decorrenza dalla domanda CP_1 amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in euro 1800,00, Pt_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore del dott. , che si liquidano in euro 580,00, Persona_1 oltre accessori.
Frosinone, 19.12.2024
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore