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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/11/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. PA MA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
quale mandataria di rappresentata e Parte_1 Parte_2
difesa dall'Avv. Salvatore D'Angelo,
- appellante -
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Controparte_1
Castioni,
- appellata -
pagina 1 di 9 in punto: appello avverso la sentenza n. 575/2024 del Giudice di Pace di Verona pubblicata in data 29/04/2024,
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite.
Per l'appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della mandataria
[...]
proposta dalla compagnia appellata, per i motivi di cui in narrativa;
Pt_1
Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello, riformare
PARZIALMENTE la sentenza n. 575/2024 resa tra le parti dal Giudice di Pace di
VERONA in persona della Dott. FRANCO GUIDONI, all'esito del giudizio civile rubricato al n. R.G. 4800/2023, laddove il Giudice di primo grado ha statuito che
“compensa le spese di lite”;
Per l'effetto accogliere l'odierno appello e condannare l'appellata a pagare le spese di lite del primo grado tenuto conto dell'attività in fase stragiudiziale, delle spese anticipate quali diritti di segreteria pari ad € 24,90, nonché liquidare il compenso del giudizio di primo grado ai sensi dell'art 1 -11 DM 55/2014 aggiornato con il DM 147/2022, con valori medi o in subordine con valori minimi ed il riconoscimento delle spese di giustizia anticipate pari € 43,00;
Accertare e dichiarare fondato il presente appello e per l'effetto liquidare i compensi spettanti nel presente grado di giudizio, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa;
Salvo ogni ulteriore diritto”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare e assorbente: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione processuale di Parte_1 dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
Nel merito:
pagina 2 di 9 Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 575/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Verona, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da in CP_1 relazione ai fatti di causa;
In ogni caso:
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso ex artt. 316 e 281 decies c.p.c., quale mandataria di Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Verona Parte_2 [...]
al fine di sentire condannare la convenuta compagnia aerea al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di € 250,00, per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 e alla luce della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009, a seguito del ritardo del volo
FR2339, con tratta Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona-Villafranca (VRN) - Aeroporto
di Londra Stansted (STN) del giorno 03/03/2023, ore 14:35. Egli dava atto che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28
(ovvero dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132) era stata soddisfatta, come da verbale di conciliazione negativo prodotto.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda in quanto la stessa non è soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 (né tantomeno al tentativo obbligatorio di negoziazione assistita), ma al tentativo obbligatorio di conciliazione espressamente introdotto in materia di trasporti dalla Legge 118/2022 e, in ogni caso, la procedura è stata esperita avanti ad un pagina 3 di 9 organismo non iscritto nell'elenco degli organismi ADR istituito presso l'Autorità di
Regolazione dei Traporto e, dunque, incompetente;
conseguentemente la condizione di procedibilità non poteva ritenersi soddisfatta. In via subordinata, nel merito, si dichiarava disponibile al riconoscimento della compensazione pecuniaria per complessivi euro 250,00.
Alla prima udienza il Giudice di Pace, al fine di consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione, rinviava all'udienza del 15.04.24.
All'udienza successiva, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza pubblicata in data 29.04.2024, il Giudice di Pace di Verona accoglieva la domanda di compensazione condannando parte convenuta al pagamento di euro 250,00
in favore del ricorrente e compensando le spese di lite atteso che: “il tentativo conciliativo obbligatorio, non rituale per incompetenza territoriale e per difetto di legittimazione nell'Albo – esperito avanti il primo organismo è stato poi effettuato in corso di causa senza alcun risultato”.
Avverso detta sentenza la società ha proposto appello Parte_1
chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
L'appellante lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, che il Giudice di primo grado ha erroneamente compensato le spese di lite nonostante il tentativo di conciliazione fosse stato instaurato due volte, prima in sede stragiudiziale e, successivamente, in corso di causa.
Si è costituita in questa sede la quale, in via Controparte_1
preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione pagina 4 di 9 processuale di e, nel merito, ha eccepito l'inammissibilità della Parte_1
domanda di rifusione delle spese legali “dell'attività in fase stragiudiziale, delle spese
anticipate quali diritti di segreteria” in quanto non formulata in primo grado ed il rigetto dell'appello avendo il giudice di prime cure correttamente compensato le spese di lite in quanto non era stata validamente esperita la procedura di conciliazione prima dell'instaurazione del giudizio ed aveva accolto la domanda nei limiti della proposta conciliativa formulata dalla GN fin dalla comparsa di costituzione.
La causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente sulle conclusioni epigrafate.
2) Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
Tale eccezione è infondata.
Invero, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione CP_1
processuale di evidenziando che il potere di stare in giudizio in nome Parte_1
e per conto altrui (e conseguentemente di rilasciare in tale veste la procura al difensore,
all'infuori dei casi di rappresentanza legale), può avere fonte contrattuale (art. 77 cod. proc.
civ.) solo in forza di un mandato che conferisca anche potere rappresentativo sostanziale nel rapporto dedotto in giudizio mentre il mandato conferito dal passeggero a
[...]
non conferisce a il potere rappresentativo di natura sostanziale in Pt_1 Parte_1
relazione al contratto dedotto in giudizio.
Tuttavia, dalla lettura del mandato conferito dal a (doc. 1 Parte_2 Parte_1
fascicolo di primo grado dell'appellante) avente ad oggetto “l'incarico al fine di dare
seguito alla pratica avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti dal disservizio”,
con conferimento all'amministratore della , Dott. , per Parte_1 Persona_1
l'espletamento delle attività di cui sopra, del “potere di rappresentanza di cui all'art.. 1704
pagina 5 di 9 c.c. e art. 1387 c.c. “ e con autorizzazione “a procedere in giudizio con l'Avv. Salvatore
D'Angelo del Foro di Trapani, CF: , procuratore generale alle liti, C.F._1
od in subordine con altri Avvocati e/o Procuratori abilitati al Patrocinio, iscritti all'Ordine
professionale, riconoscendo, sempre ed in ogni caso, agli incaricati di porre i fatti al
vaglio del Giudice di Pace e/o Tribunale competente, ivi conferendone ogni facoltà, in ogni
fase e grado del procedimento, compresa la fase esecutiva, autorizzando a conciliare,
transigere, quietanzare, incassare somme, chiedere distrazione delle somme, chiamare in
causa terzi, spiegare domande riconvenzionali”, emerge la legittimazione processuale di nel presente giudizio. Parte_1
3) Sull'unico motivo di appello in punto compensazione delle spese di lite.
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c., in quanto domanda nuova,
la domanda di rifusione delle spese legali sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale e delle spese anticipate quali diritti di segreteria.
In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante nelle note conclusive, il giudice non può provvedere al loro riconoscimento d'ufficio in quanto, come riconosciuto dallo stesso appellante nell'atto di appello (pag. 4), le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è
soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (tra le tante, Cass. Civ. Sezioni Unite sentenza 10.07.2017 n. 16990; Css.
sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020), onere non assolto nel giudizio di primo grado.
pagina 6 di 9 L'appellante censura la valutazione del Giudice di prime cure in merito alla compensazione delle spese legali, posta la doverosità dell'attivazione del precedente giudizio a seguito dell'infruttuoso esito della conciliazione imputabile alla compagnia aerea. L'appellante lamenta che il giudice non ha tenuto in debito conto l'attività legale espletata da parte attrice, sia in sede di conciliazione sia nel successivo e conseguenziale giudizio di primo grado, non evitabile a causa del comportamento processuale e stragiudiziale di controparte.
La doglianza è infondata.
Il Giudice di prime cure ha compensato le spese di lite alla luce della considerazione che non era stata validamente esperita da parte dell'odierno appellante il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 10 della L. 118/2022 prima dell'instaurazione del giudizio in quanto è pacifico che l'organismo presso il quale ha instaurato la procedura Parte_1
di conciliazione non era competente, in quanto non iscritto nell'elenco degli Organismi
ADR dell'Autorità di Trasporti e, in ogni caso, situato a Trapani anziché Treviso.
Dallo stesso verbale del 23.06.2023 si evince che l'organismo adito, ADR Conciliazione di
Trapani, risultava iscritto nel registro degli organismi di mediazione (ROM) e in quello degli organismi ADR dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
ma non nell'elenco degli organismi ADR dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART),
così come previsto dalla lettera c) dell'art. 4 della Delibera n. 21/2023 del 08 febbraio 2023
adottata dall'Autorità di regolazione dei trasporti (allegato A).
La GN aerea per tali motivi aveva comunicato di non aderire alla Procedura ADR
in oggetto (v. doc. 4 comparsa di costituzione in primo grado).
Tuttavia, l'odierno appellante, anziché instaurare la procedura di conciliazione corretta, ha instaurato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, nonostante l'Autorità di Regolazione dei pagina 7 di 9 Trasporti mettesse a disposizione degli utenti e consumatori, ai sensi dell'art. 5 della
Delibera, il proprio Servizio gratuito di conciliazione, attraverso la piattaforma
ConciliaWeb.
Va, inoltre, evidenziato che in sede di costituzione in primo grado la compagnia aerea aveva dichiarato la disponibilità al riconoscimento della compensazione pecuniaria per complessivi euro 250,00, aderendo alla richiesta di parte ricorrente, conseguentemente la controversia avrebbe potuto essere risolta in sede stragiudiziale senza alcun costo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e dell'ulteriore fatto che il giudice di prime cure ha accolto la domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa formulata da CP_1
fin dalla costituzione in giudizio, si ritiene sussistessero gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
4) L'appello proposto, pertanto, deve essere rigettato, confermando la sentenza impugnata.
5) Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento dal Dm 55/2014, con l'esclusione del compenso previsto per la fase trattazione/istruttoria (atteso il mancato deposito delle memorie e della natura documentale della causa), seguono la soccombenza.
6) Sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30
maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 8 di 9 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado, liquidate in € 562,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo del contributo unificato, a norma del comma 1
bis dell'art.13 del D.P.R. n.115/2002.
Verona, 27 novembre 2025
Il Giudice
PA MA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. PA MA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
quale mandataria di rappresentata e Parte_1 Parte_2
difesa dall'Avv. Salvatore D'Angelo,
- appellante -
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Controparte_1
Castioni,
- appellata -
pagina 1 di 9 in punto: appello avverso la sentenza n. 575/2024 del Giudice di Pace di Verona pubblicata in data 29/04/2024,
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite.
Per l'appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della mandataria
[...]
proposta dalla compagnia appellata, per i motivi di cui in narrativa;
Pt_1
Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello, riformare
PARZIALMENTE la sentenza n. 575/2024 resa tra le parti dal Giudice di Pace di
VERONA in persona della Dott. FRANCO GUIDONI, all'esito del giudizio civile rubricato al n. R.G. 4800/2023, laddove il Giudice di primo grado ha statuito che
“compensa le spese di lite”;
Per l'effetto accogliere l'odierno appello e condannare l'appellata a pagare le spese di lite del primo grado tenuto conto dell'attività in fase stragiudiziale, delle spese anticipate quali diritti di segreteria pari ad € 24,90, nonché liquidare il compenso del giudizio di primo grado ai sensi dell'art 1 -11 DM 55/2014 aggiornato con il DM 147/2022, con valori medi o in subordine con valori minimi ed il riconoscimento delle spese di giustizia anticipate pari € 43,00;
Accertare e dichiarare fondato il presente appello e per l'effetto liquidare i compensi spettanti nel presente grado di giudizio, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa;
Salvo ogni ulteriore diritto”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare e assorbente: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione processuale di Parte_1 dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
Nel merito:
pagina 2 di 9 Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 575/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Verona, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da in CP_1 relazione ai fatti di causa;
In ogni caso:
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso ex artt. 316 e 281 decies c.p.c., quale mandataria di Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Verona Parte_2 [...]
al fine di sentire condannare la convenuta compagnia aerea al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di € 250,00, per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 e alla luce della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009, a seguito del ritardo del volo
FR2339, con tratta Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona-Villafranca (VRN) - Aeroporto
di Londra Stansted (STN) del giorno 03/03/2023, ore 14:35. Egli dava atto che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28
(ovvero dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132) era stata soddisfatta, come da verbale di conciliazione negativo prodotto.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda in quanto la stessa non è soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 (né tantomeno al tentativo obbligatorio di negoziazione assistita), ma al tentativo obbligatorio di conciliazione espressamente introdotto in materia di trasporti dalla Legge 118/2022 e, in ogni caso, la procedura è stata esperita avanti ad un pagina 3 di 9 organismo non iscritto nell'elenco degli organismi ADR istituito presso l'Autorità di
Regolazione dei Traporto e, dunque, incompetente;
conseguentemente la condizione di procedibilità non poteva ritenersi soddisfatta. In via subordinata, nel merito, si dichiarava disponibile al riconoscimento della compensazione pecuniaria per complessivi euro 250,00.
Alla prima udienza il Giudice di Pace, al fine di consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione, rinviava all'udienza del 15.04.24.
All'udienza successiva, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza pubblicata in data 29.04.2024, il Giudice di Pace di Verona accoglieva la domanda di compensazione condannando parte convenuta al pagamento di euro 250,00
in favore del ricorrente e compensando le spese di lite atteso che: “il tentativo conciliativo obbligatorio, non rituale per incompetenza territoriale e per difetto di legittimazione nell'Albo – esperito avanti il primo organismo è stato poi effettuato in corso di causa senza alcun risultato”.
Avverso detta sentenza la società ha proposto appello Parte_1
chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
L'appellante lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, che il Giudice di primo grado ha erroneamente compensato le spese di lite nonostante il tentativo di conciliazione fosse stato instaurato due volte, prima in sede stragiudiziale e, successivamente, in corso di causa.
Si è costituita in questa sede la quale, in via Controparte_1
preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione pagina 4 di 9 processuale di e, nel merito, ha eccepito l'inammissibilità della Parte_1
domanda di rifusione delle spese legali “dell'attività in fase stragiudiziale, delle spese
anticipate quali diritti di segreteria” in quanto non formulata in primo grado ed il rigetto dell'appello avendo il giudice di prime cure correttamente compensato le spese di lite in quanto non era stata validamente esperita la procedura di conciliazione prima dell'instaurazione del giudizio ed aveva accolto la domanda nei limiti della proposta conciliativa formulata dalla GN fin dalla comparsa di costituzione.
La causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente sulle conclusioni epigrafate.
2) Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
Tale eccezione è infondata.
Invero, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione CP_1
processuale di evidenziando che il potere di stare in giudizio in nome Parte_1
e per conto altrui (e conseguentemente di rilasciare in tale veste la procura al difensore,
all'infuori dei casi di rappresentanza legale), può avere fonte contrattuale (art. 77 cod. proc.
civ.) solo in forza di un mandato che conferisca anche potere rappresentativo sostanziale nel rapporto dedotto in giudizio mentre il mandato conferito dal passeggero a
[...]
non conferisce a il potere rappresentativo di natura sostanziale in Pt_1 Parte_1
relazione al contratto dedotto in giudizio.
Tuttavia, dalla lettura del mandato conferito dal a (doc. 1 Parte_2 Parte_1
fascicolo di primo grado dell'appellante) avente ad oggetto “l'incarico al fine di dare
seguito alla pratica avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti dal disservizio”,
con conferimento all'amministratore della , Dott. , per Parte_1 Persona_1
l'espletamento delle attività di cui sopra, del “potere di rappresentanza di cui all'art.. 1704
pagina 5 di 9 c.c. e art. 1387 c.c. “ e con autorizzazione “a procedere in giudizio con l'Avv. Salvatore
D'Angelo del Foro di Trapani, CF: , procuratore generale alle liti, C.F._1
od in subordine con altri Avvocati e/o Procuratori abilitati al Patrocinio, iscritti all'Ordine
professionale, riconoscendo, sempre ed in ogni caso, agli incaricati di porre i fatti al
vaglio del Giudice di Pace e/o Tribunale competente, ivi conferendone ogni facoltà, in ogni
fase e grado del procedimento, compresa la fase esecutiva, autorizzando a conciliare,
transigere, quietanzare, incassare somme, chiedere distrazione delle somme, chiamare in
causa terzi, spiegare domande riconvenzionali”, emerge la legittimazione processuale di nel presente giudizio. Parte_1
3) Sull'unico motivo di appello in punto compensazione delle spese di lite.
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c., in quanto domanda nuova,
la domanda di rifusione delle spese legali sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale e delle spese anticipate quali diritti di segreteria.
In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante nelle note conclusive, il giudice non può provvedere al loro riconoscimento d'ufficio in quanto, come riconosciuto dallo stesso appellante nell'atto di appello (pag. 4), le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è
soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (tra le tante, Cass. Civ. Sezioni Unite sentenza 10.07.2017 n. 16990; Css.
sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020), onere non assolto nel giudizio di primo grado.
pagina 6 di 9 L'appellante censura la valutazione del Giudice di prime cure in merito alla compensazione delle spese legali, posta la doverosità dell'attivazione del precedente giudizio a seguito dell'infruttuoso esito della conciliazione imputabile alla compagnia aerea. L'appellante lamenta che il giudice non ha tenuto in debito conto l'attività legale espletata da parte attrice, sia in sede di conciliazione sia nel successivo e conseguenziale giudizio di primo grado, non evitabile a causa del comportamento processuale e stragiudiziale di controparte.
La doglianza è infondata.
Il Giudice di prime cure ha compensato le spese di lite alla luce della considerazione che non era stata validamente esperita da parte dell'odierno appellante il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 10 della L. 118/2022 prima dell'instaurazione del giudizio in quanto è pacifico che l'organismo presso il quale ha instaurato la procedura Parte_1
di conciliazione non era competente, in quanto non iscritto nell'elenco degli Organismi
ADR dell'Autorità di Trasporti e, in ogni caso, situato a Trapani anziché Treviso.
Dallo stesso verbale del 23.06.2023 si evince che l'organismo adito, ADR Conciliazione di
Trapani, risultava iscritto nel registro degli organismi di mediazione (ROM) e in quello degli organismi ADR dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
ma non nell'elenco degli organismi ADR dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART),
così come previsto dalla lettera c) dell'art. 4 della Delibera n. 21/2023 del 08 febbraio 2023
adottata dall'Autorità di regolazione dei trasporti (allegato A).
La GN aerea per tali motivi aveva comunicato di non aderire alla Procedura ADR
in oggetto (v. doc. 4 comparsa di costituzione in primo grado).
Tuttavia, l'odierno appellante, anziché instaurare la procedura di conciliazione corretta, ha instaurato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, nonostante l'Autorità di Regolazione dei pagina 7 di 9 Trasporti mettesse a disposizione degli utenti e consumatori, ai sensi dell'art. 5 della
Delibera, il proprio Servizio gratuito di conciliazione, attraverso la piattaforma
ConciliaWeb.
Va, inoltre, evidenziato che in sede di costituzione in primo grado la compagnia aerea aveva dichiarato la disponibilità al riconoscimento della compensazione pecuniaria per complessivi euro 250,00, aderendo alla richiesta di parte ricorrente, conseguentemente la controversia avrebbe potuto essere risolta in sede stragiudiziale senza alcun costo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e dell'ulteriore fatto che il giudice di prime cure ha accolto la domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa formulata da CP_1
fin dalla costituzione in giudizio, si ritiene sussistessero gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
4) L'appello proposto, pertanto, deve essere rigettato, confermando la sentenza impugnata.
5) Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento dal Dm 55/2014, con l'esclusione del compenso previsto per la fase trattazione/istruttoria (atteso il mancato deposito delle memorie e della natura documentale della causa), seguono la soccombenza.
6) Sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30
maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 8 di 9 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado, liquidate in € 562,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo del contributo unificato, a norma del comma 1
bis dell'art.13 del D.P.R. n.115/2002.
Verona, 27 novembre 2025
Il Giudice
PA MA
pagina 9 di 9