TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 4394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4394 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 4238/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4238/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 3.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4238/2025 promossa da nato a [...] il [...] ( ) elettivamente Parte_1 C.F._1 dom. in Caltagirone, Viale Europa 32, presso lo Studio dell'avv. Salvatore che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-Ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
-Rresistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.5.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, precisava che con ricorso del 2/11/2024 proponeva opposizione all'esecuzione avanti al tribunale di Caltagirone- sez. lavoro avverso avvisi di addebito 29320110017835574 ; 59320112001000826 ;
59320160002537679 ; 5932016000664838 ; 59320160008948013 ; 59320170004947978 ; CP_ Precisava, quindi, che, costituitosi, l' contestando il ricorso, eccepiva l'incompetenza parziale per territorio relativamente ad alcuni avvisi di addebito opposti e che, in accoglimento della superiore eccezione, con provvedimento del 4/3/2025 il GL del Tribunale di Caltagirone, con riferimento agli avvisi di addebito 29320110017835574 e 59320112001000826 dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Caltagirone in favore del Tribunale di Catania assegnando termine per la riassunzione del procedimento avanti al Giudice territorialmente competente.
Tutto ciò premesso il ricorrente ha riassunto il procedimento di opposizione avverso gli avvisi di addebito 29320110017835574 e 59320112001000826;
Precisava, quindi, che in data 10/7/2024 l' gli notificava atto Controparte_2 di pignoramento presso terzi per il pagamento di somme iscritte a ruolo con relative cartelle di pagamento e avvisi di addebito indicati e che con il superiore atto egli apprendeva dell'esistenza di cartelle di pagamento a suo carico e pertanto richiedeva a mezzo pec gli estratti di ruolo completi. Precisava, ancora, che in data 20/10/2024 l' Controparte_3
gli notificava, altresì, l'intimazione di pagamento di somme iscritte a ruolo con
[...] relative cartelle di pagamento e avvisi di addebito indicati ditalchè, a seguito di accesso presso il sito dell' , avendo richiesto copia degli estratti di ruolo, Controparte_2
egli apprendeva dell'esistenza di cartelle di pagamento a suo carico tra cui quelli relativi agli avvisi di addebito n. 29320110017835574 per contributi anni 1998 per un totale di € CP_1 12.495,27 e n. 59320112001000826 per contributi anno 1998 per € 1902,11 con CP_1 riferimento ai quali l'Agente della Riscossione ha fatto valere la pretesa creditoria attraverso la notifica di azioni esecutive e dell'avviso di intimazione.
Precisava, quindi, che l'esigenza di proporre opposizione deriva proprio dalla notifica di azioni esecutive e dell'avviso di intimazione che denota la volontà dell'Agente della Riscossione di far valere la pretesa creditoria.
Eccepiva a tal riguardo: Difetto assoluto di notifica;
Decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/99 e
Prescrizione dell'obbligazione ex art. 3 comma 9 punto b) L. 335/ 1995.
Concludeva chiedendo: sospendere l'efficacia della cartella esattoriali e degli avvisi di addebito impugnati considerato: a) il grave ed irreparabile danno che deriverebbe dall'eventuale azione esecutiva della;
b) la fondatezza delle Controparte_2 ragioni di diritto sottoindicate che sostengono il presente ricorso;
2) la revoca, l'annullamento o comunque la dichiarazione di inefficacia con qualsiasi formula e con ogni conseguenza, per i seguenti motivi:
1. preliminarmente, dare atto dell'inesistenza della notifica, 2. in ogni caso l'inesistenza della notifica perché eventualmente posta in essere in violazione degli art. 139 cpc e ss, 3. per l'effetto, dichiarare decaduto il diritto dell' alla riscossione del Controparte_4 credito tributario e la nullità dell'atto impugnato (avverso le cartelle di pagamento ed avvisi di addebito avvisi di addebito29320110017835574; 59320112001000826; contributi per anni dal 1998 al 2017, per intervenuta decadenza dell'Ente impositore e prescrizione dell'obbligazione e di guisa l'estinzione del credito preteso ordinando la cancellazione dello stesso dal ruolo
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso per i motivi esposti in parte narrativa, in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, confermando le cartelle e gli avvisi di addebito impugnati e dichiarando dovute le somme dagli stessi portate;
in subordine, accertare l'obbligo di pagamento, in capo a controparte, dei contributi e delle somme aggiuntive, per i periodi, le causali e gli importi di cui agli ava opposti e ai conseguenziali atti, o nella somma che sarà accertata come dovuta dal
Decidente, e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria delle spese di lite.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti opposti, il Giudice fissava l'udienza di discussione per il giorno 9.12.2024 alla cui udienza rinviava per discussione e decisione all'udienza del 1.12.2025. Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della
Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria.
Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 3.12.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 8.5.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Nel merito, il ricorso va accolto per quanto di ragione:
Preliminarmente occorre precisare che il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente riassunto davanti all'intestato Tribunale
Esaminando la questione più liquida, nel caso che ci occupa il ricorrente eccepisce di non avere mai ricevuto la notifica della cartella e dell'avviso di addebito portato dall'atto di pignoramento verso terzi n. 293 84 2024 0000 4462/001 nonché dall'Intimazione di pagamento n. 293 2024 9021 1143850000
CP_ Occorre, pertanto, dare atto della documentazione prodotta in atti dall'
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320110017835574, relativo al III trimestre CP_ 1998, dei contributi IVS operai a tempo determinato, nulla ha prodotto l' al fine di dare prova dell'effettiva notifica della stessa se non una stampa, emessa dallo stesso Ufficio, dalla quale risulterebbe che la superiore cartella è stata notificata il 15.06.2011
Con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2011 20010008 26 000 relativo al II trimestre, CP_ da 041998 a 061998, dei contributi IVS operai a tempo determinato, l ha prodotto la ricevuta della racc.ta n. 61027841686-5 notificata il 5.01.2012 a mani della madre del ricorrente.
Ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva portata dal superiore avviso di addebito, ivi compresa, quindi, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L.
n. 335/1995, è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99 del titolo presupposto. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnato.
In ogni caso il ricorrente ha proposto un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione (Cass., Sez. Lav., 26/5/2020 n. 9784; id., 27/4/2021 n. 11104).
Or bene,
CP_ quale atto interruttivo l' ha prodotto la lettera di verifica della situazione contributiva del ricorrente e interruzione dei termini prescrizionali del 28.07.2005 in cui sono riportati gli OTD
II e III rata del 1998, notificata con racc.ta e a.r. n. 2100 2005 743675, eppure l'Istituto, con riferimento a quest'ultima, produce un avviso di ricevimento di una racc.ta n. 603212644624 spedita il 4.08.2005 con progressivo utente 2100 JJ 2005 136317; alla luce della mancata corrispondenza tra l'atto indicato e la prova della rituale notifica dello stesso, nessuna valore interruttivo può attribuirsi alla richiamata lettera versata in atti dall'Istituto Controparte_5
ha, altresì, prodotto, quale ulteriore atto interruttivo, la lettera di verifica della
[...] situazione contributiva del ricorrente e interruzione dei termini prescrizionali del 14.05.2010 in cui sono riportati gli OTD II e III rata del 1998 notificata a mani il 29.05.2010 con racc.ta e a r. n. 60830919544-0
Ha, infine, prodotto, l'intimazione di pagamento n. 29320229012062186000 che contiene entrambi gli atti impugnati notificata al ricorrente l'8.06.2022 all'indirizzo di posta elettronica C certificata da parte dell' Email_1
[...]
Controparte_7
Alla luce della superiore documentazione, alla data dell'8.06.2022 era già maturata la prescrizione quinquennale che ha ricominciato a decorrere dal 29.05.2010 ditalchè alla data del quinquennio successivo, 29.05.2015 non può tenersi conto degli effetti della sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da
COVID 19, atteso che l'art.68 co. 1 d.l. n.18/2020, conv. con modif. in legge n.27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. 31.5.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n.122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24.9.2015, n.
159” non può trovare applicazione al caso che ci occupa in quanto successiva rispetto alla data di maturazione della prescrizione quinquennale successiva.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento
29320110017835574 e all'avviso di addebito 59320112001000826 e, per l'effetto, va dichiarato che alcuna somma è dovuta all'ente impositore con riferimento alle somme ivi portate
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6503/2024 R.G. così statuisce:
Dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento
29320110017835574 e dall'avviso di addebito 59320112001000826 che annulla, nonché dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente all'ente impositore per i ridetti crediti
CP_
Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida nella complessiva somma di €. 1865,00
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 10 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4238/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 3.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4238/2025 promossa da nato a [...] il [...] ( ) elettivamente Parte_1 C.F._1 dom. in Caltagirone, Viale Europa 32, presso lo Studio dell'avv. Salvatore che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-Ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
-Rresistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.5.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, precisava che con ricorso del 2/11/2024 proponeva opposizione all'esecuzione avanti al tribunale di Caltagirone- sez. lavoro avverso avvisi di addebito 29320110017835574 ; 59320112001000826 ;
59320160002537679 ; 5932016000664838 ; 59320160008948013 ; 59320170004947978 ; CP_ Precisava, quindi, che, costituitosi, l' contestando il ricorso, eccepiva l'incompetenza parziale per territorio relativamente ad alcuni avvisi di addebito opposti e che, in accoglimento della superiore eccezione, con provvedimento del 4/3/2025 il GL del Tribunale di Caltagirone, con riferimento agli avvisi di addebito 29320110017835574 e 59320112001000826 dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Caltagirone in favore del Tribunale di Catania assegnando termine per la riassunzione del procedimento avanti al Giudice territorialmente competente.
Tutto ciò premesso il ricorrente ha riassunto il procedimento di opposizione avverso gli avvisi di addebito 29320110017835574 e 59320112001000826;
Precisava, quindi, che in data 10/7/2024 l' gli notificava atto Controparte_2 di pignoramento presso terzi per il pagamento di somme iscritte a ruolo con relative cartelle di pagamento e avvisi di addebito indicati e che con il superiore atto egli apprendeva dell'esistenza di cartelle di pagamento a suo carico e pertanto richiedeva a mezzo pec gli estratti di ruolo completi. Precisava, ancora, che in data 20/10/2024 l' Controparte_3
gli notificava, altresì, l'intimazione di pagamento di somme iscritte a ruolo con
[...] relative cartelle di pagamento e avvisi di addebito indicati ditalchè, a seguito di accesso presso il sito dell' , avendo richiesto copia degli estratti di ruolo, Controparte_2
egli apprendeva dell'esistenza di cartelle di pagamento a suo carico tra cui quelli relativi agli avvisi di addebito n. 29320110017835574 per contributi anni 1998 per un totale di € CP_1 12.495,27 e n. 59320112001000826 per contributi anno 1998 per € 1902,11 con CP_1 riferimento ai quali l'Agente della Riscossione ha fatto valere la pretesa creditoria attraverso la notifica di azioni esecutive e dell'avviso di intimazione.
Precisava, quindi, che l'esigenza di proporre opposizione deriva proprio dalla notifica di azioni esecutive e dell'avviso di intimazione che denota la volontà dell'Agente della Riscossione di far valere la pretesa creditoria.
Eccepiva a tal riguardo: Difetto assoluto di notifica;
Decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/99 e
Prescrizione dell'obbligazione ex art. 3 comma 9 punto b) L. 335/ 1995.
Concludeva chiedendo: sospendere l'efficacia della cartella esattoriali e degli avvisi di addebito impugnati considerato: a) il grave ed irreparabile danno che deriverebbe dall'eventuale azione esecutiva della;
b) la fondatezza delle Controparte_2 ragioni di diritto sottoindicate che sostengono il presente ricorso;
2) la revoca, l'annullamento o comunque la dichiarazione di inefficacia con qualsiasi formula e con ogni conseguenza, per i seguenti motivi:
1. preliminarmente, dare atto dell'inesistenza della notifica, 2. in ogni caso l'inesistenza della notifica perché eventualmente posta in essere in violazione degli art. 139 cpc e ss, 3. per l'effetto, dichiarare decaduto il diritto dell' alla riscossione del Controparte_4 credito tributario e la nullità dell'atto impugnato (avverso le cartelle di pagamento ed avvisi di addebito avvisi di addebito29320110017835574; 59320112001000826; contributi per anni dal 1998 al 2017, per intervenuta decadenza dell'Ente impositore e prescrizione dell'obbligazione e di guisa l'estinzione del credito preteso ordinando la cancellazione dello stesso dal ruolo
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso per i motivi esposti in parte narrativa, in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, confermando le cartelle e gli avvisi di addebito impugnati e dichiarando dovute le somme dagli stessi portate;
in subordine, accertare l'obbligo di pagamento, in capo a controparte, dei contributi e delle somme aggiuntive, per i periodi, le causali e gli importi di cui agli ava opposti e ai conseguenziali atti, o nella somma che sarà accertata come dovuta dal
Decidente, e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria delle spese di lite.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti opposti, il Giudice fissava l'udienza di discussione per il giorno 9.12.2024 alla cui udienza rinviava per discussione e decisione all'udienza del 1.12.2025. Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della
Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria.
Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 3.12.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 8.5.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Nel merito, il ricorso va accolto per quanto di ragione:
Preliminarmente occorre precisare che il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente riassunto davanti all'intestato Tribunale
Esaminando la questione più liquida, nel caso che ci occupa il ricorrente eccepisce di non avere mai ricevuto la notifica della cartella e dell'avviso di addebito portato dall'atto di pignoramento verso terzi n. 293 84 2024 0000 4462/001 nonché dall'Intimazione di pagamento n. 293 2024 9021 1143850000
CP_ Occorre, pertanto, dare atto della documentazione prodotta in atti dall'
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320110017835574, relativo al III trimestre CP_ 1998, dei contributi IVS operai a tempo determinato, nulla ha prodotto l' al fine di dare prova dell'effettiva notifica della stessa se non una stampa, emessa dallo stesso Ufficio, dalla quale risulterebbe che la superiore cartella è stata notificata il 15.06.2011
Con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2011 20010008 26 000 relativo al II trimestre, CP_ da 041998 a 061998, dei contributi IVS operai a tempo determinato, l ha prodotto la ricevuta della racc.ta n. 61027841686-5 notificata il 5.01.2012 a mani della madre del ricorrente.
Ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva portata dal superiore avviso di addebito, ivi compresa, quindi, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L.
n. 335/1995, è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99 del titolo presupposto. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnato.
In ogni caso il ricorrente ha proposto un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione (Cass., Sez. Lav., 26/5/2020 n. 9784; id., 27/4/2021 n. 11104).
Or bene,
CP_ quale atto interruttivo l' ha prodotto la lettera di verifica della situazione contributiva del ricorrente e interruzione dei termini prescrizionali del 28.07.2005 in cui sono riportati gli OTD
II e III rata del 1998, notificata con racc.ta e a.r. n. 2100 2005 743675, eppure l'Istituto, con riferimento a quest'ultima, produce un avviso di ricevimento di una racc.ta n. 603212644624 spedita il 4.08.2005 con progressivo utente 2100 JJ 2005 136317; alla luce della mancata corrispondenza tra l'atto indicato e la prova della rituale notifica dello stesso, nessuna valore interruttivo può attribuirsi alla richiamata lettera versata in atti dall'Istituto Controparte_5
ha, altresì, prodotto, quale ulteriore atto interruttivo, la lettera di verifica della
[...] situazione contributiva del ricorrente e interruzione dei termini prescrizionali del 14.05.2010 in cui sono riportati gli OTD II e III rata del 1998 notificata a mani il 29.05.2010 con racc.ta e a r. n. 60830919544-0
Ha, infine, prodotto, l'intimazione di pagamento n. 29320229012062186000 che contiene entrambi gli atti impugnati notificata al ricorrente l'8.06.2022 all'indirizzo di posta elettronica C certificata da parte dell' Email_1
[...]
Controparte_7
Alla luce della superiore documentazione, alla data dell'8.06.2022 era già maturata la prescrizione quinquennale che ha ricominciato a decorrere dal 29.05.2010 ditalchè alla data del quinquennio successivo, 29.05.2015 non può tenersi conto degli effetti della sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da
COVID 19, atteso che l'art.68 co. 1 d.l. n.18/2020, conv. con modif. in legge n.27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. 31.5.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n.122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24.9.2015, n.
159” non può trovare applicazione al caso che ci occupa in quanto successiva rispetto alla data di maturazione della prescrizione quinquennale successiva.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento
29320110017835574 e all'avviso di addebito 59320112001000826 e, per l'effetto, va dichiarato che alcuna somma è dovuta all'ente impositore con riferimento alle somme ivi portate
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6503/2024 R.G. così statuisce:
Dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento
29320110017835574 e dall'avviso di addebito 59320112001000826 che annulla, nonché dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente all'ente impositore per i ridetti crediti
CP_
Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida nella complessiva somma di €. 1865,00
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 10 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011